Se la percentuale di invalidità civile richiesta o ritenuta più corretta non viene accolta, l’istante può cercare di ottenere tale riconoscimento con un ricorso giudiziario, da proporre presso la sezione Lavoro del tribunale civile. Tecnicamente infatti non esiste la possibilità di effettuare un ricorso amministrativo avverso il giudizio espresso nel verbale d’invalidità.
Sul sito INPS si accenna anche alla possibilità di un ricorso amministrativo, ma viene precisato che tale possibilità è prevista solo in caso di diniego dell’erogazione della prestazione economica per mancanza dei requisiti amministrativi, che descrivo in dettaglio più avanti
Ma in realtà esiste una procedura avviata in autonomia dall’INPS, non pubblicizzata, chiamata “richiesta di annullamento del verbale in autotutela” per cui l’invalido può richiedere all’INPS che il proprio verbale venga annullato e di essere sottoposto a nuova visita. La procedura consiste nell’invio della documentazione medica alla Commissione Superiore dell’INPS chiedendo la modifica del giudizio. In tal caso l’INPS può:
- annullare il verbale e riconoscere quanto richiesto,
- bloccare il verbale e disporre una nuova visita di accertamento presso la Commissione INPS della provincia di residenza
- confermare il giudizio espresso precedentemente.
Attenzione che però a volte esiste una certa lungagine per la trattazione di questo tipo di istanza che non interrompe i termini prescrizionali per l’azione giudiziaria (vedi dopo).
Premetto che questa pagina non è stata compilata per dare informazioni ad Avvocati e dottori in Giurisprudenza, ma a soggetti che desiderano avere un’idea di massima sui tempi e la procedura che caratterizzano un ricorso giudiziario per un negato beneficio in ambito d’invalidità civile.
Il termine di prescrizione entro il quale può essere presentato il ricorso giudiziario è di 180 giorni dalla comunicazione, quindi della data di arrivo della raccomandata contenente il verbale o della data di consegna del verbale stesso da parte degli uffici INPS oppure, in ogni caso, dalla data di conoscenza di tale verbale, ad esempio scaricandolo dalla propria pagina personale sul sito dell’INPS. Il deposito del ricorso interrompe la prescrizione.
Sulle modalità di espletamento del ricorso legale avverso i Verbali di Invalidità Civile, con il DL 98/2011, art. 38, sono state introdotto delle modifiche sostanziali valide a partire dal 1 gennaio 2012.
Da precisare che una identica procedura è prevista per ricorrere avverso i verbali di legge 104/92, di cecità civile, di sordità e di invalidità contributiva, legge 222/84.
- con l’assistenza di un avvocato occorre innanzitutto depositare un’istanza di accertamento tecnico preventivo; nell’istanza devono essere esposte le condizioni sanitarie che provocano lo stato invalidante, allegando idonea documentazione medica specialistica e, se opportuno, una perizia di parte; con il deposito si interrompe la prescrizione;
- il giudice, dopo lettura del ricorso, ordina la comparizione delle parti assieme ad un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) per il giuramento. I tempi compresi tra il deposito dell’istanza e il giuramento del CTU non sono costanti; dipende dal carico di lavoro del singolo Giudice ma in genere non sono molto lunghi (3-5 mesi per lo più)
- il CTU, il medico incaricato dal giudice di procedere all’Accertamento Tecnico Preventivo, indica una data per la visita del ricorrente, almeno dopo 20 giorni dalla data del giuramento e, alla presenza di eventuali CTP (consulenti tecnici di parte) per il ricorrente e/o l’INPS, procede a visita medico legale, visiona la documentazione sanitaria, eventualmente dispone supplementi d’indagine; quindi redige e notifica alle parti la relazione di ATP (accertamento tecnico preventivo); il CTP, per documentati motivi può chiedere al giudice ulteriore tempo, cioè un rinvio della data entro il quale depositare la sua relazione, ad esempio se ha chiesto l’effettuazione di un accertamento specialistico per il quale occorre attendere un certo tempo o per difficoltà insite nella valutazione del caso specifico;
- le parti hanno un periodo di tempo di solito di 20 giorni per inviare al CTU eventuali osservazioni;
- quindi il CTU entro un tempo indicato dal giudice, generalmente 20 giorni, deposita in cancelleria la sua relazione comprensiva delle osservazioni delle parti e della sua risposta;
- dopo il deposito della relazione di ATP, entro un termine perentorio fissato da giudice ma comunque non superiore a 30 gg., le parti dovranno depositare atto scritto di accettazione o di contestazione della CTU; il mancato deposito è considerato accettazione implicita;
- l’accettazione provoca la omologazione giudiziale della CTU; con il provvedimento il giudice provvede anche alla ripartizione della spese;
- l’omologazione è inappellabile ma è previsto il ricorso straordinario per cassazione limitatamente alla statuizione delle spese;
- se la CTU e la successiva omologazione hanno dato ragione al ricorrente, l’INPS dovrà necessariamente pagare la prestazione entro i successivi 120 gg.;
- ma l’INPS a questo punto, eventualmente, può eccepire la carenza dei requisiti amministrativi. In questo caso il ricorrente, anche se vittorioso, dovrà intraprendere un’altro giudizio, questa volta nella forma ordinaria.
