Se la percentuale di invalidità civile richiesta o ritenuta più corretta non viene accolta, l’istante può cercare di ottenere tale riconoscimento con un ricorso giudiziario, da proporre presso la sezione Lavoro del tribunale civile. Tecnicamente infatti non esiste la possibilità di effettuare un ricorso amministrativo avverso il giudizio espresso nel verbale d’invalidità.
Sul sito INPS si accenna anche alla possibilità di un ricorso amministrativo, ma viene precisato che tale possibilità è prevista solo in caso di diniego dell’erogazione della prestazione economica per mancanza dei requisiti amministrativi, che descrivo in dettaglio più avanti
Ma in realtà esiste una procedura avviata in autonomia dall’INPS, non pubblicizzata, chiamata “richiesta di annullamento del verbale in autotutela” per cui l’invalido può richiedere all’INPS che il proprio verbale venga annullato e di essere sottoposto a nuova visita. La procedura consiste nell’invio della documentazione medica alla Commissione Superiore dell’INPS chiedendo la modifica del giudizio. In tal caso l’INPS può:
- annullare il verbale e riconoscere quanto richiesto,
- bloccare il verbale e disporre una nuova visita di accertamento presso la Commissione INPS della provincia di residenza
- confermare il giudizio espresso precedentemente.
Attenzione che però a volte esiste una certa lungagine per la trattazione di questo tipo di istanza che non interrompe i termini prescrizionali per l’azione giudiziaria (vedi dopo).
Premetto che questa pagina non è stata compilata per dare informazioni ad Avvocati e dottori in Giurisprudenza, ma a soggetti che desiderano avere un’idea di massima sui tempi e la procedura che caratterizzano un ricorso giudiziario per un negato beneficio in ambito d’invalidità civile.
Il termine di prescrizione entro il quale può essere presentato il ricorso giudiziario è di 180 giorni dalla comunicazione, quindi della data di arrivo della raccomandata contenente il verbale o della data di consegna del verbale stesso da parte degli uffici INPS oppure, in ogni caso, dalla data di conoscenza di tale verbale, ad esempio scaricandolo dalla propria pagina personale sul sito dell’INPS. Il deposito del ricorso interrompe la prescrizione.
Sulle modalità di espletamento del ricorso legale avverso i Verbali di Invalidità Civile, con il DL 98/2011, art. 38, sono state introdotto delle modifiche sostanziali valide a partire dal 1 gennaio 2012.
Da precisare che una identica procedura è prevista per ricorrere avverso i verbali di legge 104/92, di cecità civile, di sordità e di invalidità contributiva, legge 222/84.
- con l’assistenza di un avvocato occorre innanzitutto depositare un’istanza di accertamento tecnico preventivo; nell’istanza devono essere esposte le condizioni sanitarie che provocano lo stato invalidante, allegando idonea documentazione medica specialistica e, se opportuno, una perizia di parte; con il deposito si interrompe la prescrizione;
- il giudice, dopo lettura del ricorso, ordina la comparizione delle parti assieme ad un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) per il giuramento. I tempi compresi tra il deposito dell’istanza e il giuramento del CTU non sono costanti; dipende dal carico di lavoro del singolo Giudice ma in genere non sono molto lunghi (3-5 mesi per lo più)
- il CTU, il medico incaricato dal giudice di procedere all’Accertamento Tecnico Preventivo, indica una data per la visita del ricorrente, almeno dopo 20 giorni dalla data del giuramento e, alla presenza di eventuali CTP (consulenti tecnici di parte) per il ricorrente e/o l’INPS, procede a visita medico legale, visiona la documentazione sanitaria, eventualmente dispone supplementi d’indagine; quindi redige e notifica alle parti la relazione di ATP (accertamento tecnico preventivo); il CTP, per documentati motivi può chiedere al giudice ulteriore tempo, cioè un rinvio della data entro il quale depositare la sua relazione, ad esempio se ha chiesto l’effettuazione di un accertamento specialistico per il quale occorre attendere un certo tempo o per difficoltà insite nella valutazione del caso specifico;
