La legge 222/1984, all’art. 2, prevede che un dipendente del settore privato le cui condizioni di sono tale da rendere impossibile lo svolgimento di qualunque attività lavorativa, può richiedere all’INPS la concessione della Pensione di Inabilità
Pensione di Inabilità Lavorativa
La pensione di Inabilità Lavorativa è quindi prevista dall’art. 2 della legge 222/84.
Viene concessa su specifica domanda e per essa occorre innanzitutto produrre una idonea certificazione, nel caso specifico, a partire dal 1° settembre 2012, occorre un certificato su modello SS3, compilato ed inviato on-line sul sito dell’INPS da un medico accreditato come medico certificatore e autorizzato all’accesso tramite SPID o CIE.
Ma questa non è la domanda, è solo la certificazione medica propedeutic che, se non viene presentata la vera e propria domanda entro 3 mesi, cessa di validità.
La domanda vera e propria deve essere presentata per via telematica, anche autonomamente accedendo alla propria pagina nel portale INPS tramite SPID o CIE, ma lo sconsiglio perchè gli eventuali errori sono gestibili con molta difficoltà: meglio affidarsi ad un patronato i cui impiegati conoscono bene le procedure, procedure che vengono giornalmente attivate per plurime pratiche.
Il vecchio modello cartaceo SS3 (scaricabile da qui-> SS3-modello) ha ormai solo un valore storico e non può essere utilizzato.
REQUISITI CONTRIBUTIVI
Per ottenere la Pensione di Inabilità il lavoratore deve avere un’anzianità contributiva di almeno 5 anni, oppure almeno 260 contributi settimanali totali oppure 1350 contributi agricoli giornalieri; di questi almeno 3 anni (ovvero 156 contributi settimanali o 810 contributi agricoli giornalieri) devono essere stati versati negli ultimi 5 anni.
REQUISITO SANITARIO
Il lavoratore deve essere affetto da infermità in grado di provocare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualunque attività lavorativa.
Il requisito sanitario susssiste anche in caso di “rischio precostituito”, cioè anche se la riduzione di capacità lavorativa era presente già all’epoca dell’inizio dell’attività lavorativa, purche vi sia stato un peggioramento delle infermità stesse oppure siano insorte nuove patologie.
Ai fini valutativi non esiste una tabella di riferimento e il criterio seguito è l’ordinaria valutazione medico-legale.
L’ACCERTAMNTO DEL REQUISITO SANITARIO
Il lavoratore che ha presentato l’istanza viene convocato presso la sede INPS di residenza e quindi sottoposto a visita da parte di un medico INPS e che acquisisce la documentazione specialistica che viene prodotta; è lo stesso medico ad esprimere il suo giudizio, in autonomia oppure, nei casi controversi, dopo valutazione collegiale con il medico dirigente di sede. È sua facoltà, se lo ritiene oppurtuno e/o utile, fare sottoporre il lavoratore ad ulteriori visite specialistiche, con spese a carico dell’INPS.
SE LA DOMANDA VIENE RIGETTATA
Al diniego della concessione della Pensione di Inabilità è possibile ricorrere presso il Comitato Provinciale entro 90 giorni dalla comunicazione di diniego; il ricorso deve essere presentato con il supporto di un ulteriore certificato medico su modello SS3 e preferibilmente, a mio parere, con l’assistenza di un ente di Patronato il quale potrà fornire anche l’assistenza di un medico di parte in occasione della nuova visita.
SE VIENE RIGETTATO ANCHE IL RICORSO AL COMITATO PROVINCIALE.
L’ulteriore passo, in caso di esito negativo del ricorso al Comitato Provinciale è la promozione di un’azione legale presso il Giudice del Lavoro per il riconoscimento del negato beneficio; consiglio di rivolgersi ad un Patronato il quale potrà fornire consulenza legale e medico-legale e metterà a disposizione un Avvocato.
Il DL 98/2011 ha introdotto alcune modifiche sostanziali delle modalità di ricorso giudiziario:
- con l’assistenza di un avvocato occorre proporre il ricorso giudiziario con cui si espongono le condizioni sanitarie che provocano lo stato invalidante, allegando idonea documentazione medica specialistica e, se opportuno, una perizia di parte; con il deposito si interrompe la prescrizione;
- il giudice, dopo lettura del ricorso, ordina la comparizione delle parti assieme ad un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) per il giuramento.
