INPS – DIREZIONE CENTRALE PER LE PENSIONI
Circolare n. 50 del 23 febbraio 1993

Ai DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Ai COORDINATORI GENERALI CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
Ai PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI
Ai DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
e, per conoscenza,
Ai CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
Ai PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
Ai PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, ai sensi dell’articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Allegati: 4

OGGETTO: Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, ai sensi dell’articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

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Sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992 è stato pubblicato il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, recante norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, emanato in attuazione della delega contenuta nell’articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Il decreto è suddiviso in tre titoli, contenenti disposizioni relative, rispettivamente, al regime dell’assicurazione generale obbligatoria (articoli da 1 a 4), alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell’AGO (articoli da 5 a 9) e disposizioni a carattere generale (articoli da 10 a 18).

Secondo quanto espressamente stabilito dall’articolo 18 del decreto, le nuove disposizioni entrano in vigore a decorrere dal 1 gennaio 1993, salvo quanto diversamente previsto da singoli articoli.

Con la presente circolare si forniscono le istruzioni per l’applicazione delle disposizioni di più immediata efficacia relativamente alle pensioni dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni dei lavoratori autonomi. I criteri applicativi delle disposizioni la cui decorrenza è fissata al 1 gennaio 1994 saranno illustrati successivamente. A parte saranno altresì illustrate le disposizioni del decreto n. 503 che riguardano le pensioni dei Fondi speciali di previdenza gestiti dall’Istituto.

1 – ETA’ PER IL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA

1.1 – NUOVI LIMITI DI ETà (articolo 1, comma 1)

Il comma 1 dell’articolo 1 del decreto n. 503, in attuazione del principio di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge di delega, eleva a 65 anni per gli uomini ed a 60 anni per le donne i limiti di età per il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. L’elevazione è prevista in forma graduale con effetto dal 1 gennaio 1994 in ragione di un anno ogni due anni, in modo da raggiungere i limiti di età di regime di 65 anni per gli uomini e di 60 anni per le donne a far tempo dal 1 gennaio 2002. Per le pensioni di vecchiaia da liquidare nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti con decorrenza compresa nell’anno 1993 restano pertanto confermati i limiti di età di 60 anni, per gli uomini, e di 55 anni, per le donne. I nuovi limiti di età per il pensionamento di vecchiaia sono riportati nella Tabella A allegata al decreto n.503 (allegato 1).

1.1.1 – LAVORATORI NON VEDENTI (articolo 1, comma 6)

Per i lavoratori non vedenti il comma 6 dell’articolo 1 del decreto in esame conferma i requisiti per la pensione di vecchiaia in vigore alla data del 31 dicembre 1992. Considerato il generico riferimento della norma ai requisiti per la pensione di vecchiaia, deve ritenersi che per la particolare categoria di lavoratori la conferma della normativa previgente riguardi sia i requisiti di età sia i requisiti di assicurazione e di contribuzione. Nei confronti dei lavoratori non vedenti che siano tali dalla nascita o da data anteriore all’inizio dell’assicurazione o che comunque possano far valere almeno dieci anni di assicurazione e di contribuzione dopo l’insorgenza dello stato di cecità restano confermati i limiti ridotti, di età, di assicurazione e di contribuzione, previsti dall’articolo 9, sub articolo 2), della legge 4 aprile 1952, n. 218. Si ricorda che i limiti di età ridotti previsti per i lavoratori non vedenti che si trovano nelle condizioni di cui al richiamato articolo 9, sub articolo 2), della legge n. 218, sono 55 anni per gli uomini e 50 anni per le donne, per le pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti; carico delle gestioni dei lavoratori autonomi; i requisiti di assicurazione e di contribuzione sono a loro volta fissati in 10 anni. Per i lavoratori non vedenti che non si trovino nelle anzidette condizioni, restano fermi i normali requisiti di età, di assicurazione e di contribuzione previsti al 31 dicembre 1992: 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne, per le pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti; 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne, per le pensioni a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi; 15 anni di assicurazione e di contribuzione. Si ritiene utile precisare che rientrano nella categoria dei non vedenti coloro che si trovano nella condizione di cui al primo comma dell’articolo 6 della legge 2 aprile 1968, n. 482, siano cioé colpiti da cecità assoluta o abbiano un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi, con eventuali correzioni. La condizione di privo della vista deve essere documentata da idonea certificazione. Al riguardo, come precisato al punto 5 della circolare n. 173 del 26 giugno 1991, si ricorda che i privi della vista possono appartenere alle seguenti categorie: ciechi civili, ciechi di guerra, ciechi invalidi per servizio e ciechi invalidi del lavoro. In relazione alla categoria di appartenenza dell’interessato la condizione di non vedente potrà risultare dalla seguente documentazione:

  • ciechi civili: verbale di accertamento sanitario rilasciato dalle Commissioni mediche competenti per l’accertamento dell’invalidità civile;
  • ciechi di guerra: Mod. 69 rilasciato dal Ministero del Tesoro, Direzione generale per le pensioni di guerra;
  • ciechi invalidi per servizio: Mod. 69 ter rilasciato dalle pubbliche amministrazioni che hanno provveduto al riconoscimento della cecità;
  • ciechi invalidi del lavoro: attestazione rilasciata dall’INAIL.

1.1.2 – INVALIDI IN MISURA NON INFERIORE ALL’80 PER CENTO (articolo 1, comma 8)

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A norma del comma 8 dell’articolo 1 in esame l’elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 dello stesso articolo non si applica agli invalidi in misura non inferiore all’80 per cento. Per coloro che si trovano nella predetta condizione i limiti di età per il diritto alla pensione di vecchiaia nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti restano pertanto confermati in 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne. Lo stato di invalidità dovrà essere comprovato dagli interessati mediante idonea documentazione. Per quanto riguarda i lavoratori riconosciuti invalidi da parte di altri enti, di norma la percentuale di invalidità è rilevabile dal provvedimento di riconoscimento dell’invalidità; per i riconoscimenti di invalidità operati dall’Istituto si fa riserva di successive istruzioni.

1.2 – CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (articolo 1, comma 7) Il comma 7 dell’articolo 1 del decreto n. 503 subordina il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia alla cessazione del rapporto di lavoro. Tenuto conto di quanto stabilito in via generale dall’articolo 18 del decreto in ordine alla data di entrata in vigore delle nuove norme, la disposizione in parola si applica alle pensioni di vecchiaia da liquidare con decorrenza dal 1 gennaio 1993 a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni dei lavoratori autonomi. La condizione della cessazione del rapporto di lavoro riguarda esclusivamente l’attività lavorativa dipendente. La proposta formulata nell’ambito delle competenti Commissioni parlamentari di condizionare il diritto alla pensione di vecchiaia anche alla cessazione dell’attività di lavoro autonomo non è stata infatti recepita nel decreto di riforma. Alla stregua di quanto previsto per la pensione di anzianità, la condizione della cessazione del rapporto di lavoro dipendente sarà accertata sulla base delle risposte fornite nel modulo di domanda di pensione, risposte della cui veridicità il richiedente la pensione si assume la responsabilità mediante sottoscrizione dell’apposita dichiarazione in calce alla domanda. Per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari e per i lavoratori agricoli, in attesa della ristrutturazione del modulo di domanda, la cessazione del rapporto di lavoro deve risultare da apposita dichiarazione di responsabilità dell’interessato. Le dichiarazioni di cessazione del rapporto di lavoro saranno verificate anche con la documentazione in possesso della Sede, in particolare con le dichiarazioni Mod. O1/M-sost. Si precisa che la condizione della cessazione del rapporto di lavoro dipendente non è richiesta per le pensioni di vecchiaia da liquidare con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1993 in relazione a domande presentate successivamente al 31 dicembre 1992 da parte di assicurati che, avendo maturato i requisiti di età, 1992, chiedano la liquidazione della pensione, a norma dell’articolo 6 della legge 23 aprile 1981, n. 155, dal mese successivo a quello di perfezionamento dei requisiti.

