In questa pagina cerco di riassumere i benefici spettanti agli invalidi civili, considerando l’età della persona e la percentuale riconosciuta.
Preciso che questa pagina non è rivolta ai professionisti, quindi medici, avvocati o collaboratori dei Patronati che ben dovrebbero conoscere questa materia, ma a “normali” cittadini che hanno importanti problematiche di salute e pertanto vorrebbero usufruire dei benefici previsti dalla normativa sull’invalidità civile.
In ogni caso, poichè questa non è una testata giornalistica, quindi non c’è un correttore di bozze o qualcuno con funzioni similari, queste informazioni non devono essere considerate sicuramente corrette; nonostante ogni attenzione può accadere che una “o” venga scritta al posto di una “e” oppure che una parola resti al posto sbagliato dopo un aggiornamento. Quindi, se si decidesse di intraprendere una qualche azione sulla scorta delle informazioni qui contenute, raccomando di controllare prima presso professionisti accreditati che potranno eventualmente confermare o smentire l’informazione.
Per i riferimenti di legge vedere QUI.
Per la tabella delle percentuali di invalidità civile riconoscibili per ogni malattia vedere QUI.
Innanzi tutto occorre avere ben chiaro l’obiettivo che si vuole raggiungere; infatti sono molteplici i benefici concessi dalla normativa e, a volte, anche i benefici accessori, come l’esenzione dal ticket sanitario, possono essere appetibili.
Colgo l’occasione per consigliare questo testo:
E’ un testo veramente enciclopedico e ne esce una versione aggiornata agni anno, intorno al mese di aprile; ammetto che moltissime delle informazioni di tipo amministrativo o normativo presenti in questo blog sono state verificate proprio su questo testo.
La versione aggiornata al 2023 è acquistabile su Amazon
CONTENUTO DI QUESTA PAGINA:
- Benefici per soggetti invalidi civili con età compresa tra i 18 ed i 67 anni:
- Benefici per soggetti invalidi civili con età inferiore a 18 anni:
- Benefici per soggetti invalidi con età superiore a 67 anni (se l’invalidità civile è ottenuta dopo il compimento dei 67 anni):
- percentuale di invalidità civile compresa tra il 34% e il 66% (invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà lievi)
- percentuale di invalidità civile compresa tra il 67% e il 99% (invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà medie)
- percentuale di invalidità civile del 100% (invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà gravi)
- Benefici indipendenti dall’età
- Ulteriori precisazioni
- tabelle riassuntive
Benefici per soggetti riconosciuti invalidi civili la cui età è compresa tra i 18 ed i 67 anni:
Percentuale di invalidità civile compresa tra 1% e 34%
Le persone riconosciute invalide con percentuale compresa tra 1% e 34%, vengono dichiarate “PERSONA NON INVALIDA” e quindi per costoro non è previsto alcun tipo di beneficio.
Percentuale di invalidità civile compresa tra 35% e 44%
Le persone riconosciute invalide con percentuale compresa tra il 35% e il 44% hanno diritto a concessione gratuita di ausili protesici, in genere limitatamente alle patologie indicate nel verbale di invalidità stesso.
Percentuale di invalidità civile compresa tra 45% e 66%
Le persone riconosciute invalide con percentuale compresa tra il 45% e il 66%, oltre al beneficio indicato precedentememente, quindi la concessione gratuita di ausili protesici, possono iscriversi nelle liste del collocamento mirato come soggetto disabile ai sensi della legge 68/99.
Devono però prsentare istanza specifica per il riconoscimento, o contestualmente alla domanda, o sìuccessivamente dopo l’arrivo del verbale d’invalidità.
Percentuale di invalidità civile compresa tra 67% e 73%
Le persone riconosciute invalide con percentuale compresa tra il 67% e 73% hanno diritto:
a concessione gratuita di ausili protesici, in genere limitatamente alle patologie indicate nel verbale di invalidità;
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all’iscrizione liste del collocamento mirato come soggetto disabile (legge 68/99);
ad esenzione dal ticket sanitario per visite specialistiche, esami ematochimici e diagnostica strumentale (codice di esenzione: C03);
- se dipendenti pubblici ANCHE al diritto di usufruire dei benefici dell’art. 21 della legge 104/92 che così recita:
21. Precedenza nell’assegnazione di sede.
1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda.