- se la CTU viene contestata da una delle parti entro il termine indicato dal giudice tramite deposito di note di contestazione, anche prive di motivazione, allora si può avviare un ricorso giudiziario che avverrà nella forma consueta;
- con il supporto di documentazione medica ed eventualmente di una consulenza di parte si da inizio all’azione legale che prevede la nomina di un altro CTU, che visitato il ricorrente e valutata la documentazione sanitaria, proporrà al giudice le proprie valutazioni;
- sulla scorta della CTU, le cui valutazioni possono comunque essere contestate da una o da entrambe le parti, il Giudice disporrà la sentenza.
- la sentenza è inappellabile ma è previsto il ricorso straordinario per cassazione per motivi di legittimità.
DECESSO DEL RICHIEDENTE
Il ricorso giudiziario, in caso di decesso del richiedente, può essere proposto anche dagli eredi, tutti gli eredi, che debbono dare congiuntamente mandato all’avvocato di presentare il ricorso.
Ciò è possibile sia all’atto di presentazione del ricorso, sia se il decesso del richiedente avviene a ricorso già presentato. Gli avvocati conoscono benissimo la procedura e possono tranquillamente guidare gli eredi nella prosecuzione del ricorso.
L’accertamento tecnico, in questo caso, avviene ugualmente ma “sugli atti”, cioè valutando la documentazione medica che i ricorrenti hanno prodotto in giudizio. L’iter è identico.
PRECISAZIONI
Durante il procedimento giudiziario di ricorso per invalidità civile NON può essere presentata una ulteriore domanda di aggravamento per invalidità civile, e questo fino alla fine del giudizio.
Dott. Salvatore Nicolosi
Già consulente servizi medicina legale Patronato INCA-CGIL di Siracusa
Buonasera.
Questo è un ginepraio legislativo in cui è facile perdersi e quindi preferisco non rispondere direttamente.
Ma l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito una “guida alle agevolazioni fiscali per persone con disabilità” aggiornata a gennaio 2017. Ad oggi non ci sono stati aggiornamenti ulteriori.
Lo potrà scaricare anche da QUESTA mia pagina, ottavo link partendo dall’alto.
SALUTI
Buonasera Dott. Nicolosi,
mia madre è stata riconosciuta: PORTATORE DI HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITA’ (COMMA 3 ART.3)
e: INVALIDO ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.508/88)
per queste disabilità:
01 – Intellettiva
04 – Udito
07 – Limitazioni funzionale movimenti articolari
08 – Neurologiche
10 – Cardio-circolatorie
(La più grave è la demenza frontotemporale)
ma -l’interessato non possiede alcun requisito tra quelli di cui all’art. 4 D.L. 9 febbraio 2012 n. 5
Le chiedo se in base all’articolo 30, comma 7, legge 23 dicembre 2000, n. 388 (7. Le agevolazioni di cui all’articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estese ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravita’ tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennita’ di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacita’ di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall’adattamento del veicolo.) mia madre debba vedersi riconosciuto anche il contrassegno invalidi e le agevolazioni fiscali relative ai veicoli.
