Guida domanda invalidità civile: la cecità
(aggiornato il 2 gennaio 2024)
I soggetti che hanno una grave riduzione delle loro capacità visive, fino alla cecità, hanno diritto ad una serie di benefici che dipendono dalla gravità del deficit visivo stesso.
CONTENUTO DELLA PAGINA:
- Cecità parziale
- cecità totale,
- Tabella valutativa deficit visivo DM 05/02/1992
- tabelle residuo visivo
- Tabella valutazione infermità oculistiche DM 05/02/1992
- Tabella legge 138/2021
CECITA’ PARZIALE
Residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione. (visus corretto ≤ 1/20)
I soggetti con residuo visivo non superiore ad 1/20 sono considerati ciechi parziali, cosiddetti “ventesimisti”; il residuo visivo non superiore ad 1/20 deve essere nell’occhio migliore e comunque con eventuale correzione di lenti, se possibile; cioè, ad esempio, un soggetto con cecità totale in un occhio e visus corretto di 1/10 nell’altro non è considerato “ventesimista” ma solo “ipovedente grave”. E’ considerato cieco parziale anche il soggetto il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10%.
I ciechi parziali hanno diritto ad esenzione del Ticket per farmaci in classe “A” e per le prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio e strumentale.
I ciechi parziali, nell’anno 2024, hanno diritto ad una pensione di Euro 333,33 per tredici mensilità erogata dall’INPS (nel 2023 € 316,25, nel 2022 era di € 292,55); è necessario però che il reddito dell’anno 2023 non abbia superato la soglia di Euro 19.461,12.
- a questo va aggiunto l’aumento previsto dall’articolo 70, comma 6, della legge 388/2000, Finanziaria 2001, per il 2023, come per il 2022, il 2021 e il 2020, di € 10,33 ), ma solo se nel 2022 il pensionato non ha superato il reddito di € 7.081,62 se solo, ed € 14.863,55 se coniugato.
Secondo la sentenza della della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020, gli invalidi civili totali, i ciechi civili e i sordi con diritto a pensione e con età compresa tra 18 e 60 anni, hanno diritto agli stessi benefici di coloro che hanno più di 60 anni e quindi il cosiddetto “incremento al milione”, quindi la pensione può lievitare fino a 651,51 Euro (Circolare INPS n. 107 del 23/09/2020)
Per avere diritto al beneficio sono necessari i seguenti requisiti reddituali (importi 2020):
- il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63euro (pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);
- il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere:
- redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro;
- redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro.
Viene erogata anche ai minori di 18 anni e ai maggiori di 65 anni.
Al compimento del 65° anno di età non si trasforma in pensione sociale ma l’erogazione prosegue.
La pensione per ciechi parziali é incompatibile con la pensione sociale che quindi viene eventualmente revocata, ma è sempre possibile scegliere il beneficio di entità superiore.
L’INPS, nel 2024, eroga anche una “indennità speciale” di Euro 221,20 per 12 mensilità che viene concessa indipendentemente dal reddito.
L’indennità speciale per i ciechi parziali è concedibile anche ai minorenni ma è incompatibile con l’indennità di frequenza.
E’ inoltre incompatibile con altre indennità simili concesse per cause di guerra, servizio o lavoro.
L’indennità speciale per ciechi parziali è invece compatibile con la pensione spettante ai ciechi civili parziali.
Comunque anch’essa può essere erogata dopo il 65° anno di età e anch’essa è incompatibile con la pensione sociale.
CECITA’ TOTALE
Cecità assoluta (totale)
I ciechi totali, o assoluti, sono coloro che hanno totalmente perduto le capacità visive; sono riconosciuti ciechi totali anche coloro che hanno un residuo visivo praticamente insignificante (“motu mano”, cioè percezione al massimo del movimento della mano posta a pochi centimetri dagli occhi, “percezione luce” e “ombra e luci”) e coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3%.