Preciso ancora a questo proposito, proprio a seguito di un commento su questa pagina, che per usufruire dei benefici dell’art. 21 della legge 104/92 devono essere quindi sussistenti contemporaneamente 2 requisiti: invalidità civile uguale o maggiore del 67% e riconoscimento di soggetto con handicap ai sensi della legge 104/92, non importa se comma 1 o comma 3 dell’art. 3
- Gli studenti universitari con invalidità pari o superiore al 66% riconosciuti soggetti con handicap (legge 104/92), hanno diritto ANCHE all’esenzione totale dalle tasse e dai contributi universitari così come previsto dal comma 1, art. 8, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001:
” 1. Le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, per tutti i corsi di cui all’articolo 3, comma 1, 2 e 3, gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d’onore, nonché gli studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio concesse dalle regioni e dalle province autonome che per scarsità di risorse non siano risultati beneficiari di tale provvidenza e gli studenti in situazione di handicap con un’invalidità riconosciuta pari o superiore al sessantasei per cento.”
Da questo punto in poi si parla di percentuali di invalidità, di indennità di frequenza ed indennità di accompagnamento che danno diritto alla corresponsione di un assegno la cui entà, per il 2024, è stata comunicata dall’INPS con la circolare n. 1 del 2 gennaio 2024, circolare che può essere visionata attraverso i link in QUESTA pagina
Percentuale di invalidità civile compresa tra 74% e 99%
Le persone riconosciute invalide con percentuale compresa tra il 74% e 99% si ha diritto:
alla concessione gratuita di ausili protesici, in genere limitatamente alle patologie indicate nel verbale di invalidità;
All’iscrizione nelle liste del collocamento mirato come soggetto disabile (legge 68/99), ma solo se richiesto specificamente;
all’esenzione dal ticket sanitario per visite specialistiche, esami ematochimici e diagnostica strumentale (codice di esenzione: C03)
per i dipendenti pubblici ANCHE al diritto di usufruire dei benefici dell’art. 21 della legge 104/92 (vedi sopra);
- alla concessione di Assegno Mensile di Assistenza; nel 2024 l’INPS eroga 13 mensilità di € 333,33 (nel 2023 erano € 316,25, nel 2022 era € 292,55, nel 2020 e nel 2021 era € 287,09, nel 2019 era € 286,66), ma solo se il reddito personale del 2023 è stato inferiore ad € 5.725,46 (nel 2023 era € 5.432,05);
- a questo va aggiunto l’aumento previsto dall’articolo 70, comma 6, della legge 388/2000, Finanziaria 2001, per il 2023, come per il 2022, il 2021 e il 2020, di € 10,33 ), ma solo se nel 2023 il pensionato non ha superato il reddito di € 7.081,62 se solo, ed € 14.863,55 se coniugato.
ATTENZIONE: ai sensi dell’articolo 35 della legge 247/2007, una finanziaria, l’assegno mensile viene corrisposto solo se la domanda è stata presentata prima del compimento di un preciso anno di età, che da allora è stato aumentato in relazione all’aspettativa di vita. l’articolo 35, legge 247/2007 infatti così recita: “L’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è sostituito dal seguente: < < art 13 – (Assegno mensile) – 1. Agli invalidi civili di età compresa tra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno di età nei cui confronti sia accertata una riduzione di capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74%, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello stato ed erogato dall’INPS, un assegno mensile di euro 242,84 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l’assegnazione della pensione di cui all’articolo 12 … >>“. Dal 1° gennaio 2019 i benefici economici vengono riconosciuti solo se la domanda è stata presentata prima del compimento del 67° anno di età.
INCOMPATIBILITA’
Dal 1° gennaio 1982 l’Assegno Mensile di Assistenza per invalidi civili con percentuale compresa tra il 74% e il 99% è incompatibile con la titolarità di altre pensioni di invalidità erogate dall’Assicurazione generale obbligatoria per vecchiaia, invalidità e superstiti, anche nella gestione speciale per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti; dal 1° gennaio 1991 è incompatibile anche con qualunque trattamento pensionistico erogato per invalidità da causa di guerra, di lavoro o di servizio; il titolare può però optare per il trattamento più elevato. In particolare, per ciò che riguarda l’INAIL, l’incompatibilità è estesa alle rendite dirette, all’assegno per assistenza personale continuativa, all’assegno continuativo mensile, all’assegno di incollocabilità e alla sovvenzione di contingenza ai grandi invalidi. Ricordo ancora che comunque, poiche le rendite INAIL sono soggette a revisione, in caso di loro sospension e, l’opzione può essere revocata in ogni momento.
