Se la percentuale di invalidità civile richiesta o ritenuta più corretta non viene accolta, l’istante può cercare di ottenere tale riconoscimento con un ricorso giudiziario, da proporre presso la sezione Lavoro del tribunale civile. Tecnicamente infatti non esiste la possibilità di effettuare un ricorso amministrativo avverso il giudizio espresso nel verbale d’invalidità.
Sul sito INPS si accenna anche alla possibilità di un ricorso amministrativo, ma viene precisato che tale possibilità è prevista solo in caso di diniego dell’erogazione della prestazione economica per mancanza dei requisiti amministrativi, che descrivo in dettaglio più avanti
Ma in realtà esiste una procedura avviata in autonomia dall’INPS, non pubblicizzata, chiamata “richiesta di annullamento del verbale in autotutela” per cui l’invalido può richiedere all’INPS che il proprio verbale venga annullato e di essere sottoposto a nuova visita. La procedura consiste nell’invio della documentazione medica alla Commissione Superiore dell’INPS chiedendo la modifica del giudizio. In tal caso l’INPS può:
- annullare il verbale e riconoscere quanto richiesto,
- bloccare il verbale e disporre una nuova visita di accertamento presso la Commissione INPS della provincia di residenza
- confermare il giudizio espresso precedentemente.
Attenzione che però a volte esiste una certa lungagine per la trattazione di questo tipo di istanza che non interrompe i termini prescrizionali per l’azione giudiziaria (vedi dopo).
Premetto che questa pagina non è stata compilata per dare informazioni ad Avvocati e dottori in Giurisprudenza, ma a soggetti che desiderano avere un’idea di massima sui tempi e la procedura che caratterizzano un ricorso giudiziario per un negato beneficio in ambito d’invalidità civile.
Il termine di prescrizione entro il quale può essere presentato il ricorso giudiziario è di 180 giorni dalla comunicazione, quindi della data di arrivo della raccomandata contenente il verbale o della data di consegna del verbale stesso da parte degli uffici INPS oppure, in ogni caso, dalla data di conoscenza di tale verbale, ad esempio scaricandolo dalla propria pagina personale sul sito dell’INPS. Il deposito del ricorso interrompe la prescrizione.
Sulle modalità di espletamento del ricorso legale avverso i Verbali di Invalidità Civile, con il DL 98/2011, art. 38, sono state introdotto delle modifiche sostanziali valide a partire dal 1 gennaio 2012.
Da precisare che una identica procedura è prevista per ricorrere avverso i verbali di legge 104/92, di cecità civile, di sordità e di invalidità contributiva, legge 222/84.
- con l’assistenza di un avvocato occorre innanzitutto depositare un’istanza di accertamento tecnico preventivo; nell’istanza devono essere esposte le condizioni sanitarie che provocano lo stato invalidante, allegando idonea documentazione medica specialistica e, se opportuno, una perizia di parte; con il deposito si interrompe la prescrizione;
- il giudice, dopo lettura del ricorso, ordina la comparizione delle parti assieme ad un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) per il giuramento. I tempi compresi tra il deposito dell’istanza e il giuramento del CTU non sono costanti; dipende dal carico di lavoro del singolo Giudice ma in genere non sono molto lunghi (3-5 mesi per lo più)
- il CTU, il medico incaricato dal giudice di procedere all’Accertamento Tecnico Preventivo, indica una data per la visita del ricorrente, almeno dopo 20 giorni dalla data del giuramento e, alla presenza di eventuali CTP (consulenti tecnici di parte) per il ricorrente e/o l’INPS, procede a visita medico legale, visiona la documentazione sanitaria, eventualmente dispone supplementi d’indagine; quindi redige e notifica alle parti la relazione di ATP (accertamento tecnico preventivo); il CTP, per documentati motivi può chiedere al giudice ulteriore tempo, cioè un rinvio della data entro il quale depositare la sua relazione, ad esempio se ha chiesto l’effettuazione di un accertamento specialistico per il quale occorre attendere un certo tempo o per difficoltà insite nella valutazione del caso specifico;
- le parti hanno un periodo di tempo di solito di 20 giorni per inviare al CTU eventuali osservazioni;
- quindi il CTU entro un tempo indicato dal giudice, generalmente 20 giorni, deposita in cancelleria la sua relazione comprensiva delle osservazioni delle parti e della sua risposta;
- dopo il deposito della relazione di ATP, entro un termine perentorio fissato da giudice ma comunque non superiore a 30 gg., le parti dovranno depositare atto scritto di accettazione o di contestazione della CTU; il mancato deposito è considerato accettazione implicita;
- l’accettazione provoca la omologazione giudiziale della CTU; con il provvedimento il giudice provvede anche alla ripartizione della spese;
- l’omologazione è inappellabile ma è previsto il ricorso straordinario per cassazione limitatamente alla statuizione delle spese;
- se la CTU e la successiva omologazione hanno dato ragione al ricorrente, l’INPS dovrà necessariamente pagare la prestazione entro i successivi 120 gg.;
- ma l’INPS a questo punto, eventualmente, può eccepire la carenza dei requisiti amministrativi. In questo caso il ricorrente, anche se vittorioso, dovrà intraprendere un’altro giudizio, questa volta nella forma ordinaria.
