Guida domanda invalidità civile: la cecità
(aggiornato il 2 gennaio 2024)
I soggetti che hanno una grave riduzione delle loro capacità visive, fino alla cecità, hanno diritto ad una serie di benefici che dipendono dalla gravità del deficit visivo stesso.
CONTENUTO DELLA PAGINA:
- Cecità parziale
- cecità totale,
- Tabella valutativa deficit visivo DM 05/02/1992
- tabelle residuo visivo
- Tabella valutazione infermità oculistiche DM 05/02/1992
- Tabella legge 138/2021
CECITA’ PARZIALE
Residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione. (visus corretto ≤ 1/20)
I soggetti con residuo visivo non superiore ad 1/20 sono considerati ciechi parziali, cosiddetti “ventesimisti”; il residuo visivo non superiore ad 1/20 deve essere nell’occhio migliore e comunque con eventuale correzione di lenti, se possibile; cioè, ad esempio, un soggetto con cecità totale in un occhio e visus corretto di 1/10 nell’altro non è considerato “ventesimista” ma solo “ipovedente grave”. E’ considerato cieco parziale anche il soggetto il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10%.
I ciechi parziali hanno diritto ad esenzione del Ticket per farmaci in classe “A” e per le prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio e strumentale.
I ciechi parziali, nell’anno 2024, hanno diritto ad una pensione di Euro 333,33 per tredici mensilità erogata dall’INPS (nel 2023 € 316,25, nel 2022 era di € 292,55); è necessario però che il reddito dell’anno 2023 non abbia superato la soglia di Euro 19.461,12.
- a questo va aggiunto l’aumento previsto dall’articolo 70, comma 6, della legge 388/2000, Finanziaria 2001, per il 2023, come per il 2022, il 2021 e il 2020, di € 10,33 ), ma solo se nel 2022 il pensionato non ha superato il reddito di € 7.081,62 se solo, ed € 14.863,55 se coniugato.
Secondo la sentenza della della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020, gli invalidi civili totali, i ciechi civili e i sordi con diritto a pensione e con età compresa tra 18 e 60 anni, hanno diritto agli stessi benefici di coloro che hanno più di 60 anni e quindi il cosiddetto “incremento al milione”, quindi la pensione può lievitare fino a 651,51 Euro (Circolare INPS n. 107 del 23/09/2020)
Per avere diritto al beneficio sono necessari i seguenti requisiti reddituali (importi 2020):
- il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63euro (pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);
- il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere:
- redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro;
- redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro.
Viene erogata anche ai minori di 18 anni e ai maggiori di 65 anni.
Al compimento del 65° anno di età non si trasforma in pensione sociale ma l’erogazione prosegue.
La pensione per ciechi parziali é incompatibile con la pensione sociale che quindi viene eventualmente revocata, ma è sempre possibile scegliere il beneficio di entità superiore.
L’INPS, nel 2024, eroga anche una “indennità speciale” di Euro 221,20 per 12 mensilità che viene concessa indipendentemente dal reddito.
L’indennità speciale per i ciechi parziali è concedibile anche ai minorenni ma è incompatibile con l’indennità di frequenza.
E’ inoltre incompatibile con altre indennità simili concesse per cause di guerra, servizio o lavoro.
L’indennità speciale per ciechi parziali è invece compatibile con la pensione spettante ai ciechi civili parziali.
Comunque anch’essa può essere erogata dopo il 65° anno di età e anch’essa è incompatibile con la pensione sociale.
CECITA’ TOTALE
Cecità assoluta (totale)
I ciechi totali, o assoluti, sono coloro che hanno totalmente perduto le capacità visive; sono riconosciuti ciechi totali anche coloro che hanno un residuo visivo praticamente insignificante (“motu mano”, cioè percezione al massimo del movimento della mano posta a pochi centimetri dagli occhi, “percezione luce” e “ombra e luci”) e coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3%.
I ciechi totali hanno diritto ad esenzione del Ticket per i farmaci in classe “A” e le prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio e strumentale.
L’INPS, nell’anno 2023, eroga una Pensione di € 360,48 per 13 mensilità, che però sono ridotte a 333,33 se il cieco è ricoverato in un istituto con retta interamente o parzialmente a carico di un Ente Pubblico. Ciò però solo se il reddito dell’anno precedente non ha superato la somma di Euro 19.461,12.
