Se la percentuale di invalidità civile richiesta o ritenuta più corretta non viene accolta, l’istante può cercare di ottenere tale riconoscimento con un ricorso giudiziario, da proporre presso la sezione Lavoro del tribunale civile. Tecnicamente infatti non esiste la possibilità di effettuare un ricorso amministrativo avverso il giudizio espresso nel verbale d’invalidità.
Sul sito INPS si accenna anche alla possibilità di un ricorso amministrativo, ma viene precisato che tale possibilità è prevista solo in caso di diniego dell’erogazione della prestazione economica per mancanza dei requisiti amministrativi, che descrivo in dettaglio più avanti
Ma in realtà esiste una procedura avviata in autonomia dall’INPS, non pubblicizzata, chiamata “richiesta di annullamento del verbale in autotutela” per cui l’invalido può richiedere all’INPS che il proprio verbale venga annullato e di essere sottoposto a nuova visita. La procedura consiste nell’invio della documentazione medica alla Commissione Superiore dell’INPS chiedendo la modifica del giudizio. In tal caso l’INPS può:
- annullare il verbale e riconoscere quanto richiesto,
- bloccare il verbale e disporre una nuova visita di accertamento presso la Commissione INPS della provincia di residenza
- confermare il giudizio espresso precedentemente.
Attenzione che però a volte esiste una certa lungagine per la trattazione di questo tipo di istanza che non interrompe i termini prescrizionali per l’azione giudiziaria (vedi dopo).
Premetto che questa pagina non è stata compilata per dare informazioni ad Avvocati e dottori in Giurisprudenza, ma a soggetti che desiderano avere un’idea di massima sui tempi e la procedura che caratterizzano un ricorso giudiziario per un negato beneficio in ambito d’invalidità civile.
Il termine di prescrizione entro il quale può essere presentato il ricorso giudiziario è di 180 giorni dalla comunicazione, quindi della data di arrivo della raccomandata contenente il verbale o della data di consegna del verbale stesso da parte degli uffici INPS oppure, in ogni caso, dalla data di conoscenza di tale verbale, ad esempio scaricandolo dalla propria pagina personale sul sito dell’INPS. Il deposito del ricorso interrompe la prescrizione.
Sulle modalità di espletamento del ricorso legale avverso i Verbali di Invalidità Civile, con il DL 98/2011, art. 38, sono state introdotto delle modifiche sostanziali valide a partire dal 1 gennaio 2012.
Da precisare che una identica procedura è prevista per ricorrere avverso i verbali di legge 104/92, di cecità civile, di sordità e di invalidità contributiva, legge 222/84.
- con l’assistenza di un avvocato occorre innanzitutto depositare un’istanza di accertamento tecnico preventivo; nell’istanza devono essere esposte le condizioni sanitarie che provocano lo stato invalidante, allegando idonea documentazione medica specialistica e, se opportuno, una perizia di parte; con il deposito si interrompe la prescrizione;
- il giudice, dopo lettura del ricorso, ordina la comparizione delle parti assieme ad un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) per il giuramento. I tempi compresi tra il deposito dell’istanza e il giuramento del CTU non sono costanti; dipende dal carico di lavoro del singolo Giudice ma in genere non sono molto lunghi (3-5 mesi per lo più)
- il CTU, il medico incaricato dal giudice di procedere all’Accertamento Tecnico Preventivo, indica una data per la visita del ricorrente, almeno dopo 20 giorni dalla data del giuramento e, alla presenza di eventuali CTP (consulenti tecnici di parte) per il ricorrente e/o l’INPS, procede a visita medico legale, visiona la documentazione sanitaria, eventualmente dispone supplementi d’indagine; quindi redige e notifica alle parti la relazione di ATP (accertamento tecnico preventivo); il CTP, per documentati motivi può chiedere al giudice ulteriore tempo, cioè un rinvio della data entro il quale depositare la sua relazione, ad esempio se ha chiesto l’effettuazione di un accertamento specialistico per il quale occorre attendere un certo tempo o per difficoltà insite nella valutazione del caso specifico;
- le parti hanno un periodo di tempo di solito di 20 giorni per inviare al CTU eventuali osservazioni;
- quindi il CTU entro un tempo indicato dal giudice, generalmente 20 giorni, deposita in cancelleria la sua relazione comprensiva delle osservazioni delle parti e della sua risposta;
- dopo il deposito della relazione di ATP, entro un termine perentorio fissato da giudice ma comunque non superiore a 30 gg., le parti dovranno depositare atto scritto di accettazione o di contestazione della CTU; il mancato deposito è considerato accettazione implicita;
- l’accettazione provoca la omologazione giudiziale della CTU; con il provvedimento il giudice provvede anche alla ripartizione della spese;
- l’omologazione è inappellabile ma è previsto il ricorso straordinario per cassazione limitatamente alla statuizione delle spese;
- se la CTU e la successiva omologazione hanno dato ragione al ricorrente, l’INPS dovrà necessariamente pagare la prestazione entro i successivi 120 gg.;
- ma l’INPS a questo punto, eventualmente, può eccepire la carenza dei requisiti amministrativi. In questo caso il ricorrente, anche se vittorioso, dovrà intraprendere un’altro giudizio, questa volta nella forma ordinaria.