L’assegno Mensile di Assistenza non è reversibile ai superstiti.
Dal 2008 l’erogazione dell’Assegno di Invalidità (invalidità tra 74% e 99%) non è subordinata, per i soggetti disoccupati, all’iscrizione nelle liste speciali di collocamento.
- secondo il comma 3 dell’art. 80 della legge 388/2000:
- ” … 3. A decorrere dall’anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa. …“
ATTENZIONE: Con il messaggio n. 4689 del 28/12/2021 l’INPS ha comunicato di aver annullato quanto indicato nel precedente n. 3495 del 14/1/2021 che indicava come requisito indispensabile per la liquidazione dell’Assegno mensile di Invalidità la condizione di totale INOCCUPAZIONE. Con il nuovo messaggio n. 4689/2021, considerando quanto previsto dall’art. 12-ter del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, l’INPS ha comunicato che il precedente messaggio è “superato” e che quindi l’Assegno Mensile di Invalidità viene erogato anche a coloro che svolgono un’attività lavorativa il cui reddito annuale non superi o sia pari a € 4.931,00, e ciò a partire dalla data di entrata in vigore della stessa legge, cioè dal 21/12/2021. L’INPS però precisa, nello stesso messaggio, che in autotutela, riesaminerà, tenendo conto della nuova normativa, le istanze presentate successivamente alla data del precedente messaggio n. 3495 del 14/12/2021,
Percentuale di invalidità civile del 100% (Invalidi Civili Totali)
Le persone riconosciute invalide con percentuale del 100%, ahanno diritto:
a concessione gratuita di ausili protesici, in genere limitatamente alle patologie indicate nel verbale di invalidità;
all’iscrizione nelle liste del collocamento mirato come soggetto disabile (legge 68/99), ma comunque solo se viene giudicato “collocabile al lavoro”;
ad esenzione dal ticket sanitario per visite specialistiche, esami ematochimici e di diagnostica strumentale e dal ticket per i farmaci (codice di esenzione: C01)
se dipendenti pubblici ANCHE ad usufruire dei benefici dell’art. 21 della legge 104/92 (vedi sopra);
a Pensione di Inabilità consistente in 13 mensilità, nel 2024 di € 333,33 ; il limite di reddito per il 2024 è fissato in € 19.461,12 (nel 2023 era € 17.920,00, nel 2022 era € 17.05,42, nel 2021 e nel 2020 era 16.982,49, nel 2019 era € 16.814,34).
- Con i commi 5 e 6 dell’articolo 10 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 (G. U. – Serie generale – n. 150 del 28/06/2013), coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99 (G.U. Serie Generale n.196 del 22-8-2013) recante: «Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonchè in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti», è stato stabilito che il limite di reddito è quello personale (vedere QUI); con le sentenze della suprema Corte di Cassazione, sezione civile, n. 21529/2016 e 5450/2017, viene ribadito che il limite di reddito per la pensione di inabilità civile ” … deve essere calcolato con riguardo alla base imponibile ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10 del TUIR. …”
A questo va aggiunto l’aumento previsto dall’articolo 70, comma 6, della legge 388/2000, Finanziaria 2001, per il 2023, come per il 2022, il 2021 e il 2020, di € 10,33 , ma solo se nel 2023 il pensionato non ha superato il reddito di € 7.081,62 se solo, ed € 14.863,55 se coniugato.
Secondo la sentenza della della Corte Costituzionale, sentenza n. 152 del 23 giugno 2020, gli invalidi civili totali, i ciechi civili e i sordi con diritto a pensione e con età compresa tra 18 e 60 anni, hanno diritto agli stessi benefici di coloro che hanno più di 60 anni e quindi il cosiddetto “incremento al milione”, quindi fino a 651,51 € (Circolare INPS n. 107 del 23/09/2020)
Per avere diritto al beneficio sono necessari i seguenti requisiti reddituali (importi 2023):
- il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 9.102,34 euro (pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);
- il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere:
- redditi propri di importo non superiore a 9.102,34 euro;
- redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 15.644,85 euro.
Anche per la Pensione di Inabilità è prevista la concessione del beneficio economico solo se l’istanza, a partire dall’1 gennaio 2019, è stata presentata prima del compimento del 67° anno di età.
