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Se la percentuale di invalidità civile richiesta o ritenuta più corretta non viene accolta, l’istante può cercare di ottenere tale riconoscimento con un ricorso giudiziario, da proporre presso la sezione Lavoro del tribunale civile. Tecnicamente infatti non esiste la possibilità di effettuare un ricorso amministrativo avverso il giudizio espresso nel verbale d’invalidità.
Sul sito INPS si accenna anche alla possibilità di un ricorso amministrativo, ma viene precisato che tale possibilità è prevista solo in caso di diniego dell’erogazione della prestazione economica per mancanza dei requisiti amministrativi, che descrivo in dettaglio più avanti
Ma in realtà esiste una procedura avviata in autonomia dall’INPS, non pubblicizzata, chiamata “richiesta di annullamento del verbale in autotutela” per cui l’invalido può richiedere all’INPS che il proprio verbale venga annullato e di essere sottoposto a nuova visita. La procedura consiste nell’invio della documentazione medica alla Commissione Superiore dell’INPS chiedendo la modifica del giudizio. In tal caso l’INPS può:
- annullare il verbale e riconoscere quanto richiesto,
- bloccare il verbale e disporre una nuova visita di accertamento presso la Commissione INPS della provincia di residenza
- confermare il giudizio espresso precedentemente.
Attenzione che però a volte esiste una certa lungagine per la trattazione di questo tipo di istanza che non interrompe i termini prescrizionali per l’azione giudiziaria (vedi dopo).
Premetto che questa pagina non è stata compilata per dare informazioni ad Avvocati e dottori in Giurisprudenza, ma a soggetti che desiderano avere un’idea di massima sui tempi e la procedura che caratterizzano un ricorso giudiziario per un negato beneficio in ambito d’invalidità civile.
Il termine di prescrizione entro il quale può essere presentato il ricorso giudiziario è di 180 giorni dalla comunicazione, quindi della data di arrivo della raccomandata contenente il verbale o della data di consegna del verbale stesso da parte degli uffici INPS oppure, in ogni caso, dalla data di conoscenza di tale verbale, ad esempio scaricandolo dalla propria pagina personale sul sito dell’INPS. Il deposito del ricorso interrompe la prescrizione.
Sulle modalità di espletamento del ricorso legale avverso i Verbali di Invalidità Civile, con il DL 98/2011, art. 38, sono state introdotto delle modifiche sostanziali valide a partire dal 1 gennaio 2012.
Da precisare che una identica procedura è prevista per ricorrere avverso i verbali di legge 104/92, di cecità civile, di sordità e di invalidità contributiva, legge 222/84.
- con l’assistenza di un avvocato occorre innanzitutto depositare un’istanza di accertamento tecnico preventivo; nell’istanza devono essere esposte le condizioni sanitarie che provocano lo stato invalidante, allegando idonea documentazione medica specialistica e, se opportuno, una perizia di parte; con il deposito si interrompe la prescrizione;
- il giudice, dopo lettura del ricorso, ordina la comparizione delle parti assieme ad un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) per il giuramento. I tempi compresi tra il deposito dell’istanza e il giuramento del CTU non sono costanti; dipende dal carico di lavoro del singolo Giudice ma in genere non sono molto lunghi (3-5 mesi per lo più)
- il CTU, il medico incaricato dal giudice di procedere all’Accertamento Tecnico Preventivo, indica una data per la visita del ricorrente, almeno dopo 20 giorni dalla data del giuramento e, alla presenza di eventuali CTP (consulenti tecnici di parte) per il ricorrente e/o l’INPS, procede a visita medico legale, visiona la documentazione sanitaria, eventualmente dispone supplementi d’indagine; quindi redige e notifica alle parti la relazione di ATP (accertamento tecnico preventivo); il CTP, per documentati motivi può chiedere al giudice ulteriore tempo, cioè un rinvio della data entro il quale depositare la sua relazione, ad esempio se ha chiesto l’effettuazione di un accertamento specialistico per il quale occorre attendere un certo tempo o per difficoltà insite nella valutazione del caso specifico;
- le parti hanno un periodo di tempo di solito di 20 giorni per inviare al CTU eventuali osservazioni;
- quindi il CTU entro un tempo indicato dal giudice, generalmente 20 giorni, deposita in cancelleria la sua relazione comprensiva delle osservazioni delle parti e della sua risposta;
- dopo il deposito della relazione di ATP, entro un termine perentorio fissato da giudice ma comunque non superiore a 30 gg., le parti dovranno depositare atto scritto di accettazione o di contestazione della CTU; il mancato deposito è considerato accettazione implicita;
- l’accettazione provoca la omologazione giudiziale della CTU; con il provvedimento il giudice provvede anche alla ripartizione della spese;
- l’omologazione è inappellabile ma è previsto il ricorso straordinario per cassazione limitatamente alla statuizione delle spese;
- se la CTU e la successiva omologazione hanno dato ragione al ricorrente, l’INPS dovrà necessariamente pagare la prestazione entro i successivi 120 gg.;
- ma l’INPS a questo punto, eventualmente, può eccepire la carenza dei requisiti amministrativi. In questo caso il ricorrente, anche se vittorioso, dovrà intraprendere un’altro giudizio, questa volta nella forma ordinaria.
