La legge 222/1984, all’art. 2, prevede che un dipendente del settore privato le cui condizioni di sono tale da rendere impossibile lo svolgimento di qualunque attività lavorativa, può richiedere all’INPS la concessione della Pensione di Inabilità
Pensione di Inabilità Lavorativa
La pensione di Inabilità Lavorativa è quindi prevista dall’art. 2 della legge 222/84.
Viene concessa su specifica domanda e per essa occorre innanzitutto produrre una idonea certificazione, nel caso specifico, a partire dal 1° settembre 2012, occorre un certificato su modello SS3, compilato ed inviato on-line sul sito dell’INPS da un medico accreditato come medico certificatore e autorizzato all’accesso tramite SPID o CIE.
Ma questa non è la domanda, è solo la certificazione medica propedeutic che, se non viene presentata la vera e propria domanda entro 3 mesi, cessa di validità.
La domanda vera e propria deve essere presentata per via telematica, anche autonomamente accedendo alla propria pagina nel portale INPS tramite SPID o CIE, ma lo sconsiglio perchè gli eventuali errori sono gestibili con molta difficoltà: meglio affidarsi ad un patronato i cui impiegati conoscono bene le procedure, procedure che vengono giornalmente attivate per plurime pratiche.
Il vecchio modello cartaceo SS3 (scaricabile da qui-> SS3-modello) ha ormai solo un valore storico e non può essere utilizzato.
REQUISITI CONTRIBUTIVI
Per ottenere la Pensione di Inabilità il lavoratore deve avere un’anzianità contributiva di almeno 5 anni, oppure almeno 260 contributi settimanali totali oppure 1350 contributi agricoli giornalieri; di questi almeno 3 anni (ovvero 156 contributi settimanali o 810 contributi agricoli giornalieri) devono essere stati versati negli ultimi 5 anni.
REQUISITO SANITARIO
Il lavoratore deve essere affetto da infermità in grado di provocare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualunque attività lavorativa.
Il requisito sanitario susssiste anche in caso di “rischio precostituito”, cioè anche se la riduzione di capacità lavorativa era presente già all’epoca dell’inizio dell’attività lavorativa, purche vi sia stato un peggioramento delle infermità stesse oppure siano insorte nuove patologie.
Ai fini valutativi non esiste una tabella di riferimento e il criterio seguito è l’ordinaria valutazione medico-legale.
L’ACCERTAMNTO DEL REQUISITO SANITARIO
Il lavoratore che ha presentato l’istanza viene convocato presso la sede INPS di residenza e quindi sottoposto a visita da parte di un medico INPS e che acquisisce la documentazione specialistica che viene prodotta; è lo stesso medico ad esprimere il suo giudizio, in autonomia oppure, nei casi controversi, dopo valutazione collegiale con il medico dirigente di sede. È sua facoltà, se lo ritiene oppurtuno e/o utile, fare sottoporre il lavoratore ad ulteriori visite specialistiche, con spese a carico dell’INPS.
SE LA DOMANDA VIENE RIGETTATA
Al diniego della concessione della Pensione di Inabilità è possibile ricorrere presso il Comitato Provinciale entro 90 giorni dalla comunicazione di diniego; il ricorso deve essere presentato con il supporto di un ulteriore certificato medico su modello SS3 e preferibilmente, a mio parere, con l’assistenza di un ente di Patronato il quale potrà fornire anche l’assistenza di un medico di parte in occasione della nuova visita.
SE VIENE RIGETTATO ANCHE IL RICORSO AL COMITATO PROVINCIALE.
L’ulteriore passo, in caso di esito negativo del ricorso al Comitato Provinciale è la promozione di un’azione legale presso il Giudice del Lavoro per il riconoscimento del negato beneficio; consiglio di rivolgersi ad un Patronato il quale potrà fornire consulenza legale e medico-legale e metterà a disposizione un Avvocato.
