Se la percentuale di invalidità civile richiesta o ritenuta più corretta non viene accolta, l’istante può cercare di ottenere tale riconoscimento con un ricorso giudiziario, da proporre presso la sezione Lavoro del tribunale civile. Tecnicamente infatti non esiste la possibilità di effettuare un ricorso amministrativo avverso il giudizio espresso nel verbale d’invalidità.
Sul sito INPS si accenna anche alla possibilità di un ricorso amministrativo, ma viene precisato che tale possibilità è prevista solo in caso di diniego dell’erogazione della prestazione economica per mancanza dei requisiti amministrativi, che descrivo in dettaglio più avanti
Ma in realtà esiste una procedura avviata in autonomia dall’INPS, non pubblicizzata, chiamata “richiesta di annullamento del verbale in autotutela” per cui l’invalido può richiedere all’INPS che il proprio verbale venga annullato e di essere sottoposto a nuova visita. La procedura consiste nell’invio della documentazione medica alla Commissione Superiore dell’INPS chiedendo la modifica del giudizio. In tal caso l’INPS può:
- annullare il verbale e riconoscere quanto richiesto,
- bloccare il verbale e disporre una nuova visita di accertamento presso la Commissione INPS della provincia di residenza
- confermare il giudizio espresso precedentemente.
Attenzione che però a volte esiste una certa lungagine per la trattazione di questo tipo di istanza che non interrompe i termini prescrizionali per l’azione giudiziaria (vedi dopo).
Premetto che questa pagina non è stata compilata per dare informazioni ad Avvocati e dottori in Giurisprudenza, ma a soggetti che desiderano avere un’idea di massima sui tempi e la procedura che caratterizzano un ricorso giudiziario per un negato beneficio in ambito d’invalidità civile.
Il termine di prescrizione entro il quale può essere presentato il ricorso giudiziario è di 180 giorni dalla comunicazione, quindi della data di arrivo della raccomandata contenente il verbale o della data di consegna del verbale stesso da parte degli uffici INPS oppure, in ogni caso, dalla data di conoscenza di tale verbale, ad esempio scaricandolo dalla propria pagina personale sul sito dell’INPS. Il deposito del ricorso interrompe la prescrizione.
Sulle modalità di espletamento del ricorso legale avverso i Verbali di Invalidità Civile, con il DL 98/2011, art. 38, sono state introdotto delle modifiche sostanziali valide a partire dal 1 gennaio 2012.
Da precisare che una identica procedura è prevista per ricorrere avverso i verbali di legge 104/92, di cecità civile, di sordità e di invalidità contributiva, legge 222/84.
- con l’assistenza di un avvocato occorre innanzitutto depositare un’istanza di accertamento tecnico preventivo; nell’istanza devono essere esposte le condizioni sanitarie che provocano lo stato invalidante, allegando idonea documentazione medica specialistica e, se opportuno, una perizia di parte; con il deposito si interrompe la prescrizione;
- il giudice, dopo lettura del ricorso, ordina la comparizione delle parti assieme ad un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) per il giuramento. I tempi compresi tra il deposito dell’istanza e il giuramento del CTU non sono costanti; dipende dal carico di lavoro del singolo Giudice ma in genere non sono molto lunghi (3-5 mesi per lo più)
- il CTU, il medico incaricato dal giudice di procedere all’Accertamento Tecnico Preventivo, indica una data per la visita del ricorrente, almeno dopo 20 giorni dalla data del giuramento e, alla presenza di eventuali CTP (consulenti tecnici di parte) per il ricorrente e/o l’INPS, procede a visita medico legale, visiona la documentazione sanitaria, eventualmente dispone supplementi d’indagine; quindi redige e notifica alle parti la relazione di ATP (accertamento tecnico preventivo); il CTP, per documentati motivi può chiedere al giudice ulteriore tempo, cioè un rinvio della data entro il quale depositare la sua relazione, ad esempio se ha chiesto l’effettuazione di un accertamento specialistico per il quale occorre attendere un certo tempo o per difficoltà insite nella valutazione del caso specifico;
- le parti hanno un periodo di tempo di solito di 20 giorni per inviare al CTU eventuali osservazioni;
- quindi il CTU entro un tempo indicato dal giudice, generalmente 20 giorni, deposita in cancelleria la sua relazione comprensiva delle osservazioni delle parti e della sua risposta;
- dopo il deposito della relazione di ATP, entro un termine perentorio fissato da giudice ma comunque non superiore a 30 gg., le parti dovranno depositare atto scritto di accettazione o di contestazione della CTU; il mancato deposito è considerato accettazione implicita;
- l’accettazione provoca la omologazione giudiziale della CTU; con il provvedimento il giudice provvede anche alla ripartizione della spese;
- l’omologazione è inappellabile ma è previsto il ricorso straordinario per cassazione limitatamente alla statuizione delle spese;
- se la CTU e la successiva omologazione hanno dato ragione al ricorrente, l’INPS dovrà necessariamente pagare la prestazione entro i successivi 120 gg.;
- ma l’INPS a questo punto, eventualmente, può eccepire la carenza dei requisiti amministrativi. In questo caso il ricorrente, anche se vittorioso, dovrà intraprendere un’altro giudizio, questa volta nella forma ordinaria.
