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Se la percentuale di invalidità civile richiesta o ritenuta più corretta non viene accolta, l’istante può cercare di ottenere tale riconoscimento con un ricorso giudiziario, da proporre presso la sezione Lavoro del tribunale civile. Tecnicamente infatti non esiste la possibilità di effettuare un ricorso amministrativo avverso il giudizio espresso nel verbale d’invalidità.
Sul sito INPS si accenna anche alla possibilità di un ricorso amministrativo, ma viene precisato che tale possibilità è prevista solo in caso di diniego dell’erogazione della prestazione economica per mancanza dei requisiti amministrativi, che descrivo in dettaglio più avanti
Ma in realtà esiste una procedura avviata in autonomia dall’INPS, non pubblicizzata, chiamata “richiesta di annullamento del verbale in autotutela” per cui l’invalido può richiedere all’INPS che il proprio verbale venga annullato e di essere sottoposto a nuova visita. La procedura consiste nell’invio della documentazione medica alla Commissione Superiore dell’INPS chiedendo la modifica del giudizio. In tal caso l’INPS può:
- annullare il verbale e riconoscere quanto richiesto,
- bloccare il verbale e disporre una nuova visita di accertamento presso la Commissione INPS della provincia di residenza
- confermare il giudizio espresso precedentemente.
Attenzione che però a volte esiste una certa lungagine per la trattazione di questo tipo di istanza che non interrompe i termini prescrizionali per l’azione giudiziaria (vedi dopo).
Premetto che questa pagina non è stata compilata per dare informazioni ad Avvocati e dottori in Giurisprudenza, ma a soggetti che desiderano avere un’idea di massima sui tempi e la procedura che caratterizzano un ricorso giudiziario per un negato beneficio in ambito d’invalidità civile.
Il termine di prescrizione entro il quale può essere presentato il ricorso giudiziario è di 180 giorni dalla comunicazione, quindi della data di arrivo della raccomandata contenente il verbale o della data di consegna del verbale stesso da parte degli uffici INPS oppure, in ogni caso, dalla data di conoscenza di tale verbale, ad esempio scaricandolo dalla propria pagina personale sul sito dell’INPS. Il deposito del ricorso interrompe la prescrizione.
Sulle modalità di espletamento del ricorso legale avverso i Verbali di Invalidità Civile, con il DL 98/2011, art. 38, sono state introdotto delle modifiche sostanziali valide a partire dal 1 gennaio 2012.
Da precisare che una identica procedura è prevista per ricorrere avverso i verbali di legge 104/92, di cecità civile, di sordità e di invalidità contributiva, legge 222/84.
- con l’assistenza di un avvocato occorre innanzitutto depositare un’istanza di accertamento tecnico preventivo; nell’istanza devono essere esposte le condizioni sanitarie che provocano lo stato invalidante, allegando idonea documentazione medica specialistica e, se opportuno, una perizia di parte; con il deposito si interrompe la prescrizione;
- il giudice, dopo lettura del ricorso, ordina la comparizione delle parti assieme ad un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) per il giuramento. I tempi compresi tra il deposito dell’istanza e il giuramento del CTU non sono costanti; dipende dal carico di lavoro del singolo Giudice ma in genere non sono molto lunghi (3-5 mesi per lo più)
- il CTU, il medico incaricato dal giudice di procedere all’Accertamento Tecnico Preventivo, indica una data per la visita del ricorrente, almeno dopo 20 giorni dalla data del giuramento e, alla presenza di eventuali CTP (consulenti tecnici di parte) per il ricorrente e/o l’INPS, procede a visita medico legale, visiona la documentazione sanitaria, eventualmente dispone supplementi d’indagine; quindi redige e notifica alle parti la relazione di ATP (accertamento tecnico preventivo); il CTP, per documentati motivi può chiedere al giudice ulteriore tempo, cioè un rinvio della data entro il quale depositare la sua relazione, ad esempio se ha chiesto l’effettuazione di un accertamento specialistico per il quale occorre attendere un certo tempo o per difficoltà insite nella valutazione del caso specifico;
