Se la percentuale di invalidità civile richiesta o ritenuta più corretta non viene accolta, l’istante può cercare di ottenere tale riconoscimento con un ricorso giudiziario, da proporre presso la sezione Lavoro del tribunale civile. Tecnicamente infatti non esiste la possibilità di effettuare un ricorso amministrativo avverso il giudizio espresso nel verbale d’invalidità.
Sul sito INPS si accenna anche alla possibilità di un ricorso amministrativo, ma viene precisato che tale possibilità è prevista solo in caso di diniego dell’erogazione della prestazione economica per mancanza dei requisiti amministrativi, che descrivo in dettaglio più avanti
Ma in realtà esiste una procedura avviata in autonomia dall’INPS, non pubblicizzata, chiamata “richiesta di annullamento del verbale in autotutela” per cui l’invalido può richiedere all’INPS che il proprio verbale venga annullato e di essere sottoposto a nuova visita. La procedura consiste nell’invio della documentazione medica alla Commissione Superiore dell’INPS chiedendo la modifica del giudizio. In tal caso l’INPS può:
- annullare il verbale e riconoscere quanto richiesto,
- bloccare il verbale e disporre una nuova visita di accertamento presso la Commissione INPS della provincia di residenza
- confermare il giudizio espresso precedentemente.
Attenzione che però a volte esiste una certa lungagine per la trattazione di questo tipo di istanza che non interrompe i termini prescrizionali per l’azione giudiziaria (vedi dopo).
Premetto che questa pagina non è stata compilata per dare informazioni ad Avvocati e dottori in Giurisprudenza, ma a soggetti che desiderano avere un’idea di massima sui tempi e la procedura che caratterizzano un ricorso giudiziario per un negato beneficio in ambito d’invalidità civile.
Il termine di prescrizione entro il quale può essere presentato il ricorso giudiziario è di 180 giorni dalla comunicazione, quindi della data di arrivo della raccomandata contenente il verbale o della data di consegna del verbale stesso da parte degli uffici INPS oppure, in ogni caso, dalla data di conoscenza di tale verbale, ad esempio scaricandolo dalla propria pagina personale sul sito dell’INPS. Il deposito del ricorso interrompe la prescrizione.
Sulle modalità di espletamento del ricorso legale avverso i Verbali di Invalidità Civile, con il DL 98/2011, art. 38, sono state introdotto delle modifiche sostanziali valide a partire dal 1 gennaio 2012.
Da precisare che una identica procedura è prevista per ricorrere avverso i verbali di legge 104/92, di cecità civile, di sordità e di invalidità contributiva, legge 222/84.
- con l’assistenza di un avvocato occorre innanzitutto depositare un’istanza di accertamento tecnico preventivo; nell’istanza devono essere esposte le condizioni sanitarie che provocano lo stato invalidante, allegando idonea documentazione medica specialistica e, se opportuno, una perizia di parte; con il deposito si interrompe la prescrizione;
- il giudice, dopo lettura del ricorso, ordina la comparizione delle parti assieme ad un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) per il giuramento. I tempi compresi tra il deposito dell’istanza e il giuramento del CTU non sono costanti; dipende dal carico di lavoro del singolo Giudice ma in genere non sono molto lunghi (3-5 mesi per lo più)
- il CTU, il medico incaricato dal giudice di procedere all’Accertamento Tecnico Preventivo, indica una data per la visita del ricorrente, almeno dopo 20 giorni dalla data del giuramento e, alla presenza di eventuali CTP (consulenti tecnici di parte) per il ricorrente e/o l’INPS, procede a visita medico legale, visiona la documentazione sanitaria, eventualmente dispone supplementi d’indagine; quindi redige e notifica alle parti la relazione di ATP (accertamento tecnico preventivo); il CTP, per documentati motivi può chiedere al giudice ulteriore tempo, cioè un rinvio della data entro il quale depositare la sua relazione, ad esempio se ha chiesto l’effettuazione di un accertamento specialistico per il quale occorre attendere un certo tempo o per difficoltà insite nella valutazione del caso specifico;
- le parti hanno un periodo di tempo di solito di 20 giorni per inviare al CTU eventuali osservazioni;
- quindi il CTU entro un tempo indicato dal giudice, generalmente 20 giorni, deposita in cancelleria la sua relazione comprensiva delle osservazioni delle parti e della sua risposta;
- dopo il deposito della relazione di ATP, entro un termine perentorio fissato da giudice ma comunque non superiore a 30 gg., le parti dovranno depositare atto scritto di accettazione o di contestazione della CTU; il mancato deposito è considerato accettazione implicita;
- l’accettazione provoca la omologazione giudiziale della CTU; con il provvedimento il giudice provvede anche alla ripartizione della spese;
- l’omologazione è inappellabile ma è previsto il ricorso straordinario per cassazione limitatamente alla statuizione delle spese;
- se la CTU e la successiva omologazione hanno dato ragione al ricorrente, l’INPS dovrà necessariamente pagare la prestazione entro i successivi 120 gg.;
- ma l’INPS a questo punto, eventualmente, può eccepire la carenza dei requisiti amministrativi. In questo caso il ricorrente, anche se vittorioso, dovrà intraprendere un’altro giudizio, questa volta nella forma ordinaria.
