Guida domanda invalidità civile: la cecità
(aggiornato il 2 gennaio 2024)
I soggetti che hanno una grave riduzione delle loro capacità visive, fino alla cecità, hanno diritto ad una serie di benefici che dipendono dalla gravità del deficit visivo stesso.
CONTENUTO DELLA PAGINA:
- Cecità parziale
- cecità totale,
- Tabella valutativa deficit visivo DM 05/02/1992
- tabelle residuo visivo
- Tabella valutazione infermità oculistiche DM 05/02/1992
- Tabella legge 138/2021
CECITA’ PARZIALE
Residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione. (visus corretto ≤ 1/20)
I soggetti con residuo visivo non superiore ad 1/20 sono considerati ciechi parziali, cosiddetti “ventesimisti”; il residuo visivo non superiore ad 1/20 deve essere nell’occhio migliore e comunque con eventuale correzione di lenti, se possibile; cioè, ad esempio, un soggetto con cecità totale in un occhio e visus corretto di 1/10 nell’altro non è considerato “ventesimista” ma solo “ipovedente grave”. E’ considerato cieco parziale anche il soggetto il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10%.
I ciechi parziali hanno diritto ad esenzione del Ticket per farmaci in classe “A” e per le prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio e strumentale.
I ciechi parziali, nell’anno 2024, hanno diritto ad una pensione di Euro 333,33 per tredici mensilità erogata dall’INPS (nel 2023 € 316,25, nel 2022 era di € 292,55); è necessario però che il reddito dell’anno 2023 non abbia superato la soglia di Euro 19.461,12.
- a questo va aggiunto l’aumento previsto dall’articolo 70, comma 6, della legge 388/2000, Finanziaria 2001, per il 2023, come per il 2022, il 2021 e il 2020, di € 10,33 ), ma solo se nel 2022 il pensionato non ha superato il reddito di € 7.081,62 se solo, ed € 14.863,55 se coniugato.
Secondo la sentenza della della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020, gli invalidi civili totali, i ciechi civili e i sordi con diritto a pensione e con età compresa tra 18 e 60 anni, hanno diritto agli stessi benefici di coloro che hanno più di 60 anni e quindi il cosiddetto “incremento al milione”, quindi la pensione può lievitare fino a 651,51 Euro (Circolare INPS n. 107 del 23/09/2020)
Per avere diritto al beneficio sono necessari i seguenti requisiti reddituali (importi 2020):
- il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63euro (pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);
- il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere:
- redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro;
- redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro.
Viene erogata anche ai minori di 18 anni e ai maggiori di 65 anni.
Al compimento del 65° anno di età non si trasforma in pensione sociale ma l’erogazione prosegue.
La pensione per ciechi parziali é incompatibile con la pensione sociale che quindi viene eventualmente revocata, ma è sempre possibile scegliere il beneficio di entità superiore.
L’INPS, nel 2024, eroga anche una “indennità speciale” di Euro 221,20 per 12 mensilità che viene concessa indipendentemente dal reddito.
L’indennità speciale per i ciechi parziali è concedibile anche ai minorenni ma è incompatibile con l’indennità di frequenza.
E’ inoltre incompatibile con altre indennità simili concesse per cause di guerra, servizio o lavoro.
L’indennità speciale per ciechi parziali è invece compatibile con la pensione spettante ai ciechi civili parziali.
Comunque anch’essa può essere erogata dopo il 65° anno di età e anch’essa è incompatibile con la pensione sociale.
CECITA’ TOTALE
Cecità assoluta (totale)
I ciechi totali, o assoluti, sono coloro che hanno totalmente perduto le capacità visive; sono riconosciuti ciechi totali anche coloro che hanno un residuo visivo praticamente insignificante (“motu mano”, cioè percezione al massimo del movimento della mano posta a pochi centimetri dagli occhi, “percezione luce” e “ombra e luci”) e coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3%.
I ciechi totali hanno diritto ad esenzione del Ticket per i farmaci in classe “A” e le prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio e strumentale.
L’INPS, nell’anno 2023, eroga una Pensione di € 360,48 per 13 mensilità, che però sono ridotte a 333,33 se il cieco è ricoverato in un istituto con retta interamente o parzialmente a carico di un Ente Pubblico. Ciò però solo se il reddito dell’anno precedente non ha superato la somma di Euro 19.461,12.