La ringrazio in anticipo per la sua disponibilità.
Cordialmente
Buonasera.
Credo proprio che siano gli enti a sbagliare. La sentenza, eventualmente accompagnata dalla relazione del CTU se nel dispositivo di sentenza il giudice si limita ad omologare la relazione del CTU stesso, ha valore di legge per ogni beneficio concedibile.
Da diversi anni è l’INPS a gestire i verbali d’invalidità. Se l’invalidità è stata riconosciuta negli ultimo anni, forse (ma non ne sono affatto certo perchè finora non ho avuto casi simili) l’INPS potrebbe rilasciare una certificazione.
Con molti “forse”.
Altrimenti … avvocato, per quanto sia spiacevole.
Saluti
Buongiorno dott.,
ho una domanda. Mi è stata riconosciuta invalidità civile con ricorso e quindi tramite sentenza. Alcuni enti però non mi riconoscono tale sentenza e relativa CTU come verbale di invalidità. Ho richiesto all’asl tale verbale e mi è stato detto che l’unico atto probatorio è proprio la ctu. Come posso dimostrare altrimenti la mia ceritificazione?
Buonasera.
Mi sembra scorretto che si debba firmare ad “occhi chiusi”.
Nelle cause seguite da me, in realtà, mai nessuno mi ha chiesto come mai, tra la relazione del CTU e la sentenza (decreto di omologa) doveva firmare qualcosa.
l’unica cosa che mi viene in mente è che l’avvocato desideri una liberatoria circa l’accettazione da parte sua della valutazione espressa dal CTU liberandolo dall’obbligo di opporsi alla sua omologazione
Altro non saprei.
Saluti
Buonasera,il medico del tribunale mi ha dato una percentuale del 74% il giudice non ha ancora dato l\\\\\\\’ok ma l\\\\\\\’avvocato dice che devo firmare delle carte questo mi desta curiosita\\\\\\\’ perche l\\\\\\\’avvocato non mi dice cosa devo firmare.Volevo chiedere e\\\\\\\’ normale si deve firmare qualcosa <?
Buonasera.
L’automatismo della concessione di indennità di accompagnamento ai soggetti in chemioterapia non è affatto una norma di legge, ma ritengo solo un parere dell’estensore dell’articolo.
L’INPS non la pensa così, ma per la verità neppure i giudici in fase di ricorso legale la pensano così.
Ma è meglio precisare. Molti anni or sono con una sentenza venne affermato che i soggetti in chemioterapia durante il trattamento avevano effetti collaterali e avversi così importanti da avere necessità di una intensità di assistenza tale da potersi riconoscere l’indennità di accompagnamento. Per tale motivo per parecchi anni in effetti questo automatismo è esistito.
Nel tempo sono cambiate le terapie, gli effetti collaterali dei trattamenti chemioterapici oncologici non si sono annullati ma sicuramente sono mediamente diminuiti. Per questo motivo plurime sentenze di Corte di Cassazione degli ultimi anni hanno posto l’accento sulla valutazione “caso per caso”.
Quindi non automatismo ma personalizzazione della valutazione tenendo conto dell’effettiva incidenza del trattamento chemioterapico sulla condizione di salute generale e soprattutto sulle autonomie personali.
Tornando al presente caso, l’unico modo per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento per quel breve periodo di 2 mesi, febbraio e marzo, è solo il ricorso giudiziario, cioè una causa, mo dovrebbe comunque dimostrare che in quei masi ha avuto importanti difficoltà nelle sue autonomie, ad esempio dimostrando l’entità degli effetti avversi sofferti … cosa non sempre facile.
Naturalmente la valutazione sulla convenienza o l’utilità di tale ricorso è sua … ma non sono sicuro che ci sia una convenienza a procedere in questa direzione.
