Guida domanda invalidità civile: la cecità
(aggiornato il 2 gennaio 2024)
I soggetti che hanno una grave riduzione delle loro capacità visive, fino alla cecità, hanno diritto ad una serie di benefici che dipendono dalla gravità del deficit visivo stesso.
CONTENUTO DELLA PAGINA:
- Cecità parziale
- cecità totale,
- Tabella valutativa deficit visivo DM 05/02/1992
- tabelle residuo visivo
- Tabella valutazione infermità oculistiche DM 05/02/1992
- Tabella legge 138/2021
CECITA’ PARZIALE
Residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione. (visus corretto ≤ 1/20)
I soggetti con residuo visivo non superiore ad 1/20 sono considerati ciechi parziali, cosiddetti “ventesimisti”; il residuo visivo non superiore ad 1/20 deve essere nell’occhio migliore e comunque con eventuale correzione di lenti, se possibile; cioè, ad esempio, un soggetto con cecità totale in un occhio e visus corretto di 1/10 nell’altro non è considerato “ventesimista” ma solo “ipovedente grave”. E’ considerato cieco parziale anche il soggetto il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10%.
I ciechi parziali hanno diritto ad esenzione del Ticket per farmaci in classe “A” e per le prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio e strumentale.
I ciechi parziali, nell’anno 2024, hanno diritto ad una pensione di Euro 333,33 per tredici mensilità erogata dall’INPS (nel 2023 € 316,25, nel 2022 era di € 292,55); è necessario però che il reddito dell’anno 2023 non abbia superato la soglia di Euro 19.461,12.
- a questo va aggiunto l’aumento previsto dall’articolo 70, comma 6, della legge 388/2000, Finanziaria 2001, per il 2023, come per il 2022, il 2021 e il 2020, di € 10,33 ), ma solo se nel 2022 il pensionato non ha superato il reddito di € 7.081,62 se solo, ed € 14.863,55 se coniugato.
Secondo la sentenza della della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020, gli invalidi civili totali, i ciechi civili e i sordi con diritto a pensione e con età compresa tra 18 e 60 anni, hanno diritto agli stessi benefici di coloro che hanno più di 60 anni e quindi il cosiddetto “incremento al milione”, quindi la pensione può lievitare fino a 651,51 Euro (Circolare INPS n. 107 del 23/09/2020)
Per avere diritto al beneficio sono necessari i seguenti requisiti reddituali (importi 2020):
- il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63euro (pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);
- il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere:
- redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro;
- redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro.
Viene erogata anche ai minori di 18 anni e ai maggiori di 65 anni.
Al compimento del 65° anno di età non si trasforma in pensione sociale ma l’erogazione prosegue.
La pensione per ciechi parziali é incompatibile con la pensione sociale che quindi viene eventualmente revocata, ma è sempre possibile scegliere il beneficio di entità superiore.
L’INPS, nel 2024, eroga anche una “indennità speciale” di Euro 221,20 per 12 mensilità che viene concessa indipendentemente dal reddito.
L’indennità speciale per i ciechi parziali è concedibile anche ai minorenni ma è incompatibile con l’indennità di frequenza.
E’ inoltre incompatibile con altre indennità simili concesse per cause di guerra, servizio o lavoro.
L’indennità speciale per ciechi parziali è invece compatibile con la pensione spettante ai ciechi civili parziali.
Comunque anch’essa può essere erogata dopo il 65° anno di età e anch’essa è incompatibile con la pensione sociale.
CECITA’ TOTALE
Cecità assoluta (totale)
I ciechi totali, o assoluti, sono coloro che hanno totalmente perduto le capacità visive; sono riconosciuti ciechi totali anche coloro che hanno un residuo visivo praticamente insignificante (“motu mano”, cioè percezione al massimo del movimento della mano posta a pochi centimetri dagli occhi, “percezione luce” e “ombra e luci”) e coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3%.
I ciechi totali hanno diritto ad esenzione del Ticket per i farmaci in classe “A” e le prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio e strumentale.
L’INPS, nell’anno 2023, eroga una Pensione di € 360,48 per 13 mensilità, che però sono ridotte a 333,33 se il cieco è ricoverato in un istituto con retta interamente o parzialmente a carico di un Ente Pubblico. Ciò però solo se il reddito dell’anno precedente non ha superato la somma di Euro 19.461,12.