- se la CTU viene contestata da una delle parti entro il termine indicato dal giudice tramite deposito di note di contestazione, anche prive di motivazione, allora si può avviare un ricorso giudiziario che avverrà nella forma consueta;
- con il supporto di documentazione medica ed eventualmente di una consulenza di parte si da inizio all’azione legale che prevede la nomina di un altro CTU, che visitato il ricorrente e valutata la documentazione sanitaria, proporrà al giudice le proprie valutazioni;
- sulla scorta della CTU, le cui valutazioni possono comunque essere contestate da una o da entrambe le parti, il Giudice disporrà la sentenza.
- la sentenza è inappellabile ma è previsto il ricorso straordinario per cassazione per motivi di legittimità.
DECESSO DEL RICHIEDENTE
Il ricorso giudiziario, in caso di decesso del richiedente, può essere proposto anche dagli eredi, tutti gli eredi, che debbono dare congiuntamente mandato all’avvocato di presentare il ricorso.
Ciò è possibile sia all’atto di presentazione del ricorso, sia se il decesso del richiedente avviene a ricorso già presentato. Gli avvocati conoscono benissimo la procedura e possono tranquillamente guidare gli eredi nella prosecuzione del ricorso.
L’accertamento tecnico, in questo caso, avviene ugualmente ma “sugli atti”, cioè valutando la documentazione medica che i ricorrenti hanno prodotto in giudizio. L’iter è identico.
PRECISAZIONI
Durante il procedimento giudiziario di ricorso per invalidità civile NON può essere presentata una ulteriore domanda di aggravamento per invalidità civile, e questo fino alla fine del giudizio.
Dott. Salvatore Nicolosi
Già consulente servizi medicina legale Patronato INCA-CGIL di Siracusa
Buonasera.
Il suo è un caso piuttosto complesso, anche perchè l’esofagite eosinofila è poco frequente e le implicazioni funzionali sono sconosciute alla maggior parte dei medici.
Ciò premesso e per quanto premesso, a distanza non sono in grado di fare una valutazione.
Solo un medico esperto o specialista in medicina legale che possa visitare suo figlio e visionare la documentazione può darle un consiglio affidabile.
Saluti
Gentilissimo Dottor Nicolosi,mio figlio è affetto da gastroenterite eosinofila,,oculorinite allergica,asma bronchiale e sindrome depressiva reattiva fino ad ora gli era stata riconosciuta l’indennità di frequenza e la 104 con connotazione di gravità. Al compimento del 18esimo anno gli hanno dato il 50% di invalidità e la 104 senza connotazione di gravità.
Le chiedo un consiglio,secondo Lei facendo ricorso potrei ottenere un po’ di più in percentuale e la connotazione di gravità?
Mio figlio spesso sta male ,prende derivati della codeina per sedare il dolore,sta spesso a casa da scuola per coliche addominali,nausea,vomito,dissenteria e cefalee ,ha bisogno di qualcuno che gli stia vicino. Oltre alla medicina convenzionale segue una terapia omeopatica e settimanalmente sedute dall’osteopata per forti algide alla schiena.
Ringrazio anticipatamente per la risposta .
Buonasera.
Non ho capito che tipo di domanda ha fatto.
Se ha fatto la domanda di “pensione anticipata di vecchiaia” per invalidità maggiore dell’80%, doveva obbligatoriamente essere respinta, perchè servono almeno 60 anni (e 7 mesi se non sbaglio) di età.
