Se la percentuale di invalidità civile richiesta o ritenuta più corretta non viene accolta, l’istante può cercare di ottenere tale riconoscimento con un ricorso giudiziario, da proporre presso la sezione Lavoro del tribunale civile. Tecnicamente infatti non esiste la possibilità di effettuare un ricorso amministrativo avverso il giudizio espresso nel verbale d’invalidità.
Sul sito INPS si accenna anche alla possibilità di un ricorso amministrativo, ma viene precisato che tale possibilità è prevista solo in caso di diniego dell’erogazione della prestazione economica per mancanza dei requisiti amministrativi, che descrivo in dettaglio più avanti
Ma in realtà esiste una procedura avviata in autonomia dall’INPS, non pubblicizzata, chiamata “richiesta di annullamento del verbale in autotutela” per cui l’invalido può richiedere all’INPS che il proprio verbale venga annullato e di essere sottoposto a nuova visita. La procedura consiste nell’invio della documentazione medica alla Commissione Superiore dell’INPS chiedendo la modifica del giudizio. In tal caso l’INPS può:
- annullare il verbale e riconoscere quanto richiesto,
- bloccare il verbale e disporre una nuova visita di accertamento presso la Commissione INPS della provincia di residenza
- confermare il giudizio espresso precedentemente.
Attenzione che però a volte esiste una certa lungagine per la trattazione di questo tipo di istanza che non interrompe i termini prescrizionali per l’azione giudiziaria (vedi dopo).
Premetto che questa pagina non è stata compilata per dare informazioni ad Avvocati e dottori in Giurisprudenza, ma a soggetti che desiderano avere un’idea di massima sui tempi e la procedura che caratterizzano un ricorso giudiziario per un negato beneficio in ambito d’invalidità civile.
Il termine di prescrizione entro il quale può essere presentato il ricorso giudiziario è di 180 giorni dalla comunicazione, quindi della data di arrivo della raccomandata contenente il verbale o della data di consegna del verbale stesso da parte degli uffici INPS oppure, in ogni caso, dalla data di conoscenza di tale verbale, ad esempio scaricandolo dalla propria pagina personale sul sito dell’INPS. Il deposito del ricorso interrompe la prescrizione.
Sulle modalità di espletamento del ricorso legale avverso i Verbali di Invalidità Civile, con il DL 98/2011, art. 38, sono state introdotto delle modifiche sostanziali valide a partire dal 1 gennaio 2012.
Da precisare che una identica procedura è prevista per ricorrere avverso i verbali di legge 104/92, di cecità civile, di sordità e di invalidità contributiva, legge 222/84.
- con l’assistenza di un avvocato occorre innanzitutto depositare un’istanza di accertamento tecnico preventivo; nell’istanza devono essere esposte le condizioni sanitarie che provocano lo stato invalidante, allegando idonea documentazione medica specialistica e, se opportuno, una perizia di parte; con il deposito si interrompe la prescrizione;
- il giudice, dopo lettura del ricorso, ordina la comparizione delle parti assieme ad un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) per il giuramento. I tempi compresi tra il deposito dell’istanza e il giuramento del CTU non sono costanti; dipende dal carico di lavoro del singolo Giudice ma in genere non sono molto lunghi (3-5 mesi per lo più)
- il CTU, il medico incaricato dal giudice di procedere all’Accertamento Tecnico Preventivo, indica una data per la visita del ricorrente, almeno dopo 20 giorni dalla data del giuramento e, alla presenza di eventuali CTP (consulenti tecnici di parte) per il ricorrente e/o l’INPS, procede a visita medico legale, visiona la documentazione sanitaria, eventualmente dispone supplementi d’indagine; quindi redige e notifica alle parti la relazione di ATP (accertamento tecnico preventivo); il CTP, per documentati motivi può chiedere al giudice ulteriore tempo, cioè un rinvio della data entro il quale depositare la sua relazione, ad esempio se ha chiesto l’effettuazione di un accertamento specialistico per il quale occorre attendere un certo tempo o per difficoltà insite nella valutazione del caso specifico;
- le parti hanno un periodo di tempo di solito di 20 giorni per inviare al CTU eventuali osservazioni;
- quindi il CTU entro un tempo indicato dal giudice, generalmente 20 giorni, deposita in cancelleria la sua relazione comprensiva delle osservazioni delle parti e della sua risposta;
- dopo il deposito della relazione di ATP, entro un termine perentorio fissato da giudice ma comunque non superiore a 30 gg., le parti dovranno depositare atto scritto di accettazione o di contestazione della CTU; il mancato deposito è considerato accettazione implicita;
- l’accettazione provoca la omologazione giudiziale della CTU; con il provvedimento il giudice provvede anche alla ripartizione della spese;
- l’omologazione è inappellabile ma è previsto il ricorso straordinario per cassazione limitatamente alla statuizione delle spese;
- se la CTU e la successiva omologazione hanno dato ragione al ricorrente, l’INPS dovrà necessariamente pagare la prestazione entro i successivi 120 gg.;
- ma l’INPS a questo punto, eventualmente, può eccepire la carenza dei requisiti amministrativi. In questo caso il ricorrente, anche se vittorioso, dovrà intraprendere un’altro giudizio, questa volta nella forma ordinaria.
