In questa pagina cerco di riassumere i benefici spettanti agli invalidi civili, considerando l’età della persona e la percentuale riconosciuta.
Preciso che questa pagina non è rivolta ai professionisti, quindi medici, avvocati o collaboratori dei Patronati che ben dovrebbero conoscere questa materia, ma a “normali” cittadini che hanno importanti problematiche di salute e pertanto vorrebbero usufruire dei benefici previsti dalla normativa sull’invalidità civile.
In ogni caso, poichè questa non è una testata giornalistica, quindi non c’è un correttore di bozze o qualcuno con funzioni similari, queste informazioni non devono essere considerate sicuramente corrette; nonostante ogni attenzione può accadere che una “o” venga scritta al posto di una “e” oppure che una parola resti al posto sbagliato dopo un aggiornamento. Quindi, se si decidesse di intraprendere una qualche azione sulla scorta delle informazioni qui contenute, raccomando di controllare prima presso professionisti accreditati che potranno eventualmente confermare o smentire l’informazione.
Per i riferimenti di legge vedere QUI.
Per la tabella delle percentuali di invalidità civile riconoscibili per ogni malattia vedere QUI.
Innanzi tutto occorre avere ben chiaro l’obiettivo che si vuole raggiungere; infatti sono molteplici i benefici concessi dalla normativa e, a volte, anche i benefici accessori, come l’esenzione dal ticket sanitario, possono essere appetibili.
Colgo l’occasione per consigliare questo testo:
E’ un testo veramente enciclopedico e ne esce una versione aggiornata agni anno, intorno al mese di aprile; ammetto che moltissime delle informazioni di tipo amministrativo o normativo presenti in questo blog sono state verificate proprio su questo testo.
La versione aggiornata al 2023 è acquistabile su Amazon
CONTENUTO DI QUESTA PAGINA:
- Benefici per soggetti invalidi civili con età compresa tra i 18 ed i 67 anni:
- Benefici per soggetti invalidi civili con età inferiore a 18 anni:
- Benefici per soggetti invalidi con età superiore a 67 anni (se l’invalidità civile è ottenuta dopo il compimento dei 67 anni):
- percentuale di invalidità civile compresa tra il 34% e il 66% (invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà lievi)
- percentuale di invalidità civile compresa tra il 67% e il 99% (invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà medie)
- percentuale di invalidità civile del 100% (invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà gravi)
- Benefici indipendenti dall’età
- Ulteriori precisazioni
- tabelle riassuntive
Benefici per soggetti riconosciuti invalidi civili la cui età è compresa tra i 18 ed i 67 anni:
Percentuale di invalidità civile compresa tra 1% e 34%
Le persone riconosciute invalide con percentuale compresa tra 1% e 34%, vengono dichiarate “PERSONA NON INVALIDA” e quindi per costoro non è previsto alcun tipo di beneficio.
Percentuale di invalidità civile compresa tra 35% e 44%
Le persone riconosciute invalide con percentuale compresa tra il 35% e il 44% hanno diritto a concessione gratuita di ausili protesici, in genere limitatamente alle patologie indicate nel verbale di invalidità stesso.
Percentuale di invalidità civile compresa tra 45% e 66%
Le persone riconosciute invalide con percentuale compresa tra il 45% e il 66%, oltre al beneficio indicato precedentememente, quindi la concessione gratuita di ausili protesici, possono iscriversi nelle liste del collocamento mirato come soggetto disabile ai sensi della legge 68/99.
Devono però prsentare istanza specifica per il riconoscimento, o contestualmente alla domanda, o sìuccessivamente dopo l’arrivo del verbale d’invalidità.
Percentuale di invalidità civile compresa tra 67% e 73%
Le persone riconosciute invalide con percentuale compresa tra il 67% e 73% hanno diritto:
a concessione gratuita di ausili protesici, in genere limitatamente alle patologie indicate nel verbale di invalidità;
Pubblicità
all’iscrizione liste del collocamento mirato come soggetto disabile (legge 68/99);
ad esenzione dal ticket sanitario per visite specialistiche, esami ematochimici e diagnostica strumentale (codice di esenzione: C03);
- se dipendenti pubblici ANCHE al diritto di usufruire dei benefici dell’art. 21 della legge 104/92 che così recita:
21. Precedenza nell’assegnazione di sede.
1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda.
