Se la percentuale di invalidità civile richiesta o ritenuta più corretta non viene accolta, l’istante può cercare di ottenere tale riconoscimento con un ricorso giudiziario, da proporre presso la sezione Lavoro del tribunale civile. Tecnicamente infatti non esiste la possibilità di effettuare un ricorso amministrativo avverso il giudizio espresso nel verbale d’invalidità.
Sul sito INPS si accenna anche alla possibilità di un ricorso amministrativo, ma viene precisato che tale possibilità è prevista solo in caso di diniego dell’erogazione della prestazione economica per mancanza dei requisiti amministrativi, che descrivo in dettaglio più avanti
Ma in realtà esiste una procedura avviata in autonomia dall’INPS, non pubblicizzata, chiamata “richiesta di annullamento del verbale in autotutela” per cui l’invalido può richiedere all’INPS che il proprio verbale venga annullato e di essere sottoposto a nuova visita. La procedura consiste nell’invio della documentazione medica alla Commissione Superiore dell’INPS chiedendo la modifica del giudizio. In tal caso l’INPS può:
- annullare il verbale e riconoscere quanto richiesto,
- bloccare il verbale e disporre una nuova visita di accertamento presso la Commissione INPS della provincia di residenza
- confermare il giudizio espresso precedentemente.
Attenzione che però a volte esiste una certa lungagine per la trattazione di questo tipo di istanza che non interrompe i termini prescrizionali per l’azione giudiziaria (vedi dopo).
Premetto che questa pagina non è stata compilata per dare informazioni ad Avvocati e dottori in Giurisprudenza, ma a soggetti che desiderano avere un’idea di massima sui tempi e la procedura che caratterizzano un ricorso giudiziario per un negato beneficio in ambito d’invalidità civile.
Il termine di prescrizione entro il quale può essere presentato il ricorso giudiziario è di 180 giorni dalla comunicazione, quindi della data di arrivo della raccomandata contenente il verbale o della data di consegna del verbale stesso da parte degli uffici INPS oppure, in ogni caso, dalla data di conoscenza di tale verbale, ad esempio scaricandolo dalla propria pagina personale sul sito dell’INPS. Il deposito del ricorso interrompe la prescrizione.
Sulle modalità di espletamento del ricorso legale avverso i Verbali di Invalidità Civile, con il DL 98/2011, art. 38, sono state introdotto delle modifiche sostanziali valide a partire dal 1 gennaio 2012.
Da precisare che una identica procedura è prevista per ricorrere avverso i verbali di legge 104/92, di cecità civile, di sordità e di invalidità contributiva, legge 222/84.
- con l’assistenza di un avvocato occorre innanzitutto depositare un’istanza di accertamento tecnico preventivo; nell’istanza devono essere esposte le condizioni sanitarie che provocano lo stato invalidante, allegando idonea documentazione medica specialistica e, se opportuno, una perizia di parte; con il deposito si interrompe la prescrizione;
- il giudice, dopo lettura del ricorso, ordina la comparizione delle parti assieme ad un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) per il giuramento. I tempi compresi tra il deposito dell’istanza e il giuramento del CTU non sono costanti; dipende dal carico di lavoro del singolo Giudice ma in genere non sono molto lunghi (3-5 mesi per lo più)
- il CTU, il medico incaricato dal giudice di procedere all’Accertamento Tecnico Preventivo, indica una data per la visita del ricorrente, almeno dopo 20 giorni dalla data del giuramento e, alla presenza di eventuali CTP (consulenti tecnici di parte) per il ricorrente e/o l’INPS, procede a visita medico legale, visiona la documentazione sanitaria, eventualmente dispone supplementi d’indagine; quindi redige e notifica alle parti la relazione di ATP (accertamento tecnico preventivo); il CTP, per documentati motivi può chiedere al giudice ulteriore tempo, cioè un rinvio della data entro il quale depositare la sua relazione, ad esempio se ha chiesto l’effettuazione di un accertamento specialistico per il quale occorre attendere un certo tempo o per difficoltà insite nella valutazione del caso specifico;
- le parti hanno un periodo di tempo di solito di 20 giorni per inviare al CTU eventuali osservazioni;
- quindi il CTU entro un tempo indicato dal giudice, generalmente 20 giorni, deposita in cancelleria la sua relazione comprensiva delle osservazioni delle parti e della sua risposta;
- dopo il deposito della relazione di ATP, entro un termine perentorio fissato da giudice ma comunque non superiore a 30 gg., le parti dovranno depositare atto scritto di accettazione o di contestazione della CTU; il mancato deposito è considerato accettazione implicita;
- l’accettazione provoca la omologazione giudiziale della CTU; con il provvedimento il giudice provvede anche alla ripartizione della spese;
- l’omologazione è inappellabile ma è previsto il ricorso straordinario per cassazione limitatamente alla statuizione delle spese;
- se la CTU e la successiva omologazione hanno dato ragione al ricorrente, l’INPS dovrà necessariamente pagare la prestazione entro i successivi 120 gg.;
- ma l’INPS a questo punto, eventualmente, può eccepire la carenza dei requisiti amministrativi. In questo caso il ricorrente, anche se vittorioso, dovrà intraprendere un’altro giudizio, questa volta nella forma ordinaria.
