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Se la percentuale di invalidità civile richiesta o ritenuta più corretta non viene accolta, l’istante può cercare di ottenere tale riconoscimento con un ricorso giudiziario, da proporre presso la sezione Lavoro del tribunale civile. Tecnicamente infatti non esiste la possibilità di effettuare un ricorso amministrativo avverso il giudizio espresso nel verbale d’invalidità.
Sul sito INPS si accenna anche alla possibilità di un ricorso amministrativo, ma viene precisato che tale possibilità è prevista solo in caso di diniego dell’erogazione della prestazione economica per mancanza dei requisiti amministrativi, che descrivo in dettaglio più avanti
Ma in realtà esiste una procedura avviata in autonomia dall’INPS, non pubblicizzata, chiamata “richiesta di annullamento del verbale in autotutela” per cui l’invalido può richiedere all’INPS che il proprio verbale venga annullato e di essere sottoposto a nuova visita. La procedura consiste nell’invio della documentazione medica alla Commissione Superiore dell’INPS chiedendo la modifica del giudizio. In tal caso l’INPS può:
- annullare il verbale e riconoscere quanto richiesto,
- bloccare il verbale e disporre una nuova visita di accertamento presso la Commissione INPS della provincia di residenza
- confermare il giudizio espresso precedentemente.
Attenzione che però a volte esiste una certa lungagine per la trattazione di questo tipo di istanza che non interrompe i termini prescrizionali per l’azione giudiziaria (vedi dopo).
Premetto che questa pagina non è stata compilata per dare informazioni ad Avvocati e dottori in Giurisprudenza, ma a soggetti che desiderano avere un’idea di massima sui tempi e la procedura che caratterizzano un ricorso giudiziario per un negato beneficio in ambito d’invalidità civile.
Il termine di prescrizione entro il quale può essere presentato il ricorso giudiziario è di 180 giorni dalla comunicazione, quindi della data di arrivo della raccomandata contenente il verbale o della data di consegna del verbale stesso da parte degli uffici INPS oppure, in ogni caso, dalla data di conoscenza di tale verbale, ad esempio scaricandolo dalla propria pagina personale sul sito dell’INPS. Il deposito del ricorso interrompe la prescrizione.
Sulle modalità di espletamento del ricorso legale avverso i Verbali di Invalidità Civile, con il DL 98/2011, art. 38, sono state introdotto delle modifiche sostanziali valide a partire dal 1 gennaio 2012.
Da precisare che una identica procedura è prevista per ricorrere avverso i verbali di legge 104/92, di cecità civile, di sordità e di invalidità contributiva, legge 222/84.
- con l’assistenza di un avvocato occorre innanzitutto depositare un’istanza di accertamento tecnico preventivo; nell’istanza devono essere esposte le condizioni sanitarie che provocano lo stato invalidante, allegando idonea documentazione medica specialistica e, se opportuno, una perizia di parte; con il deposito si interrompe la prescrizione;
- il giudice, dopo lettura del ricorso, ordina la comparizione delle parti assieme ad un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) per il giuramento. I tempi compresi tra il deposito dell’istanza e il giuramento del CTU non sono costanti; dipende dal carico di lavoro del singolo Giudice ma in genere non sono molto lunghi (3-5 mesi per lo più)
- il CTU, il medico incaricato dal giudice di procedere all’Accertamento Tecnico Preventivo, indica una data per la visita del ricorrente, almeno dopo 20 giorni dalla data del giuramento e, alla presenza di eventuali CTP (consulenti tecnici di parte) per il ricorrente e/o l’INPS, procede a visita medico legale, visiona la documentazione sanitaria, eventualmente dispone supplementi d’indagine; quindi redige e notifica alle parti la relazione di ATP (accertamento tecnico preventivo); il CTP, per documentati motivi può chiedere al giudice ulteriore tempo, cioè un rinvio della data entro il quale depositare la sua relazione, ad esempio se ha chiesto l’effettuazione di un accertamento specialistico per il quale occorre attendere un certo tempo o per difficoltà insite nella valutazione del caso specifico;
- le parti hanno un periodo di tempo di solito di 20 giorni per inviare al CTU eventuali osservazioni;
- quindi il CTU entro un tempo indicato dal giudice, generalmente 20 giorni, deposita in cancelleria la sua relazione comprensiva delle osservazioni delle parti e della sua risposta;
- dopo il deposito della relazione di ATP, entro un termine perentorio fissato da giudice ma comunque non superiore a 30 gg., le parti dovranno depositare atto scritto di accettazione o di contestazione della CTU; il mancato deposito è considerato accettazione implicita;
- l’accettazione provoca la omologazione giudiziale della CTU; con il provvedimento il giudice provvede anche alla ripartizione della spese;
- l’omologazione è inappellabile ma è previsto il ricorso straordinario per cassazione limitatamente alla statuizione delle spese;
- se la CTU e la successiva omologazione hanno dato ragione al ricorrente, l’INPS dovrà necessariamente pagare la prestazione entro i successivi 120 gg.;
- ma l’INPS a questo punto, eventualmente, può eccepire la carenza dei requisiti amministrativi. In questo caso il ricorrente, anche se vittorioso, dovrà intraprendere un’altro giudizio, questa volta nella forma ordinaria.
