Views: 14782
Se la percentuale di invalidità civile richiesta o ritenuta più corretta non viene accolta, l’istante può cercare di ottenere tale riconoscimento con un ricorso giudiziario, da proporre presso la sezione Lavoro del tribunale civile. Tecnicamente infatti non esiste la possibilità di effettuare un ricorso amministrativo avverso il giudizio espresso nel verbale d’invalidità.
Sul sito INPS si accenna anche alla possibilità di un ricorso amministrativo, ma viene precisato che tale possibilità è prevista solo in caso di diniego dell’erogazione della prestazione economica per mancanza dei requisiti amministrativi, che descrivo in dettaglio più avanti
Ma in realtà esiste una procedura avviata in autonomia dall’INPS, non pubblicizzata, chiamata “richiesta di annullamento del verbale in autotutela” per cui l’invalido può richiedere all’INPS che il proprio verbale venga annullato e di essere sottoposto a nuova visita. La procedura consiste nell’invio della documentazione medica alla Commissione Superiore dell’INPS chiedendo la modifica del giudizio. In tal caso l’INPS può:
- annullare il verbale e riconoscere quanto richiesto,
- bloccare il verbale e disporre una nuova visita di accertamento presso la Commissione INPS della provincia di residenza
- confermare il giudizio espresso precedentemente.
Attenzione che però a volte esiste una certa lungagine per la trattazione di questo tipo di istanza che non interrompe i termini prescrizionali per l’azione giudiziaria (vedi dopo).
Premetto che questa pagina non è stata compilata per dare informazioni ad Avvocati e dottori in Giurisprudenza, ma a soggetti che desiderano avere un’idea di massima sui tempi e la procedura che caratterizzano un ricorso giudiziario per un negato beneficio in ambito d’invalidità civile.
Il termine di prescrizione entro il quale può essere presentato il ricorso giudiziario è di 180 giorni dalla comunicazione, quindi della data di arrivo della raccomandata contenente il verbale o della data di consegna del verbale stesso da parte degli uffici INPS oppure, in ogni caso, dalla data di conoscenza di tale verbale, ad esempio scaricandolo dalla propria pagina personale sul sito dell’INPS. Il deposito del ricorso interrompe la prescrizione.
Sulle modalità di espletamento del ricorso legale avverso i Verbali di Invalidità Civile, con il DL 98/2011, art. 38, sono state introdotto delle modifiche sostanziali valide a partire dal 1 gennaio 2012.
Da precisare che una identica procedura è prevista per ricorrere avverso i verbali di legge 104/92, di cecità civile, di sordità e di invalidità contributiva, legge 222/84.
- con l’assistenza di un avvocato occorre innanzitutto depositare un’istanza di accertamento tecnico preventivo; nell’istanza devono essere esposte le condizioni sanitarie che provocano lo stato invalidante, allegando idonea documentazione medica specialistica e, se opportuno, una perizia di parte; con il deposito si interrompe la prescrizione;
- il giudice, dopo lettura del ricorso, ordina la comparizione delle parti assieme ad un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) per il giuramento. I tempi compresi tra il deposito dell’istanza e il giuramento del CTU non sono costanti; dipende dal carico di lavoro del singolo Giudice ma in genere non sono molto lunghi (3-5 mesi per lo più)
- il CTU, il medico incaricato dal giudice di procedere all’Accertamento Tecnico Preventivo, indica una data per la visita del ricorrente, almeno dopo 20 giorni dalla data del giuramento e, alla presenza di eventuali CTP (consulenti tecnici di parte) per il ricorrente e/o l’INPS, procede a visita medico legale, visiona la documentazione sanitaria, eventualmente dispone supplementi d’indagine; quindi redige e notifica alle parti la relazione di ATP (accertamento tecnico preventivo); il CTP, per documentati motivi può chiedere al giudice ulteriore tempo, cioè un rinvio della data entro il quale depositare la sua relazione, ad esempio se ha chiesto l’effettuazione di un accertamento specialistico per il quale occorre attendere un certo tempo o per difficoltà insite nella valutazione del caso specifico;
- le parti hanno un periodo di tempo di solito di 20 giorni per inviare al CTU eventuali osservazioni;
- quindi il CTU entro un tempo indicato dal giudice, generalmente 20 giorni, deposita in cancelleria la sua relazione comprensiva delle osservazioni delle parti e della sua risposta;
- dopo il deposito della relazione di ATP, entro un termine perentorio fissato da giudice ma comunque non superiore a 30 gg., le parti dovranno depositare atto scritto di accettazione o di contestazione della CTU; il mancato deposito è considerato accettazione implicita;
- l’accettazione provoca la omologazione giudiziale della CTU; con il provvedimento il giudice provvede anche alla ripartizione della spese;
- l’omologazione è inappellabile ma è previsto il ricorso straordinario per cassazione limitatamente alla statuizione delle spese;
- se la CTU e la successiva omologazione hanno dato ragione al ricorrente, l’INPS dovrà necessariamente pagare la prestazione entro i successivi 120 gg.;
- ma l’INPS a questo punto, eventualmente, può eccepire la carenza dei requisiti amministrativi. In questo caso il ricorrente, anche se vittorioso, dovrà intraprendere un’altro giudizio, questa volta nella forma ordinaria.