- a questo va aggiunto l’aumento previsto dall’articolo 70, comma 6, della legge 388/2000, Finanziaria 2001, per il 2023, come per il 2022, il 2021 e il 2020, di € 10,33 ), ma solo se nel 2022 il pensionato non ha superato il reddito di € 7.081,62 se solo, ed € 14.863,55 se coniugato.
Anche ai ciechi assoluti si applica la sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020, che prevede per agli invalidi civili totali, ai ciechi civili e i sordi con diritto a pensione e con età compresa tra 18 e 60 anni, il diritto agli stessi benefici di coloro che hanno più di 60 anni e quindi il cosiddetto “incremento al milione”, quindi fino a 651,51 € (Circolare INPS n. 107 del 23/09/2020)
Per avere diritto al beneficio sono necessari i seguenti requisiti reddituali (importi 2021):
- il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63 euro (pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);
- il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere:
- redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro;
- redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.662,96 euro.
La pensione per cecità assoluta non viene concessa ai minori.
E’ cumulabile con altri trattamenti pensionistici concessi per invalidità (INPS, causa di servizio, servizio, causa di guerra).
In aggiunta, l’INPS nel 2023 eroga una “Indennità di Accompagnamento per ciechi assoluti” di Euro 978.50 mensili per 12 mensilità che è indipendente dal reddito (anche da lavoro che è permesso) ed è concessa anche ai minorenni.
E’ eventualmente cumulabile con Indennità di Accompagnamento concessa agli invalidi civili o ai sordomuti, ma solo se le patologie per cui viene riconosciuto il diritto ad indennità di accompagnamento sono diverse da quelle che hanno provocato la cecità; in particolare, segnalo che la difficoltà deambulatoria non deve essere correlata alla cecità, cioè, la necessità di avere un “accompagnatore” non deve essere provocata dal’impossibiltà di vedere gli ostacoli e/o il percorso.
E’ incompatibile con altre indennità simili concesse per cause di guerra, servizio o lavoro.
E’ compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa.
La valutazione viene fatta secondo le indicazioni della Legge 3 aprile 2001, n. 138
Il 28 dicembre 2018 l’INPS, ha emesso un documento, a firma del Dott. Raffaele Migliorini, responsabile dell’UOC Menagment Sanitario Esterno, intitolato “Ulteriori istruzioni operative per l’accertamento della cecità civile“, che fa seguito a un documento del 2012, in cui vengono fornite specifiche istruzioni alle Commissioni INPS e ai propri medici facenti parte di Commissioni di Accertamento della Cecità Civile, al fine di garantire una maggione omogeneità dei giudizi sul territorio nazionale; non è un documento molto lungo, appena sei pagine, ma è piuttosto interessante e contiene spunti di rilievo. Può essere letto/scaricato alla fine di QUESTA pagina, dopo un mio commento.
Per ulteriori notizie sulle agevolazioni concesse ai ciechi civili andare in questa pagina ==> QUI
TABELLA VALUTAZIONE DEFICIT VISIVO DM 05/02/1992
I deficit visivi con residuo visivo superiore ad 1/20 nell’occhio migliore vengono invece valutati secondo le indicazioni della tabella del DM 05/02/1992, quindi nell’ambito più generale dell’invalidità civile.
Capitolo importante è quello delle distrofie corneali, per il quale in questo sito spesso rilevo accessi di soggetti che desidererebbero conoscere il grado di invalidità in forme più o meno rare di questo gruppo di patologie. Ma il discorso è allargabile a tutte le patologie dell’occhio che riducono le capacità visive in maniera più o meno accentuata.
La valutazione, in assenza di indicazioni precise in tabella, viene fatta sulla scorta del residuo visivo, secondo quanto indicato nella tabella sottostante, che fa parte della tabella più genereale del DM 05/02/1992:
Tabella per la valutazione dei deficit visivi binoculari
VISUS | 9/10 a 8/10 | 7/10 a 6/10 | 5/10 a 4/10 | 3/10 | 2/10 | 1/10 | 1/20 | MENO DI 1/20 |
9/10 a 8/10 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
7/10 a 6/10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 |
5/10 a 4/10 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
3/10 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 |
2/10 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 70 |
1/10 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 |
1/20 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | 100 |
MENO DI 1/20 | 20 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | 100 | 100 |
La percentuale di invalidità si ottiene dall’incrocio del visus dell’occhio peggiore sulla prima colonna con quella dell’occhio migliore sulla prima riga.