- se la CTU viene contestata da una delle parti entro il termine indicato dal giudice tramite deposito di note di contestazione, anche prive di motivazione, allora si può avviare un ricorso giudiziario che avverrà nella forma consueta;
- con il supporto di documentazione medica ed eventualmente di una consulenza di parte si da inizio all’azione legale che prevede la nomina di un altro CTU, che visitato il ricorrente e valutata la documentazione sanitaria, proporrà al giudice le proprie valutazioni;
- sulla scorta della CTU, le cui valutazioni possono comunque essere contestate da una o da entrambe le parti, il Giudice disporrà la sentenza.
- la sentenza è inappellabile ma è previsto il ricorso straordinario per cassazione per motivi di legittimità.
DECESSO DEL RICHIEDENTE
Il ricorso giudiziario, in caso di decesso del richiedente, può essere proposto anche dagli eredi, tutti gli eredi, che debbono dare congiuntamente mandato all’avvocato di presentare il ricorso.
Ciò è possibile sia all’atto di presentazione del ricorso, sia se il decesso del richiedente avviene a ricorso già presentato. Gli avvocati conoscono benissimo la procedura e possono tranquillamente guidare gli eredi nella prosecuzione del ricorso.
L’accertamento tecnico, in questo caso, avviene ugualmente ma “sugli atti”, cioè valutando la documentazione medica che i ricorrenti hanno prodotto in giudizio. L’iter è identico.
PRECISAZIONI
Durante il procedimento giudiziario di ricorso per invalidità civile NON può essere presentata una ulteriore domanda di aggravamento per invalidità civile, e questo fino alla fine del giudizio.
Dott. Salvatore Nicolosi
Già consulente servizi medicina legale Patronato INCA-CGIL di Siracusa
Buonasera.
Una cardiopatia in classe NYHA 2, secondo le indicazioni della tabella del DM 05/02/1992 (visionabile in QUESTA pagina) è valutabile tra il 41% e il 50%.
6442 MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA MODERATA (II CLASSE NYHA) 41-50%.
Quindi se non ci sono altre patologie invalidanti e se l’obiettivo è l’assegno di Assistenza per il quale serve una percentuale di invalidità uguale o superiore al 74%, il ricorso sicuramente non verrà accolto.
Naturalmente questo se siamo in ambito di invalidità civile.
L’artrite reumatoide è presente in tabella:
9303 ARTRITE REUMATOIDE CON CRONICIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI 50%.
Quindi è valutabile ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile
Saluti.
Dott. Salvatore Nicolosi
Salve, mia madre percepiva la pensione di invalidità in seguito ad un infarto. Dopo 3 anni, al momento del rinnovo non le è stato concesso. Abbiamo fatto ricorso e ci hanno detto di fornire il certificato NYHA. E’ risultata appartenente alla seconda classe, crede possa bastare per vincere il ricorso?
Inoltre, per un altro caso, l’artrite reumatoide dà diritto a qualcosa?
