Se la percentuale di invalidità civile richiesta o ritenuta più corretta non viene accolta, l’istante può cercare di ottenere tale riconoscimento con un ricorso giudiziario, da proporre presso la sezione Lavoro del tribunale civile. Tecnicamente infatti non esiste la possibilità di effettuare un ricorso amministrativo avverso il giudizio espresso nel verbale d’invalidità.
Sul sito INPS si accenna anche alla possibilità di un ricorso amministrativo, ma viene precisato che tale possibilità è prevista solo in caso di diniego dell’erogazione della prestazione economica per mancanza dei requisiti amministrativi, che descrivo in dettaglio più avanti
Ma in realtà esiste una procedura avviata in autonomia dall’INPS, non pubblicizzata, chiamata “richiesta di annullamento del verbale in autotutela” per cui l’invalido può richiedere all’INPS che il proprio verbale venga annullato e di essere sottoposto a nuova visita. La procedura consiste nell’invio della documentazione medica alla Commissione Superiore dell’INPS chiedendo la modifica del giudizio. In tal caso l’INPS può:
- annullare il verbale e riconoscere quanto richiesto,
- bloccare il verbale e disporre una nuova visita di accertamento presso la Commissione INPS della provincia di residenza
- confermare il giudizio espresso precedentemente.
Attenzione che però a volte esiste una certa lungagine per la trattazione di questo tipo di istanza che non interrompe i termini prescrizionali per l’azione giudiziaria (vedi dopo).
Premetto che questa pagina non è stata compilata per dare informazioni ad Avvocati e dottori in Giurisprudenza, ma a soggetti che desiderano avere un’idea di massima sui tempi e la procedura che caratterizzano un ricorso giudiziario per un negato beneficio in ambito d’invalidità civile.
Il termine di prescrizione entro il quale può essere presentato il ricorso giudiziario è di 180 giorni dalla comunicazione, quindi della data di arrivo della raccomandata contenente il verbale o della data di consegna del verbale stesso da parte degli uffici INPS oppure, in ogni caso, dalla data di conoscenza di tale verbale, ad esempio scaricandolo dalla propria pagina personale sul sito dell’INPS. Il deposito del ricorso interrompe la prescrizione.
Sulle modalità di espletamento del ricorso legale avverso i Verbali di Invalidità Civile, con il DL 98/2011, art. 38, sono state introdotto delle modifiche sostanziali valide a partire dal 1 gennaio 2012.
Da precisare che una identica procedura è prevista per ricorrere avverso i verbali di legge 104/92, di cecità civile, di sordità e di invalidità contributiva, legge 222/84.
- con l’assistenza di un avvocato occorre innanzitutto depositare un’istanza di accertamento tecnico preventivo; nell’istanza devono essere esposte le condizioni sanitarie che provocano lo stato invalidante, allegando idonea documentazione medica specialistica e, se opportuno, una perizia di parte; con il deposito si interrompe la prescrizione;
- il giudice, dopo lettura del ricorso, ordina la comparizione delle parti assieme ad un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) per il giuramento. I tempi compresi tra il deposito dell’istanza e il giuramento del CTU non sono costanti; dipende dal carico di lavoro del singolo Giudice ma in genere non sono molto lunghi (3-5 mesi per lo più)
- il CTU, il medico incaricato dal giudice di procedere all’Accertamento Tecnico Preventivo, indica una data per la visita del ricorrente, almeno dopo 20 giorni dalla data del giuramento e, alla presenza di eventuali CTP (consulenti tecnici di parte) per il ricorrente e/o l’INPS, procede a visita medico legale, visiona la documentazione sanitaria, eventualmente dispone supplementi d’indagine; quindi redige e notifica alle parti la relazione di ATP (accertamento tecnico preventivo); il CTP, per documentati motivi può chiedere al giudice ulteriore tempo, cioè un rinvio della data entro il quale depositare la sua relazione, ad esempio se ha chiesto l’effettuazione di un accertamento specialistico per il quale occorre attendere un certo tempo o per difficoltà insite nella valutazione del caso specifico;
- le parti hanno un periodo di tempo di solito di 20 giorni per inviare al CTU eventuali osservazioni;
- quindi il CTU entro un tempo indicato dal giudice, generalmente 20 giorni, deposita in cancelleria la sua relazione comprensiva delle osservazioni delle parti e della sua risposta;
- dopo il deposito della relazione di ATP, entro un termine perentorio fissato da giudice ma comunque non superiore a 30 gg., le parti dovranno depositare atto scritto di accettazione o di contestazione della CTU; il mancato deposito è considerato accettazione implicita;
- l’accettazione provoca la omologazione giudiziale della CTU; con il provvedimento il giudice provvede anche alla ripartizione della spese;
- l’omologazione è inappellabile ma è previsto il ricorso straordinario per cassazione limitatamente alla statuizione delle spese;
- se la CTU e la successiva omologazione hanno dato ragione al ricorrente, l’INPS dovrà necessariamente pagare la prestazione entro i successivi 120 gg.;
- ma l’INPS a questo punto, eventualmente, può eccepire la carenza dei requisiti amministrativi. In questo caso il ricorrente, anche se vittorioso, dovrà intraprendere un’altro giudizio, questa volta nella forma ordinaria.
