La legge 222/1984, all’art. 2, prevede che un dipendente del settore privato le cui condizioni di sono tale da rendere impossibile lo svolgimento di qualunque attività lavorativa, può richiedere all’INPS la concessione della Pensione di Inabilità
Pensione di Inabilità Lavorativa
La pensione di Inabilità Lavorativa è quindi prevista dall’art. 2 della legge 222/84.
Viene concessa su specifica domanda e per essa occorre innanzitutto produrre una idonea certificazione, nel caso specifico, a partire dal 1° settembre 2012, occorre un certificato su modello SS3, compilato ed inviato on-line sul sito dell’INPS da un medico accreditato come medico certificatore e autorizzato all’accesso tramite SPID o CIE.
Ma questa non è la domanda, è solo la certificazione medica propedeutic che, se non viene presentata la vera e propria domanda entro 3 mesi, cessa di validità.
La domanda vera e propria deve essere presentata per via telematica, anche autonomamente accedendo alla propria pagina nel portale INPS tramite SPID o CIE, ma lo sconsiglio perchè gli eventuali errori sono gestibili con molta difficoltà: meglio affidarsi ad un patronato i cui impiegati conoscono bene le procedure, procedure che vengono giornalmente attivate per plurime pratiche.
Il vecchio modello cartaceo SS3 (scaricabile da qui-> SS3-modello) ha ormai solo un valore storico e non può essere utilizzato.
REQUISITI CONTRIBUTIVI
Per ottenere la Pensione di Inabilità il lavoratore deve avere un’anzianità contributiva di almeno 5 anni, oppure almeno 260 contributi settimanali totali oppure 1350 contributi agricoli giornalieri; di questi almeno 3 anni (ovvero 156 contributi settimanali o 810 contributi agricoli giornalieri) devono essere stati versati negli ultimi 5 anni.
REQUISITO SANITARIO
Il lavoratore deve essere affetto da infermità in grado di provocare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualunque attività lavorativa.
Il requisito sanitario susssiste anche in caso di “rischio precostituito”, cioè anche se la riduzione di capacità lavorativa era presente già all’epoca dell’inizio dell’attività lavorativa, purche vi sia stato un peggioramento delle infermità stesse oppure siano insorte nuove patologie.
Ai fini valutativi non esiste una tabella di riferimento e il criterio seguito è l’ordinaria valutazione medico-legale.
L’ACCERTAMNTO DEL REQUISITO SANITARIO
Il lavoratore che ha presentato l’istanza viene convocato presso la sede INPS di residenza e quindi sottoposto a visita da parte di un medico INPS e che acquisisce la documentazione specialistica che viene prodotta; è lo stesso medico ad esprimere il suo giudizio, in autonomia oppure, nei casi controversi, dopo valutazione collegiale con il medico dirigente di sede. È sua facoltà, se lo ritiene oppurtuno e/o utile, fare sottoporre il lavoratore ad ulteriori visite specialistiche, con spese a carico dell’INPS.
SE LA DOMANDA VIENE RIGETTATA
Al diniego della concessione della Pensione di Inabilità è possibile ricorrere presso il Comitato Provinciale entro 90 giorni dalla comunicazione di diniego; il ricorso deve essere presentato con il supporto di un ulteriore certificato medico su modello SS3 e preferibilmente, a mio parere, con l’assistenza di un ente di Patronato il quale potrà fornire anche l’assistenza di un medico di parte in occasione della nuova visita.
SE VIENE RIGETTATO ANCHE IL RICORSO AL COMITATO PROVINCIALE.
L’ulteriore passo, in caso di esito negativo del ricorso al Comitato Provinciale è la promozione di un’azione legale presso il Giudice del Lavoro per il riconoscimento del negato beneficio; consiglio di rivolgersi ad un Patronato il quale potrà fornire consulenza legale e medico-legale e metterà a disposizione un Avvocato.
Il DL 98/2011 ha introdotto alcune modifiche sostanziali delle modalità di ricorso giudiziario:
- con l’assistenza di un avvocato occorre proporre il ricorso giudiziario con cui si espongono le condizioni sanitarie che provocano lo stato invalidante, allegando idonea documentazione medica specialistica e, se opportuno, una perizia di parte; con il deposito si interrompe la prescrizione;
- il giudice, dopo lettura del ricorso, ordina la comparizione delle parti assieme ad un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) per il giuramento.
- il CTU, un medico, chiama a visita il ricorrente, alla presenza dei CTP (consulenti tecnici di parte), valuta la documentazione sanitaria, eventualmente dispone supplementi d’indagine, quindi redige e poi deposita la relazione di CTU (accertamento tecnico preventivo)
- entro un termine perentorio fissato da giudice ma comunque non superiore a 30 gg., le parti dovranno depositare atto scritto di accettazione o di contestazione della CTU; il mancato deposito è considerata accettazione implicita;
- l’accettazione provoca la omologazione giudiziale della CTU; con il provvedimento vengono anche ripartite le spese;
- se la CTU e la successiva omologazione hanno dato ragione al ricorrente, l’INPS dovrà necessariamente pagare la prestazione entro i successivi 120 gg.;
- ma l’INPS a questo punto, eventualmente, può eccepire la carenza dei requisiti amministrativi. In questo caso il ricorrente, anche se vittorioso, dovrà intraprendere un’altro giudizio, questa volta nella forma ordinaria.