Il DL 98/2011 ha introdotto alcune modifiche sostanziali delle modalità di ricorso giudiziario:
- con l’assistenza di un avvocato occorre proporre il ricorso giudiziario con cui si espongono le condizioni sanitarie che provocano lo stato invalidante, allegando idonea documentazione medica specialistica e, se opportuno, una perizia di parte; con il deposito si interrompe la prescrizione;
- il giudice, dopo lettura del ricorso, ordina la comparizione delle parti assieme ad un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) per il giuramento.
- il CTU, un medico, chiama a visita il ricorrente, alla presenza dei CTP (consulenti tecnici di parte), valuta la documentazione sanitaria, eventualmente dispone supplementi d’indagine, quindi redige e poi deposita la relazione di CTU (accertamento tecnico preventivo)
- entro un termine perentorio fissato da giudice ma comunque non superiore a 30 gg., le parti dovranno depositare atto scritto di accettazione o di contestazione della CTU; il mancato deposito è considerata accettazione implicita;
- l’accettazione provoca la omologazione giudiziale della CTU; con il provvedimento vengono anche ripartite le spese;
- se la CTU e la successiva omologazione hanno dato ragione al ricorrente, l’INPS dovrà necessariamente pagare la prestazione entro i successivi 120 gg.;
- ma l’INPS a questo punto, eventualmente, può eccepire la carenza dei requisiti amministrativi. In questo caso il ricorrente, anche se vittorioso, dovrà intraprendere un’altro giudizio, questa volta nella forma ordinaria.
- se la CTU viene contestata da una delle parti entro il termine indicato dal giudice tramite deposito di note di contestazione, allora si avvia una ricorso giudiziario nella forma consueta;
- la sentenza però è inappellabile
SE LA DOMANDA VIENE ACCOLTA,
in prima istanza o dopo il ricorso al Comitato Provinciale, viene concessa la Pensione di Inabilità.
IMPORTO DELL’ASSEGNO.
Viene calcolato aggiungendo virtualmente, all’anzianità contributiva maturata, ulteriori contributi sufficienti a coprire il periodo mancante al raggiungimento dell’età pensionabile indicata in 60 anni, ma fino ad un massimo di 40 anni di contributi totali.
Se ne ricorrono i requisiti, la pensione viene calcolata ed erogata con integrazione al minimo.
DURATA DELL’ASSEGNO.
La pensione di Inabilità viene concessa “per sempre”, nel senso che il lavoratore non deve più presentare istanza di rinnovo periodico, ma è facoltà dell’Istituto procedere a revisione e, se viene accertato un significativo recupero delle capacità lavorative, procedere alla revoca (dalla data della visita di revisione). In questo caso l’art. 4, comma 4 della legge 222/1984 prevede che: “Al pensionato di inabilità che, in seguito a recupero delle capacità lavorative, viene a cessare dal diritto alla predetta pensione, è attribuito il riconoscimento della contribuzione figurativa per tutto il periodo durante il quale ha usufruito della pensione stessa“.
L’annullamento può essere disposto d’ufficio, ma solo se la cessazione del diritto a percepire la pensione di inabilità è provocata dalla cessazione dello stato di inabilità e non per altre cause.
Anche possibile la “derubricazione” ad assegno Ordinario d’invalidità il cui risultato pratico può esssere una riduzione dell’assegno, anche cospicua.
COMPATIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’
E’ incompatibile con qualsiasi attività lavorativa dipendente, ma anche con l’iscrizione ad albi professionali, o ad elenchi degli operai agricoli e dei lavoratori autonomi.
Non è cumulabile con rendite erogate dall’INAIL se le infermità sono le stesse. In qualche caso, ad esempio, se l’nfermità INAIL per il quale il lavoratore percepisce una rendita, contribuisce parzialmente alla impossibilità a svolgere qualunque attività lavorativa, al lavoratore viene erogata una Pensione decurtata della cifra erogata dall’INAIL. Non sono invece da considerare incumulabili le infermità INAIL che non hanno dato origine ad una rendita mensile, come ad esempio se vi è stato un indennizzo in capitale.
