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Se la percentuale di invalidità civile richiesta o ritenuta più corretta non viene accolta, l’istante può cercare di ottenere tale riconoscimento con un ricorso giudiziario, da proporre presso la sezione Lavoro del tribunale civile. Tecnicamente infatti non esiste la possibilità di effettuare un ricorso amministrativo avverso il giudizio espresso nel verbale d’invalidità.
Sul sito INPS si accenna anche alla possibilità di un ricorso amministrativo, ma viene precisato che tale possibilità è prevista solo in caso di diniego dell’erogazione della prestazione economica per mancanza dei requisiti amministrativi, che descrivo in dettaglio più avanti
Ma in realtà esiste una procedura avviata in autonomia dall’INPS, non pubblicizzata, chiamata “richiesta di annullamento del verbale in autotutela” per cui l’invalido può richiedere all’INPS che il proprio verbale venga annullato e di essere sottoposto a nuova visita. La procedura consiste nell’invio della documentazione medica alla Commissione Superiore dell’INPS chiedendo la modifica del giudizio. In tal caso l’INPS può:
- annullare il verbale e riconoscere quanto richiesto,
- bloccare il verbale e disporre una nuova visita di accertamento presso la Commissione INPS della provincia di residenza
- confermare il giudizio espresso precedentemente.
Attenzione che però a volte esiste una certa lungagine per la trattazione di questo tipo di istanza che non interrompe i termini prescrizionali per l’azione giudiziaria (vedi dopo).
Premetto che questa pagina non è stata compilata per dare informazioni ad Avvocati e dottori in Giurisprudenza, ma a soggetti che desiderano avere un’idea di massima sui tempi e la procedura che caratterizzano un ricorso giudiziario per un negato beneficio in ambito d’invalidità civile.
Il termine di prescrizione entro il quale può essere presentato il ricorso giudiziario è di 180 giorni dalla comunicazione, quindi della data di arrivo della raccomandata contenente il verbale o della data di consegna del verbale stesso da parte degli uffici INPS oppure, in ogni caso, dalla data di conoscenza di tale verbale, ad esempio scaricandolo dalla propria pagina personale sul sito dell’INPS. Il deposito del ricorso interrompe la prescrizione.
Sulle modalità di espletamento del ricorso legale avverso i Verbali di Invalidità Civile, con il DL 98/2011, art. 38, sono state introdotto delle modifiche sostanziali valide a partire dal 1 gennaio 2012.
Da precisare che una identica procedura è prevista per ricorrere avverso i verbali di legge 104/92, di cecità civile, di sordità e di invalidità contributiva, legge 222/84.
- con l’assistenza di un avvocato occorre innanzitutto depositare un’istanza di accertamento tecnico preventivo; nell’istanza devono essere esposte le condizioni sanitarie che provocano lo stato invalidante, allegando idonea documentazione medica specialistica e, se opportuno, una perizia di parte; con il deposito si interrompe la prescrizione;
- il giudice, dopo lettura del ricorso, ordina la comparizione delle parti assieme ad un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) per il giuramento. I tempi compresi tra il deposito dell’istanza e il giuramento del CTU non sono costanti; dipende dal carico di lavoro del singolo Giudice ma in genere non sono molto lunghi (3-5 mesi per lo più)
- il CTU, il medico incaricato dal giudice di procedere all’Accertamento Tecnico Preventivo, indica una data per la visita del ricorrente, almeno dopo 20 giorni dalla data del giuramento e, alla presenza di eventuali CTP (consulenti tecnici di parte) per il ricorrente e/o l’INPS, procede a visita medico legale, visiona la documentazione sanitaria, eventualmente dispone supplementi d’indagine; quindi redige e notifica alle parti la relazione di ATP (accertamento tecnico preventivo); il CTP, per documentati motivi può chiedere al giudice ulteriore tempo, cioè un rinvio della data entro il quale depositare la sua relazione, ad esempio se ha chiesto l’effettuazione di un accertamento specialistico per il quale occorre attendere un certo tempo o per difficoltà insite nella valutazione del caso specifico;
- le parti hanno un periodo di tempo di solito di 20 giorni per inviare al CTU eventuali osservazioni;
- quindi il CTU entro un tempo indicato dal giudice, generalmente 20 giorni, deposita in cancelleria la sua relazione comprensiva delle osservazioni delle parti e della sua risposta;
- dopo il deposito della relazione di ATP, entro un termine perentorio fissato da giudice ma comunque non superiore a 30 gg., le parti dovranno depositare atto scritto di accettazione o di contestazione della CTU; il mancato deposito è considerato accettazione implicita;
- l’accettazione provoca la omologazione giudiziale della CTU; con il provvedimento il giudice provvede anche alla ripartizione della spese;
- l’omologazione è inappellabile ma è previsto il ricorso straordinario per cassazione limitatamente alla statuizione delle spese;
- se la CTU e la successiva omologazione hanno dato ragione al ricorrente, l’INPS dovrà necessariamente pagare la prestazione entro i successivi 120 gg.;
- ma l’INPS a questo punto, eventualmente, può eccepire la carenza dei requisiti amministrativi. In questo caso il ricorrente, anche se vittorioso, dovrà intraprendere un’altro giudizio, questa volta nella forma ordinaria.