- se la CTU viene contestata da una delle parti entro il termine indicato dal giudice tramite deposito di note di contestazione, anche prive di motivazione, allora si può avviare un ricorso giudiziario che avverrà nella forma consueta;
- con il supporto di documentazione medica ed eventualmente di una consulenza di parte si da inizio all’azione legale che prevede la nomina di un altro CTU, che visitato il ricorrente e valutata la documentazione sanitaria, proporrà al giudice le proprie valutazioni;
- sulla scorta della CTU, le cui valutazioni possono comunque essere contestate da una o da entrambe le parti, il Giudice disporrà la sentenza.
- la sentenza è inappellabile ma è previsto il ricorso straordinario per cassazione per motivi di legittimità.
DECESSO DEL RICHIEDENTE
Il ricorso giudiziario, in caso di decesso del richiedente, può essere proposto anche dagli eredi, tutti gli eredi, che debbono dare congiuntamente mandato all’avvocato di presentare il ricorso.
Ciò è possibile sia all’atto di presentazione del ricorso, sia se il decesso del richiedente avviene a ricorso già presentato. Gli avvocati conoscono benissimo la procedura e possono tranquillamente guidare gli eredi nella prosecuzione del ricorso.
L’accertamento tecnico, in questo caso, avviene ugualmente ma “sugli atti”, cioè valutando la documentazione medica che i ricorrenti hanno prodotto in giudizio. L’iter è identico.
PRECISAZIONI
Durante il procedimento giudiziario di ricorso per invalidità civile NON può essere presentata una ulteriore domanda di aggravamento per invalidità civile, e questo fino alla fine del giudizio.
Dott. Salvatore Nicolosi
Già consulente servizi medicina legale Patronato INCA-CGIL di Siracusa
Buonasera.
Non se lo chiede solo lei!
Mio padre ha vinto la causa per avere l’accompagnamento, poi abbiamo fatto domanda per la 104 e incredibilmente abbiamo avuto ancora una volta l’art.3 comma 1. Com’è possibile?
Buongiorno Dottor Nicolosi
Mio padre ha fatto domanda di aggravamento del 100% d’invalidità e per l’indennità di accompagnamento. Dopo la visita dell’Inps ovviamente negativa abbiamo fatto ricorso. Nel ricorso il nostro avvocato non ha precisato tra le richieste il 100% d’invalidità, ma chiedeva l’indennità di accompagnamento. Cos’è successo? La ctu ha riconosciuto a mio padre il 100% d’invalidità ma non l’accompagnamento. Solo che sull’omologa c’è scritto per l’indennità di accompagnamento esito negativo ma invalido al 100% da settembre 2015. Mi dicono però che siccome la causa era incentrata solo ed esclusivamente sull’accompagnamento non posso usufruire di questo riconoscimento del 100% d’invalidità. Perché ? Visto che comunque è una sentenza del giudice e un’omologa? Che dice invalido al 100% da settembre 2015? La ringrazio anticipatamente. A presto.