- a questo va aggiunto l’aumento previsto dall’articolo 70, comma 6, della legge 388/2000, Finanziaria 2001, per il 2023, come per il 2022, il 2021 e il 2020, di € 10,33 ), ma solo se nel 2022 il pensionato non ha superato il reddito di € 7.081,62 se solo, ed € 14.863,55 se coniugato.
Anche ai ciechi assoluti si applica la sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020, che prevede per agli invalidi civili totali, ai ciechi civili e i sordi con diritto a pensione e con età compresa tra 18 e 60 anni, il diritto agli stessi benefici di coloro che hanno più di 60 anni e quindi il cosiddetto “incremento al milione”, quindi fino a 651,51 € (Circolare INPS n. 107 del 23/09/2020)
Per avere diritto al beneficio sono necessari i seguenti requisiti reddituali (importi 2021):
- il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63 euro (pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);
- il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere:
- redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro;
- redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.662,96 euro.
La pensione per cecità assoluta non viene concessa ai minori.
E’ cumulabile con altri trattamenti pensionistici concessi per invalidità (INPS, causa di servizio, servizio, causa di guerra).
In aggiunta, l’INPS nel 2023 eroga una “Indennità di Accompagnamento per ciechi assoluti” di Euro 978.50 mensili per 12 mensilità che è indipendente dal reddito (anche da lavoro che è permesso) ed è concessa anche ai minorenni.
E’ eventualmente cumulabile con Indennità di Accompagnamento concessa agli invalidi civili o ai sordomuti, ma solo se le patologie per cui viene riconosciuto il diritto ad indennità di accompagnamento sono diverse da quelle che hanno provocato la cecità; in particolare, segnalo che la difficoltà deambulatoria non deve essere correlata alla cecità, cioè, la necessità di avere un “accompagnatore” non deve essere provocata dal’impossibiltà di vedere gli ostacoli e/o il percorso.
E’ incompatibile con altre indennità simili concesse per cause di guerra, servizio o lavoro.
E’ compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa.
La valutazione viene fatta secondo le indicazioni della Legge 3 aprile 2001, n. 138
Il 28 dicembre 2018 l’INPS, ha emesso un documento, a firma del Dott. Raffaele Migliorini, responsabile dell’UOC Menagment Sanitario Esterno, intitolato “Ulteriori istruzioni operative per l’accertamento della cecità civile“, che fa seguito a un documento del 2012, in cui vengono fornite specifiche istruzioni alle Commissioni INPS e ai propri medici facenti parte di Commissioni di Accertamento della Cecità Civile, al fine di garantire una maggione omogeneità dei giudizi sul territorio nazionale; non è un documento molto lungo, appena sei pagine, ma è piuttosto interessante e contiene spunti di rilievo. Può essere letto/scaricato alla fine di QUESTA pagina, dopo un mio commento.
Per ulteriori notizie sulle agevolazioni concesse ai ciechi civili andare in questa pagina ==> QUI
TABELLA VALUTAZIONE DEFICIT VISIVO DM 05/02/1992
I deficit visivi con residuo visivo superiore ad 1/20 nell’occhio migliore vengono invece valutati secondo le indicazioni della tabella del DM 05/02/1992, quindi nell’ambito più generale dell’invalidità civile.
Capitolo importante è quello delle distrofie corneali, per il quale in questo sito spesso rilevo accessi di soggetti che desidererebbero conoscere il grado di invalidità in forme più o meno rare di questo gruppo di patologie. Ma il discorso è allargabile a tutte le patologie dell’occhio che riducono le capacità visive in maniera più o meno accentuata.
La valutazione, in assenza di indicazioni precise in tabella, viene fatta sulla scorta del residuo visivo, secondo quanto indicato nella tabella sottostante, che fa parte della tabella più genereale del DM 05/02/1992:
Tabella per la valutazione dei deficit visivi binoculari
VISUS | 9/10 a 8/10 | 7/10 a 6/10 | 5/10 a 4/10 | 3/10 | 2/10 | 1/10 | 1/20 | MENO DI 1/20 |
9/10 a 8/10 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
7/10 a 6/10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 |
5/10 a 4/10 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
3/10 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 |
2/10 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 70 |
1/10 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 |
1/20 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | 100 |
MENO DI 1/20 | 20 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | 100 | 100 |
La percentuale di invalidità si ottiene dall’incrocio del visus dell’occhio peggiore sulla prima colonna con quella dell’occhio migliore sulla prima riga.