- se la CTU viene contestata da una delle parti entro il termine indicato dal giudice tramite deposito di note di contestazione, anche prive di motivazione, allora si può avviare un ricorso giudiziario che avverrà nella forma consueta;
- con il supporto di documentazione medica ed eventualmente di una consulenza di parte si da inizio all’azione legale che prevede la nomina di un altro CTU, che visitato il ricorrente e valutata la documentazione sanitaria, proporrà al giudice le proprie valutazioni;
- sulla scorta della CTU, le cui valutazioni possono comunque essere contestate da una o da entrambe le parti, il Giudice disporrà la sentenza.
- la sentenza è inappellabile ma è previsto il ricorso straordinario per cassazione per motivi di legittimità.
DECESSO DEL RICHIEDENTE
Il ricorso giudiziario, in caso di decesso del richiedente, può essere proposto anche dagli eredi, tutti gli eredi, che debbono dare congiuntamente mandato all’avvocato di presentare il ricorso.
Ciò è possibile sia all’atto di presentazione del ricorso, sia se il decesso del richiedente avviene a ricorso già presentato. Gli avvocati conoscono benissimo la procedura e possono tranquillamente guidare gli eredi nella prosecuzione del ricorso.
L’accertamento tecnico, in questo caso, avviene ugualmente ma “sugli atti”, cioè valutando la documentazione medica che i ricorrenti hanno prodotto in giudizio. L’iter è identico.
PRECISAZIONI
Durante il procedimento giudiziario di ricorso per invalidità civile NON può essere presentata una ulteriore domanda di aggravamento per invalidità civile, e questo fino alla fine del giudizio.
Dott. Salvatore Nicolosi
Già consulente servizi medicina legale Patronato INCA-CGIL di Siracusa
Buonasera , vedremo quando arriverà il verbale . Il mio avvocato mi ha detto di stare tranquillo , lui sostiene che essendo la chiamata correlata ad un verbale che di fatto non esisteva più loro non avrebbero potuto procedere con una visita come se nulla fosse . Se avrò la serenità le farò sapere il seguito .
Buonasera.
Anche a qualche mio assistito è accaduta la stessa cosa e sempre è stata confermata la sentenza; mi sembrerebbe veramente strano un così grande accanimento.
Ma se dovesse accadere, consiglierei, in prima battuta e sempre con attenziome ai termini per l’impugnazione del verbale, di effettuare un richiesta di rivalutazione in autotutela all’INPS.
Non è raro che l’INPS annulli il verbale contestato, considerando la possibilità di riperdere una ulteriore causa.
Saluti
Dott. buonasera , allora tanto per fare seguito alla mia vicenda della quale abbiamo discusso l’altra volta ,oggi sono stato a visita e C.V.D. era un errore la chiamata a visita perché legata al precedente verbale che è stato superato dal ricorso vinto su un ancora precedente verbale riconfermandomi invalidità totale e accompagnamento. I medici non sapevano nulla della sentenza ne hanno preso atto anche della relazione del CTU , ma mi hanno visitato e rivalutato di nuovo , ho avuto l’impressione di essere stato rivalutato nuovamente con le loro solite tabelle ,quando la mia documentazione riproponeva una situazione invariata . Domanda , possono ignorare tanto di sentenza e relazione CTU e ritogliermi l’accompagnamento? Oppure è più probabile che si uniformino alla sentenza ridandomi però una data di revedibilita ? Io ho già parlato co l’avvocato il quale mi ha detto che se dovessero annullare la sentenza potremmo impugnare il verbale . Lei che pensa ? Grazie.
Buonasera.
Non è una buona idea inserire il proprio indirizzo email in chiaro in un commento di un blog; esistono una miriade di programmi automatici che sul web fanno incetta di questi indirizzi per poi inondare le caselle di posta di spam o, peggio, di virus. Quindi in mezzo al suo indirizzo ho inserito la parola “eliminami” che se appunto eliminata permetterà di ottenere l’indirizzo giusto.
In ogni caso posso rispondere io.
Da quando l’avvocato deposita il ricorso al deposito della “sentenza” (è comunque improprio chiamarla così), in media, dalle mie parti, attendiamo circa 8-10 mesi.
I tempi però possono variare in rapporto al carico di lavoro del singolo giudice.
Possono poi esserci differenze territoriali, ma ritengo che sotto i 7 mesi non si possa andare, proprio per la procedura prevista.
