La legge 222/1984, all’art. 2, prevede che un dipendente del settore privato le cui condizioni di sono tale da rendere impossibile lo svolgimento di qualunque attività lavorativa, può richiedere all’INPS la concessione della Pensione di Inabilità
Pensione di Inabilità Lavorativa
La pensione di Inabilità Lavorativa è quindi prevista dall’art. 2 della legge 222/84.
Viene concessa su specifica domanda e per essa occorre innanzitutto produrre una idonea certificazione, nel caso specifico, a partire dal 1° settembre 2012, occorre un certificato su modello SS3, compilato ed inviato on-line sul sito dell’INPS da un medico accreditato come medico certificatore e autorizzato all’accesso tramite SPID o CIE.
Ma questa non è la domanda, è solo la certificazione medica propedeutic che, se non viene presentata la vera e propria domanda entro 3 mesi, cessa di validità.
La domanda vera e propria deve essere presentata per via telematica, anche autonomamente accedendo alla propria pagina nel portale INPS tramite SPID o CIE, ma lo sconsiglio perchè gli eventuali errori sono gestibili con molta difficoltà: meglio affidarsi ad un patronato i cui impiegati conoscono bene le procedure, procedure che vengono giornalmente attivate per plurime pratiche.
Il vecchio modello cartaceo SS3 (scaricabile da qui-> SS3-modello) ha ormai solo un valore storico e non può essere utilizzato.
REQUISITI CONTRIBUTIVI
Per ottenere la Pensione di Inabilità il lavoratore deve avere un’anzianità contributiva di almeno 5 anni, oppure almeno 260 contributi settimanali totali oppure 1350 contributi agricoli giornalieri; di questi almeno 3 anni (ovvero 156 contributi settimanali o 810 contributi agricoli giornalieri) devono essere stati versati negli ultimi 5 anni.
REQUISITO SANITARIO
Il lavoratore deve essere affetto da infermità in grado di provocare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualunque attività lavorativa.
Il requisito sanitario susssiste anche in caso di “rischio precostituito”, cioè anche se la riduzione di capacità lavorativa era presente già all’epoca dell’inizio dell’attività lavorativa, purche vi sia stato un peggioramento delle infermità stesse oppure siano insorte nuove patologie.
Ai fini valutativi non esiste una tabella di riferimento e il criterio seguito è l’ordinaria valutazione medico-legale.
L’ACCERTAMNTO DEL REQUISITO SANITARIO
Il lavoratore che ha presentato l’istanza viene convocato presso la sede INPS di residenza e quindi sottoposto a visita da parte di un medico INPS e che acquisisce la documentazione specialistica che viene prodotta; è lo stesso medico ad esprimere il suo giudizio, in autonomia oppure, nei casi controversi, dopo valutazione collegiale con il medico dirigente di sede. È sua facoltà, se lo ritiene oppurtuno e/o utile, fare sottoporre il lavoratore ad ulteriori visite specialistiche, con spese a carico dell’INPS.
SE LA DOMANDA VIENE RIGETTATA
Al diniego della concessione della Pensione di Inabilità è possibile ricorrere presso il Comitato Provinciale entro 90 giorni dalla comunicazione di diniego; il ricorso deve essere presentato con il supporto di un ulteriore certificato medico su modello SS3 e preferibilmente, a mio parere, con l’assistenza di un ente di Patronato il quale potrà fornire anche l’assistenza di un medico di parte in occasione della nuova visita.
SE VIENE RIGETTATO ANCHE IL RICORSO AL COMITATO PROVINCIALE.
L’ulteriore passo, in caso di esito negativo del ricorso al Comitato Provinciale è la promozione di un’azione legale presso il Giudice del Lavoro per il riconoscimento del negato beneficio; consiglio di rivolgersi ad un Patronato il quale potrà fornire consulenza legale e medico-legale e metterà a disposizione un Avvocato.
