In questa pagina cerco di riassumere i benefici spettanti agli invalidi civili, considerando l’età della persona e la percentuale riconosciuta.
Preciso che questa pagina non è rivolta ai professionisti, quindi medici, avvocati o collaboratori dei Patronati che ben dovrebbero conoscere questa materia, ma a “normali” cittadini che hanno importanti problematiche di salute e pertanto vorrebbero usufruire dei benefici previsti dalla normativa sull’invalidità civile.
In ogni caso, poichè questa non è una testata giornalistica, quindi non c’è un correttore di bozze o qualcuno con funzioni similari, queste informazioni non devono essere considerate sicuramente corrette; nonostante ogni attenzione può accadere che una “o” venga scritta al posto di una “e” oppure che una parola resti al posto sbagliato dopo un aggiornamento. Quindi, se si decidesse di intraprendere una qualche azione sulla scorta delle informazioni qui contenute, raccomando di controllare prima presso professionisti accreditati che potranno eventualmente confermare o smentire l’informazione.
Per i riferimenti di legge vedere QUI.
Per la tabella delle percentuali di invalidità civile riconoscibili per ogni malattia vedere QUI.
Innanzi tutto occorre avere ben chiaro l’obiettivo che si vuole raggiungere; infatti sono molteplici i benefici concessi dalla normativa e, a volte, anche i benefici accessori, come l’esenzione dal ticket sanitario, possono essere appetibili.
Colgo l’occasione per consigliare questo testo:
E’ un testo veramente enciclopedico e ne esce una versione aggiornata agni anno, intorno al mese di aprile; ammetto che moltissime delle informazioni di tipo amministrativo o normativo presenti in questo blog sono state verificate proprio su questo testo.
La versione aggiornata al 2023 è acquistabile su Amazon
CONTENUTO DI QUESTA PAGINA:
- Benefici per soggetti invalidi civili con età compresa tra i 18 ed i 67 anni:
- Benefici per soggetti invalidi civili con età inferiore a 18 anni:
- Benefici per soggetti invalidi con età superiore a 67 anni (se l’invalidità civile è ottenuta dopo il compimento dei 67 anni):
- percentuale di invalidità civile compresa tra il 34% e il 66% (invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà lievi)
- percentuale di invalidità civile compresa tra il 67% e il 99% (invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà medie)
- percentuale di invalidità civile del 100% (invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà gravi)
- Benefici indipendenti dall’età
- Ulteriori precisazioni
- tabelle riassuntive
Benefici per soggetti riconosciuti invalidi civili la cui età è compresa tra i 18 ed i 67 anni:
Percentuale di invalidità civile compresa tra 1% e 34%
Le persone riconosciute invalide con percentuale compresa tra 1% e 34%, vengono dichiarate “PERSONA NON INVALIDA” e quindi per costoro non è previsto alcun tipo di beneficio.
Percentuale di invalidità civile compresa tra 35% e 44%
Le persone riconosciute invalide con percentuale compresa tra il 35% e il 44% hanno diritto a concessione gratuita di ausili protesici, in genere limitatamente alle patologie indicate nel verbale di invalidità stesso.
Percentuale di invalidità civile compresa tra 45% e 66%
Le persone riconosciute invalide con percentuale compresa tra il 45% e il 66%, oltre al beneficio indicato precedentememente, quindi la concessione gratuita di ausili protesici, possono iscriversi nelle liste del collocamento mirato come soggetto disabile ai sensi della legge 68/99.
Devono però prsentare istanza specifica per il riconoscimento, o contestualmente alla domanda, o sìuccessivamente dopo l’arrivo del verbale d’invalidità.
Percentuale di invalidità civile compresa tra 67% e 73%
Le persone riconosciute invalide con percentuale compresa tra il 67% e 73% hanno diritto:
a concessione gratuita di ausili protesici, in genere limitatamente alle patologie indicate nel verbale di invalidità;
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all’iscrizione liste del collocamento mirato come soggetto disabile (legge 68/99);
ad esenzione dal ticket sanitario per visite specialistiche, esami ematochimici e diagnostica strumentale (codice di esenzione: C03);
- se dipendenti pubblici ANCHE al diritto di usufruire dei benefici dell’art. 21 della legge 104/92 che così recita:
21. Precedenza nell’assegnazione di sede.
1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda.
