Se la percentuale di invalidità civile richiesta o ritenuta più corretta non viene accolta, l’istante può cercare di ottenere tale riconoscimento con un ricorso giudiziario, da proporre presso la sezione Lavoro del tribunale civile. Tecnicamente infatti non esiste la possibilità di effettuare un ricorso amministrativo avverso il giudizio espresso nel verbale d’invalidità.
Sul sito INPS si accenna anche alla possibilità di un ricorso amministrativo, ma viene precisato che tale possibilità è prevista solo in caso di diniego dell’erogazione della prestazione economica per mancanza dei requisiti amministrativi, che descrivo in dettaglio più avanti
Ma in realtà esiste una procedura avviata in autonomia dall’INPS, non pubblicizzata, chiamata “richiesta di annullamento del verbale in autotutela” per cui l’invalido può richiedere all’INPS che il proprio verbale venga annullato e di essere sottoposto a nuova visita. La procedura consiste nell’invio della documentazione medica alla Commissione Superiore dell’INPS chiedendo la modifica del giudizio. In tal caso l’INPS può:
- annullare il verbale e riconoscere quanto richiesto,
- bloccare il verbale e disporre una nuova visita di accertamento presso la Commissione INPS della provincia di residenza
- confermare il giudizio espresso precedentemente.
Attenzione che però a volte esiste una certa lungagine per la trattazione di questo tipo di istanza che non interrompe i termini prescrizionali per l’azione giudiziaria (vedi dopo).
Premetto che questa pagina non è stata compilata per dare informazioni ad Avvocati e dottori in Giurisprudenza, ma a soggetti che desiderano avere un’idea di massima sui tempi e la procedura che caratterizzano un ricorso giudiziario per un negato beneficio in ambito d’invalidità civile.
Il termine di prescrizione entro il quale può essere presentato il ricorso giudiziario è di 180 giorni dalla comunicazione, quindi della data di arrivo della raccomandata contenente il verbale o della data di consegna del verbale stesso da parte degli uffici INPS oppure, in ogni caso, dalla data di conoscenza di tale verbale, ad esempio scaricandolo dalla propria pagina personale sul sito dell’INPS. Il deposito del ricorso interrompe la prescrizione.
Sulle modalità di espletamento del ricorso legale avverso i Verbali di Invalidità Civile, con il DL 98/2011, art. 38, sono state introdotto delle modifiche sostanziali valide a partire dal 1 gennaio 2012.
Da precisare che una identica procedura è prevista per ricorrere avverso i verbali di legge 104/92, di cecità civile, di sordità e di invalidità contributiva, legge 222/84.
- con l’assistenza di un avvocato occorre innanzitutto depositare un’istanza di accertamento tecnico preventivo; nell’istanza devono essere esposte le condizioni sanitarie che provocano lo stato invalidante, allegando idonea documentazione medica specialistica e, se opportuno, una perizia di parte; con il deposito si interrompe la prescrizione;
- il giudice, dopo lettura del ricorso, ordina la comparizione delle parti assieme ad un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) per il giuramento. I tempi compresi tra il deposito dell’istanza e il giuramento del CTU non sono costanti; dipende dal carico di lavoro del singolo Giudice ma in genere non sono molto lunghi (3-5 mesi per lo più)
- il CTU, il medico incaricato dal giudice di procedere all’Accertamento Tecnico Preventivo, indica una data per la visita del ricorrente, almeno dopo 20 giorni dalla data del giuramento e, alla presenza di eventuali CTP (consulenti tecnici di parte) per il ricorrente e/o l’INPS, procede a visita medico legale, visiona la documentazione sanitaria, eventualmente dispone supplementi d’indagine; quindi redige e notifica alle parti la relazione di ATP (accertamento tecnico preventivo); il CTP, per documentati motivi può chiedere al giudice ulteriore tempo, cioè un rinvio della data entro il quale depositare la sua relazione, ad esempio se ha chiesto l’effettuazione di un accertamento specialistico per il quale occorre attendere un certo tempo o per difficoltà insite nella valutazione del caso specifico;
- le parti hanno un periodo di tempo di solito di 20 giorni per inviare al CTU eventuali osservazioni;
- quindi il CTU entro un tempo indicato dal giudice, generalmente 20 giorni, deposita in cancelleria la sua relazione comprensiva delle osservazioni delle parti e della sua risposta;
- dopo il deposito della relazione di ATP, entro un termine perentorio fissato da giudice ma comunque non superiore a 30 gg., le parti dovranno depositare atto scritto di accettazione o di contestazione della CTU; il mancato deposito è considerato accettazione implicita;
- l’accettazione provoca la omologazione giudiziale della CTU; con il provvedimento il giudice provvede anche alla ripartizione della spese;
- l’omologazione è inappellabile ma è previsto il ricorso straordinario per cassazione limitatamente alla statuizione delle spese;
- se la CTU e la successiva omologazione hanno dato ragione al ricorrente, l’INPS dovrà necessariamente pagare la prestazione entro i successivi 120 gg.;
- ma l’INPS a questo punto, eventualmente, può eccepire la carenza dei requisiti amministrativi. In questo caso il ricorrente, anche se vittorioso, dovrà intraprendere un’altro giudizio, questa volta nella forma ordinaria.
