In questa pagina cerco di riassumere i benefici spettanti agli invalidi civili, considerando l’età della persona e la percentuale riconosciuta.
Preciso che questa pagina non è rivolta ai professionisti, quindi medici, avvocati o collaboratori dei Patronati che ben dovrebbero conoscere questa materia, ma a “normali” cittadini che hanno importanti problematiche di salute e pertanto vorrebbero usufruire dei benefici previsti dalla normativa sull’invalidità civile.
In ogni caso, poichè questa non è una testata giornalistica, quindi non c’è un correttore di bozze o qualcuno con funzioni similari, queste informazioni non devono essere considerate sicuramente corrette; nonostante ogni attenzione può accadere che una “o” venga scritta al posto di una “e” oppure che una parola resti al posto sbagliato dopo un aggiornamento. Quindi, se si decidesse di intraprendere una qualche azione sulla scorta delle informazioni qui contenute, raccomando di controllare prima presso professionisti accreditati che potranno eventualmente confermare o smentire l’informazione.
Per i riferimenti di legge vedere QUI.
Per la tabella delle percentuali di invalidità civile riconoscibili per ogni malattia vedere QUI.
Innanzi tutto occorre avere ben chiaro l’obiettivo che si vuole raggiungere; infatti sono molteplici i benefici concessi dalla normativa e, a volte, anche i benefici accessori, come l’esenzione dal ticket sanitario, possono essere appetibili.
Colgo l’occasione per consigliare questo testo:
E’ un testo veramente enciclopedico e ne esce una versione aggiornata agni anno, intorno al mese di aprile; ammetto che moltissime delle informazioni di tipo amministrativo o normativo presenti in questo blog sono state verificate proprio su questo testo.
La versione aggiornata al 2023 è acquistabile su Amazon
CONTENUTO DI QUESTA PAGINA:
- Benefici per soggetti invalidi civili con età compresa tra i 18 ed i 67 anni:
- Benefici per soggetti invalidi civili con età inferiore a 18 anni:
- Benefici per soggetti invalidi con età superiore a 67 anni (se l’invalidità civile è ottenuta dopo il compimento dei 67 anni):
- percentuale di invalidità civile compresa tra il 34% e il 66% (invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà lievi)
- percentuale di invalidità civile compresa tra il 67% e il 99% (invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà medie)
- percentuale di invalidità civile del 100% (invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà gravi)
- Benefici indipendenti dall’età
- Ulteriori precisazioni
- tabelle riassuntive
Benefici per soggetti riconosciuti invalidi civili la cui età è compresa tra i 18 ed i 67 anni:
Percentuale di invalidità civile compresa tra 1% e 34%
Le persone riconosciute invalide con percentuale compresa tra 1% e 34%, vengono dichiarate “PERSONA NON INVALIDA” e quindi per costoro non è previsto alcun tipo di beneficio.
Percentuale di invalidità civile compresa tra 35% e 44%
Le persone riconosciute invalide con percentuale compresa tra il 35% e il 44% hanno diritto a concessione gratuita di ausili protesici, in genere limitatamente alle patologie indicate nel verbale di invalidità stesso.
Percentuale di invalidità civile compresa tra 45% e 66%
Le persone riconosciute invalide con percentuale compresa tra il 45% e il 66%, oltre al beneficio indicato precedentememente, quindi la concessione gratuita di ausili protesici, possono iscriversi nelle liste del collocamento mirato come soggetto disabile ai sensi della legge 68/99.
Devono però prsentare istanza specifica per il riconoscimento, o contestualmente alla domanda, o sìuccessivamente dopo l’arrivo del verbale d’invalidità.
Percentuale di invalidità civile compresa tra 67% e 73%
Le persone riconosciute invalide con percentuale compresa tra il 67% e 73% hanno diritto:
a concessione gratuita di ausili protesici, in genere limitatamente alle patologie indicate nel verbale di invalidità;
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all’iscrizione liste del collocamento mirato come soggetto disabile (legge 68/99);
ad esenzione dal ticket sanitario per visite specialistiche, esami ematochimici e diagnostica strumentale (codice di esenzione: C03);
- se dipendenti pubblici ANCHE al diritto di usufruire dei benefici dell’art. 21 della legge 104/92 che così recita:
21. Precedenza nell’assegnazione di sede.
1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda.