Saluti
Saluto
Gentile Dottore, non so se ho indovinato per postare la mia richiesta di chiarimenti. Oggi ho avuto la visita della commissione ASL per “definire” invalidità e 104. La richiesta di invalidità fatta dal medico di famiglia riporta la dicitura “carcinoma squamoso della tonsilla con metastasi linfonodale del collo; chemioterapia e radioterapia in atto. Sono stata sottoposta a due interventi, il primo per asportare il linfonodo analizzato (12 luglio 2017), il 2°, svuotamento, il 23 novembre 2017 . Bene il 15 di marzo ho avuto il primo incontro con la predetta commissione ASL a cui ho consegnato intera documentazione comprese relazioni redatte dalle ocologhe che mi seguono per la radioterapia e per chemioterapia a cui sono stata sottoposta contestualmente. Essendo io il 15 marzo ancora in terapia ma ormai quasi al termine delle sedute (dal 23 gennaio al 16 marzo) mi hanno invitata a tornare oggi 22 con relazioncina di chiusura delle terapie. Questo l’antefatto, vengo al dunque, oggi mi hanno riconosciuto una invalidità del 100%, come previsto dalla normativa da rivedere nel 2021; mi hanno riconosciuta la 104 da rivedere tra 12 mesi, alla voce il soggetto presenta pertanto una capacità complessiva residua, dichiarano non suscettibile di variazioni e al punto successivo dichiarano necessita di intervento assistenziale permanente continuo e globale nella sfera individuale e/o di relazione (difficoltà nel parlare e per intervento e per radio a detta dell’oncologo nn è detto che recupererò totalmente la voce e io come lavoro faccio l’insegnante). Il problema si è posto nel momento dell’accompagnamento, pare che, a loro dire, non mi spetti perchè il mio medico di famiglia ha erroneamente barrato con il no le caselle della pagina 3 del mod. C relative alla deambulazione e agli atti quotidiani. ho chiaramente preso per buono ciò e fatta una filippica al mio povero medico che si è scusato per tale errore ma al contempo sostenendo di aver sempre fatto in questo modo e che la commissione ha sempre e comunque attribuito accompagno comunque. Giunta a casa, cerco su internet e trovo: https://www.disabili.com/legge-e-fisco/articoli-legge-e-fisco/disabilita-oncologica-tutele-diritti-e-agevolazioni-per-i-malati-di-tumore di cui lo stalcio che mi interessa:” Nei casi di chemioterapia in atto il malato sarà automatico il riconoscimento al diritto all’indennità di accompagnamento, se pur per brevi periodi (settimane, mesi o anni) necessari all’effettuazione delle stesse terapie, in rapporto agli effetti fortemente debilitanti del trattamento chemioterapico. Questi ultimi saranno valutati sulla base della relazione medica dell’ospedale o servizio oncologico ove si è in trattamento (ripeto consegnate 2 relazioni). Qui la domanda sorge spontanea: sono io che non capisco perchè la chemio mi ha bruciato anche un po di neuroni? oppure c’è proprio “confusione” in termini? come posso agire io? in autotutela? con l’avvocato, portando domani stesso stampa della guida che ho trovato che è il sunto delle normative? In attesa di sua risposta
Cordialmente
Grazie dei chiarimenti. Allora chiederò una perizia medico legale e se è come penso ,farò un ricorso in autotutela o giudiziario almeno per aver riconosciuta la percentuale che mi spetta. Non mi sembra giusto che a visita, una persona con diverse patologie venga liquidata in 4 minuti di visita. (scusi lo sfogo). La ringrazio nuovamente
Buonasera.
Sui tempi non posso darle pareri, in quanto è differente nelle varie province. Posso solo consigliarle di controllare che l’omologa sia stata notificata all’INPS e se non lo è stata sollecitare l’avvocato.
L’assegno ordinario è concesso per 3 anni la prima e la seconda volta ed è previsto che alla scadenza si debba obbligatoriamente fare una domanda di rinnovo; la visita è obbligatoria. Dopo il 2° rinnovo il lavoratore non ha più bisogno di presentare l’istanza, ma l’INPS ha ancora la possibilità di effettuare dei controlli.
Saluti