1.2 – OPZIONE PER LA PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

L’articolo 1 del decreto n. 503 introduce sostanziali modifiche alla normativa previgente in materia di opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro da parte dei lavoratori in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia.

1.2.1 – OPZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 1990, N. 407, ALL’ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 26 FEBBRAIO 1982, N. 54 ED ALL’ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1977, N. 903 (articolo 1, comma 2)

L’articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, riconosce agli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e alle gestioni sostitutive, esonerative o esclusive della medesima la facoltà di rimanere in servizio fino al compimento del 62 anno di età, anche nel caso in cui abbiano raggiunto l’anzianità contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti, sempreché non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione di vecchiaia a carico dell’Istituto o di trattamenti sostitutivi, esonerativi o esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria. Il predetto limite del 62 anno di età è elevato dal comma 2 dell’articolo 1 del decreto n. 503 fino al compimento del 65 anno. Lo stesso comma 2 esonera gli assicurati che al 1 gennaio 1993, data di entrata in vigore del decreto, prestino ancora attività lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia, dall’obbligo di comunicare al datore di lavoro l’esercizio della facoltà di opzione, previsto dal richiamato articolo 6 della legge n. 407. Va tenuto presente che la facoltà di proseguire il rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia è prevista anche dall’articolo 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e dall’articolo 6 della legge 26 febbraio 1982, n. 54. In particolare, l’articolo 4 della legge n. 903 riconosce alle donne lavoratrici la facoltà di proseguire il rapporto di lavoro fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini; a sua volta, l’articolo 6 della legge n. 54 riconosce a coloro che non abbiano raggiunto l’anzianità contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti la facoltà di optare per la prosecuzione del rapporto di lavoro fino al perfezionamento di tale requisito, e comunque non oltre il compimento del 65 anno di età. è da ritenere che l’esonero dall’obbligo di comunicare al datore di lavoro l’esercizio della facoltà di opzione per la prosecuzione del rapporto, previsto dal comma 2 dell’articolo 1 del decreto n. 503, riguardi anche i lavoratori che avendo già esercitato l’opzione di cui alle leggi n. 903 del 1977 o n. 54 del 1982 o n. 407 del 1990 prestino ancora attività lavorativa alla data del 1 gennaio 1993, pur avendo maturato i requisiti previsti in relazione all’opzione esercitata, ed intendano proseguire il rapporto di lavoro fino al raggiungimento del limite dei 65 anni di età stabilito dal decreto n. 503. Si ritiene peraltro opportuno rilevare che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 137 dell’11/18 giugno 1986 e n. 498 del 21/27 aprile 1988, la donna lavoratrice ha diritto a proseguire il rapporto di lavoro fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini indipendentemente dall’esercizio della facoltà di opzione prevista dall’articolo 4 della legge n. 903.

1.2.2 – CALCOLO DELLA PENSIONE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI OPTANTI (articolo 1, commi 3, 4 e 5)

Nei confronti dei lavoratori che esercitino la facoltà di opzione ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 54 e dell’articolo 4 della legge n. 903 ai fini della permanenza in servizio oltre il compimento dei nuovi limiti di età previsti dal comma 1 dell’articolo 1 del decreto n. 503, il comma 3 dello stesso articolo 1 stabilisce che la percentuale annua di commisurazione della pensione per ogni anno di anzianità contributiva acquisita per effetto dell’opzione è incrementata di un punto percentuale fino al compimento del 60 anno di età per le donne e del 65 anno di età per gli uomini. Per le donne che protraggano la permanenza in servizio oltre il 60 anno di età la percentuale di commisurazione della pensione è incrementata di mezzo punto percentuale per gli anni oltre il 60 e fino al 65 . Come precisato nella relazione di presentazione al Parlamento dello schema di decreto legislativo in esame, l’aumento della percentuale di commisurazione della pensione è riconosciuto limitatamente alla fase transitoria di elevazione dei limiti di età pensionabile al fine di incentivare la prosecuzione dell’attività lavorativa oltre la soglia della pensione di vecchiaia e, per le donne, allo scopo di incentivarne comunque la permanenza in servizio fino al 65 anno di età. L’incremento della percentuale di commisurazione della pensione opera pertanto per le pensioni da liquidare con decorrenza successiva al 1 gennaio 1994 nei confronti dei lavoratori optanti, limitatamente alle anzianità acquisite successivamente al compimento dell’età pensionabile prevista dalla Tabella A allegata al decreto n. 503. Per coloro che abbiano compiuto detta età prima del 1 gennaio 1994, l’incremento è riconosciuto per le anzianità acquisite a decorrere da tale data. Per effetto della disposizione in rassegna la percentuale di commisurazione della pensione può essere incrementata fino ad un massimo di 4 punti per gli uomini che differiscano il pensionamento oltre i 61 anni e fino a 65 e di 6,5 punti per le donne che differiscano il pensionamento oltre i 56 anni e fino a 65. Come stabilito dal comma 4 dell’articolo 1 del decreto in esame, le percentuali di commisurazione della pensione incrementate a norma del comma 3 dello stesso articolo 1 rimangono acquisite indipendentemente dalla successiva applicazione dell’elevazione del requisito di età. Da tale disposizione consegue che l’incremento della percentuale annua di commisurazione della pensione per ogni anno di anzianità contributiva acquisita per effetto dell’esercizio della facoltà di opzione per la permanenza in servizio oltre i nuovi limiti di età pensionabile spetta indipendentemente dalla circostanza che al momento della cessazione del rapporto di lavoro sia previsto un diverso e più elevato limite di età pensionabile. Secondo quanto dispone il comma 3 dell’articolo 1 del decreto n. 503, gli incrementi della percentuale di commisurazione della pensione sono attribuiti fino al raggiungimento dell’anzianità contributiva massima utile. Per i periodi successivi viene riconosciuta la maggiorazione della pensione di importo pari alla misura del supplemento, prevista dal comma 6 dell’articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407. Nei confronti dei lavoratori che, avendo maturato l’anzianità contributiva massima utile, esercitino la facoltà di opzione per la prosecuzione del rapporto prevista dall’articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, come modificato dal comma 2 dell’articolo 1 del decreto n. 503, rimane confermata la maggiorazione della pensione di importo pari alla misura del supplemento prevista dal comma 6 dello stesso articolo 6. Il comma 5 dell’articolo 1 del decreto n. 503 dispone che il trattamento pensionistico calcolato con l’incremento della percentuale di commisurazione della pensione e con la maggiorazione di cui al comma 6 dell’articolo 6 della legge n. 407 non può comunque superare l’importo della retribuzione pensionabile prevista dai singoli ordinamenti. Ai fini dell’applicazione di tale disposizione, occorre porre a confronto l’importo mensile della pensione determinato con riferimento alla relativa decorrenza con quello della retribuzione pensionabile di ammontare più elevato determinata per il calcolo della pensione, rapportata a mese con il coefficiente 4,333 ed arrotondata alle mille lire per eccesso. Qualora l’importo della pensione risulti più elevato di quello della retribuzione pensionabile, lo stesso dovrà essere ridotto entro i limiti della retribuzione pensionabile.