- se la CTU viene contestata da una delle parti entro il termine indicato dal giudice tramite deposito di note di contestazione, anche prive di motivazione, allora si può avviare un ricorso giudiziario che avverrà nella forma consueta;
- con il supporto di documentazione medica ed eventualmente di una consulenza di parte si da inizio all’azione legale che prevede la nomina di un altro CTU, che visitato il ricorrente e valutata la documentazione sanitaria, proporrà al giudice le proprie valutazioni;
- sulla scorta della CTU, le cui valutazioni possono comunque essere contestate da una o da entrambe le parti, il Giudice disporrà la sentenza.
- la sentenza è inappellabile ma è previsto il ricorso straordinario per cassazione per motivi di legittimità.
DECESSO DEL RICHIEDENTE
Il ricorso giudiziario, in caso di decesso del richiedente, può essere proposto anche dagli eredi, tutti gli eredi, che debbono dare congiuntamente mandato all’avvocato di presentare il ricorso.
Ciò è possibile sia all’atto di presentazione del ricorso, sia se il decesso del richiedente avviene a ricorso già presentato. Gli avvocati conoscono benissimo la procedura e possono tranquillamente guidare gli eredi nella prosecuzione del ricorso.
L’accertamento tecnico, in questo caso, avviene ugualmente ma “sugli atti”, cioè valutando la documentazione medica che i ricorrenti hanno prodotto in giudizio. L’iter è identico.
PRECISAZIONI
Durante il procedimento giudiziario di ricorso per invalidità civile NON può essere presentata una ulteriore domanda di aggravamento per invalidità civile, e questo fino alla fine del giudizio.
Dott. Salvatore Nicolosi
Già consulente servizi medicina legale Patronato INCA-CGIL di Siracusa
Buonasera.
Situazione già vista in anni passati. Anche se sicuramente i medici delle commissioni INPS lo negherebbero, io ho avuto dei casi. Pochi in verità, ma comunque tali da farmi diventare molto prudente.
Saluti
Grazie per la sua risposta, se ho capito bene la commissione può abbassare una percentuale accertata e convalidata da ben due giudici in due sentenze di 1°e 2° grado?
Buonasera.
I occasione di ogni domanda, che sia la prima o un aggravamento, le commissioni rivalutano integralmente il quadro invalidante.
Quindi, in via teorica, ma è accaduto più spesso di quanto si creda, la commissione può ridurre la percentuale di invalidità invece di aumentarla.
Per questo consiglio sempre di avere molta prudenza nel richiedere aggravamenti e soprattutto di documentare attentamente con nuova certificazione anche le “vecchie” patologie.
Saluti
Salve, avrei una domanda da porle, in base a tutta una serie di patologie permanenti acquisite in seguito ad un incidente stradale, mi era stata riconosciuta una percentuale d’invalidità del 50%, in seguito a ricorso la sentenza di primo grado mi aveva alzato la percentuale al 68%, quella di 2° grado al 69%. quindi attualmente io ho un’invalidità del 69%. negli ultimi hanni alle patologie pregresse si sono aggiunti altri problemi di salute, ernie cervicali, parestesie, trombofilia. vorrei fare domanda di aggravamento, considerato che la domanda è ex novo vorrei sapere se c’è la possibilità che mi venga abbassata la percentuale già accertata dal ctu della corte d’appello o se, male che vada mi rimane invariata.
Buonasera. Scusate l’intrusione ma io che ho fatto ricorso a settembre 2016 sono stata chiamata e ho fatto visita Ctu il 6 dicembre 2017. Il medico del Ctu ha depositato il risulrato della visita il 4 marzo 2018. Dopo questo passaggio c’è il tempo che si prende il giudice per omologare (convalidare) il ricorso e dopo questo passaggio si invia il mod AP70 all’INPS. Oggi siamo a 29 maggio e per quanto riguarda il mio ricorso, il giudice non ha ancora emesso l’omologazione…e son trascorsi quasi 3 mesi.
Buonasera.
Per il suo quesito non esiste una risposta universale in quanto dipende dalla sede della provincia in cui risiede: province più veloci e altre più lente.
In un caso personale simile al suo, sembrava che il pagamento non arrivasse ma il mio patronato mi aveva assicurato che era tutto a posto. In effetti dopo 15 giorni gli arretrati sono stati versati.
E’ solo questione di pazienza, anche se capisco che a volte ce ne poca per ovvi motivi.
Saluti
Buona sera! Noi abbiamo gia superato tutte le fasi…Ap70 incluso che è avvenuto a febbraio 2018(non ricordo esattamente la data)…ovviamente mia madre è deceduta nel frattempo a novembre del 2016…purtroppo! Con l’Ap70 abbiamo mandato tutto quello che serviva per il pagamento(incuso l’IBAN)e tuttora il pagamento non è stato fatto ancora…anche se la sig.ra del sindacato mi ha rassicurata che entro 3 mesi il pagamento verra fatto! Quanto tempo devo aspettare ancora e cosa devo fare se entro la fine di maggio i soldi non entrerano nel conto? La ringrazio!
Buonasera.
Il suo è uno di quei casi in cui è indispensabile la visita diretta e la valutazione di tutta la documentazione specialistica.
A distanza un parere non sarebbe affatto affidabile.
Ma può chiedere una consulenza, di solito gratuita, presso un patronato ben organizzato che abbia a disposizione un medico specialista o esperto in medicina legale.
Saluti
Buonasera.
Se la sentenza di omologazione verrà fatta, favorevolmente alla sua richiesta, dopo la notifica all’INPS si può procedere con la richiesta tramite il modello AP70.
Saluti
Ok grazie ma in caso di CTU favorevole e INPS anche, ci saranno altre sentenze o si può procedere direttamente con l\’Ap70?