Preciso ancora a questo proposito, proprio a seguito di un commento su questa pagina, che per usufruire dei benefici dell’art. 21 della legge 104/92 devono essere quindi sussistenti contemporaneamente 2 requisiti: invalidità civile uguale o maggiore del 67% e riconoscimento di soggetto con handicap ai sensi della legge 104/92, non importa se comma 1 o comma 3 dell’art. 3
- Gli studenti universitari con invalidità pari o superiore al 66% riconosciuti soggetti con handicap (legge 104/92), hanno diritto ANCHE all’esenzione totale dalle tasse e dai contributi universitari così come previsto dal comma 1, art. 8, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001:
” 1. Le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, per tutti i corsi di cui all’articolo 3, comma 1, 2 e 3, gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d’onore, nonché gli studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio concesse dalle regioni e dalle province autonome che per scarsità di risorse non siano risultati beneficiari di tale provvidenza e gli studenti in situazione di handicap con un’invalidità riconosciuta pari o superiore al sessantasei per cento.”
Da questo punto in poi si parla di percentuali di invalidità, di indennità di frequenza ed indennità di accompagnamento che danno diritto alla corresponsione di un assegno la cui entà, per il 2024, è stata comunicata dall’INPS con la circolare n. 1 del 2 gennaio 2024, circolare che può essere visionata attraverso i link in QUESTA pagina
Percentuale di invalidità civile compresa tra 74% e 99%
Le persone riconosciute invalide con percentuale compresa tra il 74% e 99% si ha diritto:
alla concessione gratuita di ausili protesici, in genere limitatamente alle patologie indicate nel verbale di invalidità;
All’iscrizione nelle liste del collocamento mirato come soggetto disabile (legge 68/99), ma solo se richiesto specificamente;
all’esenzione dal ticket sanitario per visite specialistiche, esami ematochimici e diagnostica strumentale (codice di esenzione: C03)
per i dipendenti pubblici ANCHE al diritto di usufruire dei benefici dell’art. 21 della legge 104/92 (vedi sopra);
- alla concessione di Assegno Mensile di Assistenza; nel 2024 l’INPS eroga 13 mensilità di € 333,33 (nel 2023 erano € 316,25, nel 2022 era € 292,55, nel 2020 e nel 2021 era € 287,09, nel 2019 era € 286,66), ma solo se il reddito personale del 2023 è stato inferiore ad € 5.725,46 (nel 2023 era € 5.432,05);
- a questo va aggiunto l’aumento previsto dall’articolo 70, comma 6, della legge 388/2000, Finanziaria 2001, per il 2023, come per il 2022, il 2021 e il 2020, di € 10,33 ), ma solo se nel 2023 il pensionato non ha superato il reddito di € 7.081,62 se solo, ed € 14.863,55 se coniugato.
ATTENZIONE: ai sensi dell’articolo 35 della legge 247/2007, una finanziaria, l’assegno mensile viene corrisposto solo se la domanda è stata presentata prima del compimento di un preciso anno di età, che da allora è stato aumentato in relazione all’aspettativa di vita. l’articolo 35, legge 247/2007 infatti così recita: “L’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è sostituito dal seguente: < < art 13 – (Assegno mensile) – 1. Agli invalidi civili di età compresa tra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno di età nei cui confronti sia accertata una riduzione di capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74%, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello stato ed erogato dall’INPS, un assegno mensile di euro 242,84 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l’assegnazione della pensione di cui all’articolo 12 … >>“. Dal 1° gennaio 2019 i benefici economici vengono riconosciuti solo se la domanda è stata presentata prima del compimento del 67° anno di età.
INCOMPATIBILITA’
Dal 1° gennaio 1982 l’Assegno Mensile di Assistenza per invalidi civili con percentuale compresa tra il 74% e il 99% è incompatibile con la titolarità di altre pensioni di invalidità erogate dall’Assicurazione generale obbligatoria per vecchiaia, invalidità e superstiti, anche nella gestione speciale per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti; dal 1° gennaio 1991 è incompatibile anche con qualunque trattamento pensionistico erogato per invalidità da causa di guerra, di lavoro o di servizio; il titolare può però optare per il trattamento più elevato. In particolare, per ciò che riguarda l’INAIL, l’incompatibilità è estesa alle rendite dirette, all’assegno per assistenza personale continuativa, all’assegno continuativo mensile, all’assegno di incollocabilità e alla sovvenzione di contingenza ai grandi invalidi. Ricordo ancora che comunque, poiche le rendite INAIL sono soggette a revisione, in caso di loro sospension e, l’opzione può essere revocata in ogni momento.