- a questo va aggiunto l’aumento previsto dall’articolo 70, comma 6, della legge 388/2000, Finanziaria 2001, per il 2023, come per il 2022, il 2021 e il 2020, di € 10,33 ), ma solo se nel 2022 il pensionato non ha superato il reddito di € 7.081,62 se solo, ed € 14.863,55 se coniugato.
Anche ai ciechi assoluti si applica la sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020, che prevede per agli invalidi civili totali, ai ciechi civili e i sordi con diritto a pensione e con età compresa tra 18 e 60 anni, il diritto agli stessi benefici di coloro che hanno più di 60 anni e quindi il cosiddetto “incremento al milione”, quindi fino a 651,51 € (Circolare INPS n. 107 del 23/09/2020)
Per avere diritto al beneficio sono necessari i seguenti requisiti reddituali (importi 2021):
- il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63 euro (pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);
- il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere:
- redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro;
- redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.662,96 euro.
La pensione per cecità assoluta non viene concessa ai minori.
E’ cumulabile con altri trattamenti pensionistici concessi per invalidità (INPS, causa di servizio, servizio, causa di guerra).
In aggiunta, l’INPS nel 2023 eroga una “Indennità di Accompagnamento per ciechi assoluti” di Euro 978.50 mensili per 12 mensilità che è indipendente dal reddito (anche da lavoro che è permesso) ed è concessa anche ai minorenni.
E’ eventualmente cumulabile con Indennità di Accompagnamento concessa agli invalidi civili o ai sordomuti, ma solo se le patologie per cui viene riconosciuto il diritto ad indennità di accompagnamento sono diverse da quelle che hanno provocato la cecità; in particolare, segnalo che la difficoltà deambulatoria non deve essere correlata alla cecità, cioè, la necessità di avere un “accompagnatore” non deve essere provocata dal’impossibiltà di vedere gli ostacoli e/o il percorso.
E’ incompatibile con altre indennità simili concesse per cause di guerra, servizio o lavoro.
E’ compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa.
La valutazione viene fatta secondo le indicazioni della Legge 3 aprile 2001, n. 138
Il 28 dicembre 2018 l’INPS, ha emesso un documento, a firma del Dott. Raffaele Migliorini, responsabile dell’UOC Menagment Sanitario Esterno, intitolato “Ulteriori istruzioni operative per l’accertamento della cecità civile“, che fa seguito a un documento del 2012, in cui vengono fornite specifiche istruzioni alle Commissioni INPS e ai propri medici facenti parte di Commissioni di Accertamento della Cecità Civile, al fine di garantire una maggione omogeneità dei giudizi sul territorio nazionale; non è un documento molto lungo, appena sei pagine, ma è piuttosto interessante e contiene spunti di rilievo. Può essere letto/scaricato alla fine di QUESTA pagina, dopo un mio commento.
Per ulteriori notizie sulle agevolazioni concesse ai ciechi civili andare in questa pagina ==> QUI
TABELLA VALUTAZIONE DEFICIT VISIVO DM 05/02/1992
I deficit visivi con residuo visivo superiore ad 1/20 nell’occhio migliore vengono invece valutati secondo le indicazioni della tabella del DM 05/02/1992, quindi nell’ambito più generale dell’invalidità civile.
Capitolo importante è quello delle distrofie corneali, per il quale in questo sito spesso rilevo accessi di soggetti che desidererebbero conoscere il grado di invalidità in forme più o meno rare di questo gruppo di patologie. Ma il discorso è allargabile a tutte le patologie dell’occhio che riducono le capacità visive in maniera più o meno accentuata.
La valutazione, in assenza di indicazioni precise in tabella, viene fatta sulla scorta del residuo visivo, secondo quanto indicato nella tabella sottostante, che fa parte della tabella più genereale del DM 05/02/1992:
Tabella per la valutazione dei deficit visivi binoculari
VISUS | 9/10 a 8/10 | 7/10 a 6/10 | 5/10 a 4/10 | 3/10 | 2/10 | 1/10 | 1/20 | MENO DI 1/20 |
9/10 a 8/10 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
7/10 a 6/10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 |
5/10 a 4/10 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
3/10 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 |
2/10 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 70 |
1/10 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 |
1/20 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | 100 |
MENO DI 1/20 | 20 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | 100 | 100 |
La percentuale di invalidità si ottiene dall’incrocio del visus dell’occhio peggiore sulla prima colonna con quella dell’occhio migliore sulla prima riga.
