Guida domanda invalidità civile: la cecità
(aggiornato il 2 gennaio 2024)
I soggetti che hanno una grave riduzione delle loro capacità visive, fino alla cecità, hanno diritto ad una serie di benefici che dipendono dalla gravità del deficit visivo stesso.
CONTENUTO DELLA PAGINA:
- Cecità parziale
- cecità totale,
- Tabella valutativa deficit visivo DM 05/02/1992
- tabelle residuo visivo
- Tabella valutazione infermità oculistiche DM 05/02/1992
- Tabella legge 138/2021
CECITA’ PARZIALE
Residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione. (visus corretto ≤ 1/20)
I soggetti con residuo visivo non superiore ad 1/20 sono considerati ciechi parziali, cosiddetti “ventesimisti”; il residuo visivo non superiore ad 1/20 deve essere nell’occhio migliore e comunque con eventuale correzione di lenti, se possibile; cioè, ad esempio, un soggetto con cecità totale in un occhio e visus corretto di 1/10 nell’altro non è considerato “ventesimista” ma solo “ipovedente grave”. E’ considerato cieco parziale anche il soggetto il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10%.
I ciechi parziali hanno diritto ad esenzione del Ticket per farmaci in classe “A” e per le prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio e strumentale.
I ciechi parziali, nell’anno 2024, hanno diritto ad una pensione di Euro 333,33 per tredici mensilità erogata dall’INPS (nel 2023 € 316,25, nel 2022 era di € 292,55); è necessario però che il reddito dell’anno 2023 non abbia superato la soglia di Euro 19.461,12.
- a questo va aggiunto l’aumento previsto dall’articolo 70, comma 6, della legge 388/2000, Finanziaria 2001, per il 2023, come per il 2022, il 2021 e il 2020, di € 10,33 ), ma solo se nel 2022 il pensionato non ha superato il reddito di € 7.081,62 se solo, ed € 14.863,55 se coniugato.
Secondo la sentenza della della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020, gli invalidi civili totali, i ciechi civili e i sordi con diritto a pensione e con età compresa tra 18 e 60 anni, hanno diritto agli stessi benefici di coloro che hanno più di 60 anni e quindi il cosiddetto “incremento al milione”, quindi la pensione può lievitare fino a 651,51 Euro (Circolare INPS n. 107 del 23/09/2020)
Per avere diritto al beneficio sono necessari i seguenti requisiti reddituali (importi 2020):
- il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63euro (pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);
- il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere:
- redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro;
- redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro.
Viene erogata anche ai minori di 18 anni e ai maggiori di 65 anni.
Al compimento del 65° anno di età non si trasforma in pensione sociale ma l’erogazione prosegue.
La pensione per ciechi parziali é incompatibile con la pensione sociale che quindi viene eventualmente revocata, ma è sempre possibile scegliere il beneficio di entità superiore.
L’INPS, nel 2024, eroga anche una “indennità speciale” di Euro 221,20 per 12 mensilità che viene concessa indipendentemente dal reddito.
L’indennità speciale per i ciechi parziali è concedibile anche ai minorenni ma è incompatibile con l’indennità di frequenza.
E’ inoltre incompatibile con altre indennità simili concesse per cause di guerra, servizio o lavoro.
L’indennità speciale per ciechi parziali è invece compatibile con la pensione spettante ai ciechi civili parziali.
Comunque anch’essa può essere erogata dopo il 65° anno di età e anch’essa è incompatibile con la pensione sociale.
CECITA’ TOTALE
Cecità assoluta (totale)
I ciechi totali, o assoluti, sono coloro che hanno totalmente perduto le capacità visive; sono riconosciuti ciechi totali anche coloro che hanno un residuo visivo praticamente insignificante (“motu mano”, cioè percezione al massimo del movimento della mano posta a pochi centimetri dagli occhi, “percezione luce” e “ombra e luci”) e coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3%.
I ciechi totali hanno diritto ad esenzione del Ticket per i farmaci in classe “A” e le prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio e strumentale.