TABELLE RESIDUO VISIVO
Dal monitoraggio degli accessi al blog ho notato che spesso ricorrono ricerche sul significato e sui benefici ottenibili in caso di residuo visivo indicato in cinquantesimi (1/50, 2/50, etc); quindi inserisco una breve tabella a questo proposito:
RESIDUO VISIVO | VALUTAZIONE | |
1/50 ==> |
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2/50 ==> |
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3/50 ==> | è migliore di 1/20 |
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4/50 ==> | è migliore di 3/50 |
|
Ancora, nei certificati oculistici i deficit visivi possono essere indicati, oltre che in termini numerici, anche in altro modo; in questi casi esiste una corrispondenza indicativa che comunque fa rientrare questi casi all’interno della “cecità parziale” o della “cecità assoluta”:
Conta dita a 50 cm Conta dita a 40 cm Conta dita a 30 cm Conta dita a 20 cm Conta dita a 10 cm | CIECO PARZIALE |
Motu mano ombra e luce visus spento | CIECO ASSOLUTO |
TABELLA VALUTAZIONE INFERMITA’ OCULISTICHE DM 05/02/1992
Nella tabella del DM 05/02/1992 sono presenti altre infermità oculistiche suscettibili di valutazione:
cod. | APPARATO VISIVO | min. | max. | fisso |
5001 | ANOFTALMO CON POSSIBILITÀ DI APPLICARE PROTESI ESTETICA | / | / | 30 |
5002 | ANOFTALMO SENZA POSSIBILITÀ DI APPLICARE PROTESI ESTETICA | 31 | 40 | / |
5003 | CATARATTA (CONGENITA – TRAUMATICA – SENILE) SENZA RIDUZIONE DEL VISUS INTERVENTO CHIRURGICO POSSIBILE | / | / | 5 |
5004 | CECITÀ BINOCULARE | / | / | 100 |
5005 | CECITÀ MONOCULARE | / | / | 30 |
5006 | CECITÀ MONOCULARE CON VISUS DELL’OCCHIO CONTROLATERALE SUP. 1/20 – INF. 3/50 | 81 | 90 | / |
5007 | CECITÀ MONOCULARE – VISUS CONTROLATERALE SUP. 3/50 INF. 1/10 CON RIDUZIONE DEL CAMPO VISIVO DI 30° | 71 | 80 | / |
5008 | CECITÀ MONOCULARE – VISUS NELL’OCCHIO CONTROLATERALE INF. 1/20 | 91 | 100 | / |
5009 | CHERATOCONO – POSSIBILITÀ DI CORREZIONE CON OCCHIALI O LENTI CORNEALI | / | / | 5 |
5010 | DIPLOPIA IN POSIZIONE PRIMARIA | / | / | 25 |
5011 | DIPLOPIA NELLO SGUARDO IN ALTO | / | / | 5 |
5012 | DIPLOPIA NELLO SGUARDO IN BASSO | / | / | 20 |
5013 | DIPLOPIA NELLO SGUARDO LATERALE | / | / | 10 |
5014 | DISCROMATOPSIA CONGENITA O ACQUISITA | 1 | 10 | / |
5015 | EMIANOPSIA BINASALE | / | / | 20 |
5016 | EMIANOPSIA BITEMPORALE | / | / | 60 |
5017 | EMIANOPSIA INFERIORE | / | / | 41 |
5018 | EMIANOPSIA NASALE | / | / | 10 |
5019 | EMIANOPSIA OMONIMA | / | / | 40 |
5020 | EMIANOPSIA SUPERIORE | / | / | 10 |
5021 | EMIANOPSIE MONOCULARI CONSERVAZIONE DEL VISUS CENTRALE | / | / | 20 |
5022 | EMIANOPSIE MONOCULARI SENZA CONSERVAZIONE DEL VISUS CENTRALE | / | / | 60 |
5023 | MALATTIE DEL VITREO CON VISUS INFERIORE A 5/10 | / | / | 10 |
5024 | QUADRANTOPSIE – SUPERIORE O INFERIORE | / | / | 10 |
5025 | RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO FRA 10° E 30° DAL PUNTO DI FISSAZIONE DI UN SOLO OCCHIO | / | / | 10 |
5026 | RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO FRA 10° E 30° IN ENTRAMBI GLI OCCHI | 31 | 40 | / |
5027 | RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO INFERIORE A 10° IN UN SOLO OCCHIO | / | / | 15 |
5028 | RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO INFERIORE A 10° IN ENTRAMBI GLI OCCHI | / | / | 80 |
5031 | PERDITE DEL VISUS MONO E BINOCULARI (PUNTEGGIO COME DA TABELLA ALLEGATA) (*) | / | / | / |
5101 | COLOBOMA | / | / | 5 |
5102 | CORIORETINITE – ESITI CICATRIZIALI SENZA RIDUZIONE DEL VISUS O CAMPIMETRICA | / | / | 5 |
5103 | DISTACCO DI RETINA – OPERATO CON RECUPERO DELLA FUNZIONE | / | / | 5 |
5104 | ECTROPION PALPEBRALE | / | / | 8 |
5105 | ENTROPION PALPEBRALE | 1 | 10 | / |
5106 | GLAUCOMA ACQUISITO | 11 | 20 | / |
5107 | GLAUCOMA CONGENITO | / | / | 10 |
5108 | OCCHIO SECCO | 1 | 10 | / |
5109 | PARALISI DEL M. ORBICOLARE | 1 | 10 | / |
8005 | EPIFORA | 1 | 10 | / |
Infine, solo a fine esemplificativo, faccio rilevare che la “cecità monoculare” è valutata nella misura del 30%, insufficiente da sola ad ottenere qualunque beneficio.