- se la CTU viene contestata da una delle parti entro il termine indicato dal giudice tramite deposito di note di contestazione, anche prive di motivazione, allora si può avviare un ricorso giudiziario che avverrà nella forma consueta;
- con il supporto di documentazione medica ed eventualmente di una consulenza di parte si da inizio all’azione legale che prevede la nomina di un altro CTU, che visitato il ricorrente e valutata la documentazione sanitaria, proporrà al giudice le proprie valutazioni;
- sulla scorta della CTU, le cui valutazioni possono comunque essere contestate da una o da entrambe le parti, il Giudice disporrà la sentenza.
- la sentenza è inappellabile ma è previsto il ricorso straordinario per cassazione per motivi di legittimità.
DECESSO DEL RICHIEDENTE
Il ricorso giudiziario, in caso di decesso del richiedente, può essere proposto anche dagli eredi, tutti gli eredi, che debbono dare congiuntamente mandato all’avvocato di presentare il ricorso.
Ciò è possibile sia all’atto di presentazione del ricorso, sia se il decesso del richiedente avviene a ricorso già presentato. Gli avvocati conoscono benissimo la procedura e possono tranquillamente guidare gli eredi nella prosecuzione del ricorso.
L’accertamento tecnico, in questo caso, avviene ugualmente ma “sugli atti”, cioè valutando la documentazione medica che i ricorrenti hanno prodotto in giudizio. L’iter è identico.
PRECISAZIONI
Durante il procedimento giudiziario di ricorso per invalidità civile NON può essere presentata una ulteriore domanda di aggravamento per invalidità civile, e questo fino alla fine del giudizio.
Dott. Salvatore Nicolosi
Già consulente servizi medicina legale Patronato INCA-CGIL di Siracusa
Buonasera.
Oggi dopo quasi 20 giorni riprendo a visionare il sito e ad aggiornarlo.
Ho anche qualche difficoltà nel raccapezzarmi in quanto il sistema non mi raggruppa e commenti non moderati per parsona ma per ordine di arrivo e a volte ni sfugge qualcosa. Se poi si considera la lotta continua con l’antispam che a volte mi elimina anche commenti assolutamente leggittimi …
Il mio numero di telefono può essere rintracciato in internet in quanto sono anche medico di medicina generale, ma io preferisco non darlo in questa sede in quanto non voglio che si pensi che questo blog è un sistema pubblicitario per aumentare i numero dei miei clienti/pazienti. In questa terra i “fratelli/coltelli” non mancano.
Se ha un quesito lo inserisca pure come commento.
Se dovesse avere contenuti personali prudenzialmente non pubblicabili me lo dica nella stessa sede e vedrà come risponderle.
Saluti
Impiegato pubblico presso università di Messina, affetto da cirrosi epatica con invalidità dell80% , commissione INPS non accetta la domanda della 104, perche non avevo analisi degli ultimi due anni con me, come se la cirrosi fosse una patologia ad oggi curabile, dal 2013 lotto per avere riconosciuta la 104, aiuto ,non mi hanno riconosciuto nessun beneficio, ne economico, ne di giorni di cura, con decurtazione dei giorni di malattia al 100×100.
Grazie per la risposta. nelle omologhe non c’e’ scritto revisione e solo il medico dell’indennità nella sua relazione ha consigliato una revisione a giugno mentre il medico della 104 non ha richiesto nulla. E’ un mangia mangia non è per i soldi ma almeno non mi facessero pagare le terapie di mia figlia gia mi basterebbe. Grazie ancora
buonasera dottore,ho visto che ha cancellato il mio primo commento dove le chiedevo il numero e non ha pubblicato ne mi ha risposto al commento dove le chiedevo il numero avendo inserito una nuova mail,non importa,se non vuole che la contatti glielo scrivo qui,visto che comunque prima di essere pubblicato un commento è in attesa di moderazione e lei lo vede,non c’è bisogno che pubblicca questo commento,basta solo che lei li cancella tutti i miei commenti,soprattutto quelli dove ho descritto la mia patologia e ovviamente questo che desidererei che lei non pubblicasse,mi faccia questa cortesia,la ringrazio anticipatamente,cordiali saluti
Buonasera.
Probabilmente nella sentenza di omologa era prevista una revisione e quindi l’INPS ha riconvocato.