Il DL 98/2011 ha introdotto alcune modifiche sostanziali delle modalità di ricorso giudiziario:
- con l’assistenza di un avvocato occorre proporre il ricorso giudiziario con cui si espongono le condizioni sanitarie che provocano lo stato invalidante, allegando idonea documentazione medica specialistica e, se opportuno, una perizia di parte; con il deposito si interrompe la prescrizione;
- il giudice, dopo lettura del ricorso, ordina la comparizione delle parti assieme ad un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) per il giuramento.
- il CTU, un medico, chiama a visita il ricorrente, alla presenza dei CTP (consulenti tecnici di parte), valuta la documentazione sanitaria, eventualmente dispone supplementi d’indagine, quindi redige e poi deposita la relazione di CTU (accertamento tecnico preventivo)
- entro un termine perentorio fissato da giudice ma comunque non superiore a 30 gg., le parti dovranno depositare atto scritto di accettazione o di contestazione della CTU; il mancato deposito è considerata accettazione implicita;
- l’accettazione provoca la omologazione giudiziale della CTU; con il provvedimento vengono anche ripartite le spese;
- se la CTU e la successiva omologazione hanno dato ragione al ricorrente, l’INPS dovrà necessariamente pagare la prestazione entro i successivi 120 gg.;
- ma l’INPS a questo punto, eventualmente, può eccepire la carenza dei requisiti amministrativi. In questo caso il ricorrente, anche se vittorioso, dovrà intraprendere un’altro giudizio, questa volta nella forma ordinaria.
- se la CTU viene contestata da una delle parti entro il termine indicato dal giudice tramite deposito di note di contestazione, allora si avvia una ricorso giudiziario nella forma consueta;
- la sentenza però è inappellabile
SE LA DOMANDA VIENE ACCOLTA,
in prima istanza o dopo il ricorso al Comitato Provinciale, viene concessa la Pensione di Inabilità.
IMPORTO DELL’ASSEGNO.
Viene calcolato aggiungendo virtualmente, all’anzianità contributiva maturata, ulteriori contributi sufficienti a coprire il periodo mancante al raggiungimento dell’età pensionabile indicata in 60 anni, ma fino ad un massimo di 40 anni di contributi totali.
Se ne ricorrono i requisiti, la pensione viene calcolata ed erogata con integrazione al minimo.
DURATA DELL’ASSEGNO.
La pensione di Inabilità viene concessa “per sempre”, nel senso che il lavoratore non deve più presentare istanza di rinnovo periodico, ma è facoltà dell’Istituto procedere a revisione e, se viene accertato un significativo recupero delle capacità lavorative, procedere alla revoca (dalla data della visita di revisione). In questo caso l’art. 4, comma 4 della legge 222/1984 prevede che: “Al pensionato di inabilità che, in seguito a recupero delle capacità lavorative, viene a cessare dal diritto alla predetta pensione, è attribuito il riconoscimento della contribuzione figurativa per tutto il periodo durante il quale ha usufruito della pensione stessa“.
L’annullamento può essere disposto d’ufficio, ma solo se la cessazione del diritto a percepire la pensione di inabilità è provocata dalla cessazione dello stato di inabilità e non per altre cause.
Anche possibile la “derubricazione” ad assegno Ordinario d’invalidità il cui risultato pratico può esssere una riduzione dell’assegno, anche cospicua.
COMPATIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’
E’ incompatibile con qualsiasi attività lavorativa dipendente, ma anche con l’iscrizione ad albi professionali, o ad elenchi degli operai agricoli e dei lavoratori autonomi.
Non è cumulabile con rendite erogate dall’INAIL se le infermità sono le stesse. In qualche caso, ad esempio, se l’nfermità INAIL per il quale il lavoratore percepisce una rendita, contribuisce parzialmente alla impossibilità a svolgere qualunque attività lavorativa, al lavoratore viene erogata una Pensione decurtata della cifra erogata dall’INAIL. Non sono invece da considerare incumulabili le infermità INAIL che non hanno dato origine ad una rendita mensile, come ad esempio se vi è stato un indennizzo in capitale.
