Se la percentuale di invalidità civile richiesta o ritenuta più corretta non viene accolta, l’istante può cercare di ottenere tale riconoscimento con un ricorso giudiziario, da proporre presso la sezione Lavoro del tribunale civile. Tecnicamente infatti non esiste la possibilità di effettuare un ricorso amministrativo avverso il giudizio espresso nel verbale d’invalidità.
Sul sito INPS si accenna anche alla possibilità di un ricorso amministrativo, ma viene precisato che tale possibilità è prevista solo in caso di diniego dell’erogazione della prestazione economica per mancanza dei requisiti amministrativi, che descrivo in dettaglio più avanti
Ma in realtà esiste una procedura avviata in autonomia dall’INPS, non pubblicizzata, chiamata “richiesta di annullamento del verbale in autotutela” per cui l’invalido può richiedere all’INPS che il proprio verbale venga annullato e di essere sottoposto a nuova visita. La procedura consiste nell’invio della documentazione medica alla Commissione Superiore dell’INPS chiedendo la modifica del giudizio. In tal caso l’INPS può:
- annullare il verbale e riconoscere quanto richiesto,
- bloccare il verbale e disporre una nuova visita di accertamento presso la Commissione INPS della provincia di residenza
- confermare il giudizio espresso precedentemente.
Attenzione che però a volte esiste una certa lungagine per la trattazione di questo tipo di istanza che non interrompe i termini prescrizionali per l’azione giudiziaria (vedi dopo).
Premetto che questa pagina non è stata compilata per dare informazioni ad Avvocati e dottori in Giurisprudenza, ma a soggetti che desiderano avere un’idea di massima sui tempi e la procedura che caratterizzano un ricorso giudiziario per un negato beneficio in ambito d’invalidità civile.
Il termine di prescrizione entro il quale può essere presentato il ricorso giudiziario è di 180 giorni dalla comunicazione, quindi della data di arrivo della raccomandata contenente il verbale o della data di consegna del verbale stesso da parte degli uffici INPS oppure, in ogni caso, dalla data di conoscenza di tale verbale, ad esempio scaricandolo dalla propria pagina personale sul sito dell’INPS. Il deposito del ricorso interrompe la prescrizione.
Sulle modalità di espletamento del ricorso legale avverso i Verbali di Invalidità Civile, con il DL 98/2011, art. 38, sono state introdotto delle modifiche sostanziali valide a partire dal 1 gennaio 2012.
Da precisare che una identica procedura è prevista per ricorrere avverso i verbali di legge 104/92, di cecità civile, di sordità e di invalidità contributiva, legge 222/84.
- con l’assistenza di un avvocato occorre innanzitutto depositare un’istanza di accertamento tecnico preventivo; nell’istanza devono essere esposte le condizioni sanitarie che provocano lo stato invalidante, allegando idonea documentazione medica specialistica e, se opportuno, una perizia di parte; con il deposito si interrompe la prescrizione;
- il giudice, dopo lettura del ricorso, ordina la comparizione delle parti assieme ad un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) per il giuramento. I tempi compresi tra il deposito dell’istanza e il giuramento del CTU non sono costanti; dipende dal carico di lavoro del singolo Giudice ma in genere non sono molto lunghi (3-5 mesi per lo più)
- il CTU, il medico incaricato dal giudice di procedere all’Accertamento Tecnico Preventivo, indica una data per la visita del ricorrente, almeno dopo 20 giorni dalla data del giuramento e, alla presenza di eventuali CTP (consulenti tecnici di parte) per il ricorrente e/o l’INPS, procede a visita medico legale, visiona la documentazione sanitaria, eventualmente dispone supplementi d’indagine; quindi redige e notifica alle parti la relazione di ATP (accertamento tecnico preventivo); il CTP, per documentati motivi può chiedere al giudice ulteriore tempo, cioè un rinvio della data entro il quale depositare la sua relazione, ad esempio se ha chiesto l’effettuazione di un accertamento specialistico per il quale occorre attendere un certo tempo o per difficoltà insite nella valutazione del caso specifico;
- le parti hanno un periodo di tempo di solito di 20 giorni per inviare al CTU eventuali osservazioni;
- quindi il CTU entro un tempo indicato dal giudice, generalmente 20 giorni, deposita in cancelleria la sua relazione comprensiva delle osservazioni delle parti e della sua risposta;
- dopo il deposito della relazione di ATP, entro un termine perentorio fissato da giudice ma comunque non superiore a 30 gg., le parti dovranno depositare atto scritto di accettazione o di contestazione della CTU; il mancato deposito è considerato accettazione implicita;
- l’accettazione provoca la omologazione giudiziale della CTU; con il provvedimento il giudice provvede anche alla ripartizione della spese;
- l’omologazione è inappellabile ma è previsto il ricorso straordinario per cassazione limitatamente alla statuizione delle spese;
- se la CTU e la successiva omologazione hanno dato ragione al ricorrente, l’INPS dovrà necessariamente pagare la prestazione entro i successivi 120 gg.;
- ma l’INPS a questo punto, eventualmente, può eccepire la carenza dei requisiti amministrativi. In questo caso il ricorrente, anche se vittorioso, dovrà intraprendere un’altro giudizio, questa volta nella forma ordinaria.