TABELLE RESIDUO VISIVO
Dal monitoraggio degli accessi al blog ho notato che spesso ricorrono ricerche sul significato e sui benefici ottenibili in caso di residuo visivo indicato in cinquantesimi (1/50, 2/50, etc); quindi inserisco una breve tabella a questo proposito:
RESIDUO VISIVO | VALUTAZIONE | |
1/50 ==> |
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2/50 ==> |
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3/50 ==> | è migliore di 1/20 |
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4/50 ==> | è migliore di 3/50 |
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Ancora, nei certificati oculistici i deficit visivi possono essere indicati, oltre che in termini numerici, anche in altro modo; in questi casi esiste una corrispondenza indicativa che comunque fa rientrare questi casi all’interno della “cecità parziale” o della “cecità assoluta”:
Conta dita a 50 cm Conta dita a 40 cm Conta dita a 30 cm Conta dita a 20 cm Conta dita a 10 cm | CIECO PARZIALE |
Motu mano ombra e luce visus spento | CIECO ASSOLUTO |
TABELLA VALUTAZIONE INFERMITA’ OCULISTICHE DM 05/02/1992
Nella tabella del DM 05/02/1992 sono presenti altre infermità oculistiche suscettibili di valutazione:
cod. | APPARATO VISIVO | min. | max. | fisso |
5001 | ANOFTALMO CON POSSIBILITÀ DI APPLICARE PROTESI ESTETICA | / | / | 30 |
5002 | ANOFTALMO SENZA POSSIBILITÀ DI APPLICARE PROTESI ESTETICA | 31 | 40 | / |
5003 | CATARATTA (CONGENITA – TRAUMATICA – SENILE) SENZA RIDUZIONE DEL VISUS INTERVENTO CHIRURGICO POSSIBILE | / | / | 5 |
5004 | CECITÀ BINOCULARE | / | / | 100 |
5005 | CECITÀ MONOCULARE | / | / | 30 |
5006 | CECITÀ MONOCULARE CON VISUS DELL’OCCHIO CONTROLATERALE SUP. 1/20 – INF. 3/50 | 81 | 90 | / |
5007 | CECITÀ MONOCULARE – VISUS CONTROLATERALE SUP. 3/50 INF. 1/10 CON RIDUZIONE DEL CAMPO VISIVO DI 30° | 71 | 80 | / |
5008 | CECITÀ MONOCULARE – VISUS NELL’OCCHIO CONTROLATERALE INF. 1/20 | 91 | 100 | / |
5009 | CHERATOCONO – POSSIBILITÀ DI CORREZIONE CON OCCHIALI O LENTI CORNEALI | / | / | 5 |
5010 | DIPLOPIA IN POSIZIONE PRIMARIA | / | / | 25 |
5011 | DIPLOPIA NELLO SGUARDO IN ALTO | / | / | 5 |
5012 | DIPLOPIA NELLO SGUARDO IN BASSO | / | / | 20 |
5013 | DIPLOPIA NELLO SGUARDO LATERALE | / | / | 10 |
5014 | DISCROMATOPSIA CONGENITA O ACQUISITA | 1 | 10 | / |
5015 | EMIANOPSIA BINASALE | / | / | 20 |
5016 | EMIANOPSIA BITEMPORALE | / | / | 60 |
5017 | EMIANOPSIA INFERIORE | / | / | 41 |
5018 | EMIANOPSIA NASALE | / | / | 10 |
5019 | EMIANOPSIA OMONIMA | / | / | 40 |
5020 | EMIANOPSIA SUPERIORE | / | / | 10 |
5021 | EMIANOPSIE MONOCULARI CONSERVAZIONE DEL VISUS CENTRALE | / | / | 20 |
5022 | EMIANOPSIE MONOCULARI SENZA CONSERVAZIONE DEL VISUS CENTRALE | / | / | 60 |
5023 | MALATTIE DEL VITREO CON VISUS INFERIORE A 5/10 | / | / | 10 |
5024 | QUADRANTOPSIE – SUPERIORE O INFERIORE | / | / | 10 |
5025 | RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO FRA 10° E 30° DAL PUNTO DI FISSAZIONE DI UN SOLO OCCHIO | / | / | 10 |
5026 | RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO FRA 10° E 30° IN ENTRAMBI GLI OCCHI | 31 | 40 | / |
5027 | RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO INFERIORE A 10° IN UN SOLO OCCHIO | / | / | 15 |
5028 | RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO INFERIORE A 10° IN ENTRAMBI GLI OCCHI | / | / | 80 |
5031 | PERDITE DEL VISUS MONO E BINOCULARI (PUNTEGGIO COME DA TABELLA ALLEGATA) (*) | / | / | / |
