La legge 222/1984, all’art. 2, prevede che un dipendente del settore privato le cui condizioni di sono tale da rendere impossibile lo svolgimento di qualunque attività lavorativa, può richiedere all’INPS la concessione della Pensione di Inabilità
Pensione di Inabilità Lavorativa
La pensione di Inabilità Lavorativa è quindi prevista dall’art. 2 della legge 222/84.
Viene concessa su specifica domanda e per essa occorre innanzitutto produrre una idonea certificazione, nel caso specifico, a partire dal 1° settembre 2012, occorre un certificato su modello SS3, compilato ed inviato on-line sul sito dell’INPS da un medico accreditato come medico certificatore e autorizzato all’accesso tramite SPID o CIE.
Ma questa non è la domanda, è solo la certificazione medica propedeutic che, se non viene presentata la vera e propria domanda entro 3 mesi, cessa di validità.
La domanda vera e propria deve essere presentata per via telematica, anche autonomamente accedendo alla propria pagina nel portale INPS tramite SPID o CIE, ma lo sconsiglio perchè gli eventuali errori sono gestibili con molta difficoltà: meglio affidarsi ad un patronato i cui impiegati conoscono bene le procedure, procedure che vengono giornalmente attivate per plurime pratiche.
Il vecchio modello cartaceo SS3 (scaricabile da qui-> SS3-modello) ha ormai solo un valore storico e non può essere utilizzato.
REQUISITI CONTRIBUTIVI
Per ottenere la Pensione di Inabilità il lavoratore deve avere un’anzianità contributiva di almeno 5 anni, oppure almeno 260 contributi settimanali totali; di questi almeno 3 anni (ovvero 156 contributi settimanali) devono essere stati versati negli ultimi 5 anni.
REQUISITO SANITARIO
Il lavoratore deve essere affetto da infermità in grado di provocare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualunque attività lavorativa.
Ai fini valutativi non esiste una tabella di riferimento e il criterio seguito è l’ordinaria valutazione medico-legale.
L’ACCERTAMNTO DEL REQUISITO SANITARIO
Il lavoratore che ha presentato l’istanza viene convocato presso la sede INPS di residenza e quindi sottoposto a visita da parte di un medico INPS e che acquisisce la documentazione specialistica che viene prodotta; è lo stesso medico ad esprimere il suo giudizio, in autonomia oppure, nei casi controversi, dopo valutazione collegiale con il medico dirigente di sede. È sua facoltà, se lo ritiene oppurtuno e/o utile, fare sottoporre il lavoratore ad ulteriori visite specialistiche, con spese a carico dell’INPS.
SE LA DOMANDA VIENE RIGETTATA
Al diniego della concessione della Pensione di Inabilità è possibile ricorrere presso il Comitato Provinciale entro 90 giorni dalla comunicazione di diniego; il ricorso deve essere presentato con il supporto di un ulteriore certificato medico su modello SS3 e preferibilmente, a mio parere, con l’assistenza di un ente di Patronato il quale potrà fornire anche l’assistenza di un medico di parte in occasione della nuova visita.
SE VIENE RIGETTATO ANCHE IL RICORSO AL COMITATO PROVINCIALE.
L’ulteriore passo, in caso di esito negativo del ricorso al Comitato Provinciale è la promozione di un’azione legale presso il Giudice del Lavoro per il riconoscimento del negato beneficio; consiglio di rivolgersi ad un Patronato il quale potrà fornire consulenza legale e medico-legale e metterà a disposizione un Avvocato.
Il DL 98/2011 ha introdotto alcune modifiche sostanziali delle modalità di ricorso giudiziario:
- con l’assistenza di un avvocato occorre proporre il ricorso giudiziario con cui si espongono le condizioni sanitarie che provocano lo stato invalidante, allegando idonea documentazione medica specialistica e, se opportuno, una perizia di parte; con il deposito si interrompe la prescrizione;
- il giudice, dopo lettura del ricorso, ordina la comparizione delle parti assieme ad un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) per il giuramento.
- il CTU, un medico, chiama a visita il ricorrente, alla presenza dei CTP (consulenti tecnici di parte), valuta la documentazione sanitaria, eventualmente dispone supplementi d’indagine, quindi redige e poi deposita la relazione di CTU (accertamento tecnico preventivo)
- entro un termine perentorio fissato da giudice ma comunque non superiore a 30 gg., le parti dovranno depositare atto scritto di accettazione o di contestazione della CTU; il mancato deposito è considerata accettazione implicita;
- l’accettazione provoca la omologazione giudiziale della CTU; con il provvedimento vengono anche ripartite le spese;
- se la CTU e la successiva omologazione hanno dato ragione al ricorrente, l’INPS dovrà necessariamente pagare la prestazione entro i successivi 120 gg.;
- ma l’INPS a questo punto, eventualmente, può eccepire la carenza dei requisiti amministrativi. In questo caso il ricorrente, anche se vittorioso, dovrà intraprendere un’altro giudizio, questa volta nella forma ordinaria.