Certa di suo gentile riscontro, porgo cordiali saluti
Giada Caligiuri
Ciao collega.
Dammi tranquillamente del tu, se non vuoi farmi sentire anziano.
Andiamo con ordine.
Innanzi tutto dovresti essere in possesso di esenzione per patologia oncologica con il codice 048 che permette l’esenzione da Ticket sanitario per tutte le prestazioni inerenti il controllo e il trattamento della neoplasia. Se non ne sei in possesso puoi ottenerlo andando alla locale Unità Sanitaria con fotocopia della documentazione probante la patologia.
Ma in aggiunta, anche se hai presentato ricorso giudiziario, sei comunque invalida al 73% e quindi, poichè superi i 2/3 di invalidità, cioè hai un’invalidità maggiore del 66%, hai diritto ad esenzione dal Ticket come invalida, con il codice di esenzione C03, per tutte le prestazioni specialistiche, diagnostiche e laboratoristiche. Con tutte intendo proprio tutte, anche ad esempio un’ecografia ginecologica che non ha attinenza con il problema oncologico in atto. In questo caso l’esenzione si ottiene producendo copia del verbale al competente ufficio/sportello dell’Azienda Sanitaria che la rilascia con la scadenza indicata nel verbale per la revisione.
Ribadisco che comunque, pur essendoci in corso un ricorso giudiziario, tu sei invalida al 73% e quindi hai i diritti connessi a questa percentuale di invalidità.
Per ciò che riguarda le tasse universitarie, non ricordo quali sono i limiti e le percentuali per ottenere una riduzione, ma da un rapido sguardo sul web credo che sia il 66% ma forse serve pure il riconoscimento dello stato di soggetto con handicap ai sensi della legge 04/92( vedi questa pagina: http://www.superabile.it/web/it/CANALI_TEMATICI/Scuola_e_Formazione/Iscrizioni/info1294775821.html)
Per ciò che riguarda i tempi del ricorso giudiziario, di solito dalle mie parti entro 1 mese dal giuramento viene effettuata la visita del CTU, tranne casi eccezionali come una malattia intercorrente del CTU stesso.
Non posso avere idea di come vadano le cose nel tuo territorio, ma questo l’avvocato dovrebbe saperlo. Ma comunque credo che tu non possa fare nulla per accelerare i tempi; solo il legale, se ricorrono fondati motivi, come un incomprensibile colpevole ritardo del CTU, può chiedere al giudice conto e ragione.
In questa fase di ricorso giudiziario la normativa impedisce la presentazione di una nuova istanza di aggravamento e addirittura il sistema telematico di presentazione delle istanze la rigetta.
Per ulteriori chiarimenti chiedi pure e … in bocca al lupo.
Dott. Salvatore Nicolosi
Gentile Dottore,
Sono una giovane laureanda in medicina e chirurgia, ahimè, già alle prese con l’invalidità. Nel Giugno 2012 ho avuto un carcinoma adeno-cistico alla guancia dx (tumore raro alle ghiandole salivari minori) sono stata operata, mi sono stati asportati massa e buccinatore, mi è stato leggermente leso il trigemino. Lo stesso anno mi è stata riconosciuta un’invalidità del 73%. Ho fatto ricorso e, nel frattempo, il cancro è recidivato. Nuovo intervento e stavolta anche una radioterapia di ultima generazione, l’adroterapia, finita a Maggio di quest’anno. Il deficit facciale è abbastanza evidente. Ma della visita del CTU nessuna notizia. So dal mio avvocato che ha prestato giuramento questo Settembre ma mi e Le chiedo quali siano i tempi ed i termini del suo servigio. Attualmente, infatti, io mi trovo in una sorta di limbo poichè pur avendone pieno diritto, non risulto invalida pertanto pago le costosissime analisi a cui trimestralmente devo sottopormi, le tasse universitarie e tutto il resto . Come devo comportarmi? Devo aspettare in silenzio di essere convocata? E se sì, quanto ancora al massimo? Devo presentare una nuova domanda di invalidità, relativa alla recidiva?
Perdoni le tante domande ma non so davvero cosa fare.
