Se la percentuale di invalidità civile richiesta o ritenuta più corretta non viene accolta, l’istante può cercare di ottenere tale riconoscimento con un ricorso giudiziario, da proporre presso la sezione Lavoro del tribunale civile. Tecnicamente infatti non esiste la possibilità di effettuare un ricorso amministrativo avverso il giudizio espresso nel verbale d’invalidità.
Sul sito INPS si accenna anche alla possibilità di un ricorso amministrativo, ma viene precisato che tale possibilità è prevista solo in caso di diniego dell’erogazione della prestazione economica per mancanza dei requisiti amministrativi, che descrivo in dettaglio più avanti
Ma in realtà esiste una procedura avviata in autonomia dall’INPS, non pubblicizzata, chiamata “richiesta di annullamento del verbale in autotutela” per cui l’invalido può richiedere all’INPS che il proprio verbale venga annullato e di essere sottoposto a nuova visita. La procedura consiste nell’invio della documentazione medica alla Commissione Superiore dell’INPS chiedendo la modifica del giudizio. In tal caso l’INPS può:
- annullare il verbale e riconoscere quanto richiesto,
- bloccare il verbale e disporre una nuova visita di accertamento presso la Commissione INPS della provincia di residenza
- confermare il giudizio espresso precedentemente.
Attenzione che però a volte esiste una certa lungagine per la trattazione di questo tipo di istanza che non interrompe i termini prescrizionali per l’azione giudiziaria (vedi dopo).
Premetto che questa pagina non è stata compilata per dare informazioni ad Avvocati e dottori in Giurisprudenza, ma a soggetti che desiderano avere un’idea di massima sui tempi e la procedura che caratterizzano un ricorso giudiziario per un negato beneficio in ambito d’invalidità civile.
Il termine di prescrizione entro il quale può essere presentato il ricorso giudiziario è di 180 giorni dalla comunicazione, quindi della data di arrivo della raccomandata contenente il verbale o della data di consegna del verbale stesso da parte degli uffici INPS oppure, in ogni caso, dalla data di conoscenza di tale verbale, ad esempio scaricandolo dalla propria pagina personale sul sito dell’INPS. Il deposito del ricorso interrompe la prescrizione.
Sulle modalità di espletamento del ricorso legale avverso i Verbali di Invalidità Civile, con il DL 98/2011, art. 38, sono state introdotto delle modifiche sostanziali valide a partire dal 1 gennaio 2012.
Da precisare che una identica procedura è prevista per ricorrere avverso i verbali di legge 104/92, di cecità civile, di sordità e di invalidità contributiva, legge 222/84.
- con l’assistenza di un avvocato occorre innanzitutto depositare un’istanza di accertamento tecnico preventivo; nell’istanza devono essere esposte le condizioni sanitarie che provocano lo stato invalidante, allegando idonea documentazione medica specialistica e, se opportuno, una perizia di parte; con il deposito si interrompe la prescrizione;
- il giudice, dopo lettura del ricorso, ordina la comparizione delle parti assieme ad un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) per il giuramento. I tempi compresi tra il deposito dell’istanza e il giuramento del CTU non sono costanti; dipende dal carico di lavoro del singolo Giudice ma in genere non sono molto lunghi (3-5 mesi per lo più)
- il CTU, il medico incaricato dal giudice di procedere all’Accertamento Tecnico Preventivo, indica una data per la visita del ricorrente, almeno dopo 20 giorni dalla data del giuramento e, alla presenza di eventuali CTP (consulenti tecnici di parte) per il ricorrente e/o l’INPS, procede a visita medico legale, visiona la documentazione sanitaria, eventualmente dispone supplementi d’indagine; quindi redige e notifica alle parti la relazione di ATP (accertamento tecnico preventivo); il CTP, per documentati motivi può chiedere al giudice ulteriore tempo, cioè un rinvio della data entro il quale depositare la sua relazione, ad esempio se ha chiesto l’effettuazione di un accertamento specialistico per il quale occorre attendere un certo tempo o per difficoltà insite nella valutazione del caso specifico;
- le parti hanno un periodo di tempo di solito di 20 giorni per inviare al CTU eventuali osservazioni;
- quindi il CTU entro un tempo indicato dal giudice, generalmente 20 giorni, deposita in cancelleria la sua relazione comprensiva delle osservazioni delle parti e della sua risposta;
- dopo il deposito della relazione di ATP, entro un termine perentorio fissato da giudice ma comunque non superiore a 30 gg., le parti dovranno depositare atto scritto di accettazione o di contestazione della CTU; il mancato deposito è considerato accettazione implicita;
- l’accettazione provoca la omologazione giudiziale della CTU; con il provvedimento il giudice provvede anche alla ripartizione della spese;
- l’omologazione è inappellabile ma è previsto il ricorso straordinario per cassazione limitatamente alla statuizione delle spese;
- se la CTU e la successiva omologazione hanno dato ragione al ricorrente, l’INPS dovrà necessariamente pagare la prestazione entro i successivi 120 gg.;
- ma l’INPS a questo punto, eventualmente, può eccepire la carenza dei requisiti amministrativi. In questo caso il ricorrente, anche se vittorioso, dovrà intraprendere un’altro giudizio, questa volta nella forma ordinaria.