- se la CTU viene contestata da una delle parti entro il termine indicato dal giudice tramite deposito di note di contestazione, allora si avvia una ricorso giudiziario nella forma consueta;
- la sentenza però è inappellabile
SE LA DOMANDA VIENE ACCOLTA,
in prima istanza o dopo il ricorso al Comitato Provinciale, viene concessa la Pensione di Inabilità.
IMPORTO DELL’ASSEGNO.
Viene calcolato aggiungendo virtualmente, all’anzianità contributiva maturata, ulteriori contributi sufficienti a coprire il periodo mancante al raggiungimento dell’età pensionabile indicata in 60 anni, ma fino ad un massimo di 40 anni di contributi totali.
Se ne ricorrono i requisiti, la pensione viene calcolata ed erogata con integrazione al minimo.
DURATA DELL’ASSEGNO.
La pensione di Inabilità viene concessa “per sempre”, nel senso che il lavoratore non deve più presentare istanza di rinnovo periodico, ma è facoltà dell’Istituto procedere a revisione e, se viene accertato un significativo recupero delle capacità lavorative, procedere alla revoca (dalla data della visita di revisione). In questo caso l’art. 4, comma 4 della legge 222/1984 prevede che: “Al pensionato di inabilità che, in seguito a recupero delle capacità lavorative, viene a cessare dal diritto alla predetta pensione, è attribuito il riconoscimento della contribuzione figurativa per tutto il periodo durante il quale ha usufruito della pensione stessa“.
L’annullamento può essere disposto d’ufficio, ma solo se la cessazione del diritto a percepire la pensione di inabilità è provocata dalla cessazione dello stato di inabilità e non per altre cause.
Anche possibile la “derubricazione” ad assegno Ordinario d’invalidità il cui risultato pratico può esssere una riduzione dell’assegno, anche cospicua.
COMPATIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’
E’ incompatibile con qualsiasi attività lavorativa dipendente, ma anche con l’iscrizione ad albi professionali, o ad elenchi degli operai agricoli e dei lavoratori autonomi.
Non è cumulabile con rendite erogate dall’INAIL o con provvidenze per invalidità civile, se le infermità sono le stesse. In qualche caso, ad esempio, se l’nfermità INAIL per il quale il lavoratore percepisce una rendita, contribuisce parzialmente alla impossibilità a svolgere qualunque attività lavorativa, al lavoratore viene erogata una Pensione decurtata della cifra erogata dall’INAIL.
Ovviamente è incompatibile con l’indennità di mobilità e il trattamento di disoccupazione.
ULTERIORI NOTIZIE
Il beneficio decorre dalla data della domanda, o da altra data stabilita in sede di visita, se il lavoratore è disoccupato, altrimenti dalla data di sospensione dell’attività o cancellazione da albi o elenchi.
Il titolare di Pensione di Inabilità, può richiedere anche la concessione di Assegno Mensile per assistenza personale e continuativa. I requisiti sanitari sono sovrapponibili a quelli previsti per la concessione di Indennità di Accompagnamento (vedi QUESTA pagina), così come sono uguali i requisiti amministrativi: la persona non deve essere sottoposta a ricovero presso istituto con retta interamente a carico dello Stato o di enti pubblici.
E’ riversibile ai superstiti.
QUALCHE CONSIGLIO.
In occasione delle visite di revisione disposte dall’INPS è indispensabile produrre una documentazione sanitaria completa e soprattutto AGGIORNATA. I sanitari INPS non possono (giustamente) valutare favorevolmente una cardiopatia il cui ultimo esame risale a tre anni prima oppure un diabete di cui non si producono né certificazioni né esami ematochimici.
In occasione di una visita disposta a seguito di ricorso al Comitato Provinciale per un negato riconoscimento, è indispensabile produrre ulteriore documentazione specialistica rispetto a quella prodotta in prima istanza, per permettere al medico INPS di giustificare serenamente l’eventuale cambio di giudizio.
Alle Commissioni occorre produrre documentazione aggiornata, completa e, non meno importante, veritiera.
Se il lavoratore non è già titolare di Assegno di Invalidità, consiglio di procedere sempre con domanda di concessione di Pensione di Inabilità e, in subordine, di Assegno di Invalidità; infatti i requisiti per la concessione dell’Assegno sono meno importanti e più facile è ottenerne la concessione.