Preciso ancora a questo proposito, proprio a seguito di un commento su questa pagina, che per usufruire dei benefici dell’art. 21 della legge 104/92 devono essere quindi sussistenti contemporaneamente 2 requisiti: invalidità civile uguale o maggiore del 67% e riconoscimento di soggetto con handicap ai sensi della legge 104/92, non importa se comma 1 o comma 3 dell’art. 3
- Gli studenti universitari con invalidità pari o superiore al 66% riconosciuti soggetti con handicap (legge 104/92), hanno diritto ANCHE all’esenzione totale dalle tasse e dai contributi universitari così come previsto dal comma 1, art. 8, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001:
” 1. Le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, per tutti i corsi di cui all’articolo 3, comma 1, 2 e 3, gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d’onore, nonché gli studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio concesse dalle regioni e dalle province autonome che per scarsità di risorse non siano risultati beneficiari di tale provvidenza e gli studenti in situazione di handicap con un’invalidità riconosciuta pari o superiore al sessantasei per cento.”
Da questo punto in poi si parla di percentuali di invalidità, di indennità di frequenza ed indennità di accompagnamento che danno diritto alla corresponsione di un assegno la cui entà, per il 2024, è stata comunicata dall’INPS con la circolare n. 1 del 2 gennaio 2024, circolare che può essere visionata attraverso i link in QUESTA pagina
Percentuale di invalidità civile compresa tra 74% e 99%
Le persone riconosciute invalide con percentuale compresa tra il 74% e 99% si ha diritto:
alla concessione gratuita di ausili protesici, in genere limitatamente alle patologie indicate nel verbale di invalidità;
All’iscrizione nelle liste del collocamento mirato come soggetto disabile (legge 68/99), ma solo se richiesto specificamente;
all’esenzione dal ticket sanitario per visite specialistiche, esami ematochimici e diagnostica strumentale (codice di esenzione: C03)
per i dipendenti pubblici ANCHE al diritto di usufruire dei benefici dell’art. 21 della legge 104/92 (vedi sopra);
- alla concessione di Assegno Mensile di Assistenza; nel 2024 l’INPS eroga 13 mensilità di € 333,33 (nel 2023 erano € 316,25, nel 2022 era € 292,55, nel 2020 e nel 2021 era € 287,09, nel 2019 era € 286,66), ma solo se il reddito personale del 2023 è stato inferiore ad € 5.725,46 (nel 2023 era € 5.432,05);
- a questo va aggiunto l’aumento previsto dall’articolo 70, comma 6, della legge 388/2000, Finanziaria 2001, per il 2023, come per il 2022, il 2021 e il 2020, di € 10,33 ), ma solo se nel 2023 il pensionato non ha superato il reddito di € 7.081,62 se solo, ed € 14.863,55 se coniugato.
ATTENZIONE: ai sensi dell’articolo 35 della legge 247/2007, una finanziaria, l’assegno mensile viene corrisposto solo se la domanda è stata presentata prima del compimento di un preciso anno di età, che da allora è stato aumentato in relazione all’aspettativa di vita. l’articolo 35, legge 247/2007 infatti così recita: “L’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è sostituito dal seguente: < < art 13 – (Assegno mensile) – 1. Agli invalidi civili di età compresa tra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno di età nei cui confronti sia accertata una riduzione di capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74%, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello stato ed erogato dall’INPS, un assegno mensile di euro 242,84 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l’assegnazione della pensione di cui all’articolo 12 … >>“. Dal 1° gennaio 2019 i benefici economici vengono riconosciuti solo se la domanda è stata presentata prima del compimento del 67° anno di età.
INCOMPATIBILITA’
Dal 1° gennaio 1982 l’Assegno Mensile di Assistenza per invalidi civili con percentuale compresa tra il 74% e il 99% è incompatibile con la titolarità di altre pensioni di invalidità erogate dall’Assicurazione generale obbligatoria per vecchiaia, invalidità e superstiti, anche nella gestione speciale per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti; dal 1° gennaio 1991 è incompatibile anche con qualunque trattamento pensionistico erogato per invalidità da causa di guerra, di lavoro o di servizio; il titolare può però optare per il trattamento più elevato. In particolare, per ciò che riguarda l’INAIL, l’incompatibilità è estesa alle rendite dirette, all’assegno per assistenza personale continuativa, all’assegno continuativo mensile, all’assegno di incollocabilità e alla sovvenzione di contingenza ai grandi invalidi. Ricordo ancora che comunque, poiche le rendite INAIL sono soggette a revisione, in caso di loro sospension e, l’opzione può essere revocata in ogni momento.