L’assegno Mensile di Assistenza non è reversibile ai superstiti.
Dal 2008 l’erogazione dell’Assegno di Invalidità (invalidità tra 74% e 99%) non è subordinata, per i soggetti disoccupati, all’iscrizione nelle liste speciali di collocamento.
- secondo il comma 3 dell’art. 80 della legge 388/2000:
- ” … 3. A decorrere dall’anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa. …“
ATTENZIONE: Con il messaggio n. 4689 del 28/12/2021 l’INPS ha comunicato di aver annullato quanto indicato nel precedente n. 3495 del 14/1/2021 che indicava come requisito indispensabile per la liquidazione dell’Assegno mensile di Invalidità la condizione di totale INOCCUPAZIONE. Con il nuovo messaggio n. 4689/2021, considerando quanto previsto dall’art. 12-ter del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, l’INPS ha comunicato che il precedente messaggio è “superato” e che quindi l’Assegno Mensile di Invalidità viene erogato anche a coloro che svolgono un’attività lavorativa il cui reddito annuale non superi o sia pari a € 4.931,00, e ciò a partire dalla data di entrata in vigore della stessa legge, cioè dal 21/12/2021. L’INPS però precisa, nello stesso messaggio, che in autotutela, riesaminerà, tenendo conto della nuova normativa, le istanze presentate successivamente alla data del precedente messaggio n. 3495 del 14/12/2021,
Percentuale di invalidità civile del 100% (Invalidi Civili Totali)
Le persone riconosciute invalide con percentuale del 100%, ahanno diritto:
a concessione gratuita di ausili protesici, in genere limitatamente alle patologie indicate nel verbale di invalidità;
all’iscrizione nelle liste del collocamento mirato come soggetto disabile (legge 68/99), ma comunque solo se viene giudicato “collocabile al lavoro”;
ad esenzione dal ticket sanitario per visite specialistiche, esami ematochimici e di diagnostica strumentale e dal ticket per i farmaci (codice di esenzione: C01)
se dipendenti pubblici ANCHE ad usufruire dei benefici dell’art. 21 della legge 104/92 (vedi sopra);
a Pensione di Inabilità consistente in 13 mensilità, nel 2024 di € 333,33 ; il limite di reddito per il 2024 è fissato in € 19.461,12 (nel 2023 era € 17.920,00, nel 2022 era € 17.05,42, nel 2021 e nel 2020 era 16.982,49, nel 2019 era € 16.814,34).
- Con i commi 5 e 6 dell’articolo 10 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 (G. U. – Serie generale – n. 150 del 28/06/2013), coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99 (G.U. Serie Generale n.196 del 22-8-2013) recante: «Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonchè in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti», è stato stabilito che il limite di reddito è quello personale (vedere QUI); con le sentenze della suprema Corte di Cassazione, sezione civile, n. 21529/2016 e 5450/2017, viene ribadito che il limite di reddito per la pensione di inabilità civile ” … deve essere calcolato con riguardo alla base imponibile ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10 del TUIR. …”
A questo va aggiunto l’aumento previsto dall’articolo 70, comma 6, della legge 388/2000, Finanziaria 2001, per il 2023, come per il 2022, il 2021 e il 2020, di € 10,33 , ma solo se nel 2023 il pensionato non ha superato il reddito di € 7.081,62 se solo, ed € 14.863,55 se coniugato.
Secondo la sentenza della della Corte Costituzionale, sentenza n. 152 del 23 giugno 2020, gli invalidi civili totali, i ciechi civili e i sordi con diritto a pensione e con età compresa tra 18 e 60 anni, hanno diritto agli stessi benefici di coloro che hanno più di 60 anni e quindi il cosiddetto “incremento al milione”, quindi fino a 651,51 € (Circolare INPS n. 107 del 23/09/2020)
Per avere diritto al beneficio sono necessari i seguenti requisiti reddituali (importi 2023):
- il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 9.102,34 euro (pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);
- il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere:
- redditi propri di importo non superiore a 9.102,34 euro;
- redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 15.644,85 euro.
