La legge 222/1984, all’art. 2, prevede che un dipendente del settore privato le cui condizioni di sono tale da rendere impossibile lo svolgimento di qualunque attività lavorativa, può richiedere all’INPS la concessione della Pensione di Inabilità
Pensione di Inabilità Lavorativa
La pensione di Inabilità Lavorativa è quindi prevista dall’art. 2 della legge 222/84.
Viene concessa su specifica domanda e per essa occorre innanzitutto produrre una idonea certificazione, nel caso specifico, a partire dal 1° settembre 2012, occorre un certificato su modello SS3, compilato ed inviato on-line sul sito dell’INPS da un medico accreditato come medico certificatore e autorizzato all’accesso tramite SPID o CIE.
Ma questa non è la domanda, è solo la certificazione medica propedeutic che, se non viene presentata la vera e propria domanda entro 3 mesi, cessa di validità.
La domanda vera e propria deve essere presentata per via telematica, anche autonomamente accedendo alla propria pagina nel portale INPS tramite SPID o CIE, ma lo sconsiglio perchè gli eventuali errori sono gestibili con molta difficoltà: meglio affidarsi ad un patronato i cui impiegati conoscono bene le procedure, procedure che vengono giornalmente attivate per plurime pratiche.
Il vecchio modello cartaceo SS3 (scaricabile da qui-> SS3-modello) ha ormai solo un valore storico e non può essere utilizzato.
REQUISITI CONTRIBUTIVI
Per ottenere la Pensione di Inabilità il lavoratore deve avere un’anzianità contributiva di almeno 5 anni, oppure almeno 260 contributi settimanali totali oppure 1350 contributi agricoli giornalieri; di questi almeno 3 anni (ovvero 156 contributi settimanali o 810 contributi agricoli giornalieri) devono essere stati versati negli ultimi 5 anni.
REQUISITO SANITARIO
Il lavoratore deve essere affetto da infermità in grado di provocare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualunque attività lavorativa.
Il requisito sanitario susssiste anche in caso di “rischio precostituito”, cioè anche se la riduzione di capacità lavorativa era presente già all’epoca dell’inizio dell’attività lavorativa, purche vi sia stato un peggioramento delle infermità stesse oppure siano insorte nuove patologie.
Ai fini valutativi non esiste una tabella di riferimento e il criterio seguito è l’ordinaria valutazione medico-legale.
L’ACCERTAMNTO DEL REQUISITO SANITARIO
Il lavoratore che ha presentato l’istanza viene convocato presso la sede INPS di residenza e quindi sottoposto a visita da parte di un medico INPS e che acquisisce la documentazione specialistica che viene prodotta; è lo stesso medico ad esprimere il suo giudizio, in autonomia oppure, nei casi controversi, dopo valutazione collegiale con il medico dirigente di sede. È sua facoltà, se lo ritiene oppurtuno e/o utile, fare sottoporre il lavoratore ad ulteriori visite specialistiche, con spese a carico dell’INPS.
SE LA DOMANDA VIENE RIGETTATA
Al diniego della concessione della Pensione di Inabilità è possibile ricorrere presso il Comitato Provinciale entro 90 giorni dalla comunicazione di diniego; il ricorso deve essere presentato con il supporto di un ulteriore certificato medico su modello SS3 e preferibilmente, a mio parere, con l’assistenza di un ente di Patronato il quale potrà fornire anche l’assistenza di un medico di parte in occasione della nuova visita.
SE VIENE RIGETTATO ANCHE IL RICORSO AL COMITATO PROVINCIALE.
L’ulteriore passo, in caso di esito negativo del ricorso al Comitato Provinciale è la promozione di un’azione legale presso il Giudice del Lavoro per il riconoscimento del negato beneficio; consiglio di rivolgersi ad un Patronato il quale potrà fornire consulenza legale e medico-legale e metterà a disposizione un Avvocato.
Il DL 98/2011 ha introdotto alcune modifiche sostanziali delle modalità di ricorso giudiziario:
- con l’assistenza di un avvocato occorre proporre il ricorso giudiziario con cui si espongono le condizioni sanitarie che provocano lo stato invalidante, allegando idonea documentazione medica specialistica e, se opportuno, una perizia di parte; con il deposito si interrompe la prescrizione;
- il giudice, dopo lettura del ricorso, ordina la comparizione delle parti assieme ad un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) per il giuramento.