TABELLE RESIDUO VISIVO
Dal monitoraggio degli accessi al blog ho notato che spesso ricorrono ricerche sul significato e sui benefici ottenibili in caso di residuo visivo indicato in cinquantesimi (1/50, 2/50, etc); quindi inserisco una breve tabella a questo proposito:
RESIDUO VISIVO | VALUTAZIONE | |
1/50 ==> |
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2/50 ==> |
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3/50 ==> | è migliore di 1/20 |
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4/50 ==> | è migliore di 3/50 |
|
Ancora, nei certificati oculistici i deficit visivi possono essere indicati, oltre che in termini numerici, anche in altro modo; in questi casi esiste una corrispondenza indicativa che comunque fa rientrare questi casi all’interno della “cecità parziale” o della “cecità assoluta”:
Conta dita a 50 cm Conta dita a 40 cm Conta dita a 30 cm Conta dita a 20 cm Conta dita a 10 cm | CIECO PARZIALE |
Motu mano ombra e luce visus spento | CIECO ASSOLUTO |
TABELLA VALUTAZIONE INFERMITA’ OCULISTICHE DM 05/02/1992
Nella tabella del DM 05/02/1992 sono presenti altre infermità oculistiche suscettibili di valutazione:
cod. | APPARATO VISIVO | min. | max. | fisso |
5001 | ANOFTALMO CON POSSIBILITÀ DI APPLICARE PROTESI ESTETICA | / | / | 30 |
5002 | ANOFTALMO SENZA POSSIBILITÀ DI APPLICARE PROTESI ESTETICA | 31 | 40 | / |
5003 | CATARATTA (CONGENITA – TRAUMATICA – SENILE) SENZA RIDUZIONE DEL VISUS INTERVENTO CHIRURGICO POSSIBILE | / | / | 5 |
5004 | CECITÀ BINOCULARE | / | / | 100 |
5005 | CECITÀ MONOCULARE | / | / | 30 |
5006 | CECITÀ MONOCULARE CON VISUS DELL’OCCHIO CONTROLATERALE SUP. 1/20 – INF. 3/50 | 81 | 90 | / |
5007 | CECITÀ MONOCULARE – VISUS CONTROLATERALE SUP. 3/50 INF. 1/10 CON RIDUZIONE DEL CAMPO VISIVO DI 30° | 71 | 80 | / |
5008 | CECITÀ MONOCULARE – VISUS NELL’OCCHIO CONTROLATERALE INF. 1/20 | 91 | 100 | / |
5009 | CHERATOCONO – POSSIBILITÀ DI CORREZIONE CON OCCHIALI O LENTI CORNEALI | / | / | 5 |
5010 | DIPLOPIA IN POSIZIONE PRIMARIA | / | / | 25 |
5011 | DIPLOPIA NELLO SGUARDO IN ALTO | / | / | 5 |
5012 | DIPLOPIA NELLO SGUARDO IN BASSO | / | / | 20 |
5013 | DIPLOPIA NELLO SGUARDO LATERALE | / | / | 10 |
5014 | DISCROMATOPSIA CONGENITA O ACQUISITA | 1 | 10 | / |
5015 | EMIANOPSIA BINASALE | / | / | 20 |
5016 | EMIANOPSIA BITEMPORALE | / | / | 60 |
5017 | EMIANOPSIA INFERIORE | / | / | 41 |
5018 | EMIANOPSIA NASALE | / | / | 10 |
5019 | EMIANOPSIA OMONIMA | / | / | 40 |
5020 | EMIANOPSIA SUPERIORE | / | / | 10 |
5021 | EMIANOPSIE MONOCULARI CONSERVAZIONE DEL VISUS CENTRALE | / | / | 20 |
5022 | EMIANOPSIE MONOCULARI SENZA CONSERVAZIONE DEL VISUS CENTRALE | / | / | 60 |
5023 | MALATTIE DEL VITREO CON VISUS INFERIORE A 5/10 | / | / | 10 |
5024 | QUADRANTOPSIE – SUPERIORE O INFERIORE | / | / | 10 |
5025 | RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO FRA 10° E 30° DAL PUNTO DI FISSAZIONE DI UN SOLO OCCHIO | / | / | 10 |
5026 | RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO FRA 10° E 30° IN ENTRAMBI GLI OCCHI | 31 | 40 | / |