Preciso ancora a questo proposito, proprio a seguito di un commento su questa pagina, che per usufruire dei benefici dell’art. 21 della legge 104/92 devono essere quindi sussistenti contemporaneamente 2 requisiti: invalidità civile uguale o maggiore del 67% e riconoscimento di soggetto con handicap ai sensi della legge 104/92, non importa se comma 1 o comma 3 dell’art. 3
- Gli studenti universitari con invalidità pari o superiore al 66% riconosciuti soggetti con handicap (legge 104/92), hanno diritto ANCHE all’esenzione totale dalle tasse e dai contributi universitari così come previsto dal comma 1, art. 8, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001:
” 1. Le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, per tutti i corsi di cui all’articolo 3, comma 1, 2 e 3, gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d’onore, nonché gli studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio concesse dalle regioni e dalle province autonome che per scarsità di risorse non siano risultati beneficiari di tale provvidenza e gli studenti in situazione di handicap con un’invalidità riconosciuta pari o superiore al sessantasei per cento.”
Da questo punto in poi si parla di percentuali di invalidità, di indennità di frequenza ed indennità di accompagnamento che danno diritto alla corresponsione di un assegno la cui entà, per il 2024, è stata comunicata dall’INPS con la circolare n. 1 del 2 gennaio 2024, circolare che può essere visionata attraverso i link in QUESTA pagina
Percentuale di invalidità civile compresa tra 74% e 99%
Le persone riconosciute invalide con percentuale compresa tra il 74% e 99% si ha diritto:
alla concessione gratuita di ausili protesici, in genere limitatamente alle patologie indicate nel verbale di invalidità;
All’iscrizione nelle liste del collocamento mirato come soggetto disabile (legge 68/99), ma solo se richiesto specificamente;
all’esenzione dal ticket sanitario per visite specialistiche, esami ematochimici e diagnostica strumentale (codice di esenzione: C03)
per i dipendenti pubblici ANCHE al diritto di usufruire dei benefici dell’art. 21 della legge 104/92 (vedi sopra);
- alla concessione di Assegno Mensile di Assistenza; nel 2024 l’INPS eroga 13 mensilità di € 333,33 (nel 2023 erano € 316,25, nel 2022 era € 292,55, nel 2020 e nel 2021 era € 287,09, nel 2019 era € 286,66), ma solo se il reddito personale del 2023 è stato inferiore ad € 5.725,46 (nel 2023 era € 5.432,05);
- a questo va aggiunto l’aumento previsto dall’articolo 70, comma 6, della legge 388/2000, Finanziaria 2001, per il 2023, come per il 2022, il 2021 e il 2020, di € 10,33 ), ma solo se nel 2023 il pensionato non ha superato il reddito di € 7.081,62 se solo, ed € 14.863,55 se coniugato.
ATTENZIONE: ai sensi dell’articolo 35 della legge 247/2007, una finanziaria, l’assegno mensile viene corrisposto solo se la domanda è stata presentata prima del compimento di un preciso anno di età, che da allora è stato aumentato in relazione all’aspettativa di vita. l’articolo 35, legge 247/2007 infatti così recita: “L’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è sostituito dal seguente: < < art 13 – (Assegno mensile) – 1. Agli invalidi civili di età compresa tra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno di età nei cui confronti sia accertata una riduzione di capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74%, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello stato ed erogato dall’INPS, un assegno mensile di euro 242,84 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l’assegnazione della pensione di cui all’articolo 12 … >>“. Dal 1° gennaio 2019 i benefici economici vengono riconosciuti solo se la domanda è stata presentata prima del compimento del 67° anno di età.