E’ incompatibile con l’Assegno di Invalidità civile parziale, erogato ai lavoratori riconosciuti invalidi civili in misura compresa tra il 74% e il 99%; il lavoratore ha comunque la facoltà di scegliere il trattamento pensionistico per lui più conveniente.
Ovviamente è incompatibile con l’indennità di mobilità e il trattamento di disoccupazione.
ULTERIORI NOTIZIE
Il beneficio decorre dalla data della domanda, o da altra data stabilita in sede di visita, se il lavoratore è disoccupato, altrimenti dalla data di sospensione dell’attività o cancellazione da albi o elenchi.
Il titolare di Pensione di Inabilità, può richiedere anche la concessione di Assegno Mensile per assistenza personale e continuativa. I requisiti sanitari sono sovrapponibili a quelli previsti per la concessione di Indennità di Accompagnamento (vedi QUESTA pagina), così come sono uguali i requisiti amministrativi: la persona non deve essere sottoposta a ricovero presso istituto con retta interamente a carico dello Stato o di enti pubblici.
E’ riversibile ai superstiti.
QUALCHE CONSIGLIO.
In occasione delle visite di revisione disposte dall’INPS è indispensabile produrre una documentazione sanitaria completa e soprattutto AGGIORNATA. I sanitari INPS non possono (giustamente) valutare favorevolmente una cardiopatia il cui ultimo esame risale a tre anni prima oppure un diabete di cui non si producono né certificazioni né esami ematochimici.
In occasione di una visita disposta a seguito di ricorso al Comitato Provinciale per un negato riconoscimento, è indispensabile produrre ulteriore documentazione specialistica rispetto a quella prodotta in prima istanza, per permettere al medico INPS di giustificare serenamente l’eventuale cambio di giudizio.
Alle Commissioni occorre produrre documentazione aggiornata, completa e, non meno importante, veritiera.
Se il lavoratore non è già titolare di Assegno di Invalidità, consiglio di procedere sempre con domanda di concessione di Pensione di Inabilità e, in subordine, di Assegno di Invalidità; infatti i requisiti per la concessione dell’Assegno sono meno importanti e più facile è ottenerne la concessione.
Dott. Salvatore Nicolosi
Consulente Servizi Medicina Legale INCA-CGIL di Siracusa
Buonasera.
Non sono in grado di rispondere al suo quesito
Anche se nel sito sono presenti contenuti di ordine amministrativo, le mie competenze sono mediche e quindi non sono in grado di dare una risposta affidabile.
Saluti
Egregio Dott. Salvatore Nicolosi,
sono a chiederLe cortesemente (io compierei 60 anni a giugno 2017) quando la pensione di inabilità si trasformerebbe in assegno sociale? E poi in termini remunerativi cambia qualcosa? Io adesso percepisco, circa, 1650 euro lordi di pensione di inabilità, con l’assegno sociale la situazione resterebbe la stessa oppure si modificherebbe il trattamento economico? Nel ringraziarla per la Sua disponibilità e gentilezza, Le invio i miei più cordiali saluti. Giuseppe
Dott. Nicolosi buonasera,
le volevo chiedere il significato di questa dicitura sul verbale INPS a me recapitato: ESONERO DA FUTURE VISITE DI REVISIONE PER APPLICAZIONE DEL DM 2/8/2007: NO
————————————————————————————-
REVISIONE: NO
Non capisco se sono esonerato da altre eventuali visite a revisione, oppure no. Lei cosa mi può dire in merito? Grazie e distinti saluti. Beppe
Buonasera dottor Nicolosi, una persona dichiarata inabile da commissione Inps a proficuo lavoro, puo’essere dichiarata inabile al 100%? e a quali agevolazioni ,sia sanitarie, che economiche potrebbe aver diritto? I suoi familiari potrebbero accedere anche alla legge 104/92? Ringraziandola anticipatamente per la sua risposta le auguro una buona serata.
Buongiorno.
Naturalmente non può avere entrambe, se questo è il quesito.