Cordialmente, Francesca.
Buonasera.
Lei non specifica se per inabilità INPS intende quella dell’invalidità civile o quella che potremmo chiamare contributiva.
Parto da presupposto, spero corretto che si tratti della pensione di inabilità per invalidità civile.
I criteri sanitari su cui si basano le percentuali di invalidità civile e quelli che regolano le pensioni contributive, come quella dell’ENASARCO sono sicuramente diverse.
In invalidità civile esiste una tabella con percentuali a volte ben definite, a volte orientative, ma comunque esistono dei criteri codificati. Non è raro che un’invalidità civile del 100% venga concessa a soggetti che comunque hanno ancora una significativa capacità lavorativa, tanto è vero che non c’è una incompatibilità tra attività lavorativa e pensione di inabilità civile.
Invece il requisito per la concessione della pensione di inabilità, in ambito ENASARCO, è che il lavoratore si trovi in “un’assoluta e permanente incapacità all’esercizio di qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale; questa prestazione invece è incompatibile con l’attività lavorativa.
Sembrano differenze a tipo lana caprina, ma in medicina legale la differenza è veramente sostanziale.
Non esiste l’obbligo per una Commissione di invalidità, quale essa sia, di tenere conto delle determinazioni di un’altra Commissione; eventualmente può esserci solo una forma di “opportunità” a non smentire o non contraddire la precedente. A volte una Commissione usa la valutazione della precedente, anche se effettuata con criteri diversi, per giustificare il proprio operato, ma non è assolutamente obbligatorio.
In sede penale le responsabilità sono personali, quindi indipendentemente dall’esistenza di un reato compiuto da uno o più membri di commissione, nulla obbliga l’Ente a modificare il giudizio in caso di loro condanna, ma su questo credo che un avvocato potrebbe meglio risponderle.
Circa la possibilità di effettuare un ricorso con giudizio civile, devo ammettere di avere poca esperienza con l’ENASARCO. Ho partecipato ad alcuni ricorsi amministrativi, ma mai ad azioni legali per negata inabilità in quest’ambito. I ricorsi non sono andati a buon fine quando effettivamente i criteri non erano soddisfatti; si era tentato, ma c’era incertezza già all’origine e quindi il risultato era atteso.
Ho spulciato i miei testi e ho dato un’occhiata in giro sul web.
La mia impressione, ma potrei sbagliarmi, è che c’è una grande differenza con le pensioni consimili previste ad esempio per i dipendenti privati in gestione INPS o quelli pubblici. Per queste tipologie di lavoratori esistono vere e proprie leggi che le regolano, ad esempio la 222/84 per i dipendenti in gestione INPS ed è prevista esplicitamente la possibilità di ricorso giudiziario.
Per l’ENASARCO invece esiste un “regolamento”, in quanto si tratta di una cassa previdenziale privata, in cui non viene indicata la possibilità di ricorso giudiziario sulle risultanze del ricorso amministrativo in tema di pensione di invalidità/inabilità.
Ripeto ancora che potrei sbagliare e quindi, per avere risposte più qualificate, la invito a chiedere un parere ad un avvocato specialista in diritto del lavoro.
Saluti.
Dott. Salvatore Nicolosi
Le espongo il mio caso e Le richiedo un gradito parere. Mio cognato è stato riconosciuto inabile al 100% dall’INPS e fruisce del relativo assegno. Ha successivamente presentato analoga richiesta di inabilità all’ENASARCO cui era iscritto. Questo Ente gli ha riconosciuto prima il 65% e dopo il ricorso il 75%.
Preciso che la patologia è di competanza psichiatrica, ma la commissione valutatrice era composta, oltre che dallo specialista di parte (medico ASL), da un anestesista (medico ENASARCO) e da un ortopedico (medico terzo nominato dall’OdM), dunque clamorosamente inadeguata alla valutazione della patologia specifica. La commissione, inoltre ha delibratamente ignorato le risultanze INPS.