Saluti
buonasera a tutti chi di voi sa dirmi quanto tempo ci vuole x un ricorso all invalidità civile_? io ho fatto ricorso perchè per tempo non sono riuscito a fare tutte le visite ed ho fatto ricorso adesso ho dato tutti i documenti al mio avvocato ma su per giù x avere una risposta se mi spetta l’invalidità civile quanto tempo ci vuole-? chi mi sa rispondere? mia email airone_tokeimeliminami@hotmail.it
Intanto grazie per la risposta veloce , ho tutto in mio pissesso anche perche da pochissimi ho effettuato l’aggiirnamenti alla asl per l’esenziobe tiket . Io mi sono informato all’uficio amministrativo inps che manda quesye conunicazioni e nemmeno vedevano la sentenza quindi cobfermo il suo teorena della mano sx e dx . Ma dico non dovrebbero esserci delle regoke certe per poi revisionare i sentenziati mi passi il termine ? Altrimenti questi fanno cio che vogliono. Grazie di nuovo per la risposta rapida .Dott Nicolosi buongiorno, sono un invalido totale per patologie cardiovascolari nel 2012 ho fatto ricorso ad un verbale Inps che mi aveva revocato l’accompagnamento vincendolo . Sentenza depositata agosto 2015 il tutto mi viene riconosciuto a marzo di quest’anno. A fine agosto di quest’anno Inps mi chiama a visita revisione dovro presentarmi gg 15 CM, mi sono informato e probabilmente coincide con la data di scadenza di un precedente verbale che scadeva appunto settembre 2016 . Ho capito che dovrò presentarmi con tutto sentenza relazione CTU e ultimi documenti sanitari. Domando, ma non è troppo presto per una verifica condizioni sanitarie? E soprattutto non dovrebbero confrontare le attuali condizioni con quelle che mi hanno fatto vincere il ricorso? Se dovessero valutarmi con i soliti loro criteri che senso ha allora fare i ricorsi se loro dopo 5 mesi ti richiamano e magari ti ritolgono tutto ? Grazie .
Buongiorno.
Probablmente ha ragione lei e questa verifica è stata automaticamente disposta dal sistema per la scadenza del verbale.
Ciò comunque comporta che lei è obbligato a presentarsi, pena la sospensione del beneficio attuale, anche se ottenuto in giudizio.
In ogni caso produca copia della sentenza, della relazione del CTU e di eventuali ulteriori documenti successivi alla CTU.
Circa il significato di queste verifiche, ho 2 teorie:
1) la mano destra non sa cosa fa la sinistra,
2) il problema dell’Italia sono gli invalidi, quelli veri però!
Saluti
Dott Nicolosi buongiorno, sono un invalido totale per patologie cardiovascolari nel 2012 ho fatto ricorso ad un verbale Inps che mi aveva revocato l’accompagnamento vincendolo . Sentenza depositata agosto 2015 il tutto mi viene riconosciuto a marzo di quest’anno. A fine agosto di quest’anno Inps mi chiama a visita revisione dovro presentarmi gg 15 CM, mi sono informato e probabilmente coincide con la data di scadenza di un precedente verbale che scadeva appunto settembre 2016 . Ho capito che dovrò presentarmi con tutto sentenza relazione CTU e ultimi documenti sanitari. Domando, ma non è troppo presto per una verifica condizioni sanitarie? E soprattutto non dovrebbero confrontare le attuali condizioni con quelle che mi hanno fatto vincere il ricorso? Se dovessero valutarmi con i soliti loro criteri che senso ha allora fare i ricorsi se loro dopo 5 mesi ti richiamano e magari ti ritolgono tutto ? Grazie .
La ringrazio per il prezioso consiglio. Temo che la mia amministrazioni non abbia alcun interesse ad inoltrare l’istanza, ma valuterò la situazione.
Grazie per la cortese risposta
Buonasera.
Naturalmente a distanza mi è impossibile fare una valutazione, anche se lei mi fornisce parecchie notizie.
Non esiste un criterio codificato per il riconoscimento dell’inabilità, cioè della “assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività di lavoro”. Si usa la comune criteriologia medico-legale ma ciò implica che, tranne casi veramente eclatanti, non esistono certezze.
Ricordo poi, se non vado errato, ma spero di sbagliarmi, che se lei presenta una istanza in questo senso è come se si dimettesse e ciò comporta che, se non dovesse essere riconosciuta inabile, si troverebbe in una condizione di disoccupazione non voluta.
Se invece è la sua amministrazione ad inoltrare al competente ufficio questa istanza, anche in caso di dinisgo, non ne avrebbe alcun danno.
Quindi non posso darle alcun parere valutativo, ma posso raccomandarle prudenza nell’effettuare l’istanza.
Saluti