- se la CTU viene contestata da una delle parti entro il termine indicato dal giudice tramite deposito di note di contestazione, anche prive di motivazione, allora si può avviare un ricorso giudiziario che avverrà nella forma consueta;
- con il supporto di documentazione medica ed eventualmente di una consulenza di parte si da inizio all’azione legale che prevede la nomina di un altro CTU, che visitato il ricorrente e valutata la documentazione sanitaria, proporrà al giudice le proprie valutazioni;
- sulla scorta della CTU, le cui valutazioni possono comunque essere contestate da una o da entrambe le parti, il Giudice disporrà la sentenza.
- la sentenza è inappellabile ma è previsto il ricorso straordinario per cassazione per motivi di legittimità.
DECESSO DEL RICHIEDENTE
Il ricorso giudiziario, in caso di decesso del richiedente, può essere proposto anche dagli eredi, tutti gli eredi, che debbono dare congiuntamente mandato all’avvocato di presentare il ricorso.
Ciò è possibile sia all’atto di presentazione del ricorso, sia se il decesso del richiedente avviene a ricorso già presentato. Gli avvocati conoscono benissimo la procedura e possono tranquillamente guidare gli eredi nella prosecuzione del ricorso.
L’accertamento tecnico, in questo caso, avviene ugualmente ma “sugli atti”, cioè valutando la documentazione medica che i ricorrenti hanno prodotto in giudizio. L’iter è identico.
PRECISAZIONI
Durante il procedimento giudiziario di ricorso per invalidità civile NON può essere presentata una ulteriore domanda di aggravamento per invalidità civile, e questo fino alla fine del giudizio.
Dott. Salvatore Nicolosi
Già consulente servizi medicina legale Patronato INCA-CGIL di Siracusa
Buonasera.
Rispetto allo stress del bambino, nelle cause il ricorrente viene visitato una sola volta da un medico incaricato dal giudice di effettuare l’accertamento, nella stragrandissima maggioranza dei casi nel suo studio; non deve partecipare a nessuna udienza e nemmeno andare in tribunale.
Credo di capire che lei alla visita di revisione non abbia presentato praticamente nessun nuovo documento; ma siamo in un ambito medico-legale e nelle revisioni è essenziale documentare la “persistenza dello stato invalidante”; se così è stato l’unica soluzione è l’azione legale.
I ricori giudiziari in genere durano da 8 a 12 mesi; dipende dalla sede giudiziaria e dal giudice; raramente i tempi sono maggiori.
Sulla probabilità di successo non mi sento di esprimermi. A distanza sarebbe veramente un azzardo.
