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Se la percentuale di invalidità civile richiesta o ritenuta più corretta non viene accolta, l’istante può cercare di ottenere tale riconoscimento con un ricorso giudiziario, da proporre presso la sezione Lavoro del tribunale civile. Tecnicamente infatti non esiste la possibilità di effettuare un ricorso amministrativo avverso il giudizio espresso nel verbale d’invalidità.
Sul sito INPS si accenna anche alla possibilità di un ricorso amministrativo, ma viene precisato che tale possibilità è prevista solo in caso di diniego dell’erogazione della prestazione economica per mancanza dei requisiti amministrativi, che descrivo in dettaglio più avanti
Ma in realtà esiste una procedura avviata in autonomia dall’INPS, non pubblicizzata, chiamata “richiesta di annullamento del verbale in autotutela” per cui l’invalido può richiedere all’INPS che il proprio verbale venga annullato e di essere sottoposto a nuova visita. La procedura consiste nell’invio della documentazione medica alla Commissione Superiore dell’INPS chiedendo la modifica del giudizio. In tal caso l’INPS può:
- annullare il verbale e riconoscere quanto richiesto,
- bloccare il verbale e disporre una nuova visita di accertamento presso la Commissione INPS della provincia di residenza
- confermare il giudizio espresso precedentemente.
Attenzione che però a volte esiste una certa lungagine per la trattazione di questo tipo di istanza che non interrompe i termini prescrizionali per l’azione giudiziaria (vedi dopo).
Premetto che questa pagina non è stata compilata per dare informazioni ad Avvocati e dottori in Giurisprudenza, ma a soggetti che desiderano avere un’idea di massima sui tempi e la procedura che caratterizzano un ricorso giudiziario per un negato beneficio in ambito d’invalidità civile.
Il termine di prescrizione entro il quale può essere presentato il ricorso giudiziario è di 180 giorni dalla comunicazione, quindi della data di arrivo della raccomandata contenente il verbale o della data di consegna del verbale stesso da parte degli uffici INPS oppure, in ogni caso, dalla data di conoscenza di tale verbale, ad esempio scaricandolo dalla propria pagina personale sul sito dell’INPS. Il deposito del ricorso interrompe la prescrizione.
Sulle modalità di espletamento del ricorso legale avverso i Verbali di Invalidità Civile, con il DL 98/2011, art. 38, sono state introdotto delle modifiche sostanziali valide a partire dal 1 gennaio 2012.
Da precisare che una identica procedura è prevista per ricorrere avverso i verbali di legge 104/92, di cecità civile, di sordità e di invalidità contributiva, legge 222/84.
- con l’assistenza di un avvocato occorre innanzitutto depositare un’istanza di accertamento tecnico preventivo; nell’istanza devono essere esposte le condizioni sanitarie che provocano lo stato invalidante, allegando idonea documentazione medica specialistica e, se opportuno, una perizia di parte; con il deposito si interrompe la prescrizione;
- il giudice, dopo lettura del ricorso, ordina la comparizione delle parti assieme ad un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) per il giuramento. I tempi compresi tra il deposito dell’istanza e il giuramento del CTU non sono costanti; dipende dal carico di lavoro del singolo Giudice ma in genere non sono molto lunghi (3-5 mesi per lo più)
- il CTU, il medico incaricato dal giudice di procedere all’Accertamento Tecnico Preventivo, indica una data per la visita del ricorrente, almeno dopo 20 giorni dalla data del giuramento e, alla presenza di eventuali CTP (consulenti tecnici di parte) per il ricorrente e/o l’INPS, procede a visita medico legale, visiona la documentazione sanitaria, eventualmente dispone supplementi d’indagine; quindi redige e notifica alle parti la relazione di ATP (accertamento tecnico preventivo); il CTP, per documentati motivi può chiedere al giudice ulteriore tempo, cioè un rinvio della data entro il quale depositare la sua relazione, ad esempio se ha chiesto l’effettuazione di un accertamento specialistico per il quale occorre attendere un certo tempo o per difficoltà insite nella valutazione del caso specifico;
- le parti hanno un periodo di tempo di solito di 20 giorni per inviare al CTU eventuali osservazioni;
- quindi il CTU entro un tempo indicato dal giudice, generalmente 20 giorni, deposita in cancelleria la sua relazione comprensiva delle osservazioni delle parti e della sua risposta;
- dopo il deposito della relazione di ATP, entro un termine perentorio fissato da giudice ma comunque non superiore a 30 gg., le parti dovranno depositare atto scritto di accettazione o di contestazione della CTU; il mancato deposito è considerato accettazione implicita;
- l’accettazione provoca la omologazione giudiziale della CTU; con il provvedimento il giudice provvede anche alla ripartizione della spese;
- l’omologazione è inappellabile ma è previsto il ricorso straordinario per cassazione limitatamente alla statuizione delle spese;
- se la CTU e la successiva omologazione hanno dato ragione al ricorrente, l’INPS dovrà necessariamente pagare la prestazione entro i successivi 120 gg.;
- ma l’INPS a questo punto, eventualmente, può eccepire la carenza dei requisiti amministrativi. In questo caso il ricorrente, anche se vittorioso, dovrà intraprendere un’altro giudizio, questa volta nella forma ordinaria.