1.2.3 – ADEMPIMENTI DEI DATORI DI LAVORO E DELLE SEDI PER I LAVORATORI OPTANTI

Alla stregua di quanto previsto per l’applicazione dell’articolo 6 della legge 26 febbraio 1982, n. 54, e dell’articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, i datori di lavoro dovranno trasmettere alla Sede dell’Istituto presso cui vengono effettuati i versamenti contributivi copia delle opzioni presentate dai dipendenti. I datori di lavoro dovranno altresì segnalare i nominativi dei dipendenti che, pur essendo esonerati dall’obbligo della comunicazione agli stessi datori di lavoro dell’esercizio della facoltà di opzione, debbono comunque essere considerati optanti. Le informazioni relative alle opzioni esercitate dai lavoratori per la prosecuzione del rapporto di lavoro dovranno essere registrate negli archivi regionali ARPA con le modalità previste al punto 4.4 del manuale operativo allegato alla circolare n. 135 del 9 giugno 1988. Nel campo ‘NOTE delle registrazioni in parola dovranno essere riportati gli estremi della disposizione in base alla quale è stata esercitata l’opzione. Si ricorda che nei confronti dei lavoratori optanti la decorrenza della pensione dovrà essere fissata al primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, sempreché a tale data risulti cessato il raporto di lavoro. Le Sedi provvederanno a fornire ai datori di lavoro operanti nell’ambito territoriale di competenza le opportune istruzioni per l’applicazione della nuova normativa.

2 – REQUISITI ASSICURATIVI E CONTRIBUTIVI PER IL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA (articolo 2)

L’articolo 2, comma 1, del decreto n. 503 dispone che nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e nelle gestioni dei lavoratori autonomi il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando siano trascorsi almeno 20 anni dall’inizio dell’assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell’assicurato almeno 20 anni di contribuzione. L’elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione opera con gradualità in ragione di un anno ogni due anni a partire dal 1 gennaio 1993, in modo da pervenire alla situazione di regime a far tempo dal 1 gennaio 2001. I nuovi requisiti assicurativi e contributivi sono previsti dalla Tabella B allegata al decreto n. 503 (allegato 2). Dall’elevazione dei requisiti assicurativi e contributivi vengono esclusi dal comma 3 dell’articolo 2: – i lavoratori dipendenti ed autonomi che al 31 dicembre 1992 abbiano maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione considerati utili tutti i contributi, obbligatori, figurativi, volontari, da riscatto e da ricongiunzione, riferiti temporalmente a periodi anteriori al 1 gennaio 1993. I contributi figurativi, da riscatto e da ricongiunzione riferiti a periodi che si collocano entro il 31 dicembre 1992 devono essere valutati anche se riconosciuti a seguito di domanda successiva a tale data. Per le pensioni da liquidare a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi, agli effetti della disposizione in esame devono essere presi in considerazione tutti i contributi versati o accreditati nelle diverse gestioni assicurative, utili per il diritto a pensione; – i lavoratori dipendenti ed autonomi ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 31 dicembre 1992. Al riguardo si precisa che è sufficiente che la domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria sia stata presentata in tempo utile perché, sussistendone i requisiti, la decorrenza della relativa autorizzazione si collochi entro la data del 31 dicembre 1992. Non è invece richiesto che l’assicurato ammesso alla prosecuzione volontaria abbia anche effettuato versamenti anteriormente alla predetta data del 31 dicembre 1992. Per le pensioni da liquidare a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti nei confronti di assicurati ammessi ai versamenti volontari anteriormente al 31 dicembre 1961 restano confermati i particolari requisiti di contribuzione previsti dall’articolo 25 della legge 4 aprile 1952, n. 218. Al riguardo, si ritiene utile ricordare che gli assicurati ammessi ai versamenti volontari anteriormente al 30 aprile 1952 possono beneficiare della riduzione dei requisiti di contribuzione previsti dall’articolo 25 della legge n. 218 a condizione che abbiano versato almeno un contributo volontario per periodi compresi tra il 3 maggio 1952 ed il 30 dicembre 1961, rispettivamente primo ed ultimo sabato del periodo di validita delle disposizioni di cui all’articolo 25; – i lavoratori dipendenti che possano far valere un’anzianità assicurativa di almeno 25 anni e risultino occupati per almeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare. Il requisito dei 25 anni di anzianità assicurativa e quello dei 10 anni con periodi di occupazione di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare possono essere maturati anche successivamente al 31 dicembre 1992. Per quanto riguarda il requisito dei 10 anni con occupazione di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare, si precisa che a nulla rileva la circostanza che nell’anno solare nel quale il lavoratore sia stato occupato per periodi di durata inferiore a 52 settimane sussista anche contribuzione diversa da quella obbligatoria (figurativa, volontaria, ecc.) per un numero di settimane tale che, sommato a quello delle settimane di contribuzione obbligatoria, faccia raggiungere le 52 settimane. Per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato al 31 dicembre 1992 un’anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra tale data e quella tirebbe di conseguire i requisiti assicurativi e contributivi richiesti dai commi 1 e 2 dell’articolo 2 del decreto n. 503 nell’anno di decorrenza della pensione in relazione al compimento dell’età pensionabile, i requisiti stessi sono corrispondentemente ridotti fino al limite minimo di 15 anni previsto dalla previgente normativa. La riduzione dei requisiti, fino all’anzidetto limite minimo, e pari alla differenza tra il numero dei contributi previsto dalla Tabella B allegata al decreto n. 503 per l’anno di decorrenza della pensione in relazione al compimento dell’età pensionabile di cui alla Tabella A allegata allo stesso decreto e la somma del numero dei contributi maturati dal lavoratore al 31 dicembre 1992 e del numero delle settimane comprese tra il 1 gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell’età pensionabile. Il numero delle settimane di assicurazione e di contribuzione richiesto per il diritto alla pensione di vecchiaia nei confronti dei lavoratori in questione è pari a quello previsto in relazione alla decorrenza della pensione dalla Tabella B allegata al decreto n. 503, diminuito del numero di settimane di riduzione calcolato con le modalità indicate. Il numero delle settimane di assicurazione e di contribuzione necessario per il diritto alla pensione non può comunque essere complessivamente inferiore a 780. In pratica, il numero delle settimane di assicurazione e di contribuzione richieste per il diritto alla pensione di vecchiaia è pari alla somma del numero di settimane di assicurazione e di contribuzione maturate dal lavoratore al 31 dicembre 1992 e del numero di settimane comprese tra il 1 gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell’età pensionabile, entro il limite minimo di 780 settimane e comunque non oltre il numero di contributi previsto dalla Tabella B allegata al decreto n. 503 per l’anno di decorrenza della pensione. Per effetto dell’applicazione di tale meccanismo, l’elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione non trova in concreto applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti che al 31 dicembre 1992 abbiano compiuto l’età per il pensionamento di vecchiaia richiesta dalla previgente normativa. Per una migliore comprensione dell’operatività della disposizione in esame, si ritiene opportuno riportare alcuni esempi.