INCOMPATIBILITA’
Dal 1° gennaio 1982 l’Assegno Mensile di Assistenza per invalidi civili con percentuale compresa tra il 74% e il 99% è incompatibile con la titolarità di altre pensioni di invalidità erogate dall’Assicurazione generale obbligatoria per vecchiaia, invalidità e superstiti, anche nella gestione speciale per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti; dal 1° gennaio 1991 è incompatibile anche con qualunque trattamento pensionistico erogato per invalidità da causa di guerra, di lavoro o di servizio; il titolare può però optare per il trattamento più elevato. In particolare, per ciò che riguarda l’INAIL, l’incompatibilità è estesa alle rendite dirette, all’assegno per assistenza personale continuativa, all’assegno continuativo mensile, all’assegno di incollocabilità e alla sovvenzione di contingenza ai grandi invalidi. Ricordo ancora che comunque, poiche le rendite INAIL sono soggette a revisione, in caso di loro sospension e, l’opzione può essere revocata in ogni momento.
L’assegno Mensile di Assistenza non è reversibile ai superstiti.
Dal 2008 l’erogazione dell’Assegno di Invalidità (invalidità tra 74% e 99%) non è subordinata, per i soggetti disoccupati, all’iscrizione nelle liste speciali di collocamento.
- secondo il comma 3 dell’art. 80 della legge 388/2000:
- ” … 3. A decorrere dall’anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa. …“
ATTENZIONE: Con il messaggio n. 4689 del 28/12/2021 l’INPS ha comunicato di aver annullato quanto indicato nel precedente n. 3495 del 14/1/2021 che indicava come requisito indispensabile per la liquidazione dell’Assegno mensile di Invalidità la condizione di totale INOCCUPAZIONE. Con il nuovo messaggio n. 4689/2021, considerando quanto previsto dall’art. 12-ter del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, l’INPS ha comunicato che il precedente messaggio è “superato” e che quindi l’Assegno Mensile di Invalidità viene erogato anche a coloro che svolgono un’attività lavorativa il cui reddito annuale non superi o sia pari a € 4.931,00, e ciò a partire dalla data di entrata in vigore della stessa legge, cioè dal 21/12/2021. L’INPS però precisa, nello stesso messaggio, che in autotutela, riesaminerà, tenendo conto della nuova normativa, le istanze presentate successivamente alla data del precedente messaggio n. 3495 del 14/12/2021,
Percentuale di invalidità civile del 100% (Invalidi Civili Totali)
Le persone riconosciute invalide con percentuale del 100%, ahanno diritto:
a concessione gratuita di ausili protesici, in genere limitatamente alle patologie indicate nel verbale di invalidità;
all’iscrizione nelle liste del collocamento mirato come soggetto disabile (legge 68/99), ma comunque solo se viene giudicato “collocabile al lavoro”;
ad esenzione dal ticket sanitario per visite specialistiche, esami ematochimici e di diagnostica strumentale e dal ticket per i farmaci (codice di esenzione: C01)
se dipendenti pubblici ANCHE ad usufruire dei benefici dell’art. 21 della legge 104/92 (vedi sopra);
a Pensione di Inabilità consistente in 13 mensilità, nel 2024 di € 333,33 ; il limite di reddito per il 2024 è fissato in € 19.461,12 (nel 2023 era € 17.920,00, nel 2022 era € 17.05,42, nel 2021 e nel 2020 era 16.982,49, nel 2019 era € 16.814,34).
- Con i commi 5 e 6 dell’articolo 10 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 (G. U. – Serie generale – n. 150 del 28/06/2013), coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99 (G.U. Serie Generale n.196 del 22-8-2013) recante: «Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonchè in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti», è stato stabilito che il limite di reddito è quello personale (vedere QUI); con le sentenze della suprema Corte di Cassazione, sezione civile, n. 21529/2016 e 5450/2017, viene ribadito che il limite di reddito per la pensione di inabilità civile ” … deve essere calcolato con riguardo alla base imponibile ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10 del TUIR. …”
A questo va aggiunto l’aumento previsto dall’articolo 70, comma 6, della legge 388/2000, Finanziaria 2001, per il 2023, come per il 2022, il 2021 e il 2020, di € 10,33 , ma solo se nel 2023 il pensionato non ha superato il reddito di € 7.081,62 se solo, ed € 14.863,55 se coniugato.