- se la CTU viene contestata da una delle parti entro il termine indicato dal giudice tramite deposito di note di contestazione, anche prive di motivazione, allora si può avviare un ricorso giudiziario che avverrà nella forma consueta;
- con il supporto di documentazione medica ed eventualmente di una consulenza di parte si da inizio all’azione legale che prevede la nomina di un altro CTU, che visitato il ricorrente e valutata la documentazione sanitaria, proporrà al giudice le proprie valutazioni;
- sulla scorta della CTU, le cui valutazioni possono comunque essere contestate da una o da entrambe le parti, il Giudice disporrà la sentenza.
- la sentenza è inappellabile ma è previsto il ricorso straordinario per cassazione per motivi di legittimità.
DECESSO DEL RICHIEDENTE
Il ricorso giudiziario, in caso di decesso del richiedente, può essere proposto anche dagli eredi, tutti gli eredi, che debbono dare congiuntamente mandato all’avvocato di presentare il ricorso.
Ciò è possibile sia all’atto di presentazione del ricorso, sia se il decesso del richiedente avviene a ricorso già presentato. Gli avvocati conoscono benissimo la procedura e possono tranquillamente guidare gli eredi nella prosecuzione del ricorso.
L’accertamento tecnico, in questo caso, avviene ugualmente ma “sugli atti”, cioè valutando la documentazione medica che i ricorrenti hanno prodotto in giudizio. L’iter è identico.
PRECISAZIONI
Durante il procedimento giudiziario di ricorso per invalidità civile NON può essere presentata una ulteriore domanda di aggravamento per invalidità civile, e questo fino alla fine del giudizio.
Dott. Salvatore Nicolosi
Già consulente servizi medicina legale Patronato INCA-CGIL di Siracusa
Buonasera Dott. Nicolosi,
vorrei chiederle gentilmente delle informazioni in relazione alle percentuali di invalidità, alla loro valenza ed al metodo di applicazione delle stesse.
Mia zia è affetta da sclerosi multipla con diagnosi iniziale del 67 % di invalidità; ad oggi la sua situazione di salute è notevolmente cambiata in senso peggiorativo.
La difficoltà dello stato motorio è molto elevata, tanto da compromettere talvolta anche le più semplici azioni della vita quotidiana, quali ad esempio il provvedere in modo autonomo all’igiene personale.
Volevo sapere se ci fosse un modo per sottoporre tramite un ricorso il suo caso ad una commissione medica.
Premetto che a tuttora lei percepisce unicamente una pensione minima quindi non ha avuto accesso nè ai benefici della lg. 104 nè alla pensione di accompagno.
Il problema è che al momento gode di uno stato economico molto basso che non le permette di poter sostenere eventuali visite di aggiornamento, di poter effettuare cicli di fisioterapia pressoché essenziali nella sua condizione, di poter sostenere un’alimentazione sana e rapportata al suo stato di disabilità, o di poter sostenere spese quotidiane salienti.
Resto in attesa di un Suo cortese riscontro
grazie
Salve dottore,ho 28 anni e sono affetta da artrite reumatoide,con danni articolari diffusi e con la terapia non riesco a migliorare neanche il dolore, endometriosi al 3 stadio,asma bronchiale cronica,e sinusite cronica,inoltre soffro di una sindrome ansiogena depressiva per via Delle mie patologie…ho effettuato una prima visita e mi è stato concesso il 50% di invalidità.
Ho effettuato ricorso, perché la mia dottoressa di base crede che io possa arrivare ad ottenere un 80%.Ritiene che possa esser possibile?
grazie, e’ stato esaustivo e professionale
Buonasera.
Il presidente della commissione ha ragione.
Un verbale di legge 104 scade se la scaenza è indicata, altrimenti è definitvo.
Lo stesso accade in caso di concessione tramite giudizio.
Diverso è il caso delle indennità che vengono riconosciute ai minori di età per il quale esiste sempre, indipendentemente da quanto indicato nel verbale o nella sentenza, la cessazione degli effetti al compimento dei 18 anni.
Saluti
Buonasera.
Il verbale, in pratica, sono l’omologa e la relazione del CTU.
in caso di attenimento di in beneficio conazione giudiziaria non è previsto un verbale sostitutivo o integrativo.
