Se la percentuale di invalidità civile richiesta o ritenuta più corretta non viene accolta, l’istante può cercare di ottenere tale riconoscimento con un ricorso giudiziario, da proporre presso la sezione Lavoro del tribunale civile. Tecnicamente infatti non esiste la possibilità di effettuare un ricorso amministrativo avverso il giudizio espresso nel verbale d’invalidità.
Sul sito INPS si accenna anche alla possibilità di un ricorso amministrativo, ma viene precisato che tale possibilità è prevista solo in caso di diniego dell’erogazione della prestazione economica per mancanza dei requisiti amministrativi, che descrivo in dettaglio più avanti
Ma in realtà esiste una procedura avviata in autonomia dall’INPS, non pubblicizzata, chiamata “richiesta di annullamento del verbale in autotutela” per cui l’invalido può richiedere all’INPS che il proprio verbale venga annullato e di essere sottoposto a nuova visita. La procedura consiste nell’invio della documentazione medica alla Commissione Superiore dell’INPS chiedendo la modifica del giudizio. In tal caso l’INPS può:
- annullare il verbale e riconoscere quanto richiesto,
- bloccare il verbale e disporre una nuova visita di accertamento presso la Commissione INPS della provincia di residenza
- confermare il giudizio espresso precedentemente.
Attenzione che però a volte esiste una certa lungagine per la trattazione di questo tipo di istanza che non interrompe i termini prescrizionali per l’azione giudiziaria (vedi dopo).
Premetto che questa pagina non è stata compilata per dare informazioni ad Avvocati e dottori in Giurisprudenza, ma a soggetti che desiderano avere un’idea di massima sui tempi e la procedura che caratterizzano un ricorso giudiziario per un negato beneficio in ambito d’invalidità civile.
Il termine di prescrizione entro il quale può essere presentato il ricorso giudiziario è di 180 giorni dalla comunicazione, quindi della data di arrivo della raccomandata contenente il verbale o della data di consegna del verbale stesso da parte degli uffici INPS oppure, in ogni caso, dalla data di conoscenza di tale verbale, ad esempio scaricandolo dalla propria pagina personale sul sito dell’INPS. Il deposito del ricorso interrompe la prescrizione.
Sulle modalità di espletamento del ricorso legale avverso i Verbali di Invalidità Civile, con il DL 98/2011, art. 38, sono state introdotto delle modifiche sostanziali valide a partire dal 1 gennaio 2012.
Da precisare che una identica procedura è prevista per ricorrere avverso i verbali di legge 104/92, di cecità civile, di sordità e di invalidità contributiva, legge 222/84.
- con l’assistenza di un avvocato occorre innanzitutto depositare un’istanza di accertamento tecnico preventivo; nell’istanza devono essere esposte le condizioni sanitarie che provocano lo stato invalidante, allegando idonea documentazione medica specialistica e, se opportuno, una perizia di parte; con il deposito si interrompe la prescrizione;
- il giudice, dopo lettura del ricorso, ordina la comparizione delle parti assieme ad un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) per il giuramento. I tempi compresi tra il deposito dell’istanza e il giuramento del CTU non sono costanti; dipende dal carico di lavoro del singolo Giudice ma in genere non sono molto lunghi (3-5 mesi per lo più)
- il CTU, il medico incaricato dal giudice di procedere all’Accertamento Tecnico Preventivo, indica una data per la visita del ricorrente, almeno dopo 20 giorni dalla data del giuramento e, alla presenza di eventuali CTP (consulenti tecnici di parte) per il ricorrente e/o l’INPS, procede a visita medico legale, visiona la documentazione sanitaria, eventualmente dispone supplementi d’indagine; quindi redige e notifica alle parti la relazione di ATP (accertamento tecnico preventivo); il CTP, per documentati motivi può chiedere al giudice ulteriore tempo, cioè un rinvio della data entro il quale depositare la sua relazione, ad esempio se ha chiesto l’effettuazione di un accertamento specialistico per il quale occorre attendere un certo tempo o per difficoltà insite nella valutazione del caso specifico;
- le parti hanno un periodo di tempo di solito di 20 giorni per inviare al CTU eventuali osservazioni;
- quindi il CTU entro un tempo indicato dal giudice, generalmente 20 giorni, deposita in cancelleria la sua relazione comprensiva delle osservazioni delle parti e della sua risposta;
- dopo il deposito della relazione di ATP, entro un termine perentorio fissato da giudice ma comunque non superiore a 30 gg., le parti dovranno depositare atto scritto di accettazione o di contestazione della CTU; il mancato deposito è considerato accettazione implicita;
- l’accettazione provoca la omologazione giudiziale della CTU; con il provvedimento il giudice provvede anche alla ripartizione della spese;
- l’omologazione è inappellabile ma è previsto il ricorso straordinario per cassazione limitatamente alla statuizione delle spese;
- se la CTU e la successiva omologazione hanno dato ragione al ricorrente, l’INPS dovrà necessariamente pagare la prestazione entro i successivi 120 gg.;
- ma l’INPS a questo punto, eventualmente, può eccepire la carenza dei requisiti amministrativi. In questo caso il ricorrente, anche se vittorioso, dovrà intraprendere un’altro giudizio, questa volta nella forma ordinaria.