L’INPS, nell’anno 2023, eroga una Pensione di € 360,48 per 13 mensilità, che però sono ridotte a 333,33 se il cieco è ricoverato in un istituto con retta interamente o parzialmente a carico di un Ente Pubblico. Ciò però solo se il reddito dell’anno precedente non ha superato la somma di Euro 19.461,12.
- a questo va aggiunto l’aumento previsto dall’articolo 70, comma 6, della legge 388/2000, Finanziaria 2001, per il 2023, come per il 2022, il 2021 e il 2020, di € 10,33 ), ma solo se nel 2022 il pensionato non ha superato il reddito di € 7.081,62 se solo, ed € 14.863,55 se coniugato.
Anche ai ciechi assoluti si applica la sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020, che prevede per agli invalidi civili totali, ai ciechi civili e i sordi con diritto a pensione e con età compresa tra 18 e 60 anni, il diritto agli stessi benefici di coloro che hanno più di 60 anni e quindi il cosiddetto “incremento al milione”, quindi fino a 651,51 € (Circolare INPS n. 107 del 23/09/2020)
Per avere diritto al beneficio sono necessari i seguenti requisiti reddituali (importi 2021):
- il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63 euro (pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);
- il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere:
- redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro;
- redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.662,96 euro.
La pensione per cecità assoluta non viene concessa ai minori.
E’ cumulabile con altri trattamenti pensionistici concessi per invalidità (INPS, causa di servizio, servizio, causa di guerra).
In aggiunta, l’INPS nel 2023 eroga una “Indennità di Accompagnamento per ciechi assoluti” di Euro 978.50 mensili per 12 mensilità che è indipendente dal reddito (anche da lavoro che è permesso) ed è concessa anche ai minorenni.
E’ eventualmente cumulabile con Indennità di Accompagnamento concessa agli invalidi civili o ai sordomuti, ma solo se le patologie per cui viene riconosciuto il diritto ad indennità di accompagnamento sono diverse da quelle che hanno provocato la cecità; in particolare, segnalo che la difficoltà deambulatoria non deve essere correlata alla cecità, cioè, la necessità di avere un “accompagnatore” non deve essere provocata dal’impossibiltà di vedere gli ostacoli e/o il percorso.
E’ incompatibile con altre indennità simili concesse per cause di guerra, servizio o lavoro.
E’ compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa.
La valutazione viene fatta secondo le indicazioni della Legge 3 aprile 2001, n. 138
Il 28 dicembre 2018 l’INPS, ha emesso un documento, a firma del Dott. Raffaele Migliorini, responsabile dell’UOC Menagment Sanitario Esterno, intitolato “Ulteriori istruzioni operative per l’accertamento della cecità civile“, che fa seguito a un documento del 2012, in cui vengono fornite specifiche istruzioni alle Commissioni INPS e ai propri medici facenti parte di Commissioni di Accertamento della Cecità Civile, al fine di garantire una maggione omogeneità dei giudizi sul territorio nazionale; non è un documento molto lungo, appena sei pagine, ma è piuttosto interessante e contiene spunti di rilievo. Può essere letto/scaricato alla fine di QUESTA pagina, dopo un mio commento.
Per ulteriori notizie sulle agevolazioni concesse ai ciechi civili andare in questa pagina ==> QUI
TABELLA VALUTAZIONE DEFICIT VISIVO DM 05/02/1992
I deficit visivi con residuo visivo superiore ad 1/20 nell’occhio migliore vengono invece valutati secondo le indicazioni della tabella del DM 05/02/1992, quindi nell’ambito più generale dell’invalidità civile.
Capitolo importante è quello delle distrofie corneali, per il quale in questo sito spesso rilevo accessi di soggetti che desidererebbero conoscere il grado di invalidità in forme più o meno rare di questo gruppo di patologie. Ma il discorso è allargabile a tutte le patologie dell’occhio che riducono le capacità visive in maniera più o meno accentuata.
