Se la percentuale di invalidità civile richiesta o ritenuta più corretta non viene accolta, l’istante può cercare di ottenere tale riconoscimento con un ricorso giudiziario, da proporre presso la sezione Lavoro del tribunale civile. Tecnicamente infatti non esiste la possibilità di effettuare un ricorso amministrativo avverso il giudizio espresso nel verbale d’invalidità.
Sul sito INPS si accenna anche alla possibilità di un ricorso amministrativo, ma viene precisato che tale possibilità è prevista solo in caso di diniego dell’erogazione della prestazione economica per mancanza dei requisiti amministrativi, che descrivo in dettaglio più avanti
Ma in realtà esiste una procedura avviata in autonomia dall’INPS, non pubblicizzata, chiamata “richiesta di annullamento del verbale in autotutela” per cui l’invalido può richiedere all’INPS che il proprio verbale venga annullato e di essere sottoposto a nuova visita. La procedura consiste nell’invio della documentazione medica alla Commissione Superiore dell’INPS chiedendo la modifica del giudizio. In tal caso l’INPS può:
- annullare il verbale e riconoscere quanto richiesto,
- bloccare il verbale e disporre una nuova visita di accertamento presso la Commissione INPS della provincia di residenza
- confermare il giudizio espresso precedentemente.
Attenzione che però a volte esiste una certa lungagine per la trattazione di questo tipo di istanza che non interrompe i termini prescrizionali per l’azione giudiziaria (vedi dopo).
Premetto che questa pagina non è stata compilata per dare informazioni ad Avvocati e dottori in Giurisprudenza, ma a soggetti che desiderano avere un’idea di massima sui tempi e la procedura che caratterizzano un ricorso giudiziario per un negato beneficio in ambito d’invalidità civile.
Il termine di prescrizione entro il quale può essere presentato il ricorso giudiziario è di 180 giorni dalla comunicazione, quindi della data di arrivo della raccomandata contenente il verbale o della data di consegna del verbale stesso da parte degli uffici INPS oppure, in ogni caso, dalla data di conoscenza di tale verbale, ad esempio scaricandolo dalla propria pagina personale sul sito dell’INPS. Il deposito del ricorso interrompe la prescrizione.
Sulle modalità di espletamento del ricorso legale avverso i Verbali di Invalidità Civile, con il DL 98/2011, art. 38, sono state introdotto delle modifiche sostanziali valide a partire dal 1 gennaio 2012.
Da precisare che una identica procedura è prevista per ricorrere avverso i verbali di legge 104/92, di cecità civile, di sordità e di invalidità contributiva, legge 222/84.
- con l’assistenza di un avvocato occorre innanzitutto depositare un’istanza di accertamento tecnico preventivo; nell’istanza devono essere esposte le condizioni sanitarie che provocano lo stato invalidante, allegando idonea documentazione medica specialistica e, se opportuno, una perizia di parte; con il deposito si interrompe la prescrizione;
- il giudice, dopo lettura del ricorso, ordina la comparizione delle parti assieme ad un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) per il giuramento. I tempi compresi tra il deposito dell’istanza e il giuramento del CTU non sono costanti; dipende dal carico di lavoro del singolo Giudice ma in genere non sono molto lunghi (3-5 mesi per lo più)
- il CTU, il medico incaricato dal giudice di procedere all’Accertamento Tecnico Preventivo, indica una data per la visita del ricorrente, almeno dopo 20 giorni dalla data del giuramento e, alla presenza di eventuali CTP (consulenti tecnici di parte) per il ricorrente e/o l’INPS, procede a visita medico legale, visiona la documentazione sanitaria, eventualmente dispone supplementi d’indagine; quindi redige e notifica alle parti la relazione di ATP (accertamento tecnico preventivo); il CTP, per documentati motivi può chiedere al giudice ulteriore tempo, cioè un rinvio della data entro il quale depositare la sua relazione, ad esempio se ha chiesto l’effettuazione di un accertamento specialistico per il quale occorre attendere un certo tempo o per difficoltà insite nella valutazione del caso specifico;
- le parti hanno un periodo di tempo di solito di 20 giorni per inviare al CTU eventuali osservazioni;
- quindi il CTU entro un tempo indicato dal giudice, generalmente 20 giorni, deposita in cancelleria la sua relazione comprensiva delle osservazioni delle parti e della sua risposta;
- dopo il deposito della relazione di ATP, entro un termine perentorio fissato da giudice ma comunque non superiore a 30 gg., le parti dovranno depositare atto scritto di accettazione o di contestazione della CTU; il mancato deposito è considerato accettazione implicita;
- l’accettazione provoca la omologazione giudiziale della CTU; con il provvedimento il giudice provvede anche alla ripartizione della spese;
- l’omologazione è inappellabile ma è previsto il ricorso straordinario per cassazione limitatamente alla statuizione delle spese;
- se la CTU e la successiva omologazione hanno dato ragione al ricorrente, l’INPS dovrà necessariamente pagare la prestazione entro i successivi 120 gg.;
- ma l’INPS a questo punto, eventualmente, può eccepire la carenza dei requisiti amministrativi. In questo caso il ricorrente, anche se vittorioso, dovrà intraprendere un’altro giudizio, questa volta nella forma ordinaria.
