L’assegno INPS per assistenza personale e continuativa è previsto dal’articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e spetta ai lavoratori già titolari di Pensione di inabilità,secondo la stessa legge 222/84, che si trovano nella incapacità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore e/o non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
In sostanza il requisito sanitario per ottenerne la concessione è praticamente sovrapponibile a quello dell’indennità di accompagnamento dell’invalidità civile.
Le caratteristiche fondamentali dell’Assegno per assistenza personale e continuativa sono:
- è necessario essere già titolare di pensione di inabilità;
- non viene concessa in automatico ma per la sua concessione occorre presentare specifica domanda;
- è incompatibile con prestazioni similari erogate da altre amministrazioni, quindi è incompatibile con l’indennità di accompagnamento agli invalidi civili e con l’assegno per assistenza personale e continuativa erogato dall’INAIL (ciò non vuol dire che non si possa presentare istanze per entrambe, ma se entrambe le istanze dovessero venire accolte, in sede di erogazione viene richiesto di scegliere quale si intende percepire);
- viene erogato per 12 mensilità a partire dalla data della domanda;
- a partire dal 01/07/2023 consiste in € 632,94 mensili
- non viene corrisposto se il richiedente è ricoverato in struttura con retta interamente a carico di ente pubblico;
- eventualmente, in caso di ricovero per frazioni di mese, spettano tanti trentesimi di assegno quanto sono i giorni di mancato ricovero;
- può essere corrisposto in caso di ricovero purchè vi sia compartecipazione, anche parziale, alla retta, indipendentemente dalla consistenza di tale partecipazione;
- in caso di decesso non è reversibile ai superstiti;
- in caso di decesso, i ratei non riscossi spettano agli eredi;
- spetta anche in caso di residenza in altro paese UE.
La procedura per l’istanza di concessione di Assegno di Assistenza Personale e Continuativa ricalca quella dell’Assegno ordinario di invalidità e della pensione di inabilità.
Quindi occorre far stilare da un medico dotato di apposite credenziali un certificato telematico su modello SS3 e successivamente presentare specifica domanda sempre per via telematica, domanda che può essere presentata direttamente dall’interessato ma che io consiglio sia presentata tramite patronato che potrà eventualmente gestire anche la successiva fase amministrativa concessoria.
Successivamente il richiedente viene sottoposto a visita medico legale da parte di una Commissione INPS che deciderà per l’accettazione o no dell’istanza.
Anche in questo caso, similmente per ciò che è previsto per l’invalidità civile, è possibile ricorrere alla negata concessione impugnando il verbale presso il Tribunale del Lavoro con la procedura dell’Accertamento Tecnico Preventivo (vedi QUESTA pagina)
Dott. Salvatore Nicolosi
Medico di Medicina Generale convenzionato con il SSN
Buonasera.
Circolare INPS n. 187 del 23/12/2021, allegato 2
visualizzabile da questa pagina:
https://medisoc.it/invalidita-civile/invalidita-civile-circolari-e-messaggi-inps/
buonasera, perchè qui https://mysuperabile.inail.it/cs/superabile/inps–assegno-mensile-per-assistenza-personale-e-continuativ.html
è riportato come 574,59? Grazie per il chiarimento
Buonasera.
Un pò di confusione.
L’indennità di accompagnamento per gli invalidi civili NON è prevista dalla legge 104/92, ma dalla legge 18/1980.
La legge 104/92 ha il fine di tutelare i soggetti con menomazioni che incidono sulle attività lavorative, ordinarie e sulla socializzazione.
Anche coloro che sono titolari di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 18/80, per usufruire dei benefici previsti a favore dei soggetti con handicap ai sensi dei commi 1 e 3 dell’art. 3 della legge 104/92, devono presentare una specifica domanda, domanda che può essere presentata anche da coloro che sono invalidi ai sensi della legge 222/84 o ai sensi della normativa sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
E’ una domanda che viene fatta in modo assolutamente uguale a quella per l’invalidità civile, quindi con un certificato radatto da medico abilitato sul sito dell’INPS, in cui viene barrata la casella “handicap”.
Per ulteriori notizie può leggere questa pagina: Handicap e Legge 104/92 – la domanda
saluti
Buongiorno volevo chiedervi, i titolari dell’assegno di accompagnamento previsto dall’art 5 della legge 222/84 hanno diritto a tutte le agevolazioni previste per chi ha l’assegno di accompagnamento ai sensi della legge 104, se e si come possono dimostrare il loro stato visto che le aziende di trasporto pubbliche per le agevolazioni riconoscono solo gli invalidi ai sensi della legge 104 grazie
Buonasera.
Per “sovrapponibilità” intendo dire che i criteri per la concessione dell’uno o dell’altro sono praticamente uguali, ma sicuramente NON è possibile avere 2 benefici economici assitenziali per lo stesso motivo, almeno in quest’ambito.
Quindi O assegno per assistenza personale continuativa OPPURE indennità di accompagnamento, non entrambi.
Come ulteriore beneficio, esiste l’Assegno di cura per anziani e disabili gravi/gravissimi; è un beneficio erogato a precise condizioni che viene gestito a livello regionale, quindi differente nelle varie regioni. Ci si può informare nell’ufficie competente della propria Azienda Sanitaria dove di solito esiste un ufficio per le relazioni con il pubblico.
Saluti
Buongiorno,
ho letto vari articoli ma non è proprio chiara la sovrapponibilità dell’assegno per assistenza personale continuativa con l’indennità di accompagnamento.
Mia mamma, ex insegnante, a causa di problemi di salute, ha avuto diritto alla pensione diretta di inabilità. Inoltre con l’invalidità civile al 100% e l’impossibilità a deambulare percepisce l’indennità di accompagnamento. Per concludere ha anche la 104. 3 comma 3.
In questo articolo è riportato ” In sostanza il requisito sanitario per ottenerlo è praticamente sovrapponibile a quello dell’indennità di accompagnamento dell’invalidità civile.” Pertanto, vorrei sapere se in questa situazione è possibile anche richiedere l’assegno di assistenza personale continuativa e/o se ci sono altri sussidi che potrebbe ricevere.
La ringrazio in anticipo e attendo una sua risposta.
Saluti
Francesco