Se la percentuale di invalidità civile richiesta o ritenuta più corretta non viene accolta, l’istante può cercare di ottenere tale riconoscimento con un ricorso giudiziario, da proporre presso la sezione Lavoro del tribunale civile. Tecnicamente infatti non esiste la possibilità di effettuare un ricorso amministrativo.
Ma in realtà esiste una procedura avviata in autonomia dall’INPS chiamata “richiesta di annullamento del verbale in autotutela” per cui l’invalido può richiedere all’INPS che il proprio verbale venga annullato e di essere sottoposto a nuova visita. La procedura consiste nell’invio della documentazione medica alla Commissione Superiore dell’INPS chiedendo la modifica del giudizio. In tal caso l’INPS può:
- annullare il verbale e riconoscere quanto richiesto,
- bloccare il verbale e disporre una nuova visita di accertamento presso la Commissione INPS della provincia di residenza
- confermare il giudizio espresso precedentemente.
Attenzione che però a volte esiste una certa lungagine per la trattazione di questo tipo di istanza che non interrompe i termini prescrizionali per l’azione giudiziaria (vedi dopo).
Premetto che questa pagina non è stata compilata per dare informazioni ad Avvocati e dottori in Giurisprudenza, ma a soggetti che desiderano avere un’idea di massima sui tempi e la procedura che caratterizzano un ricorso giudiziario per un negato beneficio in ambito d’invalidità civile.
Il termine di prescrizione entro il quale può essere presentato il ricorso giudiziario è di 180 giorni dalla comunicazione, quindi della data di arrivo della raccomandata contenente il verbale o della data di consegna del verbale stesso da parte degli uffici INPS. Il deposito del ricorso interrompe la prescrizione.
Sulle modalità di espletamento del ricorso legale avverso i Verbali di Invalidità Civile, con il DL 98/2011, art. 38, sono state introdotto delle modifiche sostanziali valide a partire dal 1 gennaio 2012.
Da precisare che una identica procedura è prevista per ricorrere avverso i verbali di legge 104/92, di cecità civile, di sordità e di invalidità contributiva, legge 222/84.
- con l’assistenza di un avvocato occorre innanzitutto depositare un’istanza di accertamento tecnico preventivo; nell’istanza devono essere esposte le condizioni sanitarie che provocano lo stato invalidante, allegando idonea documentazione medica specialistica e, se opportuno, una perizia di parte; con il deposito si interrompe la prescrizione;
- il giudice, dopo lettura del ricorso, ordina la comparizione delle parti assieme ad un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) per il giuramento. I tempi compresi tra il deposito dell’istanza e il giuramento del CTU non sono costanti; dipende dal carico di lavoro del singolo Giudice ma in genere non sono molto lunghi (3-5 mesi per lo più)
- il CTU, il medico incaricato dal giudice di procedere all’Accertamento Tecnico Preventivo, indica una data per la visita del ricorrente, almeno dopo 20 giorni dalla data del giuramento e, alla presenza di eventuali CTP (consulenti tecnici di parte) per il ricorrente e/o l’INPS, procede a visita medico legale, visiona la documentazione sanitaria, eventualmente dispone supplementi d’indagine; quindi redige e notifica alle parti la relazione di ATP (accertamento tecnico preventivo); il CTP, per documentati motivi può chiedere al giudice ulteriore tempo, cioè un rinvio della data entro il quale depositare la sua relazione, ad esempio se ha chiesto l’effettuazione di un accertamento specialistico per il quale occorre attendere un certo tempo o per difficoltà insite nella valutazione del caso specifico;
- le parti hanno un periodo di tempo di solito di 20 giorni per inviare al CTU eventuali osservazioni;
- quindi il CTU entro un tempo indicato dal giudice, generalmente 20 giorni, deposita in cancelleria la sua relazione comprensiva delle osservazioni delle parti e della sua risposta;
- dopo il deposito della relazione di ATP, entro un termine perentorio fissato da giudice ma comunque non superiore a 30 gg., le parti dovranno depositare atto scritto di accettazione o di contestazione della CTU; il mancato deposito è considerato accettazione implicita;
- l’accettazione provoca la omologazione giudiziale della CTU; con il provvedimento il giudice provvede anche alla ripartizione della spese;
- l’omologazione è inappellabile ma è previsto il ricorso straordinario per cassazione limitatamente alla statuizione delle spese;
- se la CTU e la successiva omologazione hanno dato ragione al ricorrente, l’INPS dovrà necessariamente pagare la prestazione entro i successivi 120 gg.;
- ma l’INPS a questo punto, eventualmente, può eccepire la carenza dei requisiti amministrativi. In questo caso il ricorrente, anche se vittorioso, dovrà intraprendere un’altro giudizio, questa volta nella forma ordinaria.