Gentile Dott. Nicolosi,
in un altro Suo blog (mi scuso, ma non ricordo più dove e quale) Le avevo chiesto chiarimenti a proposito della mia situazione (invalidità civile e pensione d’inabilità) e della pensione di vecchiaia anticipata.
Alcuni giorni dopo dopo ho chiesto al Patronato vicino alla mia residenza delucidazioni in merito alla citata questione facendo presente:
ho 59 anni, sono invalido civile al 100% con accompagno e percepisco la pensione d’inabilità lavorativa dal 2013. Al momento del riconoscimento dell’invalidità civile + pensione d’inabilità lavorativa avevo 55 anni con 35 anni di contributi.
Ho letto/sentito che viene data la possibilità, ai soggetti con invalidità di almeno l’80% (io, ripeto, ho il 100% con accompagno), di andare in pensione (pensione di vecchiaia anticipata) secondo le regole del regime precedente al 1992, quindi a 55 anni per le donne e a 60 anni per gli uomini. Tale possibilità non è stata eliminata dalle previsioni della riforma pensionistica del 2011, la cosiddetta “Legge Fornero”, ma è soggetta all’incremento dell’aspettativa di vita, 3 mesi nell’anno 2015 e 4 mesi nel 2016. L’erogazione è però soggetta ad una finestra mobile di 1 anno. Riguarda tutti i lavoratori con un’anzianità contributiva come lavoratore dipendente di almeno 20 anni oppure di 15 anni se i contributi sono stati versati prima del 31/12/1992; ciò è valido anche se attualmente percepisco la pensione d’inabilità. Il requisito è che si abbia accumulato, come lavoratore dipendente, almeno una certa quantità di contributi.( Al dubbio che io sollevavo a Lei era che non ero più al lavoro e non potessi più chiedere per altre pensioni, Lei mi rispose: “che io attualmente sono un lavoratore inabile, ma sempre lavoratore sono”). Quindi gli ho fatto presente anche questo, sono si inabile, ma sempre lavoratore dipendente, e se nel caso potessi avere il diritto di percepirla. Io al momento ho 59 anni, quindi credo che nel caso se ne parlerebbe al compimento dei 60 anni +7 mesi, poi naturalmente bisognerà valutare i pro e i contro, soprattutto contributivo se conviene.
Mi hanno risposto che la pensione di inabilità è già una pensione di vecchiaia anticipata, perché viene calcolata in base ai contributi versati + una maggiorazione, quindi non ho diritto ad altre pensioni.
Volevo chiederLe cortesemente cosa ne pensa Lei Dott. Nicolosi. Grazie comunque per l’attenzione e cordiali saluti. Giuseppe
Buongiorno.
Innanzi tutto già all’arrivo della comunicazione di concessione dovrebbe essere indicato se è stata predisposta una revisione sanitaria programmata e il mese in cui tale visita dovrebbe essere effettuata, altrimenti può informarsi presso l’area sanitaria della sede INPS che ha fatto la concessione.
Se non è prevista, molto difficilmente verrà chiamato per controllo.
Ma nei casi in cui viene effettuata una revisione, soprattutto tenendo conto dell’età e dell’impossibilità pratica di rientrare nel mondo del lavoro per i soggetti con un’età come la sua, è veramente estremamente raro (io mai visto) che in caso di miglioramento non venga almeno trasformato in Assegno Ordinario.
Ma le ricordo che l’Assegno viene concesso per 3 anni e non fino adetà pensionabile. Potrebbe coincidere scadenza di Assegno ed età del pensionamento, ma viceversa si dovrebbe rinnovare l’istanza.
Naturalmente in questo discorso entra anche il tipo di patologia o patologie per cui è stato concessa la pensione di Inabilità e a distanza, su questo, mi è veramente difficile dare un parere.