- se la CTU viene contestata da una delle parti entro il termine indicato dal giudice tramite deposito di note di contestazione, anche prive di motivazione, allora si può avviare un ricorso giudiziario che avverrà nella forma consueta;
- con il supporto di documentazione medica ed eventualmente di una consulenza di parte si da inizio all’azione legale che prevede la nomina di un altro CTU, che visitato il ricorrente e valutata la documentazione sanitaria, proporrà al giudice le proprie valutazioni;
- sulla scorta della CTU, le cui valutazioni possono comunque essere contestate da una o da entrambe le parti, il Giudice disporrà la sentenza.
- la sentenza è inappellabile ma è previsto il ricorso straordinario per cassazione per motivi di legittimità.
DECESSO DEL RICHIEDENTE
Il ricorso giudiziario, in caso di decesso del richiedente, può essere proposto anche dagli eredi, tutti gli eredi, che debbono dare congiuntamente mandato all’avvocato di presentare il ricorso.
Ciò è possibile sia all’atto di presentazione del ricorso, sia se il decesso del richiedente avviene a ricorso già presentato. Gli avvocati conoscono benissimo la procedura e possono tranquillamente guidare gli eredi nella prosecuzione del ricorso.
L’accertamento tecnico, in questo caso, avviene ugualmente ma “sugli atti”, cioè valutando la documentazione medica che i ricorrenti hanno prodotto in giudizio. L’iter è identico.
PRECISAZIONI
Durante il procedimento giudiziario di ricorso per invalidità civile NON può essere presentata una ulteriore domanda di aggravamento per invalidità civile, e questo fino alla fine del giudizio.
Dott. Salvatore Nicolosi
Già consulente servizi medicina legale Patronato INCA-CGIL di Siracusa
Gent.mo Dott. Nicolosi, innanzitutto grazie per il suo prezioso servizio.
Nel 2017 ho fatto un ricorso per la 104 di mia madre al quale il CTU riconsceva art.3 comma 3. L.104/92 concludendo con “opportuna revisione luglio 2018”. il decreto di Omologa del Tribunale, notificato dal mio avvocato all’INPS nel dicembre 2017, riconosce art 3. comma 3 ma non fa accenno alla revisione. A marzo 2019 faccio la domanda di aggravamento e a mia madre, già riconosciuta invalida, adesso viene accordato anche l’indennizzo economico.
Le mie domande: mi sono accorto solo ora della “opportuna revisione” perchè una agenzia disbrigo pratiche per acquisto auto con iva agevolata me lo ha fatto notare.
Spetta all’INPS chiamarmi per una revisione e fino a nuovo verbale definitivo si continua ad usufruire dei benefici o mi sbaglio? Posso procedere all’acquisto auto con iva agevolata e fruire dei permessi lavorativi? devo adempiere qualcosa nei confronti dell’INPS? Ho chiamato il numero verde INPS e ai loro terminali non risulta l’omologa. Come mi devo comportare? Grazie per l’attenzione e per il tempo che ci dedica.
Buonasera.
Nel caso di riconoscimento d’invalidità o di legge 104/92 a seguito di ricorso giudiziario NON esiste un verbale INPS.
Il decreto di omologa del giudice e la relazione del medico del tribunale (CTU) sostituiscono il verbale a tutti gli effetti di legge.
Saluti
Buona sera ,sono il Sig. Enzo ho avuto il riconoscimento della legge 104 dal giudice dopo aver fatto il ricorso.ora vorrei sapere a chi e come mi devo rivolgere con il verbale del tribbunale per avere il certificato d’invalidità sono andato all’INPS ma niente da fare all’ASL di competenza nemmeno.Ne ho di bisogno per acquistare un auto con lo sconto previsto sull’iva .Grazie saluti
Buonasera.
A questo suo ulteriore quesito, assolutamente burocratico, non so dare una risposta che possa considerarsi affidabile.
I consulenti del Patronato sicuramente potranno rispondere al suo quesito in modo esauriente.
Saluti
Buongiorno e la ringrazio per i suoi chiarimenti. Nel frattempo, lo scorso 25 Giugno finalmente si è arrivati alla omologa del tribunale con parere positivo al riconoscimento dell’indennità di frequenza condannando l’INPS anche alle spese legali. Il patronato mi ha riferito però che il legale è fuori sede e che solo al suo rientro potrà trasmettere il decreto di omologa all’INPS, il quale avrà, inoltre, 2-3 mesi per provvedere al pagamento con gli arretrati, a far data dalla presentazione della domanda avvenuta nel Febbraio 2017. La mia domanda adesso è se posso chiedere gli arretrati dell’ ANF che sarebbero spettati in misura maggiore di quelli già percepiti, per i casi di presenza nel nucleo familiare di minori con inabilità già dal 2017 oppure se tale stato di inabilità decorre solo dalla omologa del Tribunale seppur l’indennità è stata riconosciuta retroattivamente?