- se la CTU viene contestata da una delle parti entro il termine indicato dal giudice tramite deposito di note di contestazione, anche prive di motivazione, allora si può avviare un ricorso giudiziario che avverrà nella forma consueta;
- con il supporto di documentazione medica ed eventualmente di una consulenza di parte si da inizio all’azione legale che prevede la nomina di un altro CTU, che visitato il ricorrente e valutata la documentazione sanitaria, proporrà al giudice le proprie valutazioni;
- sulla scorta della CTU, le cui valutazioni possono comunque essere contestate da una o da entrambe le parti, il Giudice disporrà la sentenza.
- la sentenza è inappellabile ma è previsto il ricorso straordinario per cassazione per motivi di legittimità.
DECESSO DEL RICHIEDENTE
Il ricorso giudiziario, in caso di decesso del richiedente, può essere proposto anche dagli eredi, tutti gli eredi, che debbono dare congiuntamente mandato all’avvocato di presentare il ricorso.
Ciò è possibile sia all’atto di presentazione del ricorso, sia se il decesso del richiedente avviene a ricorso già presentato. Gli avvocati conoscono benissimo la procedura e possono tranquillamente guidare gli eredi nella prosecuzione del ricorso.
L’accertamento tecnico, in questo caso, avviene ugualmente ma “sugli atti”, cioè valutando la documentazione medica che i ricorrenti hanno prodotto in giudizio. L’iter è identico.
PRECISAZIONI
Durante il procedimento giudiziario di ricorso per invalidità civile NON può essere presentata una ulteriore domanda di aggravamento per invalidità civile, e questo fino alla fine del giudizio.
Dott. Salvatore Nicolosi
Già consulente servizi medicina legale Patronato INCA-CGIL di Siracusa
Buongiorno, dottore.
Sono impiegata nella pubblica amministrazione da oltre 35 anni, assunta come invalida civile (ipoacusia bilaterale).
Ho avuto diversi episodi di depressione, soffro da tempo di diabete e la mia tiroide non ha ancora deciso se essere ipo o iper. Vent’anni fa sono iniziati gli acufeni, che nel tempo sono diventati assillanti e causano problemi di equilibrio, dolori a testa e stomaco, continue nausee e problemi gastrointestinali.
Sono in cura presso bravi specialisti, costretti a cambiare spesso la terapia alla ricerca di un possibile equilibrio.
Due anni fa ho avuto un crollo psicofisico dovuto a questo mix di disturbi e relativi effetti collaterali, e probabilmente provocato da una serie di disgrazie familiari. Nel 2015 mi è stata concessa una riduzione dell’orario di lavoro, e speravo con tutto il cuore di riprendermi e un domani tornare al full time.
Quest’anno mi sono resa conto che non riesco a effettuare nemmeno le quattro ore giornaliere. Difficoltà di concentrazione, malessere continuo, ansia e stanchezza patologica. Stiamo parlando di un lavoro che mi piace, in un ambiente impegnativo ma abbastanza sereno, tuttavia non riesco a sostenere con regolarità neppure il part time.
Ci tengo a precisare che da tempo non ho più una vita sociale; cerco solo di riunire le mie energie per affrontare il lavoro, ma sono spesso costretta a prendere permessi per scappare a casa o addirittura non riesco proprio ad uscire dalla porta.
La psichiatra mi definisce, tra le altre cose, soggetta ad importanti aspetti di anedonia, abulia e apatia.
Anche per questo ho deciso di fare domanda di inabilità al lavoro (INPS), ma è stata respinta.
Prima di decidermi a fare domanda di pensione, ho consultato vari medici per capire se e quali possibilità avrei di migliorare la mia salute, ma mi prospettano un margine minimo e incerto. Soprattutto per quanto riguarda ipoacusia e acufeni è previsto solo il peggioramento. Anche un’eventuale operazione, peraltro molto invasiva, potrebbe rivelarsi un rischio.
La mia condizione incide gravemente sull’attività lavorativa, già decisamente ridotta.
In quale modo viene quantificata una “assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività di lavoro”?
Richiedono forse uno stato vegetativo?
Ho forse sbagliato a sforzarmi di andare al lavoro, anche se in modo assai discontinuo?
La ringrazio in ogni caso per la sua attenzione…
Se si tratta di Accertamento Tecnico Preventivo la contestazione INPS non permette di procedere all’omologazione della CTU e quindi il giudice deve obbligatoriamente respingere, in questa questa prima fase, la domanda.