Saluti
Egregio Dott . Nicolosi
Sono stato riconosciuto disabile al 100% . Con rivedibilità feb.del 2015. Ho fatto ricorso per l’accompagnamento e mi è stato riconosciuto dal tribunale. Ho ricevuto solo l’omologa, dovrei ricevere un nuovo verbale dato che il verbale precedente è scaduto? Io continuo a percepire l’accompagnamento, il mio verbale non viene accettato dal datore di lavoro perchè scaduto. Cosa dovrei fare?
Distinti saluti
salve. per mio figlio , ormai maggiorenne siamo titolari di legge 104 art comma 3 riconosciuta con sentenza del tribunale quando era minore. ai 18 anni siamo stati chiamati a visita INPS e ci e’ sono state riconosciute tutte le indennita’ economiche , nel verbale e’ specificata la non rivedibilita’ per l’invalidita’ e il non essere oggetto di successive verifiche future . il nostro dubbio e’ legato solo al fatto che la 104 non e’ espressamente menzionata anche se nel verbale e’ riportata l’impossibilita’ di compiere gli atti propri della vita e di necessitare di assistenza continua . alla mia domanda al presidente della commissione riguardo al perche’ non venisse specificata la non scadenza della 104 la sua risposta e’ stata ” il giudice quello che non rititene di scriverlo non lo scrive ed interpretazioni diverse non possono esserci” . in sintesi, secondo la commissione anche la 104 e’ a vita dal momento che non e’ specificato diversamente. io continuo a beneficiarne per i permessi lavorativi ma vorrei senirmi piu’ sicuro, anche e soprattutto per lui perche’ quando serve la sentenza determina incertezza da parte di chi deve ratificae richieste permessi etc. la ringrazio.
Buonasera.
Le istanze di aggravamento “avventurose” che poi invece provocano la riduzione della percentuale riconosciuta sono molto frequenti, soprattutto quando la percentuale precedente risale a molto tempo prima, quando le commissioni tendevano ad assumere un atteggiamento più benevolo di quanto si faccia oggi.
Io infatti raccomando sempre molta attenzione e a non farsi trascinare da consigli non professionali.
Nel suo caso comunque non sono in grado di prevedere se con un ricorso giudiziario potrebeb raggiungere l’obiettivo o, almeno, ottenere il ripristino della percentuale precedente.
Mi manca il paziente da visitare e la documentazione medica da visionare.
A distanza non è possibile fare una previsione affidabile.
Saluti
Buonasera.
Pubblico il suo sfogo e la sua richiesta di aiuto (oscurando il nome del giudice per evitarci una querela), ma in pratica non saprei cosa consigliarle.
Magari qualcuno maggiormente competente di me su questa materia e che leggerà queste righe potrà darle un consiglio utile.
Saluti
Egregi e gentilissimi signori mi chiamo NADIA RAMPINI e mi rivolgo a voi per un’informazione riguardo mia madre
che è disabile al 100%, in attesa dell’omologa della 104 ed
accompagno, che sono state richieste 2 anni fa e rigettate, ma un anno
fa è stato presentato il ricorso,da lì ha avuto 2 visite dal medico
legale (4/7/2016) e (20/01/2017) che ha espresso parere favorevole, ma
allo stato attuale il giudice … nome cancellato dal curatore del sito … non ha firmato l’omologa
perché sembrerebbe che dei problemi di salute che gli ostacolano la
presenza nel luogo di lavoro.
Purtroppo ha anche un altro ricorso in piedi per l’assegno di vedova
inabile che dura da tre o quattro anni (non mi ricordo bene) e poi nel
2014 ha avuto un incidente sul tram con ragione, ma l’Ascoroma ancora
non definisce e chiude questa pratica.
Quello che mi chiedo ma è mai possibile che su tre ricorsi non
riusciamo a chiuderne almeno uno?
Il ricorso di vitale importanza è l’accompagno più la 104, che non si
sblocca per tempi burocratici, e questo è una vergogna!!!! L’avvocato
che ci segue, ogni settimana che lo sento telefonicamente mi dice
“ancora non è arrivata l’omologa”.
Non conoscendo altre vie da seguire volevo consiglio da voi su come
muovermi per sollecitare ad ottenere questo diritto che viene
reclamato da due anni!!!!!!!!!!!!
Avevo pensato di scrivere una email al ministro Orlando denunciando
questi gravi ed incresciosi fatti che colpiscono le persone deboli e
disabili denunciando tutto il sistema giudiziario che non migliora
mai, poiché lo staff che lo rappresenta non sa svolgere il proprio
lavoro con diligenza e professionalità, non rispettando la giusta
tempestività da valutare secondo i casi ed il tutto spesso e
volentieri sfocia in tragedie umane.
Sono veramente basita ed avvilita e vi chiedo cortesemente di aiutarmi
a trovare la retta via per trovare una giusta e celere soluzione.
Grazie della vostra collaborazione ed attendo un vostro sollecito riscontro.
Distinti saluti.