- se la CTU viene contestata da una delle parti entro il termine indicato dal giudice tramite deposito di note di contestazione, anche prive di motivazione, allora si può avviare un ricorso giudiziario che avverrà nella forma consueta;
- con il supporto di documentazione medica ed eventualmente di una consulenza di parte si da inizio all’azione legale che prevede la nomina di un altro CTU, che visitato il ricorrente e valutata la documentazione sanitaria, proporrà al giudice le proprie valutazioni;
- sulla scorta della CTU, le cui valutazioni possono comunque essere contestate da una o da entrambe le parti, il Giudice disporrà la sentenza.
- la sentenza è inappellabile ma è previsto il ricorso straordinario per cassazione per motivi di legittimità.
DECESSO DEL RICHIEDENTE
Il ricorso giudiziario, in caso di decesso del richiedente, può essere proposto anche dagli eredi, tutti gli eredi, che debbono dare congiuntamente mandato all’avvocato di presentare il ricorso.
Ciò è possibile sia all’atto di presentazione del ricorso, sia se il decesso del richiedente avviene a ricorso già presentato. Gli avvocati conoscono benissimo la procedura e possono tranquillamente guidare gli eredi nella prosecuzione del ricorso.
L’accertamento tecnico, in questo caso, avviene ugualmente ma “sugli atti”, cioè valutando la documentazione medica che i ricorrenti hanno prodotto in giudizio. L’iter è identico.
PRECISAZIONI
Durante il procedimento giudiziario di ricorso per invalidità civile NON può essere presentata una ulteriore domanda di aggravamento per invalidità civile, e questo fino alla fine del giudizio.
Dott. Salvatore Nicolosi
Già consulente servizi medicina legale Patronato INCA-CGIL di Siracusa
Salve dottore. A seguito di verbale negativo quanto al riconoscimento di invalidità e accompagnamento, ho fatto ricorso atp in cui chiedevo l’accompagnamento.
il ctu ha ritenuto il mio diritto all’invalidità al 75 a far data dalla domanda fino ad un certo punto, al 100 successivamente. il giudice ha omologato l’atp, ma non ha riconosciuto il requisito richiesto in quanto rappresenterebbe un ultra petitum, avendo io chiesto solo l accompagnamento.
C’è qualche possibilità di recuperare gli arretrati?
Ho chiesto all’inps in autotutela l’adeguamento all’atp, ma non ha risposto.
Nel frattempo ho fatto una domanda amministrativa ex novo, ove allegherà la ctu, al fine di ottenere almeno il mensile. Ma per gli arretrati?
Grazie mille, spero in una sua risposta.
ciao
Buonasera.
Il tempo mi sembra assolutamente esagerato.
Ma tenga presente che solo l’avvocato che ha in carico l’azione legale ha contezza di quanto sta realmente accadendo.
In via teorica problemi di salute del giudice o suoi trasferimenti possono far slittare la conclusione del giudizio, ma siamo assolutamente in ambito di ipotesi.
E’ anche possibile che l’azione legale si sia conclusa ma, per qualche motivo non le sia arrivata la comunicazione.