- se la CTU viene contestata da una delle parti entro il termine indicato dal giudice tramite deposito di note di contestazione, anche prive di motivazione, allora si può avviare un ricorso giudiziario che avverrà nella forma consueta;
- con il supporto di documentazione medica ed eventualmente di una consulenza di parte si da inizio all’azione legale che prevede la nomina di un altro CTU, che visitato il ricorrente e valutata la documentazione sanitaria, proporrà al giudice le proprie valutazioni;
- sulla scorta della CTU, le cui valutazioni possono comunque essere contestate da una o da entrambe le parti, il Giudice disporrà la sentenza.
- la sentenza è inappellabile ma è previsto il ricorso straordinario per cassazione per motivi di legittimità.
DECESSO DEL RICHIEDENTE
Il ricorso giudiziario, in caso di decesso del richiedente, può essere proposto anche dagli eredi, tutti gli eredi, che debbono dare congiuntamente mandato all’avvocato di presentare il ricorso.
Ciò è possibile sia all’atto di presentazione del ricorso, sia se il decesso del richiedente avviene a ricorso già presentato. Gli avvocati conoscono benissimo la procedura e possono tranquillamente guidare gli eredi nella prosecuzione del ricorso.
L’accertamento tecnico, in questo caso, avviene ugualmente ma “sugli atti”, cioè valutando la documentazione medica che i ricorrenti hanno prodotto in giudizio. L’iter è identico.
PRECISAZIONI
Durante il procedimento giudiziario di ricorso per invalidità civile NON può essere presentata una ulteriore domanda di aggravamento per invalidità civile, e questo fino alla fine del giudizio.
Dott. Salvatore Nicolosi
Già consulente servizi medicina legale Patronato INCA-CGIL di Siracusa
Buongiorno DOTT.Salvatore Nicolosi diciamo che la “pazienza” che mi dicceva l’altro giorno è durata poco è arrivato il 2 verbale sta scritto INVALIDO ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere
gli atti quotidiani della vita (L.508/88) sta scritto volevo sapere se gli è stato riconosciuto l’accompagnamento,poi sta anche scritto esonerato da future visite di revisione per applicazione del D/M 2/8/2009 NO revisione NO aspetto una sua risposta auguri di buon anno
Grazie mille della cortese e veloce risposta.
Buonasera.
Si, è così; i verbali sono due differenti e i percorsi non sempre sono uguali, anzi spesso per quello dell’invalidità civile si deve attendere più lungo. Aspetti “pazientemente”.
Per ciò che rigurda la voce riguardante l’assenza dei requisiti “di cui all’art. 4 d.l. 9 febbraio 2012 n.5”, anche in questo caso la risposta è affermativa; nel verbale viene indicato il soggetto non ha un handicap fisico e/o psichico che richiede particolari tutele nell’ambito della mobilità con autovettura.
Saluti
Buongiorno Dott. Salvatore Nicolosi abbiamo fatto 2 domande all’inps una per invalidità civile per avere l’accompagnamento e l’altra per la legge 104/92 per mio padre di 75 anni, da 15 giorni nel sito dell’inps essendo registrato esce iter sanitario concluso giudizio finale comunicato si ad entrambe le domande.Oggi nel cassetto online ho trovato il verbale che mi sono scaricato ma parla solo della domanda tipo L.104/92 nella diagnosi funzionale ci sta scritto: ai sensi dell’art.4 della legge 05 febbraio 1992 n.104,la commissione medica riconosce l’interessato: PORTATORE DI HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITA’ (COMMA 3 ART.3) ,dopo ci sta un’altra voce che dice: l’interessato non possiede alcun requisito tra quelli di cui all’art. 4 d.l. 9 febbraio 2012 n.5 revisione NO,da quello che ho letto su internet sembra che abbiano ricnosciuto la 104/92 ma senza avere il tagliando da esporre davanti all’auto?ma non parla assolutamnete dell’invalidità civile di accompagnamento deve uscire un secondo verbale?essendo che gli iter sanitari conclusi sono 2 con 2 numeri di domanda diversi? aspetto una sua cortese risposta in attesa le porgo i migliori auguri di buone feste.