L’assegno Mensile di Assistenza non è reversibile ai superstiti.
Dal 2008 l’erogazione dell’Assegno di Invalidità (invalidità tra 74% e 99%) non è subordinata, per i soggetti disoccupati, all’iscrizione nelle liste speciali di collocamento.
- secondo il comma 3 dell’art. 80 della legge 388/2000:
- ” … 3. A decorrere dall’anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa. …“
ATTENZIONE: Con il messaggio n. 4689 del 28/12/2021 l’INPS ha comunicato di aver annullato quanto indicato nel precedente n. 3495 del 14/1/2021 che indicava come requisito indispensabile per la liquidazione dell’Assegno mensile di Invalidità la condizione di totale INOCCUPAZIONE. Con il nuovo messaggio n. 4689/2021, considerando quanto previsto dall’art. 12-ter del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, l’INPS ha comunicato che il precedente messaggio è “superato” e che quindi l’Assegno Mensile di Invalidità viene erogato anche a coloro che svolgono un’attività lavorativa il cui reddito annuale non superi o sia pari a € 4.931,00, e ciò a partire dalla data di entrata in vigore della stessa legge, cioè dal 21/12/2021. L’INPS però precisa, nello stesso messaggio, che in autotutela, riesaminerà, tenendo conto della nuova normativa, le istanze presentate successivamente alla data del precedente messaggio n. 3495 del 14/12/2021,
Percentuale di invalidità civile del 100% (Invalidi Civili Totali)
Le persone riconosciute invalide con percentuale del 100%, ahanno diritto:
a concessione gratuita di ausili protesici, in genere limitatamente alle patologie indicate nel verbale di invalidità;
all’iscrizione nelle liste del collocamento mirato come soggetto disabile (legge 68/99), ma comunque solo se viene giudicato “collocabile al lavoro”;
ad esenzione dal ticket sanitario per visite specialistiche, esami ematochimici e di diagnostica strumentale e dal ticket per i farmaci (codice di esenzione: C01)
se dipendenti pubblici ANCHE ad usufruire dei benefici dell’art. 21 della legge 104/92 (vedi sopra);
a Pensione di Inabilità consistente in 13 mensilità, nel 2024 di € 333,33 ; il limite di reddito per il 2024 è fissato in € 19.461,12 (nel 2023 era € 17.920,00, nel 2022 era € 17.05,42, nel 2021 e nel 2020 era 16.982,49, nel 2019 era € 16.814,34).
- Con i commi 5 e 6 dell’articolo 10 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 (G. U. – Serie generale – n. 150 del 28/06/2013), coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99 (G.U. Serie Generale n.196 del 22-8-2013) recante: «Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonchè in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti», è stato stabilito che il limite di reddito è quello personale (vedere QUI); con le sentenze della suprema Corte di Cassazione, sezione civile, n. 21529/2016 e 5450/2017, viene ribadito che il limite di reddito per la pensione di inabilità civile ” … deve essere calcolato con riguardo alla base imponibile ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10 del TUIR. …”
A questo va aggiunto l’aumento previsto dall’articolo 70, comma 6, della legge 388/2000, Finanziaria 2001, per il 2023, come per il 2022, il 2021 e il 2020, di € 10,33 , ma solo se nel 2023 il pensionato non ha superato il reddito di € 7.081,62 se solo, ed € 14.863,55 se coniugato.
Secondo la sentenza della della Corte Costituzionale, sentenza n. 152 del 23 giugno 2020, gli invalidi civili totali, i ciechi civili e i sordi con diritto a pensione e con età compresa tra 18 e 60 anni, hanno diritto agli stessi benefici di coloro che hanno più di 60 anni e quindi il cosiddetto “incremento al milione”, quindi fino a 651,51 € (Circolare INPS n. 107 del 23/09/2020)
Per avere diritto al beneficio sono necessari i seguenti requisiti reddituali (importi 2023):
- il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 9.102,34 euro (pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);
- il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere:
- redditi propri di importo non superiore a 9.102,34 euro;
- redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 15.644,85 euro.