I ciechi totali hanno diritto ad esenzione del Ticket per i farmaci in classe “A” e le prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio e strumentale.
L’INPS, nell’anno 2023, eroga una Pensione di € 360,48 per 13 mensilità, che però sono ridotte a 333,33 se il cieco è ricoverato in un istituto con retta interamente o parzialmente a carico di un Ente Pubblico. Ciò però solo se il reddito dell’anno precedente non ha superato la somma di Euro 19.461,12.
- a questo va aggiunto l’aumento previsto dall’articolo 70, comma 6, della legge 388/2000, Finanziaria 2001, per il 2023, come per il 2022, il 2021 e il 2020, di € 10,33 ), ma solo se nel 2022 il pensionato non ha superato il reddito di € 7.081,62 se solo, ed € 14.863,55 se coniugato.
Anche ai ciechi assoluti si applica la sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020, che prevede per agli invalidi civili totali, ai ciechi civili e i sordi con diritto a pensione e con età compresa tra 18 e 60 anni, il diritto agli stessi benefici di coloro che hanno più di 60 anni e quindi il cosiddetto “incremento al milione”, quindi fino a 651,51 € (Circolare INPS n. 107 del 23/09/2020)
Per avere diritto al beneficio sono necessari i seguenti requisiti reddituali (importi 2021):
- il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63 euro (pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);
- il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere:
- redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro;
- redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.662,96 euro.
La pensione per cecità assoluta non viene concessa ai minori.
E’ cumulabile con altri trattamenti pensionistici concessi per invalidità (INPS, causa di servizio, servizio, causa di guerra).
In aggiunta, l’INPS nel 2023 eroga una “Indennità di Accompagnamento per ciechi assoluti” di Euro 978.50 mensili per 12 mensilità che è indipendente dal reddito (anche da lavoro che è permesso) ed è concessa anche ai minorenni.
E’ eventualmente cumulabile con Indennità di Accompagnamento concessa agli invalidi civili o ai sordomuti, ma solo se le patologie per cui viene riconosciuto il diritto ad indennità di accompagnamento sono diverse da quelle che hanno provocato la cecità; in particolare, segnalo che la difficoltà deambulatoria non deve essere correlata alla cecità, cioè, la necessità di avere un “accompagnatore” non deve essere provocata dal’impossibiltà di vedere gli ostacoli e/o il percorso.
E’ incompatibile con altre indennità simili concesse per cause di guerra, servizio o lavoro.
E’ compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa.
La valutazione viene fatta secondo le indicazioni della Legge 3 aprile 2001, n. 138
Il 28 dicembre 2018 l’INPS, ha emesso un documento, a firma del Dott. Raffaele Migliorini, responsabile dell’UOC Menagment Sanitario Esterno, intitolato “Ulteriori istruzioni operative per l’accertamento della cecità civile“, che fa seguito a un documento del 2012, in cui vengono fornite specifiche istruzioni alle Commissioni INPS e ai propri medici facenti parte di Commissioni di Accertamento della Cecità Civile, al fine di garantire una maggione omogeneità dei giudizi sul territorio nazionale; non è un documento molto lungo, appena sei pagine, ma è piuttosto interessante e contiene spunti di rilievo. Può essere letto/scaricato alla fine di QUESTA pagina, dopo un mio commento.
Per ulteriori notizie sulle agevolazioni concesse ai ciechi civili andare in questa pagina ==> QUI
TABELLA VALUTAZIONE DEFICIT VISIVO DM 05/02/1992
I deficit visivi con residuo visivo superiore ad 1/20 nell’occhio migliore vengono invece valutati secondo le indicazioni della tabella del DM 05/02/1992, quindi nell’ambito più generale dell’invalidità civile.