Un vivo ringraziamento per la sua celere risposta esaustiva e professionale come sempre , da questo si nota la professionalità è l’umanità che a lei gli viene attribuita.
Buonasera.
Noon esiste un ricorso amministrativo.
Secondo la normativa, in invalidità civile il ricorso è giudiziario, cioè occorre iniziare una causa presso il tribunale del lavoro. Ma la causa ha un senso se l’obiettivo è la prestazione economica, cioè l’assegno di assistenza che viene erogato se la percentuale d’invalidità è uguale o maggiore del 74%.
Da qualche anno esiste anche la possibilità che, a seguito di apposita istanza, l’INPS in autototela annulli l’ultimo verbale modificando quindi diagnosi e/o giudizio. A rigore non è un vero e proprio ricorso, tanto è vero che i termini indicati per il ricorso giudiziario, sei mesi, non vengono interrotti da questo tipo di istanza.
Nel suo caso, direi che la strada da lei intrapresa è l’unica ragionevole rispetto ai costi insiti in una azione legale (avvocato, consulente medico-legale, possibilità di pagamento spese processuali se la causa viene perduta).
Saluti
Buonasera: Dott. Nicolosi, le volevo chiedere una informazione in merito ad una revisione Inps da me richiesta dopo un ritardo di due anni 1/2. Alla visita ho consegnato vari certificazioni di nuove patologie tra cui un certificato dell’ortopedico dove appunto diagnosticava una fascite plantare con spina calcaneare, la mia domanda a questo punto è. Essendomi già stato recapitato il verbale di invalidità civile con una percentuale del 67% in occasione di una visita ortopedica mi vengono prescritte delle ortesi scarpe ortopediche e plantari che di conseguenza mi avvio a presentare regolare domanda di detti presidi ortopedici alla usl, dove mi fanno notare ché nel verbale non mi è stata inserita nella diagnosi nessun riferimento alla patologia del piede trascurando la certificazione che attestava quanto scritto bloccandomi di fatto la mia domanda ad ottenere il beneficio spettatomi con la percentuale del 67%. A questo punto ho inoltrato all’inps una istanza in autotutela per avere un giusto riconoscimento. In sintesi ora le chiedo e giusta la procedura intrapresa da parte mia? con l’istanza in autotutela o bisogna fare il ricorso amministrativo? La ringrazio dell’eventuale risposta che saprà darmi. Buonasera
,
Buonasera.
I tempi per il pagamento dopo presentazione dell’AP70 variano sia nelle varie province e sia anche secondo i periodi dell’anno.
Nella mia provincia siamo intorno a ai 3-4 mesi.
Non mi risulta che esista una normativa che prevede la possibilità di effettuare un decreto ingiuntivo all’INPS e poi addirittura un pignoramento se dopo 4 mesi non ha ancora erogato la prestazione, ma io non sono un avvocato e quindi non posso rispondere con certezza.
Saluti
salve , il 25 settembre 2016 ho ricevuto l’omologa del giudice che mi ha concesso il 100% di invalidità con accompagno per cui ho fatto immediatamente richiesta compilando ap70 con un caf e inviato all’inps la mi domanda è quanto tempo passa prima di ricevere la prima rata di accompagno e gli arretrati dal 2015? c’è chi dice 4 mesi chi dice meno o più, ma non esiste una regola? e se ritardano più di 4 mesi si può fare pignoramento all’inps?
Buonasera.
Circa la nuova domanda amministrativa, non ci sono dubbi: se riconosciuto, il beneficio decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda.
Quindi questa nuova istanza non ha alcun valore rispetto all’istanza precedente e di conseguenza non verranno corrisposte mensilità antecedenti al mese successivo alla nuova domanda.
Non so se può essere intentata un’azione legale solo per questo mancato riconoscimento dei ratei. Solo l’avvocato potrà dirglielo.
Saluti.