Anche per la Pensione di Inabilità è prevista la concessione del beneficio economico solo se l’istanza, a partire dall’1 gennaio 2019, è stata presentata prima del compimento del 67° anno di età.
Per la Pensione di Inabilità concessa agli invalidi civili al 100% non esistono incompatibilità con altri trattamenti pensionistici erogati per invalidità da causa di guerra, di lavoro o di servizio.
Anche la Pensione di Inabilità non è reversibile ai superstiti.
Al compimento dei 67 anni età (e questo a partire dal 1° gennaio 2019), Assegno Mensile di Invalidità o Pensione Invalidi Civili Totali si trasforma in Assegno Sociale; attenzione però: può accadere che si abbia diritto contemporaneamente a pensione contributiva, quindi si potrebbero superare i limiti di reddito indicati sopra; in questo caso la corresponsione della provvidenza economica viene sospesa;
Benefici per soggetti invalidi civili con età inferiore a 18 anni:
Minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età
Le persone di età inferiore a 18 anni, quindi minorenni, riconosciute “minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età”, hanno diritto a:
- Indennità di Frequenza, erogata dall’INPS e, nel 2023, consistente in € 333,33 mensili per tutto il tempo di frequenza di centri di riabilitazione, di corsi di formazione professionale, di centri occupazionali o di scuole di ogni ordine e grado; il limite di reddito dell’invalido minore è fissato, nel 2024, in € 5.725,46;
A questo va aggiunto l’aumento previsto dall’articolo 70, comma 6, della legge 388/2000, Finanziaria 2001, per il 2023, come per il 2022, il 2021 e il 2020, di € 10,33 , ma solo se nel 2022 il pensionato non ha superato il reddito di € 7.081,62 se solo, ed € 14.863,55 se coniugato.
- anche concessione gratuita di ausili ortesici;
- anche esenzione dai Ticket per visite specialistiche, esami ematochimici, diagnostica strumentale e farmaci(codice esenzione: C04)
Minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore
per questo caso vedere più approfonditamente qui
Benefici per soggetti invalidi con età superiore a 67 anni (se l’invalidità civile è stata richiesta dopo il compimento dei 67 anni):
I soggetti che hanno presentato l’istanza dopo il compimento del 67mo anno di età NON hanno diritto, se riconosciuti “solo” invalidi civili”, ad alcun beneficio economico, ma solo ai benefici accessori; da precisare che per costoro nei verbali non viene indicata una percentuale precisa ma solo un riferimento alle difficoltà nello svolgimento delle funzioni proprie dell’età, anche se in realtà esiste una certa corrispondenza con le fasce di percentuali indicate più sopra.
Si hanno quindi 3 fasce valutative e per ogni fascia sono previsti specifici benefici:
percentuale di invalidità civile compresa tra il 34% e il 66% (invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà lievi)
- diritto alla fornitura di assistenza protesica;
percentuale di invalidità civile compresa tra il 67% e il 99% (invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà medie)
- diritto alla fornitura di assistenza protesica;
- esenzione dal ticket per visite specialistiche, esami ematochimici e diagnostica strumentale (codice esenzione C03)
percentuale di invalidità civile del 100% (invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà gravi)
- diritto alla fornitura di assistenza protesica;
- esenzione dal ticket per visite specialistiche, esami ematochimici e diagnostica strumentale;
- ANCHE esenzione dal ticket farmaci (codice di esenzione: C01)
Benefici indipendenti dall’età
Oltre a quanto indicato sopra, esiste anche l’indennitò di accompagnamento, i cui benefici riconosciuti sono indipendenti dall’età e dal reddito
- INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO concessa alla persona riconosciuta invalida civile al 100% e che è “non in grado di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” oppure (o anche) “non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita“;
- se ne ricorrono i presupposti medico-legali, può essere concessa anche ai bambini in tenerissima età, perfino al di sotto dei 3 anni;
- l’indennità di accompagnamento erogata dall’INPS nel 2024 è di € 531,76 per 12 mensilità (nel 2023 era € 527,16, nel 2022 era € 524,16, nel 2021 e nel 2020 € 520,29, nel 2019 era € 517,84);
- se viene concessa a soggetti di età compresa tra 18 e 67 anni si cumula con la pensione di inabilità, sempre che susistano i previsti requisiti reddituali per quest’ultima;
- concessione gratuita di ausili protesici,
- esenzione dal ticket per farmaci, visite specialistiche, esami ematochimici e diagnostica strumentale (codice di esenzione: C02)
ULTERIORI PRECISAZIONI
- Per la concessione di ausili protesici generalmente è richiesto che la patologia che rende necessario l’ausilio sia indicato nella diagnosi del verbale e comunque, almeno nella mia realtà territoriale, è indispensabile una prescrizione specialistica da parte di “specialista dipendente del SSN”, quindi NON dipendente di strutture convenzionate o specialista convenzionato esterno.