- le parti hanno un periodo di tempo di solito di 20 giorni per inviare al CTU eventuali osservazioni;
- quindi il CTU entro un tempo indicato dal giudice, generalmente 20 giorni, deposita in cancelleria la sua relazione comprensiva delle osservazioni delle parti e della sua risposta;
- dopo il deposito della relazione di ATP, entro un termine perentorio fissato da giudice ma comunque non superiore a 30 gg., le parti dovranno depositare atto scritto di accettazione o di contestazione della CTU; il mancato deposito è considerato accettazione implicita;
- l’accettazione provoca la omologazione giudiziale della CTU; con il provvedimento il giudice provvede anche alla ripartizione della spese;
- l’omologazione è inappellabile ma è previsto il ricorso straordinario per cassazione limitatamente alla statuizione delle spese;
- se la CTU e la successiva omologazione hanno dato ragione al ricorrente, l’INPS dovrà necessariamente pagare la prestazione entro i successivi 120 gg.;
- ma l’INPS a questo punto, eventualmente, può eccepire la carenza dei requisiti amministrativi. In questo caso il ricorrente, anche se vittorioso, dovrà intraprendere un’altro giudizio, questa volta nella forma ordinaria.
- se la CTU viene contestata da una delle parti entro il termine indicato dal giudice tramite deposito di note di contestazione, anche prive di motivazione, allora si può avviare un ricorso giudiziario che avverrà nella forma consueta;
- con il supporto di documentazione medica ed eventualmente di una consulenza di parte si da inizio all’azione legale che prevede la nomina di un altro CTU, che visitato il ricorrente e valutata la documentazione sanitaria, proporrà al giudice le proprie valutazioni;
- sulla scorta della CTU, le cui valutazioni possono comunque essere contestate da una o da entrambe le parti, il Giudice disporrà la sentenza.
- la sentenza è inappellabile ma è previsto il ricorso straordinario per cassazione per motivi di legittimità.
DECESSO DEL RICHIEDENTE
Il ricorso giudiziario, in caso di decesso del richiedente, può essere proposto anche dagli eredi, tutti gli eredi, che debbono dare congiuntamente mandato all’avvocato di presentare il ricorso.
Ciò è possibile sia all’atto di presentazione del ricorso, sia se il decesso del richiedente avviene a ricorso già presentato. Gli avvocati conoscono benissimo la procedura e possono tranquillamente guidare gli eredi nella prosecuzione del ricorso.
L’accertamento tecnico, in questo caso, avviene ugualmente ma “sugli atti”, cioè valutando la documentazione medica che i ricorrenti hanno prodotto in giudizio. L’iter è identico.
PRECISAZIONI
Durante il procedimento giudiziario di ricorso per invalidità civile NON può essere presentata una ulteriore domanda di aggravamento per invalidità civile, e questo fino alla fine del giudizio.
Dott. Salvatore Nicolosi
Già consulente servizi medicina legale Patronato INCA-CGIL di Siracusa
Buonasera.
Dopo il deposito della relazione del CTU il giudice deve emettere la sentenza (naturalmente se tutto fila liscio e non ci sono contestazioni). Se questo è avvenuto l’avvocato poi dovrà notificarla all’INPS.
Questa parte del procedimento giudiziario è compito dell’avvocato. Quindi lei potrà contattarlo e chiedere se la sentenza è stata emessa.
Ma in ogni caso la sentenza è sufficiente ad ottenere l’esenzione dal Ticket.
Quindi dovrà chiedere al suo avvocato la copia della sentenza e la relazione del CTU che potrà produrre alla sua USL per ottenere le esenzioni.
Se la sentenza non è stata emessa potrà chedere, sempre all’avvocato, notizie sulle date previste.