- se la CTU viene contestata da una delle parti entro il termine indicato dal giudice tramite deposito di note di contestazione, anche prive di motivazione, allora si può avviare un ricorso giudiziario che avverrà nella forma consueta;
- con il supporto di documentazione medica ed eventualmente di una consulenza di parte si da inizio all’azione legale che prevede la nomina di un altro CTU, che visitato il ricorrente e valutata la documentazione sanitaria, proporrà al giudice le proprie valutazioni;
- sulla scorta della CTU, le cui valutazioni possono comunque essere contestate da una o da entrambe le parti, il Giudice disporrà la sentenza.
- la sentenza è inappellabile ma è previsto il ricorso straordinario per cassazione per motivi di legittimità.
DECESSO DEL RICHIEDENTE
Il ricorso giudiziario, in caso di decesso del richiedente, può essere proposto anche dagli eredi, tutti gli eredi, che debbono dare congiuntamente mandato all’avvocato di presentare il ricorso.
Ciò è possibile sia all’atto di presentazione del ricorso, sia se il decesso del richiedente avviene a ricorso già presentato. Gli avvocati conoscono benissimo la procedura e possono tranquillamente guidare gli eredi nella prosecuzione del ricorso.
L’accertamento tecnico, in questo caso, avviene ugualmente ma “sugli atti”, cioè valutando la documentazione medica che i ricorrenti hanno prodotto in giudizio. L’iter è identico.
PRECISAZIONI
Durante il procedimento giudiziario di ricorso per invalidità civile NON può essere presentata una ulteriore domanda di aggravamento per invalidità civile, e questo fino alla fine del giudizio.
Dott. Salvatore Nicolosi
Già consulente servizi medicina legale Patronato INCA-CGIL di Siracusa
Buonasera.
L’ulteriore visita di CTU a cui fa riferimento il preventivo è probabilmente quella che si avrebbe se l’ATP dovesse essere negativa e si dovesse andare al giudizio di merito in occasione del quale verrebbe nominato un altro consulente d’ufficio.
Naturalmente in caso di ATP positiva non ci sarebbe alcun rinnovo della CTU e quindi non pagnerebbe questa ulteriore cifra.
Saluti
Salve dottore,
il patronato mi ha consegnato a suo tempo il prospetto delle spese in relazione all’azione legale. Le trascrivo le voci di spesa così come sono riportate sul documento relativamente alle spese medico-legali.
Spese medico legali:
• Da pagare all’atto della perizia
Acconto relativo a: perizia + partecipazione operazioni peritali
€ 162,00 iva inclusa
• Da pagare all’atto della visita CTU
Saldo relativo a: perizia + partecipazione operazioni peritali
€ 162,00 iva inclusa
• Osservazioni critiche elaborato peritale = gratuito**
• Da pagare all’atto della ulteriore visita CTU**
Rinnovo CTU = € 162,00 iva inclusa
** (Nel caso in cui l’esito del 1° ATP sia risultato negativo)
La mia domanda è riferita alla nota con (**) riferita alla ulteriore visita CTU.
Viceversa nel caso di esito positivo del 1° ATP non si deve pagare. Arrivo a questa conclusione perché così come è scritta appare evidente che il verificarsi di un caso e il suo non verificarsi hanno risultati diversi.
Ma visto che ho qualche dubbio e non do niente per scontato chiedo un suo parere.
Buonasera.