Saluti
Egregio dottore buonasera,essendo stato dichiarato inabile al lavoro da una commissione Inps, sto per dare le dimissioni dalla mia azienda,per accedere alla pensione di inabilita’. Pero’ ho qualche timore e le spiego perché: se tra un anno o due l’Inps mi chiamasse a visita,e se le mie patologie fossero migliorate ,io mi ritroverei a 62 anni senza lavoro?,oppure l’Inps mi concederebbe l’assegno ordinario di invalidita’ fino a pensione? Ecco, vorrei gentilmente sapere cosa accadrebbe in caso di revisione positiva tra qualche tempo? A cosa andrei incontro? Potrei rimanere senza assegno, e senza lavoro? Ringraziandola sempre per la sua competenza e disponibilita’,la saluto cordialmente.
Buonasera.
Il suo è un quesito burocratico molto particolare che va oltre le mie competenze, fondamentalmente di tipo medico.
Non sono in grado di darle una risposta affidabile.
Saluti
Gentile dottor Nicolosi, la ringrazio per la risposta e mi scuso se ho fatto confusione.
In realtà mia mamma dal 2007 ha ottenuto l’ assegno ordinario di invalidita’ legge 222 e il medico del lavoro, per la ex legge 626 , ha constatato attraverso la documentazione presentata, le problematiche di mamma ed avvertito l’ azienda delle precauzioni da prendere. Trattandosi pero’ di una piccola azienda e dirigendo l’ ufficio amministrativo da tanti anni, mamma non ha mai creato problemi e non si e’ mai allontanata dal lavoro, neanche per curarsi.
I problemi sono sorti quando l’ azienda ha cominciato a licenziare.
Non contenta, l’ ha lasciata sola in amministrazione pretendendo tutto il lavoro da lei con un nuovo contratto part time ( quindi stipendio dimezzato) e orario full time.
Mamma per anni ha lavorato con i suoi mezzi tiflotecnici ma le posture erano sbagliate comunque.
Quindi le problematiche fisiche che le avevano fatto ottenere l’ assegno ( ipovisione, schiena, ginocchia) si sono aggravate col tempo e il calo repentino c’ e’ stato negli ultimi mesi di lavoro, sia per lo stress che per i dispiaceri.
Proprio per l’ aggravamento aveva rifatto la domanda di invalidita’ e cecita’ circa 7 mesi prima del licenziamento, ma in questo periodo la situazione e’ anche peggiorata, ecco perche’ il patronato, sia per le condizioni fisiche che per le difficolta’ in azienda, le ha proposto di inoltrare domanda di inabilita’ anche se era ancora in corso di visita per cecita’.
Il caso ha voluto che quando e’ stata chiamata a visita per la inabilita’ le hanno fatto fare anche la visita per la cecita’. Le hanno quindi dato l’ inabilita’ e la cecita’ parziale, diminuendo pero’ la percentuale per l’ invalidita’ civile per la quale aveva fatto la visita due mesi prima.
Questo e’ quello che e’ successo all’ Inps a seguito delle domande presentate.
Che il lavoro le abbia causato problemi fisici e’ sicuro, anche se non
ha mai denunciato ne’ fatto istanze e nella scrittura privata sottoscritta al sindacato per patteggiare con l’ Azienda a seguito della contestazione del licenziamento, riporta si un danno biologico ma solo per giustificare l’ assegno extra TFR rilasciato per ” coprire le differenze di stipendio extra busta paga” che avevano in arretrato con mamma e che avevano minacciato di non volerle pagare.
Insomma, si tratta di una brutta storia,che le ha provocato grandi mortificazioni e sofferenze e certamente un danno biologico, ma sapere di non poter ottenere giustizia o risarcimenti vanifica ancor di piu’ i sacrifici fatti.
Si e’ rovinata la salute, continua a peggiorare e non puo’ fare nulla.
Spero solo che non finisca in depressione totale e su una sedia a rotelle, visto che il fisiatra, a seguito di una rx in toto, ha riscontrato che il dislivello alle anche e la doppia s alla schiena e’ peggiorata, tanto che deve mettere le scarpe ortopediche.
E’ tutto molto triste.
Grazie davvero e scusi ancora.