La valutazione, in assenza di indicazioni precise in tabella, viene fatta sulla scorta del residuo visivo, secondo quanto indicato nella tabella sottostante, che fa parte della tabella più genereale del DM 05/02/1992:
Tabella per la valutazione dei deficit visivi binoculari
VISUS | 9/10 a 8/10 | 7/10 a 6/10 | 5/10 a 4/10 | 3/10 | 2/10 | 1/10 | 1/20 | MENO DI 1/20 |
9/10 a 8/10 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
7/10 a 6/10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 |
5/10 a 4/10 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
3/10 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 |
2/10 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 70 |
1/10 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 |
1/20 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | 100 |
MENO DI 1/20 | 20 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | 100 | 100 |
La percentuale di invalidità si ottiene dall’incrocio del visus dell’occhio peggiore sulla prima colonna con quella dell’occhio migliore sulla prima riga.
TABELLE RESIDUO VISIVO
Dal monitoraggio degli accessi al blog ho notato che spesso ricorrono ricerche sul significato e sui benefici ottenibili in caso di residuo visivo indicato in cinquantesimi (1/50, 2/50, etc); quindi inserisco una breve tabella a questo proposito:
RESIDUO VISIVO | VALUTAZIONE | |
1/50 ==> |
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2/50 ==> |
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3/50 ==> | è migliore di 1/20 |
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4/50 ==> | è migliore di 3/50 |
|
Ancora, nei certificati oculistici i deficit visivi possono essere indicati, oltre che in termini numerici, anche in altro modo; in questi casi esiste una corrispondenza indicativa che comunque fa rientrare questi casi all’interno della “cecità parziale” o della “cecità assoluta”:
Conta dita a 50 cm Conta dita a 40 cm Conta dita a 30 cm Conta dita a 20 cm Conta dita a 10 cm | CIECO PARZIALE |
Motu mano ombra e luce visus spento | CIECO ASSOLUTO |
TABELLA VALUTAZIONE INFERMITA’ OCULISTICHE DM 05/02/1992
Nella tabella del DM 05/02/1992 sono presenti altre infermità oculistiche suscettibili di valutazione:
cod. | APPARATO VISIVO | min. | max. | fisso |
5001 | ANOFTALMO CON POSSIBILITÀ DI APPLICARE PROTESI ESTETICA | / | / | 30 |
5002 | ANOFTALMO SENZA POSSIBILITÀ DI APPLICARE PROTESI ESTETICA | 31 | 40 | / |
5003 | CATARATTA (CONGENITA – TRAUMATICA – SENILE) SENZA RIDUZIONE DEL VISUS INTERVENTO CHIRURGICO POSSIBILE | / | / | 5 |
5004 | CECITÀ BINOCULARE | / | / | 100 |
5005 | CECITÀ MONOCULARE | / | / | 30 |
5006 | CECITÀ MONOCULARE CON VISUS DELL’OCCHIO CONTROLATERALE SUP. 1/20 – INF. 3/50 | 81 | 90 | / |
5007 | CECITÀ MONOCULARE – VISUS CONTROLATERALE SUP. 3/50 INF. 1/10 CON RIDUZIONE DEL CAMPO VISIVO DI 30° | 71 | 80 | / |
5008 | CECITÀ MONOCULARE – VISUS NELL’OCCHIO CONTROLATERALE INF. 1/20 | 91 | 100 | / |
5009 | CHERATOCONO – POSSIBILITÀ DI CORREZIONE CON OCCHIALI O LENTI CORNEALI | / | / | 5 |
5010 | DIPLOPIA IN POSIZIONE PRIMARIA | / | / | 25 |
5011 | DIPLOPIA NELLO SGUARDO IN ALTO | / | / | 5 |
5012 | DIPLOPIA NELLO SGUARDO IN BASSO | / | / | 20 |
5013 | DIPLOPIA NELLO SGUARDO LATERALE | / | / | 10 |
5014 | DISCROMATOPSIA CONGENITA O ACQUISITA | 1 | 10 | / |
5015 | EMIANOPSIA BINASALE | / | / | 20 |