TABELLA LEGGE 138/2021
Con la legge 138/2001 il legislatore ha cercato di uniformare i criteri per la valutazione della cecità e dell’ipovedenza, aggiungendo la possibilità di effettuare la valutazione, oltre che con il deficit visivo “dichiarato” in sede di visita, anche con il supporto dei risultati dell’esame campimetrico, più specificamente del campo visivo globale percentualizzato.
Sintesi della legge 138/2001 | DM Sanità 05/02/1992 | |||||
DEFINIZIONE | Residuo Visivo (RV) in entrambi gli occhi, o nell’occhio migliore | Residuo Perimetrico Binoculare (RPB) | Restringimento concentrico con campo residuo (CR), mono e bilaterale(M/B) | |||
Cieco Totale | Spento, Ombra e luce, Motu manu | < 3 % | CAMPO RESIDUO | Codice | % | |
Cieco Parziale | ≤1/20 cc o conta dita | < 10 % | <10° M | 5027 | 15 | |
Ipovedente Grave | ≤1/10 cc | < 30 % | <10° B | 5028 | 80 | |
Ipovedente Medio-grave | ≤ 2/10 cc | < 50 % | 10-30° M | 5025 | 10 | |
Ipovedente Lieve | ≤ 3/10 cc | < 60 % | 10-30° B | 5026 | 31-40 |
FONTI:
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50081&lang=IT
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50077&lang=IT
Dott. Salvatore Nicolosi
Già consulente Servizi Medicina Legale INCA-CGIL di Siracusa
Buonasera.
E’ un caso complesso per cui si dovrebbero esaminare i verbali, ma cerchiamo di arrivarci.
Si parta dal presupposto che non si possono avere 2 benefici per lo stesso motivo.
Se è stata dichiarata “cieca assoluta” il deficit visivo non può essere considerato nella valutazione dell’invalidità civile chiamiamola impropriamente “normale”. E’ possibile che all’INPS siano arrivati contemporaneamente o quasi 2 verbali, quello della cecità e quello dell’indennità di accompgnamento, ma in cui tra le patologie che provocavano la non autosufficienza c’era anche la cecità.
Quindi ha probabilmente separato la trattazione dei 2 casi assegnando, come è giusto, il più favorevole, cioè la cecità assoluta.
I benefici economici ottenibili con il riconoscimento della condizione di cecità assoluta sono nettamente superiori a quelli previsti per l’indennità di accompagnamento “normale” e gli altri, esenzioni ad esmpio, sono uguali.
Quindi non credo possa essere utile un ricorso per ottenere benefici che già si hanno.
D’altra parte in via teorica, se la mancanza di autonomia è provocata anche da una patologia diversa dalla cecitò (una paresi o una demenza ad esempio, si possono percepire entrambe le indennità, quelle della cecità e l’indennità di accompagnamento “normale” e in questo caso il ricorso avrebbe una ragion d’essere.
Saluti
Buongiorno dottore, vorrei avere qualche spiegazione e un consiglio. Mia suocera ha fatto domanda di invalidità civile con accompagnamento e la CM lo scorso luglio le ha riconosciuto un’invalidità al 100% con accompagnamento. L’Inps l’ha richiamata a visita e, in totale difformità rispetto alla Comm.Medica, a ottobre l’ha riconosciuta invalida al 65% senza accompagnamento.
