In questa pagina cerco di riassumere i benefici spettanti agli invalidi civili, considerando l’età della persona e la percentuale riconosciuta.
Preciso che questa pagina non è rivolta ai professionisti, quindi medici, avvocati o collaboratori dei Patronati che ben dovrebbero conoscere questa materia, ma a “normali” cittadini che hanno importanti problematiche di salute e pertanto vorrebbero usufruire dei benefici previsti dalla normativa sull’invalidità civile.
In ogni caso, poichè questa non è una testata giornalistica, quindi non c’è un correttore di bozze o qualcuno con funzioni similari, queste informazioni non devono essere considerate sicuramente corrette; nonostante ogni attenzione può accadere che una “o” venga scritta al posto di una “e” oppure che una parola resti al posto sbagliato dopo un aggiornamento. Quindi, se si decidesse di intraprendere una qualche azione sulla scorta delle informazioni qui contenute, raccomando di controllare prima presso professionisti accreditati che potranno eventualmente confermare o smentire l’informazione.
Per i riferimenti di legge vedere QUI.
Per la tabella delle percentuali di invalidità civile riconoscibili per ogni malattia vedere QUI.
Innanzi tutto occorre avere ben chiaro l’obiettivo che si vuole raggiungere; infatti sono molteplici i benefici concessi dalla normativa e, a volte, anche i benefici accessori, come l’esenzione dal ticket sanitario, possono essere appetibili.
Colgo l’occasione per consigliare questo testo:
E’ un testo veramente enciclopedico e ne esce una versione aggiornata agni anno, intorno al mese di aprile; ammetto che moltissime delle informazioni di tipo amministrativo o normativo presenti in questo blog sono state verificate proprio su questo testo.
La versione aggiornata al 2023 è acquistabile su Amazon
CONTENUTO DI QUESTA PAGINA:
- Benefici per soggetti invalidi civili con età compresa tra i 18 ed i 67 anni:
- Benefici per soggetti invalidi civili con età inferiore a 18 anni:
- Benefici per soggetti invalidi con età superiore a 67 anni (se l’invalidità civile è ottenuta dopo il compimento dei 67 anni):
- percentuale di invalidità civile compresa tra il 34% e il 66% (invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà lievi)
- percentuale di invalidità civile compresa tra il 67% e il 99% (invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà medie)
- percentuale di invalidità civile del 100% (invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà gravi)
- Benefici indipendenti dall’età
- Ulteriori precisazioni
- tabelle riassuntive
Benefici per soggetti riconosciuti invalidi civili la cui età è compresa tra i 18 ed i 67 anni:
Percentuale di invalidità civile compresa tra 1% e 34%
Le persone riconosciute invalide con percentuale compresa tra 1% e 34%, vengono dichiarate “PERSONA NON INVALIDA” e quindi per costoro non è previsto alcun tipo di beneficio.
Percentuale di invalidità civile compresa tra 35% e 44%
Le persone riconosciute invalide con percentuale compresa tra il 35% e il 44% hanno diritto a concessione gratuita di ausili protesici, in genere limitatamente alle patologie indicate nel verbale di invalidità stesso.
Percentuale di invalidità civile compresa tra 45% e 66%
Le persone riconosciute invalide con percentuale compresa tra il 45% e il 66%, oltre al beneficio indicato precedentememente, quindi la concessione gratuita di ausili protesici, possono iscriversi nelle liste del collocamento mirato come soggetto disabile ai sensi della legge 68/99.
Devono però prsentare istanza specifica per il riconoscimento, o contestualmente alla domanda, o sìuccessivamente dopo l’arrivo del verbale d’invalidità.
Percentuale di invalidità civile compresa tra 67% e 73%
Le persone riconosciute invalide con percentuale compresa tra il 67% e 73% hanno diritto:
a concessione gratuita di ausili protesici, in genere limitatamente alle patologie indicate nel verbale di invalidità;
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all’iscrizione liste del collocamento mirato come soggetto disabile (legge 68/99);
ad esenzione dal ticket sanitario per visite specialistiche, esami ematochimici e diagnostica strumentale (codice di esenzione: C03);
- se dipendenti pubblici ANCHE al diritto di usufruire dei benefici dell’art. 21 della legge 104/92 che così recita:
21. Precedenza nell’assegnazione di sede.
1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda.
Preciso ancora a questo proposito, proprio a seguito di un commento su questa pagina, che per usufruire dei benefici dell’art. 21 della legge 104/92 devono essere quindi sussistenti contemporaneamente 2 requisiti: invalidità civile uguale o maggiore del 67% e riconoscimento di soggetto con handicap ai sensi della legge 104/92, non importa se comma 1 o comma 3 dell’art. 3
- Gli studenti universitari con invalidità pari o superiore al 66% riconosciuti soggetti con handicap (legge 104/92), hanno diritto ANCHE all’esenzione totale dalle tasse e dai contributi universitari così come previsto dal comma 1, art. 8, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001:
” 1. Le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, per tutti i corsi di cui all’articolo 3, comma 1, 2 e 3, gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d’onore, nonché gli studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio concesse dalle regioni e dalle province autonome che per scarsità di risorse non siano risultati beneficiari di tale provvidenza e gli studenti in situazione di handicap con un’invalidità riconosciuta pari o superiore al sessantasei per cento.”