Anche per la Pensione di Inabilità è prevista la concessione del beneficio economico solo se l’istanza, a partire dall’1 gennaio 2019, è stata presentata prima del compimento del 67° anno di età.
Per la Pensione di Inabilità concessa agli invalidi civili al 100% non esistono incompatibilità con altri trattamenti pensionistici erogati per invalidità da causa di guerra, di lavoro o di servizio.
Anche la Pensione di Inabilità non è reversibile ai superstiti.
Al compimento dei 67 anni età (e questo a partire dal 1° gennaio 2019), Assegno Mensile di Invalidità o Pensione Invalidi Civili Totali si trasforma in Assegno Sociale; attenzione però: può accadere che si abbia diritto contemporaneamente a pensione contributiva, quindi si potrebbero superare i limiti di reddito indicati sopra; in questo caso la corresponsione della provvidenza economica viene sospesa;
Benefici per soggetti invalidi civili con età inferiore a 18 anni:
Minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età
Le persone di età inferiore a 18 anni, quindi minorenni, riconosciute “minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età”, hanno diritto a:
- Indennità di Frequenza, erogata dall’INPS e, nel 2023, consistente in € 333,33 mensili per tutto il tempo di frequenza di centri di riabilitazione, di corsi di formazione professionale, di centri occupazionali o di scuole di ogni ordine e grado; il limite di reddito dell’invalido minore è fissato, nel 2024, in € 5.725,46;
A questo va aggiunto l’aumento previsto dall’articolo 70, comma 6, della legge 388/2000, Finanziaria 2001, per il 2023, come per il 2022, il 2021 e il 2020, di € 10,33 , ma solo se nel 2022 il pensionato non ha superato il reddito di € 7.081,62 se solo, ed € 14.863,55 se coniugato.
- anche concessione gratuita di ausili ortesici;
- anche esenzione dai Ticket per visite specialistiche, esami ematochimici, diagnostica strumentale e farmaci(codice esenzione: C04)
Minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore
per questo caso vedere più approfonditamente qui
Benefici per soggetti invalidi con età superiore a 67 anni (se l’invalidità civile è stata richiesta dopo il compimento dei 67 anni):
I soggetti che hanno presentato l’istanza dopo il compimento del 67mo anno di età NON hanno diritto, se riconosciuti “solo” invalidi civili”, ad alcun beneficio economico, ma solo ai benefici accessori; da precisare che per costoro nei verbali non viene indicata una percentuale precisa ma solo un riferimento alle difficoltà nello svolgimento delle funzioni proprie dell’età, anche se in realtà esiste una certa corrispondenza con le fasce di percentuali indicate più sopra.
Si hanno quindi 3 fasce valutative e per ogni fascia sono previsti specifici benefici:
percentuale di invalidità civile compresa tra il 34% e il 66% (invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà lievi)
- diritto alla fornitura di assistenza protesica;
percentuale di invalidità civile compresa tra il 67% e il 99% (invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà medie)
- diritto alla fornitura di assistenza protesica;
- esenzione dal ticket per visite specialistiche, esami ematochimici e diagnostica strumentale (codice esenzione C03)
percentuale di invalidità civile del 100% (invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà gravi)
- diritto alla fornitura di assistenza protesica;
- esenzione dal ticket per visite specialistiche, esami ematochimici e diagnostica strumentale;
- ANCHE esenzione dal ticket farmaci (codice di esenzione: C01)
Benefici indipendenti dall’età
Oltre a quanto indicato sopra, esiste anche l’indennitò di accompagnamento, i cui benefici riconosciuti sono indipendenti dall’età e dal reddito
- INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO concessa alla persona riconosciuta invalida civile al 100% e che è “non in grado di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” oppure (o anche) “non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita“;
- se ne ricorrono i presupposti medico-legali, può essere concessa anche ai bambini in tenerissima età, perfino al di sotto dei 3 anni;
- l’indennità di accompagnamento erogata dall’INPS nel 2024 è di € 531,76 per 12 mensilità (nel 2023 era € 527,16, nel 2022 era € 524,16, nel 2021 e nel 2020 € 520,29, nel 2019 era € 517,84);
- se viene concessa a soggetti di età compresa tra 18 e 67 anni si cumula con la pensione di inabilità, sempre che susistano i previsti requisiti reddituali per quest’ultima;
- concessione gratuita di ausili protesici,
- esenzione dal ticket per farmaci, visite specialistiche, esami ematochimici e diagnostica strumentale (codice di esenzione: C02)
ULTERIORI PRECISAZIONI
- Per la concessione di ausili protesici generalmente è richiesto che la patologia che rende necessario l’ausilio sia indicato nella diagnosi del verbale e comunque, almeno nella mia realtà territoriale, è indispensabile una prescrizione specialistica da parte di “specialista dipendente del SSN”, quindi NON dipendente di strutture convenzionate o specialista convenzionato esterno.