Per la Pensione di Inabilità concessa agli invalidi civili al 100% non esistono incompatibilità con altri trattamenti pensionistici erogati per invalidità da causa di guerra, di lavoro o di servizio.
Anche la Pensione di Inabilità non è reversibile ai superstiti.
Al compimento dei 67 anni età (e questo a partire dal 1° gennaio 2019), Assegno Mensile di Invalidità o Pensione Invalidi Civili Totali si trasforma in Assegno Sociale; attenzione però: può accadere che si abbia diritto contemporaneamente a pensione contributiva, quindi si potrebbero superare i limiti di reddito indicati sopra; in questo caso la corresponsione della provvidenza economica viene sospesa;
Benefici per soggetti invalidi civili con età inferiore a 18 anni:
Minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età
Le persone di età inferiore a 18 anni, quindi minorenni, riconosciute “minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età”, hanno diritto a:
- Indennità di Frequenza, erogata dall’INPS e, nel 2023, consistente in € 333,33 mensili per tutto il tempo di frequenza di centri di riabilitazione, di corsi di formazione professionale, di centri occupazionali o di scuole di ogni ordine e grado; il limite di reddito dell’invalido minore è fissato, nel 2024, in € 5.725,46;
A questo va aggiunto l’aumento previsto dall’articolo 70, comma 6, della legge 388/2000, Finanziaria 2001, per il 2023, come per il 2022, il 2021 e il 2020, di € 10,33 , ma solo se nel 2022 il pensionato non ha superato il reddito di € 7.081,62 se solo, ed € 14.863,55 se coniugato.
- anche concessione gratuita di ausili ortesici;
- anche esenzione dai Ticket per visite specialistiche, esami ematochimici, diagnostica strumentale e farmaci(codice esenzione: C04)
Minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore
per questo caso vedere più approfonditamente qui
Benefici per soggetti invalidi con età superiore a 67 anni (se l’invalidità civile è stata richiesta dopo il compimento dei 67 anni):
I soggetti che hanno presentato l’istanza dopo il compimento del 67mo anno di età NON hanno diritto, se riconosciuti “solo” invalidi civili”, ad alcun beneficio economico, ma solo ai benefici accessori; da precisare che per costoro nei verbali non viene indicata una percentuale precisa ma solo un riferimento alle difficoltà nello svolgimento delle funzioni proprie dell’età, anche se in realtà esiste una certa corrispondenza con le fasce di percentuali indicate più sopra.
Si hanno quindi 3 fasce valutative e per ogni fascia sono previsti specifici benefici:
percentuale di invalidità civile compresa tra il 34% e il 66% (invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà lievi)
- diritto alla fornitura di assistenza protesica;
percentuale di invalidità civile compresa tra il 67% e il 99% (invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà medie)
- diritto alla fornitura di assistenza protesica;
- esenzione dal ticket per visite specialistiche, esami ematochimici e diagnostica strumentale (codice esenzione C03)
percentuale di invalidità civile del 100% (invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà gravi)
- diritto alla fornitura di assistenza protesica;
- esenzione dal ticket per visite specialistiche, esami ematochimici e diagnostica strumentale;
- ANCHE esenzione dal ticket farmaci (codice di esenzione: C01)
Benefici indipendenti dall’età
Oltre a quanto indicato sopra, esiste anche l’indennitò di accompagnamento, i cui benefici riconosciuti sono indipendenti dall’età e dal reddito
- INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO concessa alla persona riconosciuta invalida civile al 100% e che è “non in grado di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” oppure (o anche) “non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita“;
- se ne ricorrono i presupposti medico-legali, può essere concessa anche ai bambini in tenerissima età, perfino al di sotto dei 3 anni;
- l’indennità di accompagnamento erogata dall’INPS nel 2024 è di € 531,76 per 12 mensilità (nel 2023 era € 527,16, nel 2022 era € 524,16, nel 2021 e nel 2020 € 520,29, nel 2019 era € 517,84);
- se viene concessa a soggetti di età compresa tra 18 e 67 anni si cumula con la pensione di inabilità, sempre che susistano i previsti requisiti reddituali per quest’ultima;
- concessione gratuita di ausili protesici,
- esenzione dal ticket per farmaci, visite specialistiche, esami ematochimici e diagnostica strumentale (codice di esenzione: C02)
ULTERIORI PRECISAZIONI
- Per la concessione di ausili protesici generalmente è richiesto che la patologia che rende necessario l’ausilio sia indicato nella diagnosi del verbale e comunque, almeno nella mia realtà territoriale, è indispensabile una prescrizione specialistica da parte di “specialista dipendente del SSN”, quindi NON dipendente di strutture convenzionate o specialista convenzionato esterno.