Possono farlo. Ma lei può nuovamente ricorrere (però, che fatica, lo so)
Saluti
Salve mi chiamo Simona io ho lo stesso problema del signor Angelo ho una bambina con dsa e iperattività ed ha anche uno stato d’ansia che tende al mutacismo in piu per lavarla e vestirla ancora ci penso io ho richiesto l’indennita’ di frequequenza e la 104, all’inizio non mi era stata accettata nessuna delle due ma con il ricorso il giudice ha fatto vedere mia figlia a due medici e cosi mi ha concesso l’omologa di tutte e due, a dicembre 2016 per l’indennita’ e a marzo 2017 per la 104. Solo che la beffa arriva a giugno 2017 dove mia figlia è stata sottoposta a revisione (siamo entrati gli hanno chiesto che classe faceva e che sport,dove per lo sport ha risposto che faceva scherma e ginnastica quando non fa nulla ma vorrebbe) e dopo nenche un mese dalla visita gli e’ stato negato tutto. lo possono fare?
Buona sera.
Se guarda la tabella, vedrà che la “Colite Ulcerosa” in IV classe funzionale, quindi particolarmente grave, è valutabile tra il 61% e il 70%.
La celiachia in pratica non viene considerata.
Il problema, nel suo caso, è l’obiettivo che si prefigge. Se intende ottenere l’assegno per gli invalidi in misura superiore o uguale al 74%, le ricordo che c’è un limite di reddito: € 4.800,38.
Ciò indipendentemente dalla fattibilità.
Piuttosto, potrebbe avere i requisiti per l’assegno ordinario d’invalidità (veda QUI).
Saluti
Buonasera Dott. Nicolosi,
Le scrivo perché sono già stato riconosciuto invalido civile col 50% , per diverse patologie, tra le quali, ad esempio, una “malocclusione globale”, che è tabellata nel DM 5/92 da 11 a 20 punti e della quale non credo abbiano tenuto conto poiché portatore di bite, pertanto, come indicato in decreto, da sottrarsi 10 punti. E qui la mia prima domanda, ovvero, siccome il decreto indica che, tale sottrazione, sia da farsi UNICAMENTE qualora la protesi sia confacente la capacità generica (e lo è, se si considera un lavoro in cui non si debba parlare) ma anche semi specifica (e non lo è, in quanto, poiché io ho sempre svolto lavori di relazione, quindi in cui l’ uso di parola e linguaggio erano fondamentali, e comunque, anche per altri ruoli, lo spessore del bite è tale da impedirmi di parlare, vista l’importanza della malocclusione), per tale motivo, visto che sto valutando di fare un ATP, Le chiedevo cosa ne pensa Lei in proposito, ed ancora, e ciò vale per questa patologia, ma anche per tutte le altre che, come ad esempio una diagnosi di Disturbo bipolare, che mi è stata certificata da un medico del DSM ed indicante uno stadio di media gravità, dicevo, come fare per dimostrare questo, visto che, come scritto da chi mi ha preceduto, le CML, tendono a valutare sempre in difetto, quindi in questo caso mi hanno valutato come lieve e non medio, ed ancora, ammesso che il CTU mi valuti di media gravità, come stabilire un punteggio, se in DM è indicato da 51-60? cosa si considera, 55?, o 51? o quando si considera 60? perché a mio avviso, la facoltà lasciata dal legislatore al Medico o ai Medici, nel caso della CML, appunto per fornirli di maggiore discrezionalità di giudizio, specie da quando la CML è stata integrata dal medico dell’INPS, si è di fatto azzerata e c’è la tendenza sempre ad applicare il punteggio iniziale di quella “forchetta” di valori, ecco perché Le chiedo anche come debba fare affinché ciò non accada, viste le ripercussioni sul piano sociale, professionale, familiare ed i farmaci che assumo.
Grazie anticipatamente.
Saluti.
Buonasera.
Mi mancano alcune informazioni; innanzi tutto l’età perchè comunque i banefici cambiano. Se l’invalidità viene riconosciuta dopo il compimento dei 65 anni e 7 mesi viene erogata una somma solo in caso di concessione di indennità di accompagnamento.
l ricorso giudiziario di cui si parla in questa pagina può essere fatto solo entro 6 mesi dall’arrivo del verbale. Superato questo tempo è possibile solo presentare un’istanza di aggravamento, che però deve essere ben documentata con certificazione funzionale redatta dal centro neurologico che la segue, in particolare con l’indicazione della classe funzionale EDSS (Expanded Disability Status Scale), ben conosciuta dai neurologi che si occupano di sclerosi multipla.
Purtroppo per ottenere un beneficio, in ambito d’invalidità civile, non si può prescindere dalla corretta documentazione delle proprie malattie.
Saluti
Buonasera.
A distanza, in assenza di visita diretta e visione della documentazione è veramente difficile dare un parere affidabile ma così, veramente ad occhio, mi pare che il 50% di invalidità sia poco.
Se le sue patologie sono ben documentate potrebbe ottenere di più, ma assicurarle che potrà raggiungere il 74% mi è impossibile.
Saluti