- L’Indennità di Frequenza è incompatibile con l’Indennità di Accompagnamento, con l’indennità speciale per i ciechi parziali e con l’indennità di comunicazione per i sordi prelinguali.
- L’indennità di accompagnamento viene erogata purchè il titolare non sia ricoverato in istituto a titolo gratuito con retta interamente a carico di un ente pubblico; viene considerato “ricovero” anche il ricovero ospedaliero che supera i 30 giorni; se il ricovero a titolo gratuito è avvenuto per una per frazione di mese l’indennità di accompagnamento viene ugualmente corrisposta; oltre i 30 giorni scatta l’incompatibilità.
- L’indennità di accompagnamento è incompatibile con altri benefici economici simili erogati per causa di guerra, lavoro o servizio;
- L’indennità di accompagnamento viene erogata indipendentemente dal reddito;
- L’indennità di accompagnamento è compatibile con lo svolgimento di una attività lavorativa;
- L’indennità di accompagnamento può essere compatibile con la titolarità di una patente speciale;
- L’indennità di accompagnamento viene erogata anche ai detenuti;
- Assegno mensile di Invalidità, Pensione invalidi civili totali ed Indennità di Accompagnamento non sono riversibili ai superstiti:
- Le indennità e le pensioni concessi agli invalidi civili, comprese l’accompagnamento, quelle per la sordità e quella per la cecità, sono redditi ESENTI da IRPEF e quindi non vanno indicate in sede di dichiarazione dei redditi.
- I benefici economici connessi all’invalidità civile, compresi quelli della cecità e sordità, vengono erogati anche agli stranieri extracomunitari purchè in possesso di regolare permesso di soggiorno;
- è consentito ai lavoratori sordomuti e agli invalidi con invalidità uguale o superiore al 74% di richiedere, per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa. Il beneficio è riconosciuto per un massimo di 5 anni di contribuzione figurativa ed è utile ai fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva. Quindi può essere raggiunto il diritto ad andare in pensione in anticipo (5 anni al massimo).
TABELLA RIASSUNTIVA | |
età compresa tra i 18 ed i 67 anni | |
percentuale di invalidità civile (↓) | benefici (↓) |
percentuale di invalidità compresa tra 35% e 44% | ausili protesici |
percentuale di invalidità compresa tra 45% e 66% | ausili protesici iscrizione liste del collocamento mirato |
percentuale di invalidità compresa tra 67% e 73% | ausili protesici iscrizione liste del collocamento mirato come lavoratore disabile esenzione dal ticket per visite specialistiche, esami ematochimici e diagnostica strumentale i dipendenti pubblici hanno diritto di usufruire dei benefici dell’art. 21 della legge 104/92 Esenzione tasse e contributi universitari (inv. uguale o maggiore del 66% e riconoscimento di soggetto con handicap ai sensi della legge 104/92) |
percentuale di invalidità compresa tra 74% e 99% | ausili protesici iscrizione liste del collocamento mirato come lavoratore disabile esenzione dal ticket per visite specialistiche, esami ematochimici e diagnostica strumentale concessione di Assegno Mensile di Assistenza; nel 2021 l’INPS corrisponde 13 mensilità di € 333,33 (limiti di reddito da vedere sopra) i dipendenti pubblici hanno diritto di usufruire dei benefici dell’art. 21 della legge 104/92 |
percentuale di invalidità del 100% | ausili protesici iscrizione liste del collocamento mirato come lavoratore disabile esenzione dal ticket per visite specialistiche, esami ematochimici, diagnostica strumentale e farmaci in classe A concessione di Pensione di Inabilità; nel 2021 l’INPS corrisponde 13 mensilità di € 333,33 (limiti di reddito da vedere sopra) se ne ricorrono i presupposti reddituali, maggiorazione fino a € 651,51 i dipendenti pubblici hanno diritto di usufruire dei benefici dell’art. 21 della legge 104/92 |