Saluti
Buongiorno Dott. Nicolosi,
sono la mamma di un bambino di 3 anni nato con labiopalatoschisi. Fino a un mese fa usufruivo di permessi ex legge 104 per effettuare le terapie logopediche necessarie (2 volte la settimana) oltre che le numerose visite mediche. Nella visita di revisione la commissione medica INPS non ha confermato la gravità ma solo l’art.3 comma 1. Revisione novembre 2020. [ha anche indennità di frequenza con revisione sempre nel 2020]
Il bambino è molto sveglio e parla “relativamente bene” rispetto ai suoi coetanei, ma il punto è che sta migliorando molto proprio perché sta facendo così assiduamente la terapia, e che la stessa terapia dovrà essere continuata almeno per un congruo periodo dopo che verrà operato definitivamente, presumibilmente tra i 6 e gli 8 anni
È possibile che nel corso della visita di revisione non mi sia soffermata su questi aspetti, ritenendo che la patologia di mio figlio fosse “oggettiva” (ha il palato aperto!) e che non ci fosse necessità di evidenziare l’importanza del mio supporto nella sua riabilitazione. Non ho illustrato ai medici quanto i permessi ex legge 104 siano stati importanti per assentarmi dal lavoro e seguire mio figlio nella terapia, che è fatta direttamente con me e i terapeuti. Infatti la presenza della madre, all’età di 3 anni, è essenziale per il successo terapeutico.
Adesso mi chiedo se sia il caso di fare ricorso, ma non ho molti elementi aggiuntivi da portare ai medici, ad eccezione del certificato di frequenza della terapia logopedica e il piano terapeutico (entrambi non agli atti del verbale di revisione INPS). Il mio dubbio è legato al fatto che non vorrei stressare il bambino con tante visite mediche, se poi è inutile. Quanto durano di solito i ricorsi? Sono impegnativi per il bambino? Avrei possibilità di successo se le condizioni non sono variate rispetto alla visita? Grazie mille le preziose indicazioni che fornisce in questo sito
Buonasera.
L’INPS non invierà nulla.
E’ l’avvocato che le dovrà comunicare la fine del procedimento e consegnarle il provvedimento di omologa; naturalmente è anche suo compito provvedere alla rituale notifica all’INPS.
Dopo la notifica, il patronato potrà procedere ad avviare l’iter per il pagamento dei ratei in essere e degli arretrati, appunto con l’invio del modello AP70 all’INPS. L’INPS invierà comunicazione solo dopo quest’ultimo passaggio.
Per ora l’unico riferimento, quindi, è l’avvocato.
Saluti
Salve… Ci spiego il tutto in poche parole…. Praticamente adotto il ricorso per min invalidita civile con avvocato. ..tutto procede bene e dopo la visita con il medico e funzionario inps,l avvocato dopo qualche giorno mi comunica testuali parole: “richiesta accolta con 75 di percentuale,adesso ci tocca attendere l istanZa del giudice per poi a seguire l ap 70 presso patronato per poi ricevere l indennità dovuta con erretrati.” Bene adesso mi chiedo quanto tempo ancora dovrò attendere visto che sono passati già 5 mesi ed è normale che ancora me medesimo non abbia ricevuto nessun documento da parte dell inps che comunichi testuale esito comunicato dal mio avvocato….vorrei capire qualcosa ……Grazie MiLLe… Tony
Buonasera.
Ovviamente a distanza non posso dare un giudizio sulla correttezza della valutazione della Commissione, meno ancora posso darla circa la valutazione del suo medico-legale.
In questi casi, rigorosamente entro 6 mesi dal ricevimento del verbale, previo consulto con il suo medico legale di fiducia per valutare le probabilità di accoglimento, si deve inoltrare ricorso giudiziario.
L’importante, come già anticipato, è che il ricorso venga fatto previa valutazione approfondita della documentazione in suo possesso.
Nelle azioni legali di ricorso occorre una attenzione maggiore.
Saluti
Buonasera.
La notifica dovrà farla l’avvocato.
Poi lei, per ciò che riguarda l’indennità di accompagnamento, dovrà presentare tramite un patronato l’istanza di pagamento dei ratei arretrati e dei ratei in essere (modello AP70 se non erro); non c’è nulla di automatico.
Anche la sentenza per la 104/92 dovrà essere notificata all’INPS; ovviamente per usufruire dei benefici, che possono essere diversi, è lei che deve presentare una pposita istanza, anche in questo caso tramite il suo patronato di fiducia.