Non credo che si possano fare commenti positivi.
E’ veramente probabile, come sospetta lei, che la Commissione abbia definito il verbale prima dell’arrivo delle nuove certificazioni. Il tempo intercorso tra l’invio dei documenti e l’arrivo del verbale, solo 3 giorni, è troppo breve. Consideri infatti che ogni verbale dell’INPS, ritualmente e tranne veramente rarissime eccezioni, viene vistato anche dalla Commisisone Medica Superiore dell’INPS. Non mi pare che i tempi siano compatibili.
In questi casi, oltre all’azione legale credo non esista alta soluzione.
Saluti
AURELIA NEAGU
Egregio dottore, mia moglie è stata operata tre volte alla spina dorsale per ernia. La prima volta nel 2008 a Firenze, la seconda volta nel 2010 a Volterra e la terza volta nel 2014 a Siena sempre per lo stesso problema. Ha fatto domanda di invalidità e a seguito di visita medica le è stata concessa con verbale del 24.07.2015 invalidità all’80%. Dopo di che è stata sottoposta a visita di controllo due volte in cui le è stata confermata l’invalidità all’80%. Nell’ultima visita del 18.07.2017 hanno richiesto certificati medici recenti USL che non aveva, aveva solo l’elenco dei medicinali prescritti nel periodo. Per tutta risposta non hanno effettuato alcuna visita e si sono limitati a chiedere due certificati USL di PSICHIATRIA E FISIATRIA. Nel contempo ci siamo trasferiti presso la di lei figlia onde assistere meglio mia moglie,in altra regione ed abbiamo dovuto richiedere la residenza, abbiamo dovuto fare la scelta del medico di famiglia dopo di che abbiamo richiesto presso il CUP le visite specialistiche volute dall’INPS di Siena. I tempi burocratici sono stati abbastanza lunghi nonostante che, per sveltire la cosa, abbiamo richiesto le visite a pagamento. La documentazione ci è stata consegnata a fine settembre e il 03.10.2017 è stata inviata al medico legale presso l’INPS di Siena. Non avendo ricevuto l’assenso al ricevimento ho chiamato personalmente l’INPS , ufficio medico legale, di Siena per chiede conferma. I certificati erano arrivati. Il giorno 06.10.2017 è arrivato il verbale dove viene ridotta l’invalidità dall’80% al 60%. Ho chiamato l’INPS per sicurezza e mi è stato risposto che la commissione medico legale si sarebbe riunita a fine mese. Strano! In data 17.10.2017 è arrivato altro verbale composto da diversi fogli con delle tabelle ma senza l’indicazione della percentuale di invalidità riconosciuta. Secondo il mio parere non hanno assolutamente letto i certificati inviati che dichiaravano chiaramente un aggravamento delle condizioni di mia moglie. Tant’è vero che lo psichiatra ha suggerito un percorso di assistenza presso la locale USL. La dottoressa che ha effettuato la visita fisiatrica ha constatato e dichiarato il peggioramento della situazione psicofisica di mia moglie dichiarando che ha bisogno di appoggio. Vorrei allegarLe i verbali sopra indicati ma vedo che non me lo permette. Ringrazio anticipatamente e rimango in attesa di Sue considerazioni. Pio Coppi
Buonasera.
Dopo che il CTU deposita la sua perizia, se nessuno si oppone nei tempi previsti, il giudice emette la sentenza che si concretizza nell’omologazione della perizia.
Il giudice cioè sentenzia che da quel momento il verbale d’invalidità civile è la perizia del CTU.
Da questo deriva che il giudice deve effettuare questa “omologa” senza il quale il giudizio non può dirsi concluso e senza il quale non può essere chiesta alcuna prestazione economica all’INPS.
Saluti
Buonasera.
Non è così semplice dare un parere.
Si dovrebbe valutare tutta la documentazione e visitare il bambino ma questo a distanza non è possibile.
Un medico specialista o esperto in medicina legale della sua zona potrebbe darle un parere più affidabile.
Le azioni legali avverso i verbali dell’invalidità civile vengono effettuate presso le sezioni “lavoro” dei tribunali; Come avrà letto in questa pagina però con un iter specifico, differente dalle vertenze lavorative vere e proprie.
Ci si può rivolgere tranquillamente ad un avvocato proposto da un patronato o ad un privato, è indifferente.