- le parti hanno un periodo di tempo di solito di 20 giorni per inviare al CTU eventuali osservazioni;
- quindi il CTU entro un tempo indicato dal giudice, generalmente 20 giorni, deposita in cancelleria la sua relazione comprensiva delle osservazioni delle parti e della sua risposta;
- dopo il deposito della relazione di ATP, entro un termine perentorio fissato da giudice ma comunque non superiore a 30 gg., le parti dovranno depositare atto scritto di accettazione o di contestazione della CTU; il mancato deposito è considerato accettazione implicita;
- l’accettazione provoca la omologazione giudiziale della CTU; con il provvedimento il giudice provvede anche alla ripartizione della spese;
- l’omologazione è inappellabile ma è previsto il ricorso straordinario per cassazione limitatamente alla statuizione delle spese;
- se la CTU e la successiva omologazione hanno dato ragione al ricorrente, l’INPS dovrà necessariamente pagare la prestazione entro i successivi 120 gg.;
- ma l’INPS a questo punto, eventualmente, può eccepire la carenza dei requisiti amministrativi. In questo caso il ricorrente, anche se vittorioso, dovrà intraprendere un’altro giudizio, questa volta nella forma ordinaria.
- se la CTU viene contestata da una delle parti entro il termine indicato dal giudice tramite deposito di note di contestazione, anche prive di motivazione, allora si può avviare un ricorso giudiziario che avverrà nella forma consueta;
- con il supporto di documentazione medica ed eventualmente di una consulenza di parte si da inizio all’azione legale che prevede la nomina di un altro CTU, che visitato il ricorrente e valutata la documentazione sanitaria, proporrà al giudice le proprie valutazioni;
- sulla scorta della CTU, le cui valutazioni possono comunque essere contestate da una o da entrambe le parti, il Giudice disporrà la sentenza.
- la sentenza è inappellabile ma è previsto il ricorso straordinario per cassazione per motivi di legittimità.
DECESSO DEL RICHIEDENTE
Il ricorso giudiziario, in caso di decesso del richiedente, può essere proposto anche dagli eredi, tutti gli eredi, che debbono dare congiuntamente mandato all’avvocato di presentare il ricorso.
Ciò è possibile sia all’atto di presentazione del ricorso, sia se il decesso del richiedente avviene a ricorso già presentato. Gli avvocati conoscono benissimo la procedura e possono tranquillamente guidare gli eredi nella prosecuzione del ricorso.
L’accertamento tecnico, in questo caso, avviene ugualmente ma “sugli atti”, cioè valutando la documentazione medica che i ricorrenti hanno prodotto in giudizio. L’iter è identico.
PRECISAZIONI
Durante il procedimento giudiziario di ricorso per invalidità civile NON può essere presentata una ulteriore domanda di aggravamento per invalidità civile, e questo fino alla fine del giudizio.
Dott. Salvatore Nicolosi
Già consulente servizi medicina legale Patronato INCA-CGIL di Siracusa
Buongiorno.
Mi riferisco alla sua domanda circa il successivo iter dopo che, eventualmente, il CTU da parere favorevole.
Quindi, se il CTU da parere favorevole, poi si tratta solo di passaggi burocratico-amministrativi.
Non sarebbe corretto da parte mia affermare che i CTU raramente danno parere sfavorevole: ogni caso è differente dagli altri e fare previsioni è avventato.
Saluti
Buonasera a lei, inanzitutto la ringrazio per le risposte che mi sta dando.
Potrebbe spiegarmi cortesemente cosa significa la sua frase: “In teoria la risposta è affermativa”…?
Significa che raramente un CTU respinga la domanda? In tal caso mi fa piacere e mi solleva un po’…
Riguardo la possibile opposizione dell’INPS, non credo succeda perchè come lei dice, accade molto raramente.
La ringrazio.