- L’Indennità di Frequenza è incompatibile con l’Indennità di Accompagnamento, con l’indennità speciale per i ciechi parziali e con l’indennità di comunicazione per i sordi prelinguali.
- L’indennità di accompagnamento viene erogata purchè il titolare non sia ricoverato in istituto a titolo gratuito con retta interamente a carico di un ente pubblico; viene considerato “ricovero” anche il ricovero ospedaliero che supera i 30 giorni; se il ricovero a titolo gratuito è avvenuto per una per frazione di mese l’indennità di accompagnamento viene ugualmente corrisposta; oltre i 30 giorni scatta l’incompatibilità.
- L’indennità di accompagnamento è incompatibile con altri benefici economici simili erogati per causa di guerra, lavoro o servizio;
- L’indennità di accompagnamento viene erogata indipendentemente dal reddito;
- L’indennità di accompagnamento è compatibile con lo svolgimento di una attività lavorativa;
- L’indennità di accompagnamento può essere compatibile con la titolarità di una patente speciale;
- L’indennità di accompagnamento viene erogata anche ai detenuti;
- Assegno mensile di Invalidità, Pensione invalidi civili totali ed Indennità di Accompagnamento non sono riversibili ai superstiti:
- Le indennità e le pensioni concessi agli invalidi civili, comprese l’accompagnamento, quelle per la sordità e quella per la cecità, sono redditi ESENTI da IRPEF e quindi non vanno indicate in sede di dichiarazione dei redditi.
- I benefici economici connessi all’invalidità civile, compresi quelli della cecità e sordità, vengono erogati anche agli stranieri extracomunitari purchè in possesso di regolare permesso di soggiorno;
- è consentito ai lavoratori sordomuti e agli invalidi con invalidità uguale o superiore al 74% di richiedere, per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa. Il beneficio è riconosciuto per un massimo di 5 anni di contribuzione figurativa ed è utile ai fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva. Quindi può essere raggiunto il diritto ad andare in pensione in anticipo (5 anni al massimo).
TABELLA RIASSUNTIVA | |
età compresa tra i 18 ed i 67 anni | |
percentuale di invalidità civile (↓) | benefici (↓) |
percentuale di invalidità compresa tra 35% e 44% | ausili protesici |
percentuale di invalidità compresa tra 45% e 66% | ausili protesici iscrizione liste del collocamento mirato |
percentuale di invalidità compresa tra 67% e 73% | ausili protesici iscrizione liste del collocamento mirato come lavoratore disabile esenzione dal ticket per visite specialistiche, esami ematochimici e diagnostica strumentale i dipendenti pubblici hanno diritto di usufruire dei benefici dell’art. 21 della legge 104/92 Esenzione tasse e contributi universitari (inv. uguale o maggiore del 66% e riconoscimento di soggetto con handicap ai sensi della legge 104/92) |
percentuale di invalidità compresa tra 74% e 99% | ausili protesici iscrizione liste del collocamento mirato come lavoratore disabile esenzione dal ticket per visite specialistiche, esami ematochimici e diagnostica strumentale concessione di Assegno Mensile di Assistenza; nel 2021 l’INPS corrisponde 13 mensilità di € 333,33 (limiti di reddito da vedere sopra) i dipendenti pubblici hanno diritto di usufruire dei benefici dell’art. 21 della legge 104/92 |
percentuale di invalidità del 100% | ausili protesici iscrizione liste del collocamento mirato come lavoratore disabile esenzione dal ticket per visite specialistiche, esami ematochimici, diagnostica strumentale e farmaci in classe A concessione di Pensione di Inabilità; nel 2021 l’INPS corrisponde 13 mensilità di € 333,33 (limiti di reddito da vedere sopra) se ne ricorrono i presupposti reddituali, maggiorazione fino a € 651,51 i dipendenti pubblici hanno diritto di usufruire dei benefici dell’art. 21 della legge 104/92 |
età inferiore a 18 anni | |
percentuale di invalidità (↓) | benefici (↓) |
difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età | concessione gratuita di ausili ortesici; esenzione dai Ticket per visite specialistiche, esami ematochimici, diagnostica strumentale e farmaci; Indennità di Frequenza erogata dall’INPS e consistente in € 313,91 per 12 mensilità |
minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore | vedere più approfonditamente qui |
età superiore a 67 anni (l’invalidità è ottenuta dopo il compimento dei 67 anni): | |