Buonasera.
Mi pare che la descrizione della visita di accertamento dell’invalidità da lei descritta non si allontani molto da una prassi consolidata presso moltissime commissioni.
E questo accade sia perché il tempo disponibile per le visite è eccessivamente breve e sia perché molte commissioni tendono a fare le proprie valutazioni soprattutto tenendo conto quasi esclusivamente della documentazione presentata.
Sulla documentazione utile in caso di istanza di invalidità civile, poi, ci sarebbe moltissimo da dire; mi limito ad esortare a non limitarsi a produrre documentazione che indichi solo una diagnosi delle patologie: occorre produrre anche certificazione specialistica funzionale.
In un caso come quello di sua moglie, ad esempio, è opportuno produrre anche certificazioni neurologiche e/o fisiatriche che descrivono i deficit funzionali. utilissimi esami elettrofunzionali (EMG arti inferiori).
Ma a distanza è difficile dare consigli veramente utili, soprattutto per casi complessi come quello descritto. Meglio chiedere un parere ad un medico specialista o esperto in medicina legale della sua città.
Saluti
Buonasera dott. Nicolosi
Chiedo cortesemente un suo parere,
a mia moglie ( oggi di 54 anni) nel 2007 è stata riconosciuta invalida al 50% per le seguenti patologie :
STRUMA TIROIDEO IN TRATTAMENTO FARMACOLOGICO, INSUFFICIENZA VENOSA ARTI INFERIORI. OVAIO POLICISTICO DX.INTERVENTO CHIRURGICO PER PSEUDOCISTI PANCREATICA.SINDROME ANSIOSA DEPRESSIVA.SPINA BIFIDA
Presentato il ricorso la CTU ha confermato una invalidità al 50%.
A distanza di 10 anni ha ripresentato domanda di aggravamento, integrando la documentazione sanitaria dal 2007 al 2017.
Tra le varie patologie, la più importante sopravvenuta, intervento di tireodectomia totale per carcinoma papillare.
( esame istologico: carcinoma papillare variante follicolare con focali aspetti ossifili del lobo destro della tiroide. Non evidenzia invazione linfovascolare nelle sezioni esaminate. Adenoma microfollicolare del lobo di sinistra della tiroide.Margini di resezioni indenni.)
Il verbale sanitario contenente il giudizio espresso relativo l’aggravamento è stato il seguente:
dati anamnestici :
TIROIDECTOMIA TOTALE PER CA. PAPILLARE.SUCCESSIVO
TRATTAMENTO CON RADIO-IODIO I-131. ATTUALEMENTE IN TRATTAMENTO
SOSTITUTIVO.ALL’ETA’ DI 10 ANNI INTERVENTO PER SPINA BIFIDA.
DISCRETE CONDIZIONI DI SALUTE.RACHIDE LIMITATO DI 1/3 IN
FLESSIONE. DEAMBULAZIONE AUTONOMA CON ANDATURA LIEVEMENTE PARAPARETICA.
Diagnosi :
IPOTIROIDISMO POST-CHIRURGICO DA TIROIDECTOMIA TOTALE PER CA.
PAILLARE.DIASTEMATOMIELIA IN ESITI DI INTERVENTO PER SPINA BIFIDA.TENDINOSI SPALLA
BILATERALE. SINDROME ANSIOSO-DEPRESSIVA
Codice DM 5/2/92
7334
9322
Codice ICD9
1958
3441
Disabilità rilevate :
7) limitazioni funzionali movimenti articolari
16) intervento chirurgico mutilante
Percentuale di invalidità : 60%.
Per quanto premesso, vorrei avere il suo parere in merito alla congruenza tra le patologie rilevate e la percentuale di invalidità assegnata, vorrei anche chiederle se è normale che la visita della commissione medica, che a mio avviso è molto importante, si possa ridurre a visionare nel giro di qualche minuto (peraltro solo in parte) la documentazione presentata . In realtà alcuna visita viene effettuata, ed è stato praticamente ignorato il certificato del medico di famiglia inviato all’INPS nel quale dettagliatamente sono state riportate tutte le patologie di cui è affetta.