5101 | COLOBOMA | / | / | 5 |
5102 | CORIORETINITE – ESITI CICATRIZIALI SENZA RIDUZIONE DEL VISUS O CAMPIMETRICA | / | / | 5 |
5103 | DISTACCO DI RETINA – OPERATO CON RECUPERO DELLA FUNZIONE | / | / | 5 |
5104 | ECTROPION PALPEBRALE | / | / | 8 |
5105 | ENTROPION PALPEBRALE | 1 | 10 | / |
5106 | GLAUCOMA ACQUISITO | 11 | 20 | / |
5107 | GLAUCOMA CONGENITO | / | / | 10 |
5108 | OCCHIO SECCO | 1 | 10 | / |
5109 | PARALISI DEL M. ORBICOLARE | 1 | 10 | / |
8005 | EPIFORA | 1 | 10 | / |
Infine, solo a fine esemplificativo, faccio rilevare che la “cecità monoculare” è valutata nella misura del 30%, insufficiente da sola ad ottenere qualunque beneficio.
TABELLA LEGGE 138/2021
Con la legge 138/2001 il legislatore ha cercato di uniformare i criteri per la valutazione della cecità e dell’ipovedenza, aggiungendo la possibilità di effettuare la valutazione, oltre che con il deficit visivo “dichiarato” in sede di visita, anche con il supporto dei risultati dell’esame campimetrico, più specificamente del campo visivo globale percentualizzato.
Sintesi della legge 138/2001 | DM Sanità 05/02/1992 | |||||
DEFINIZIONE | Residuo Visivo (RV) in entrambi gli occhi, o nell’occhio migliore | Residuo Perimetrico Binoculare (RPB) | Restringimento concentrico con campo residuo (CR), mono e bilaterale(M/B) | |||
Cieco Totale | Spento, Ombra e luce, Motu manu | < 3 % | CAMPO RESIDUO | Codice | % | |
Cieco Parziale | ≤1/20 cc o conta dita | < 10 % | <10° M | 5027 | 15 | |
Ipovedente Grave | ≤1/10 cc | < 30 % | <10° B | 5028 | 80 | |
Ipovedente Medio-grave | ≤ 2/10 cc | < 50 % | 10-30° M | 5025 | 10 | |
Ipovedente Lieve | ≤ 3/10 cc | < 60 % | 10-30° B | 5026 | 31-40 |
FONTI:
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50081&lang=IT
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50077&lang=IT
Dott. Salvatore Nicolosi
Già consulente Servizi Medicina Legale INCA-CGIL di Siracusa
Buonasera.
Un campo visivo di 17 punti visti su 120 è, circa, il 14%.
Per essere considerati soggetti con cecità parziale occorre, alternativamente, che il visus nell’occhio migliore sia al massimo di 1/20 oppure che il campo visivo globale sia inferiore al 10%.
Nel suo caso il requisito di visus nell’occhio migliore uguale o inferiore ad 1/20 non è soddisfatto (è 1/10); il requisito del campo visivo visivo inferiore o uguale al 10% apparentemente neppure; ma uso il termine apparentemente perchè la legge 138/2001 intende il campo visivo globale.
Quello da lei descritto è riferito ad 1 solo occhio. Se si facesse il campo visivo nell’altro sarebbero 0 (zero) punti visti su 120.
Quindi globalmente sono 17 punti visti su 240: circa il 7%
Se la commissione terrà correttamente conto di questa considerazione dovrebbe riconoscerla “cieco parziale”.
Non sarebbe una cattiva idea, a questo proposito, farsi assistere da un medico di sua fiducia durante la visita in Commissione
Saluti.
Dott. Salvatore Nicolosi
Buongiorno,
mi dovrei presentare in commissione ciechi il prossimo mese, portero in commissione un certificato occulistico che attesta: OD = spento con protesi occulare – OS = 2 distacchi di retina risolti con un doppio cerchiaggio, trapianto del critallino con fissazione sclerale, residuo capsulere libero nell’umor vitreo (camera posteriore)che provoca cecità temporanea, campo visivo percepiti 17 punti su 120 e visus 1 decimo.