età inferiore a 18 anni | |
percentuale di invalidità (↓) | benefici (↓) |
difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età | concessione gratuita di ausili ortesici; esenzione dai Ticket per visite specialistiche, esami ematochimici, diagnostica strumentale e farmaci; Indennità di Frequenza erogata dall’INPS e consistente in € 313,91 per 12 mensilità |
minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore | vedere più approfonditamente qui |
età superiore a 67 anni (l’invalidità è ottenuta dopo il compimento dei 67 anni): | |
percentuale di invalidità (↓) | benefici (↓) |
percentuale di invalidità compresa tra il 34% e il 66% (invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà lievi) | fornitura di assistenza protesica |
percentuale di invalidità compresa tra il 67% e il 99% (invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà medie) | Fornitura di assistenza protesica esenzione dal ticket per visite specialistiche, esami ematochimici e diagnostica strumentale; |
percentuale di invalidità del 100% (invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà gravi) | fornitura di assistenza protesica esenzione dal ticket per visite specialistiche, esami ematochimici, diagnostica strumentale e farmaci in classe A |
Soggetti di ogni età | |
percentuale di invalidità (↓) | benefici (↓) |
“Non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” “Non in grado di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” | fornitura di assistenza protesica esenzione dal ticket per visite specialistiche, esami ematochimici, diagnostica strumentale e farmaci in classe A Indennità di Accompagnamento di Euro 531,76 per 12 mensilità nel 2024 |
Dott. Salvatore Nicolosi
Secondo il Decreto del Ministero della Sanità 27 agosto 1999, n. 332, gli invalidi civili, cioè coloro che sono invalidi in misura superiore ad 1/3, hanno diritto ad assistenza ortesica e protesica gratuitamente.
Lei, con invalidità del 60% e con agenesia congenita di parte dell’arto superiore rientra in questa categoria.
Per informazioni più complete vada a questa pagina dell’ottimo sito handylex.org: http://www.handylex.org/schede/ntpiterfornitura.shtml.
Troverà le informazioni che le servono.
Circa la diversa valutazione tra quando era minorenne ed adesso, è piuttosto normale in quanto l”invalidità del minorenne ha un criterio più “benevolo” e non esistono tabelle di riferimento; si parla solo di “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età”.
Per i maggiorenni esiste una tabella, quella del DM 05/02/1992 dove è prevista questa indicazione: “7432 PERDITA DI UNA MANO 65%”.
Saluti
Salve volevo sapere se io non avendo una mano dalla nascita con invalidità del 60% ho diritto a ricevere una protesi. Perché prima di esseri maggiorenne avevo 100% f invalidità mi veniva data gratuita raggiunta la maggiore età mi hanno diminuito l’invalidità al 60% e mi hanno detto che non ho più diritto a niente. Vorrei sapere se è vero… Grazie mille
Buongiorno.
Il DM 05/02/1992 prevede che è facoltà della commissione, se la menomazione incide sulle capacità lavorative specifiche, aggiungere alla percentuale d’invalidità riconoscibile ulteriori punti percentuali, per un massimo di 5. Inoltre comunque nella compilazione del verbale va inserita l’informazione sull’attività lavorativa attuale del richiedente.
Non credo che il fatto di lavorare la possa danneggiare per ciò che riguarda la percentuale che la Commissione potrebbe riconoscere.