- se la CTU viene contestata da una delle parti entro il termine indicato dal giudice tramite deposito di note di contestazione, anche prive di motivazione, allora si può avviare un ricorso giudiziario che avverrà nella forma consueta;
- con il supporto di documentazione medica ed eventualmente di una consulenza di parte si da inizio all’azione legale che prevede la nomina di un altro CTU, che visitato il ricorrente e valutata la documentazione sanitaria, proporrà al giudice le proprie valutazioni;
- sulla scorta della CTU, le cui valutazioni possono comunque essere contestate da una o da entrambe le parti, il Giudice disporrà la sentenza.
- la sentenza è inappellabile ma è previsto il ricorso straordinario per cassazione per motivi di legittimità.
DECESSO DEL RICHIEDENTE
Il ricorso giudiziario, in caso di decesso del richiedente, può essere proposto anche dagli eredi, tutti gli eredi, che debbono dare congiuntamente mandato all’avvocato di presentare il ricorso.
Ciò è possibile sia all’atto di presentazione del ricorso, sia se il decesso del richiedente avviene a ricorso già presentato. Gli avvocati conoscono benissimo la procedura e possono tranquillamente guidare gli eredi nella prosecuzione del ricorso.
L’accertamento tecnico, in questo caso, avviene ugualmente ma “sugli atti”, cioè valutando la documentazione medica che i ricorrenti hanno prodotto in giudizio. L’iter è identico.
PRECISAZIONI
Durante il procedimento giudiziario di ricorso per invalidità civile NON può essere presentata una ulteriore domanda di aggravamento per invalidità civile, e questo fino alla fine del giudizio.
Dott. Salvatore Nicolosi
Già consulente servizi medicina legale Patronato INCA-CGIL di Siracusa
Buongiorno dottore, il mio intento sarebbe quello di avere un invalidità pari al 46% in modo da ottenere una percentuale che mi dia la possibilità di avere un collocamento mirato perchè in queste condizioni mi è veramente diffcile trovare un occupazione alla mia portata.
Buonasera.
Le percentuali devono essere calcolate facendo riferimento alla tabella del DM 05/02/1992.
rispetto al suo caso in tabella si evince:
6004 ASMA INTRINSECO 35%
6010 RINITE CRONICA IPERTROFICA CON STENOSI BILATERALE 11-20%
Queste percentuali però in realtà rappresentano dei punti fermi “massimi” in quanto queste patologie possono avere un’espressione clinica che va da lieve a grave e di ciò la Commissione tiene conto valutando la documentazione presentata.
Non basta che lo specialista dica che il paziente è “peggiorato”; bisogna ben documentare la condizione clinica con opportuni esami strumentali, se esistono.
Per inciso, nel suo caso il ricorso giudiziario è piuttosto “in salita”; il ricorso infatti è possibile se si dimostra al giudice qual’è l’interesse specifico, interesse che per lo più è economico
Ma lei non può, con le patologie che mi indica, arrivare al 74% d’invalidità, cioè al minimo per percepire una pensione d’invalidità.
Qualche giudice non accetta, come “beneficio” che interessa, la possibilità di iscriversi nelle liste di disoccupazione come disabile.
Saluti
Buongiorno dottor Nicolosi.