Da questo punto in poi si parla di percentuali di invalidità, di indennità di frequenza ed indennità di accompagnamento che danno diritto alla corresponsione di un assegno la cui entà, per il 2024, è stata comunicata dall’INPS con la circolare n. 1 del 2 gennaio 2024, circolare che può essere visionata attraverso i link in QUESTA pagina
Percentuale di invalidità civile compresa tra 74% e 99%
Le persone riconosciute invalide con percentuale compresa tra il 74% e 99% si ha diritto:
alla concessione gratuita di ausili protesici, in genere limitatamente alle patologie indicate nel verbale di invalidità;
All’iscrizione nelle liste del collocamento mirato come soggetto disabile (legge 68/99), ma solo se richiesto specificamente;
all’esenzione dal ticket sanitario per visite specialistiche, esami ematochimici e diagnostica strumentale (codice di esenzione: C03)
per i dipendenti pubblici ANCHE al diritto di usufruire dei benefici dell’art. 21 della legge 104/92 (vedi sopra);
- alla concessione di Assegno Mensile di Assistenza; nel 2024 l’INPS eroga 13 mensilità di € 333,33 (nel 2023 erano € 316,25, nel 2022 era € 292,55, nel 2020 e nel 2021 era € 287,09, nel 2019 era € 286,66), ma solo se il reddito personale del 2023 è stato inferiore ad € 5.725,46 (nel 2023 era € 5.432,05);
- a questo va aggiunto l’aumento previsto dall’articolo 70, comma 6, della legge 388/2000, Finanziaria 2001, per il 2023, come per il 2022, il 2021 e il 2020, di € 10,33 ), ma solo se nel 2023 il pensionato non ha superato il reddito di € 7.081,62 se solo, ed € 14.863,55 se coniugato.
ATTENZIONE: ai sensi dell’articolo 35 della legge 247/2007, una finanziaria, l’assegno mensile viene corrisposto solo se la domanda è stata presentata prima del compimento di un preciso anno di età, che da allora è stato aumentato in relazione all’aspettativa di vita. l’articolo 35, legge 247/2007 infatti così recita: “L’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è sostituito dal seguente: < < art 13 – (Assegno mensile) – 1. Agli invalidi civili di età compresa tra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno di età nei cui confronti sia accertata una riduzione di capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74%, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello stato ed erogato dall’INPS, un assegno mensile di euro 242,84 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l’assegnazione della pensione di cui all’articolo 12 … >>“. Dal 1° gennaio 2019 i benefici economici vengono riconosciuti solo se la domanda è stata presentata prima del compimento del 67° anno di età.
INCOMPATIBILITA’
Dal 1° gennaio 1982 l’Assegno Mensile di Assistenza per invalidi civili con percentuale compresa tra il 74% e il 99% è incompatibile con la titolarità di altre pensioni di invalidità erogate dall’Assicurazione generale obbligatoria per vecchiaia, invalidità e superstiti, anche nella gestione speciale per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti; dal 1° gennaio 1991 è incompatibile anche con qualunque trattamento pensionistico erogato per invalidità da causa di guerra, di lavoro o di servizio; il titolare può però optare per il trattamento più elevato. In particolare, per ciò che riguarda l’INAIL, l’incompatibilità è estesa alle rendite dirette, all’assegno per assistenza personale continuativa, all’assegno continuativo mensile, all’assegno di incollocabilità e alla sovvenzione di contingenza ai grandi invalidi. Ricordo ancora che comunque, poiche le rendite INAIL sono soggette a revisione, in caso di loro sospension e, l’opzione può essere revocata in ogni momento.
L’assegno Mensile di Assistenza non è reversibile ai superstiti.
Dal 2008 l’erogazione dell’Assegno di Invalidità (invalidità tra 74% e 99%) non è subordinata, per i soggetti disoccupati, all’iscrizione nelle liste speciali di collocamento.