5027 | RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO INFERIORE A 10° IN UN SOLO OCCHIO | / | / | 15 |
5028 | RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO INFERIORE A 10° IN ENTRAMBI GLI OCCHI | / | / | 80 |
5031 | PERDITE DEL VISUS MONO E BINOCULARI (PUNTEGGIO COME DA TABELLA ALLEGATA) (*) | / | / | / |
5101 | COLOBOMA | / | / | 5 |
5102 | CORIORETINITE – ESITI CICATRIZIALI SENZA RIDUZIONE DEL VISUS O CAMPIMETRICA | / | / | 5 |
5103 | DISTACCO DI RETINA – OPERATO CON RECUPERO DELLA FUNZIONE | / | / | 5 |
5104 | ECTROPION PALPEBRALE | / | / | 8 |
5105 | ENTROPION PALPEBRALE | 1 | 10 | / |
5106 | GLAUCOMA ACQUISITO | 11 | 20 | / |
5107 | GLAUCOMA CONGENITO | / | / | 10 |
5108 | OCCHIO SECCO | 1 | 10 | / |
5109 | PARALISI DEL M. ORBICOLARE | 1 | 10 | / |
8005 | EPIFORA | 1 | 10 | / |
Infine, solo a fine esemplificativo, faccio rilevare che la “cecità monoculare” è valutata nella misura del 30%, insufficiente da sola ad ottenere qualunque beneficio.
TABELLA LEGGE 138/2021
Con la legge 138/2001 il legislatore ha cercato di uniformare i criteri per la valutazione della cecità e dell’ipovedenza, aggiungendo la possibilità di effettuare la valutazione, oltre che con il deficit visivo “dichiarato” in sede di visita, anche con il supporto dei risultati dell’esame campimetrico, più specificamente del campo visivo globale percentualizzato.
Sintesi della legge 138/2001 | DM Sanità 05/02/1992 | |||||
DEFINIZIONE | Residuo Visivo (RV) in entrambi gli occhi, o nell’occhio migliore | Residuo Perimetrico Binoculare (RPB) | Restringimento concentrico con campo residuo (CR), mono e bilaterale(M/B) | |||
Cieco Totale | Spento, Ombra e luce, Motu manu | < 3 % | CAMPO RESIDUO | Codice | % | |
Cieco Parziale | ≤1/20 cc o conta dita | < 10 % | <10° M | 5027 | 15 | |
Ipovedente Grave | ≤1/10 cc | < 30 % | <10° B | 5028 | 80 | |
Ipovedente Medio-grave | ≤ 2/10 cc | < 50 % | 10-30° M | 5025 | 10 | |
Ipovedente Lieve | ≤ 3/10 cc | < 60 % | 10-30° B | 5026 | 31-40 |
FONTI:
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50081&lang=IT
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50077&lang=IT
Dott. Salvatore Nicolosi
Già consulente Servizi Medicina Legale INCA-CGIL di Siracusa
Buonasera.
Qualche rischio di sospensione del beneficio c’è.
Supponendo che il visus corretto attuale all’occhio sinistro sia ancora di 3/10 e tenendo conto che nella tabella è presente la menomazione
“5007 – CECITÀ MONOCULARE – VISUS CONTROLATERALE SUP. 3/50 INF. 1/10 CON RIDUZIONE DEL CAMPO VISIVO DI 30° ==> tra 71% e 80% (quindi un visus peggiore di quanto lei mi riferisce sia attualmente),
e tenendo anche presente che la percentuale riconoscibile per l’anoftalmo con possibilità di applicazione estetica ha la stessa percentuale della cecità monoculare,
credo che potrebbero riconoscere una percentuale inferiore o uguale al 70%, questo naturalmente se il visus attuale in OS è ancora di 3/10.