Buonasera.
Il compenso del legale dipende dagli accordi fatti prima dell’inizio del procedimento; non esiste alcuna indicazione su un compenso fiso stabilito da una qualche norma o regolamento.
Non esiste una sentenza; il decreto di omologa E’ la sentenza.
Saluti
Buonasera.
Nella mia provincia, tranne casi eccezionali per particolari eventi, tipo cambio del giudice per malattia o trasferimento o rinuncia del CTU, non si supera l’anno, spesso anche i 10 mesi. Ma anche nella mia provincia esistono differenze significative della durata a seconda del giudice, considerando che il loro carico di lavoro non sempre è uniforme.
In più, ogni provincia è una storia a se stante
Circa il compenso dell’avvocato, mi sembra un poco esagerato ma questo purtroppo dipende dagli accordi che si fanno inizialmente.
Il patronato con cui lavoro io ha concordato con gli avvocati un compenso fisso, dall’inizio alla fine e gli stetti sono tenuti a non chiedere ulteriori cifre, anche se possono accettare eventuali compensi volontariamente versati per riconoscenza.
Però non credo (voglio crederlo) che l’avvocato abbia allungato i tempi appositamente. Certe cose prima o poi vengono a galla e la professionalità ne risulterebbe danneggiata.
Saluti
Buonasera, avendo l’INPS respinta la mia richiesta per ottenere l’indennità di frequenza a favore di mio figlio affetto da ritardo del linguaggio con verbale del Maggio 2017, tramite Patronato ho inoltrato immediato ricorso. Il legale del Patronato presenta tale ricorso presso il Tribunale solo nel Settembre 2017. Ad Aprile 2018 il Giudice anzichè nominare un CTU, chiede inaspettatamente al mio legale un certificato attestante il reddito di mio figlio di anni 5 che ovviamente è pari a zero euro, rinviando l’udienza per la nomina del CTU al Settembre 2018 e contestualmente viene fissata la data per la visita per l’accertamento tecnico preventivo al successivo Novembre 2018. Il perito, nonostante abbia avuto un termine di 60 gg. per produrre la relazione, ne impiega addirittura 120 gg. e solo lo scorso Marzo 2019 invia la relazione per le dovute ed eventuali osservazioni alle controparti. A questo punto il mio legale, in realtà sarebbe il legale del Patronato, mi riferisce che dovranno trascorrere altri 60 gg. per le eventuali osservazioni ed ulteriori 60 gg. per la decisione definitiva del Giudice. Ben che vada si arriverà a Settembre/Ottobre 2019. Le chiedo se sia normale che un tale ricorso impieghi circa 2 anni e mezzo per la decisione definitiva e, soprattutto, se sia giusto che al legale del Patronato spetti una percentuale di circa il 20% della somma arretrata a far data dal Febbraio 2017, mese in cui presentai richiesta dell’indennità di frequenza. Non vorrei pensar male, ma a questo punto ho l’impressione che il legale faccia di tutto per allungare i tempi in modo da aumentare la somma arretrata sulla quale preleverà l’anzidetta percentuale per il suo compenso. Non crede che sarebbe più giusto stabilire a priori il compenso del legale per tale procedimento e da corrispondergli solo a conclusione di tutto l’iter così da invogliarlo ad abbreviare i tempi?
Buona sera dottor Nicolosi, finalmente a quasi due anni dalla visita del CTU è arrivato l’esito positivo per il ricorso per accompagnamento. Volevo chiederle se c’è una percentuale stabilita , per il compenso del legale, e se è vero che non posso avere la sentenza integrale ma solo il decreto di omologa. La ringrazio sempre per la sua gentile disponibilità. Cordiali saluti
Buonasera.
Naturalmente a distanza non posso giudicare la sussistenza dei requisiti per ottenere l,indennità di accompagnamento.
Posso solo dirle che la durata del ricorso giudiziario dalle mie parti non supera i 12 mesi, anzi spesso è più veloce.
Poi comunque serve ulteriore tempo per ottenere i pagamenti in caso di vittoria.
Aggiungo però che una cosa che spesso viene sottovalutata dai richiedenti è la produzione alla commissione di certificazioni funzionali; siamo in un ambito molto delicato e la certificazione deve essere completa e sorattutto dimostrativa delle reali impossibilità a compiere gli atti quotidiani o l’incapacità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore.
Direi che sarebbe molto utile chiedere una consulenza ad un medico specialista o esperto in medicina legale del luogo, anche eventualmente per farsi assistere nelle fasi di un eventuale giudizio.
Saluti