- secondo il comma 3 dell’art. 80 della legge 388/2000:
- ” … 3. A decorrere dall’anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa. …“
ATTENZIONE: Con il messaggio n. 4689 del 28/12/2021 l’INPS ha comunicato di aver annullato quanto indicato nel precedente n. 3495 del 14/1/2021 che indicava come requisito indispensabile per la liquidazione dell’Assegno mensile di Invalidità la condizione di totale INOCCUPAZIONE. Con il nuovo messaggio n. 4689/2021, considerando quanto previsto dall’art. 12-ter del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, l’INPS ha comunicato che il precedente messaggio è “superato” e che quindi l’Assegno Mensile di Invalidità viene erogato anche a coloro che svolgono un’attività lavorativa il cui reddito annuale non superi o sia pari a € 4.931,00, e ciò a partire dalla data di entrata in vigore della stessa legge, cioè dal 21/12/2021. L’INPS però precisa, nello stesso messaggio, che in autotutela, riesaminerà, tenendo conto della nuova normativa, le istanze presentate successivamente alla data del precedente messaggio n. 3495 del 14/12/2021,
Percentuale di invalidità civile del 100% (Invalidi Civili Totali)
Le persone riconosciute invalide con percentuale del 100%, ahanno diritto:
a concessione gratuita di ausili protesici, in genere limitatamente alle patologie indicate nel verbale di invalidità;
all’iscrizione nelle liste del collocamento mirato come soggetto disabile (legge 68/99), ma comunque solo se viene giudicato “collocabile al lavoro”;
ad esenzione dal ticket sanitario per visite specialistiche, esami ematochimici e di diagnostica strumentale e dal ticket per i farmaci (codice di esenzione: C01)
se dipendenti pubblici ANCHE ad usufruire dei benefici dell’art. 21 della legge 104/92 (vedi sopra);
a Pensione di Inabilità consistente in 13 mensilità, nel 2024 di € 333,33 ; il limite di reddito per il 2024 è fissato in € 19.461,12 (nel 2023 era € 17.920,00, nel 2022 era € 17.05,42, nel 2021 e nel 2020 era 16.982,49, nel 2019 era € 16.814,34).
- Con i commi 5 e 6 dell’articolo 10 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 (G. U. – Serie generale – n. 150 del 28/06/2013), coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99 (G.U. Serie Generale n.196 del 22-8-2013) recante: «Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonchè in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti», è stato stabilito che il limite di reddito è quello personale (vedere QUI); con le sentenze della suprema Corte di Cassazione, sezione civile, n. 21529/2016 e 5450/2017, viene ribadito che il limite di reddito per la pensione di inabilità civile ” … deve essere calcolato con riguardo alla base imponibile ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10 del TUIR. …”
A questo va aggiunto l’aumento previsto dall’articolo 70, comma 6, della legge 388/2000, Finanziaria 2001, per il 2023, come per il 2022, il 2021 e il 2020, di € 10,33 , ma solo se nel 2023 il pensionato non ha superato il reddito di € 7.081,62 se solo, ed € 14.863,55 se coniugato.
Secondo la sentenza della della Corte Costituzionale, sentenza n. 152 del 23 giugno 2020, gli invalidi civili totali, i ciechi civili e i sordi con diritto a pensione e con età compresa tra 18 e 60 anni, hanno diritto agli stessi benefici di coloro che hanno più di 60 anni e quindi il cosiddetto “incremento al milione”, quindi fino a 651,51 € (Circolare INPS n. 107 del 23/09/2020)
Per avere diritto al beneficio sono necessari i seguenti requisiti reddituali (importi 2023):
- il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 9.102,34 euro (pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);
- il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere:
- redditi propri di importo non superiore a 9.102,34 euro;
- redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 15.644,85 euro.
Anche per la Pensione di Inabilità è prevista la concessione del beneficio economico solo se l’istanza, a partire dall’1 gennaio 2019, è stata presentata prima del compimento del 67° anno di età.
Per la Pensione di Inabilità concessa agli invalidi civili al 100% non esistono incompatibilità con altri trattamenti pensionistici erogati per invalidità da causa di guerra, di lavoro o di servizio.
Anche la Pensione di Inabilità non è reversibile ai superstiti.
Al compimento dei 67 anni età (e questo a partire dal 1° gennaio 2019), Assegno Mensile di Invalidità o Pensione Invalidi Civili Totali si trasforma in Assegno Sociale; attenzione però: può accadere che si abbia diritto contemporaneamente a pensione contributiva, quindi si potrebbero superare i limiti di reddito indicati sopra; in questo caso la corresponsione della provvidenza economica viene sospesa;
Benefici per soggetti invalidi civili con età inferiore a 18 anni:
Minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età
Le persone di età inferiore a 18 anni, quindi minorenni, riconosciute “minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età”, hanno diritto a:
- Indennità di Frequenza, erogata dall’INPS e, nel 2023, consistente in € 333,33 mensili per tutto il tempo di frequenza di centri di riabilitazione, di corsi di formazione professionale, di centri occupazionali o di scuole di ogni ordine e grado; il limite di reddito dell’invalido minore è fissato, nel 2024, in € 5.725,46;
A questo va aggiunto l’aumento previsto dall’articolo 70, comma 6, della legge 388/2000, Finanziaria 2001, per il 2023, come per il 2022, il 2021 e il 2020, di € 10,33 , ma solo se nel 2022 il pensionato non ha superato il reddito di € 7.081,62 se solo, ed € 14.863,55 se coniugato.
- anche concessione gratuita di ausili ortesici;
- anche esenzione dai Ticket per visite specialistiche, esami ematochimici, diagnostica strumentale e farmaci(codice esenzione: C04)
Minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore
per questo caso vedere più approfonditamente qui
Benefici per soggetti invalidi con età superiore a 67 anni (se l’invalidità civile è stata richiesta dopo il compimento dei 67 anni):
I soggetti che hanno presentato l’istanza dopo il compimento del 67mo anno di età NON hanno diritto, se riconosciuti “solo” invalidi civili”, ad alcun beneficio economico, ma solo ai benefici accessori; da precisare che per costoro nei verbali non viene indicata una percentuale precisa ma solo un riferimento alle difficoltà nello svolgimento delle funzioni proprie dell’età, anche se in realtà esiste una certa corrispondenza con le fasce di percentuali indicate più sopra.