5016 | EMIANOPSIA BITEMPORALE | / | / | 60 |
5017 | EMIANOPSIA INFERIORE | / | / | 41 |
5018 | EMIANOPSIA NASALE | / | / | 10 |
5019 | EMIANOPSIA OMONIMA | / | / | 40 |
5020 | EMIANOPSIA SUPERIORE | / | / | 10 |
5021 | EMIANOPSIE MONOCULARI CONSERVAZIONE DEL VISUS CENTRALE | / | / | 20 |
5022 | EMIANOPSIE MONOCULARI SENZA CONSERVAZIONE DEL VISUS CENTRALE | / | / | 60 |
5023 | MALATTIE DEL VITREO CON VISUS INFERIORE A 5/10 | / | / | 10 |
5024 | QUADRANTOPSIE – SUPERIORE O INFERIORE | / | / | 10 |
5025 | RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO FRA 10° E 30° DAL PUNTO DI FISSAZIONE DI UN SOLO OCCHIO | / | / | 10 |
5026 | RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO FRA 10° E 30° IN ENTRAMBI GLI OCCHI | 31 | 40 | / |
5027 | RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO INFERIORE A 10° IN UN SOLO OCCHIO | / | / | 15 |
5028 | RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO INFERIORE A 10° IN ENTRAMBI GLI OCCHI | / | / | 80 |
5031 | PERDITE DEL VISUS MONO E BINOCULARI (PUNTEGGIO COME DA TABELLA ALLEGATA) (*) | / | / | / |
5101 | COLOBOMA | / | / | 5 |
5102 | CORIORETINITE – ESITI CICATRIZIALI SENZA RIDUZIONE DEL VISUS O CAMPIMETRICA | / | / | 5 |
5103 | DISTACCO DI RETINA – OPERATO CON RECUPERO DELLA FUNZIONE | / | / | 5 |
5104 | ECTROPION PALPEBRALE | / | / | 8 |
5105 | ENTROPION PALPEBRALE | 1 | 10 | / |
5106 | GLAUCOMA ACQUISITO | 11 | 20 | / |
5107 | GLAUCOMA CONGENITO | / | / | 10 |
5108 | OCCHIO SECCO | 1 | 10 | / |
5109 | PARALISI DEL M. ORBICOLARE | 1 | 10 | / |
8005 | EPIFORA | 1 | 10 | / |
Infine, solo a fine esemplificativo, faccio rilevare che la “cecità monoculare” è valutata nella misura del 30%, insufficiente da sola ad ottenere qualunque beneficio.
TABELLA LEGGE 138/2021
Con la legge 138/2001 il legislatore ha cercato di uniformare i criteri per la valutazione della cecità e dell’ipovedenza, aggiungendo la possibilità di effettuare la valutazione, oltre che con il deficit visivo “dichiarato” in sede di visita, anche con il supporto dei risultati dell’esame campimetrico, più specificamente del campo visivo globale percentualizzato.
Sintesi della legge 138/2001 | DM Sanità 05/02/1992 | |||||
DEFINIZIONE | Residuo Visivo (RV) in entrambi gli occhi, o nell’occhio migliore | Residuo Perimetrico Binoculare (RPB) | Restringimento concentrico con campo residuo (CR), mono e bilaterale(M/B) | |||
Cieco Totale | Spento, Ombra e luce, Motu manu | < 3 % | CAMPO RESIDUO | Codice | % | |
Cieco Parziale | ≤1/20 cc o conta dita | < 10 % | <10° M | 5027 | 15 | |
Ipovedente Grave | ≤1/10 cc | < 30 % | <10° B | 5028 | 80 | |
Ipovedente Medio-grave | ≤ 2/10 cc | < 50 % | 10-30° M | 5025 | 10 | |
Ipovedente Lieve | ≤ 3/10 cc | < 60 % | 10-30° B | 5026 | 31-40 |
FONTI:
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50081&lang=IT
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50077&lang=IT
Dott. Salvatore Nicolosi
Già consulente Servizi Medicina Legale INCA-CGIL di Siracusa
buonasera mio papa’ 81 anni ha un glaucoma bilaterale avanzato con le seguenti condizioni visive ..
odvisus1/10 con corezione (-3,25 sf)
osvisus moto mano
oo fundus marcata escavazionedella testa del nervo ottico
campo visivo binoculare :perdita totale della visione laterale con residuo visivo pari al 6,6%
volevo sapere se ha diritto a qualche tipo di pensione o indennita speciale?