- se la CTU viene contestata da una delle parti entro il termine indicato dal giudice tramite deposito di note di contestazione, anche prive di motivazione, allora si può avviare un ricorso giudiziario che avverrà nella forma consueta;
- con il supporto di documentazione medica ed eventualmente di una consulenza di parte si da inizio all’azione legale che prevede la nomina di un altro CTU, che visitato il ricorrente e valutata la documentazione sanitaria, proporrà al giudice le proprie valutazioni;
- sulla scorta della CTU, le cui valutazioni possono comunque essere contestate da una o da entrambe le parti, il Giudice disporrà la sentenza.
- la sentenza è inappellabile ma è previsto il ricorso straordinario per cassazione per motivi di legittimità.
DECESSO DEL RICHIEDENTE
Il ricorso giudiziario, in caso di decesso del richiedente, può essere proposto anche dagli eredi, tutti gli eredi, che debbono dare congiuntamente mandato all’avvocato di presentare il ricorso.
Ciò è possibile sia all’atto di presentazione del ricorso, sia se il decesso del richiedente avviene a ricorso già presentato. Gli avvocati conoscono benissimo la procedura e possono tranquillamente guidare gli eredi nella prosecuzione del ricorso.
L’accertamento tecnico, in questo caso, avviene ugualmente ma “sugli atti”, cioè valutando la documentazione medica che i ricorrenti hanno prodotto in giudizio. L’iter è identico.
PRECISAZIONI
Durante il procedimento giudiziario di ricorso per invalidità civile NON può essere presentata una ulteriore domanda di aggravamento per invalidità civile, e questo fino alla fine del giudizio.
Dott. Salvatore Nicolosi
Già consulente servizi medicina legale Patronato INCA-CGIL di Siracusa
Buonasera dottore io avevo il 67 % d’invalidita per paralisi ostetrica arto suo sx cercine sottovalvolre con lieve insufficienza aortica ho fatto nuova domanda poiché mi hanno riscontrato una spondiolistesi ma mi hanno abbassato la
Percentuale a 55% !!!!!!! Devo fare ricordo giudiziale ? Grazie
L’iter dovrebbe essere quello che ho descritto in questa pagina.
Il problema potrebbe essere la data della sentenza di omologa, a volte non rispettata per eccesso di impegni del giudice.
Poi passerà un poco di tempo per la notifica all’INPS, la presentazione dei documenti (modulistica AP70 se non erro) e quindi finalmente attendere il pagamento.
Direi che non sarà meno di 5 mesi (considerando i tempi medi della mia città).
Gli avvocati spesso non danno risposte certe per evitare che situazioni improvvise, magari una malattia del giudice, che fanno slittare anche di molto la sentenza, procuri delusioni, ansie e conflitti con il cliente stesso.
Saluti
Buonasera.
Ovviamente a distanza non posso dare un parere affidabile, ma l’unico modo per ottenere l’indennità di frequenza, se dovesse spettare, è presentare un ricorso giudiziario entro 6 mesi dal ricevimento del verbale.
Ritengo però indispensabile preliminarmente far visionare la sua documentazione ad un medico specialista o esperto in medicina legale per un parere affidabile.
Saluti
Buongiorno, mio figlio di anni 3 e mesi 6, ha un ritardo del linguaggio sia espressivo che comprensivo, accertato da visita neuropsichiatrica infantile e da visita psicodiagnostica entrambe effettuate presso l’ASL di residenza e che hanno prescritto terapia di logopedia e psicomotricità con frequenza plurisettimanale che nel frattempo frequenta presso ambulatori privati (non convenzionati) per via della lunga lista di attesa presso la ASL. La Commissione di invalidità che si è limitata a ritirare la documentazione senza visitare il bambino, non ha riconosciuto l’invalidità, riportando la dicitura: “non possiede alcun requisito tra quelli di cui all’art.4 D.L.9 febbraio 2012 n.5”. Riporto anche i codice DM 5/2/92: 1005 e codice ICD9: 317 riportati nel verbale della Commissione invalidi. Il bambino frequenta il primo anno della scuola della infanzia e chiedo se ha diritto alla indennità di frequenza come ho sentito dire da più parti e cosa dovrei fare per ottenerla. Ringrazio sin d’ora per la disponibilità che mi vorrà concedere.