Buongiorno dott. Nicolosi, ho 52 anni e sono stata operata nel 2012 di Cancro all’ovaio G3,N1 con metastasi linfonodale. Ho eseguito chemioterapia e seguendo la procedura ho fatto richiesta d’invalidità civile dove mi è stato assegnato il 100% con legge 104 art3 comma3 per due anni. Alla revisione del 2015 mi è stata ridotta al 75% e revocato la 104. A maggio 2016 ho avuto una recidiva alla milza e sono stata splenectomizzata. Chiesto aggravamento e mi è stato riconcesso il 100% e ripristinato la 104 art3 comma3 per un anno. Premetto che soffro di Asma bronchiale cronica, rinite vasomotoria e le chemioterapia hanno provocato una neuropatia periferica con difficoltà motorie tanto da avere bisogno di aiuto nelle faccende quotidiane certificato da EMG. A giugno 2017 vengo richiamata per rivalutazione e porto la documentazione clinica che stabilisce che la malattia è in remissione (marcatori ed esami strumentali nella norma), e mi viene concesso l’80% sempre con la gravità. A maggio 2018 vengo richiamata per altra revisione e, visto l’aggravarsi delle difficoltà motorie porto esito di visita neurologica con altra EMG che conferma la neuropatia. Ribadisco che la situazione della patologia va bene il problema più grosso sono i piedi che mi manca la quasi totalità della sensibilità. Esito ricevuto pochi giorni fa è il 67% d’invalidità con 104 art3 comma1 “invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. Secondo Lei esistono le prerogative per un ricorso? Se si, ci sono possibilità di ottenere una valutazione che mi conceda per lo meno la percentuale per ottenere l’assegno d’invalidità?
Grazie della sua risposta.
Buonasera.
In teoria la risposta è affermativa, ma ricordi che sia il ricorrente, cioè lei, che l’INPS si possono opporre all’omologazione della CTU e in quel caso occorre andare al cosiddetto giudizio di merito, la causa vera e propria.
Dalle mie parti è effettivamente accaduto che l’INPS si è opposto all’omologazione, ma è accaduto molto raramente.
Saluti
Ok quindi in parole povere manca solo il nullaosta del CTU…nel caso fosse positivo questo verrebbe trasmesso all’INPS e risulterebbe come verbale definitivo, giusto? Da quanto ho capito è il CTU il cuore di tutto, quindi se quest’ultimo dica il fatidico “si”, presumo sia tutto in discesa poi…o sbaglio?
Buonasera.
Se gli avvocati delle parti non contestano la relazione del CTU, il giudice la omologa e quindi quella assume valore di verbale d’invalidità.
Quindi l’avvocato dovrà notificare all’INPS la sentenza, poi il patronato dovrà fare l’istanza di liquidazione del beneficio economico inviando il modello AP70 debitamente compilato; quindi … si attende il pagamento.
Sui tempi di ciascuna fase non posso esprimermi in quanto ci sono differenze anche importanti nelle varie province.
Saluti
Buonasera.
Gli accoglimenti in realtà sono 3: la prima volta e le 2 conferme successive.
Saluti
La visita con il CTU è stata spostata a metà giugno. Si ovviamente ho tutte le carte aggiornate (fino al 2018)…
Volevo sapere, ma se nel caso il CTU fosse favorevole e dia il “nulla osta”, cosa accadrebbe dopo? Se me lo spiega mi aiuta tantissimo, grazie.
salve dottore e grazie della risposta,volevo dirle che la CTU ha confermato l assegno ordinario dalla data di presentazione della domanda cioe dal 2014!!!comunque aspettero,un ultima cosa ,quindi le conferme sono 2 e non 3 come mi hanno fatto sempre sapere!!!granzie ancora per la disponibilita,SALUTI
Buonasera.
Sembrerebbe, da quello che mi dice, che si tratti di una domanda di incalidità “contributiva” e non civile.
Ma che si una o che sia l’altra, per un caso complesso come il suo, dare un parere affidabile a distanza, in assenza di visita diretta e di consultazione di tutta la documentazione specialistica è veramente impossibile.
Saluti