Si hanno quindi 3 fasce valutative e per ogni fascia sono previsti specifici benefici:
percentuale di invalidità civile compresa tra il 34% e il 66% (invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà lievi)
- diritto alla fornitura di assistenza protesica;
percentuale di invalidità civile compresa tra il 67% e il 99% (invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà medie)
- diritto alla fornitura di assistenza protesica;
- esenzione dal ticket per visite specialistiche, esami ematochimici e diagnostica strumentale (codice esenzione C03)
percentuale di invalidità civile del 100% (invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà gravi)
- diritto alla fornitura di assistenza protesica;
- esenzione dal ticket per visite specialistiche, esami ematochimici e diagnostica strumentale;
- ANCHE esenzione dal ticket farmaci (codice di esenzione: C01)
Benefici indipendenti dall’età
Oltre a quanto indicato sopra, esiste anche l’indennitò di accompagnamento, i cui benefici riconosciuti sono indipendenti dall’età e dal reddito
- INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO concessa alla persona riconosciuta invalida civile al 100% e che è “non in grado di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” oppure (o anche) “non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita“;
- se ne ricorrono i presupposti medico-legali, può essere concessa anche ai bambini in tenerissima età, perfino al di sotto dei 3 anni;
- l’indennità di accompagnamento erogata dall’INPS nel 2024 è di € 531,76 per 12 mensilità (nel 2023 era € 527,16, nel 2022 era € 524,16, nel 2021 e nel 2020 € 520,29, nel 2019 era € 517,84);
- se viene concessa a soggetti di età compresa tra 18 e 67 anni si cumula con la pensione di inabilità, sempre che susistano i previsti requisiti reddituali per quest’ultima;
- concessione gratuita di ausili protesici,
- esenzione dal ticket per farmaci, visite specialistiche, esami ematochimici e diagnostica strumentale (codice di esenzione: C02)
ULTERIORI PRECISAZIONI
- Per la concessione di ausili protesici generalmente è richiesto che la patologia che rende necessario l’ausilio sia indicato nella diagnosi del verbale e comunque, almeno nella mia realtà territoriale, è indispensabile una prescrizione specialistica da parte di “specialista dipendente del SSN”, quindi NON dipendente di strutture convenzionate o specialista convenzionato esterno.
- L’Indennità di Frequenza è incompatibile con l’Indennità di Accompagnamento, con l’indennità speciale per i ciechi parziali e con l’indennità di comunicazione per i sordi prelinguali.
- L’indennità di accompagnamento viene erogata purchè il titolare non sia ricoverato in istituto a titolo gratuito con retta interamente a carico di un ente pubblico; viene considerato “ricovero” anche il ricovero ospedaliero che supera i 30 giorni; se il ricovero a titolo gratuito è avvenuto per una per frazione di mese l’indennità di accompagnamento viene ugualmente corrisposta; oltre i 30 giorni scatta l’incompatibilità.
- L’indennità di accompagnamento è incompatibile con altri benefici economici simili erogati per causa di guerra, lavoro o servizio;
- L’indennità di accompagnamento viene erogata indipendentemente dal reddito;
- L’indennità di accompagnamento è compatibile con lo svolgimento di una attività lavorativa;
- L’indennità di accompagnamento può essere compatibile con la titolarità di una patente speciale;
- L’indennità di accompagnamento viene erogata anche ai detenuti;
- Assegno mensile di Invalidità, Pensione invalidi civili totali ed Indennità di Accompagnamento non sono riversibili ai superstiti:
- Le indennità e le pensioni concessi agli invalidi civili, comprese l’accompagnamento, quelle per la sordità e quella per la cecità, sono redditi ESENTI da IRPEF e quindi non vanno indicate in sede di dichiarazione dei redditi.
- I benefici economici connessi all’invalidità civile, compresi quelli della cecità e sordità, vengono erogati anche agli stranieri extracomunitari purchè in possesso di regolare permesso di soggiorno;
- è consentito ai lavoratori sordomuti e agli invalidi con invalidità uguale o superiore al 74% di richiedere, per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa. Il beneficio è riconosciuto per un massimo di 5 anni di contribuzione figurativa ed è utile ai fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva. Quindi può essere raggiunto il diritto ad andare in pensione in anticipo (5 anni al massimo).