- il CTU, un medico, chiama a visita il ricorrente, alla presenza dei CTP (consulenti tecnici di parte), valuta la documentazione sanitaria, eventualmente dispone supplementi d’indagine, quindi redige e poi deposita la relazione di CTU (accertamento tecnico preventivo)
- entro un termine perentorio fissato da giudice ma comunque non superiore a 30 gg., le parti dovranno depositare atto scritto di accettazione o di contestazione della CTU; il mancato deposito è considerata accettazione implicita;
- l’accettazione provoca la omologazione giudiziale della CTU; con il provvedimento vengono anche ripartite le spese;
- se la CTU e la successiva omologazione hanno dato ragione al ricorrente, l’INPS dovrà necessariamente pagare la prestazione entro i successivi 120 gg.;
- ma l’INPS a questo punto, eventualmente, può eccepire la carenza dei requisiti amministrativi. In questo caso il ricorrente, anche se vittorioso, dovrà intraprendere un’altro giudizio, questa volta nella forma ordinaria.
- se la CTU viene contestata da una delle parti entro il termine indicato dal giudice tramite deposito di note di contestazione, allora si avvia una ricorso giudiziario nella forma consueta;
- la sentenza però è inappellabile
SE LA DOMANDA VIENE ACCOLTA,
in prima istanza o dopo il ricorso al Comitato Provinciale, viene concessa la Pensione di Inabilità.
IMPORTO DELL’ASSEGNO.
Viene calcolato aggiungendo virtualmente, all’anzianità contributiva maturata, ulteriori contributi sufficienti a coprire il periodo mancante al raggiungimento dell’età pensionabile indicata in 60 anni, ma fino ad un massimo di 40 anni di contributi totali.
Se ne ricorrono i requisiti, la pensione viene calcolata ed erogata con integrazione al minimo.
DURATA DELL’ASSEGNO.
La pensione di Inabilità viene concessa “per sempre”, nel senso che il lavoratore non deve più presentare istanza di rinnovo periodico, ma è facoltà dell’Istituto procedere a revisione e, se viene accertato un significativo recupero delle capacità lavorative, procedere alla revoca (dalla data della visita di revisione). In questo caso l’art. 4, comma 4 della legge 222/1984 prevede che: “Al pensionato di inabilità che, in seguito a recupero delle capacità lavorative, viene a cessare dal diritto alla predetta pensione, è attribuito il riconoscimento della contribuzione figurativa per tutto il periodo durante il quale ha usufruito della pensione stessa“.
L’annullamento può essere disposto d’ufficio, ma solo se la cessazione del diritto a percepire la pensione di inabilità è provocata dalla cessazione dello stato di inabilità e non per altre cause.
Anche possibile la “derubricazione” ad assegno Ordinario d’invalidità il cui risultato pratico può esssere una riduzione dell’assegno, anche cospicua.
COMPATIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’
E’ incompatibile con qualsiasi attività lavorativa dipendente, ma anche con l’iscrizione ad albi professionali, o ad elenchi degli operai agricoli e dei lavoratori autonomi.
Non è cumulabile con rendite erogate dall’INAIL se le infermità sono le stesse. In qualche caso, ad esempio, se l’nfermità INAIL per il quale il lavoratore percepisce una rendita, contribuisce parzialmente alla impossibilità a svolgere qualunque attività lavorativa, al lavoratore viene erogata una Pensione decurtata della cifra erogata dall’INAIL. Non sono invece da considerare incumulabili le infermità INAIL che non hanno dato origine ad una rendita mensile, come ad esempio se vi è stato un indennizzo in capitale.
E’ incompatibile con l’Assegno di Invalidità civile parziale, erogato ai lavoratori riconosciuti invalidi civili in misura compresa tra il 74% e il 99%; il lavoratore ha comunque la facoltà di scegliere il trattamento pensionistico per lui più conveniente.
Ovviamente è incompatibile con l’indennità di mobilità e il trattamento di disoccupazione.