Poichè è necessario essere riconosciuti invalidi almeno al 74% per il benefico dell’Assegno Mensile di Assistenza, il rischio di revoca c’è.
Saluti
Dott. Salvatore Nicolosi
Ho ricevuto un invito a sottopormi tra 10 giorni a visita da parte dell inps, credo per conferma dell invalidità. All età di 2 anni mi è stato asportato l occhio dx per glioma retinico (quello che risulta sul decreto di invalidita). Forse glaucoma o retinoblastoma, non lo so perche non si trova la cartella clinica in ospedale è andata dispersa, ho una protesi occhio dx appunto da quando avevo 2 anni ora ne ho 42. Comunque ho riconosciuto il 75% di invalidità e ricevo una pensione di 250€ . Le patologie accertate sul decreto di invalidità sono: protesi occhio dx; notevole riduzione del visus OS (visus corretto , 3/10).
Volevo chiederle a cosa vado incontro. GRAZIE
Buonasera. Ha ragione, non c’è nulla di positivo in ciò che le è successo, ma si deveandare avanti ed essere pratici.
Innanzi tutto occorrerà capire quale sarà la condizione visiva alla dimissione, in quanto per alcune fattispecie previdenziali la valutazione viene effettuata essenzialmente sulla scorta del deficit visivo.
Se lei lavora è possibile richiedere i benefici concedibili ai lavoratori che, a causa di sopravvenute infermità permanenti hanno perduto gran parte delle loro capacità lavorative.
Quindi:
1) se lei è un lavoratore del comparto privato a tutela INPS e ha almeno 5 anni di contributi totali e almeno 3 anni di contributi negli ultimi 5 può fare istanza di concessione di assegno di invalidità (o pensione di inabilità se il danno si rivelasse maggiore di quanto si pensa in questo momento); può leggere QUESTA pagina;
2) se lei è un dipendente pubblico, può fare una istanza similare per i tipi di pensione di invalidità/inabilità previsti per i lavoratori del comparto pubblico; Legga i particolari in QUESTA pagina;
3) indipendentemente dalle istanze per invalidità chiamiamola impropriamente contributiva di cui sopra, può presentare istanza di invalidità civile o come invalidità civile “normale” o come cecità civile se il visus residuo nell’occhio migliore diventasse uguale o minore di 1/20 o se il campo visivo percentualizzato diventasse minore o uguale al 10%.
Saluti
Dott. Salvatore Nicolosi
salve Dottore,
Uscendo dalla doccia ho perso la vista dall’occhio sinistro e parzialmente dall’occhio destro, in ospedale mi hanno detto che ho un anomalia fisica al bulbo oculare. Questa anomalia non fa defluire il liquido del bulbo facendolo accumulare e creando una pressione vertiginosa, 60 a SX e 45 a DX.
La pressione ha danneggiato irrimediabilmente il nervo ottico degli occhi così adesso dal SX non vedo più mentre nel DX vedo circa al 60%
Sono attualmente ricoverato. I dottori stanno provando a mantenere la pressione dell’occhio con flebo, pillole e colliri tentando di stabilizzarla soltanto con il collirio o con le pillole che dovrò prendere a vita perchè se non dovessi farlo rischierei, con uno sbalzo di pressione, di danneggiare ulteriormente l’occhio migliore rimanendo totalmente cieco.
Adesso nella disgrazia sto cercando di trovare il lato positivo anche se di positivo non c’è nulla. In queste condizioni non posso più guidare ne auto ne forse la bicicletta. Non riesco più a prendere una pallina al volo ne a scendere bene le scale.
QUello che le vorrei chiedere è se nelle mie condizioni ho qualche diritto e/o vantaggio e se per favore può suggerirmi cosa e come dovrei fare perchè io non ho proprio idea.
grazie tante e scusi del disturbo
Silvio
Buonasera.
In effetti è più complicato.
Partiamo dalle percentuali.
Due percentuali di invalidità non si sommano in modo aritmetico, ma si usa la metodica a scalare.
Si fa 30 + il 30% di ciò che rimane per arrivare a 100 cioè il 30% di 70, quindi 21.