percentuale di invalidità (↓) | benefici (↓) |
percentuale di invalidità compresa tra il 34% e il 66% (invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà lievi) | fornitura di assistenza protesica |
percentuale di invalidità compresa tra il 67% e il 99% (invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà medie) | Fornitura di assistenza protesica esenzione dal ticket per visite specialistiche, esami ematochimici e diagnostica strumentale; |
percentuale di invalidità del 100% (invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà gravi) | fornitura di assistenza protesica esenzione dal ticket per visite specialistiche, esami ematochimici, diagnostica strumentale e farmaci in classe A |
Soggetti di ogni età | |
percentuale di invalidità (↓) | benefici (↓) |
“Non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” “Non in grado di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” | fornitura di assistenza protesica esenzione dal ticket per visite specialistiche, esami ematochimici, diagnostica strumentale e farmaci in classe A Indennità di Accompagnamento di Euro 531,76 per 12 mensilità nel 2024 |
Dott. Salvatore Nicolosi
Mi sono dimenticato di scrivere che ho avuto la maggiorazione nella concessione della pensione d’inabilità, portata a 40 anni di (in pratica come se avessi avuto 40 anni di contributi versati) che è il limite massimo se non vado errato. Grazie anticipatamente e cordiali saluti.Giuseppe
Gentile Dott. Salvatore Nicolosi buonasera,
ho 59 anni, sono invalido civile al 100% con accompagnamento dal 2013 e percettore della pensione d’inabilità sempre dal 25013. Sono stato costretto a dare le dimissioni dal lavoro per poter usufruire della citata pensione a maggio 2013 e a quella data avevo raggiunto i 35 anni di contributi. Le chiedevo cortesemente se con questa invalidità (100% con accompagno), questa età e dai contributi versati, non potrei “aspirare” a qualche tipo di pensione diversa da quella che percepisco, e se a tal proposito devo fare qualche domanda/richiesta specifica all’INPS, oppure devo continuare a percepire la pensione d’inabilità. Ultimamente ho letto qualcosa a riguardo di Pensioni 2016: vecchiaia, anticipata, invalidi, usuranti, ecc. ma non ho capito se posso rientrare in queste voci. Spero di essermi spiegato in modo sufficiente, La ringrazio per l’attenzione e Le porgo cordiali saluti. Giuseppe
Buonasera.
La mia risposta è volutamente generica perchè, indipendentemente da suo caso specifico, occorre capire alcune cose.
NON esiste una norma che permetta di concedere in automatico l’indennità di accompagnamento ad un soggetto che è stato sottoposto ad un intervento chirurgico, anche demolitivo e con notevoli esiti.
Il criterio fondamentale per la concessione dell’indennità di accompagnamento è la grave riduzione dell’autonomia personale ed in particolare che il soggetto non sia in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (dire atti di base sarebbe meglio) o non possa deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore.
Tornando al suo caso specifico, se sua madre deambula, possibilmente male ma deambula, e se svolge in autonomia gli atti quotidiani di base, come lavarsi e vestirsi, allora non ha diritto ad indennità di accompagnamento.
Ciò non toglie che la Commissione potrebbe aver valutato il suo caso in modo eccessivamente restrittivo ed in questo caso è possibile presentare un ricorso giudiziario.
Ma sull’opportunità di effettuare questo passo non sono in grado, a distanza, di dare un consiglio affidabile.
Saluti
HANNO RICONOSCIUTO MIA MADRE 85 ANNI INVALIDA AL 100% grave le e stato asportato tumore maligno colon infiltrante addome quindi le e stato messo protesi,perche nom ha piu muscolo … non le hanno riconosciuto indennita accompagnamento come e’ possibile
Buonasera.
Il concetto di “Inabilità” in sede di Assegno al Nucleo Familiare (ANF) è particolare.
Per inabilità a proficuo lavoro si intende che il soggetto è “inidoneo a dedicarsi ad un lavoro atto a soddisfare le sue primarie esigenze di vita senza usura delle sue residue energie”.
In pratica se è già invalido civile al 100% il riconoscimento è “quasi automatico”.
Nel caso specifico non posso dare un parere a distanza in assenza di visita diretta ed esame di tutta la documentazione; solo in rare occasioni, per casi semplici, è possibile dare un parere, ma comunque in teoria è un parere non affidabile.
