La legge 222/1984, all’art. 2, prevede che un dipendente del settore privato le cui condizioni di sono tale da rendere impossibile lo svolgimento di qualunque attività lavorativa, può richiedere all’INPS la concessione della Pensione di Inabilità
Pensione di Inabilità Lavorativa
La pensione di Inabilità Lavorativa è quindi prevista dall’art. 2 della legge 222/84.
Viene concessa su specifica domanda e per essa occorre innanzitutto produrre una idonea certificazione, nel caso specifico, a partire dal 1° settembre 2012, occorre un certificato su modello SS3, compilato ed inviato on-line sul sito dell’INPS da un medico accreditato come medico certificatore e autorizzato all’accesso tramite SPID o CIE.
Ma questa non è la domanda, è solo la certificazione medica propedeutic che, se non viene presentata la vera e propria domanda entro 3 mesi, cessa di validità.
La domanda vera e propria deve essere presentata per via telematica, anche autonomamente accedendo alla propria pagina nel portale INPS tramite SPID o CIE, ma lo sconsiglio perchè gli eventuali errori sono gestibili con molta difficoltà: meglio affidarsi ad un patronato i cui impiegati conoscono bene le procedure, procedure che vengono giornalmente attivate per plurime pratiche.
Il vecchio modello cartaceo SS3 (scaricabile da qui-> SS3-modello) ha ormai solo un valore storico e non può essere utilizzato.
REQUISITI CONTRIBUTIVI
Per ottenere la Pensione di Inabilità il lavoratore deve avere un’anzianità contributiva di almeno 5 anni, oppure almeno 260 contributi settimanali totali oppure 1350 contributi agricoli giornalieri; di questi almeno 3 anni (ovvero 156 contributi settimanali o 810 contributi agricoli giornalieri) devono essere stati versati negli ultimi 5 anni.
REQUISITO SANITARIO
Il lavoratore deve essere affetto da infermità in grado di provocare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualunque attività lavorativa.
Il requisito sanitario susssiste anche in caso di “rischio precostituito”, cioè anche se la riduzione di capacità lavorativa era presente già all’epoca dell’inizio dell’attività lavorativa, purche vi sia stato un peggioramento delle infermità stesse oppure siano insorte nuove patologie.
Ai fini valutativi non esiste una tabella di riferimento e il criterio seguito è l’ordinaria valutazione medico-legale.
L’ACCERTAMNTO DEL REQUISITO SANITARIO
Il lavoratore che ha presentato l’istanza viene convocato presso la sede INPS di residenza e quindi sottoposto a visita da parte di un medico INPS e che acquisisce la documentazione specialistica che viene prodotta; è lo stesso medico ad esprimere il suo giudizio, in autonomia oppure, nei casi controversi, dopo valutazione collegiale con il medico dirigente di sede. È sua facoltà, se lo ritiene oppurtuno e/o utile, fare sottoporre il lavoratore ad ulteriori visite specialistiche, con spese a carico dell’INPS.
SE LA DOMANDA VIENE RIGETTATA
Al diniego della concessione della Pensione di Inabilità è possibile ricorrere presso il Comitato Provinciale entro 90 giorni dalla comunicazione di diniego; il ricorso deve essere presentato con il supporto di un ulteriore certificato medico su modello SS3 e preferibilmente, a mio parere, con l’assistenza di un ente di Patronato il quale potrà fornire anche l’assistenza di un medico di parte in occasione della nuova visita.
SE VIENE RIGETTATO ANCHE IL RICORSO AL COMITATO PROVINCIALE.
L’ulteriore passo, in caso di esito negativo del ricorso al Comitato Provinciale è la promozione di un’azione legale presso il Giudice del Lavoro per il riconoscimento del negato beneficio; consiglio di rivolgersi ad un Patronato il quale potrà fornire consulenza legale e medico-legale e metterà a disposizione un Avvocato.
Il DL 98/2011 ha introdotto alcune modifiche sostanziali delle modalità di ricorso giudiziario:
- con l’assistenza di un avvocato occorre proporre il ricorso giudiziario con cui si espongono le condizioni sanitarie che provocano lo stato invalidante, allegando idonea documentazione medica specialistica e, se opportuno, una perizia di parte; con il deposito si interrompe la prescrizione;
- il giudice, dopo lettura del ricorso, ordina la comparizione delle parti assieme ad un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) per il giuramento.
- il CTU, un medico, chiama a visita il ricorrente, alla presenza dei CTP (consulenti tecnici di parte), valuta la documentazione sanitaria, eventualmente dispone supplementi d’indagine, quindi redige e poi deposita la relazione di CTU (accertamento tecnico preventivo)
- entro un termine perentorio fissato da giudice ma comunque non superiore a 30 gg., le parti dovranno depositare atto scritto di accettazione o di contestazione della CTU; il mancato deposito è considerata accettazione implicita;
- l’accettazione provoca la omologazione giudiziale della CTU; con il provvedimento vengono anche ripartite le spese;
- se la CTU e la successiva omologazione hanno dato ragione al ricorrente, l’INPS dovrà necessariamente pagare la prestazione entro i successivi 120 gg.;
- ma l’INPS a questo punto, eventualmente, può eccepire la carenza dei requisiti amministrativi. In questo caso il ricorrente, anche se vittorioso, dovrà intraprendere un’altro giudizio, questa volta nella forma ordinaria.