- L’Indennità di Frequenza è incompatibile con l’Indennità di Accompagnamento, con l’indennità speciale per i ciechi parziali e con l’indennità di comunicazione per i sordi prelinguali.
- L’indennità di accompagnamento viene erogata purchè il titolare non sia ricoverato in istituto a titolo gratuito con retta interamente a carico di un ente pubblico; viene considerato “ricovero” anche il ricovero ospedaliero che supera i 30 giorni; se il ricovero a titolo gratuito è avvenuto per una per frazione di mese l’indennità di accompagnamento viene ugualmente corrisposta; oltre i 30 giorni scatta l’incompatibilità.
- L’indennità di accompagnamento è incompatibile con altri benefici economici simili erogati per causa di guerra, lavoro o servizio;
- L’indennità di accompagnamento viene erogata indipendentemente dal reddito;
- L’indennità di accompagnamento è compatibile con lo svolgimento di una attività lavorativa;
- L’indennità di accompagnamento può essere compatibile con la titolarità di una patente speciale;
- L’indennità di accompagnamento viene erogata anche ai detenuti;
- Assegno mensile di Invalidità, Pensione invalidi civili totali ed Indennità di Accompagnamento non sono riversibili ai superstiti:
- Le indennità e le pensioni concessi agli invalidi civili, comprese l’accompagnamento, quelle per la sordità e quella per la cecità, sono redditi ESENTI da IRPEF e quindi non vanno indicate in sede di dichiarazione dei redditi.
- I benefici economici connessi all’invalidità civile, compresi quelli della cecità e sordità, vengono erogati anche agli stranieri extracomunitari purchè in possesso di regolare permesso di soggiorno;
- è consentito ai lavoratori sordomuti e agli invalidi con invalidità uguale o superiore al 74% di richiedere, per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa. Il beneficio è riconosciuto per un massimo di 5 anni di contribuzione figurativa ed è utile ai fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva. Quindi può essere raggiunto il diritto ad andare in pensione in anticipo (5 anni al massimo).
TABELLA RIASSUNTIVA | |
età compresa tra i 18 ed i 67 anni | |
percentuale di invalidità civile (↓) | benefici (↓) |
percentuale di invalidità compresa tra 35% e 44% | ausili protesici |
percentuale di invalidità compresa tra 45% e 66% | ausili protesici iscrizione liste del collocamento mirato |
percentuale di invalidità compresa tra 67% e 73% | ausili protesici iscrizione liste del collocamento mirato come lavoratore disabile esenzione dal ticket per visite specialistiche, esami ematochimici e diagnostica strumentale i dipendenti pubblici hanno diritto di usufruire dei benefici dell’art. 21 della legge 104/92 Esenzione tasse e contributi universitari (inv. uguale o maggiore del 66% e riconoscimento di soggetto con handicap ai sensi della legge 104/92) |
percentuale di invalidità compresa tra 74% e 99% | ausili protesici iscrizione liste del collocamento mirato come lavoratore disabile esenzione dal ticket per visite specialistiche, esami ematochimici e diagnostica strumentale concessione di Assegno Mensile di Assistenza; nel 2021 l’INPS corrisponde 13 mensilità di € 333,33 (limiti di reddito da vedere sopra) i dipendenti pubblici hanno diritto di usufruire dei benefici dell’art. 21 della legge 104/92 |
percentuale di invalidità del 100% | ausili protesici iscrizione liste del collocamento mirato come lavoratore disabile esenzione dal ticket per visite specialistiche, esami ematochimici, diagnostica strumentale e farmaci in classe A concessione di Pensione di Inabilità; nel 2021 l’INPS corrisponde 13 mensilità di € 333,33 (limiti di reddito da vedere sopra) se ne ricorrono i presupposti reddituali, maggiorazione fino a € 651,51 i dipendenti pubblici hanno diritto di usufruire dei benefici dell’art. 21 della legge 104/92 |
età inferiore a 18 anni | |
percentuale di invalidità (↓) | benefici (↓) |
difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età | concessione gratuita di ausili ortesici; esenzione dai Ticket per visite specialistiche, esami ematochimici, diagnostica strumentale e farmaci; Indennità di Frequenza erogata dall’INPS e consistente in € 313,91 per 12 mensilità |
minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore | vedere più approfonditamente qui |
età superiore a 67 anni (l’invalidità è ottenuta dopo il compimento dei 67 anni): | |
percentuale di invalidità (↓) | benefici (↓) |
percentuale di invalidità compresa tra il 34% e il 66% (invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà lievi) | fornitura di assistenza protesica |
percentuale di invalidità compresa tra il 67% e il 99% (invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà medie) | Fornitura di assistenza protesica esenzione dal ticket per visite specialistiche, esami ematochimici e diagnostica strumentale; |
percentuale di invalidità del 100% (invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà gravi) | fornitura di assistenza protesica esenzione dal ticket per visite specialistiche, esami ematochimici, diagnostica strumentale e farmaci in classe A |
Soggetti di ogni età | |
percentuale di invalidità (↓) | benefici (↓) |
“Non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” “Non in grado di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” | fornitura di assistenza protesica esenzione dal ticket per visite specialistiche, esami ematochimici, diagnostica strumentale e farmaci in classe A Indennità di Accompagnamento di Euro 531,76 per 12 mensilità nel 2024 |
Dott. Salvatore Nicolosi
Buongiorno.
Sono spiacente, ma queste parti amministrative della procedura per l’invalidità civile, compresa quella per la corresponsione del beneficio economico, mi sono oscure; nel mio lavoro altri se ne occupano e comunque si tratta di situazioni che dipendono essenzialmente dalla sede.
Sicuramente avrà fatto l’istanza tramite patronato. Può provare a chiedere a loro di controllare lo stato di avanzamento dell’iter.
Saluti.
gentile dottore,ho 50 anni,disoccupato, ho fatto richiesta di invalidita’ civile a gennaio 2013;sono stato chiamato a visita il 30 aprile 2014,mi hanno riconosciuto il 75% di invalidita’ ,in 5 giorni ho avuto il verbale definitivo ed ho compilato subito il modello ap70(8 maggio). dal 20 maggio risulta in LIQUIDAZIONE ,ma a tutt’oggi non sono presente nei pagamenti. non so cosa pensare,questa sarebbe la celerita’ delle NUOVE DISPOSIZIONI? grazie,antonio da caserta.
Buonasera.
Evidentemente la visita di revisione è stata effettuata un poco in ritardo rispetto alla data prevista e quindi il sistema automatico INPS l’aveva già sospesa.
Credo proprio che dovrà aspettare il risultato della revisione e poi, se favorevole, chiedere la riattivazione dell’assegno. In genere purtroppo passa qualche mese!
Se la revisione non fosse favorevole, cioè se la percentuale riconosciuta fosse inferiore al minimo necessario, allora dovrà nuovamente proporre ricorso giudiziario.
Saluti
Venerdì. Mi sono ripresentato x visita revisione. Lunedì non mi e stata pagato invalidità. Avendo documentazione del tribunale riconoscente invalidità. Cosa devo fare aspettare verbale ho ritornare ASL e portare. Istanza del tribunale?
Buonasera.
una psicosi Non Altrimenti Specificata non appartiene a nessuna categoria in particolare, naturalmente se si sta riferendo alle patologie presenti nella tabella dell’invalidità civile.
I medici della Commissione valutano con n criterio analogico, quindi valutano in rapporto alla sintomatologia descritta nella certificazione specialistica.
Saluti.
Dott. Salvatore Nicolosi
Buonasera dottore
Grazie per rispondere alle nostre domande .
Mi ė stata diagnosticata psicosi nas , a quale categoria appartengo ?
Grazie
In effetti, direi che non è stato trattato molto bene, ma il consiglio resta quello: faccia visionale il verbale e la documentazione al medico legale di un patronato serio per intraprendere una azione legale contro l’INPS; in genere i costi, presso i patronati sono assolutamente ragionevoli
Dott. Salvatore Nicolosi
Buon giorno, ho letto la sua risposta e le posso dire in aggiunta alcune cose fondamentali, anche se ho capito che non potrà aiutarmi.