- il CTU, un medico, chiama a visita il ricorrente, alla presenza dei CTP (consulenti tecnici di parte), valuta la documentazione sanitaria, eventualmente dispone supplementi d’indagine, quindi redige e poi deposita la relazione di CTU (accertamento tecnico preventivo)
- entro un termine perentorio fissato da giudice ma comunque non superiore a 30 gg., le parti dovranno depositare atto scritto di accettazione o di contestazione della CTU; il mancato deposito è considerata accettazione implicita;
- l’accettazione provoca la omologazione giudiziale della CTU; con il provvedimento vengono anche ripartite le spese;
- se la CTU e la successiva omologazione hanno dato ragione al ricorrente, l’INPS dovrà necessariamente pagare la prestazione entro i successivi 120 gg.;
- ma l’INPS a questo punto, eventualmente, può eccepire la carenza dei requisiti amministrativi. In questo caso il ricorrente, anche se vittorioso, dovrà intraprendere un’altro giudizio, questa volta nella forma ordinaria.
- se la CTU viene contestata da una delle parti entro il termine indicato dal giudice tramite deposito di note di contestazione, allora si avvia una ricorso giudiziario nella forma consueta;
- la sentenza però è inappellabile
SE LA DOMANDA VIENE ACCOLTA,
in prima istanza o dopo il ricorso al Comitato Provinciale, viene concessa la Pensione di Inabilità.
IMPORTO DELL’ASSEGNO.
Viene calcolato aggiungendo virtualmente, all’anzianità contributiva maturata, ulteriori contributi sufficienti a coprire il periodo mancante al raggiungimento dell’età pensionabile indicata in 60 anni, ma fino ad un massimo di 40 anni di contributi totali.
Se ne ricorrono i requisiti, la pensione viene calcolata ed erogata con integrazione al minimo.
DURATA DELL’ASSEGNO.
La pensione di Inabilità viene concessa “per sempre”, nel senso che il lavoratore non deve più presentare istanza di rinnovo periodico, ma è facoltà dell’Istituto procedere a revisione e, se viene accertato un significativo recupero delle capacità lavorative, procedere alla revoca (dalla data della visita di revisione). In questo caso l’art. 4, comma 4 della legge 222/1984 prevede che: “Al pensionato di inabilità che, in seguito a recupero delle capacità lavorative, viene a cessare dal diritto alla predetta pensione, è attribuito il riconoscimento della contribuzione figurativa per tutto il periodo durante il quale ha usufruito della pensione stessa“.
L’annullamento può essere disposto d’ufficio, ma solo se la cessazione del diritto a percepire la pensione di inabilità è provocata dalla cessazione dello stato di inabilità e non per altre cause.
Anche possibile la “derubricazione” ad assegno Ordinario d’invalidità il cui risultato pratico può esssere una riduzione dell’assegno, anche cospicua.
COMPATIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’
E’ incompatibile con qualsiasi attività lavorativa dipendente, ma anche con l’iscrizione ad albi professionali, o ad elenchi degli operai agricoli e dei lavoratori autonomi.
Non è cumulabile con rendite erogate dall’INAIL se le infermità sono le stesse. In qualche caso, ad esempio, se l’nfermità INAIL per il quale il lavoratore percepisce una rendita, contribuisce parzialmente alla impossibilità a svolgere qualunque attività lavorativa, al lavoratore viene erogata una Pensione decurtata della cifra erogata dall’INAIL. Non sono invece da considerare incumulabili le infermità INAIL che non hanno dato origine ad una rendita mensile, come ad esempio se vi è stato un indennizzo in capitale.
E’ incompatibile con l’Assegno di Invalidità civile parziale, erogato ai lavoratori riconosciuti invalidi civili in misura compresa tra il 74% e il 99%; il lavoratore ha comunque la facoltà di scegliere il trattamento pensionistico per lui più conveniente.
Ovviamente è incompatibile con l’indennità di mobilità e il trattamento di disoccupazione.
ULTERIORI NOTIZIE
Il beneficio decorre dalla data della domanda, o da altra data stabilita in sede di visita, se il lavoratore è disoccupato, altrimenti dalla data di sospensione dell’attività o cancellazione da albi o elenchi.
Il titolare di Pensione di Inabilità, può richiedere anche la concessione di Assegno Mensile per assistenza personale e continuativa. I requisiti sanitari sono sovrapponibili a quelli previsti per la concessione di Indennità di Accompagnamento (vedi QUESTA pagina), così come sono uguali i requisiti amministrativi: la persona non deve essere sottoposta a ricovero presso istituto con retta interamente a carico dello Stato o di enti pubblici.
