Ancora in costruzione.
Suprema Corte di Cassazione – Sezione lavoro, Sent. 22-01-2016, n. 1186 |
“… il carattere usurante dell’impegno in attività confacenti alle attitudini dell’interessato rileva anche ai fini del giudizio sulla riduzione della capacità di lavoro richiesta per l’attribuzione dell’assegno ordinario di invalidità previsto dall’art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222; … … il carattere usurante dell’impegno lavorativo in attività confacente alle proprie attitudini, rilevante anche al fine del giudizio sulla riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro richiesta per il conseguimento del diritto all’assegno ordinario di invalidità di cui all’ art. 1 della legge 12 giugno 1984 n. 222, va riconosciuto a quel lavoro nel quale l’organismo logora le proprie energie per una misura superiore al normale e in un periodo di tempo più breve, con la conseguenza che un complesso morboso che — secondo un criterio di fondata previsione — possa determinare un grave pregiudizio per la residua efficienza fisica del soggetto, in conseguenza del perdurare dell’attività lavorativa, è da ritenersi invalidante ai fini del diritto all’assegno sopraindicato (Cass. 14 novembre 1995,n. 11798)…” |
COMMENTO BREVE Con questa sentenza la Suprema Corte di Cassazione afferma che la valutazione per la concessione dell’assegno ordinario d’invalidità deve essere fatto tenendo conto della concreta realtà di svolgimento della professione con un particolare approfondimento anche degli effetti usuranti provocatidalla professione stessa Pubblicità |
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CORTE DI CASSAZIONE – sezione VI– sentenza n. 11750/2015 |
“… Il diritto a pensione anticipata di vecchiaia è invero riconosciuto dall’art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503/1992, in favore dei soggetti con una invalidità pari almeno all’80% … Non si tratta, dunque, di una pensione diretta di invalidità bensì di una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un’integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento. … In assenza, dunque, di limitazioni, non è precluso al titolare di assegno mensile di assistenza il pensionamento anticipato previsto dall’indicata norma né le due prestazioni sono tra loro incompatibili …” |
COMMENTO BREVE Con questa sentenza la Suprema Corte di Cassazione afferma che la Pensione Anticipata di Vecchiaia è compatibile con l’Assegno Mensile di Assistenza d’Invalidità Civile |
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CORTE DI CASSAZIONE – Sezione Lavoro – sentenza n. 22737 del 4/10/2013 |
“… In materia di invalidità pensionabile, la L. n. 222 del 1984 ha adottato, come criterio di riferimento ai fini del conseguimento del diritto all’assegno ordinario di invalidità, non la riduzione della generica capacità lavorativa, alla stregua della L. 30 marzo 1971, n. 118 relativa ai mutilati ed invalidi civili, bensì la riduzione della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell’assicurato; ne consegue la inidoneità del parametro di valutazione dell’invalidità civile a valutare l’invalidità pensionabile neanche come guida di massima, a meno che nell’ambito di questa diversa valutazione non si dia espressa ragione dell’adeguamento del parametro all’oggetto specifico della diversa invalidità da valutare …” |
COMMENTO BREVE Il CTU, ove si trovi a valutare in tema di invalidità pensionabile e particolarmente di assegno ordinario di invalidità secondo le indicazioni della legge 222/1984, non può utilizzare, neppure come riferimento, le tabelle utilizzate per l’invalidità civile, quelle del DM 05/02/1992, ma neppure altre tabelle, essendo queste tabelle “fisse”, solo mediamente indicative; una valutazione effettuata sulla scorta di tali indicazioni tabellari infatti non può, con certezza, indicare la reale incidenza funzionale delle infermità sulle capacità lavorative in occupazioni confacenti alle attitudini. Pubblicità Dott. Salvatore Nicolosi |
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CORTE DI CASSAZIONE – sezione lavoro – sentenza n. 23082/2011 |
… quando viene in questione la legittimità della revoca dell’assegno disposta dall’INPS, deve raffrontarsi la situazione esistente all’epoca del precedente accertamento giudiziale con quella ricorrente al momento della revoca per verificare se effettivamente vi e’ stato un miglioramento nello stato di salute dell’assicurato o comunque un recupero della capacità di guadagno del medesimo, derivante da un proficuo e non usurante riadattamento lavorativo in attività confacenti alle sue personali attitudini (Cass. 22 marzo 2001 n. 4159) |
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CORTE DI CASSAZIONE – sezione lavoro – sentenza n. 1505/2002 |
Parole chiave: revoca assegno, confronto tra situazione attuale e quella esistente al momento del riconoscimento |
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CORTE DI CASSAZIONE – sezione lavoro – sentenza n. 9960/2002 |
Parole chiave: invalidità etica, infezione hiv |
Buonasera.
Comfrontando il testo da lei indicato con il testo “non ufficiale” disponibile sul sito della Corte di Cassazione, non trovo la frase da lei indicata.
Si trova invece questa (riportata anche nel testo da me trascritto): “ … 3.1.- Secondo orientamenti fermi e condivisi di questa Corte: a) la sussistenza della suddetta situazione deve essere accertata con riferimento al momento della presentazione della domanda amministrativa; b) ...”.
Naturalmente potrei sbagliare.
Mi indica cortesemente il punto in cui si dovrebbe trovare il testo che manca?
Saluti
nella sentenza di Cassazione del 22 gennaio 2016 n 1186 avete omesso “la situazione medica va accertata con riferimento alla presentazione della domanda amministrativa” Dimenticanza…