- se la CTU viene contestata da una delle parti entro il termine indicato dal giudice tramite deposito di note di contestazione, anche prive di motivazione, allora si può avviare un ricorso giudiziario che avverrà nella forma consueta;
- con il supporto di documentazione medica ed eventualmente di una consulenza di parte si da inizio all’azione legale che prevede la nomina di un altro CTU, che visitato il ricorrente e valutata la documentazione sanitaria, proporrà al giudice le proprie valutazioni;
- sulla scorta della CTU, le cui valutazioni possono comunque essere contestate da una o da entrambe le parti, il Giudice disporrà la sentenza.
- la sentenza è inappellabile ma è previsto il ricorso straordinario per cassazione per motivi di legittimità.
DECESSO DEL RICHIEDENTE
Il ricorso giudiziario, in caso di decesso del richiedente, può essere proposto anche dagli eredi, tutti gli eredi, che debbono dare congiuntamente mandato all’avvocato di presentare il ricorso.
Ciò è possibile sia all’atto di presentazione del ricorso, sia se il decesso del richiedente avviene a ricorso già presentato. Gli avvocati conoscono benissimo la procedura e possono tranquillamente guidare gli eredi nella prosecuzione del ricorso.
L’accertamento tecnico, in questo caso, avviene ugualmente ma “sugli atti”, cioè valutando la documentazione medica che i ricorrenti hanno prodotto in giudizio. L’iter è identico.
PRECISAZIONI
Durante il procedimento giudiziario di ricorso per invalidità civile NON può essere presentata una ulteriore domanda di aggravamento per invalidità civile, e questo fino alla fine del giudizio.
Dott. Salvatore Nicolosi
Già consulente servizi medicina legale Patronato INCA-CGIL di Siracusa
Buonasera.
La questione della EU disability card non l’ho ancora approfondita, sono medico diMedicina generale convenzionato e ormai ho veramente poco tempo per aggiornarmi su queste cose.
L’unica cosa che mi viene in mente è che nel dispositivo di sentenza, o meglio nella “omologa” della CTU che vedo nella mia città, il giudice non inserisce le patologie diagnosticate, ma solo l’eventuale percentuale riconosciuta e questa, in copia, dovrebbe essere sufficiente. In altre tribunali non dovrebbe essere differente.
Saluti
Buon giorno, io ho fatto ricorso e vinto passando da 70% al 85%.
Ho due domande:
1 perche ‘a distanza di quasi due anni , nonostante un mese fa circa sia andato all’inps a far presente che tramite il QR code generato dalla mia tessera di invalido continua a risultare una invalidita’ del 70%, continuano a non aggiornare ? ed hanno anche avuto la sfacciataggine di dirmi che in realta’ il verbale l’avevano
2 come posso evitare in caso di necessita’ di mostrare tutta la mia documentazione del ricorso per una questione di privacy? senza dover rifare la visita medico legale ed avere il solito verbale con la %.
Non dovrebbe bastare la tessera la EU Disability Card ? poiche ‘essa rappresenta un documento
Grazie mille
Distinti saluti
Buonasera.