TABELLA RIASSUNTIVA | |
età compresa tra i 18 ed i 67 anni | |
percentuale di invalidità civile (↓) | benefici (↓) |
percentuale di invalidità compresa tra 35% e 44% | ausili protesici |
percentuale di invalidità compresa tra 45% e 66% | ausili protesici iscrizione liste del collocamento mirato |
percentuale di invalidità compresa tra 67% e 73% | ausili protesici iscrizione liste del collocamento mirato come lavoratore disabile esenzione dal ticket per visite specialistiche, esami ematochimici e diagnostica strumentale i dipendenti pubblici hanno diritto di usufruire dei benefici dell’art. 21 della legge 104/92 Esenzione tasse e contributi universitari (inv. uguale o maggiore del 66% e riconoscimento di soggetto con handicap ai sensi della legge 104/92) |
percentuale di invalidità compresa tra 74% e 99% | ausili protesici iscrizione liste del collocamento mirato come lavoratore disabile esenzione dal ticket per visite specialistiche, esami ematochimici e diagnostica strumentale concessione di Assegno Mensile di Assistenza; nel 2021 l’INPS corrisponde 13 mensilità di € 333,33 (limiti di reddito da vedere sopra) i dipendenti pubblici hanno diritto di usufruire dei benefici dell’art. 21 della legge 104/92 |
percentuale di invalidità del 100% | ausili protesici iscrizione liste del collocamento mirato come lavoratore disabile esenzione dal ticket per visite specialistiche, esami ematochimici, diagnostica strumentale e farmaci in classe A concessione di Pensione di Inabilità; nel 2021 l’INPS corrisponde 13 mensilità di € 333,33 (limiti di reddito da vedere sopra) se ne ricorrono i presupposti reddituali, maggiorazione fino a € 651,51 i dipendenti pubblici hanno diritto di usufruire dei benefici dell’art. 21 della legge 104/92 |
età inferiore a 18 anni | |
percentuale di invalidità (↓) | benefici (↓) |
difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età | concessione gratuita di ausili ortesici; esenzione dai Ticket per visite specialistiche, esami ematochimici, diagnostica strumentale e farmaci; Indennità di Frequenza erogata dall’INPS e consistente in € 313,91 per 12 mensilità |
minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore | vedere più approfonditamente qui |
età superiore a 67 anni (l’invalidità è ottenuta dopo il compimento dei 67 anni): | |
percentuale di invalidità (↓) | benefici (↓) |
percentuale di invalidità compresa tra il 34% e il 66% (invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà lievi) | fornitura di assistenza protesica |
percentuale di invalidità compresa tra il 67% e il 99% (invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà medie) | Fornitura di assistenza protesica esenzione dal ticket per visite specialistiche, esami ematochimici e diagnostica strumentale; |
percentuale di invalidità del 100% (invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà gravi) | fornitura di assistenza protesica esenzione dal ticket per visite specialistiche, esami ematochimici, diagnostica strumentale e farmaci in classe A |
Soggetti di ogni età | |
percentuale di invalidità (↓) | benefici (↓) |
“Non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” “Non in grado di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” | fornitura di assistenza protesica esenzione dal ticket per visite specialistiche, esami ematochimici, diagnostica strumentale e farmaci in classe A Indennità di Accompagnamento di Euro 531,76 per 12 mensilità nel 2024 |
Dott. Salvatore Nicolosi
Caro dott. Nicolosi, grazie mille come sempre. E’ sempre molto gentile nonchè competente nelle sue risposte. Essendo una persona molto disponibile (basti guardare la prolissità delle sue risposte) mi viene sempre spontaneo chiederle altre cose in quanto, per fortuna o per sfortuna, mi vengono nuove cose in mente. Le volevo chiedere quindi questo:
1)La richiesta sia per la pensione di inabilità che per l’ assegno ordinario di invalidità possono essere fatte simultaneamente oppure bisogna fare prima una richiesta e poi, dopo aver concluso l’iter di una pratica, fare l’altra richiesta?
2)Mi saprebbe dire, alla buona, i tempi di attesa per essere chiamati a visita? Sono lunghi come quelli dell’ invalidità civile?
3)Grazie a lei ho capito la differenza che c’è tra invalidità civile e invalidità contributiva. Se non ci fosse stato lei MAI probabilmente sarei riuscito a capire la differenza. Ora però la questione che mi viene in mente è questa. Le persone si dannano a fare subito la richiesta di invalidità civile (compreso mio padre) ma, in se per se, è molto più intelligente fare subito richiesta di queste cose per l’invalidità contributiva. Ora, il fatto che mio padre abbia il 100% di invalidità contributiva, al medico INPS che farà la visita, non gli interesserà proprio, vero? Cioè sono cose distinte e separate proprio.
4)Mio padre non ha avuto l’accompagnamento, quindi quando andiamo al patronato dobbiamo fare pure ricorso, giusto? Noi vogliamo chiedere solo per il periodo in cui ha fatto la chemioterapia in regime di d-hospital. Pensa che facciamo bene?
Caro dr. Nicolosi la prossima settimana andiamo al Patronato CGIL di Napoli a Via Torino che le ho detto. In ogni caso, senza la sua estrema gentilezza e competenza, non avrei mai risolto questi dubbi. Pertanto l’augurio (sentito) è che lei possa avere una vita sempre felice e piena di tutto quello che la faccia stare bene.
Pensa che queste mie domande e sue relative risposte siano utili a parecchie persone.
Un caro saluto
Marco
Bungiorno, non mi disturba, questa conversazione può essere di beneficio ad altri che hanno gli stessi dubbi ma non hanno pa pazienza di postare un commento.