- se la CTU viene contestata da una delle parti entro il termine indicato dal giudice tramite deposito di note di contestazione, allora si avvia una ricorso giudiziario nella forma consueta;
- la sentenza però è inappellabile
SE LA DOMANDA VIENE ACCOLTA,
in prima istanza o dopo il ricorso al Comitato Provinciale, viene concessa la Pensione di Inabilità.
IMPORTO DELL’ASSEGNO.
Viene calcolato aggiungendo virtualmente, all’anzianità contributiva maturata, ulteriori contributi sufficienti a coprire il periodo mancante al raggiungimento dell’età pensionabile indicata in 60 anni, ma fino ad un massimo di 40 anni di contributi totali.
Se ne ricorrono i requisiti, la pensione viene calcolata ed erogata con integrazione al minimo.
DURATA DELL’ASSEGNO.
La pensione di Inabilità viene concessa “per sempre”, nel senso che il lavoratore non deve più presentare istanza di rinnovo periodico, ma è facoltà dell’Istituto procedere a revisione e, se viene accertato un significativo recupero delle capacità lavorative, procedere alla revoca (dalla data della visita di revisione). In questo caso l’art. 4, comma 4 della legge 222/1984 prevede che: “Al pensionato di inabilità che, in seguito a recupero delle capacità lavorative, viene a cessare dal diritto alla predetta pensione, è attribuito il riconoscimento della contribuzione figurativa per tutto il periodo durante il quale ha usufruito della pensione stessa“.
L’annullamento può essere disposto d’ufficio, ma solo se la cessazione del diritto a percepire la pensione di inabilità è provocata dalla cessazione dello stato di inabilità e non per altre cause.
Anche possibile la “derubricazione” ad assegno Ordinario d’invalidità il cui risultato pratico può esssere una riduzione dell’assegno, anche cospicua.
COMPATIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’
E’ incompatibile con qualsiasi attività lavorativa dipendente, ma anche con l’iscrizione ad albi professionali, o ad elenchi degli operai agricoli e dei lavoratori autonomi.
Non è cumulabile con rendite erogate dall’INAIL se le infermità sono le stesse. In qualche caso, ad esempio, se l’nfermità INAIL per il quale il lavoratore percepisce una rendita, contribuisce parzialmente alla impossibilità a svolgere qualunque attività lavorativa, al lavoratore viene erogata una Pensione decurtata della cifra erogata dall’INAIL. Non sono invece da considerare incumulabili le infermità INAIL che non hanno dato origine ad una rendita mensile, come ad esempio se vi è stato un indennizzo in capitale.
E’ incompatibile con l’Assegno di Invalidità civile parziale, erogato ai lavoratori riconosciuti invalidi civili in misura compresa tra il 74% e il 99%; il lavoratore ha comunque la facoltà di scegliere il trattamento pensionistico per lui più conveniente.
Ovviamente è incompatibile con l’indennità di mobilità e il trattamento di disoccupazione.
ULTERIORI NOTIZIE
Il beneficio decorre dalla data della domanda, o da altra data stabilita in sede di visita, se il lavoratore è disoccupato, altrimenti dalla data di sospensione dell’attività o cancellazione da albi o elenchi.
Il titolare di Pensione di Inabilità, può richiedere anche la concessione di Assegno Mensile per assistenza personale e continuativa. I requisiti sanitari sono sovrapponibili a quelli previsti per la concessione di Indennità di Accompagnamento (vedi QUESTA pagina), così come sono uguali i requisiti amministrativi: la persona non deve essere sottoposta a ricovero presso istituto con retta interamente a carico dello Stato o di enti pubblici.
E’ riversibile ai superstiti.
QUALCHE CONSIGLIO.
In occasione delle visite di revisione disposte dall’INPS è indispensabile produrre una documentazione sanitaria completa e soprattutto AGGIORNATA. I sanitari INPS non possono (giustamente) valutare favorevolmente una cardiopatia il cui ultimo esame risale a tre anni prima oppure un diabete di cui non si producono né certificazioni né esami ematochimici.
In occasione di una visita disposta a seguito di ricorso al Comitato Provinciale per un negato riconoscimento, è indispensabile produrre ulteriore documentazione specialistica rispetto a quella prodotta in prima istanza, per permettere al medico INPS di giustificare serenamente l’eventuale cambio di giudizio.
Alle Commissioni occorre produrre documentazione aggiornata, completa e, non meno importante, veritiera.
Se il lavoratore non è già titolare di Assegno di Invalidità, consiglio di procedere sempre con domanda di concessione di Pensione di Inabilità e, in subordine, di Assegno di Invalidità; infatti i requisiti per la concessione dell’Assegno sono meno importanti e più facile è ottenerne la concessione.