La mia domanda è questa: cosa mi devo aspettare dalla commissione medica?
Grazie
saluti!!
Grazie mille!!!!!!!!!Gentilissimo.
Buongiorno.
Il deficit monoculare è stato inserito come “deficit visivo in OO”, cioè complessivo in entrambi gli occhi ed è valutabile il 20%.
L’ipetrofia prostatica è pochissimo invalidante e quindi, che sia indicata o no, non cambia nulla.
Sulle altre patologie non posso fare valutazioni, in quanto si dovrebbe visionare tutta la documentazione: non è così semplice.
Ma lasciando da parte questo discorso, da un punto di vista pratico, se non si è d’accordo con la valutazione espressa dalla commissione si può solo proporre ricorso giudiziario, cioè bisogna iniziare un’azione legale contro l’INPS, cioè una “causa”.
Non si tratta però di una “causa” normale; in questi casi viene infatti usato un rito particolarmente abbreviato che generalmente si conclude in meno di 12 mesi, tranne per pochi sfortunati casi in cui nascono intoppi legali o cambi del giudice.
IL tutto, per il richiedente, si riduce ad un accertamento medico-legale presso un consulente tecnico incaricato dal giudice, quindi un medico che darà il proprio parere sul grado di invalidità provocato dalle patologie del richiedente.
In ogni caso, prima di decidere se iniziare l’azione legale è meglio chiedere una consulenza ad un medico legale in carne ed ossa che può consigliare al meglio; a volte infatti i richiedenti hanno i requisiti, ma la documentazione specialistica è inadeguata e si corre il rischio di fallire l’obiettivo.
I patronati più grossi in genere mettono a disposizione medico legale ed avvocato a tariffe particolarmente calmierate e generalmente la prima valutazione circa l’opportunità di iniziare l’azione legale viene fatta gratutamente. In questo momento mi vengono in mente INCA, EPASA, INAC ed INAS, ma altri sicuramente sono altrettanto organizzati.
Saluti.
Dott. Salvatore Nicolosi
Mi perdoni, sono sempre Bernardo, mi sono dimenticato a scrivere che nell’ultima visita effettuata a Settembre 2013 mi hanno di nuovo confermato il 60%.
Buongiorno, sono Bernardo, ho 59 anni e scrivo dalla provincia di Agrigento. Nel 2006 sono stato operato “Distacco di retina”. Sono un soggetto diabetico dal 2006 ed il 30/09/2013 sono andato in visita per il riconoscimento della legge 05/02/92 ed ottenere la percentuale di invalidità. Premettiamo che andando in visita nel 2007 avevo già ottenuto il 60%. L’11/10/2012 sono andato di nuovo in visita sempre per il riconoscimento dell’invalidità e mi abbassano la percentuale al 58% (in pratica dopo 5 anni sono migliorato…è possibile?) diagnosticandomi : 1°) cod.6454 ULCERA GASTRICA O DUODENALE (II CLASSE). 2°) cod.9309 DIABETE MELLITO TIPO 1° O 2° CON COMPLICANZE MICRO-MACROANGIOPATICHE CON MANIFESTAZIONI CLINICHE DI MEDIOGRADO (CLASSE III). 3°) cod.7008 SPONDILOLISTESI. 4°) 4005 PERDITE UDITIVE MONO E BILATERALI PARI O INFERIORI A 275 dB(PUNTEGGIO DA 0 A 59 COME DA TABELLA ALLEGATA). Il 28/02/2013 sono andato in visita oculistica perchè mi accorgevo che pian pino il mio occhio operato peggiorava diagnosticandomi:
ODX v.n.1/100 non migliorabile con lente, sinechie posteriori, cataratta in evoluzione, fundus esiti di pregresso cerchiaggio, esente da lesione diabetiche.
OSN v.n. 5/10 corretto 8/10 sf+0.75, sclerosi lenticolare in evoluzione, fundus nella norma in diabetico (esiti di barrage laser periferico). Nulla osta per intervento di cataratta in ODX con riserva funzionale.
Faccio di nuovo domanda in visita per aggravamento ed il 30/09/2013 mi chiamano in visita.