Saluti
Buongiorno Dottore,nel 2013 ho effettuato la visita per l’invalidità civile e mi è stata riconosciuta con il 46% dovuta ai problemi del Rachide lombosacrale e del ginocchio Dx.Quando ho fatto tale domanda,ero un lavoratore in mobilità,per cui per potere usufruire della legge 104 e alle aste del centro per l’impiego ho avuto la necessità di farmi riconoscere la mia menomazione fisica.Ora in data 27 ottobre,ho subito l’intervento di protesi bilaterale dell’anca ed in data 19 novembre ho effettuato la visita di aggravamento per l’invalidità.La commissione mi ha chiesto se stessi lavorando ora. La mia domanda è stata affermativa in quanto da maggio di quest’anno sono stato assunto a tempo indeterminato in una azienda come invalido.Volevo chiederle, se il fatto che io stia lavorando può influire in senso negativo sulla mia invalidità che con le protesi si è sicuramente aggravata ma che purtroppo vivendo in una nazione dove il paradosso esiste,mi possa essere addirittura tolta quella del 46%. Grazie per la risposta dottore.Marco.
Buonasera.
Troverà le risposte su questa pagina
Buongiorno.
La rettocolite ulcerosa è una patologia per l quale la tabella dell’invalidità civile prevede specifiche valutazioni:
6418 COLITE ULCEROSA (III CLASSE) 41-50%
6419 COLITE ULCEROSA (IV CLASSE) 61-70%
Per I e II classe si usano quelle previste per il Morbo di Crohn:
6458 MORBO DI CROHN (I CLASSE) 15%
6459 MORBO DI CROHN (II CLASSE) 21-30%
Per “classe” si intende la gravità della patologia secondo queste indicazioni:
“I CLASSE – la malattia determina alterazioni lievi della funzione tali da provocare disturbi dolorosi saltuari, trattamento medicamentoso non continuativo e stabilizzazione del peso corporeo convenzionale (rilevato dalle tabelle facenti riferimento al sesso ed alla statura) su valori ottimali. In caso di trattamento chirurgico non debbono essere residuati disturbi funzionali o disordini del transito.
II CLASSE – la malattia determina alterazioni funzionali causa di disturbi dolorosi non continui, trattamento medicamentoso non continuativo, perdita del peso sino al 10% del valore convenzionale, saltuari disordini del transito intestinale.
III CLASSE – si ha alterazione grave della funzione digestiva, con disturbi dolorosi molto frequenti, trattamento medicamentoso continuato e dieta costante; perdita del peso tra il 10 ed il 20% del valore convenzionale, eventuale anemia e presenza di apprezzabili disordini del transito. Apprezzabili le ripercussioni socio-lavorative.
IV CLASSE – alterazioni gravissime della funzione digestiva, con disturbi dolorosi e trattamento medicamentoso continuativo ma non completamente efficace, perdita di peso superiore al 20% del convenzionale, anemia, gravi e costanti disordini del transito intestinale. Significative le limitazioni in ambito socio-lavorativo.”
Andando al suo caso specifico:
1) sul lavoro non posso rispondere in quanto bisognerebbe analizzare integralmente le sue mansioni lavorative, ma è veramente raro che ci siano problemi con questa specifica patologie;
2) per ciò che riguarda la patente di guida, dovrebbe essere una condizione gravissima; ma io ho visto pazienti con M. di Crohn molto avanzato che non avevano avuto problemi;
3) sulla percentuale ottenibile, se lei osserva attentamente, si va dal 15% al 70%, e ciò non in rapporto al tipo di trattamento, ma in rapporto alla gravità delle manifestazioni, nonostante il trattamento; La commissionein questo caso fa riferimento alla certificazione specialistica; nel suo caso non è possibile a distanza fare una valutazione affidabile.
4) circa i benefici, dipendono dalla percentuale riconosciuta per il quale spero di aver dato indicazioni complete nella pagina.
Saluti
Buonasera,
ho 35 e sono malato di RCU dal 2003.
Da quella data ad oggi ho provato tante strade ma non riesco a stare bene per un periodo lungo. L’unica alternativa che mi ha dato benessere è stato l’infusione di infliximab presso l’ospedale(quasi 5 anni). L’ho sospeso da diversi mesi ma sto di nuovo male( vado avanti a cortisone e mesalazina).
Volevo chiedere se conveniva fare richiesta di invalidità e se creava problemi (per patenti, lavoro etc..). Quali sono i vantaggi della richiesta di invalidità??
Secondo lei con la R.C.U. (pancolite) che percentuale indicativa di invalidità dovrei avere???