E’ riversibile ai superstiti.
QUALCHE CONSIGLIO.
In occasione delle visite di revisione disposte dall’INPS è indispensabile produrre una documentazione sanitaria completa e soprattutto AGGIORNATA. I sanitari INPS non possono (giustamente) valutare favorevolmente una cardiopatia il cui ultimo esame risale a tre anni prima oppure un diabete di cui non si producono né certificazioni né esami ematochimici.
In occasione di una visita disposta a seguito di ricorso al Comitato Provinciale per un negato riconoscimento, è indispensabile produrre ulteriore documentazione specialistica rispetto a quella prodotta in prima istanza, per permettere al medico INPS di giustificare serenamente l’eventuale cambio di giudizio.
Alle Commissioni occorre produrre documentazione aggiornata, completa e, non meno importante, veritiera.
Se il lavoratore non è già titolare di Assegno di Invalidità, consiglio di procedere sempre con domanda di concessione di Pensione di Inabilità e, in subordine, di Assegno di Invalidità; infatti i requisiti per la concessione dell’Assegno sono meno importanti e più facile è ottenerne la concessione.
Dott. Salvatore Nicolosi
Consulente Servizi Medicina Legale INCA-CGIL di Siracusa
Buongiorno,
le spiego un po’ la situazione venutasi a creare. Sono collaboratrice scolastica dal 1989 e di ruolo dal 1990, compio 52 anni il 16 maggio. Da tre anni siamo in ballo con la prospettiva dell’inabilità definitiva. Tramite medico del lavoro sono stata mandata a visita medica di verifica, dopo giudizi temporanei l’ultimo dell’ospedale militare di Roma, che allego, come giudizio dice, “Non idoneo in modo relativo e permanente a tutte le mansioni del profili d’inquadramento ed equivalenti”. Ora il problema è che essendo inquadrata nel profilo di collaboratore scolastico, potrebbe non esserci la possibilità di cambio mansione, ne superiore, ne inferiore, si potrebbe quindi arrivare al licenziamento per eventuale impossibilità di collocamento in altre mansioni.
Per il momento io lavoro, anche perchè a causa delle lungaggini delle varie visite a commissione ho superato il periodo di malattia e ho usufruito anche di piu’ di un mese di aspettativa non retribuita. Nel verbale di Roma ci sono delle imprecisazioni, io non ho fatto ricorso per aver l’inabilità relativa alla mansione, ma quella assoluta, l’invalidità civile non è 46%, ma 60% con Legge 104 senza gravità. Ora sono in attesa di essere chiamata dalla Asl perchè è stato richiesto un ulteriore aggravamento di invalidità civile. In internet abbiamo trovato dei decreti dove sono state date pensioni d’inabilità anche in possesso dell’inabilità relativa per mancanza di possibilità di collocazione, che allego. Vorrei sapere come comportarmi e se c’è la possibilità in caso non si possa fare altro, tramite giudice del lavoro o da chi di competenza, fare richiesta per trasformare l’inabilità relativa alle mansioni in assoluta alle mansioni per evitare dopo trent’anni di lavoro il licenziamento per malattia, cosa che mi sembra assurda, in quanto i diritti del malato dove vengono messi?
Egr. Dott. Nicolosi buonasera,
quindi, in linea teorica, è difficile, salvo conclamati miracoli, che il medico dell’I.N.P.S. decida in fase di revisionabilità la non conferma della pensione d’inabilità per i soggetti in età piuttosto avanzata? Grazie ancora per la Sua gentile disponibilità, e cordiali saluti. Alessandro
Buonasera.
In effetti non è semplice.
Le “occupazioni confacenti alle attitudini” sono le mansioni che il lavoratore esplica abitualmente oppure potrebbe esplicare per letà e le competenze professionali acquisite.
Semplificando molto, posso dire che il giovane ha capacità lavorative molto ampie, con grandi possibilità di riadattamento a mansioni differenti compatibili con la malattia, quindi il criterio per la concessione è abbastanza severo. Andando avanti con l’età invece la capacità di adattamento si riduce, come dice anche lei, il recupero fisico è meno efficace e molto difficilmente il lavoratore può trovare un impiego in mansioni differenti rispetto a quanto fatto fino ad allora, sempre però compatibili con il suo stato di salute.
Andando avanti con l’età il criterio per la concessione diventa meno severo.