Capitolo importante è quello delle distrofie corneali, per il quale in questo sito spesso rilevo accessi di soggetti che desidererebbero conoscere il grado di invalidità in forme più o meno rare di questo gruppo di patologie. Ma il discorso è allargabile a tutte le patologie dell’occhio che riducono le capacità visive in maniera più o meno accentuata.
La valutazione, in assenza di indicazioni precise in tabella, viene fatta sulla scorta del residuo visivo, secondo quanto indicato nella tabella sottostante, che fa parte della tabella più genereale del DM 05/02/1992:
Tabella per la valutazione dei deficit visivi binoculari
VISUS | 9/10 a 8/10 | 7/10 a 6/10 | 5/10 a 4/10 | 3/10 | 2/10 | 1/10 | 1/20 | MENO DI 1/20 |
9/10 a 8/10 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
7/10 a 6/10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 |
5/10 a 4/10 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
3/10 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 |
2/10 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 70 |
1/10 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 |
1/20 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | 100 |
MENO DI 1/20 | 20 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | 100 | 100 |
La percentuale di invalidità si ottiene dall’incrocio del visus dell’occhio peggiore sulla prima colonna con quella dell’occhio migliore sulla prima riga.
TABELLE RESIDUO VISIVO
Dal monitoraggio degli accessi al blog ho notato che spesso ricorrono ricerche sul significato e sui benefici ottenibili in caso di residuo visivo indicato in cinquantesimi (1/50, 2/50, etc); quindi inserisco una breve tabella a questo proposito:
RESIDUO VISIVO | VALUTAZIONE | |
1/50 ==> |
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2/50 ==> |
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3/50 ==> | è migliore di 1/20 |
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4/50 ==> | è migliore di 3/50 |
|
Ancora, nei certificati oculistici i deficit visivi possono essere indicati, oltre che in termini numerici, anche in altro modo; in questi casi esiste una corrispondenza indicativa che comunque fa rientrare questi casi all’interno della “cecità parziale” o della “cecità assoluta”:
Conta dita a 50 cm Conta dita a 40 cm Conta dita a 30 cm Conta dita a 20 cm Conta dita a 10 cm | CIECO PARZIALE |
Motu mano ombra e luce visus spento | CIECO ASSOLUTO |
TABELLA VALUTAZIONE INFERMITA’ OCULISTICHE DM 05/02/1992
Nella tabella del DM 05/02/1992 sono presenti altre infermità oculistiche suscettibili di valutazione:
cod. | APPARATO VISIVO | min. | max. | fisso |
5001 | ANOFTALMO CON POSSIBILITÀ DI APPLICARE PROTESI ESTETICA | / | / | 30 |
5002 | ANOFTALMO SENZA POSSIBILITÀ DI APPLICARE PROTESI ESTETICA | 31 | 40 | / |
5003 | CATARATTA (CONGENITA – TRAUMATICA – SENILE) SENZA RIDUZIONE DEL VISUS INTERVENTO CHIRURGICO POSSIBILE | / | / | 5 |