Se ha fatto la domanda di “pensione di inabilità”, è stata respinta perchè il requisito sanitario è l’impossibilità a volgere qualsiasi attività lavorativa; Il medico INPS ha probabilmente ritenuto (non posso giudicare a distanza se a torto o a ragione) che lei sia in grado di svolgere una qualche attività lavorativa sedentaria.
L’altra possibilità è l’assegno ordinario d’invalidità per il cui riconoscimento è necessario che il lavoratore abbia perduto i 2/3 di capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini. NON è una pensione anticipata, in quanto è un assegno tarato sui contributi versati e che dura 3 anni, però rinnovabili (veda QUESTA pagina).
Se il suo caso e` quest’ultimo direi che il ricorso potrebbe farle ottenere il beneficio richiesto.
saluti
Gentile Dott. Nicolosi
ho subito 6 interventi alla schiena con inserimento distanziatore L4-L5 e varie discectomie per ernia discale,mi è stata riconosciuta invalidità civile al 55% e al momento il mio stato di salute è molto precario dato che sono in malattia da 9 mesi(metalmeccanico)
e causa lombosciatalgia cronica non riesco a stare in piedi più di 10 minuti pertanto
non ho possibilità di riprendere il mio ruolo in azienda privata.
Ho fatto domanda di pensione anticipata per invalidità avendo 36,5 anni di contributi e 53 di età,ma dopo la prima visita non me l’hanno accettata,perciò le chiedo un consiglio riguardo ad un eventuale ricorso all’Inps,cioè se mi conviene farlo sempre tramite Inas.
Attendo un suo riscontro
Grazie
Cordialmente
Buonasera !Certo ho provato all’INCA ,ma non possono aiutarmi perchè le precedenti istanze sono state presentate alla Cisl.Grazie a lei .Buona serata.
Buonasera.
Il suo avvocato ha ragione, nel senso che è vero che il giudizio è definitivo, essendo stato omologata la relazione del CTU, ma ha torto se pensa che l’INPS non possa fare una revisione programmata dell’invalidità secondo quando indicato nella relazione del CTU.
l’OMOLOGAZIONE, usando termini non tecnici, significa che il giudice dichiara che tutta la relazione del CTU “E’ DA CONSIDERARSI IL NUOVO ED ULTIMO VERBALE”.
Ultimo in ordine di tempo, ma se nella relazione è indicata una revisione, allora anche quella fa parte del verbale.
E’ quindi possibile che l’INPS la chiami a revisione.
Ma a volte l’INPS prende atto del caso e, sulla scorta di motivato parere dei suoi medici, ritenendo comunque la revisione inutile, non procede alla revisione.
Quindi POTREBBE essere teoricamente chiamato per revisione, ma non è certo. Il consiglio è di tenersi comunque pronti effettuando nuove visite ed accertamenti secondo la diagnosi indicata nella relazione del CTU.
Saluti
Buongiorno a lei dottor Nicosia vorrei un parere sulla relazione effettuata dalla visita con il CTU in una nota scrive(Valutazioni medico legale del caso.Il sig.berg.risulta affetto da una patologia composita a carattere cronico ed irreversibile è possibile per altro ipotizzare concretamente sia un futuro aggravamento o stabizzazione del quadro complessivo).Nell’ultima nota cita questa(Risulta peraltro indicata una revisione Medico-Legale a distanza di 2 anni da tale data per verificare la stabilizzazione del quadro psico-fisico del P.,ovvero una variante di questo).Premetto che sono venuto a conoscenza della relazione tramite il casellario giudiziale online perche trasmesso alle parti telematicamente ho chiesto al mio avvocato se in futuro avrei dovuto fare le revisioni mi ha risposto di no perche il giudizio del giudice era definitivo e si era vinta la causa, secondo lei è verità oppure no avevo letto da qualche parte che il giudice accettava E OMOLOGAVA tutto quello che scrive il medico CTU dunque anche la revisione citata.Grazie di una risposta.
Buonasera.
Il suo è un quesito a cui io, medico, non sono in grado di dare una risposta. Si tratta infatti di materia assolutamente amministrativa.
Saluti
Buonasera.
Questo è un quesito che più convenientemente va posto all’avvocato che l’ha seguita. Che io sappia, in qualche caso è possibile far “aggiustare” la sentenza, ma nel suo caso proprio non saprei.
Saluti
Saluti
Buonasera.
Questo non lo possiamo dire, ma il ricorso giudiziario serve proprio a correggere “errori” e valutazioni non congrue.
Saluti