Ma di solito l’avvocato del patronato conosce bene la procedura per questi casi; qualche avvocato privato, magari molto ferrato in altre branche, come il diritto aziendale o fallimentare ad esempio, potrebbe non conoscere bene questa procedura, in verità non particolarmente complessa a quanto mi dicono gli avvocati … ma sempre con qualche piccola “trappola”.
Raccomando quindi eventualmente attenzione nella scelta.
Ricordo che l’azione legale di ricorso per invalidità civile può essere fatta non più tardi dei sei mesi dalla conoscenza del verbale, che di solito coincide con l’arrivo del verbale.
Saluti
Salve Dottor nicolosi,ho fatto domanda per l’indennità di accompagnamento per mia madre e dopo che non è stata riconosciuta abbiamo fatto ricorso che ci ha dato ragione.Ora il problema è che siamo in attesa da 8 mesi per il pagamento e quando chiedo notizie al mio avvocato lui mi risponde che ancora manca omologa del giudice oppure che il ctu ha tardato a depositare la perizia.Secondo lei è normale avere queste risposte? Nel senso che se manca omologa vuol dire che la perizia è stata deposita. Puoi darmi una spiegazione?
chiedo scusa un chiarimento: dopo 6 mesi dall’invio della domanda siamo stati chiamati a visita e dopo altri quasi 3 mesi abbiamo ricevuto i verbali.
Salve dottore,
avrei bisogno di un consiglio per mio figlio a cui, quando aveva 29 mesi, è stato diagnosticato un disturbo misto dello sviluppo.
la diagnosi è stata confermata dai 4 ospedali più importanti della capitale.
Con tutta la documentazione (che alla visita per invalidità e handicap hanno ritirato in originale) , dopo 6 mesi di attesa dall’invio della domanda telematica, è stata riconosciuta sia l’invalidità civile con indennità di frequenza e l’handicap grave ( art 3 comma 3 ) rivedibili nel 2020.
Noi conosciamo altri bimbi che hanno lo stesso disturbo di nostro figlio a cui è stata riconosciuta l’indennità di accompagnamento e non sappiamo come fare per, eventualmente, fare ricorso avverso (se rivolgerci al sindacato come se fosse una vertenza lavorativa o se rivolgerci ad un avvocato privato) e volevamo sapere cosa ci poteva consigliare lei dalle sue esperienze in merito.
I verbali dell’Inps sono arrivati a casa uno a fine giugno ed il secondo i primi giorni di luglio 2017.
Aspetto suo prezioso riscontro
Salve dottore mi presento mi chiamo lino fabrizio nato a palermo il 05/06/1984 le spiego la mia situazione nel lontano 2011 venivo colpito da un brutto infarto a soli 26 anni durante una pertita di calcetto dopo che e passato qualche mese mi sono prestato a fare domandina per invalidità civile visita dove commissione medica mi assegna un 55% non soddisfatto mi presto a fare ricorso dove ctu mi riconosce un 74 % di invalidità civile nvalidita che x ho non mi viene ricosciuta e rigettata dal giudice per quanto l’avvocato che mi ha seguito nella pratica a richiesto un invalidità pari al 100% che dalla mia ignoranza diventa inabilità civile in automatico il mio legale era convinto che nonostante lui abbia richiesto un 100% ancge se mi sarebbe riconosciuto un punteggio piu basso faceva fede ugualmente il punteggio che riconosceva la ctu ma nonostante tutto questo il giudice omologa la relazione della ctu ma rigetta la mia domanda primo tassello che non riesco a capire
Visto e considerato che i miei problemi di salute da quel giorno sicuramente non sono migliorati mi comincio a girare e chiedermi il perché di tutto questo vengo a scoprire che si puo fare un ricorso amministrativo che si e concluso qualche settinana fa anche questo con un decreto di rigetto da parte del giudice ben si il presidenre stesso della sezione lavoro del tribunale del lavoro
Considerando che sono affetto da cardiopatia eschemica,favismo,depressione endoreattiva,obesità mi chiedo come mai tutto sembra scagliarsi contro di me
le volevo chiedere un suo parere visto.e considerando che la ctu mi da un 74% punteggio utile per usufrire la pensione d’invalidita civile che potrebbe essermi utile hai fini personali per avere un minino di dignità in questa società dall’allora la mia vita e cambiata in una maniera assurda senza