Salve dottore, leggo sempre con molto interesse i suoi commenti, e devo riconoscere che molte risposte che ho cercato invano da un avvocato o dal medico legale di fiducia, le ho avute attraverso le sue risposte. Non so se la mia domanda è attinente, ma per l’ennesima volta non ricevo risposte da chi mi sta seguendo, Dunque, a causa di postumi di un terribile incidente stradale, ho riportato delle minorazioni fisiche. Fatta domanda per assegno di invalidita’ ho ricevuto il 67%. mi sono rivolta ad un avvocato per il ricorso, che mi è stato favorevole. Il 19 aprile 2017 il ctu ha presentato la relazione finaleal giudice, dopo l’approvazione della consulente dell’inps. Mi ha riconosciuto il 74%. A questo punto chiedo all’avvocato la tempistica fino al pagamento, essendo senza un reddito, per me sara’ una manna. L’avvocato mi risponde che i tempi sono lunghi e devo avere pazienza. Allora chiedo al medico legale che mi ha seguito. Stessa risposta, anzi ha aggiunto dipende dal giudice. La mia domanda, ma è davvero a discrezione del giudice o c’è un iter da rispettare? Grazie per la risposta
Buonasera.
Casi complessi e multiproblematici come il suo possono essere ragionevolmente risolti solo grazie al supporto di un medico specialista o esperto in medicina legale della sua città che possa visitarla direttamente e visionare tutta la documentazione.
Saluti
Salve
Nel 2007 mi stata riconosciuta invalidità civile 100 % con 104 per 3 anni dopo esportazione c5 . Nel 2010 dopo commissione medica invalidità civile stata ridotta a 70% in piu mi è stata ridotta 104.
Dal 2012 visto che mio stato di salute e peggiorato ho deciso di fare domanda per aumentarne invalidità. Niente da fare. Oggi ho ricevuto la 3°risposta negativa. Sofro da piccola di epilessia , ho un meningioma , l’ingerenza di braccio dx. artrosi diffusa , gastrite. Ortopedia mi ha detto che massimo tra 4 anni dovrei rifare anca. Più cefalee forti e ultimamente mi hanno diagnosticato Fibromialgia. Ho disfunzione di tiroide(hashimoto). Pratticamente 5 gg al mese passo a letto non potendo muovermi per diversi dolori.
Buonasera.
Il suo è un quesito che non può assolutamente trovare risposta a distanza.
Mancano notizie sulla cardiopatia originaria, notizie sulla correzione effettuata, notizie sul deficit residuo e sulla classe funzionale NYHA, è importante anche l’età.
In assenza di visita diretta e visione della documentazione non può essere dato un pareer affidabile
Salve dottore,mia figlia è nata cardiopatica a febbraio 2016 e gli è stata riconosciuta invalidità e legge 104 con revisione a giugno 2017.Ad agosto 2016 è stata sottoposta ad intervento definitivo,però deve comunque continuare ad essere controllata presso la struttura ospedaliera ogni 5-6 mesi.La 104 le verrebbe confermata?se no dovrei fare ricorso?Grazie
Salve, la ringrazio in anticipo per il tempo che dedicherà alla mia lettura.
Non le chiederò la percentuale e facendola breve ho ricevuto dopo la “visita” il verbale con invalidità del 35%. Soffro di rcu, seguo una terapia fissa e una dieta costante, ho frequenti dolori e urgenze, che a volte non riesco a tenere fino al bagno (e a 28 anni non è affatto bello, ma penso che non lo sia mai), in più ho la celiachia che di per sé non è invalidante ma unita alla rcu mi ritrovo con un apparato digerente ingovernabile! Praticamente il muco è sempre presente e fortunatamente il sangue rosso vivo solo a volte. Aggiungiamoci poi le emorroidi interne. Io penso che quasi sicuramente farò ricorso in quanto la situazione, pure lavorativa, sta diventando invivibile, non faccio colazione da anni e nonostante questo ogni mattina sono assalito da scariche che mi lasciano debole per tutto il giorno, a volte devo uscire prima in autostrada o andare in bar o qualsiasi cosa aperta per usare il bagno perché non riesco a tenerla fino a lavoro!
Vorrei sapere per sua esperienza o conoscenza in materia quanto sarà più o meno il tempo totale dall’inizio del ricorso al termine e se mi sto illudendo e basta e quella è la reale percentuale che una persona nelle mie condizioni si merita e quindi perderei tempo e soldi. Ovviamente punto solo alla percentuale per poter far parte delle categorie protette, niente di più.
Mille grazie
Buon lavoro