E’ incompatibile con l’Assegno di Invalidità civile parziale, erogato ai lavoratori riconosciuti invalidi civili in misura compresa tra il 74% e il 99%; il lavoratore ha comunque la facoltà di scegliere il trattamento pensionistico per lui più conveniente.
Ovviamente è incompatibile con l’indennità di mobilità e il trattamento di disoccupazione.
ULTERIORI NOTIZIE
Il beneficio decorre dalla data della domanda, o da altra data stabilita in sede di visita, se il lavoratore è disoccupato, altrimenti dalla data di sospensione dell’attività o cancellazione da albi o elenchi.
Il titolare di Pensione di Inabilità, può richiedere anche la concessione di Assegno Mensile per assistenza personale e continuativa. I requisiti sanitari sono sovrapponibili a quelli previsti per la concessione di Indennità di Accompagnamento (vedi QUESTA pagina), così come sono uguali i requisiti amministrativi: la persona non deve essere sottoposta a ricovero presso istituto con retta interamente a carico dello Stato o di enti pubblici.
E’ riversibile ai superstiti.
QUALCHE CONSIGLIO.
In occasione delle visite di revisione disposte dall’INPS è indispensabile produrre una documentazione sanitaria completa e soprattutto AGGIORNATA. I sanitari INPS non possono (giustamente) valutare favorevolmente una cardiopatia il cui ultimo esame risale a tre anni prima oppure un diabete di cui non si producono né certificazioni né esami ematochimici.
In occasione di una visita disposta a seguito di ricorso al Comitato Provinciale per un negato riconoscimento, è indispensabile produrre ulteriore documentazione specialistica rispetto a quella prodotta in prima istanza, per permettere al medico INPS di giustificare serenamente l’eventuale cambio di giudizio.
Alle Commissioni occorre produrre documentazione aggiornata, completa e, non meno importante, veritiera.
Se il lavoratore non è già titolare di Assegno di Invalidità, consiglio di procedere sempre con domanda di concessione di Pensione di Inabilità e, in subordine, di Assegno di Invalidità; infatti i requisiti per la concessione dell’Assegno sono meno importanti e più facile è ottenerne la concessione.
Dott. Salvatore Nicolosi
Consulente Servizi Medicina Legale INCA-CGIL di Siracusa
Buonasera.
Può farlo e lo farebbe sicuramente.
Ma in questi casi si può richiedere una congrua rateizzazione.
saluti
Buonasera.
La risposta non può che essere affermativa; rinunciare a priori non mi pare giusto e comunque, se l’istanza dovesse essere respinta non accade nulla.
Intendo dire che i possibili benefici ottenibili superano di gran lunga i rischi, che in sostanza è solamente quello di pagare il certificato di presentazione senza ottenere il beneficio.
Ma direi che ne vale la pena.
Saluti
Buongiorno Dott. Nicolosi,
una domanda in merito all’assegno di invalidità Mia moglie, invalida al 75% con assegno e visita di revisione di anno in anno ancora non è stata chiamata per la visita di revisione di quest’anno.
Sta però percependo mese dopo mese l’assegno. Qualora a revisione dovessero ritenere non abbia più diritto all’assegno o lei non si presenti, può l’INPS chiedere indietro la provvidenza pagata dalla scadenza alla data di revisione?
buongriono, volevo chiedere consiglio se ripresentare domanda prima della scadenza dell’assegno ordinario di invalidità che percepisco dal 2013, per intervento di mastectomia e svuotamento ascellare, a seguire otto cicli di chemio e 25 di radio. ho avuto gravi problematiche con l’espansore dovuto sostituire per rottura dello stesso e infezione con grossi danni alla pelle. ho effettuato ricostruzione a maggio 2016 con scarsi risultati visto la compromissione della cute. Soffro di linfoedema al braccio operato e sono costretta a portare sia la guaina notturna che la guaina per il giorno, per la terapia ormonale e l’enantone per l’induzione della menopausa (essendo un tumore ormonosensibile al 90%) sono gia in osteoporosi e sono anche sottoposta a cura con Prolia (puntura ogni sei mesi). Le chiedo cortesemente se è consigliabile ripresentare la domanda. Grazie e saluti
Buonasera.