Saluti
Dott. NICOLOSI, vista la sua estrema competenza in materia, volevo porLe un quesito:
Secondo lei una donna di 76 anni BMI 39.5 DIABETE MELLITO DI TIPO II°, RETINOPATIA DIABETICA CON IMPEGNO MACULARE CON SCOMPENSO MEDIO (EMOGLOBINA GLICATA MAGGIORE DI 7 MA MINORE DI 10). GOZZO, CARDIOPATIA IPERTENSIVA. CHE PERCENTUALE DI INVALIDITÀ PUÒ RAGGIUNGERE? PUÒ ESSERE GIUDICATA INABILE A PROFICUO LAVORO? LE CHIEDO QUESTO PER VALUTARE UN RICORSO ALA CORTE DEI CONTI, ANCHE SE TRATTASI DI MATERIA DIFFERENTE (PENSIONE DI GUERRA REVERSIBILITÀ AD ORFANO MAGGIORENNE INABILE). POSSIBILE CHE UNA DONNA A QUELL’ETÀ VENGA DICHIARATA ABILE A PROFICUO LAVORO. DA SOTTOLINEARE CHE MIA MADRE NON HA MAI SVOLTO ATTIVITÀ LAVORATIVA E POSSIEDE SOLO LA LICENZA ELEMENTARE.
Buonasera.
Non esiste una normativa o una regola che permette di concedere l’indennità di accompagnamento in automatico ai soggetti con tumori maligni. Viene concesso sulla scorta di valutazioni di ordine medico-legale che tengono conto della possibile prognosi, delle condizioni generali e dell’effettuazione di terapie farmacologiche particolarmente debilitanti.
Direi che è abbastanza normale che, dopo l’intervento chirurgico il cui esito è da lei stessa descritto come positivo, l’INPS revochi la concesisone di indennità di accompagnamento; sono infatti venuti a mancare quelle condizioni che, in prima istanza, avevano convinto La Commissione a concedere l’Indennità di Accompagnamento.
Per la legge 104/92 deve controllare. I verbali di invalidità e di legge 104 hanno un percorso simile, parallelo, ma non esattamente identico; è possibile che la revisione della legge 104 non sia stata fatta oppure il verbale “si è perso”. Controlli quindi alla locale sede medico legale dell’INPS.
Sul posto auto non saprei, in quanto vigono anche norme locali e comunque nel verbale deve essere indicato che lei ha difficoltà alla deambulazione.
L’esenzione C01 le spetta, ma in genere la 048 la mantengono per almeno 5 anni; controlli anche questo.
Saluti
Buonasera, sono capitato per caso su questo blog cercando risposte alla mia invalidità. Approfitto della disponibilità del dr. Nicolosi per sapere: Verbale di invalidità dell’inps con riconoscimento del 100%, indennità di accompagno e L. 104. Revisione dopo un anno e conferma dell’invalidità “INVALIDO ULTRASESSANTACINQUENNE CON DIFFICOLTA’ PERSISTENTI A SVOLGERE LE FUNZIONI ED I COMPITI PROPRI DELLA SUA ETA’- (L.509/88.124/98) GRAVE 100%” Infermità non più revisionabile a norma del DM 02/08/2007 REVISIONE: NO. Tra le due visite sono stato operato al Regina elena per l’asportazione di un tumore al polmone e bronchi con esito, sembra, positivo salvo riapparizione. sono nel frattempo sotto controllo oncologico.
Quesiti: L’indennità mi è stata tolta dopo 11 mesi dal primo esame medico legale.
Non si fa riferimento alla L.104
Alla luce della nuova revisione sopra descritta Lei come giudica la cancellazione dell’indennità? 508,00 euro mensili. E la L. 104?
Ho qualche altro diritto, per es. posto auto invalidi. esenzione sanitaria c01(avevo 048). Grazie per la ev. risposta.
Buonasera.
Il suo quesito è troppo burocratico rispetto alle mie competenze, fondamentalmente mediche. Non sono in grado di darle una risposta affidabile.
Saluti
Buongiorno mi chiamo Angela ho compiti 65 anni ad ottobre Del 2015,percepisco Un as segno d’invalidita civile Di 280€ circa adesso volevo sapere gentilmente mi spetta averlo tramutato in assegni sociale e di quanto,mi spettano gli arretrati di 7 mesi? Grazie