1) E’ vero, la pensione di inabilità è incompatibile con l’attività lavorativa; quindi in alcuni casi, se si spera o si intravede la possibilità di riprendere l’attività lavorativa, può essere più conveniente/opportuno mantenere puntare all’assegno; per ciò che riguarda l’assegno mensile per assistenza personale, è veramente difficile ottenerlo e comunque conviene, lo confermo, l’indennità di accompagnamento che viene erogata indipendentemente dal reddito ed è compatibile e cumulabile con qualunque tipo di pensione, ad eccezione di quelle che hanno la stessa finalità, come può essere appunto l’assegno mensile per l’assistenza personale.
2) non c’è una corrispondenza esatta tra le valutazione effettuate per l’invalidità civile e quelle per l’invalidità pensionabile e in realtà la visita non è più severa, ma nemmeno più blanda di quella dell’invalidità civile; sono differenti i requisiti medico-legali e quindi è diversa l’ottica attraverso cui viene valutata l’incidenza funzionale delle patologie: è corretto che ottenere l’assegno è più semplice: i requisiti medico-legali sono meno severi.
3) il patronato INCA-CGIL è una buona scelta ed è in grado di assisterla per tutto il percorso amministrativo nei confronti dell’INPS e, se la domanda non dovesse essere accolta, anche nella proposizione di un ricorso con richiesta di visita collegiale con l’assistenza del medico legale dell’INCA della città (ma in questo io potrei essere non obiettivo in causa in quanto sono il consulente dell’INCA-CGIL della mia città)
Ancora saluti e comunque sempre a sua disposizione per altri chiarimenti.
Dott. Salvatore Nicolosi
Caro dr. Nicolosi,
sono il ragazzo del post precedente sopra. Purtroppo non posso più continuare la discussione e mi aggancio a questo post. Queste sono le ultime domande, prometto:
1) L’ulteriore differenza è che con la pensione di inabilità mio padre non può più trovare nessun altro lavoro in quanto è incompatibile con l’attività lavorativa mentre, invece, l’assegno di invalidità permette di fare qualche lavoro, ammesso che lo riuscisse a trovare, corretto? Poi mi consente di dirle una cosa: ma l’assegno mensile per assistenza personale si va a sommare alla pensione di inabilità, è corretto? Se fosse così non sarebbe molto più conveniente la pensione di inabilità rispetto all’ assegno di invalidità o sbaglio?
2) Che lei sappia, la visita INPS riferita all’ invalidità contributiva è più o meno severa di quella della invalidità civile? Se uno ha ottenuto il 100% di invalidità civile non è detto che abbia i requisiti per ottenere nè la pensione di inabilità nè la pensione di invalidità, corretto? Da come ho capito però ottenere l’assegno di invalidità è più facile, corretto?
3)Abbiamo pensato di rivolgerci al patronato della CGIL a Napoli. Pensa che sia un buon patronato? E’ una buona strategia, cosa pensa?
Non mi resta che augurarle buon anno e tanta felicità. E’ stato di una gentilezza al di la di ogni logica umanamente comprensibile.
La seguirò sempre.
Spero di non romperla più con questa insistenza, oramai mi è chiaro tutto (almeno spero).
Un caro saluto
Marco
Buonasera; con ordine, spero:
1) in pratica, avendo superato il sessantesimo anno di età, anche se venisse concessa l’inabilità non verrebbe aggiunto nulla; quindi da un punto di vista economico, nel suo caso sono la stessa cosa; l’unica differenza è che l’assegno ordinario è triennale, quindi dopo 3 anni si deve rifare la domanda, la pensione di inabilità è per sempre, nel senso che non si deve presentare domanda di rinnovo, ma l’INPS può revisionarla. Naturalmente si può ottenere solo una delle due (ma, mi ripeto, è meglio presentare istanza per entrambe);
2) è solo parzialmente corretto; i 275 Euro dell’invalidità civile non vengono corrisposti se si superano i limiti di reddito;
3) i requisiti sanitari per ottenere l’assegno mensile per assistenza personale sono uguali a quelli dell’indennità di accompagnamento e la cifra concessa è circa 20 euro in meno (tanto vale eventualmente presentare domanda per l’accompagnamento).
Saluti e grazie per i complimenti; non mi dedico ad altri blog; già questo è faticoso da seguire.
Dott. Salvatore Nicolosi
Caro dr. Nicolosi è stato gentilissimo. Mi sono accorto che avevo parecchia confusione. Mi sono letto i suoi due link e adesso, è tutto più chiaro. Però, se non le crea disturbo, vorrei chiederle delle cose:
1)Riguardo alla pensione di inabilità sul suo link è scritto: Viene calcolato aggiungendo all’ anzianità contributiva maturata, ulteriori contributi sufficienti a coprire il periodo mancante al raggiungimento dell’età pensionabile indicata in 60 anni, ma fino ad un massimo di 40 anni di contributi totali. Mentre, riguardo all’ assegno di invalidità, è scritto: viene calcolato sulla scorta della contribuzione maturata; se il lavoratore è disoccupato e privo di altri redditi la pensione viene calcolata ed erogata con integrazione al minimo. Se ne ricorrono i requisiti, la pensione viene calcolata ed erogata con integrazione al minimo. Mi saprebbe dire, per una persona di 61 anni quasi, e 36 anni di contributi versati, quale è più vantaggiosa? Solo una delle due sarà elargita, corretto?