Legga questa pagina: http://www.medisoc.it/invalidita-civile/invalidita-civile-il-ricorso-giudiziario/
vedrà che ci sono tempi minimi dopo l’effettuazione della visita del CTU che non possono essere ridotti e un mese è veramente poco.
Ma anche dopo la sentenza dovrà attendere alcuni mesi, 2-4 a seconda delle province, in quanto l’INPS dovrà acquisire la documentazione amministrativa per il pagamento e quindi finalmente disperlo.
Saluti
Dott. Nicolosi vorrei qualche chiarimento per quando riguarda la pensione di invalidita non civile ma quella dei contributi.Per 2 volte mi e stata respinta dal medico dell inps,e tramite patronato abbiamo fatto ricorso e dopo 2 anni mi anno chiamato di nuovo a vista con il mio medico legale e avvocato e un medico nominato dal tribunale,sono stato visitato e portato altra documentazione medica ,e lui a fatto un verbale da consegnare al tribunale.Finita la visita il mio medico legale mi a riferito che la visita e gli accertamenti sono andati con giudizio positivo per avere la pensione o 32 anni di contributi e 58 anni di eta.per favore mi sa dire quando tempo passera per avere una risposta definitiva e se mi arriva qualche documento per sapere se e stata accettata ,e passato un mese dalla visita quando tempo si deve aspettare per percepire la pensione un saluto
Grazie, dott. Nicolosi
per le sue preziose indicazioni, seguiremo l’ iter della nostra richiesta,
e come da lei sugerito ci rivolgeremo ad un patronato.
cordiali saluti
Buonasera.
Impossibile fare una valutazioner corretta a distanza, ma qualche indicazione posso darla.
Innanzi tutto le ricordo che per la pensione di inabilità è necessario che il richiedente sia impossibilitato a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Quindi la celiachia e l’ipertensione a questo fine non mi sembrano significativi.
Sull’obesità bisogna precisare la sua gravità.
La diagnosi indicata con termini come “Epilessia parziale con crisi a riferita frequenza settimanale” e similari lasciano spazio a dubbi di veridicità che non permettono una valutazione adeguata.
Il deficit ventilatorio, provocato dall’asma e dall’intervento chirurgico può essere effettivamente importante, ma non è facile capire quanto incida sulle capacità lavorative (a distanza).
In ogni caso NON potete procedere immediatamente a ricorso legale; prima occorre che venga effettuato il ricorso amministrativo al Comitato Provinciale e poi, se respinto, si può procedere.
Il ricorso al Comitato pò convenientemente e senza spese essere ffettuato con l’assistenza di un patronato ben organizzato (INCA, INAS, EPASA, INAC, ANMIL, ITAL, sono solo alcuni che mi vengono in mente).
Saluti
Buonasera, dott. Nicolosi,
vorrei sottoporre alla sua attenzione il caso di mia moglie.
ha presentato domanda di inbilità con le seguenti patologie:
-Epilessia parziale con crisi a riferita frequenza settimanale prende( gardenale,Zonegram e Fycompa)
-Asmatica, con marcato deficit disventilatorio di tipo misto, non reversibilità dopo broncodilatazione per la quota ostruttiva (certificato).
– Ciliaca
– Ipertesa curata con cardura patologia non certificata
– Intervento chirurgico per ascesso polmonare nel 2002.
– Obesa
La nostra richiesta è stata respinta e siamo in attesa di lettera da parte dell’ INPS.
Le chiedo, sussistono le condizioni di inabilità, e il caso di procedere per vie legali o è meglio lasciar perdere.
La prego di voler attenzionare la mia presente, cordiali saluti
Buonasera.
Questo dipende esclusivamente dall’organizzazione che l’INPS o l’ASL ha nella sua provincia.
Da me siamo a 2-3 mesi, ma so di realtà molto più veloci.
Ricordo però che se la patologia per cui si richiede l’accertamento dell’Invalidità è oncologica, cioè un tumore maligno, la chiamata a visita deve essere molto rapida, entro 15 giorni.
Saluti