a) Lavoratore nato il 15 marzo 1933 che al 31 dicembre 1992, all’età di 59 anni e 9 mesi, possa far valere 14 anni e 9 mesi (767 settimane) di assicurazione e di contribuzione. Il lavoratore compie l’età pensionabile di 60 anni richiesta nell’anno 1993 il 15 marzo di tale anno. Nell’anno 1993 per la pensione di vecchiaia sono richiesti 16 anni (832 settimane) di assicurazione e di contribuzione, che non potrebbero essere perfezionati dall’interessato neanche con l’incremento dei 3 mesi (13 settimane) intercorrenti tra il 1 gennaio 1993 ed il 31 marzo 1993. Tale lavoratore potrà tuttavia andare in pensione nell’anno 1993 con 15 anni (780 settimane) di assicurazione e di contribuzione, in luo- beneficiando della riduzione di 1 anno (52 settimane) dei requisiti richiesti (832 settimane meno (767 settimane più 13)). Qualora lo stesso lavoratore chiedesse la pensione di vecchiaia con decorrenza nell’anno 1995, nel quale sono richiesti 17 anni (884 settimane) di assicurazione e di contribuzione, beneficerebbe della riduzione di 2 anni (104 settimane) dei requisiti richiesti (884 settimane meno (767 settimane più 13)).

b) Lavoratore nato il 20 febbraio 1933 che al 31 dicembre 1992, all’età di 59 anni e 10 mesi, possa far valere 14 anni e 8 mesi (763 settimane)di assicurazione e di contribuzione. Il lavoratore compie l’età pensionabile di 60 anni richiesta nell’anno 1993 il 20 febbraio di tale anno. Nell’anno 1993 per la pensione di vecchiaia sono richiesti 16 anni (832 settimane) di assicurazione e di contribuzione, che non potrebbero essere perfezionati dall’interessato neanche con l’incremento dei 2 mesi (9 settimane) intercorrenti tra il 1 gennaio 1993 ed il 28 febbraio 1993. Tale lavoratore potrà tuttavia andare in pensione nell’anno 1993 con 15 anni di assicurazione e di contribuzione, in luogo dei 16 previsti dalla Tabella B allegata al decreto n. 503, beneficiando della riduzione di 1 anno dei requisiti richiesti (832 settimane meno (763 settimane più 9)). La riduzione cosi determinata, pari a 60 settimane, deve essere applicata entro il limite di 52 settimane, non potendo i requisiti di assicurazione e di contribuzione essere ridotti al di sotto delle 780 settimane richieste dalla previgente normativa.

c) Lavoratore nato il 31 dicembre 1934 che al 31 dicembre 1992, all’età di 58 anni, possa far valere 12 anni (624 settimane) di assicurazione e di contribuzione. Il lavoratore, in relazione all’età richiesta dalla Tabella A allegata al decreto n. 503, potrà andare in pensione dal 1 gennaio 1997, dopo che avrà compiuto l’età di 62 anni al 31 dicembre 1996. Nell’anno 1997 per la pensione di vecchiaia sono richiesti 18 anni (936 settimane) di assicurazione e di contribuzione, che non potrebbero essere perfezionati dall’interessato neanche con l’incremento dei 4 anni (208 settimane) intercorrenti tra il 1 gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1996. Tale lavoratore potrà tuttavia andare in pensione nell’anno 1997 con 16 anni (832 settimane) di assicurazione e di contribuzione, in luogo dei 18 previsti dalla Tabella B allegata al decreto n. 503, beneficiando della riduzione di 2 anni (104 settimane) dei requisiti richiesti (936 settimane meno (624 settimane più 208 settimane)). d) Lavoratore nato il 30 giugno 1935 che al 31 dicembre 1992, all’età di 57 anni e 6 mesi, possa far valere 10 anni e 3 mesi (533 settimane) di assicurazione e di contribuzione. Il lavoratore, in relazione all’età richiesta dalla Tabella A allegata al decreto n. 503, potrebbe andare in pensione dal 1 luglio 1997, dopo il compimento dell’età di 62 anni. Nell’anno 1997 per la pensione di vecchiaia sono richiesti 18 anni (936 settimane) di assicurazione e di contribuzione, che non potrebbero essere perfezionati dall’interessato al 30 giugno 1997 neanche con l’incremento di 4 anni e 6 mesi (234 settimane) intercorrenti tra il 1 gennaio 1993 ed il 30 giugno 1997. Tale lavoratore potrà tuttavia andare in pensione dal 1 ottobre 1997 con 15 anni di assicurazione e di contribuzione, in luogo dei 18 previsti dalla Tabella B allegata al decreto n. 503, non potendo beneficiare integralmente della riduzione di 3 anni e 3 mesi (182 settimane) dei requisiti richiesti ( 18 anni meno (10 anni e 3 mesi più 3 anni e 6 mesi)), ostandovi il limite minimo dei 15 anni previsto dalla previgente normativa.

3 – REQUISITI ASSICURATIVI E CONTRIBUTIVI PER LE PENSIONI AI SUPERSTITI (articolo 2, comma 1)

A norma del comma 1 dell’articolo 2, l’elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione non si applica alle pensioni ai superstiti di assicurato, relativamente alle quali restano pertanto confermati i requisiti previsti dalla previgente normativa.

4 – RETRIBUZIONE PENSIONABILE (articolo 3) L’articolo 3 del decreto n. 503 introduce sostanziali modifiche nei criteri di determinazione della retribuzione e del reddito pensionabili. Al riguardo va sottolineato che le nuove disposizioni trovano applicazione soltanto per il calcolo delle quote di pensione relative alle anzianità contributive maturate successivamente al 31 dicembre 1992. L’articolo 13 del decreto n. 503 dispone infatti che le quote di pensione relative alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1 gennaio 1993 vengano calcolate secondo la normativa vigente antecedentemente a tale data.

4.1 – LAVORATORI CHE AL 31 DICEMBRE 1992 POSSANO FAR VALERE UNA ANZIANITà CONTRIBUTIVA INFERIORE A 15 ANNI (articolo 3, commi 1 e 4)

4.1.1 – LAVORATORI DIPENDENTI

Per le pensioni da liquidare con decorrenza dal 1 gennaio 1993 in poi a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti nei confronti di assicurati che alla data del 31 dicembre 1992 possano far valere un’anzianità contributiva inferiore a 15 anni, a norma dell’articolo 3, comma 1, del decreto n. 503, la retribuzione annua pensionabile deve essere determinata prendendo a riferimento i periodi indicati ai commi ottavo e quattordicesimo dell’articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, incrementati dai periodi contributivi che intercorrono tra il 1 gennaio 1993 e la data immediatamente precedente la decorrenza della pensione. Si ricorda che a norma del comma ottavo dell’articolo 3 della legge n. 297/1982, il periodo utile per il calcolo della retribuzione pensionabile è costituito dalle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione; a norma del comma quattordicesimo dello stesso articolo 3, qualora il numero delle settimane di contribuzione utili per la determinazione della retribuzione pensionabile sia inferiore a 260, ferma restando la determinazione della retribuzione media settimanale nell’ambito di ciascun anno solare, la retribuzione annua pensionabile è data dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti alle settimane di contribuzione esistenti. Per le pensioni da liquidare con decorrenza dal 1 gennaio 1993 in poi a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti nei confronti di assicurati che si trovano nelle condizioni previste dal comma 1 dell’articolo 3 del decreto n. 503, il periodo utile per la determinazione della retribuzione pensionabile è pertanto costituito da un numero di settimane pari alla somma del numero di settimane di contribuzione previsto dall’articolo 3 della legge n. 297 e del numero di settimane di contribuzione comprese tra il 1 gennaio 1993 e la fine del mese antecedente la decorrenza della pensione. Nel caso in cui non risulti accreditata o versata in favore del lavoratore alcuna contribuzione per periodi successivi al 31 dicembre 1992, il calcolo della retribuzione pensionabile sarà effettuato con riferimento alle ultime 260 settimane di contribuzione, o al minor periodo utile, antecedenti la decorrenza della pensione, senza alcun incremento. Come precisato in via generale al punto 4, la retribuzione pensionabile calcolata sulla base dei periodi di contribuzione determinati con i criteri previsti dal comma 1 dell’articolo 3 del decreto n. 503 va utilizzata per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate successivamente al 31 dicembre 1992. Per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1992, il periodo utile per la determinazione della retribuzione pensionabile continua ad essere costituito dalle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, o dal minor numero di settimane di contribuzione esistenti. Per una migliore comprensione dell’operatività della disposizione in esame, si ritiene utile riportare alcuni esempi.