Grazie mille per l’attenzione
Saluto cordialmete
Buongiorno Dott. Nicolosi,vorrei avere una sua opinione in merito alla situazione di mia mamma,la quale gli veniva concessa la pensione di cecità per ventesimista a Novembre 2014, con i vari relativi verbali asl sia per invalidità che successivamente anche per la legge 104 concessa.Questa settimana ci siamo recati alla sede di Milano per un accertamento da parte dell Inps da parte di una commissione medica e con il nostro stupore ci comunicano che c’è stato un errore da parte dell ASL e non andava concessa l invalidità per ventesimista perché nell occhio se si leggeva nel certificato medico 2/30 che sono più di 1/20.Anche la commissione era imbarazzata dall accaduto e non sapeva darmi spiegazioni dell errore da parte dell Asl senza dirle l angoscia di mia Madre 78 anni che si vedeva negare il tutto.Adesso cosa succede con le somme da mia Mamma percepite ci possono chiedere il tutto indietro?i giorni di 104 da me Figlio goduti per portare mia madre a dx e su cosa succede? Come si può rimediare a ciò? Anche perché io così posso fare un ricorso anche perché mia Madre è sicuramente peggiorata nel frattempo (degenerazione maculare).Come ci possiamo comportare?Grazie. Silvio
Buonasera.
In realtà si tratta di un problema che si risolve con il CCNL del settore trasporti, che, tra parentesi, scadel il prossimo 31 dicembre.
Nel CCNL del settore autotrasporti non si fa differenza, a questo proposito, tra quadro e personale viaggiante ad esempio:
“… Art. 63 – malattia, infortunio, cure termali …
6. L’eventuale prosecuzione dell’assenza deve essere comunicata e certificata con le stesse modalità sopra previste.
7. I lavoratori non in prova hanno diritto alla conservazione del posto:
1) per 245 giorni di calendario se aventi anzianità di servizio non superiore a 5 anni;
2) per 365 giorni di calendario se aventi anzianità di servizio superiore ai 5 anni.
8. Ai fini del computo dei diritti di cui sopra si sommano tutti i periodi di assenza per malattia, ad esclusione di quelli per malattie particolarmente gravi occorsi al lavoratore durante un arco temporale di 24 mesi, per i lavoratori di cui al punto 1) del precedente comma, e di 30 mesi, per i lavoratori di cui al punto 2). L’arco temporale da assumere per il calcolo coincide con i 24 o 30 mesi consecutivi immediatamente precedenti qualsiasi mo-mento considerato ove concomitante con lo stato di malattia in corso e con l’esclusione del periodo di prova.
9. Superati i periodi di conservazione del posto, al lavoratore verrà accordato, previa richiesta scritta, un periodo di aspettativa per malattia, nella misura massima di 6 mesi non retribuiti. Tale aspettativa non è computabile ad alcun effetto contrattuale nell’anzianità di servi-zio. La richiesta deve essere presentata, salvo cause di forza maggiore, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla scadenza dei termini previsti e potrà essere inoltrata anche per il tramite delle strutture sindacali aziendali. …”
Il problema sta in ciò che si intende per malattia particolarmente grave per il quale in effetti non esiste una notazione uniforme.
In genere per patologie gravi si intendono quelle malattie che hanno messo in pericolo la vita o richiedono terapie salvavita, como sicuramente è la chemioterapia o la dialisi.
Mi risulta che solo raramente in qualche CCNL sia indicato cosasi intende per patologia grave.
In rete ad esempio ho trovato questa: “ patologie oncologiche di rilevante gravità, ictus o sclerosi multipla gravemente invalidanti, distrofia muscolare, morbo di Cooley ovvero periodi di degenza ospedaliera determinanti da trapianti chirurgici di organi vitali, …“.
Ma sono segnalati casi di licenziamento di soggetti con patologie oncologiche che avevano superato il periodo di comporto.
Alla fine, non esiste univocità e certezza.
Mi risultano tentativi legislativi in questo senso, ma ancora non c’è nulla di definito.
Saluti
Buonasera, vista la cortesia e la competenza, vorrei chiederle dei chiarimenti inerenti al periodo di comporto del settore Trasporti e Logistica. Preciso che sono malato oncologico e lavoro in azienda da quasi 20 anni con la qualifica di Quadro.
Grazie e saluti