Saluti
Dott. Salvatore Nicolosi
Buongiorno dottore. nel 2014 ho fatto ricorso all’inps per l’invalidità civile. a marzo 2015 mi anno chiamato in visita dal c.t.u. il patronato mi a detto che la causa l’abbiamo vinta con una percentuale del 75 per cento. ad oggi non ho ricevuto nulla che dimostri questo. devo fare degli esami come posso fare per avere subito l’esenzione? quanto tempo passa?
Buonasera.
Intanto scusi il ritardo: ero fuori città e non avevo possibilità di accedere.
Non credo che il Patronato abbia ragione, anche se bisogna controllare bene le date ed essere sicuri che la Commissione INPS, in occasione della visita di luglio 2015, abbia avuto la possibilità di visionare la sentenza e la relazione del CTU.
In genere l’ultimo accertamento in ordine temporale è quello che conta.
Ma è anche possibile che la Commissione INPS non era a conoscenza della sentenza (lo spero!). In questo caso potrebbe chiedere che, in autotutela, l’INPS sospenda quest’ultimo verbale.
Se così non fosse sarebbe costretto a ricorrere nuovamente al giudice.
Saluti
A mio figlio minore nel mese di novembre 2014 il Tribunale riconosce l’indennità di accompagnamento. A Luglio 2015 viene chiamato dall’INPS a revisione e gli viene riconosciuta l’indennità di frequenza. Il CAF con il quale ho fatto ricorso mi ha detto di non tenere conto di detto verbale e che a mio figlio verrà sempre corriposta l’indennità di accompagnamento così come deciso dal Giudice. Vorrei sapere se ciò corrisponde a realtà. Ringrazio anticipatamento di per una sua cortese risposta.
Buonasera.
E’ veramente difficile dare un consiglio a distanza, soprattutto considerando la complessità del caso.
Inoltre vedo un poco di confusione tra invalidità civile e Assegno Ordinario d’Invalidità, due diverse prestazioni che si basano su criteri valutativi diversi.
Se la cifra erogata era di 950 € allora sicuramente si trattava di assegno ordinario che non prevede il riconoscimento di una percentuale d’invalidità ma una “riduzione di capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3 in occupazioni confacenti alle sue attitudini”. Quindi la valutazione è differente in rapporto al lavoro che è possibile fare.
Il 46% invece probabilmente èra per un’istanza d’invalidità civile per il quale serve almeno il 74% per ottenere la pensione d’invalidità di circa 290€.
Insomma è veramente complicato.
Non è però detto che il medico consulente del patronato INAS abbia ragione.
Provi a chiedere un consulto con il medico legale del patronato INCA-CGIL. E’ il patronato di cui sono consulente nella mia città, ma a parte ciò in media ha fama di essere più “aggressivo”.
Una “campana” diversa e forse una diversa ottica valutativa potrebbe aiutarvi a trovare una soluzione.
Saluti
Dott. Salvatore Nicolosi
Buongiorno, le scrivo in merito ad un’invalidità civile già negata due volte.
Dunque, la situazione è questa: Mio padre di 56 anni, nel 2011 ha subito un operazione cardiaca a cuore aperto, con l’inserimento prima di uno stent provvisorio e poi di 4 bypass e successiva riabilitazione di quasi due mesi, quindi ha dentro gli anelli d’acciaio per tenere la gabbia toracica insieme, sforzi non ne può fare, deve restare calmo in ogni momento, prende delle pastiglie e ha preso nello stesso momento una lieve ischemia, parla normalmente l’unica cosa che ho notato è la scrittura che è cambiata decisamente, infatti in caso di documenti importanti li scrivo io e lui li firma solo. Già nel 2001 fece un primo infarto e nel 2008 venne ricoverato per perintonite in stato avanzato era molto vicino alla cancrena. Nel 2011 il datore di lavoro lo ha lasciato a casa con motivazioni davvero stupide, e nel 2012 ad aprile è riuscito tramite la sorella ad avere la pensione di invalidità civile al 46%, venne fatta una prima richiesta e quindi si fece ricorso che poi venne accettato fino ad aprile di quest’anno. A gennaio è arrivata la lettera per rinnovare di altri tre anni, l’abbiamo fatto con largo anticipo sapendo i tempi del patronato (inas) ma viene rifiutata, facciamo di nuovo ricorso ma l’altro giorno arriva la lettera di rifiuto in cui c’è scritto che il medico legale del patronato non ritiene opportuno ricorrere ad azione legale ma che in caso di aggravamento delle condizioni sono a nostra disposizione, pur ben sapendo che è la nostra unica fonte di reddito. I medici dopo il primo rifiuto di quest’anno si sono giustificati dicendo che la situazione non è peggiorata che non ci sono state aritimie e cose simili ed inoltre hanno detto che la prima volta l’hanno concessa giusto per dare una mano,, ma mio padre da questa situazione non portà mai migliorare, inoltre all’orecchie dal 1986 circa ha un fischio causato da un colpo secco mentre lavorava sui freni di un’auto..