- se la CTU viene contestata da una delle parti entro il termine indicato dal giudice tramite deposito di note di contestazione, allora si avvia una ricorso giudiziario nella forma consueta;
- la sentenza però è inappellabile
SE LA DOMANDA VIENE ACCOLTA,
in prima istanza o dopo il ricorso al Comitato Provinciale, viene concessa la Pensione di Inabilità.
IMPORTO DELL’ASSEGNO.
Viene calcolato aggiungendo virtualmente, all’anzianità contributiva maturata, ulteriori contributi sufficienti a coprire il periodo mancante al raggiungimento dell’età pensionabile indicata in 60 anni, ma fino ad un massimo di 40 anni di contributi totali.
Se ne ricorrono i requisiti, la pensione viene calcolata ed erogata con integrazione al minimo.
DURATA DELL’ASSEGNO.
La pensione di Inabilità viene concessa “per sempre”, nel senso che il lavoratore non deve più presentare istanza di rinnovo periodico, ma è facoltà dell’Istituto procedere a revisione e, se viene accertato un significativo recupero delle capacità lavorative, procedere alla revoca (dalla data della visita di revisione). In questo caso l’art. 4, comma 4 della legge 222/1984 prevede che: “Al pensionato di inabilità che, in seguito a recupero delle capacità lavorative, viene a cessare dal diritto alla predetta pensione, è attribuito il riconoscimento della contribuzione figurativa per tutto il periodo durante il quale ha usufruito della pensione stessa“.
L’annullamento può essere disposto d’ufficio, ma solo se la cessazione del diritto a percepire la pensione di inabilità è provocata dalla cessazione dello stato di inabilità e non per altre cause.
Anche possibile la “derubricazione” ad assegno Ordinario d’invalidità il cui risultato pratico può esssere una riduzione dell’assegno, anche cospicua.
COMPATIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’
E’ incompatibile con qualsiasi attività lavorativa dipendente, ma anche con l’iscrizione ad albi professionali, o ad elenchi degli operai agricoli e dei lavoratori autonomi.
Non è cumulabile con rendite erogate dall’INAIL se le infermità sono le stesse. In qualche caso, ad esempio, se l’nfermità INAIL per il quale il lavoratore percepisce una rendita, contribuisce parzialmente alla impossibilità a svolgere qualunque attività lavorativa, al lavoratore viene erogata una Pensione decurtata della cifra erogata dall’INAIL. Non sono invece da considerare incumulabili le infermità INAIL che non hanno dato origine ad una rendita mensile, come ad esempio se vi è stato un indennizzo in capitale.
E’ incompatibile con l’Assegno di Invalidità civile parziale, erogato ai lavoratori riconosciuti invalidi civili in misura compresa tra il 74% e il 99%; il lavoratore ha comunque la facoltà di scegliere il trattamento pensionistico per lui più conveniente.
Ovviamente è incompatibile con l’indennità di mobilità e il trattamento di disoccupazione.
ULTERIORI NOTIZIE
Il beneficio decorre dalla data della domanda, o da altra data stabilita in sede di visita, se il lavoratore è disoccupato, altrimenti dalla data di sospensione dell’attività o cancellazione da albi o elenchi.
Il titolare di Pensione di Inabilità, può richiedere anche la concessione di Assegno Mensile per assistenza personale e continuativa. I requisiti sanitari sono sovrapponibili a quelli previsti per la concessione di Indennità di Accompagnamento (vedi QUESTA pagina), così come sono uguali i requisiti amministrativi: la persona non deve essere sottoposta a ricovero presso istituto con retta interamente a carico dello Stato o di enti pubblici.
E’ riversibile ai superstiti.
QUALCHE CONSIGLIO.
In occasione delle visite di revisione disposte dall’INPS è indispensabile produrre una documentazione sanitaria completa e soprattutto AGGIORNATA. I sanitari INPS non possono (giustamente) valutare favorevolmente una cardiopatia il cui ultimo esame risale a tre anni prima oppure un diabete di cui non si producono né certificazioni né esami ematochimici.
In occasione di una visita disposta a seguito di ricorso al Comitato Provinciale per un negato riconoscimento, è indispensabile produrre ulteriore documentazione specialistica rispetto a quella prodotta in prima istanza, per permettere al medico INPS di giustificare serenamente l’eventuale cambio di giudizio.
Alle Commissioni occorre produrre documentazione aggiornata, completa e, non meno importante, veritiera.
Se il lavoratore non è già titolare di Assegno di Invalidità, consiglio di procedere sempre con domanda di concessione di Pensione di Inabilità e, in subordine, di Assegno di Invalidità; infatti i requisiti per la concessione dell’Assegno sono meno importanti e più facile è ottenerne la concessione.