Secondo la sentenza della della Corte Costituzionale, sentenza n. 152 del 23 giugno 2020, gli invalidi civili totali, i ciechi civili e i sordi con diritto a pensione e con età compresa tra 18 e 60 anni, hanno diritto agli stessi benefici di coloro che hanno più di 60 anni e quindi il cosiddetto “incremento al milione”, quindi fino a 651,51 € (Circolare INPS n. 107 del 23/09/2020)
Per avere diritto al beneficio sono necessari i seguenti requisiti reddituali (importi 2023):
- il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 9.102,34 euro (pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);
- il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere:
- redditi propri di importo non superiore a 9.102,34 euro;
- redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 15.644,85 euro.
Anche per la Pensione di Inabilità è prevista la concessione del beneficio economico solo se l’istanza, a partire dall’1 gennaio 2019, è stata presentata prima del compimento del 67° anno di età.
Per la Pensione di Inabilità concessa agli invalidi civili al 100% non esistono incompatibilità con altri trattamenti pensionistici erogati per invalidità da causa di guerra, di lavoro o di servizio.
Anche la Pensione di Inabilità non è reversibile ai superstiti.
Al compimento dei 67 anni età (e questo a partire dal 1° gennaio 2019), Assegno Mensile di Invalidità o Pensione Invalidi Civili Totali si trasforma in Assegno Sociale; attenzione però: può accadere che si abbia diritto contemporaneamente a pensione contributiva, quindi si potrebbero superare i limiti di reddito indicati sopra; in questo caso la corresponsione della provvidenza economica viene sospesa;
Benefici per soggetti invalidi civili con età inferiore a 18 anni:
Minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età
Le persone di età inferiore a 18 anni, quindi minorenni, riconosciute “minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età”, hanno diritto a:
- Indennità di Frequenza, erogata dall’INPS e, nel 2023, consistente in € 333,33 mensili per tutto il tempo di frequenza di centri di riabilitazione, di corsi di formazione professionale, di centri occupazionali o di scuole di ogni ordine e grado; il limite di reddito dell’invalido minore è fissato, nel 2024, in € 5.725,46;
A questo va aggiunto l’aumento previsto dall’articolo 70, comma 6, della legge 388/2000, Finanziaria 2001, per il 2023, come per il 2022, il 2021 e il 2020, di € 10,33 , ma solo se nel 2022 il pensionato non ha superato il reddito di € 7.081,62 se solo, ed € 14.863,55 se coniugato.
- anche concessione gratuita di ausili ortesici;
- anche esenzione dai Ticket per visite specialistiche, esami ematochimici, diagnostica strumentale e farmaci(codice esenzione: C04)
Minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore
per questo caso vedere più approfonditamente qui
Benefici per soggetti invalidi con età superiore a 67 anni (se l’invalidità civile è stata richiesta dopo il compimento dei 67 anni):
I soggetti che hanno presentato l’istanza dopo il compimento del 67mo anno di età NON hanno diritto, se riconosciuti “solo” invalidi civili”, ad alcun beneficio economico, ma solo ai benefici accessori; da precisare che per costoro nei verbali non viene indicata una percentuale precisa ma solo un riferimento alle difficoltà nello svolgimento delle funzioni proprie dell’età, anche se in realtà esiste una certa corrispondenza con le fasce di percentuali indicate più sopra.