5004 | CECITÀ BINOCULARE | / | / | 100 |
5005 | CECITÀ MONOCULARE | / | / | 30 |
5006 | CECITÀ MONOCULARE CON VISUS DELL’OCCHIO CONTROLATERALE SUP. 1/20 – INF. 3/50 | 81 | 90 | / |
5007 | CECITÀ MONOCULARE – VISUS CONTROLATERALE SUP. 3/50 INF. 1/10 CON RIDUZIONE DEL CAMPO VISIVO DI 30° | 71 | 80 | / |
5008 | CECITÀ MONOCULARE – VISUS NELL’OCCHIO CONTROLATERALE INF. 1/20 | 91 | 100 | / |
5009 | CHERATOCONO – POSSIBILITÀ DI CORREZIONE CON OCCHIALI O LENTI CORNEALI | / | / | 5 |
5010 | DIPLOPIA IN POSIZIONE PRIMARIA | / | / | 25 |
5011 | DIPLOPIA NELLO SGUARDO IN ALTO | / | / | 5 |
5012 | DIPLOPIA NELLO SGUARDO IN BASSO | / | / | 20 |
5013 | DIPLOPIA NELLO SGUARDO LATERALE | / | / | 10 |
5014 | DISCROMATOPSIA CONGENITA O ACQUISITA | 1 | 10 | / |
5015 | EMIANOPSIA BINASALE | / | / | 20 |
5016 | EMIANOPSIA BITEMPORALE | / | / | 60 |
5017 | EMIANOPSIA INFERIORE | / | / | 41 |
5018 | EMIANOPSIA NASALE | / | / | 10 |
5019 | EMIANOPSIA OMONIMA | / | / | 40 |
5020 | EMIANOPSIA SUPERIORE | / | / | 10 |
5021 | EMIANOPSIE MONOCULARI CONSERVAZIONE DEL VISUS CENTRALE | / | / | 20 |
5022 | EMIANOPSIE MONOCULARI SENZA CONSERVAZIONE DEL VISUS CENTRALE | / | / | 60 |
5023 | MALATTIE DEL VITREO CON VISUS INFERIORE A 5/10 | / | / | 10 |
5024 | QUADRANTOPSIE – SUPERIORE O INFERIORE | / | / | 10 |
5025 | RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO FRA 10° E 30° DAL PUNTO DI FISSAZIONE DI UN SOLO OCCHIO | / | / | 10 |
5026 | RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO FRA 10° E 30° IN ENTRAMBI GLI OCCHI | 31 | 40 | / |
5027 | RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO INFERIORE A 10° IN UN SOLO OCCHIO | / | / | 15 |
5028 | RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO INFERIORE A 10° IN ENTRAMBI GLI OCCHI | / | / | 80 |
5031 | PERDITE DEL VISUS MONO E BINOCULARI (PUNTEGGIO COME DA TABELLA ALLEGATA) (*) | / | / | / |
5101 | COLOBOMA | / | / | 5 |
5102 | CORIORETINITE – ESITI CICATRIZIALI SENZA RIDUZIONE DEL VISUS O CAMPIMETRICA | / | / | 5 |
5103 | DISTACCO DI RETINA – OPERATO CON RECUPERO DELLA FUNZIONE | / | / | 5 |
5104 | ECTROPION PALPEBRALE | / | / | 8 |
5105 | ENTROPION PALPEBRALE | 1 | 10 | / |
5106 | GLAUCOMA ACQUISITO | 11 | 20 | / |
5107 | GLAUCOMA CONGENITO | / | / | 10 |
5108 | OCCHIO SECCO | 1 | 10 | / |
5109 | PARALISI DEL M. ORBICOLARE | 1 | 10 | / |
8005 | EPIFORA | 1 | 10 | / |
Infine, solo a fine esemplificativo, faccio rilevare che la “cecità monoculare” è valutata nella misura del 30%, insufficiente da sola ad ottenere qualunque beneficio.
TABELLA LEGGE 138/2021
Con la legge 138/2001 il legislatore ha cercato di uniformare i criteri per la valutazione della cecità e dell’ipovedenza, aggiungendo la possibilità di effettuare la valutazione, oltre che con il deficit visivo “dichiarato” in sede di visita, anche con il supporto dei risultati dell’esame campimetrico, più specificamente del campo visivo globale percentualizzato.