a) Pensione da liquidare con decorrenza 1 giugno 1993 in favore di lavoratore che possa far valere almeno 260 settimane di contribuzione fino al 31 dicembre 1992 e 22 settimane di contribuzione dal 1 gennaio 1993 al 31 maggio 1993: il periodo utile per la determinazione della retribuzione pensionabile ai fini del calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1 gennaio 1993 al 31 maggio 1993 è costituito dalle ultime 282 settimane di contribuzione antecedenti il 1 giugno 1993. Il periodo utile per la determinazione della retribuzione pensionabile ai fini del calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1992 è costituito dalle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti il 1 giugno 1993.

b) Pensione da liquidare con decorrenza 1 giugno 1993 in favore di lavoratore che possa far valere almeno 260 settimane di contribuzione fino al 31 dicembre 1992 e 9 settimane di contribuzione dal 1 gennaio 1993 al 31 maggio 1993: il periodo utile per la determinazione della retribuzione pensionabile ai fini del calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1 gennaio 1993 al 31 maggio 1993 è costituito dalle ultime 269 settimane di contribuzione antecedenti il 1 giugno 1993. Il periodo utile per la determinazione della retribuzione pensionabile ai fini del calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1992 è costituito dalle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti il 1 giugno 1993.

4.1.2 – LAVORATORI AUTONOMI

A norma del comma 4 dell’articolo 3 del decreto n. 503, l’incremento di cui al comma 1 dello stesso articolo trova applicazione anche per le pensioni da liquidare con decorrenza dal 1 gennaio 1993 in poi a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi nei confronti di assicurati che al 31 dicembre 1992 abbiano un’anzianità contributiva inferiore a 15 anni. Per i lavoratori autonomi che possano far valere contributi versati in più gestioni assicurative occorre far riferimento, allo specifico fine, all’anzianità contributiva maturata in ciascuna gestione. Al riguardo occorre infatti tener presente che l’articolo 16 della legge 2 agosto 1990, n. 233, prevede che il calcolo delle pensioni dei lavoratori autonomi che possano far valere contribuzione in più gestioni assicurative venga effettuato secondo le norme in vigore in ciascuna gestione. Per le pensioni da liquidare con decorrenza dal 1 gennaio 1993 in poi a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi nei confronti di assicurati che si trovano nelle condizioni previste dal comma 4 dell’articolo 3 del decreto n. 503, il periodo utile per la determinazione del reddito pensionabile è pertanto costituito da un numero di settimane pari alla somma del numero di settimane di contribuzione previsto dagli articoli 5 ed 8 della legge n. 233 e del numero di settimane di contribuzione comprese tra il 1 gennaio 1993 e la fine del mese antecedente la decorrenza della pensione. Nel caso in cui non risulti accreditata o versata in favore del lavoratore alcuna contribuzione per periodi successivi al 31 dicembre 1992, il calcolo del reddito pensionabile sarà effettuato con riferimento alle ultime 520 settimane di contribuzione, o al minor periodo utile, antecedenti la decorrenza della pensione, senza alcun incremento.

4.2 – LAVORATORI CHE AL 31 DICEMBRE 1992 POSSANO FAR VALERE UN’ANZIANITà CONTRIBUTIVA PARI O SUPERIORE A 15 ANNI (articolo 3, commi 2 e 3)

4.2.1 – LAVORATORI DIPENDENTI

Nei confronti dei lavoratori dipendenti che alla data del 31 dicembre 1992 possano far valere un’anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, il comma 2 dell’articolo 3 del decreto n.503 stabilisce che la retribuzione annua pensionabile di cui ai commi ottavo e quattordicesimo dell’articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, è determinata prendendo a riferimento le ultime 520 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione. L’ampliamento da 5 a 10 anni del periodo utile per il calcolo della retribuzione pensionabile viene attuato con gradualità, in ragione di un numero di settimane pari alla metà, arrotondata per difetto, del numero di settimane intercorrenti tra il 1 gennaio 1993 e la data di decorrenza della pensione, in modo da pervenire al periodo di regime a far tempo dal 1 gennaio 2003. In effetti, nel disciplinare la determinazione della retribuzione pensionabile per il periodo transitorio, il legislatore individua come data finale del periodo stesso il 31 dicembre 2001. Il comma 3 dell’articolo 3 stabilisce, infatti, che in fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 dello stesso articolo, per le pensioni da liquidare con decorrenza nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1993 ed il 31 dicembre 2001, le settimane di riferimento, ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, sono costituite da un numero di 260 settimane aumentato del 50 per cento del numero di settimane intercorrenti tra il 1 gennaio 1993 e la data di decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto. L’indicazione del 31 dicembre 2001 come data finale del periodo transitorio risulta pertanto inesatta, considerato che solo con il 31 dicembre 2002 si completano le 520 settimane previste per il periodo di regime. Per le pensioni da liquidare con decorrenza dal 1 gennaio 1993 in poi nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti nei confronti di assicurati che si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 dell’articolo 3 del decreto n. 503, il periodo utile per la determinazione della retribuzione pensionabile è pertanto costituito dal numero di settimane previsto dall’articolo 3 della legge n. 297 incrementato della metà, arrotondata per difetto, del numero di settimane di calendario comprese tra il 1 gennaio 1993 e la fine del mese antecedente la decorrenza della pensione, indipendentemente dal numero di settimane di contribuzione esistenti in tale ultimo periodo. Come precisato in via generale al punto 4, la retribuzione pensionabile calcolata sulla base dei periodi di contribuzione determinati con i criteri previsti dal comma 3 dell’articolo 3 del decreto n. 503 va utilizzata per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate successivamente al 31 dicembre 1992. Per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1992, il periodo utile per la determinazione della retribuzione pensionabile continua ad essere costituito dalle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione. Per una migliore comprensione dell’operatività della disposizione in esame, si ritiene utile riportare alcuni esempi.

a) Pensione da liquidare con decorrenza 1 luglio 1993: il periodo utile per la determinazione della retribuzione pensionabile ai fini del calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1 gennaio 1993 al 30 giugno 1993 è costituito dalle ultime 273 settimane di contribuzione antecedenti il 1 luglio 1993 (260 settimane più la metà delle 26 settimane di calendario comprese tra il 1 gennaio 1993 ed il 30 giugno 1993). Il periodo utile per la determinazione della retribuzione pensionabile ai fini del calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1992 è costituito dalle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti il 1 luglio 1993.

b) Pensione da liquidare con decorrenza 1 agosto 1993: il periodo utile per la determinazione della retribuzione pensionabile ai fini del calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1 gennaio 1993 al 31 luglio 1993 è costituito dalle ultime 275 settimane di contribuzione antecedenti il 1 agosto 1993 (260 settimane più la metà, arrotondata per difetto, delle 31 settimane di calendario comprese tra il 1 gennaio 1993 ed il 31 luglio 1993). Il periodo utile per la determinazione della retribuzione pensionabile ai fini del calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1992 è costituito dalle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti il 1 agosto 1993.