La cifra si aggirava intorno ai 950 euro mensili, mio padre ha sempre lavorato ed ha molti contributi, mia madre è disoccupata e io sono minorenne e sto ancora studiando, però adesso non sappiamo a chi rivolgerci, un avvocato d’ufficio farà davvero ben poco, lei cosa consiglia?
In attesa di una sua risposta, le porgo cordiali saluti!
Buonasera.
Ricordi che:
1) sono un medico e non un avvocato,
2) questi tempi spesso variano da città a città e qualche volta anche all’interno dello stesso tribunale in rapporto al carico di lavoro dei giudici,
3) se il suo avvocato non le da una risposta, pur conoscendo sicuramente bene la situazione locale, significa che esistono delle incertezze,
4) l’ATP prevede dei tempi precisi, ma le deroghe e i rinvii sono frequenti.
Quindi mi è impossibili darle dei chiarimenti.
Buongiorno Dott.Nicolosi , mi trovo nella seguente situazione riguardo ad un accertamento tecnico preventivo ex .art 445 bis riguardo ad domanda di invalidità respinta da INPS.
Numero ruolo generale: 2014/xxxxx Ritualità: ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO EX ART. 445 BIS
Oggetto del fascicolo: Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c. Giudice: xxxxxx
Sezione: SEZIONE LAVORO
Data di iscrizione a ruolo: 08/09/2014
Data citazione:
Data prossima udienza:
Sentenza: —- / ——–
Decreto ingiuntivo: —- / ——–
Stato del fascicolo: ATTESA OMOLOGAZIONE
Elenco delle tipologie di parti:
AP
CP
Elenco delle righe di storico:
08/09/2014 – ISCRIZIONE RUOLO GENERALE
08/09/2014 – ASSEGNAZIONE A SEZIONE
12/09/2014 – DESIGNAZIONE GIUDICE
07/10/2014 – FISSATA UDIENZA DI COMPARIZIONE PARTI
08/10/2014 – NOMINA CTU
21/11/2014 – COSTITUZIONE PARTI
28/11/2014 – GIURAMENTO CTU
05/12/2014 – DEPOSITO ATTO NON CODIFICATO
10/03/2015 – DEPOSITO CONSULENZA TECNICA D’ UFFICIO
Questo è quanto risulta dal sito del tribunale , ora mi chiedo ma il giudice entro quanto deve dare omologa della perizia , perizia depositata 3 mesi fa?
Il mio avvocato dice che dobbiamo attendere…..
Cordiali saluti
Mauro
Buonasera.
La relazione del CTU è inserita nel fascicolo della causa di sua madre che è depositato nella cancelleria del tribunale dove è stata fatta la causa; una copia può aversi tramite il suo avvocato.
Consiglio di chiedere anche una copia della sentenza.
Saluti
Salve
non so se questo è il posto giusto dove fare questa domanda, ma vorrei sapere dove e come poter richiedere la relazione del CTU riguardante la pensione di invalidita’ con accompagnamento di mia madre, che mi è stata richiesta dalla mia ASL di competenza per avere delle scarpe ortopediche.
Grazie