Dott. Salvatore Nicolosi
Consulente Servizi Medicina Legale INCA-CGIL di Siracusa
Buonasera.
Le fa un pò di confusione tra invalidità civile ed invalidità contributiva, ex legge 222/84.
Innanzi tutto:
1) la pensione contributiva di inabilità (inabile al lavoro 100%) INPS è incompatibile con l’attività lavorativa e quindi se fosse stata reintegrata non avrebbe percepito questa pensione;
2) invece l’Assegno Ordinario d’invalidità, anche questo previsto dall legge 222/84 (riduzione di 2/3 di capacità lavorative …) è compatibile, ma a quanto ho capito non era questo il beneficio concesso.
Con il 100% di invalidità civile spetta una pensione di inabilità differente da quella contributiva, ma solo se il reddito è stato inferiore a circa 16.000 euro nell’anno precedente; ma lei ogni tanto passa da invalidità contributiva, l’inabilità, ad invalidità civile che lei dice essere passata al 50%.
In realtà in invalidità civile, se è stata riconosciuta la cecità parziale, non si valuta il deficit visivo in quanto non può avere due benefici per la stessa menomazione e quindi il 50% è stato concesso “a prescindere dal deficit visivo”.
Nell’invalidità contributiva ai sensi della legge 222/84 invece si valuta interamente la condizione invalidante e, considerando anche il deficit visivo, è stata riconosciuta la totale inabilità.
L’INAIL nel suo caso non ha avuto alcun ruolo, anche perchè interviene solo se il lavoratore fa una specifica istanza di riconoscimento. Nel suo caso dovrebbe dimostrare che la patologia è insorta a causa delle avverse condizioni di lavoro e durante suo lavoro. L’onere della prova è suo, cioè sua madre dovrebbe dimostrare che l’azienda, con il suo comportamento, ha creato le condizioni per l’insorgenza di una patologia (che però lei non ha specificato).
Il suo è un caso complesso che però può essere dipanato solo da un medico specialista o esperto in medicina legale, in carne ed ossa, che possa valutare tutta la documentazione. A distanza, oltre a questo non saprei che dirle.
Saluti
Lassegno o
Buonasera.
Si tratta di un problema di tempi di lavorazione.
Succede anche dalle mie parti.
Prima viene lavorata la pratica “nuova” e poi quella che riguarda gli “arretrati”.
Tecnicamente, per il sistema informatico, evidentemente agosto risulta come arretrato e quindi viene lavorato successivamente … con buona pace per chi con quei soldi ci campa in quel mese.
Il patronato ha ragione, bisogna aspettare … ma trovo che sia scorretto.
Saluti
Buongiorno Dott. Nicolosi
le vorrei chiedere una cortesia e se mi puo’ dare una risposta ,da premettere che Lei e un Dottore e non un avvocato, ma leggendo le risposte di altri quesiti vedo che Lei consiglia sempre nel senso giusto.
Comunque volevo chiederle: io sono disoccupato ho 52 anni sono titolare di pensione d’inabilita’ dall’agosto 2013 con revisione ad agosto 2016.
Ho inoltrato la domanda di revisione il 24 Giugno 2016 questa è stata lavorata ed e terminata il 15 Luglio 2016 con accoglimento della stessa. Ma il quesito che le chiedo è normale che il rateo di Agosto 2016 non mi è pervenuto, ho sbagliata in qualche passaggio. Il patronato telefonicamente mi dice di aspettare, ma non vorrei che dovevo inoltrare la domanda in anticipo.
La saluto vivamente
Buonasera,
Sono figlia di una inabile al lavoro di 52 anni.
Avrei bisogno di un consiglio e non so se rivolgermi ad un medico del lavoro o a un avvocato.
A seguito di una serie di scorrettezze dell’ azienda dove lavorava mia madre ( che dal 2011 era invalida civile al 67% ed ipovedente grave con verbale dalla commissione ciechi) , ha avuto un aggravamento e a novembre 2013 ha rifatto la domanda per invalidità e cecità ex novo e non l’ aggravamento.
Purtroppo, mentre aspettavamo di essere chiamati per la cecità ( circa 6 mesi totali ) mia mamma ha avuto un ulteriore aggravamento, ( anche a causa di gravi problemi e pressioni in azienda) e nonostante avesse già passato la visita per invalidità civile (febbraio 2014 per la quale c’e’ stata una diminuzione di percentuale, cioè dal 67 al 50%), dietro consiglio del patronato fece domanda per inabilita'( 15 aprile 2014).
Le pressioni al lavoro, per vari licenziamenti di colleghi e modifiche di contratti da full time a part time, aumentarono quando anche a mia madre , nonostante le note problematiche documentate dal medico del lavoro dell’ azienda, proposero una modifica del suo contratto da full time a part time, chiarendo che avrebbe dovuto lavorare comunque full time e pagata la meta’ e senza la collega che già era stata licenziata.