Buongiorno.
Se osserva la tabella con attenzione, noterà che la cecità assoluta in un occhio con visus perfettamente conservato nell’altro, cioè la cecità monoculare, è valutabile solo il 30%, troppo poco per ottenere un qualunque beneficio; in questo momento, addirittura, la percentuale riconoscibile è il 20%.
Se la patologia invalidante è solo questa, verrebbe giudicato “NON INVALIDO”. In questo caso non credo sia utile presentare un’istanza.
Circa la patente, la risposta è negativa; avrebbe delle limitazioni per i tempi di rinnovo, ma comunque ha i requisiti.
Saluti
Buongiorno,
sono affetto da Glaucoma, ho subito 2 interventi all’occhio SX nei mesi di marzo e maggio 2015 (oltre ad una cataratta nel 2002 ed un’uveite). Interventi non riusciti, per cui da questo occhio non riesco a vedere neanche 1/10 e l’oculista all’ultimo controllo mi ha riferito che da qui a fine anno (?) perderò totalmente la vista (in questo momento ho solamente “un abbaino laterale”, così lo ha definito il primario). Premetto che dall’occhio DX ci vedo 10/10 (fortunatamente). In queste condizioni posso richiedere l’invaliditè? Se si, quali sono i rischi a cui vado incontro (ad esempio ritiro della patente)?
Grazie
Saluti
Andrea
Buonasera.
Casi come il suo in passato mi hanno convinto che non è una buona idea presentare contemporaneamente istanza per invalidità civile e cecità.
Comunque sia, si tratta di un problema burocratico, probabilmente risolvibile.
E’ vero che la commissione per l’accertamento della cecità e quella per l’invalidità civile sono di solito differenti, quindi è anche possibile che sia solo uno “sfasamento” temporale nella convocazione a visita in quanto le commissioni interessate sono 2.
Probabilmenteverrà convocata a visita ulteriormente, ma dovrebbe controllare presso la sede della commissione esaminatrice, nel suo caso direi presso il competente ufficio ASL.
Saluti
Buonasera Dott. Nicolosi,ho presentato domanda di aggravamento per mia madre barrando tutte le caselle invalidita civile,cecita,handicap e con nuovo certificato medico e nuova documentazione ho inviato a inps,ricevendo tre ricevute con relativi n. Domus il giorno 19/05/2017.Oggi siamo andati a visita Asl ed al mio arrivo nel presentare la documentazione il presidente della commissione mi diceva di dargli solo quelli per la cecità e per l handicap.Premetto che mia madre ha gia la 104 e la pensione per ventesimista,quindi gli ho dato il nuovo certificato che recitava OD pl. OS pl degenarazione maculare estesa.Ma quando gli davo anche gli altri documenti per le altre patologie mi diceva che li prendeva ma non era stata fatta la domanda,vedendo poi la mia ricevuta non si spiegavano come mai a lore risultava la domanda solo per aggrav. cecita e handicap.Io puntavo sull aggrav. invalidita civile visto che mia madre soffre di grave patologia con crollo vertebrale con relativa terapia del dolore e inabilità a camminare quindi sedia a rotelle.Poi un altra della commissione mi dice di rivolgermi al patronato per capire come mai della mia domanda gli è arrivata solo la cecita e handicap.Vado al patronato e mi dice che ci sarebbe stato un problema di comunicazione tra inps e asl,chiamo inps e mi dice che è tutto a posto,cosa devo fare?Puntavamo sull aggravamento della invalidita civile per l accompagno.Come posso fare per farla valutare anche in questo caso.Puo essere che venga chiamata dopo per invalidita civile ed adesso hanno solo valutato la cecita e handicap? Bo non so come muovermi eppure sia la domanda del medico era completa con tuttel le caselle barrate,e lamia con relativa ricevuta con tre n. Domus . La ringrazio ed in attesa di questo verbale se devo fare qualcosa puo delucidarmi. Grazie. Branco Silvio
Buonasera.