Dott. Salvatore Nicolosi
Consulente Servizi Medicina Legale INCA-CGIL di Siracusa
Buonasera.
Fermo restando che secondo la mia esperienza ai dializzati da me seguiti è sempre stata concessa la pensione d’inabilità, e sicuramente non per una particolare simpatia dei medici dell’INPS nei miei confronti, a mia conoscenza il periodo di inabilità è valido come contribuzione figurativa, come infatti previsto dal comma 4 dell’art. 4 della legge 222/1984,.
Saluti
Gent.mo Dott. Nicolosi, sono dializzata con altre patologie e vorrei chiedere la pensione di inabilità ed in subordine l’assegno ordinario di invalidità. ma mi è venuto un dubbio: la pensione di inabilità viene a scadere al compimento dell’età pensionabile o è “a vita”, ferme restando naturalmente le condizioni sanitarie,? perchè se poi fossi obbligata a chiedere la pensione di anzianità o l’assegno sociale, non avrei i requisiti né per l’uno né per l’altro…e rimarrei senza niente. perciò mi converrebbe lavorare ancora per raggiungere almeno i 20 anni di contribuzione. Che ne pensa? grazie
Buonasera.
l’INPS si prende i suoi tempi, a volte scandalosamente lunghi; per un caso visto da me oggi siamo con il ricorso ancora fermo al Comitato Provinciale dopo la visita in novembre 2014 … ma questo dipende dalla provincia.
Circa gli altri quesiti sono veramente di tipo burocratico e in assenza di documentazione mi è difficile rispondere.
Saluti
Buonasera Dott. Nicolosi, ho fatto visita in seguito a ricorso per la pensione di inabilità c/o Inps con il Medico Legale del Patronato che mi assiste. La visita è andata a buon fine, in quanto hanno accolto il ricorso. Dal 4 Settembre 2015, non ho più avuto notizie da parte dell’Ente. Il 19 Ottobre 2015 nella mia pagina Inps a cui accedo, risulta Attività Completata, ma nessun altro comunicato. Quanto tempo ha l’ Inps per rispondere al ricorso? Percepisco una pensione di invalidità di 279€ mensili, mi verrà tolta? Successivamente potrò fare richiesta di pensione anticipata? Ho 64 anni compiuti e 38 anni di contributi versati, sarò in mobilità fino al 06/2016
Buonasera.
Lei sembrerebbe avere i requisiti amministrativi, ma la pensione di inabilità, dovrebbe averlo letto in questa pagina, presuppone che lei non sia in grado di svolgere alcun lavoro e spesso ciò è di difficile dimostrazione.
Meglio provare comunque con istanza di pensione d’inabilità, ma anche, in subordine, di Assegno Ordinario d’Invalidità. Per quest’ultima i requisiti sono più “leggeri” e potrebbe essere più facile ottenerla.
Saluti
Buona sera dottore, con la presente chiedo gentilmente, di volermi aiutare a comprendere il seguente quesito:
Posso richiedere la pensioni di inabilità ? Se sìiiii. che condizioni
– ho 58 annui compiuti a luglio 2014
– ho 39 anni continui di contributi finiti a settembre 2014
– ho una invalidita’ civile riconosciuta dall’inps pari al 75%
– sono nato nel 1957
Ringrazio per la Sua ge
Buonasera.
Se per assegno di invalidità intende l’Assegno Ordinario di Invalidità, la risposta è negativa; o l’uno o l’altro.
Salve,mio maritoin seguito ad un infarto percepisce l’assegno di inabilita’ . Ha diritto anche all’assegno di invalidita’? La ringrazio anticipatamente.
Buonasera.
Da un punto di vista pratico ovviamente non posso aiutarla, visto che siamo in città diverse. Posso solo darle dei consigli.
Bisognerebbe capire perchè è stata sospesa.
Se perchè,a parere dei medici INPS, le sue condizioni sono migliorate, allora si deve presentare un ricorso amministrativo per il quale ha comunque bisogno di assistenza.
Questi ricorsi vengono presentati gratuitamente dai patronati meglio organizzati oppure, se preferisce, può rivolgeri ad un medico esperto o specialista in medicina legale che potrà avviare correttamente tutto l’iter per il ricorso (in questo caso però a pagamento).
Nel caso si rivolga ad un patronato, sarà il consulente medico del patronato stesso a valutare la sua documentazione e a consigliarla sulla eventuale necessità di integrarla con nuovi accertamenti specialistici
Saluti.
Dott. Salvatore Nicolosi
Mio fratello dal 1 ottobre 2014,è stata sospesa la sua pensione di inabilità lavorativa dopo tre anni lui è preoccupato perché ha la distrofia muscolare non può operare per colecisti perché il suo medico chirurgo ha detto che non se la sente di operare per molti motivi e ha detto che ha una suo rischio di morte alla 80%.cammina con le sue stampelle e cade alle volte.mi potete aiutare che fine hanno fatto la sua richiesta.