Si hanno quindi 3 fasce valutative e per ogni fascia sono previsti specifici benefici:
percentuale di invalidità civile compresa tra il 34% e il 66% (invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà lievi)
- diritto alla fornitura di assistenza protesica;
percentuale di invalidità civile compresa tra il 67% e il 99% (invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà medie)
- diritto alla fornitura di assistenza protesica;
- esenzione dal ticket per visite specialistiche, esami ematochimici e diagnostica strumentale (codice esenzione C03)
percentuale di invalidità civile del 100% (invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà gravi)
- diritto alla fornitura di assistenza protesica;
- esenzione dal ticket per visite specialistiche, esami ematochimici e diagnostica strumentale;
- ANCHE esenzione dal ticket farmaci (codice di esenzione: C01)
Benefici indipendenti dall’età
Oltre a quanto indicato sopra, esiste anche l’indennitò di accompagnamento, i cui benefici riconosciuti sono indipendenti dall’età e dal reddito
- INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO concessa alla persona riconosciuta invalida civile al 100% e che è “non in grado di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” oppure (o anche) “non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita“;
- se ne ricorrono i presupposti medico-legali, può essere concessa anche ai bambini in tenerissima età, perfino al di sotto dei 3 anni;
- l’indennità di accompagnamento erogata dall’INPS nel 2024 è di € 531,76 per 12 mensilità (nel 2023 era € 527,16, nel 2022 era € 524,16, nel 2021 e nel 2020 € 520,29, nel 2019 era € 517,84);
- se viene concessa a soggetti di età compresa tra 18 e 67 anni si cumula con la pensione di inabilità, sempre che susistano i previsti requisiti reddituali per quest’ultima;
- concessione gratuita di ausili protesici,
- esenzione dal ticket per farmaci, visite specialistiche, esami ematochimici e diagnostica strumentale (codice di esenzione: C02)
ULTERIORI PRECISAZIONI
- Per la concessione di ausili protesici generalmente è richiesto che la patologia che rende necessario l’ausilio sia indicato nella diagnosi del verbale e comunque, almeno nella mia realtà territoriale, è indispensabile una prescrizione specialistica da parte di “specialista dipendente del SSN”, quindi NON dipendente di strutture convenzionate o specialista convenzionato esterno.
- L’Indennità di Frequenza è incompatibile con l’Indennità di Accompagnamento, con l’indennità speciale per i ciechi parziali e con l’indennità di comunicazione per i sordi prelinguali.
- L’indennità di accompagnamento viene erogata purchè il titolare non sia ricoverato in istituto a titolo gratuito con retta interamente a carico di un ente pubblico; viene considerato “ricovero” anche il ricovero ospedaliero che supera i 30 giorni; se il ricovero a titolo gratuito è avvenuto per una per frazione di mese l’indennità di accompagnamento viene ugualmente corrisposta; oltre i 30 giorni scatta l’incompatibilità.
- L’indennità di accompagnamento è incompatibile con altri benefici economici simili erogati per causa di guerra, lavoro o servizio;
- L’indennità di accompagnamento viene erogata indipendentemente dal reddito;
- L’indennità di accompagnamento è compatibile con lo svolgimento di una attività lavorativa;
- L’indennità di accompagnamento può essere compatibile con la titolarità di una patente speciale;
- L’indennità di accompagnamento viene erogata anche ai detenuti;
- Assegno mensile di Invalidità, Pensione invalidi civili totali ed Indennità di Accompagnamento non sono riversibili ai superstiti:
- Le indennità e le pensioni concessi agli invalidi civili, comprese l’accompagnamento, quelle per la sordità e quella per la cecità, sono redditi ESENTI da IRPEF e quindi non vanno indicate in sede di dichiarazione dei redditi.
- I benefici economici connessi all’invalidità civile, compresi quelli della cecità e sordità, vengono erogati anche agli stranieri extracomunitari purchè in possesso di regolare permesso di soggiorno;
- è consentito ai lavoratori sordomuti e agli invalidi con invalidità uguale o superiore al 74% di richiedere, per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa. Il beneficio è riconosciuto per un massimo di 5 anni di contribuzione figurativa ed è utile ai fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva. Quindi può essere raggiunto il diritto ad andare in pensione in anticipo (5 anni al massimo).