Calcolo e metodica assolutamente errati!!
Per la cecità parziale il visus dell’occhio MIGLIORE non deve essere superiore ad 1/20. L’occhio PEGGIORE può avere anch’esso al meglio 1/20 di residuo visivo, ma se è 1/50, 1/100 o addirittura cieco, non importa. Quel tipo di calcolo che ha fatto lei è illogico ed assolutamente errato
Il requisito per la cecità parziale è che l’occhio migliore non abbia un residuo maggiore di 1/20.
Nel suo caso lei ha un visus corretto di 1/10 a destra e 2/10 a sinistra, quindi l’occhio migliore è 2/10 e pertanto lei non ha i requisiti per essere riconosciuto circo civile, neppure parziale.
Per ciò che riguarda il campo visivo, anche per quello lei fa un calcolo assolutamente errato.
Il campo visivo è la quantità di spazio che il soggetto normale mediamente riesce a percepire osservando con occhi fissi in avanti.
Fatto 100% la media normale, con l’esame campimetrico si valuta la percentuale di spazio che il soggetto percepisce rispetto al soggetto normale. Il soggetto in esame potrebbe avere una difficoltà a percepire le periferie, quindi ad esempio avere un campo visivo dell’80%; nei casi gravissimi tale campo visivo si riduce anche al 10% e anche meno, fino addirittura ad 1-2%. E’ come se si guardasse attraverso un occhiale con lenti assolutamente nere con solo un piccolo forellino trasparente di 1-2 mm, ad esempio.
In ambito di invalidità civile, chiamiamola ordinaria, il deficit visivo da lei indicato è valutabile il 40%.
Saluti
Salve. sono Lorenzo. la ringrazio della risposta: ho visitato la pagina ed ho capito che, dal 2017, l’INPS offre ai ciechi parziali un’indenntà di 207 euro al mese. è giusto il calcolo che ho fatto nel commento ? lo riporto qui di seguito: . facendo la somma nel mio caso io arriverei a 3/20? (2 decimi occhio sinistro e 1 decimo occhio destro?). nel caso in cui, visto che fra poco faccio l’esame test campo visivo binoculare di estermann, mi rilevino 1/10 occhio sinistro e 1/10 occhio destro il risultato farebbe 2/20 ( 1+1=2, 10+10=20.quindi non rientrei lo stesso in 1/20?).
grazie mille, Lorenzo
Buonasera.
Un poco di confusione.
L’indennità per ciechi ventesimisti è una prestazione specifica e viene concessa ai soggetti con visus corretto non inferiore ad 1/20 nell’occhio migliore, indipendentemente dal possesso di invalidità civile in misura uguale o maggiore al 74% (ma per patologie differenti da quella oculistica).
Altra cosa è invece l’Assegno di Assistenza per soggetti con invalidità civile in misura uguale o maggiore al 74% (veda QUESTA pagina)
Saluti
ho l’indennità lavorativa del 67% ( ancora non lavoro, ho 19 anni). per avere l’indennità speciale bisogna avere il 75% di percentuale e deficit visivo di 1/20 in entrambi gli occhi?
Salve,
mi chiamo Lorenzo.
io ho la retinopatia ( sono ipovedente grave) dalla nascita. ho 1 decimo nell’occhio destro e 2 decimi nell’occhio sinistro. so già di non avere alcun beneficio per quanto riguarda indennità speciale. leggendo questo articolo però non capisco cosa intende per 1/20? non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi?. facendo la somma nel mio caso io arriverei a 3/20? (2 occhio sinistro e 1 occhio destro?). nel caso in cui, visto che fra poco faccio l’esame test campo visivo binoculare di estermann, mi rilevino 1/10 occhio sinistro e 1/10 occhio destro il risultato farebbe 2/20 ( quindi non rientrei lo stesso in 1/20?). pssiedo la legge 104
grazie mille