Decreto Ministeriale 05/02/1992 – parte prima
Prima parte: Modalità d’uso della nuova tabella d’invalidità
Per la tabella del DM 05/02/1992 con le percentuali di invalidità vedi QUI
La nuova tabella fa riferimento alla incidenza delle infermità invalidanti sulla capacità lavorativa secondo i criteri della normativa vigenti.
Pertanto richiede l’analisi e la misura percentuale di ciascuna menomazione anatomo-funzionale e dei suoi riflessi negativi sulla capacità lavorativa.
La tabella elenca sia infermità individuate specificamente, cui è attribuita una determinata percentuale “fissa”, sia infermità il cui danno funzionale permanente viene riferito a fasce percentuali di perdita della capacità lavorativa di dieci punti, utilizzate prevalentemente nei casi di più difficile codificazione.
Molte altre infermità non sono tabellate ma, in ragione della loro natura e gravità, è possibile valutarne il danno con criterio analogico rispetto a quelle tabellate.
Le variazioni possono anche essere nel senso di una riduzione, non maggiore di cinque punti quando l’infermità risulti non avere incidenza sulla capacità lavorativa semispecifica e specifica.
2. Nel caso di infermità unica, la percentuale di base della invalidità permanente viene espressa utilizzando, per le infermità elencate nella tabella:
a) la percentuale fissa di invalidità, quando l’infermità corrisponde, per natura e grado, esattamente alla voce tabellare (colonna “fisso”);
b) la misura percentuale di invalidità calcolata rimanendo all’interno dei valori di fascia percentuale che la comprende quando l’infermità sia elencata in fascia (colonna “min-max”);
c) se l’infermità non risulta elencata in tabella viene valutata percentualmente ricorrendo al criterio analogico rispetto ad infermità analoghe e di analoga gravità come indicato sub a) e sub b)
3. Nel caso di infermità plurime, i criteri per giungere alla valutazione finale sono i seguenti: sono calcolate dapprima le percentuali relative alle singole infermità secondo i criteri individuati al punto 2) lettere a) b) c).
Di seguito, occorre tener presente che le invalidità dovute a menomazioni multiple per infermità tabellate e/o non tabellate possono risultare da un concorso funzionale di menomazioni ovvero da una semplice loro coesistenza.
Sono funzionalmente in concorso tra loro, le menomazioni che interessano lo stesso organo o lo stesso apparato.
In alcuni casi, il concorso è direttamente tariffato in tabella (danni oculari, acustici, degli arti ecc.).
In tutti gli altri casi, valutata separatamente la singola menomazione, si procede a valutazione complessiva, che non deve di norma consistere nella somma aritmetica delle singole percentuali, bensì in un valore percentuale proporzionale a quello tariffato per la perdita totale anatomo-funzionale dell’organo o dell’apparato.
A mente dell’art. 5 D.L. 509/1988, nella valutazione complessiva della invalidità, non sono considerate le minorazioni inscritte tra lo 0 ed il 10%, purché non concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori. Non sono state inoltre individuate altre minorazioni da elencare specificatamente ai sensi dello stesso art. 5.
Sono in coesistenza le menomazioni che interessano organi ed apparati funzionalmente distinti tra loro. In questi casi, dopo aver effettuato la valutazione percentuale di ciascuna menomazione si esegue un calcolo riduzionistico mediante la seguente formula espressa in decimali:
IT = IP1 + IP2 – (IP1 x IP2)
dove l’invalidità totale finale IT è uguale alla somma delle invalidità parziali IP1, IP2, diminuita del loro prodotto.
Ad esempio, se la prima menomazione (IP1) è valutata con il 20% e la seconda (IP2) con il 15%, il risultato finale (IT) sarà (0,20+0,15)-(0,20×0,15) = 0,32 e quindi 32%.
In caso di menomazioni di numero superiore a due, il procedimento si ripete e continua con lo stesso metodo. Per ragioni pratiche è opportuno avvalersi, a tal fine, di una apposita tavola di calcolo combinato di cui ogni Commissione potrà opportunamente disporre.
4. Le competenti Commissioni dovranno esaminare la possibilità o meno dell’applicazione di apparecchi protesici. Le protesi sono da considerare fattore di attenuazione della gravità del danno funzionale e pertanto possono comportare una riduzione della percentuale d’invalidità a condizione che esse, per la loro natura, siano ben tollerate e funzionalmente efficaci ai fini della capacità lavorativa generica, semispecifica (= occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto) e specifica.