TABELLA RIASSUNTIVA | |
età compresa tra i 18 ed i 67 anni | |
percentuale di invalidità civile (↓) | benefici (↓) |
percentuale di invalidità compresa tra 35% e 44% | ausili protesici |
percentuale di invalidità compresa tra 45% e 66% | ausili protesici iscrizione liste del collocamento mirato |
percentuale di invalidità compresa tra 67% e 73% | ausili protesici iscrizione liste del collocamento mirato come lavoratore disabile esenzione dal ticket per visite specialistiche, esami ematochimici e diagnostica strumentale i dipendenti pubblici hanno diritto di usufruire dei benefici dell’art. 21 della legge 104/92 Esenzione tasse e contributi universitari (inv. uguale o maggiore del 66% e riconoscimento di soggetto con handicap ai sensi della legge 104/92) |
percentuale di invalidità compresa tra 74% e 99% | ausili protesici iscrizione liste del collocamento mirato come lavoratore disabile esenzione dal ticket per visite specialistiche, esami ematochimici e diagnostica strumentale concessione di Assegno Mensile di Assistenza; nel 2021 l’INPS corrisponde 13 mensilità di € 333,33 (limiti di reddito da vedere sopra) i dipendenti pubblici hanno diritto di usufruire dei benefici dell’art. 21 della legge 104/92 |
percentuale di invalidità del 100% | ausili protesici iscrizione liste del collocamento mirato come lavoratore disabile esenzione dal ticket per visite specialistiche, esami ematochimici, diagnostica strumentale e farmaci in classe A concessione di Pensione di Inabilità; nel 2021 l’INPS corrisponde 13 mensilità di € 333,33 (limiti di reddito da vedere sopra) se ne ricorrono i presupposti reddituali, maggiorazione fino a € 651,51 i dipendenti pubblici hanno diritto di usufruire dei benefici dell’art. 21 della legge 104/92 |
età inferiore a 18 anni | |
percentuale di invalidità (↓) | benefici (↓) |
difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età | concessione gratuita di ausili ortesici; esenzione dai Ticket per visite specialistiche, esami ematochimici, diagnostica strumentale e farmaci; Indennità di Frequenza erogata dall’INPS e consistente in € 313,91 per 12 mensilità |
minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore | vedere più approfonditamente qui |
età superiore a 67 anni (l’invalidità è ottenuta dopo il compimento dei 67 anni): | |
percentuale di invalidità (↓) | benefici (↓) |
percentuale di invalidità compresa tra il 34% e il 66% (invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà lievi) | fornitura di assistenza protesica |
percentuale di invalidità compresa tra il 67% e il 99% (invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà medie) | Fornitura di assistenza protesica esenzione dal ticket per visite specialistiche, esami ematochimici e diagnostica strumentale; |
percentuale di invalidità del 100% (invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà gravi) | fornitura di assistenza protesica esenzione dal ticket per visite specialistiche, esami ematochimici, diagnostica strumentale e farmaci in classe A |
Soggetti di ogni età | |
percentuale di invalidità (↓) | benefici (↓) |
“Non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” “Non in grado di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” | fornitura di assistenza protesica esenzione dal ticket per visite specialistiche, esami ematochimici, diagnostica strumentale e farmaci in classe A Indennità di Accompagnamento di Euro 531,76 per 12 mensilità nel 2024 |
Dott. Salvatore Nicolosi
Gentile dott. Nicolosi,
l’anno scorso a seguito presentazione domanda per motivi di salute, l’INPS FONDO CLERO , gestione separata, mi ha liquidato la pensione di invalidità riconoscendomi i 22 anni contributivi di lavoro come ministro di culto. Adesso che siamo in fase di dichiarazione del 730, vorrei sapere se questa pensione d’invalidità è esente oppure deve essere dichiarata. E se vi è un limite di reddito in merito al dichiararla.
la ringrazio e la saluto cordialmente.
Buonasera.
Sono un pò perplesso.