- se la CTU viene contestata da una delle parti entro il termine indicato dal giudice tramite deposito di note di contestazione, anche prive di motivazione, allora si può avviare un ricorso giudiziario che avverrà nella forma consueta;
- con il supporto di documentazione medica ed eventualmente di una consulenza di parte si da inizio all’azione legale che prevede la nomina di un altro CTU, che visitato il ricorrente e valutata la documentazione sanitaria, proporrà al giudice le proprie valutazioni;
- sulla scorta della CTU, le cui valutazioni possono comunque essere contestate da una o da entrambe le parti, il Giudice disporrà la sentenza.
- la sentenza è inappellabile ma è previsto il ricorso straordinario per cassazione per motivi di legittimità.
DECESSO DEL RICHIEDENTE
Il ricorso giudiziario, in caso di decesso del richiedente, può essere proposto anche dagli eredi, tutti gli eredi, che debbono dare congiuntamente mandato all’avvocato di presentare il ricorso.
Ciò è possibile sia all’atto di presentazione del ricorso, sia se il decesso del richiedente avviene a ricorso già presentato. Gli avvocati conoscono benissimo la procedura e possono tranquillamente guidare gli eredi nella prosecuzione del ricorso.
L’accertamento tecnico, in questo caso, avviene ugualmente ma “sugli atti”, cioè valutando la documentazione medica che i ricorrenti hanno prodotto in giudizio. L’iter è identico.
PRECISAZIONI
Durante il procedimento giudiziario di ricorso per invalidità civile NON può essere presentata una ulteriore domanda di aggravamento per invalidità civile, e questo fino alla fine del giudizio.
Dott. Salvatore Nicolosi
Già consulente servizi medicina legale Patronato INCA-CGIL di Siracusa
Buonasera.
Sui tempi nella sua città non posso pronunciarmi.
Il percorso di sentenza, notifica all’INPS, invia delle informazioni reddituali, lavorazione della pratica, è a volte piuttosto variabile nelle varie città.
Ma se ancora non c’è la sentenza di omologa della CTU non credo che a giugno possa esserci il pagamento.
C’è anche da capire se il CTU ha concesso l’Assegno a partire dalla data della domanda. Se la concessione è avvenuta dal 2014 ha saltato il tempo per la richiesta di rinnovo al triennio, ma in questi casi è prevista una procedura che i patronati ben conoscono e che potranno attivare.
Le conferme sono 2 e poi l’Assegno è definitivo, nel senso che il pagamento prosegue senza bisogno di richieste di rinnovo, ma è facoltà dell’INPS fare delle visite di revisione per verificare la “persistenza dello stato invalidante”.