- se la CTU viene contestata da una delle parti entro il termine indicato dal giudice tramite deposito di note di contestazione, anche prive di motivazione, allora si può avviare un ricorso giudiziario che avverrà nella forma consueta;
- con il supporto di documentazione medica ed eventualmente di una consulenza di parte si da inizio all’azione legale che prevede la nomina di un altro CTU, che visitato il ricorrente e valutata la documentazione sanitaria, proporrà al giudice le proprie valutazioni;
- sulla scorta della CTU, le cui valutazioni possono comunque essere contestate da una o da entrambe le parti, il Giudice disporrà la sentenza.
- la sentenza è inappellabile ma è previsto il ricorso straordinario per cassazione per motivi di legittimità.
DECESSO DEL RICHIEDENTE
Il ricorso giudiziario, in caso di decesso del richiedente, può essere proposto anche dagli eredi, tutti gli eredi, che debbono dare congiuntamente mandato all’avvocato di presentare il ricorso.
Ciò è possibile sia all’atto di presentazione del ricorso, sia se il decesso del richiedente avviene a ricorso già presentato. Gli avvocati conoscono benissimo la procedura e possono tranquillamente guidare gli eredi nella prosecuzione del ricorso.
L’accertamento tecnico, in questo caso, avviene ugualmente ma “sugli atti”, cioè valutando la documentazione medica che i ricorrenti hanno prodotto in giudizio. L’iter è identico.
PRECISAZIONI
Durante il procedimento giudiziario di ricorso per invalidità civile NON può essere presentata una ulteriore domanda di aggravamento per invalidità civile, e questo fino alla fine del giudizio.
Dott. Salvatore Nicolosi
Già consulente servizi medicina legale Patronato INCA-CGIL di Siracusa
Buonasera.
Cominciamo dalla fine.
I benefici della legge 104 si ottengono si si ha il riconoscimento di soggetto con handicap in condizione di gravità secondo il comma 3 dell’articolo 3 della legge 104/92; all’incirca, il comma 3 prevede che il soggetto ha un handicap grave se necessita di assistenza continuativa e globale nella sfera personale, di relazione e lavorativa.
Quindi, ripeto: continuativa e globale.
Un soggetto che ha il 75% di invalidità non soddisfa sicuramente questo requisito; serve essere giudicati per lo meno “inabile”, cioè invalido al 100%.
circa la percentuale riconosciuta, a distanza dare un parere per casi come il suo è impossibile; l’affidabilità di un parere infatti è presumibile solo se si può visionare tutta la documentazione e soprattutto se si può il soggetto interessato. Solo un medico a lei prossimo, della sua città, può darle un parere affidabile.
Saluti
buongiorno dottore, ho effettuato visita medico legale di aggravamento e da una percentuale di 60% sono passata a 67%.Come patologie aggiuntive ho documentato una BPCO ostruttiva da enfisema di grado moderato ed una BPCO di grado restrittivo sempre moderato con relativa documentazione, più diabete mellito di tipo 2 trattato con metformina e ben compensato. Ora mi chiedo quel 7% come è stato conteggiato e se può essere stato controproducente aver affermato di aver rinnovato la patente di guida. Inoltre della altra documentazione , tipo la disfonia per nodulo dopo tiroidectomia totale non è stata presa in considerazione, come la tac della gravità dell’enfisema eccc. Per finire non riuscendo ad andare a lavorare da sola per la dispnea e problemi alla rachide devo far perdere ore di lavoro la mattina a mia figlia ed avevo chiesto il riconoscimento della legge 104 che mi è stata negata, anche se ho documentato il problema di spondilodiscoartrosi diffusa severa che è fonte della prima invalidità, Cortesemente cosa mi consiglia ?Intervenire con un ricorso giurisdizionale o in autotutela? il mio intento era arrivare ad un 74% e al riconoscimento della 104 ove possibile. Grazie
Buongiorno Dott. Salvatore Nicolosi ,
le espongo il mio quesito,
ho fatto domando per la pensione di inabilita’ lavorativa, la quale mi è stata bocciata, sia la pensione di inabilità che l’assegno ordinario di invalidità, anche il ricorso al consiglio provinciale mi è stato bocciato,ho fatto un successivo ricorso al giudice ,dopo visita al ctu mi è stata dato l’assegno ordinario di invalidità, questo a gennaio, a settembre 2017 è arrivata l’omologa del giudice al caf ad oggi però marzo 2018 tutto tace, quanto devo aspettare ancora? dall’omologa settembre (il primo ) a marzo 2018 sono passati più di 180 giorni.