Mi sono ammalato d’ asma intrinseca 10 anni fa, all ‘ età di 33 anni. Purtroppo col passare del tempo mi si è aggravata e quello che una volta riuscivo a fare tranquillamente ora non riesco più a svolgerlo. Ho richiesto invalidità con collocamento mirato e mi hanno dato il 34% d’ invalidità (punteggio inutile per le mie condizioni) Mi sono presentato nuovamente alla commissione circa 7 mesi dopo e mi hanno dato nuovamente il 34% d’ invalidità Mi ero presentato con l’ attestato del medico e del pneumologo che dichiaravano appunto che la malattia si era aggravata. Pur prendendo costantemente le medicine prescritte il solo fare per esempio le scale, una semplice salita oppure anche tagliare l’ erba in giardino mi provocano spesso attacchi d’ asma. Ora chiedo se è normale che lo stato mi attribuisca questo punteggio. Preciso che non sono stato visitato, hanno controllato i miei dati e stop. PS oltre all’ asma soffro di rinite allergica e poliposi nasale. Vorrei fare ricorso ma nel mio stato attuale(disoccupato, il lavoro per cui sono qualificato non è più alla mia portata e qualsiasi domanda di lavoro abbia fatto è stata rifiutata perchè non idoneo)non avrei i beni materiali per pagare un avvocato.. lei cosa consiglierebbe?
Buongiorno dottor Nicolosi.
Mi sono ammalato d’ asma intrinseca 10 anni fa, all ‘ età di 33 anni. Purtroppo col passare del tempo mi si è aggravata e quello che una volta riuscivo a fare tranquillamente ora non riesco più a svolgerlo. Ho richiesto invalidità con collocamento mirato e mi hanno dato il 34% d’ invalidità (punteggio inutile per le mie condizioni) Mi sono presentato nuovamente alla commissione circa 7 mesi dopo e mi hanno dato nuovamente il 34% d’ invalidità Mi ero presentato con l’ attestato del medico e del pneumologo che dichiaravano appunto che la malattia si era aggravata. Pur prendendo costantemente le medicine prescritte il solo fare per esempio le scale, una semplice salita oppure anche tagliare l’ erba in giardino mi provocano spesso attacchi d’ asma. Ora chiedo se è normale che lo stato mi attribuisca questo punteggio. Preciso che non sono stato visitato, hanno controllato i miei dati e stop. PS oltre all’ asma soffro di rinite allergica e poliposi nasale. Vorrei fare ricorso ma nel mio stato attuale(disoccupato, il lavoro per cui sono qualificato non è più alla mia portata e qualsiasi domanda di lavoro abbia fatto è stata rifiutata perchè non idoneo)non avrei i beni materiali per pagare un avvocato.. lei cosa consiglierebbe?
Buonasera.
Il suo è un quesito che esula dalle mie competenze.
Infatti io sono un medico, tra le altre cose con competenze in medicina legale.
Quindi non sono in grado di dare una risposta affidabile su procedure assolutamente di comtenza degli avvocati.
Circa le sepese per il “procedimento di merito”, tecnicamente non è un 2° grado, non saprei dirle perchè dipende anche dalla convenzione esistente tra avvocato e patronato.
Saluti
Buongiorno dottore,
da maggio 2015 è iscritto il fascicolo di ATP ex art. 445 BIS
Decreto ingiuntivo: —- / ——–
Stato del fascicolo: PROCEDIMENTO DEFINITO
Elenco delle righe di storico:
05/05/2015 – ISCRIZIONE RUOLO GENERALE
05/05/2015 – ASSEGNAZIONE A SEZIONE
05/05/2015 – DESIGNAZIONE GIUDICE
06/05/2015 – FISSATA UDIENZA DI COMPARIZIONE PARTI
20/05/2015 – COSTITUZIONE PARTI
15/06/2015 – RINVIATO AD ALTRA UDIENZA DI COMPARIZIONE
25/06/2015 – GIURAMENTO CTU
20/10/2015 – DEPOSITO CONSULENZA TECNICA D’ UFFICIO
20/10/2015 – DEPOSITO ISTANZA LIQUIDAZIONE CTU
20/10/2015 – DEPOSITO ATTO NON CODIFICATO
02/11/2015 – SOSTITUZIONE GIUDICE
26/11/2015 – ANNOTAZIONE
26/01/2016 – LIQUIDAZIONE CTU
Ricevo lettera da parte dell’avvocato nel mese di gennaio 2016 che mi scrive:
le comunico che l’INPS ha contestato la CTU e il conseguente riconoscimento del requisito sanitario per la concessione dell’indennità di accompagnamento. Tale ricorso non consente l’erogazione della prestazione se non dopo un ulteriore vaglio da parte del Giudice che potrà decidere allo stato degli atti, chiamare a chiarimenti il CTU o rinnovare la CTU e nominare un nuovo perito. Tali determinazioni saranno assunte in apposita udienza fissata ad ottobre 2016 entro la quale dovremo costituirci con una memoria. Mi invita a contattare il patronato per gli incombenti necessari per la costituzione in giudizio.