Quindi 2 menomazioni ciascuna da 30% producono un’invalidità totale di 51% (30 + 21).
Per ciò che riguarda l’assunzione come disabile, il 20% non è utile. Si devono assumere disabili iscritti nelle apposite liste; la somma delle percentuali di invalidità dei lavoratori non è prevista.
E poi comunque è necessaria un certa procedura, anche se venisse riconosciuto il 46%.
Infatti, ottenuta una percentuale maggiore del 45%, bisogna prima presentare una istanza di valutazione ai sensi della legge 69/99. La commissione quindi compila la cosiddetta “scheda funzionale” senza il quale non si può essere iscritto nelle liste del collocamento mirato. Ottenuta finalmente l’iscrizione, si può accedere al collocamento mirato come disabile.
La scheda funzionale ha lo scopo di impedire che il disabile venga impiegato in mansioni incompatibili con il suo stato di salute.
Procedura non breve, almeno dalle mie parti.
Saluti
Grazie,molto gentile.avendo il 20% di invaliditá e sapendo già quale azienda potrebbe assumermi la stessa avrebbe qualche agevolazione oppure risulterei come uno normale? Il 46% può essere raggiunto assumendo due con punteggi la cui somma superino il 46? Scusi le domande ma avrei già trovato questo lavoro e mi servirebbe proprio
Buongiorno.
Nel settore oculistico le percentuali di invalidità civile vengono individuate quasi esclusivamente usando il visus corretto, a volte anche con il campo visivo se è peggiore, come incidenza funzionale, rispetto al semplice visus centrale.
Nel suo caso, usando la tabella che ha sicuramente visto più sopra, con “meno di 1/20 in un occhio” (il peggiore) e “8-9/10” nell’altro (il migliore), la percentuale di invalidità riconoscibile è il 20%, troppo poco per avere diritto ad essere inseriti nelle liste del collocamento mirato come soggetto disabile; serve almeno il 45%.
Saluti.
Buonasera dottore ho 38 anni a causa di più distacchi di retina il mio od vede 1/50 mentre os vede 8/9-10 con correzione miopia 8 astigmatismo 2.nell od ho anche perso campo visivo laterale e nell os ho una leggera cataratta. Volevo sapere se i punti d invalidità e se potrei essere assunto in qualche azienda che ricercano personale invalido.grazie
Buongiorno.
A rigore sua madre non ha i requisiti per il riconoscimento della cecità, neppure quella parziale.
Infatti per il riconoscimento della cecità parziale occorre che il visus corretto nell’occhio migliore sia uguale o peggiore di 1/20; quello di sua madre è 1/10, quindi migliore.
Quindi l’istanza di cecità, da quanto mi comunica, è inutile in quanto verrebbe respinta.
L’istanza per la concessione di indennità di accompagnamento e per la legge 104/92 invece potrebbe essere presentata e accolta. Uso il condizionale perchè è difficile sbilanciarsi in queste valutazioni in assenza di una visita diretta del paziente.
A beneficio anche di altri, preciso che non si possono avere 2 benefici per una uguale infermità. In un soggetto con riconosciuta cecità civile, parziale o totale che sia, la valutazione della possibile concessione di indennità di accompagnamento viene effettuata escludendo il deficit visivo e le difficoltà connesse. Per chiarire:
1) ad un soggetto cieco civile che non può deambulare perchè ha una patologia ortopedica o neurologica che lo impedisce, l’indennità di accompagnamento può essere concessa;
2) ad un soggetto cieco civile che non può deambulare in quanto il deficit visivo gli impedisce di percepire gli ostacoli (scalini, sedie, porte, etc…) l’indennità di accompagnamento non può essere concessa.
Saluti.
Dott. Salvatore Nicolosi
Le chiedo se posso fare domanda per cecità parziale per mia mamma, 76 anni, affetta da maculopatia degenerativa e con un residuo visivo (con correzione) all’OD di 1/10 e all’OS di 1/50, invece senza correzione all’OD 1/12 e all’OS 1/60.
Ha bisogno di assistenza continua, di una persona sempre vicino visto lo stato di cecità da cui è affetta e in più con un impianto di P.M.
Con la domanda per cecità posso chiedere l’accompagno o la L.104?
Grazie Giovanna.