ULTERIORI NOTIZIE
Il beneficio decorre dalla data della domanda, o da altra data stabilita in sede di visita, se il lavoratore è disoccupato, altrimenti dalla data di sospensione dell’attività o cancellazione da albi o elenchi.
Il titolare di Pensione di Inabilità, può richiedere anche la concessione di Assegno Mensile per assistenza personale e continuativa. I requisiti sanitari sono sovrapponibili a quelli previsti per la concessione di Indennità di Accompagnamento (vedi QUESTA pagina), così come sono uguali i requisiti amministrativi: la persona non deve essere sottoposta a ricovero presso istituto con retta interamente a carico dello Stato o di enti pubblici.
E’ riversibile ai superstiti.
QUALCHE CONSIGLIO.
In occasione delle visite di revisione disposte dall’INPS è indispensabile produrre una documentazione sanitaria completa e soprattutto AGGIORNATA. I sanitari INPS non possono (giustamente) valutare favorevolmente una cardiopatia il cui ultimo esame risale a tre anni prima oppure un diabete di cui non si producono né certificazioni né esami ematochimici.
In occasione di una visita disposta a seguito di ricorso al Comitato Provinciale per un negato riconoscimento, è indispensabile produrre ulteriore documentazione specialistica rispetto a quella prodotta in prima istanza, per permettere al medico INPS di giustificare serenamente l’eventuale cambio di giudizio.
Alle Commissioni occorre produrre documentazione aggiornata, completa e, non meno importante, veritiera.
Se il lavoratore non è già titolare di Assegno di Invalidità, consiglio di procedere sempre con domanda di concessione di Pensione di Inabilità e, in subordine, di Assegno di Invalidità; infatti i requisiti per la concessione dell’Assegno sono meno importanti e più facile è ottenerne la concessione.
Dott. Salvatore Nicolosi
Consulente Servizi Medicina Legale INCA-CGIL di Siracusa
Gentile Dott. Nicolosi
Volevo proporle la mia situazione per avere da lei una opinione a riguardo:
Ho 52 anni sono lavoratore dipendente con 31 anni di anzianità inps, mi è stata diagnosticata la scorsa estate un edenocarcinoma di livello 4 a un polmone in seguito alle visite INPS mi è stata riconosciuto il diritto alla pensione di inabilità in quanto “inabile con TOTALE e permanente inabilità lavorativa” “100% art 2 e 12 legge 118/71. Situazione grave quindi, però essendo io ALK positivo sto facendo delle cure biologiche che paiono molto efficaci e pure i medici sembrano molto ottimistici. Il quesito è questo : se io accettassi la pensione di inabilità che leggo che “è per sempre” ma allo stesso tempo l’inps puo rivederla in qualsiasi momento, nel caso come naturalmente mi auguro che migliorassi molto e l’inps si sognasse di rivedermi la pensione appunto mi ritroverei senza niente, senza pensione e senza lavoro. Peggio di Fantozzi..
Spero di essere stato chiaro nell’esporre il mio dilemma.
La ringrazio molto anticipatamente per l’attenzione
Buonasera.
La risposta è affermativa.
Saluti
Gentile Dott. Nicolosi,
Se Tizio muore prima della visita disposta dall’inps ai fini dell’accertamento della invalidità, gli eredi possono presentare la cartella clinica e ottenere la indennità nel periodo tra la domanda e il decesso del defunto?
Buonasera.
A mia conoscenza la risposta è affermativa.
Ma per maggiore sicurezza dovrebbe porre lo stesso quesito ad un addetto di sportello di un patronato ben organizzato.
Saluti
Buonasera, a un parente è stata riconosciuta la pensione di vecchiaia per malattia inps (invalido 100%), ma deve attendere la finestra di 12 mesi (01/07/2018), nel frattempo può richiedere l’assegno ordinario di invalidità inps e trasformarlo poi in pensione di vecchiaia a luglio 2018?
grazie.
Buonasera.
Post ripescato oggi dallo spam insieme ad altri 10 che spam non erano; il mio programma è troppo severo.
Comunque, alla sua domanda non sono in grado di rispondere; le notizie amministrative in questo sito fanno da contorno a notizie e guide di tipo medico e medico legale ad uso non profesionale; queste particolarità non fanno parte del mio bagaglio culturale e quindi non sono in grado di rispondere; sicuramente presso un patronato potrà avere la giusta risposta.