Ciascuna visita viene verbalizzata in modo tale che risultino i seguenti elementi: i dati anagrafici; la qualifica professionale, le attività lavorative eventualmente svolte in passato o nell’attualità; l’anamnesi familiare, fisiologica, patologica (remota e prossima), l’esame obiettivo completo, gli accertamenti di laboratorio e strumentali; la diagnosi clinica secondo quanto sancito dall’art. 1 comma 3, D.L. 509; la prognosi con particolare riguardo alla eventuale permanenza della infermità e del danno funzionale; la percentuale assegnata a ciascuna menomazione in base alla tabella ed in caso di menomazioni multiple, la valutazione complessiva, se trattasi di concorso d’invalidità ovvero, la valutazione ottenuta mediante il calcolo riduzionistico effettuato con la formula e la tavola di calcolo combinato di cui al punto 3), se trattasi di coesistenza d’invalidità; la possibilità di applicazione di protesi e la eventuale variazione percentuale ad essa connessa. La Commissione dovrà indicare il codice di riferimento corrispondente all’infermità diagnosticata al fine di individuare la menomazione ad essa correlata (art. 2 comma 1, D.L. 509) sulla base della classificazione internazionale dell’OMS.
La relazione prevede inoltre il giudizio motivato della Commissione sulla ricorrenza dei requisiti per l’attribuzione dell’indennità di accompagnamento ai soggetti aventi diritto a mente dell’art. 1 L. 508/1988, ed infine la determinazione delle potenzialità lavorative del soggetto a mente dell’art. 3 D.L. 509 e tenuto conto dell’art. 1 comma 3 L. 508/1988.
Ad esemplificazione di quanto sopra, la Commissione dovrà indicare le seguenti voci:
1) DIAGNOSI
<Infermità n. 1 __________________ codice di riferimento _______
Infermità n. 2 __________________ codice di riferimento _______
Infermità n. 3 __________________ codice di riferimento _______
Infermità n. 4 __________________ codice di riferimento _______
ecc.
2) VALUTAZIONE PERCENTUALE DELLE INVALIDITÀ (°)
Infermità n. 1 ____% (voce n. _____ della tabella)
Infermità n. 2 ____% idem ecc.
(°) Le protesi ____ vedi sopra al punto 4)
3) PERCENTUALE FINALE DI INVALIDITÀ
I) INFERMITÀ UNICA (riportare senza modifica la percentuale calcolata sub 2) ____________________II) INFERMITÀ MULTIPLE:
(a) INFERMITÀ CONCORRENTI TRA LORO NEL PRODURRE IL DANNO
Infermità n. _____
Infermità n. _____
Infermità n. _____
ecc.
(°) riportare le singole percentuali già calcolate sub 2)
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLE INFERMITÀ CONCORRENTI _________
_____________________________________________________________________
(b) INFERMITÀ COESISTENTI
2° Calcolo (percentuale risultante dal primo calcolo ed infermità n. 3) ecc.
VALUTAZIONE riduzionistica delle infermità coesistenti %
(°) N.B. Per comodità è preferibile impiegare la TAVOLA DEL CALCOLO COMBINATO in possesso di ciascuna Commissione.
(c) INFERMITÀ CONCORRENTI associate a INFERMITÀ COESISTENTI (nell’ipotesi di un gruppo di infermità concorrenti e di un gruppo di infermità coesistenti i risultati parziali di (a) e (b) vengono conglobati in una valutazione finale complessiva)
III) Sulle percentuali espresse per I e II va applicato un aumento della percentuale per incidenza su capacità semispecifica o specifica (massimo aumento: 5%) ovvero una riduzione della percentuale per nessuna incidenza su capacità semispecifica o specifica. Di seguito verrà espressa la percentuale finale di invalidità.
4) INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO L. 508/1988
Si_______ No_______
MOTIVAZIONE:
5) INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE L. 508/1988
Si______ No_______
MOTIVAZIONE:
6) INDENNITÀ DI FREQUENZA L. 289/1990
Si_____ No_______
MOTIVAZIONE:
7) DETERMINAZIONE DELLE POTENZIALITÀ LAVORATIVE A MENTE ART. 3 D.L. 509/88
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Buonasera.
Ineffetti non credo che possa trovare nulla.
Si trattadi una “malattia rara” e quindi in nessuna tabellapotrà trovare una indicazione affidabile.
Ma neppure io, a distanza, mi sento di darle un parere affidabile.
Posso solo dirle chein questi casi l’unica soluzione è il ricorso giudiziario, da effettuarsi entro 6 mesi dal ricevimento del verbale.
Ma le probabilità di vittoria possono essere valutate solo da un medico locale, specialista od esperto in medicina legale, che possa visionare tutta la documentazione e visitare la bambina.