4.2.2 – LAVORATORI AUTONOMI

Nei confronti dei lavoratori autonomi che alla data del 31 dicembre 1992 possano far valere un’anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, il periodo di riferimento per il calcolo del reddito pensionabile resta confermato nei dieci anni coperti di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, sia per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1992, sia per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità acquisite successivamente a tale data.

4.3 – NUOVI CRITERI DI RIVALUTAZIONE DELLE RETRIBUZIONI E DEI REDDITI (articolo 3, comma 5)

Il comma 5 dell’articolo 3 del decreto n. 503 dispone che, ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici di cui allo stesso articolo, la retribuzione media settimanale determinata per ciascun anno solare ai sensi dell’articolo 3, comma 11, della legge 29 maggio 1982, n. 297, per le pensioni dei lavoratori dipendenti, i redditi annui di impresa determinati a norma dell’articolo 5, comma 6, della legge 2 agosto 1990, n. 233, nei confronti degli artigiani e degli esercenti attività commerciali ed il reddito convenzionale annuo determinato a norma dell’articolo 8, comma 4, della stessa legge n. 233 nei confronti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni sono rivalutati in misura corrispondente alla variazione dell’indice annuo dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’ISTAT tra l’anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione. Ai predetti redditi e retribuzioni si applica altresì un aumento di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione ai fini del computo delle retribuzioni e dei redditi pensionabili. La disposizione introduce nel sistema di determinazione della retribuzione e del reddito pensionabili in atto alla data di entrata in vigore della nuova normativa due ordini di modifiche: sostituisce il meccanismo di rivalutazione basato sulla variazione dell’indice annuo del costo della vita calcolato dall’ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dell’ industria con un meccanismo basato sulla variazione dell’indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati; prevede che ai predetti redditi e retribuzioni si applichi un ulteriore aumento di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione ai fini del computo delle retribuzioni e dei redditi pensionabili. Resta fermo comunque che non sono soggette a rivalutazione le retribuzioni ed i redditi dell’anno di decorrenza della pensione e dell’anno precedente. Le istruzioni per la rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi con i criteri previsti dalla nuova normativa saranno fornite con successive comunicazioni. Si precisa che il nuovo sistema di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi deve essere applicato per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive acquisite successivamente al 31 dicembre 1992, sia per le pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipenden- ti sia per le pensioni a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi (vedere punto 7). L’anzidetto sistema non va pertanto utilizzato per le pensioni per le quali non si rende comunque necessario calcolare la quota relativa alle anzianità contributive successive al 31 dicembre 1992.

4.4 – PERIODI RELATIVI A TRATTAMENTI DI MOBILITà (articolo 3, comma 6)

Per le pensioni con decorrenza dal 1 gennaio 1993 in poi, a norma del comma 6 dell’articolo 3 del decreto n. 503, qualora nel periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile si collochino periodi relativi a trattamenti di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, di durata continuativa superiore all’anno, le retribuzioni accreditate figurativamente per tali periodi devono essere rivalutate anche in base agli indici di variazione delle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza dell’interessato, rilevati dall’ISTAT. Considerato che tale ulteriore rivalutazione consente di attualizzare la retribuzione sulla base della quale è stata calcolata la retribuzione figurativa per mobilità, per le pensioni per le quali trova applicazione la disposizione in parola, a modifica dei criteri forniti con il messaggio n. 27757 del 5 giugno 1992, le retribuzioni figurative per mobilità di ciascun anno solare devono essere rivalutate con il coefficiente rilevato in relazione all’anno solare nel quale si colloca la contribuzione figurativa, anziché con il coefficiente dell’anno al quale è stato fatto riferimento per la determinazione del valore retributivo figurativo. Le disposizioni del citato messaggio n. 27757 continuano a trovare applicazione per le pensioni con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1993 e, qualunque sia la decorrenza della pensione, per i periodi relativi a tratttamenti di mobilità di durata continuativa non superiore all’anno.

5 – REQUISITI REDDITUALI PER L’INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO (articolo 4)

L’articolo 4 del decreto n. 503 in attuazione dei principi di cui all’articolo 3, lettera s), della legge delega detta una nuova disciplina dei requisiti reddituali per l’integrazione al trattamento minimo delle pensioni aventi decorrenza dal 1 gennaio 1993 in poi. L’articolo in esame, sostituendo i commi 1 e 2 dell’articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638, dispone che l’integrazione al minimo delle pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni sostitutive ed esclusive della medesima, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori e dell’ENASARCO non spetta: a) ai soggetti non coniugati, ovvero coniugati ma legalmente ed effettivamente separati, che posseggano redditi propri assoggettabili all’imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l’ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l’importo mensile in vigore al 1 gennaio di ciascun anno; b) ai soggetti coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, che posseggano redditi propri per un importo superiore a quello di cui alla lettera a), ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a tre volte l’ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l’importo mensile in vigore al 1 gennaio di ciascun anno. Dal computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, ivi comprese le anticipazioni su tali trattamenti, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. Non concorre alla formazione dei redditi l’importo della pensione da integrare al trattamento minimo. Nel caso di possesso di redditi di ammontare inferiore ai limiti previsti l’integrazione al minimo spetta in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi. Per i soggetti coniugati, e non legalmente ed effettivamente separati, il limite di reddito personale ed il limite di reddito cumulato operano congiuntamente; pertanto, l’integrazione al minimo non può essere comunque riconosciuta ove l’importo del reddito personale ovvero l’importo del reddito cumulato sia superiore al limite di legge. Del pari, in caso di possesso di redditi personali e cumulati di ammontare inferiore ai limiti di legge, l’integrazione al minimo deve essere riconosciuta nella minore misura risultante dalla differenza tra il limite di reddito personale e l’importo del reddito personale e tra il limite di reddito cumulato e l’importo del reddito cumulato. Per l’anno 1993 i limiti di reddito che escludono l’integrazione al minimo delle pensioni aventi decorrenza nell’anno sono i seguenti:

– limite di reddito personale: lire 15.021.500, pari a lire 577.750 per 13 per 2;

– limite di reddito cumulato: lire 22.532.250, pari a lire 577.750 per 13 per 3.