Saluti
Buonasera.
Il problema a volte nasce proprio dalla documentazione, anche apparentemente probante.
A volte invece nasce da una incompresibile valutazione al ribasso dell’incidenza funzionale delle patologie da parte di singoli medici delle Commissioni INPS.
Naturalmente questa è una disamina generica, forse non esattamente aderente al vostro caso, ma proviamo, sempre tenendo conto che a distanza il parere per definizione è inaffidabile.
La valutazione cardiologica di III classe funzionale NYHA deve necessariamente nascere da dati strumentali e/o semeiologici (cioè evidenziabili con una visita) sostanziali; cioè tale valutazione deve essere fatta anche tenendo conto dei risultati di altri esami strumentali cardiologici, ad esempio ecocolor-doppler cardiaco o prova da sforzo. Altrimenti diventa una valutazione non sostenibile.
Sulla valutazione neurologica nulla da dire.
La valutazione neuropsichiatrica può avere anch’essa delle criticità. Ad esempio, ma è solo un esempio, terapia medica inadeguata rispetto alla presunta gravità (poche gocce di valium o 2-3 compresse di tavor e qualcosa per dormire ad esempio); altra criticità potrebbe essere una certificazione redatta sulla scorta di una singola visita psichiatrica effettuata proprio a ridosso della visita di accertamento all’INPS, e questo al di la della serietà dello specialista certificatore.
In conclusione, però, dando per “buona” tutta la certificazione per come lei mi riferisce, il tentativo del ricorso giudiziario potrebbe andare a buon fine.
Ma io consiglio sempre di chiedere un parere o comunque farsi assistere da un medico specialista o esperto in medicina legale della zona che potrà consigliare con maggiore affidabilità.
Saluti
La certificazione specialistica
Egregio Dott. Nicolosi, vorrei sottoporre alla sua attenzione il caso di mia cognata , già percettrice di assegno ordinario di invalidità ( capacità lavorativa ridotta), abbiamo chiesto inabilità lavorativa e ci è stata respinta. abbiamo fatto domanda di ricorso e siamo in attesa dell’esito , ma ovviamnete sarà un altro diniego.
L’assegno era stato concesso per ictus cerebrale con residua disartria ed emiparesi sinistra,cardiopatia ipertensiva in paziente con fibrillo-flutter plurirecidivato.
Per giustificare l aggravamento abbiamo presentato un certificato medico di cardiologo che dichiara classenia 3, un certificato di psichiatra che dichiara sindrome depressiva endoreattiva grave e certificato di neurologo che dichiara deambulazione falciante con trascinamento dell arto inferiore sinistro,emiparesi ed ipertono dellemisoma sinitro,oscillazioni del busto in posizione di Romberg con tendenza alla caduta a sinistra, disatria con impaccio nell’eloquio.
la mia domanda è questa, abbiamo speranza di adire le vie legali o converrebbe lasciar predere? So che non è facile a distanza e che può dare solo indicazioni generiche ma un suo parere sarebbe prezioso,cordiali saluti
Bunasera.
Se si parla di ricorso al Comitato Provinciale per negata concessione di Pensione di Inabilità i tempi sono generalmente lunghi.
Pensi che nella mia Provincia si arriva anche ad 8 mesi perchè il ricorso venga discusso dala Commissione, qualche volta fortunatamente di meno.
Ma non conosco la realtà delle altre Province e quindi non posso darle una risposta affidabile; spero siano più rapidi.
Saluti
Egregio Dr.Nicolosi,perpepisco gia’ assegno di inabilita’ lavorativa,feci ricorso al diniego della pensione di inabilita’,chiamato a visita il 13/6 non ho ancora ricevuto risposta,sul mio fascicolo previdenziale sempre la voce,domanda in lavorazione,i tempi tecnici in quanto consistono?Patologie:BPCO+ASMA 3°STADIO;POLINEUROPATIA MISTO ASSONALE,DEPRESSIONE GRAVE;DERMATITE PSORIOSIFORME;EPATOPATIA CRONICA;SIC;E GASTRITE CRONICA OLTRE ALL’IPERTENSIONE DIASTOLICA