La legge 222/1984, all’art. 2, prevede che un dipendente del settore privato le cui condizioni di sono tale da rendere impossibile lo svolgimento di qualunque attività lavorativa, può richiedere all’INPS la concessione della Pensione di Inabilità
Pensione di Inabilità Lavorativa
La pensione di Inabilità Lavorativa è quindi prevista dall’art. 2 della legge 222/84.
Viene concessa su specifica domanda e per essa occorre innanzitutto produrre una idonea certificazione, nel caso specifico, a partire dal 1° settembre 2012, occorre un certificato su modello SS3, compilato ed inviato on-line sul sito dell’INPS da un medico accreditato come medico certificatore e autorizzato all’accesso tramite SPID o CIE.
Ma questa non è la domanda, è solo la certificazione medica propedeutic che, se non viene presentata la vera e propria domanda entro 3 mesi, cessa di validità.
La domanda vera e propria deve essere presentata per via telematica, anche autonomamente accedendo alla propria pagina nel portale INPS tramite SPID o CIE, ma lo sconsiglio perchè gli eventuali errori sono gestibili con molta difficoltà: meglio affidarsi ad un patronato i cui impiegati conoscono bene le procedure, procedure che vengono giornalmente attivate per plurime pratiche.
Il vecchio modello cartaceo SS3 (scaricabile da qui-> SS3-modello) ha ormai solo un valore storico e non può essere utilizzato.
REQUISITI CONTRIBUTIVI
Per ottenere la Pensione di Inabilità il lavoratore deve avere un’anzianità contributiva di almeno 5 anni, oppure almeno 260 contributi settimanali totali oppure 1350 contributi agricoli giornalieri; di questi almeno 3 anni (ovvero 156 contributi settimanali o 810 contributi agricoli giornalieri) devono essere stati versati negli ultimi 5 anni.
REQUISITO SANITARIO
Il lavoratore deve essere affetto da infermità in grado di provocare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualunque attività lavorativa.
Il requisito sanitario susssiste anche in caso di “rischio precostituito”, cioè anche se la riduzione di capacità lavorativa era presente già all’epoca dell’inizio dell’attività lavorativa, purche vi sia stato un peggioramento delle infermità stesse oppure siano insorte nuove patologie.
Ai fini valutativi non esiste una tabella di riferimento e il criterio seguito è l’ordinaria valutazione medico-legale.
L’ACCERTAMNTO DEL REQUISITO SANITARIO
Il lavoratore che ha presentato l’istanza viene convocato presso la sede INPS di residenza e quindi sottoposto a visita da parte di un medico INPS e che acquisisce la documentazione specialistica che viene prodotta; è lo stesso medico ad esprimere il suo giudizio, in autonomia oppure, nei casi controversi, dopo valutazione collegiale con il medico dirigente di sede. È sua facoltà, se lo ritiene oppurtuno e/o utile, fare sottoporre il lavoratore ad ulteriori visite specialistiche, con spese a carico dell’INPS.
SE LA DOMANDA VIENE RIGETTATA
Al diniego della concessione della Pensione di Inabilità è possibile ricorrere presso il Comitato Provinciale entro 90 giorni dalla comunicazione di diniego; il ricorso deve essere presentato con il supporto di un ulteriore certificato medico su modello SS3 e preferibilmente, a mio parere, con l’assistenza di un ente di Patronato il quale potrà fornire anche l’assistenza di un medico di parte in occasione della nuova visita.
SE VIENE RIGETTATO ANCHE IL RICORSO AL COMITATO PROVINCIALE.
L’ulteriore passo, in caso di esito negativo del ricorso al Comitato Provinciale è la promozione di un’azione legale presso il Giudice del Lavoro per il riconoscimento del negato beneficio; consiglio di rivolgersi ad un Patronato il quale potrà fornire consulenza legale e medico-legale e metterà a disposizione un Avvocato.
Il DL 98/2011 ha introdotto alcune modifiche sostanziali delle modalità di ricorso giudiziario:
- con l’assistenza di un avvocato occorre proporre il ricorso giudiziario con cui si espongono le condizioni sanitarie che provocano lo stato invalidante, allegando idonea documentazione medica specialistica e, se opportuno, una perizia di parte; con il deposito si interrompe la prescrizione;
- il giudice, dopo lettura del ricorso, ordina la comparizione delle parti assieme ad un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) per il giuramento.
- il CTU, un medico, chiama a visita il ricorrente, alla presenza dei CTP (consulenti tecnici di parte), valuta la documentazione sanitaria, eventualmente dispone supplementi d’indagine, quindi redige e poi deposita la relazione di CTU (accertamento tecnico preventivo)
- entro un termine perentorio fissato da giudice ma comunque non superiore a 30 gg., le parti dovranno depositare atto scritto di accettazione o di contestazione della CTU; il mancato deposito è considerata accettazione implicita;
- l’accettazione provoca la omologazione giudiziale della CTU; con il provvedimento vengono anche ripartite le spese;
- se la CTU e la successiva omologazione hanno dato ragione al ricorrente, l’INPS dovrà necessariamente pagare la prestazione entro i successivi 120 gg.;
- ma l’INPS a questo punto, eventualmente, può eccepire la carenza dei requisiti amministrativi. In questo caso il ricorrente, anche se vittorioso, dovrà intraprendere un’altro giudizio, questa volta nella forma ordinaria.