Ma poi si può iniziare il giudizio vero e proprio e le eventuali contestazioni INPS contano solo se il CTU ha commesso errori grossolani nella stesura della sua relazione, ad esempio usando criteri di valutazione errati. Ma in quel caso il giudice o richiama il CTU per chiarimenti oppure ne nomina un altro.
Se il giudice ritiene che il CTU ha svolto in modo corretto il suo mandato, le ceventuali ontestazioni del medico dell’INPS non vengono accolte, così come non vengono accolte le contestazioni del consulente del richiedente in una situazione opposta
Saluti
Buonasera.
E’ il giudice, secondo quanto valutato dal CTU, ad indicare la decorrenza.
Quindi la docerrenza, cioè impropriamente “gli arretrati” puo essere indicata a partire dalla data della domanda oppure successivamente, e questo se il CTU ritiene che il complesso invalidante abbia raggiunto la soglia indicata dalla legge in epoca successiva. Ho avuto casi in cui il CTU ha addirittura indicato come decorrenza la data della sua visita.
Saluti
anche un’altra domanda: in caso di vittoria del ricorso giudiziale, gli arretrati da quando decorrono?
Salve dottore. In un ricorso per indennità di accompagnamento il parere del CTU nominato dal Giudice del Lavoro quanto conta? E’ decisivo oppure un’eventuale contestazione dell’INPS potrebbe influire sulla decisione finale del giudice? Grazie in anticipo.
Buonasera.
E’ il parere di un impiegato e non del medico legale della sede, quindi non è affatto certo.
Le patologie di maggior rilievo, considerando la sua attività lavorativa, mi sembrano la la sclerosi multipla e la cardiopatia, considerando anche i motivi di stress tipici del suo lavoro.
Ma anche il deficit visivo, considerando l’uso indispensabile dei computer, potrebbe essere importante e andrebbe ben documentato.
Saluti
Buongiorno Dottore. Ho 63 anni e sono un impiegato bancario. Sono affetto da sclerosi multipla media gravità, ipoacusia bilaterale con perdita di 70/75 decibel nelle frequenze tra i 1000 e 2000 Hz, ho avuto un infarto miocardico con relativa applicazione di stent, campo visivo ridotto all’occhio destro, ernia del disco e da altre problematiche alle articolazioni documentate da RMN. Riconoscimento di invalidità all’80% e L.104 di media gravità. Ho ricevuto una convocazione Inps per una visita medica per revisione pensione per motivi reddituali. Casualmente ho parlato con una dipendente dell’Inps e mi ha detto che sicuramente mi revocheranno l’assegno di inabilità. La convocazione è valida se fatta a mezzo posta ordinaria? Siccome per sottoporre gli invalidi a questo calvario l’INPS nomina dei medici “salvatori della patria” che revocano l’assegno di invalidità a prescindere, le chiedo quali sono i punti di forza per contrastare questa sentenza senza dover fare uno stressante ricorso?
La ringrazio anticipatamente per il tempo che mi dedicherà.
Alessandro
Grazie 1000 mi è stato di aiuto
Buonasera.
Innanzi tutto non è affatto semplice e inoltre in questo ambito la somma matematica non è il sistema corretto.
Se si fa una valutazione freddamente medico-legale, le neoplasie alla mammella destra e all’utero ormai sono guarite e quindi la loro valutazione è quella eclusivamente per la menomazione anatomica e funzionale se c’è.
Sul tumore alla mammella destra invece cè da premettere che siamo ancora antro i 5 anni del periodo di elevato rischio di recidiva.
L’uso di concedere, per 5 anni dall’intervento per tumore, una percentule tale da poter percepire l’Assegno, è solo una “convenzione”, ma non esiste una normativa in tal senso.
Quindi l’INPS, tramite una pubblicazione contenente linee guida di valutazione in ambito di invalidità civile ha cercato di eliminare questa “usanza”. In effetti alcune commissioni ne tengono conto, altre continuano a fare come in precedenza ritenendo il rischio meritevole di tutela.
Non essendoci una regola scritta, un eventuale ricorso giudiziario potrebbe permettere il riconoscimento del beneficio.
Tenendo però presente che in realtà il giudice chiede un parere ad un medico di sua fiducia, un Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), solo un medico della sua zona può consigliarle se è opportuno o no presentare un ricoso giudiziario, grazie alla conoscenza delle valutazioni già effettuate per casi simili.
Saluti
Buongiorno dott Nicolosi sono stata operata a un k mammario al seno dx nel 2003 con radio e chemio, ho subito un isterectomia per pregresso k spino cellulare della cervice uterina nel 2004, e nel 2014 un k mammario al seno sinistro con chemio e radio ero invalida al 100% fino a ieri perché dopo visita all’inps mi hanno dato il70% con codice 9323 e quindi non ho più diritto all’assegno. Inoltre ho fatto il test genetico e sono risultata positiva al gene BRCA1. Sommando le due percentuali se non sbaglio supero l’80% sbaglio a fare il calcolo o posso fare ricorso? Mi aiuti a capire. Grazie