Mi è appena arrivato l’esito della Commissione Medica per l’accertamento dell’Invalidità Civile che risulta essere riconosciuta al 50 %, un esito che mi ha molto stupito in quanto sono portatore di diverse patologie croniche: Nel 2010 infarto trattato con angioplastica e stente medicato, nel 2015 rottura tendine rotuleo sx trattato chirurgicamente, nel novembre 2016 intervento di sostituzione valvolare aortica con bioprotesi, Gennaio 2017 caduta accidentale con politrauma contusivo, a tutt’oggi porto bastone di sicurezza, Premetto che ero accompagnato in Commissione dal mio medico legale che prospettava un esito intorno all’85% la cosa che in particolare mi ha più stupito è statoquando, dopo la visita di rutine, la presidente della commissione mi fa pesare il fatto di aver da poco rinnovato la patente, faccio notare che non usando la macchina da due anni, a causa dell’operazione al tendine rotule e dal recente intervento cardiochirurgico, mi ero letteralmenete dimenticato di rinnovare la patente e rischiavo di dover rifare anche la scuola guida, se non provvedevo al rinnovo entro un anno, a tutt’oggi ho la macchina ferma in garage e con il ginocchio non riesco a stendere la gamba nell’abitacolo dell vecchia VW. In ogni modo speravo, confortato dal mo medico legale, almeno nel 67% d’invalidità , il 50% è umiliante per me e professionalmente per il mio medico legale che evidentemente non mi ha difeso al meglio. Pensavo al ricorso ma è veramente triste che una persona come me con queste patologie non gli sia riconosciuto una percentuale adeguata e giusta, almeno per alleggerire le spese delle tante visite di controllo che dovrò sostenere in futuro. Cosa mi consigliate?
Buonasera,
ho dovuto fare ricorso legale contro l’inps perchè per ben due volte a mio padre ultrasessantacinquenne è stata rigettata la domanda di accompagnamento e di 104 comma 3, malgrado lui soffra di idrocefalo normoteso, operazioni (cuore, vescica, polmoni) varie e sta una carrozzina…. La commissione gli ha riconosciuto il 100% e la 104 comma 1 (con possibilità di richiesta del tagliando invalidi).
Nella relazione fatta il CTU (nominato dal giudice) e già depositata (la prossima udienza è prevista a novembre 2017), viene specificato che a mio padre spetta sia l’accompagnamento sia la 104 comma 3, quindi la relazione mi dà pienamente ragione e nessuno si è opposto.
Il mio quesito riguarda l’iter da seguire post sentenza ed è questo: una volta che il giudice emanerà la sentenza, la domanda all’inps per le somme dovute la dovrò fare io o sarà in automatico con la notifica della stessa? Per la domanda della 104 basterà la sentenza da presentare all’inps o anche qui con la notifica sarà tutto automatico?
Grazie
Buongiorno.
Con tutta la solidarietà possibile per la sua condizione, devo dire che siamo in un ambito medico-legale e in questo caso è assolutamente imperativo, per le commissioni, provare che il proprio giudizio è basato su certificazione affidabile ed aggiornata.
Oltretutto, un soggetto con cirrosi epatica deve effettuare accertamenti specialistici con una certa frequenza. Analisi, ecografie, visite specialistiche epatologiche e altro sicuramente erano in suo possesso ed era suo compito (ed interesse) produrle. Le commissioni oltretutto devono valutare anche la gravità della patologia e perfino la cirrosi epatica ha vari stadi di gravità.
Per ottenere un giusto riconoscimento dell’invalidità civile occorre anche una certa strategia: nessun documento falso o esagerato, ma documentazione puntuale, capillare ed aggiornata di ogni patologia invalidante.
Ritengo sia utile che lei si faccia assistere da un medico specialista o esperto in medicina legale che possa guidarla correttamente in questo tipo di istanza.
Saluti
Buonasera.
Il suo è un quesito complesso, la cui risposta non può non tenere conto delle condizioni locali e della documentazione, che io non posso visionare.
Ad esempio, circa il disturbo bipolare, ma è solo un’ipotesi, è possibile che la terapia assunta non sia particolarmente intensa, e questo ha fatto ritenere alla commissione che la gravità non sia eccessiva.
Alla fin fine, solo un medico locale che conosce i CTU della zona e può visitarla visionando anche tutta la documentazione può darle un parere affidabile.
In ultimo ritengo non sia inutile ricordarle che l’assunzione di certi farmaci è incompatibile con la conduzione degli autoveicoli e che le commissioni sarebbero tenuti a fare la segnalare al servizio di medicina legale che si occupa del rilascio delle patenti di guida.
Saluti