2) E’ corretto che se uno dei due benefici viene concesso non sono cumulabili con i 275€ dell’ invalidità civile? Cioè se si prende o la pensione di inabilità o l’assegno di invalidità, non si possono prendere i 275€ di invalidità civile, corretto?
3) Mi consenta di chiederle un ultima cosa. Ho letto che, il titolare di Pensione di Inabilità, può richiedere anche la concessione di Assegno Mensile per assistenza personale e continuativa. Mi saprebbe dire a quanto ammonta questo assegno? I requisiti sono gli stessi dell’ accompagnamento quindi è richiesta no deambulazione o no atti quotidiani della vita.
Grazie mille per il servizio che offre. Mi sono segnato (nei preferiti) i suoi link. Anzi, se vuole fornirmi qualche altro suo link sarò ben lieta di seguirla.
Un caro saluto
Marco
Buonasera.
Si sta facendo confusione tra invalidità civile ed invalidità contributiva.
Quella ottenuta da suo padre è una invalidità “civile” che quindi ha limiti di reddito, è indipendente dal lavoro che si è svolto o si svolge e consiste in € 275 mensili circa fissi; il TFR che io sappia fa reddito e il reddito è quello personale.
La pensione di inabilità o l’assegno di invalidità a cui facevo riferimento sono “fattispecie” diverse. L’assegno ordinario di invalidità (vedere QUI)spetta a coloro che hanno almeno 5 anni di contributi totali, almeno 3 anni di contributi negli ultimi 5 e che, a causa di malattie o infermità, hanno perduto i 2/3 di capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini; la pensione di inabilità (vedere QUI) ha requisiti amministrativi uguali ma si deve essere in una condizione che impedisce ogni attività lavorativa. Io consiglio di fare sempre entrambe le domande (inabilità e in subordine assegno) perchè i requisiti nel caso dell’asegno sono inferiori ed è, eventualmente, più facilmente ottenibile. Esiste poi anche la cosiddetta “pensione anticipata di vecchiaia”, sempre in ambito INPS, che viene concessa agli ultra-sessantenni con una invalidità di almeno l’80%, ma i criteri di calcolo dell’invalidità sono diversi rispetto all’invalidità civile. per queste 3 tipologie di pensione da invalidità non esistono limiti di reddito, la somma concessa dipende dalla contribuzione effettuata e rappresenta comunque un reddito assoggettato ad IRPEF. Per avviare questo tipologia di pratica consiglio di rivolgersi ad un buon patronato.
Serve sostanzialmente un certificato su modello SS3 (da fare on-line) e presentare l’istanza.
Che sia stato dichiarato invalido “civile” prima del licenziamento non porta alcun beneficio ai fini delle finestre utili al pensionamento; le uniche possibilità sono le pensioni INPS di invalidità (ma, ripeto, non invalidità civile)
Saluti.
Dott. Salvatore NIcolosi
Caro dr. Nicolosi, buona sera. Grazie per la risposta. Mi consenta, però, di chiederle qualche altra cosa: purtroppo non mi è chiaro tutto.
Mi sa dire la differenza tra pensione di inabilità e assegno di invalidità, dato che la cosa non mi è chiara? Certo di agevolarle il lavoro, ricapitolando quanto da lei scritto e da me capito. Quello che ho capito, mi corregga se sbaglio, è questo:
1) Per la pensione di inabilità occorre l’accertamento del requisito sanitario di un medico INPS ed è pari a 275€ mensili. Qui, il limite di reddito annuo è presente ed è pari a poco più di 16 mila euro lordi annui. Invece, cos’è l’assegno di invalidità, mi perdoni ma mi sfugge qualcosa. A quanto ammonta mensilmente questo assegno? In questo caso non c’è nessun limite di reddito, corretto? Lei mi consiglia di fare richiesta per l’ assegno di invalidità e successivamente per la pensione di inabilità oppure in contemporanea? Per fare le domande bisogna compilare la procedura on-line sul sito dell’ INPS? E’ necessario rivolgersi ad un patronato oppure tramite il PIN (che è in mio possesso) posso fare tutto semplicemente da casa? Spero che abbia tempo per aiutarmi e rispondere.
2) Ai fini del reddito, si considera solo ed unicamente il modello 730? In aggiunta a questo le vorrei chiedere una cosa. Mio padre riceverà (entro 3 mesi) la liquidazione per i 35 anni di servizio. Ora, questi soldi saranno accreditati sul conto corrente ovviamente e mi chiedo: vanno considerati a mo di reddito oppure no? In ogni caso la valutazione del reddito (per la pensione di inabilità quindi) è quello personale e non familiare, corretto?