Saluti
Egr. Dott. Nicolosi buongiorno,
sono a chiederLe per quanto riguarda le chiamate a visita di revisione per la pensione d’inabilità, i medici dell’I.N.P.S. come gestiscono il punto: “valutazione della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell’assicurato”? Si tiene conto anche dell’età (parlo di un 60enne) oltre al recupero fisico che comunque, visto l’età, non potrà mai essere più quello di prima indipendentemente dall’ex lavoro svolto? Non riesco proprio a capire questo concetto: “capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell’assicurato”. Grazie per l’attenzione e cordiali saluti
Buonasera.
Anch’io sono consulente di un patronato e in collegiale assisto i lavoratori che hanno presentato il ricorso con il mio stesso patronato.
Alla fine di ogni collegiale il medico dell’INPS della sede della mia provincia stampa un verbale in doppia copia, previsto dal programma telematico che viene usato per registrare la visita, che viene poi firmato da entrambi; uno viene inserito nel fascicolo dell’INPS e l’altro viene consegnato a me per essere portato al patronato.
Mi sembra strano che a Trieste dopo la visita di collegiale non si firmi un verbale che permette di capire l’orientamento dell’INPS.
Ma comunque il verbale è un adempimento “provvisorio” in quanto è il Comitato Provinciale che si deve pronunciare in via definitiva e per questo i tempi non sono affatot brevi.
Devo però dire che in qualche caso di accoglimento del ricorso da parte del medico INPS è accaduto che l’Istituto, in autotutela, ha annullato tutta la procedura di ricorso e ha accolto direttamente l’istanza; un modo burocratico di accelerare i tempi del ricorso senza passare dal Comitato.
Saluti
Buongiorno dott. Nicolosi alla visita del ricorso era presente il mio medico legale il quale collabora anche con il patronato ENASC che mi rappresenta , nonostante ripetuti solleciti anche tramite email certificate PEC intercorse tra il mio medico legale e il medico che mi aveva visitato non siamo riusciti ad avere nessuna risposta e nessuna copia del verbale è stata consegnata al mio medico a tutto oggi . Adesso cosa posso fare ? solo aspettare oppure è in essere qualche inadempienza da parte dell’INPS di Trieste ?
Grazie
I tempi del Comitato Provinciale dalle mie parti sono lunghi perchè si riunisce solo poche volte al mese (è capitato che in certi mesi si sia riunito solo 1 volta) e per ogni pratica naturalmente si perde parecchio tempo in discussioni.
Ma su questo argomento mi pare che nord e sud siano nella stessa barca.
Solo una precisazione.
Per i ricorsi, i patronati maggiori garantiscono gratuitamente la presenza di un medico alla visita del ricorso. In questi casi alla fine della visita si stila un verbale che viene firmato sia dal medico dell’INPS che dal medico del Patronato e 1 copia va a ciascuno dei 2. Quindi credo di capire che alla sua visita di ricorso non fosse presente un medico, altrimenti comunque il Patronato avrebbe il verbale.
Saluti
Abbiamo già provato ma senza avere nessuna risposta, ovviamente tramite il patronato che ci assiste, ma niente. La pratica risulta in lavorazione. La provincia è Trieste ma vedo che i tempi sono inspiegabilmente lunghi. La ringrazio per la sua gentilezza.
Buonasera
Buonasera.
Il ricorso per negato Assegno di Invalidità, a rigore, viene fatto al Comitato Provinciale.
Dpo la visita effettuata successivamente al ricorso tutto il fascicolo viene inviato a questo organo INPS che esamina tutti i ricorsi della provincia. Nella maggior parte dei casi viene confermato il giudizio espresso dal medico INPS in occasione della visita del ricorso, ma può anche sospendere e richiedere nuovi accertamenti o addirittura ne può ribaltare il risultato.
Ma i tempi per l’esame da parte del Comitato Provinciale sono per lo più lunghi: nella mia provincia andiamo intorno agli 8 mesi.
Una informazione provvisoria può ottenerla nell’area Sanitaria dell’INPS, dove ha effettuato le visite, circa il giudizio del medico che l’ha visitata in occasione del ricorso.
Ma i tempi totali per la risposta definitiva sono lunghi.
Saluti
Buongiorno Dott. Nicolosi
avrei gentilmente bisogno di una risposta. Il mio compagno a dicembre 2015 ha fatto domanda di pensione ordinaria di inabilità e assegno di invalidità in subordine. La domanda è stata respinta
e quindi ha fatto ricorso a luglio 2016 con successiva visita ad agosto. Ad oggi non ha una risposta e sono passati sette mesi. Cosa può fare per avere una risposta? la ringrazio anticipatamente .
Saluti