Corte di Cassazione, Sez. Lavoro- sent. n. 22737 del 4.10.2013

Presidente Stile

Relatore D’Antonio

INPS ( avv.ti Riccio Biondi Valente) c. P.F. (avv. Palma)

…omissis…

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 26 novembre 2007 la Corte d’Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Cosenza con la quale il primo giudice aveva riconosciuto a P.F. l’assegno di invalidità a decorrere dal settembre 2003.
La Corte ha osservato che il consulente nominato dal tribunale aveva affermato che le infermità cui era affetto il P. erano tali da determinare una riduzione della capacità lavorativa pari al 78% e che l’Inps aveva mosso censure alle valutazioni medico-legali sulle conseguenze invalidanti e non già circa l’esistenza delle malattie.
Avverso la sentenza propone ricorso in Cassazione l’Inps formulando due motivi.
Si costituisce il P. depositando controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo l’INPS denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. nonche’ della L. n. 222 del 1984, art. 1.
Osserva di avere eccepito in appello che il Tribunale aveva fondato la sua decisione su una consulenza in cui il perito aveva valutato le patologie applicando il metodo tabellare in uso nella valutazione dell’invalidità civile e non i principi e criteri previsti dalla L. n. 222 del 1984.
Ai fini dell’autosufficienza del ricorso in Cassazione e della fondatezza del vizio denunciato per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla predetta eccezione l’Istituto riporta l’atto di appello.
Con il secondo motivo denuncia violazione della L. n. 222 del 1984, art. 1.
Osserva che il consulente del tribunale aveva accertato una riduzione della capacità lavorativa pari a 78%.
Rileva che il consulente anziché compiere una valutazione complessiva delle infermità riscontrate con specifico riferimento alla loro incidenza sull’attività svolta dall’assicurato e su ogni altra attività confacenti alle sue attitudini come previsto dalla legge, aveva attribuito alle singole patologie le percentuali di invalidità stabilite dalla tabella del 1992 relativa l’invalidità civile e poi aveva applicato la formula di riduzione per le infermità coesistenti.
Con il terzo motivo denuncia omessa motivazione non avendo la Corte d’Appello esaminato la circostanza, segnalata dall’INPS, che il Tribunale aveva deciso sulla base di una CTU che aveva applicato il metodo tabellare e riduzionistico in uso nell’invalidità civile e non i principi della L. n. 222 del 1984.
Le censure, congiuntamente esaminate, sono fondate.
Come già rilevato da questa Corte (cfr Cass. n. 17812/2003, n. 7760/2006) la L. 12 giugno 1984, n. 222 (sull’invalidità pensionabile) ha non solo un presupposto (rapporto assicurativo) che nella L. 30 marzo 1971, n. 118 (in favore dei mutilati ed invalidi civili) è insussistente, bensì ha un diverso fondamento: non la riduzione della generica capacità lavorativa (artt. 2 e 13 di questa/p> seconda legge), bensì la riduzione della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell’assicurato.
Da ciò, l’inidoneità del parametro di valutazione dell’invalidità civile (tabelle previste dal D.M. 5 febbraio 1992) a valutare l’invalidità pensionabile (prevista dall’indicata L. n. 222 del 1984).
Questa Corte (Cass. 20 giugno 1994 n. 5934) ha affermato che “in sede di valutazione della capacità di lavoro, ai fini della sussistenza del diritto all’assegno ordinario d’invalidità disciplinato dalla L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 1, si deve tener conto del quadro morboso complessivo del soggetto assicurato e non delle singole manifestazioni morbose, considerate l’una indipendentemente dalle altre, nè può procedersi ad una somma aritmetica delle percentuali d’invalidità relative a ciascuna delle infermità riscontrate, dovendosi invece compiere una valutazione complessiva delle stesse, con specifico riferimento alla loro incidenza sull’attività svolta in precedenza e su ogni altra che sia confacente.
Non  conseguentemente consentito il ricorso alle tabelle infortunistiche o comunque ad un sistema di tabelle che stabiliscano un automatico confronto fra infermità o difetto fisico o mentale e la probabile conseguente riduzione della capacità di lavoro, in quanto indici medi che, riferiti ad un’attività lavorativa generica, possono essere presi in considerazione soltanto come semplice punto di partenza per un’indagine diretta ad accertare l’effettiva riduzione della capacità subita dall’assicurato in relazione all’attività svolta, che può risultare tanto superiore che inferiore alla percentuale risultante dall’applicazione d’una tabella di valutazione astratta”.
Il fondamento di questa inidoneità non è tuttavia la preclusione d’una somma aritmetica di singole riduzioni (somma espressamente preclusa anche nella valutazione dell’invalidità civile: D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 5091, art. 4 bensì lo stesso oggetto della valutazione.
Alla luce di questa strutturale inidoneità, e specificando l’indicato principio, è da affermare che “il parametro dell’invalidità civile non può essere utilizzato – nella valutazione dell’invalidità pensionabile – neanche come guida di massima, ove (nell’ambito di questa diversa valutazione) non si dia espressa ragione dell’adeguamento del parametro (che ha un suo generico oggetto: la capacità lavorativa) all’oggetto specifico della diversa invalidità da valutare (capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell’assicurato)”.
Nel caso in esame nella valutazione dell’invalidità pensionabile, il consulente tecnico d’ufficio, come è pacifico in causa, ha applicato le tabelle del D.M. 5 febbraio 1992 (previste per l’invalidità civile)e la Corte ha omesso di svolgere qualsiasi giustificazione a riguardo, non fornendo, pertanto, alcuna risposta alla eccezione formulata dall’Inps.
Il ricorso deve quindi essere accolto.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese, alla Corte d’appello di Reggio Calabria che si adeguerà al seguente principio di diritto: “In materia di invalidità pensionabile, la L. n. 222 del 1984 ha adottato, come criterio di riferimento ai fini del conseguimento del diritto all’assegno ordinario di invalidità, non la riduzione della generica capacità lavorativa, alla stregua della L. 30 marzo 1971, n. 118 relativa ai mutilati ed invalidi civili, bensì la riduzione della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell’assicurato; ne consegue la inidoneità del parametro di valutazione dell’invalidità civile a valutare l’invalidità pensionabile neanche come guida di massima, a meno che nell’ambito di questa diversa valutazione non si dia espressa ragione dell’adeguamento del parametro all’oggetto specifico della diversa invalidità da valutare”.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Reggio Calabria anche per le spese del presente giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 18 giugno 2013.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2013





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