Nel frattempo aveva fatto anche richiesta per il riconoscimento della cecità e qualche giorno fa le è arrivato il verbale definitivo dell’Inps che l’ha riconosciuta cieca assoluta. Vorrei sapere:
1) essendo stata valutata cieca assoluta è automatica la concessione anche dell’accompagnamento o bisogna fare una richiesta specifica o un ricorso?
2) con questo riconoscimento, conviene fare opposizione al primo verbale dell’Inps con cui le veniva riconosciuto solo il 65% di invalidità per ottenere l’invalidità al 100% ?
Grazie per l’interessamento e per la risposta che vorrà darmi.
Buonasera, mia madre rientra nella categoria ciechi ventesimisti, avendo 1/50 per occhio e stiamo inoltrando la pratica per l’invalidità. Ho letto che la pensione sociale non è compatibile con la pensione d’invalidità che eventualmente a mia madre spetterebbe, ergo, quale vantaggi economici avrà considerando che lei ha solo la pensione sociale? Ho sentito di una eventuale indennità speciale. Grazie per la disponibilità e competenza.
Buonasera.
La Commissione valuta visionando la documentazione da lei prodotta!; eventualmente un oculista della Commissione può procedere ad esame diretto dell’occhio per valutarene le condizioni oppure il richiedente può essere inviato a visita specialistica oculistica.
Saluti
buongiorno, desideravo sapere se con le seguenti diagnosi :in OO Pseudofachia complicata a leucomi corneali centrali, ed atrofia ottica di natura vascolare; OO: Vc Motu manu , fosse possibile aprire una pratica per cecita totale. Preciso che mio padre (la persona in questione) ha proceduto ad effettuare un campo visivo che riporta un residuo visivo di 3,5% ma che è totalmente inattendibile perché effettuato senza alcuna collaborazione dello stesso considerate le sue patologie di sordità e difficolta a comprendere quanto spiegato, come per esempio quando premere il pulsante. Penso che 3,5 sia un risultato che non rispecchi la candizione di motu manu in entrambi gli occhi diagnosticata. Potrei presentare i certificati evitando quello del campo visivo ? grazie
Buonasera.
Si tratta di una cecità parziale.
La pensione d’invalidità civile per invalidità del 100% è compatibile con quella di cecità, ma solo se nel verbale dell’invalidità, tra le patologie in diagnosi, non è presente il deficit visivo.
Non si possono avere 2 benefici per lo stesso motivo.
Saluti
E poi un’altra domanda: e questa persona fosse riconosciuta cieco parziale potrebbe percepire la pensione di 279€ relativa alla cecità parziale in aggiunta alla pensione di 279€ relativa al 100% di invalidità con reddito non superiore a 16,600€?
Salve, una persona con visus OD spento e visus OS 1/50 è cieco totale o parziale? A cosa ha diritto?
Buonasera.
Se suo padre è già cieco civile, la valutazione ai fini della concessione dell’indennità di accompgnamento si deve effettuare “a prescindere dal deficit visivo”.
Non possono essere date 2 prestazioni9 assistenziali per la stessa infermità, quindi tutto ciò che è provocato dal deficit visivo non viene considerato.
Nel suo caso quindi l’indennità di accompgnamento verrebbe concessa se non è in grado di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompgnatore ma escludendo quel quantum di difficoltà provocato dalla cecità; ad esempio, la difficoltà a scendere da uno scalino provocata dalla mancata possibilità di vederlo non ha valore. La difficoltà a mantenere la stazione eretta o deambulare per la debolezza degli arti inferiori invece verrebbe considerata.
Per ciò che riguarda la legge 104/92 invece non importa da cosa sia provocata la difficoltà; la valutazione è globale. In genere ai ciechi civili, per giunta con difficoltà deambulatoria, la condizione di soggetto con handicap in condizione di gravità (comma 3, art. 3) viene concessa.
Saluti
buonasera,mio padre è un cieco civile, dopo esser caduto è aver riportato la frattura del calcagno abbiamo presentato domanda per la 104 e per l’accompagnamento visto che non è in grado di deambulare autonomamente a causa sia della zoppia che del deficit visivo…
Volevo sapere visto che a casa riesce a compiere le cure igieniche e il recarsi in bagno…è possibile il riconoscimento di uno delle 2 richieste, mia madre anche lei è invalidà al 80%…grazie tante