Mia madre resto’ malissimo per queste pretese, anche perché loro sapevano che non stava bene.
Rifiuto’ e l’ azienda la licenzio’ il 30 aprile 2014.
Il 3 maggio 2014 arrivo’ il telegramma per passare il 7 maggio la visita per inabilita’.
Le controllarono la documentazione e la dichiararono inabile al lavoro il 18 maggio 2014 e cieca parziale con la data di novembre 2013 ( data della domanda ) poiché le restava un residuo di 1/30 ad occhio.
Con l’ azienda, che le doveva molti soldi sia di tfr ufficiale che di nero (che già a gennaio 2014 le anticiparono che non le avrebbero pagato ) ha contestato il licenziamento, perché l’ hanno sostituita pur scrivendo come causa di licenziamento una soppressione del suo settore.
Quando a maggio fece la visita per l’ inabilita’ non disse che i peggioramenti degli ultimi tempi potevano attribuirsi a tutti quei particolari scabrosi dell’ azienda e solo presentando i dati oggettivi delle cartelle cliniche ottenne l’ inabilita’ e la cecità parziale.
A seguito della contestazione del licenziamento passarono 6 mesi senza ricevere un centesimo dall’ azienda per cui parti’ un decreto ingiuntivo e alla fine per evitare il tribunale patteggiarono e a mia madre riconobbero quegli arretrati a nero facendoli passare per danno biologico.
Mi chiedo oggi , ma quel peggioramento e l’ aggravarsi della sua condizione di salute non poteva essere trattata diversamente anche ai fini dell’ importo della pensione di inabilita’?
Le sono stati riconosciuti i contributi figurativi di ulteriori 9 anni per arrivare a 41 e 3 mesi ma ai fini economici si considerano quelli versati effettivamente pari a più di 30 anni.
Voglio dire che se dal 67 e’ passata al 100% di inabilita’ non si poteva sperare in una rendita?
Il patteggiamento effettuato presso il sindacato prevede per gli extra un rimborso per danno biologico, ma non credo sia intervenuta l’ Inail, perché l’ assegno e’ stato emesso dall’ azienda e solo per ufficializzare l’ uscita hanno scritto che erano stati versati come danno biologico, ma il danno c’ e’ stato realmente e oggi penso che non sia stata seguita come avrebbe dovuto essere, ricevendo un danno ancora più grave, perché oggi risulta inabile al lavoro al 100% ma invalida civile al 50% nonostante i continui aggravamenti.
Pensa che sia stata valutata in maniera corretta? Potrebbe richiedere una rendita per danno biologico dall’ Inail nonostante siano trascorsi 2 e 3 mesi dall’ inabilita’?
Forse sono io che non capisco come funziona con i disabili.
Grazie per l’ aiuto.
Buonasera.
Evidentemente il medico INPS pensa che tra 1 anno potrebbe cambiare qualcosa in meglio, o sul lato sanitario o sul lato economico.
A volte però si tratta solo di protocolli che vengono imposti dall’alto e che devono rispettare.
Saluti
Buonasera Dott. Nicolosi,
come Lei prevedeva la mia pensione d’inabilità mi è stata accolta, l’unico dubbio che mi rimane è che io sapevo che la revisione prossima era tra tre anni, invece loro dell’inps me l’hanno fissata ad Agosto 2017.
Come sempre la ringrazio vivamente, e le auguro una buona giornata
saluti
P.S.
Vi sottopogo un quesito per quanto riguarda l’invalidita’ civile – cecità , vado sul motore di ricerca.
Buonasera dottor Nicolosi, sono stato riconosciuto inabile da maggio 2016, e per il momento in subordine l’Inps mi ha concesso l’assegno ordinario di invalidita’ fintanto che io smetta di lavorare,la mia domanda e’; quanto tempo ho per dimettermi dal mio lavoro per potere avere la pensione di inabilita’? Un mese due,sei mesi , un anno? Oppure volendo potrei optare per ‘assegno ordinario di invalidita’fino a scadenza? Ed a cosa andrei incontro sia in positivo che in negativo? Io ho 60 anni e tra 4 anni potrei andare in pensione di anzianita’. Ringraziandola anticipatamente per la sua gentilezza e competenza le auguro una buona serata.
ok
Buongiorno Dott. Nicolosi
grazie della risposta, se non Le reco fastidio le faro’ sapere
come va a finire????
Grazie di cuore
saluti
Buonasera.
Potrebbe significare che è stata confermata senza la produzione di un verbale di visita (potrebbe!).
Il burocratese spesso è ostico anche per me.
Saluti