Completo la risposta.
1) Confermo che nel caso della cecità NON viene indicata alcuna percentuale, perchè è prevista da una legge differente rispetto a quella/e dell’invalidità civile.
2) l’unica percentuale che è possibile indicare è quella dell’invalidità civile “ordinaria”, il 75% appunto nel suo caso;
3) anche per la legge 104/92 non è prevista alcuna percentuale perchè anche il questo caso si tratta di “si/no”: “soggetto con handicap art. 3 comma 1”, “soggetto con handicap in condizione di gravità art. 3 comma 3”, “soggetto privo di handicap”.
4) non avrà nessun verbale: il verbale da utilizzare è l’omologa del giudice e, se dovesse servire, la relazione del CTU.
Saluti
Buonasera.
La descrizione del suo caso è poco chiara.
Comunque, la “cecità parziale” viene riconosciuta a seguito di specifica domanda e non fa parte della “normale” invalidità civile.
In questo caso non viene indicata alcuna percentuale perchè si tratta di una valutazione a tipo “si/no” cioè “è cieco parziale”/”non è cieco”.
Circa gli arretrati, si tratta esclusivamente di matematica; si moltiplica il beneficio economico mensile per il numero di mesi che sono trascorsi dalla data di decorrenza indicata nell’omologa.
Buongiorno Dottore
Ho fatto ricorso perchè avevo avuto dalla commissione come percentuale il 70%. – Dal CTU mi è stato riconosciuto che al momento della visita dovessi avere un 75%. e che sempre durante la CTU. mi è stato richiesto un ulteriore accertamento cui sono stata riconosciuta come Cieca Parziale (1/20 VOO).
L omologa riporta che al momento della commissione fossi invalida al 75% (omissis) e successivamente con decorrenza dalla data della seconda visita sono da considerare cieca parziale ( art. 3 della Legge 138/2001)
La mia domanda è – quanto è la percentuale che mi è stata assegnata dato che non è scritta da nessuna parte ( nelle sue tabelle l incrocio di 1/20 risulta 80% ) Anche per la 104 non c è alcun riferimento, Forse avrò un nuovo verbale con queste voci?
Grazie per la preziosa risposta
Buongiorno Gentile Dottore
Chiedo per un conoscente che tramite ricorso vinto e omoogato è passato da un 70% ad un 75% e dopo ulteriore visita chiesta da CTU è stato valutato Cieco Parziale.
Nella omologa e nella relazione del CTU non cè indicata nessuna percentuale ( si presume almeno 80% dalle sue tabelle) mi puo confermare ?
Inoltre, essendo gia stato presentato AP70 a quanto ammonteranno all incirca gli arretrati di un anno stando alla sua esperienza?
La Ringrazio
Buonasera.
La sua domanda non è affatto chiara, ma vediamo di dare delle notizie:
1) i certificati per invalidità civile sono a pagamento in quanto si tratta di certificazioni non al fine di tutela della salute ma per ottenere un beneficio, ma il loro costo è molto al di sotto della cifra che mi segnala;
2) per un ricorso giudiziario non si compila un certificato, ma si fa una perizia medico-legale, anche questa sempre a pagamento, il cui costo può benissimo essere quello che mi indica lei, non raramente è superiore;
3) qualche patronato ha delle convenzioni con medici per effettuare gratuitamente certe certificazioni, che al medico vengono pagate proprio dal patronato, ma si tratta di casi molto rari;
4) nessun patronato, a mia conoscenza, ha convenzioni per perizie medico-lagali gratuite. Sono a conoscenza di situazioni, molto rare in verità, di apparente gratuità, ma in questi casi il pagamento viene effettuato comunque dopo l’eventuale vittoria, di solito maggiore della cifra da Lei indicata;
5) in internet bisogna stare attenti alle notizie ritrovate e verificarle in modo più approfondito.
Saluti