Sintesi della legge 138/2001 | DM Sanità 05/02/1992 | |||||
DEFINIZIONE | Residuo Visivo (RV) in entrambi gli occhi, o nell’occhio migliore | Residuo Perimetrico Binoculare (RPB) | Restringimento concentrico con campo residuo (CR), mono e bilaterale(M/B) | |||
Cieco Totale | Spento, Ombra e luce, Motu manu | < 3 % | CAMPO RESIDUO | Codice | % | |
Cieco Parziale | ≤1/20 cc o conta dita | < 10 % | <10° M | 5027 | 15 | |
Ipovedente Grave | ≤1/10 cc | < 30 % | <10° B | 5028 | 80 | |
Ipovedente Medio-grave | ≤ 2/10 cc | < 50 % | 10-30° M | 5025 | 10 | |
Ipovedente Lieve | ≤ 3/10 cc | < 60 % | 10-30° B | 5026 | 31-40 |
FONTI:
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50081&lang=IT
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50077&lang=IT
Dott. Salvatore Nicolosi
Già consulente Servizi Medicina Legale INCA-CGIL di Siracusa
Buongiorno.
In genere non ci sono particolari commistioni tra la commissione per la legge 104/92 e quella per il riconoscimento della cecità.
Controlli attentamente la documentazione (o la faccia controllare dal suo medico) per vedere se in qualche certificato, anche non recente, c’è una valutazione di 1/10 con correzione.
Se non c’è nulla di simile allora si può pensare ad una indicazione della normativa di riferimento non corretta per puro errore di verbalizzazione, errore che però in questa fase non le crea alcun danno.
Diverso è il discorso di quando dovrà affrontare la visita per la cecità, ma in questo momento l’importante è che la documentazione sia corretta, esaustiva ed inattaccabile. Se poi, nonostante ciò, non dovesse essere riconosciuta la cecità, potrà intraprendere l’azione legale di ricorso con ottime probabilità di successo.
Saluti
Dott. Salvatore Nicolosi
buonasera
ci siamo lasciati il 14/01 c.a. col rinvio a giugno c.m. in 2^ convocazione per il riconoscimento della cecita’ parziale di mia moglie (o.d.v.M.M o.s.v. conta dita 30 cm c.v. 11,5). Nel frattempo (maggio) le e’ stata riconosciuta la 104 (art.3 comma 3) con riferimento all’ art. 4 legge 138 (ipovedente grave occhio migliore 1/10 c-v- inf. a 30): ma com’e’ possibile che riducano d’ ufficio il visus senza neanche una visita con la documentazione di cui sopra? Non vorrei che, mia ipotesi, stessero preparando la strada per non riconoscere lo status di cecita’ parziale: qual’ e’ la Sua interpretazione? Cordiali saluti
Circa la legge 104, può presentare l’istanza con buone possibilità di accoglimento.
Se legge attentamente questa pagina, vedrà che nella parte superiore sono indicati tutti i possibili benefici economici a favore dei ciechi parziali e altri benefici, ma non tutti. Ulteriori benefici sono elencati in questa pagina: http://www.medisoc.it/invalidita-civile/invalidita-civile-le-agevolazioni-ai-ciechi-civili/
Saluti.
Dott.Salvatore Nicolosi
L’esito del Verbale di mia mamma affetta da degenerazione maculare è: CIECO CON RESIDUO VISIVO non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi con eventuale correzione (L.382/70 e 508/88), non più revisionabile (DM 02.08.2007). Le chiedo quali sono le prestazioni economiche spettanti, le agevolazioni in generale e se può fare la domanda per la Legge 104.
Grazie.
Buongiorno.
Per ottenere i benefici della legge 104/99 dovrà presentare una istanza apposita, quindi nuovo certificato telematico in cui venga barrata solo la voce “handicap” e in cui vengano indicate tutte le sue patologie, non solo quella visiva, e poi domanda tramite patronato.
Alla visita ulteriore poi potrà produrre tutta la documentazione medica senza dimenticare il verbale in cui viene riconosciuta cieca parziale.
Saluti
Buongiorno Dott. Nicolosi,mia madre è stata riconosciuta ceca parziale con 1/20 in entrambi gli occhi con eventuale correzione,le vorrei chiedere se può anche ottenere la legge 104 e altre agevolazioni visto che nella domanda iniziale il dottore non aveva barrato nessuna altra casella e la commissione si è espressa solo riguardante la cecità. Grazie mille attendo una sua risposta.