In linea generale i miei problemi di salute più importanti sono:
Nel 1975, all’età di 4 anni, a causa di una stenosi/trombosi della vena porta, varici esofagee sanguinanti e feci picee, fui operato per eseguire un confezionamento si shunt mesenterico-cavale, splenectomia e appendicectomia.
Poi nel 1980/81 ebbi i primi segni di insufficienza respiratoria, e dopo varie visite e analisi in vari ospedali (che non capivano cosa avessi) e dopo Biopsia Polmonare mi fu diagnosticata una “Fibrosi Polmonare Idiopatica” che però rientrava nei casi di persone adulte e fumatrici e non in età pediatrica; cosi fui curato (unica soluzione a quei tempi) con assunzione di compresse di Cortisone per 25 anni.
Poi nel 2006 dopo esami di TAC e RM mi dissero che non avevo questa malattia ma forse una “Ipertensione Arteriosa Polmonare” ma che loro non avevano i mezzi adatti per confermare la malattia ne i farmaci per curarla e così mi inviarono al Sant’Orsola di Bologna dove esiste un reparto ed un Professore che si occupano solamente di questa malattia (che ho scoperto rientrare fra le malattie Rare) e così dopo una settimana di ricovero mi fu confermata questa nuova diagnosi di “Ipertensione Arteriosa Polmonare” associata ad Ipertensione Portale pre-epatica (stenosi della vena porta) + Aneurisma dell’arteria polmonare, e mi fu assegnata una nuova terapia (sperimentale) e immediatamente interrotta la terapia con cortisone che nel frattempo con gli anni mi ha creato una Osteoporosi pregressa di grado severo. E così seppur con queste malattie riuscivo a vivere discretamente e mi è anche stato assegnato il contrassegno di invalidità per la macchina perché comunque faccio fatica a muovermi per lunghi tratti a piedi.
In seguito fui chiamato dalla commissione della ASL la quale dopo aver esaminato l’80% circa della documentazione clinica e di cui si sono fatti una fotocopia, mi hanno assegnato il 100% di invalidità, che avevo già all’80% dall’età di 15 anni in cui fu fatta domanda a causa dei miei problemi di salute.
Negli anni successivi a partire dal 2006 sono comparsi, nel fegato, dei noduli di tipo rigenerativo senza un quadro di HCC e sono stato messo sotto osservazione in Follow-Up; questi negli anni crescevano di pochi millimetri, ma nel 2012 improvvisamente uno di questi è degenerato e si e esteso fino ad un diametro di 14 cm. Occupando tutto il lobo destro.
Per cui nel novembre 2012, con maggior rischio per incompatibilità tra l’Ipertensione e l’Anestesia, mi fu eseguita una Resezione Epatica Allargata asportando circa il 70-75% dell’organo. Per fortuna tutto è andato bene, ma non finisce qui.
Di queste dimensioni il fegato non riesce ad assolvere a tutte le sue funzioni (tra cui lo smaltimento dell’Ammonio che nei primi mesi post operatori mi ha causato due episodi di Encefalopatia) per cui devo prendere molti medicinali tra cui diuretici e catartici, il quadro clinico pur essendo rientrato quasi nella stabilità pre-operatoria mi sento molto più affaticato di prima (ma mi hanno detto che è normale dopo questo tipo di intervento) e non sono in grado di riprendere la mia attività lavorativa.
E per finire hanno paura dell’insorgenza di una nuova metastasi essendoci ancora dei piccoli noduli residui e così hanno optato per un trapianto e ormai da un anno sono in lista d’attesa.
Dopo tutto questo non pensa che la commissione che mi ha visitato non sia stata coerente riabbassandomi la percentuale al 80% ?? e soprattutto adesso che assumo più del doppio dei farmaci che assumevo prima, con l’80% dovrò pagare il ticket di tutte e mi costa una fortuna (14 pastiglie al giorno+ uno sciroppo).
Inoltre quando sono andato alla visita, a differenza dell’altra volta, non hanno visionato tutta la cartella (di cui mi ero preoccupato io di fare tutte le fotocopie a mie spese) ma hanno voluto solo quelle delle ultime visite fatte. Quindi come fanno a rendersi conto se non hanno letto che ora in più avevo avuto questa operazione abbastanza invalidante e lo stato di ansia per l’attesa del trapianto ??