Secondo quanto espressamente stabilito dal comma 2 dell’articolo 4 del decreto n. 503, per le pensioni con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1993 rimane in vigore la previgente disciplina, che prevede la valutazione del solo reddito personale, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto, del reddito della casa di abitazione e dell’importo della pensione da integrare al minimo, ma non delle competenze arretrate assoggettate a tassazione separata, che per le pensioni in parola debbono pertanto continuare ad essere valutate. Nulla è innovato per quanto riguarda l’integrazione degli assegni di invalidità, che rimane pertanto disciplinata, qualunque sia la relativa decorrenza, dalle disposizioni dettate dall’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

6 – ALIQUOTE DI RENDIMENTO (articolo 12, comma 1)

L’articolo 12, comma 1, del decreto n. 503, modificando la Tabella di cui all’articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n.67, stabilisce nuove fasce di retribuzione e di reddito pensionabili e nuove aliquote di rendimento per il calcolo della pensione nei casi in cui la retribuzione o il reddito pensionabili eccedano il limite al quale si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione. In particolare, la norma in esame articola su quattro fasce, in luogo delle tre precedentemente stabilite, le quote di retribuzione e di reddito eccedenti il predetto limite e le relative aliquote di rendimento. Nell’allegato 3 sono riportate le fasce di retribuzione e di reddito, con le corrispondenti aliquote di rendimento, previste dall’articolo 12 del decreto n. 503, e le fasce di retribuzione e di reddito, con le corrispondenti aliquote di rendimento, stabilite dall’articolo 21 della legge n. 67/1988. La nuova normativa si applica alle pensioni dei lavoratori dipendenti ed autonomi con decorrenza dal 1 gennaio 1993 in poi. Peraltro, i nuovi criteri in materia di valutazione delle retribuzioni e dei redditi eccedenti il tetto, al pari dei criteri dettati dall’articolo 3 del decreto n. 503 per la determinazione della retribuzione e del reddito pensionabili, trovano applicazione, per effetto della normativa transitoria dettata dall’articolo 13 dello stesso decreto n. 503, per il calcolo della sola quota di pensione relativa alle anzianità contributive acquisite successivamente al 31 dicembre 1992.

7 -NORMA TRANSITORIA PER IL CALCOLO DELLE PENSIONI (articolo 13)

In attuazione del principio stabilito dall’articolo 3, comma 1, lettera u), della legge di delega, l’articolo 13 del decreto n.503 detta una disciplina transitoria per il calcolo delle pensioni a garanzia dei diritti maturati dagli assicurati anteriormente alla data di entrata in vigore della riforma. A tal fine l’ articolo in esame prevede che per i lavoratori dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, e per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali amministrate dall’INPS, l’importo della pensione è determinato dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente all’importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1 gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile; b) della quota di pensione corrispondente all’importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1 gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente decreto. Per le pensioni con decorrenza dal 1 gennaio 1993 in poi, l’importo della pensione deve essere pertanto calcolato in conformità alle modalità indicate di seguito.

7.1 – QUOTA DI PENSIONE RELATIVA ALLE ANZIANITà CONTRIBUTIVE MATURATE AL 31 DICEMBRE 1992

Il calcolo della quota di pensione corrispondente all’anzianità contributiva acquisita anteriormente al 1 gennaio 1993 deve essere effettuato in conformità alla previgente normativa, secondo i seguenti criteri: – si determina con le consuete modalità l’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992 utile per la misura della pensione; – si determina la retribuzione media settimanale pensionabile prendendo a riferimento le ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione rivalutando previamente le retribuzioni di ciascun anno solare preso in considerazione, tranne quello di decorrenza della pensione e l’anno precedente tale decorrenza, in misura corrispondente alla variazione dell’indice annuo del costo della vita calcolato dall’ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell’industria tra l’anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione. I coefficienti di rivalutazione validi per la liquidazione con decorrenza nell’anno 1993 delle quote di pensione relative alle anzianità contributive acquisite fino al 31 dicemre 1992 sono stati comunicati con messaggio n. 44577 del 6 febbraio 1993 (allegato 4); – qualora la retribuzione media settimanale così determinata superi il limite al quale si applica l’aliquota massima di rendimento annuo, pari al 2 per cento, le ulteriori fasce di retribuzione e le corrispondenti aliquote di rendimento saranno determinate in conformità ai criteri stabiliti dall’ articolo 21 della legge n.67/1988. Per la liquidazione delle pensioni dei lavoratori autonomi il periodo da prendere in considerazione per il calcolo del reddito medio pensionabile è costituito dagli ultimi dieci anni di contribuzione nella gestione anteriori alla decorrenza della pensione.

7.2 – QUOTA DI PENSIONE RELATIVA ALLE ANZIANITà CONTRIBUTIVE ACQUISITE A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 1993

Il calcolo della quota di pensione relativa all’anzianità con-tributiva acquisita a decorrere dal 1 gennaio 1993 deve essere effettuato in conformità alle disposizioni dettate dal decreto n.503, secondo i seguenti criteri: – si determina con le consuete modalità l’anzianità contributiva maturata successivamente al 31 dicembre 1992 utile per la misura della pensione; – si determina la retribuzione media settimanale pensionabile, o il reddito medio settimanale pensionabile per le pensioni dei lavoratori autonomi, prendendo a riferimento il numero di settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione stabilito con le modalità indicate, rispettivamente, al punto 4.1 o 4.2, a seconda dell’anzianità contributiva maturata dall’interessato alla data del 31 dicembre 1992, previa rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi di ciascun anno solare preso in considerazione, tranne quello di decorrenza della pensione e l’anno precedente tale decorrenza, in misura corrispondente alla variazione dell’indice annuo dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’ISTAT tra l’anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione, con l’incremento di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione; – qualora la retribuzione o il reddito così determinati superino il limite al quale si applica l’aliquota massima di rendimento annuo, pari al 2 per cento, le ulteriori fasce di retribuzione o di reddito e le corrispondenti aliquote di rendimento devono essere determinate in conformità ai criteri stabiliti dall’articolo 12 del decreto n. 503. 7.3 –

MISURA DELLA PENSIONE

La somma delle quote di pensione determinate con i criteri di cui ai precedenti punti costituisce l’importo di pensione spettante. Nei casi in cui la pensione debba essere liquidata nei confronti di assicurato che non faccia valere periodi di contribuzione successivi al 31 dicembre 1992, la pensione stessa sarà determinata sulla base dei soli criteri in vigore anteriormente al 1 gennaio 1993. Atteso il particolare meccanismo di calcolo della pensione previsto dall’articolo 13 in esame, anche le pensioni aventi decorrenza pari al 1 gennaio 1993 dovranno essere determinate sulla base dei soli criteri in vigore anteriormente al 1 gennaio 1993. 8 –

SUPPLEMENTI DI PENSIONE CON DECORRENZA DAL 1 FEBBRAIO 1993 IN POI

L’articolo 7, secondo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, dispone, come è noto, che i supplementi di pensione da liquidare a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti si calcolano con gli stessi criteri previsti per il calcolo delle pensioni. Analoga disposizione è contenuta, per i supplementi di pensione da liquidare a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi nell’articolo 6, comma 2, e nell’articolo 9, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233. Il calcolo dei supplementi da liquidare con decorrenza dal 1 febbraio 1993 in poi dovrà pertanto essere effettuato con i criteri previsti per le pensioni. In particolare: – il calcolo della quota di supplemento relativa all’anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 1992 deve essere effettuato secondo i criteri vigenti anteriormente al decreto n. 503; – il calcolo della quota di supplemento relativa all’anzianita contributiva maturata dal 1 gennaio 1993 in poi deve essere effettuato secondo i criteri previsti dal decreto n. 503. Al fine di verificare se l’assicurato possa far valere un’anzianità contributiva inferiore a 15 anni ovvero pari o superiore, per l’individuazione dei periodi da prendere a riferimento per la determinazione della retribuzione e del reddito pensionabili, devono essere considerati tutti i periodi contributivi fatti valere al 31 dicembre 1992 nella gestione nella quale viene liquidato il supplemento, ivi compresi i periodi già utilizzati per il calcolo della pensione e per eventuali precedenti supplementi. Per l’anno solare nel quale si colloca la retribuzione più remota utile per il calcolo del supplemento, qualora l’anno stesso coincida con quello di decorrenza della pensione o di un precedente supplemento, devono essere prese in considerazione le retribuzioni relative ai periodi successivi alla decorrenza della pensione o del precedente supplemento, non computati ai fini del relativo calcolo.