Saluti
Buonasera dottore nel 2017 ho fatto domanda per la pensione di inabilita e in subordine all assegno di invalidità e la domanda non è stats accetta ho fatto ricorso e la domanda è stata reiatata ora con il consiglio di u. Avvocato ho intrapreso una causa civile elenco delle mie patologie affetto da sindrome ansioso e depressiva con attacchi di panico e disturbo di personalità con tratti anti sociali e borderline isonia l’abilità emotiva disforia e aggressività eterodiretta con mia moglie con disturbi di schizoaffettivo e borderline di personalità indenziine a carattere delirante gesti autolesionistici come ferite da taglio mio figlio disturbo della contorta disturbo oppositivo provocatoria in quando l’unico ad occuparmi della famiglia attualmente disoccupato quanda possibilità o per vingere la causa intrapresa la ringrazio anticipatamente
salve Dott.Salvatore Nicolosi,sono daniele ho 41 anni ,dal 2007 sono affetto da miastenia gravis tipo A negativo e con tutte le problematiche che susseguono questa fastidiosa patologia,quindi non sottoposto ad intervento per rimozione del timo,lavoro da 22 anni,sono invalido al 75%,ho fatto domanda per l assegno ordinario di cui non sapevo neanche l esistenza,comunque nel febbraio 2014 presento la domanda per l assegno ordinario vado ha visita e mi viene bocciata,quindi presento ricorso tramite avvocato ,ora ha distanza di 4 anni ho fatto visita con la CTU del giudice dove mi ha dato ragione e rientro per avere l assegno ordinario,ora si dovrebbe aspettare solo la sentenza e poi (forse)il pagamento arretrati e il mensile come prevede l assegno ordinario,volevo sapere visto che la durata e triennale e che per essere definitivo si dovranno avere 3 conferme,io ho presentato domanda nel 2014 quindi nel 2017 sono gia i primi 3 anni,adesso sono gia nel secondo triennio,quante visite dovro fare prima che l assegno diventi definitivo?la perizia positiva del CTU e stata fatta ha febbraio,quindi sono quasi 3 mesi che aspetto la sentenza (spero che per giugno mi abbiano liquidato)spero che che i tempi siano un po piu corti per quanto riguarda gli arretrati e l inizio del pagamento mensile dell assegno ordinario(siamo messi male come tempistiche di risarcimenti e robe varie in italia)la ringrazio per la risposta,nell occasione porgo distinti saluti
Buonasera.
Direi di no. Il suo caso è in carico alla sezione legale dell’INPS della sua provincia che si occupa, in questi casi, solo di seguire le azioni legali nell’interesse dell’INPS. Non viene effettuata attività di sportello.
Saluti
Buonasera.
Il CTU è un medico incaricato dal giudice di valutare il suo caso rispetto alle indicazioni tabellari del DM 05/02/1992, quelle dell’invalidità civile per intenderci.
Non ci si deve comportare in un modo particolare.
La visita si svolge di solito in modo abbastanza standardizzato: riconoscimento, anamnesi familiare, anamnesi patologica remota, cioè il racconto, dal suo punto di vista, delle sue patologie, anamnesi patologica prossima, cioè il medico le chiede quali sono i suoi disturbi, quindi visita classica (auscultazione, etc).
Il CTU poi valuterà il suo caso anche alla luce della documentazione presentata che spero sia aggiornata all’ultimo anno e non sia quella del 1998. Questa non è una battuta: è essenziale cheoltre alla documentazione dell’epoca, ci sia anche documentazione specialistica recente.
Circa i tempi, nelle diverse province sono differenti. Si va da 3 a 6 mesi dalla sentenza. Nel suo caso naturalmente non saprei.
Saluti
Salve Dott. Salvatore Nicolosi, sono un ragazzo di 24 anni con cardiopatia congenita (quindi dalla nascita), con insufficienza polmonare e 2 interventi a cuore aperto già eseguiti. Nel maggio del 2017 mi reco alla mia prima revisione di invalidità e mi viene dato il 40% (dal 75%). Prendo (o meglio, prendevo) questa pensione dal 1998 (dall’età di 4 anni!!). Per farla breve, non ho esitato un attimo e tramite il mio patronato ho consegnato tutta la documentazione all’avvocato. Il 24 di questo mese adesso ho una visita dal CTU e non saprei proprio come comportarmi o cosa fare. Inoltre vorrei sapere, se per caso il parere del CTU fosse favorevole, quanto tempo ci vorrebbe per la liquidazione di tutti gli arretrati. Le auguro una buona giornata!
Buongiorno Dott.Nicolosi la ringrazio di avermi risposto,le volevo chiedere se c’è un modo da semplice utente,di avere informazioni precise direttamente dall’INPS,date le risposte poco chiare del nostro legale.in attesa di un suo gentile riscontro.cordiali saluti.
Buonasera.
Non c’è un tempo massimo prefissato, piuttosto c’è un tempo minimo che è previsto dalla procedura considerando i vari passaggi.
Comunque 15 mesi sono veramente troppi ed in genere significa che il giudice ha qualche problema personale.
Direi che è il caso di sollecitare, tramite il suo legale.
Saluti
Buongiorno dottore volevo gentilmente sapere quali sono i tempi che un giudice ha,per dare sentenza per un ricorso di accompagnamento,tenendo presente che la visita con il CTU è stata fatta 15 mesi fa.in attesa di una sua risposta.distinti saluti
Grazie mille Dott. Nicolosi