Sul sito del tribunale non è riportata la data della prossima udienza di ottobre, perchè?
Sul prospetto presentato dal patronato ho finora pagato le spese medico-legali e legali relative al 1° grado (anche se questo è un ATP, non dovrebbe corrispondere al 1° grado), adesso devo affrontare ulteriori spese per il 2° grado?
Buongiorno.
Direi che è abbastanza strano e che è meglio controllare prima al patronato e poi eventualmente all’INPS stesso.
Saluti
Salve Dr Nicolosi!
Grazie per la sua risposta. Ho appena controllato copia della mia domanda all’INPS e risulta che ho fatto domanda solo per l’INVALIDITA’ CIVILE (non c’è la croce sull’HANDICAP). Quindi mi hanno riconosciuto una cosa che non avevo richiesto: ma è normale? Spero a questo punto che sia come dice Lei, ossia che spediranno una seconda lettera fra breve concernente l’INVALIDITA’. Comunque ne parlerò lunedì al PATRONATO ma a questo punto forse mi conviene parlarne direttamente all’INPS di PISA, che dice?
Cordiali saluti.
Buonasera.
In quello che mi racconta c’è qualcosa di strano.
La commissione non può fare una valutazione di legge 104/92 se è stata fatta domanda d’invalidità civile.
Controlli se nel certificato di presentazione è stata barrata solo la casella “invalidità”, oppure solo la casella “handicap” oppure entrambe.
Se sono state barrate entrambe, la commissione fa un’unica visita ma compila 2 verbali. Questi verbali vengono spediti in buste separate e molto spesso NON ARRIVANO CONTEMPORAMEAMENTE; più spesso quello dell’invalidità arriva dopo qualche giorno, a volte parecchi giorni.
Quindi è possibile, anzi direi probabile, che quello dell’invalidità vera e propria ancora non è arrivato.
Se per caso, erroneamente, nel certificato di presentazione è stata barrata solo la casella “handicap”, allora il verbale dell’invalidità non è arrivato perchè la commissione non ha fatto questa valutazione non essendo stata richiesta. In questo caso bisogna rifare la domanda.
Saluti
Buongiorno Dr Nicolosi,
sono un “ragazzo” di 47 anni disoccupato a vita, nonostante due lauree in Economia, a causa di un disturbo psichico fortemente invalidante, ossia la SINDROME DI ASPERGER, detta anche Autismo ad alto funzionamento. Alcuni mesi fa ho fatto domanda di invalidità civile sicuro di ottenerla, dato che soggetti nelle mie stesse condizioni, conosciuti in rete, avevano ottenuto il 75% di invalidità (dunque pensione minima + collocamento obbligatorio). Proprio ieri mi è arrivata la risposta dell’INPS che incredibilmente ha bocciato la mia richiesta, riconoscendomi solo lo status di PORTATORE di HANDICAP (Comma 1 art 3), che in sostanza non mi dà nessun beneficio né in termini economici né in quelli lavorativi.I signori dell’INPS mi devono spiegare perché hanno seguito un trattamento diverso nei miei confronti rispetto ad altri soggetti con Sindrome di Asperger, considerando l’aggravante dela mia età anagrafica e della mancanza di esperienze lavorative pregresse, fatti noti ai medici INPS avendoglieli detti durante la visita di accertamento durata appena 2 minuti.
La domanda allora è: posso fare ricorso tramite il PATRONATO? In tal caso quali sono i tempi di attesa prima di essere convocato? Sempre 5 mesi? Inoltre posso far notare nel ricorso che la mia malattia comporta una invalidità del 75%, citando i nomi e cognomi delle persone di cui sopra? E devo farmi rilasciare un nuovo certificato dal mio psichiatra attestante la mia malattia e comorbidità annesse?
Cordiali saluti.