Nell’operato della commissione si configura il reato di omissione di atti d’ufficio? E’ ammissibile che l’ENASARCO s’esprima in palese contraddizione con le risultanze dell’INPS? E’ possibile ricorrere in giudizio avverso le conclusioni ENASARCO sia in sede penale che civile?
Grazie del riscontro.
Buongiorno.
Le chiedo 2 precisazioni.
1) per “ricorso” intende dire che ha richiesto una nuova visita della Commissione o che ha presentato un ricorso giudiziario (una causa)?
2) le percentuali che lei indica le ha dedotte dai codici indicati nel verbale?
Saluti
buonasera dottore, sono uua signara di 62 anni. espongo il mio caso, circa due anni fa sono stata sottoposta a visita medica per l’ootenimento dell’invalidita’ civile. dopo cice 10 mesi ricevo l’esito 67%. subito ho fatto ricorso. vengo sottoposta nuovamente a visita e mi danno lo stesso punteggio. chiedo al mio avvocato di avere il verbale per capire le motivazioni. mi accorgo dal verbale che mi sono state diagnosticate due malattie una al 75% e l’altra all’11%. applicandi il coeficiente di riduzione come stabilito dal decreto ministeriale mi accorgo che l’ivalidita e’ 78%. mi chiedo cosa posso fare in questo caso visto che si tratta di un errore di calcolo dellle percentuali? grazie
Buonasera.
Non per il suo caso, ma per multiple contemporanee richieste, ho aggiunto a piè di pagina qualche riga di guida per i commenti che la invito a leggere.
Le posso consigliare quindi di rivolgersi ad un medico esperto o specialista della sua città, magari consulente di un patronato serio che gratuitamente o con tariffa molto calmierata potrà consigliarla adeguatamente.
Posso solo aggiungere che non è strano che ci sia una differenza di valutazione tra l’invalidità civile e quella INPS riguardante le pensioni di invalidità contributiva, come l’Assegno ordinario di Invalidità
La tabella delle invalidità civile è in qualche modo rigida e le percentuali sono uguali, indipendentemente dal lavoro del richiedente, disoccupato, casalinga, imprenditore od operaio che sia.
L’Assegno Ordinario di Invalidità, a cui le fa riferimento (riduzione a meno di 1/3 delle capacità lavorativa in occuazioni confacenti alle attitudini) invece viene concesso considerando l’incidenza funzionale delle patologie sul lavoro che teoricamente, per cultura e qualifica professionale, è in grado di svolgere il richiedente. Quindi una problematica vertebrale per un impiegato non provocherà la concessione di assegno, viceversa per un operaio edile o un bracciante agricolo vi sarà la concessione
Saluti.
Dott. Salvatore Nicolosi
BUONGIORNO DOTT., SONO UN RAGAZZO DI 30 ANNI, SONO UN PLURIOPERATO ALLA COLONNA VERTEBRALE. IL MIO PRIMO INTERVENTO INSERIMENTO DIAM L4-L5 E RIMOZIONE ERNIA DISCALE. SECONDO INTERVENTO RIMOZIONE DIAM + RECIDIVA ERNIA DISCALE L4-L5, TERZO INTERVENTO STABILIZZAZIONE VERTEBRALE CON VITI STAFFE E CAGE + DECOMPRESSIONE CANALE VERTEBRALE, SITUAZIONE ATTUALE AREA DI IPO-ANNESTESIA REGIONE ANTERO-LATERALE SX,RIGIDITA MARCATA AL TRONCO, LIMITAZIONE MOVIMENTO TRONCO. RICONOSCIMENTO INVALIDITA’ CIVILE 35% ,INVECE RICONOSCIMENTO INPS ,RIDUZIONE A MENO DI UN TERZO DELLA CAPACITA’ LAVORATIVA CONFACENTI ATTITUDINI PERSONALI. MI SEMBRA BASSA LA PERCENTUALE, HO LA POSSIBILITA’ DI AVERE UN VALORE SUPERIORE, IN MANIERA DI RIENTRARE NELLE CATEGORIE PROTETTE? CHE VALORE POSSO SPERARE FACENDO RICORSO? INATTESA DI UNA SUA RISPOSTA LE AUGURO BUON LAVORO. GRAZIE