- se la CTU viene contestata da una delle parti entro il termine indicato dal giudice tramite deposito di note di contestazione, allora si avvia una ricorso giudiziario nella forma consueta;
- la sentenza però è inappellabile
SE LA DOMANDA VIENE ACCOLTA,
in prima istanza o dopo il ricorso al Comitato Provinciale, viene concessa la Pensione di Inabilità.
IMPORTO DELL’ASSEGNO.
Viene calcolato aggiungendo virtualmente, all’anzianità contributiva maturata, ulteriori contributi sufficienti a coprire il periodo mancante al raggiungimento dell’età pensionabile indicata in 60 anni, ma fino ad un massimo di 40 anni di contributi totali.
Se ne ricorrono i requisiti, la pensione viene calcolata ed erogata con integrazione al minimo.
DURATA DELL’ASSEGNO.
La pensione di Inabilità viene concessa “per sempre”, nel senso che il lavoratore non deve più presentare istanza di rinnovo periodico, ma è facoltà dell’Istituto procedere a revisione e, se viene accertato un significativo recupero delle capacità lavorative, procedere alla revoca (dalla data della visita di revisione). In questo caso l’art. 4, comma 4 della legge 222/1984 prevede che: “Al pensionato di inabilità che, in seguito a recupero delle capacità lavorative, viene a cessare dal diritto alla predetta pensione, è attribuito il riconoscimento della contribuzione figurativa per tutto il periodo durante il quale ha usufruito della pensione stessa“.
L’annullamento può essere disposto d’ufficio, ma solo se la cessazione del diritto a percepire la pensione di inabilità è provocata dalla cessazione dello stato di inabilità e non per altre cause.
Anche possibile la “derubricazione” ad assegno Ordinario d’invalidità il cui risultato pratico può esssere una riduzione dell’assegno, anche cospicua.
COMPATIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’
E’ incompatibile con qualsiasi attività lavorativa dipendente, ma anche con l’iscrizione ad albi professionali, o ad elenchi degli operai agricoli e dei lavoratori autonomi.
Non è cumulabile con rendite erogate dall’INAIL se le infermità sono le stesse. In qualche caso, ad esempio, se l’nfermità INAIL per il quale il lavoratore percepisce una rendita, contribuisce parzialmente alla impossibilità a svolgere qualunque attività lavorativa, al lavoratore viene erogata una Pensione decurtata della cifra erogata dall’INAIL. Non sono invece da considerare incumulabili le infermità INAIL che non hanno dato origine ad una rendita mensile, come ad esempio se vi è stato un indennizzo in capitale.
E’ incompatibile con l’Assegno di Invalidità civile parziale, erogato ai lavoratori riconosciuti invalidi civili in misura compresa tra il 74% e il 99%; il lavoratore ha comunque la facoltà di scegliere il trattamento pensionistico per lui più conveniente.
Ovviamente è incompatibile con l’indennità di mobilità e il trattamento di disoccupazione.
ULTERIORI NOTIZIE
Il beneficio decorre dalla data della domanda, o da altra data stabilita in sede di visita, se il lavoratore è disoccupato, altrimenti dalla data di sospensione dell’attività o cancellazione da albi o elenchi.
Il titolare di Pensione di Inabilità, può richiedere anche la concessione di Assegno Mensile per assistenza personale e continuativa. I requisiti sanitari sono sovrapponibili a quelli previsti per la concessione di Indennità di Accompagnamento (vedi QUESTA pagina), così come sono uguali i requisiti amministrativi: la persona non deve essere sottoposta a ricovero presso istituto con retta interamente a carico dello Stato o di enti pubblici.
E’ riversibile ai superstiti.
QUALCHE CONSIGLIO.
In occasione delle visite di revisione disposte dall’INPS è indispensabile produrre una documentazione sanitaria completa e soprattutto AGGIORNATA. I sanitari INPS non possono (giustamente) valutare favorevolmente una cardiopatia il cui ultimo esame risale a tre anni prima oppure un diabete di cui non si producono né certificazioni né esami ematochimici.
In occasione di una visita disposta a seguito di ricorso al Comitato Provinciale per un negato riconoscimento, è indispensabile produrre ulteriore documentazione specialistica rispetto a quella prodotta in prima istanza, per permettere al medico INPS di giustificare serenamente l’eventuale cambio di giudizio.
Alle Commissioni occorre produrre documentazione aggiornata, completa e, non meno importante, veritiera.
Se il lavoratore non è già titolare di Assegno di Invalidità, consiglio di procedere sempre con domanda di concessione di Pensione di Inabilità e, in subordine, di Assegno di Invalidità; infatti i requisiti per la concessione dell’Assegno sono meno importanti e più facile è ottenerne la concessione.