L’unico sistema per avere notizie affifabili è contattare il suo avvocato.
Saluti
Buonasera.
Mi è assolutamente impossibile darle un risposta affidabile.
Solo l’avvocato con cui ha presentato il ricorso può rispondere ai suoi quesiti.
Saluti
Egr. Dottore nel 2014 sono stato sottoposto a visita dalla commissione ASL e fui riconosciuto invalido al 100% con la 104 (art.3 comma 3). In seguito su consiglio di un patronato fu fatta domanda per l’accompagnamento. Feci la visita presso il CTU che non concesse l’accom pagnamento. Tutto finì li’. A distanza di oltre 3 anni mi è arrivata una raccomandata dall’inps per il pagamento di circa 360 euro per spese del CTU. La lettera dice che è stato contestato il giudizio del CTU. Preciso che io non ho fatto nessun ricorso contro il giudizio del CTU. Le chiedo: è possibile che l’avvocato del patronato abbia fatto a mia insaputa il ricorso?. Debbo pagare quella somma?. La ringrazio e porgo distinti saluti
Dottore mia mamma ha fatto ricorso per l’indennità di accompagnamento nell’aprile 2015 ci ha convocato il CTO a ottobre ma abbiamo presentato CERT. Med . perche mia mamma non é trasportabile. Il CTO é venuto a casa in febbraio 2016 e in settembre ha depositato la relazione . ora mi chiedo come é possibile a distanza di 14 mesi non avere ancora la risposta. ? La ringrazio
Buonasera.
Il significato della sua storia è che suo padre, in prima istanza, è stato visitato da una commissione USL che ha ritenuto sussistessero i requisiti per la concessione di indennità di accompgnamento. Ma questo verbale è transitato attraverso il filtro di verifica della locale commissione INPS. I medici di tale Commisisone hanno ritenuto troppo “benevola” la valutazione precedente e hanno quindi modificato il giudizio.
Non è una storia affatto rara ma a distanza non sono in grado di capire se il giudizio più corretto è stato il primo o il secondo e quindi consiglio di fare effettuare una valutazione da un medico esperto o specialista in medicina legale della sua zona.
DSaluti
salve,mi scusi per il disturbo,in seguito alla domanda fatta da mio padre,questo è stato il risultato del verbale della commissione medica …Diagnosi: La Commissione Medica riconosce l’interessato:
INVALIDO ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere
gli atti quotidiani della vita (L.508/88)
Data decorrenza: 7/6/2017
dopo un mese dall’arrivo del verbale e dopo che avevano chiesto di compilare il modulo ap70,lo hanno convocato a una nuova visita presso l Inps,ci hanno chiesto di portare la stessa documentazione portata alla ASL,la comissione in 10 minuti ha visitato mio padre,nn ha preso hanno guardato una piccola parte dei documenti e dopo un mese è arrivato un secondo verbale,stavolta la risposta era :INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della
sua età (L.509/88.124/98) grave 100%,crede che debba fare riccorso?grazie e buona serata
Buonasera.
Visto che, a quanto mi dice, il peggioramento è insorto dopo la visita di accertamento precedente, mi sembrerebbe più opportuno presentare una nuova domanda, un aggravamento.
In ogni caso “non si parte dal 90%”, ma il caso viene rivalutato sulla scorta delle risultanze cliniche, cioè della visita, e della documentazione medica specialistica successiva alla data di accertamento precedente.
Visto che si tratta di problematiche di tipo degenerativo cognitivo, consiglio effettuazione dei test cognitivi (MMSE) e valutazione di ADL ed IADL, accompagnati da una certificazione neurologica.
Per le capacità deambulatorie, visita fisiatrica con valutazione funzionale.
Saluti
Buongiorno, mio padre ha una forma di demenza degenerativa e di recente gli è stato riconosciuto l’aggravamento dell’invalidità al 90%. La sua condizione di salute però nel frattempo sta peggiorando ulteriormente. Ha sempre più difficoltà di deambulazione ed è sempre meno lucido. Ha estrema necessita di essere seguito. Stavo pensando di fare ricorso per l’indennità di accompagnamento e 104, ci sono delle possibilità partendo da una percentuale del 90%?