In genere nella Sindrome di West è presente, oltre alle crisi convulsive, anche un ritardo mentale più o meno grave, più spesso grave, di cui peraltro lei accenna.
Quindi non capisco perchè non sia stato giudicato soggetto con handicap in condizione di gravità ai sensi del comma 3 dell’art. 3 della legge 104/92
Inoltre, un soggetto con deficit cognitivo grave con crisi epilettiche, anche non giornaliere ma frequenti “potrebbe” avere i requisiti per l’indennità di accompagnamento.
Ma come al solito si sta conversando a distanza e quindi non ho il “polso” reale della situazione.
Non sarebbe una cattiva idea fare verificare il caso di suo figlio da un medico-legale per incrementare la sua tutela rispetto ai reali deficit funzionali e alla reale entità della sua disabilità.
Saluti.
Dott. Salvatore Nicolosi
mio figlio, affetto da sindrome di west dai 16 mesi, è stato in coma a dicembre e la west è evoluta in epilessia, stato di male epilettico. un anno fa gli è stata riconosciuta 104 comma 1, invalidità e inabilità al lavoro pari all’80%. può chiedere legge 104 per ottenere il comma 3? ha un ritardo grave ma gli è stato riconosciuto solo il comma 1 e dalla nascita lo seguo anche mettendomi in aspettativa senza retribuzione per stargli vicino. oggi ha 20 e percepisce la pensione di invalidità. non credo possa ottenere l’accompagnamento. ho letto nei post precedenti che bisogna avere crisi quotidiane o comunque frequenti. grazie.
Buongiorno.
Non posso esprimermi sulla valutazione del CTU, in quanto il paziente deve sempre essere visitato; non sempre dal nome delle patologie si riesce a capire il reale deficit funzionale rispetto agli atti quotidiani, o meglio, rispetto agli atti fondamentali.
Per ciò che riguarda ulteriori benefici in un soggetto ultrasessantacinquenne invalido al 100%, credo, anzi spero, che questa pagina sia chiara.
In ogni caso, ad esclusione dell’esenzione dai ticket, non ci sono altri benefici significativi.
Saluti.
Dott. Salvatore Nicolosi
Salve Dottore,volevo porle la seguente domanda.
Mio padre ha 73 anni,gli è stata riconosciuta un’invalidità al 100% con gravi patologie,ma senza accompagnamento per il momento,poichè,sencondo la grande incompetenza del ctu è ancora in grado di svolgere gli atti quotidiani,tipo:Mangiare,bere,camminare ecc….
Parliamo di un uomo con:Inizio alzaimer,caridiopatico,affetto da ipertrofia prostatica,bronchite cronica,sclerosi ossea.La dottoressa del ctu evidentemente voleva vedere mio padre seduto su una sedia a rotelle o allettato. Comunque,nonostante cio,ha diritto a qualcosa da parte dell’inps?
Lei ha postato lo stesso quesito in due pagine diverse.
La risposta in QUESTA pagina.
Saluti
Buongiorno,
sono una ragazza affetta da fibrosi cistica con insufficienza pancreatica. Da ciò che leggo qui dovrei avere diritto al 100% di invalidità, mentre sulla tabella presente sul sito INPS la percentuale è compresa tra 41 e 100%. attualmente mi è stata attribuita la percentuale del 46%. Come spiega questa incongruenza?
Buonasera.
Andando con ordine.
La mia risposta precedente dipendeva dal fatto che per la gestione IPOST c’è una certa insicurezza sulle procedure, visto che si tratta di una condizione ibrida, ma visto che si è riusciti a presentare la domanda, a questo punto è tutto a posto, non c’è bisogno di ulteriori passaggi con modelli AP vari.
Del resto anche io spesso su queste procedure burocratiche sono costretto a chiedere e non sempre le risposte mi soddisfano.
Io sono più ferrato nell’ambito delle problematiche mediche, quindi in genere preferisco parlare di quelle.
Nel suo caso specifico tutte le patologie, compreso l’autotrapianto, che non è una patologia ma è pur sempre una procedura medica ad elevata incidenza sulla capacità lavorativa, concorrono a formare il connvincimento del medico INPS che visiterà suo padre.