Dott. Salvatore Nicolosi
Consulente Servizi Medicina Legale INCA-CGIL di Siracusa
Buonasera.
Per la pensione d’inabilità “contributiva” le norme sono differenti.
Ma sostanzialmente da un lato è “per sempre”, cioè il lavoratore inabile non deve presentare domande per rinnovo, dall’altra è facoltà dell’INPS fare delle revisioni. Naturalmente è una possibilità che non è detto che l’INPS, nella persona dei suoi medici, voglia sfruttare.
Se le patologie all’epoca del riconoscimento sono tali da non essere possibile un miglioramento, allora il medico INPS nel suo verbale indica che non è necessaria una revisione in futuro. In qualche caso l’INPS controlla i verbali dell’invalidità e prende spunto per le sue decisioni anche da situazioni come la sua, affetto da patologia a grave incidenza funzionale, inemendabile e non revisionabile.
Saluti
Gentile Dott. S.Nicolosi,
La ringrazio per la risposta e approfittavo della Sua gentilezza per chiederLe se la non revisionabilità vale anche per la revisione per la pensione d’inabilità, o questa viaggia su altri “binari”?. Perchè se è vero che quella dicitura (non più revisionabile) ce l’ho sul verbale per l’invalidità civile, per l’inabilità sul lavoro dopo la revisione effettuata a marzo 2015, non ho ricevuto più nulla. La conferma della continuazione della citata pensione l’ho avuta solo perché ho notato che gli accrediti della pensione sono continuati sul conto corrente, ma, ripeto, dall’INPS non ho ricevuto più nulla di cartaceo per quanto riguarda la pensione d’inabilità. La ringrazio per l’attenzione e Le porgo cordiali saluti. Giuseppe
Buonasera.
La dicitura di: “non più revisionabile per applicazione del DM 2/08/2007” sta proprio ad indicare questo: lei non deve essere più sottoposta alle revisioni periodiche in quanto la sua patologia non è passibile di miglioramento.
In questi casi l’unica possibilità di revisione sarebbe un controllo a seguito di situazioni particolari, tipo segnalazioni alla magistratura e similari.
Saluti
Gentile Dott.Salvatore Nicolosi,
nel precedente post ho erroneamente scritto che la revisione per l’invalidità l’ho effettuata l’11 maggio 2016, ma in realtà è stata fatta l’11 aprile 2016. Scusandomi per l’errore, Le rinnovo i miei più cordiali saluti. Giuseppe
Buongiorno gentile Dott. Salvatore Nicolosi,
ho 59 anni, sono da maggio 2013 invalido civile al 100% con “accompagnamento” per via di una malattia neurologica (con revisione a maggio 2016) e percettore della pensione d’inabilità da marzo 2013 con revisione (come scritto da primo verbale) a marzo 2015. La revisione per l’inabilità lavorativa fatta a marzo 2015 ha dato nuovamente esito di conferma, (ma da parte dell’INPS non mi è arrivato nessun tipo di verbale cartaceo sulle modalità o tempi di una ulteriore revisione) così come la revisione per l’invalidità civile, però qui, dopo essere stato a visita di controllo per la revisione l’11 maggio 2016, il verbale mi è arrivato con la dicitura di: “non più revisionabile per applicazione del DM 2/08/2007”. Le chiedevo in base alla Sua esperienza professionale se è vero che l’INPS non è tenuta a mandarmi risposte per la conferma della pensione d’inabilità ed eventuali date di revisione e se potessi essere ancora soggetto a nuove revisioni, considerando il fatto di malattia stabilizzata, non più revisionabile per l’invalidità civile e senza possibilità di controllo terapeutico. Grazie per l’attenzione e cordiali saluti. Giuseppe
Buonasera.
Sono spiacente, ma il suo quesito verte su argomenti di tipo burocratico che non fanno parte del mio bagaglio culturale. Non sono in grado di darle una risposta affidabile.
Saluti
Dimenticavo di dire che ho 60 anni e che all’epoca (2006) il patronato mi disse che mi avrebbero riconosciuto 10 anni anticipatamente al raggiungimento dell’età pensionabile (contributi figurativi/o anzianità se non sbaglio)
La ringrazio nuoavamente per la risposta
Sono solo al mondo, Ho una pensione di inabilità dal 2007 dopo 30 anni di lavoro contributivo all ‘ENEL, per ragioni psichiche e di disadattamento all’ambiente lavorativo, regolarmente verificate e certificate. Chiedo se posso espatriare all’estero per condurre una vita più semplice ed alla mia portata, e se questo mia particolare posizione, non comporta decurtazioni come proporrebbe il presidente dell’inps Tito Boeri.
La ringrazio per la risposta
si
La ringrazio. Perciò, ferme restando le condizioni sanitarie, questa pensione di inabilità durerebbe per sempre, anche dopo il raggiungimento dell’età pensionabile? Grazie della cortesia!