9 – TRASFORMAZIONE DELL’ASSEGNO DI INVALIDITà IN PENSIONE DI VECCHIAIA A norma del comma 10 dell’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, l’assegno di invalidità, al compimento da parte del titolare dell’età pensionabile prevista nella gestione interessata, deve essere trasformato d’ufficio, in presenza dei prescritti requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia. Per gli assegni di invalidità da trasformare in pensione di vecchiaia con decorrenza successiva al 31 dicembre 1992 occorre accertare, oltre alla sussistenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti dalla nuova normativa, anche la condizione di cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Qualora tali condizioni non risultino realizzate, sarà mantenuto in pagamento l’assegno di invalidità, che continuerà ad essere disciplinato, per quanto riguarda in particolare la conferma e la revisione, dalle specifiche norme. Per le trasformazioni in parola dovranno altresì essere osservati i nuovi criteri in materia di integrazione al trattamento minimo previsti dall’articolo 4 del decreto n. 503. Per gli assegni di invalidità da trasformare in pensione di vecchiaia con decorrenza successiva al 31 dicembre 1993 dovranno inoltre essere osservati i nuovi limiti di età di cui all’articolo 1 del decreto n. 503. Al riguardo va peraltro tenuto presente che, nei confronti degli invalidi in misura non inferiore all’80 per cento, non si applica l’elevazione dei limiti di età (vedere punto 1.1.2). Ai fini dell’accertamento della percentuale di invalidità si fa riserva di successive istruzioni.

10 – CALCOLO DELLE PENSIONI DI INABILITà

A norma dell’articolo 2, comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222, la pensione di inabilità è costituita dall’importo dell’assegno di invalidità e da una maggiorazione pari alla differenza tra l’importo dell’assegno di invalidità e l’importo che sarebbe spettato all’interessato sulla base della retribuzione pensionabile considerata per il calcolo dell’assegno medesimo e di un’anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di decorrenza della pensione di inabilità e la data di compimento dell’età pensionabile, entro il limite dell’anzianità contributiva massima di 40 anni. Per le pensioni di inabilità da liquidare a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti con decorrenza dal 1 gennaio 1993 in poi nei confronti di assicurati che compiono l’età pensionabile successivamente al 31 dicembre 1993, in attesa che venga esattamente definita l’incidenza della nuova normativa in materia di età pensionabile, il calcolo della predetta maggiorazione dovrà essere effettuato provvisoriamente tenendo conto dei previgenti limiti di età per il pensionamento di vecchiaia. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 13 del decreto n. 503, si precisa che per le pensioni di inabilità da liquidare a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni dei lavoratori autonomi con decorrenza dal 1 gennaio 1993 in poi l’importo della maggiorazione di pensione dovrà essere calcolato con i criteri previsti per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate successivamente al 31 dicembre 1992, illustrati al punto 7.2. Tali criteri dovranno essere osservati anche nei casi in cui l’interessato non possa far valere periodi di contribuzione successivi al 31 dicembre 1992.

11 – CALCOLO DEI TRATTAMENTI DI PREPENSIONAMENTO

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 13 del decreto n. 503, si precisa che per i trattamenti di prepensionamento da liquidare a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti con decorrenza dal 1 gennaio 1993 in poi la maggiorazione dell’anzianità contributiva dovrà essere operata per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate successivamente al 31 dicembre 1992. Tali criteri dovranno essere osservati anche nei casi in cui l’interessato non possa far valere periodi di contribuzione successivi al 31 dicembre 1992.

12 – DISPOSIZIONI PROVVISORIE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI AVENTI DECORRENZA NELL’ANNO 1993

In attesa dell’aggiornamento delle procedure automatizzate di liquidazione delle pensioni in conformità alle istruzioni dettate dal decreto n. 503, le pensioni dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi aventi decorrenza dal 1 febbraio 1993 in poi dovranno essere liquidate, in via provvisoria, per la sola quota relativa alle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1992. Potranno peraltro essere calcolate in via definitiva le pensioni da liquidare con decorrenza dal 1 febbraio 1993 in poi nei confronti degli assicurati che non possano far valere alcuna contribuzione per i periodi successivi al 31 dicembre 1992; potranno del pari essere liquidate in via definitiva le pensioni aventi decorrenza dal 1 gennaio 1993. Dovranno invece essere calcolati in via provvisoria, sulla base della sola contribuzione acquisita al 31 dicembre 1992, con esclusione dell’anzianità contributiva attribuita a titolo di maggiorazione, le pensioni di inabilità e i trattamenti di prepensionamento con decorrenza dal 1 gennaio 1993 in poi, anche nel caso in cui l’assicurato non faccia valere periodi di contribuzione successivi al 31 dicembre 1992. Con gli stessi criteri potranno essere liquidati i supplementi di pensione aventi decorrenza nell’anno 1993. Ai fini della segnalazione dei dati reddituali per l’integrazione al minimo delle pensioni da liquidare con decorrenza nell’anno 1993 nei confronti dei lavoratori, dipendenti ed autonomi, coniugati e non legalmente ed effettivamente separati, nei casi in cui il coniuge possieda redditi, in attesa dell’aggiornamento dei programmi per consentire l’acquisizione anche dei redditi del coniuge, devono essere osservati i criteri illustrati di seguito.

a) Nel caso che l’ammontare dei redditi personali dell’assicurato sia superiore a lire 15.021.500, deve essere segnalato soltanto l’importo di tali redditi, qualunque sia l’ammontare dei redditi del coniuge.

b) Nel caso che la somma dei redditi personali dell’assicurato e dei redditi del coniuge sia superiore a lire 22.532.250, deve essere segnalato quale reddito personale il valore ‘99.999.000’.

c) Nel caso che l’ammontare dei redditi del pensionato sia inferiore a lire 7.407.550 e la somma dei redditi personali dell’assicurato e dei redditi del coniuge sia inferiore a lire 14.918.300, deve essere segnalato quale reddito personale il reddito del pensionato.

d) Negli altri casi occorre segnalare quale reddito del pensionato l’importo della differenza, arrotondata a lire 1.000 per difetto, fra l’importo del limite di reddito personale di lire 15.021.500 ed il minore degli importi risultanti dalle seguenti operazioni: . lire 15.021.500 meno l’importo dei redditi del pensionato; . lire 22.532.250 meno la somma dei redditi del pensionato e dei redditi del coniuge. Esempio: assicurato in possesso di redditi personali per un importo di lire 11.000.000, il cui coniuge possiede redditi per un ammontare di lire 9.000.000. Deve essere segnalato quale reddito personale il valore di lire 12.489.000, pari alla differenza, arrotondata a lire 1.000 per difetto, fra il limite di reddito personale di lire 15.021.500 ed il valore di lire 2.532.250, pari al minore degli importi risultanti dalle seguenti sottrazioni: . lire 15.021.500 meno lire 11.000.000, uguale a lire 4.021.500; . lire 22.532.250 meno lire 20.000.000 (somma di lire 11.000.000 e di lire 9.000.000), uguale a lire 2.532.250.





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