Dott. Salvatore Nicolosi
Consulente Servizi Medicina Legale INCA-CGIL di Siracusa
Buongiorno Dott. Nicolosi,
controllando nel sito dell’inps ho costatato che la mia posizione e stata chiusa il 15/07/2016 (revisione pensione d’inabilita’) con esito scrivo testualmente: accolta senza emissione di elaborati.
Le chiedo secondo la sua esperienza cosa vuol dire.
Grazie anticipatamente, e le auguro una buona giornata.
saluti
Buonasera.
La scadenza naturale è a tre anni, ma se lei continua a lavorare l’area amministrativa segnala ciò all’area sanitaria predisponendo una revisione anticipata; non è detto però che una revisione anticipata porti alla sospensione dell’Assegno, può benissimo essere confermato.
Saluti
Buonasera Dott. Nicolosi
Le volevo porre un quesito,ho un pensione di Inabilità con decorrenza Agosto 2013, ho presentato domanda di revisione trascorsi tre anni,ed l’Inps mi ha chiamato a visita il 08/07/2016, la domanda che le vorrei porre e questa: se l’inps dovesse darmi parere favorevole, dopo avermi visitato e visionato tutta la documentazione che gli ho sottoposto, vuol dire che la prossima revisione e fra tre anni? cioe’ nel 2019 o possono mandarmi a visita a suo parere anticipatamente e se si per quali motivi. Per precisione sono stato sottoposto a intervento di nefrectomia rene dx per carcinoma a cellule uroteliali.(neoplasia renale) Maculopatia occhio dx, 1/30 occhio sx 8/10, atrosi polidistrettuale,
La ringrazio anticipatamente x la risposta
Cordiali saluti
Non c’è un tempo minimo prefissato; se cambia qualcosa come peggioramento delle condizioni di salute, si può ripresentare l’istanza anche il giorno dopo il rigetto.
Saluti
Buonasera.
Questa notizia del Comitato Provinciale che ha ritardi biblici non mi stupisce affatto; nella mia città dopo la visita del ricorso attendiamo almeno 8 mesi prima di avere una risposta.
Si può accelerare, facendone richiesta, se susssistono gravi motivazioni di salute o economiche.
In un’unico caso seguito da me, siamo riusciti ad accelerare l’iter informando il Comitato Provinciale che ormai il lavoratore era costretto a vivere con i pasti della Caritas in una roulotte senza luce né acqua … ma è stato un caso sporadico.
Saluti
Ancora un quesito dottore: dopo un rigetto da parte dell’inps ad un ricorso per il riconoscimento di assegno di inabilità lavorativa, quanto tempo deve trascorrere prima di rifare una nuova domanda?
Gentilissimo Dott.Nicolosi, ho fatto richiesta in settembre 2015 di pensione di inabilità ed in subordine assegno ordinario di inabilità al lavoro, in Ottobre mi hanno sottoposto a visita all’Inps e dopo una ventina di giorni mi hanno comunicato che la pratica era stata rifiutata. Ho presentato ricorso e sono stato convocato a visita all’Inps il 10 dicembre 2015, Mi hanno detto di attendere una loro comunicazione in merito. Ad oggi 6 luglio 2016 non ho ancora ricevuto risposta, preciso che ho cercato di informarmi all’Inps e mi hanno risposto di attendere perchè il comitato medico che esamina i ricorsi si riunisce pochissime volte all’anno. Mi consiglia cosa fare? Grazie
Buonasera.
Non è affatto semplice anzi è impossibile, per casi così complessi fare una valutazione a distanza.
Però è meglio sgombrare il campo da cose inutili.
La colecistectomia, in assenza di complicanze importanti non è considerata invalidante e quindi non viene neppure valutata..
Il trapianto di cornea viene valutato come esiti, cioè si valuta l’eventuale perdita di vista, naturalmente dopo opportuna correzione con lenti.
L’isterectomia, tranne complicanze tipo incontinenza urinaria, a 60 anni non è considerara meritevole di valutazione significativa.
Sulle ginocchia non sono in grado di fare una valutazione, ma la commmissione valuta la possbilità di muovere le ginocchia ed eventuali alterazioni della deambulazione.
Con il termine “neuropatia” si intendono tante cose, ma non basta che lei dica che “si affatica”; occorre documentare con opportuni esami la gravità della neuropatia e possibilmente anche la causa.
In genere le depressioni, tranne le psicosi depressive, non sono valutate in misura superiore al 25-30%.
Solo un medico in carne ed ossa, specialista o esperto in medicina legale può darle un parere affidabile.
Saluti
Gentilissimo, vorrei da Lei un parere visto la sua competenza,ho fatto domanda anticipata pensione di vecchiaia per motivi salute.ho subito trapianto cornea,annessiectmomie e colicisti ,ho depressione cronica in cura con farmaci,ginocchia senza v cartilagine ,se mi affatico mi sento male in cura per neuropatia.ho fatto. Due volte domanda anche con certificato ospedale igiene mentale e mi è’ stata rifiutata. Ho 60 anni e grazie a mio marito sono curata.sono delusa perché’ tante cose ingiuste o mi sbaglio. Grazie
Gentile Dott. Salvatore Nicolosi,
La ringrazio per la tempestiva risposta e Le auguro una buona serata. Cordialità, Giuseppe