Mia moglie che in primo impatto può sembrare in discrete condizioni, in realtà ha difficoltà nei movimenti, dolori articolari,non può stare troppo tempo in piedi ne troppo tempo seduta, frequentemente accusa dolori alla schiena che la costringono per giorni a letto e all’uso di antidoloriferi, negli ultimi anni accade, per fortuna sporadicamente , che perde forza alle gambe tanto da cadere improvvisamente a terra, situazione che purtroppo si accentua con il passare degli anni. L’intervento di tireodectomia per carcinoma, ha di molto aggravato il suo stato ansioso depressivo , ma se la commissione medica (ovviamente con la dovuta discrezione dei specifici casi) non fa alcuna visita come può accertare il reale stato di una persona?.
Le descrivo in cosa è consistita la visita medica: entrati nella stanza dietro un tavolo semicircolare vi erano presenti 6 persone due donne e 4 uomini, impossibile stabilire chi e se, fossero tutti medici.
Quattro parlavano tra di loro già al nostro ingresso, una delle altre due persone ha rivolto qualche domanda a mia moglie, e le ha chiesto di provare a chinarsi, così come faceva lei. Operazione che non è riuscita a fare. Tutto quì.
Trovo difficile definire un controllo fatto in questo modo, una visita medica, cosa che a mio modesto avviso rende ancora più difficile dimostrare quale sono le reali condizioni di salute di una persona.
Gradirei un suo parere su quanto esposto.
Grazie per la Sua attenzione.
Cordiali saluti
Francesco.
Buonasera.
Non ho consigli particolari da dare.
In questo caso è l’avvocato che deve cercare di far firmare il decreto al giudice.
Ma mi sorge un dubbio.
Se la causa è stata fatta SOLO per l’indennità di accompagnamento, la possibilità di presentare istanza SOLO per legge 104 non dovrebbe essere inibita.
Controlli!
Saluti
Buongiorno dottor Nicolosi. La mia situazione è un po’ complicata. Papà ha presentato nel 2017 la domanda per L invalidità civile. Dopo questa (non andata a buon fine) procedemmo col ricorso per il quale mia mamma decise di non andare più avanti e quindi ritirammo tutto quanto. A dicembre 2017 papà ha avuto il 3 ictus ed oggi non possiamo presentar domanda per 104 , invalidità e accompagnamento poiché il giudice non firma per chiudere la vecchia pratica . Cosa potremmo fare ? Premetto che io sono un Militare e ho bisogno della 104 di papà per poter tornare a casa ad assisterlo visto che mia mamma psicologicamente non ce la fa più e si sta sottoponendo a dei colloqui presso il CIM di Galatina .
Buonasera.
A parte le indicazioni temporali che ho descritto in questa pagina da dopo la visita del CTU fino alla sentenza, in ogni tribunale ci sono tempi differenti e, a volte, addirittura anche tra i giudici dello stesso tribunale, magari per il diverso carico di lavoro.
In media, dalle mie parti, si va tra gli 8 e i 12 mesi. Nella sua città non sapri proprio, anche se me la indicasse.
Saluti
Salve dottor Salvatore Nicolasi, io ho una ragazza che prende accompagnamento con pensione. A 18 anni l hanno bloccata perché per lo stato doveva rifare le visite, che poi dopo con documentazione e visite hanno accettato la sua disabilitatà evidente.il 16 ottobre 2017 è stata depositata la domanda dal ctu. La domanda è Quanto tempo ci vuole per la sentenza del giudice?
Buonasera.
La dizione “necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.508/88)” inserita nel giudizio significa che è stato riconosciuto il diritto a percepire indennità di accompagnamento.
Con “esonerato da future visite di revisione per applicazione del D/M 2/8/2009 NO” si intende che è possibile, teoricamente, che venga sottoposta a visita di verifica straordinaria (possibile ma improbabile).
Con “revisione NO” si intende che il giudizio è definitivo; non sono previste visite di revisione ordinaria.
Saluti e Buon anno