Dignosi: DIABETE MELLITO TIPO2—ESITI DI NUCLEOPLASTICA L5-S1 (intervento effettuato nel 2004 presso Ospedale S. Pertini di Roma)IN SOGGETTO CON ERNIA DISCALE L5-S1—IPOACUSIA BILATERALE—DEFICIT VISIVO IN OO GASTRODUODENITE CRONICA.
Non mi hanno valutato il referto visita urologo (IERTROFIA PROSTATICA).
Nessun punteggio sul deficit monoculare.
Ringraziandola anticipatamente mi dica: COSA POSSO FARE?
gRAZIE E DISTINTI SALUTI.
Non si possono avere 2 pensioni per lo stesso motivo. Se è stata riconosciuta la cecità parziale, la valutazione del grado di invalidità civile verrebbe fatta “a prescindere dal deficit visivo“. Cioè il deficit visivo non entrerebbe nel computo del grado di invalidità riconosciuta.
Quindi non si tratta di cumulabilità, in teoria possibile se esistono patologie diverse da quella oculistica che permettono di raggiungere la soglia del 74%, ma di impossibilità ad usufruire di 2 trattamenti previdenziali per lo stesso motivo.
Saluti
Dott. Salvatore Nicolosi
Buon pomeriggio.
Da quello che leggo, quindi, con un campo visivo al di sotto del 10% si ha 80% di invalidità.
Quindi in teoria un uomo di 42 anni dovrebbe percepire (reddito permettendo):
-pensione di invalidita civile (275€ circa)
-pensione per ciechi parziali (275€ circa)
-indennità speciale (168€ circa)
Non capisco se per l’invalidità civile i parametri sono diversi da quelli suddetti e se le pensioni sono sommabili. Spero riesca ad estinguere il mio dubbio
Grazie
GIUSEPPE
Buongiorno.
Mi pare, da queste notizie aggiuntive, che la situazione sia piuttosto importante, anche se, guardando alcune tabelle non ufficiali, acromatopsie ed emeralopia sono valutate percentualmente piuttosto poco.
A titolo di esempio, la “cecità per i colori”, in pratica l’acromatopsia, in una tabella INPS di 2 anni fa che si era tentato di far diventare la nuova tabella ufficiale, è valutata solo il 5-10%.
Ma sembra che il deficit campimetrico sia piuttosto importante e qui la valutazione certamente “sale”.
Ma nel complesso delle patologie invalidanti c’è da considerare anche il recente problema oncologico che lei, dal punto di vista dell’invalidità civile, sembra sottovalutare.
Ovviamente anche in questi casi esiste la possibilità di valutazioni difformi tra regioni e regioni o addirittura tra commissione e commissione, ma in genere le neoplasia maligne radio- e chemio-trattate sono valutate con percentuali piuttosto elevate.
Quindi l’istanza di invalidità civile “normale” e non come cecità potrebbe permettere di avere una percentuale maggiore del 74% con una buona probabilità di successo.
Per ciò che riguarda esclusivamente il problema visivo, le ricordo che se il “campo visivo percentualizzato” documenta una riduzione al 10% del normale, allora è considerato “cieco parziale”; ma per questo si devono vedere i numeri, e non le immagini del campo visivo, controllando che sia stato effettuato con la metodica precritta. Un oculista o un medico legale in carne ed ossa potrebbe dirimere il dubbio.
Saluti.
Dott. Salvatore Nicolosi
Grazie mille per la risposta tempestiva. Per completezza posso riportare ciò che mi hanno scritto gli oculisti:
-Test di ischiara: acromatopsia totale
-Sensibilità al contrasto:marcato deficit bilaterale
per quanto riguarda il campo visivo cerco di interpretare il grafico: la parte esterna dell’immagine è scura; i primi puntini “chiari e diradati “iniziano a “illuminarsi” poco oltre i 10 gradi (a occhio e croce tra i 10 ed i 12) il colore diventa “fitto” entro i 10 gradi. Io interpreto che il campo visivo “ottimale” è dentro i 10 gradi; se mi allontano di un po iniziano i problemi.
Per quanto riguarda invece l’emarolopia gli oculisti imputano il tutto ai 4 cicli di chemioterapia ai quali sono stato sopposto gli scorsi mesi a seguito di un tumore.
Spero di non sovraccaricarla con le mie “interpretazioni” sul campo visivo.
Grazie ancora
P.s. Ho dovuto aspettare i “rinforzi” per completare il codice captcha necessario per inserire il commento