Grazie infinite, dott. Nicolosi.
Buonasera.
Mi viene quasi da dire: “c’era da aspettarselo”
Il certificato dell’oculista, perfetto clinicamente, pecca di chiarezza medico-legale.
La commissione, nel dubbio interpretativo, ha valutato al ribasso.
Adesso le possibilità sono diverse.
Innanzi tutto sarebbe utile una certificazione, con data odierna, in termine tecnico “ora per allora”, in cui l’oculista certifica l’interpretazione autentica del certificato percedente.
Poi si possono sceglere diverse opzioni.
Una di queste, più raramente seguita, è quella che viene usata quando i verbali anno delle gravi imprecisioni; si fa richiesta all’INPS di sospensione della procedura “in autotutela” e si richiede un nuovo accertamento che in questo caso verrebbe effettuato dalla commissione dell’INPS. E’ raramente seguito, ma si può provare.
L’altra possibilità è quella di iniziare un’azione legale da effettuarsi rigorosamente entro 6 mesi dal ricevimento del verbale; peraltro, se inizia la procedura in autotutela, comunque entro i 6 mesi deve iniziare la causa perchè quella procedura non interrompe i termini.
L’ulteriore alternativa, naturalmente, è quella di presentare una nuova istanza, però serve una nuova certificazione oculistica, questa volta con specificato, in rigo a parte, il “visus corretto”.
Circa l’invalidità, non si possono avere 2 prestazione d’invalidità per lo stesso motivo.
Quindi se dovesse essere accolta la cecità parziale, si dovrebbe far revisionare l’invalidità “ordinaria” per fare eliminare dalla valutazione il deficit visivo. Si fa cioè una valutazione “a prescindere dal deficit visivo”.
Saluti
In verità, dott. Nicolosi, c’è una seconda puntata.
La ragazza è stata sottoposta a visita presso la Commissione medica per l’accertamento dell’invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità (art. 20 della L. 3 agosto 2009, n.102), in data 31 gennaio 2015.
Strano ma vero, la commissione ha giudicato la ragazza – per quanto riguarda gli aspetti che riguardano la vista (la ragazza detiene anche problematiche extra vista) – ipovedente lieve (art. 6 della L. 138/2001) con grave ipovisus (ODVC 3/10, OSVC 3/10, nistagmo, leucomi corneali).
Temo che la commissione abbia compiuto – su questo aspetto – il DEPLOREVOLE errore di prendere in considerazione i dati relativi alle lenti, invece che quelli relativi al visus. Infatti i 3/10 indicati per ciascun occhio NON sono quelli del visus (conta dita a destra e meno di 1/20 a sinistra) ma quelli relativi a CILINDRO (-3) e ASSE (10′) delle lenti.
Forse la Commissione ha valutato il visus della ragazza con gli occhiali (????); PRECISO, però, che la ragazza – di fronte alla Commissione – NON è stata sottoposta a nessuna visita oculistica (in pratica, la Commissione ha solo acquisto il carteggio ed i certificati presentati da mia moglie in quella stessa sede).
Cosa fare a questo punto?
Si prospettano due ipotesi:
1) proporre ricorso avverso il verbale del 31 gennaio 2015;
2) proporre una nuovo esame delle situazione della ragazza, relativamente al solo problema riguardante la vista, di fronte alla Commissione medica ciechi civili.
Aggiungo che con il verbale del 31 gennaio 2015 la ragazza è stata giudicata INVALIDA al 75% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 del DL. 509/88), immagino tenendo conto della coesistenza sia della ipovedenza che delle altre problematiche (extra vista) di cui ho fatto cenno sopra.
Le sarei immensamente grato se potesse fornirmi il suo avviso/ragguaglio anche se questo, ulteriore, gravame.
Grazie mille.
Grazie mille dottore della sua cortesissima disponibilità.