3) Le vorrei spiegare un ragionamento, se ha un pò di tempo. Mio padre è nato il 1953 ed ha, pertanto, quasi 61 anni. Andrà in pensione, con la riforma Fornero, il 2020 (così come attualmente recita la normativa). Ora, però mi consenta di farle un osservazione. Mio padre ha fatto domanda di invalidità civile a Gennaio 2013. Ad ottobre 2013 è stato chiamato a visita e a Dicembre 2013 ha ricevuto il decreto a casa con il 100% di invalidità permanente e totale. A gennaio 2014 (per altre cause non legate alla malattia) ha perso il lavoro. In pratica, il fatto che sia stato dichiarato con un invalidità civile al 100% un pò prima di essere licenziato non lo permetterebbe di andare in pensione già da adesso, oppure è impossibile vista l’età? Ha senso fare ricorso per il fatto che abbia perso il lavoro dopo che ha ricevuto il decreto a casa oppure la sua finestra utile si apre solo il 2020? Non so se mi sono spiegato bene.
Caro dr. Nicolosi, spero che anche questa volta possa rispondermi. Mi scusi ma mi sto informando per capire come muovermi.
Grazie per il servizio.
Un caro saluto
Marco
Buonasera.
Ai fini dei benefici ottenibili, il codice riconosciuto non ha alcuna importanza.
Quello che contano sono la diagnosi e la percentuale riconosciuta.
Nel suo caso specifico, questa diagnosi (facendo riferimento al codice) non le porta particolari benefici, ma se si trattasse di un riconoscimento di ipoacusia, ad esempio, con questa percentuale potrebbe ottenere gratis, o ap prezzo molto scontato, le protesi acustiche; e ciò è valido per l’incontinenza urinaria, per la spondilartrosi (bustino ortopedico) ed altre ancora.
I benefici sono quelli che ho descritto in questa pagina,
Non esistono obblighi particolari, oltre al mod. da lei inviato, ma annualmente l’INPS le chiederà quali sono stati i suoi redditi nell’anno precedente, e lei è tenuto a rispondere in modo veritiero.
E’ anche possibile che lei sia chiamato a visita di revisione o verifica, ed in quel caso lei dovrà presentarsi producendo documentazione specialistica aggiornata
Saluti.
Dott. Salvatore Nicolosi
Buongiorno DR. Nicolosi.
L’Inps mi ha riconosciuto invalido civile inviandoci un verbale con i seguenti codici:
Codice DM 5/2/92
2210
Codice ICD9
402
29633
Potrebbe darmi un chiarimento sui benefici che ne derivano e anche su eventuali obblighi da parte mia verso l’Ente ?
Percentuale invalidante 75% ( Modello ap70 già inviato)
Distinti saluti
Rocco
Buogiorno.
Domanda lunga e complessa, spero di rispondere adeguatamente ai suoi quesiti.
1) nella prima domanda lei mette insieme pensione, erroneamente, di inabilità ed invalidità civile; nell’ordine: se si fa domanda di pensione di inabilità si viene sottoposti a visita da un medico INPS presso la sede competente per territorio, quindi non una commissione ma uno dei medici; premesso che consiglio sempre di presentare domanda di “assegno di invalidità ed in subordine pernsione di inabilità” questo tipo di prestazioni assistenziali esulano dal reddito dell’anno precedente o in corso e la somma percepita dipende dalla contribuzione effettuata, ma sono esse stesse reddito, quindi si sommano agli eventuali altri redditi ai fini dell’imposta IRPEF; quindi in ogni caso conviene presentare l’istanza prima possibile (anche perchè le patologie invalidanti, a quanto capisco, in questo momento sono di maggiore importanza rispetto a quato potrebbero esserlo tra un anno se tutto, come speriamo, andrà bene)
2) la pensione di invalidità civile di circa 275 € verrebbe percepita a partire da quando si concretizza il requisito reddituale, quindi non dalla domanda; quindi, se non venisse accolta la domanda di assegno ordinario e se comunque in quest’anno il suo reddito non supererà il limite previsto, allora percepirà la pensione come invalido civile totale.
3) il giudice competente per i ricorsi in materia di invalidità civile è il Giudice del Lavoro. In ogni caso serve un avvocato che presenta l’istanza. Da un punto di vista “pratico”, per il ricorrente, l’accertamento tecnico preventivo si concretizza in una visita medico-legale presso un medico (CTU) incaricato dal giudice di accertare se sussistono le condizione sanitarie per la concessione del beneficio richiesto.Semplificando molto, il CTU deposita la propria relazione di perizia medico-legale presso il giudice con la propria opinione; se nessuna delle parti, INPS e ricorrente, deposita motivate controdeduzioni, il giudice “valida” la perizia che diventa a tutti gli effetti il nuovo verbale di invalidità; se una delle parti propone “motivate” controdeduzioni allora l’eccertamento tecnico preventivo si conclude e si può iniziare una azione legale vera e propria, con udienze in tribunale, visita presso un altro CTU, etc.; l’inghippo, in questo caso, è che se l’APT è sfavorevole al ricorrente e ancha la causa viene perduta, la causa stessa potrebbe essere considerata avventurosa e quindi il ricorrente, più facilmente, può essere condannato al pagamento delle spese processuali. In ogni caso, ripeto, l’accertamento tecnico preventivo deve essere richiesto necessariamente tramite l’assistenza di un avvocato presso il Tribunale del Lavoro.
Saluti e a disposizione per chiarimenti.
ott. S. Nicolosi