La seconda domanda è avendo vinto dal giudice devo sottopormi di nuovo a visita tra tre anni (gennaio 2020) oppure diventa passata in giudicato?
distinti saluti e grazie del suo tempo che dedica a noi.
grazie molto gentile.
Buonasera.
A distanza naturalmente non sono in grado di fare valutazioni assolutamente affidabili, ma qualche indicazione posso darla.
Le cardiopatie vengono valutate secondo quella che viene chiamata “classe NYHA” che le classifica secondo la gravità dei sintomi.
Le classi NYHA sono 4 e per ciascuna di esse è prevista una fascia percentuale:
I CLASSE – la persona è portatrice di una malattia cardiaca che non influisce sulla sua attività fisica ordinaria.
II CLASSE – la malattia determina una lieve limitazione della attività fisica ordinaria ed il soggetto può svolgere una attività fisica di lieve entità.
III CLASSE – la malattia determina una marcata limitazione di ogni attività fisica ed il soggetto può svolgere solo una attività fisica sedentaria.
IV CLASSE – il soggetto può presentare anche a riposo affaticamento, dispnea, palpitazioni, cianosi e dolore di tipo anginoso.
Sono previste queste percentuali:
I classe: 21-30%
II classe: 41-50%
III classe: 71-80%
IV classe: 100%
Evidentemente la Commissione ha ritenuto che la sua cardiopatia sia da inquadrare all’interno della II classe funzionale NYHA e quindi ha concesso una percentuale approssimativamente intorno alla parte centrale della fascia prevista, con un occhio alla possibilità che lei possa iscriversi alle liste di collocamento speciali come soggetto disabile ai sensi della legge 68/99 (serve almeno il 46%).
Prima di fare ricorsi avventati, la invito a controllare con il suo cardiologo se questa valutazione funzionale sia corretta, le ripeto II classe NYHA, e poi eventualmente pensare a presentare un ricorso giudiziario.
I costi naturalmente sono variabili; alcuni patronati, ad esempio l’INCA, ha convenzioni con avvocati e medici legali per tariffe calmierate.
Saluti
Buongiorno, Le espongo il mio caso e Le richiedo un gradito parere. sono un ragazzo il 18 anni, ho una cardiomiopatia ipertrofica con severa ipertrofica e lieve gradiente dinamico interventricolare. In 2014 avevo fatto domanda di invalidità e come esito avevo avuto 46% (il medico mi aveva riferito che quando maggiorenne avrei ricevuto la giusta percentuale). Il problema fisico adesso si presenta così: aia cardiaca nei limiti, toni ritmici, soffio protomesosistolico sul mesocardio che non si modifica durante Valsalva. MV normotrasmesso. Non evidenti dismorfismi o discromie cutanee. Ecoscopia alla visita precedente : cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva concentrica soprattutto del setto interventricolare (33mm), insufficienza mitralica secondaria di grado medio, ostruzione all’efflusso del ventricolo sinistro con gradiente di 30 mmHg. Compiuti 18 anni ho fatto di nuovo domando e ho portato a documentazione in cui si vedeva come il problema stava avanzando. Ma il risultato è stato di nuovo 46% e questo non lo capisco. ma secondo lei è normale? dovrei fare ricorso? quanto mi costerà? o dovrei chiedere accertamento? e questo come funziona? grazie in anticipo. aspetto la sua risposta.
Grazie del suggerimento, ho dei terribili sospetti, che purtroppo non posso rivelare in questo forum.
Buonasera.
La regola generale è che ciò che non viene chiesto non può essere riconosciuto.
Per capire meglio io: ma l’INPS non aveva riconosciuto neppure il 100%?
Buonasera.
Non posso che confermarle che questa cosa mi lascia perplesso, soprattutto considerando che c’è stato un riconoscimento giudiziario.
Posso però consigliarle, a questo punto, di provare a fare una richiesta di “sospensione in autotutela”.
Cioè potrebbe inviare alla Commissione Superiore dell’INPS, nella persona del suo presidente Dott. Massimo Piccioni, una lettera raccomandata con richiesta di sospensione e annullamento del verbale in autotutela allegando anche la documentazione, compresa la sentenza e la relazione del CTU.
Saluti
Fino ad ora non ho trovato una persona che abbia l’accompagnamento senza legge 104 di solito è il contrario 104 senza accompagnamento.
Forse perchè ho fatto domanda per la 104 durante la causa per l’accompagnamento? Ma la visita per la legge 104 è stata successiva all’ottenimento dell’accompagnamento.