Saluti
Buonasera, mia figlia, 4 anni, è affetta da osteogenesi imperfetta di tipo 1. Dalla nascita ha avuto due fratture craniche con cefaloematomi da traumi minori. É stata riconosciuta non invalida né con handicap. Ma la malattia rara è invalidante, non può fare molte cose per i bambini della sua età, il fatto stesso che cadendo da un letto di 20 cm di altezza si è fratturata il cranio cosa che non succede ai bambini sani. Come posso ottenere una giusta considerazione del suo stato di salute per avere i diritti che ci spettano? Grazie
Buonasera.
A distanza è impossibile dare un giudizio affidabile.
Ma per capire: i termini “moderata” o “severo” non si riferiscono alla valvulopatia in se, ma alla classe funzionale NYHA da cui discende la percentuale di invalidità riconoscibile
Nel caso specifico, la II classe funzionale NYHA viene assegnata a colui che avverte un sintomo cardiaco facendo uno sforzo intenso, la III classe NYHA a cui le fa riferimento invece viene indicata per colui che avverte un sintomo cardiaco anche con sforzi lievi.
Evidentemente la Commissione, a torto o a ragione, questo non posso giudicarlo, ha ritenuto che lei potesse essere inquadrato nella II classe NYHA.
Per la comprensione delle classi funzionali veda questa pagina: https://medisoc.it/invalidita-civile/invalidita-civile-dm-05021992-seconda-parte-indicazioni-per-la-valutazione-dei-deficit-funzionali/
Saluti
Buongiorno,
ho 48 anni e sono affetto da una malattia congenita cardiaca rara: anomalia di Ebstein tipo A comportante un’insufficienza tricuspidalica severa (operanda) con aumento delle pressioni polmonari.
La commissione medica per l’invalidità civile mi attribuisce il cod. 6442 per il DM 5/2/92 (MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA MODERATA II CLASSE NYHA forchetta dal 34 al 73%) e mi giudica invalido al 46%;
Domanda: avendo una I.T. severa e non moderata così come meglio riportato al cod. 424.00.4 ICD 9-CM (valvulopatie di grado severo forchetta dal 71 a 80 %) il giudizio della commissione è corretto? nel senso che forse dovevano usare il cod. 424.00.4 ICD9 e non il DM 5/2/92…..dove la % di invalidità cambia sensibilmente. Ci sono estremi per un ricorso o meglio per un aggravamento?
La ringrazio anticipatamente e le porgo distinti saluti.
Nella mia città si produce in copia presso un ufficio dell’Unità Sanitaria Locale addetto al rilascio delle esenzioni.
Immagino sia lo stesso anche nella sua città.
Saluti
Sono Antonio,mi è stata riconosciuta l’invalidità civile al 67%.Ho ottenuto il verbale della commissioone medica a cui fui sottoposto in duplice copia.A chi devo consegnare il predetto verbale per ottenere il tichet sulle prestazioni mediche? Grazie
Buonasera.
Al soggetto riconosciuto invalido vengono inviati 2 verbali, uno con tutte le notizie in chiaro, quindi anamnesi, documentazione prodotta e diagnosi, l’altro con le informazioni “sensibili” oscurate; al posto di queste informazioni viene inserita la parola “omissis”, cioè “omesso”; quest’ultimo è un verbale che serve per ottenere i benefici connessi al grado di invalidità ma non si vogliono divulgare notizie sulla patologia.
I codici DM 5/02/1992 sono quelli che indicano quali patologie indicate nella tabella sono stati usati dalla commissione per fare la valutazione, ma poichè spesso in tabella non si riesce a trovare esattamente la patologia del soggetto richiedente, viene usato il codice di una che ha somiglianze di tipo funzionale. In ogni caso non hanno alcuna utilità ai fini dei benefici accessori rispetto al beneficio economico.
i codici ICD9 sono quelli di una classificazione internazionale delle patologie e hanno solo significato statistico, certamente non hanno alcuna utilità per il fine da lei indicato.
Per ciò che riguarda le tessere dei bus, esistono normative locali specifiche, anche differenti tra loro, ma credo che quello che lei desidera, cioè la tessere gratuita anche per cului che accompagna il disabile, venga concessa solo ai soggetti che vengono riconosciuti invalidi al 100% e con necessità di assistenza continua, cioè per coloro a cui viene riconosciuto anche il diritto a percepire indennità di accompagnamento.
Nel suo caso, con suo figlio riconosciuto invalido “solo” (per modo di dire) all’80%, direi che siamo abbastanza pontani dai requisiti richiesti.
Detto questo, le regole locali potrebbero essere differenti da quanto è a mia conoscenza. Dovrebbe esistere un regolamento scritto in cui questo caso viene previsto e quindi val la pena di controllare.
Saluti