Quindi presenti tutta la documentazione e abbia fiducia.
Tra i quesiti anamnestici del medico INPS è sempre prevista una richiesta di informazioni sull’attività lavorativa e, anche questo può avere un peso.
Saluti
Caro dott. Nicolosi,
si, la domanda è stata inviata tramite altro patronato. La signora del Patronato ci ha detto che verremo chiamato all’ INPS di Napoli in quanto riguarda l’ IPOST. Abbiamo a casa l’attestato di trasmissione domanda di pensione dove c’è scritto, oltre al numero di pratica, e protocollo, anche la richiesta di: Pensione ordinaria di inabilità. Ma che lei sappia, anche in questo caso, nel caso in cui non vada bene, si prenda, in subordine, l’ assegno ordinario di invalidità. Lei pensa che sia la procedura giusta? In pratica mio padre, per farla breve, a momenti deve effettuare l’autotrapianto di cellule staminali in quanto la sua è una malattia ematologia. Ha già effettuato (in questi giorni) la mobilizzazione e il relativo prelievo delle cellule staminali tramite il separatore cellulare. La procedura è andata a buon fine od ora aspettiamo solo la chiamata per l’autotrapianto che, pur non essendo una cosa complicatissima, non è una passeggiata di salute. Inoltre ha anche una rettocolite ulcerosa da 10 anni e per la quale è in cura con dei medicinali a casa (questa è la cosa meno grave). Il fatto che non lavori più (e quindi non percepisce più reddito), cosa che è anche attestata da un documento (firmato) dal centro per l’impiego del nostro paese, è un qualcosa da presentare e da dire al medico con cui farà la visita? E’ un valore aggiunto, giusto? Come viene ricollocato a lavoro dopo aver fatto l’autotrapianto dal momento che si azzerano le difese immunitarie? Ora, quello che volevo chiederle è questo: Aspettiamo prima che venga chiamato a visita e il successivo “esito” della visita prima di pensare di poter inviare le domande a cui lei faceva riferimento? (Modello AP60 e modello AP76), corretto? Cioè, in pratica, nel caso la domanda venga rigettata ci presentiamo di nuovo al patronato con questi altri due modelli (che lei mi ha detto), corretto? E’ inutile fare tutto adesso, corretto?
La questione che non mi è chiara è anche legata al fatto che lei parla di INPDAP quando in realtà le Poste sono private o pubblica a seconda di quello che vogliono loro. Per certi aspetti sono private, per altri pubblici. Però la signora del Patronato a parlato di IPOST e non INPDAP.
Grazie mille per la sua assistenza e gentilezza.
Spero che ci possiamo aggiornare a breve.
Un caro saluto
Marco
La confusione nasce dal fatto che l’INPDAP è stato assorbito dall’INPS, quindi siamo in un momento di passaggio, con le incertezze che ne derivano.
In pratica, quasi giornalmente viene modificata una qualche procedura riguardante IPOST, INPS, INPDAP e tanti altri.
Il commento che faccio nella pagina riguardante l’allegato 2 riguarda i dipendenti statali, quelli che ormai sono “INPS gestione ex-INPDAP”.
A chi deve essere spedita la domanda è cosa che deve riguardare il patronato, che riceve continuamente le circolari per implementare le procedura. Nel vostro caso credo che l’allegato 2 non serva (non è altro che un ulteriore modello di certificazione da compilare manualmente o con un programma di videoscrittura, eventualmente ne possiedo un modello compilabile con WORD).
Che il call-center dell’INPS sia più ignorante di noi non mi stupisce visto che al povero operatore non viene fornita la preparazione necessaria.
In ogni caso, se la domanda è stata inviata, vuolo dire che la procedura può anche essere “forzata” nella direzione che intendiamo.
Ma poi, in questo momento, ciò che conta è fare la domanda e farla accogliere … chi deve pagare si vedrà man mano.