Inoltre il medico mi ha fatto stendere le braccia e ha visto che ho un leggero tremore alle mani: “mi ha detto che alla mia età non è normale….certo per chi non ha tutti i miei guai; e comunque questa è una cosa momentanea dovuta all’accumulo di Ammonio che il fegato non riesce a smaltire del tutto (ma ormai è da un anno e 4 mesi che non ho più neanche episodi di Encefalopatia perché abbiamo regolato il dosaggio giusto) ma dopo il trapianto tutto tornerà nella norma.
A seguito di ciò mi ha detto che avrebbe richiesto visita medica per la patente (secondo lui con questo lieve disturbo non posso guidare) e che se mi viene tolta non mi serve neanche più il rinnovo del contrassegno, che quando gli ho detto di averlo e di doverlo rinnovare mi ha chiesto perché ce l’ho e come mai mi è stato dato.
Insomma un incompetente secondo me. A parte il fatto che quando guido il tremore non c’è (si nota solo quando tengo le braccia distese in avanti) e guido benissimo ormai da 20 anni, ma se mi dovessero togliere anche la patente per me sarebbe un vero guaio perché io ora la utilizzo soprattutto per andare fra ospedali e cliniche per visite ed esami e se me la tolgono come faccio ??
A piedi non riesco a causa del mio affaticamento, e prendere i mezzi è anche peggio il sali, scendi, cambia, attesa in piedi prolungata (soprattutto d’inverno) e poi magari dalla fermata devi ancora camminare fino a destinazione, e purtroppo non ho nessuno che può accompagnarmi, ho solo mia madre che è anziana ma non ha la patente.
Vorrà dire che chiamerò il taxi e farò addebitare le spese alla ASL…. !!
Mi scusi lo sfogo e la lungaggine ma volevo farle capire in che situazione critica mi trovo già fisicamente; se poi ci si mettono anche tutti i cavilli burocratici sto impazzendo, non hanno pietà per chi è ammalato e mi viene rabbia quando si sente di gente che sta bene e percepisce invalidità, gravità, e assegno mensile, mentre io vorrei tanto tornare al mio lavoro, se ci riuscirò.
Buonasera.
Non per il suo caso, ma per multiple contemporanee richieste, ho aggiunto a piè di pagina qualche riga di guida per i commenti.
Nel suo caso specifico, io sono convinto che a distanza si può fare ben poco, se non “ascoltare”, … ma so benissimo che non basta, occorre essere pratici e risolvere i problemi.
Ma come le ho accennato io sicuramente non posso: bisogna visionare tutta la documentazione, bisogna raccogliere l’anamnesi (cioè la sua storia clinica) del paziente, VISITARLO (il maiuscolo è voluto), valutare il verbale di invalidità, eventualmente consigliare che ulteriori accertamenti clinici e/o strumentali fare, se è il caso consigliare sul migliore percorso amministrativo da intraprendere (azione legale, nuova domanda, non fare nulla).
Questo tipo di valutazioni quindi richiede una vicinanza territoriale, che nel suo caso probabilmente non c’è.
Le posso consigliare quindi di rivolgersi ad un medico esperto o specialista della sua città, magari consulente di un patronato serio che gratuitamente o con tariffa molto calmierata potrà consigliarla adeguatamente.
Saluti.
Dott. Salvatore Nicolosi
Buongiorno, ho 43 anni vorrei sapere come mai alla visita collegiale fatta un mese fa mi è stata assegnata una percentuale di invalidità del 80% nonostante la mia situazione, con l’insorgere di nuove patologie sia peggiorate, mentre prima che erano lievemente migliori (ma sempre affetto da pluripatologie di cui una rara ovvero la “Ipertensione Arteriosa Polmonare” non curabile) mi era stato dato il 100%. Questa cosa non mi sembra affatto coerente. cosa posso fare ?? Vorrei fare ricorso ma il fatto di dover girare per le strutture giudiziarie, e in cerca di ulteriore documentazione nei vari uffici, ospedali ecc. mi feena, poichè non sono nelle condizioni di farcela, ho bisogno di molto riposo e ciò potrebbe peggiorare le mie condizioni.
Mi aiuti la prego !!
N.B. se vuole le posso scrivere in privato (via e-mail) e raccontare nel dettaglio la mia situazione di salute che risale addirittura all’età di 4 anni (ma quì le forò un riassunto sommario)