L’assegno INPS per “assistenza personale continuativa” spetta ai soggetti già titolari di Pensione di inabilità secondo la legge 222/84 che si trovano nella incapacità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore e/o non in grado di compiere gli atto quotidiani della vita.
In sostanza il requisito sanitario per ottenerlo è praticamente sovrapponibile a quello dell’indennità di accompagnamento dell’invalidità civile.
Le caratteristiche fondamentali sono:
- è necessario essere già titolare di pensione di inabilità;
- per la sua concessione occorre presentare specifica domanda;
- è incompatibile con prestazioni similari erogate da altre amministrazioni, quindi è incompatibile con l’indennità di accompagnamento e con l’assegno per assistenza personale continuativa erogato dall’INAIL (ciò non vuol dire che non si possa presentare istanze per entrambe, ma se entrambe le istanze venissero accolte, in sede di erogazione viene richiesto di scegliere quale si intende percepire);
- viene erogato per 12 mensilità a partire dalla data della domanda;
- a partire dall’1 luglio 2018 consiste in € 539,09 mensili
- non viene corrisposto se il richiedente è ricoverato in struttura con retta interamente a carico di ente pubblico;
- eventualmente, in caso di ricovero per frazioni di mese, spettano tanti trentesimi di assegno quanto sono i giorni di mancato ricovero;
- può essere corrisposto in caso di ricovero purchè vi sia compartecipazione, anche parziale, alla retta, indipendentemente dalla consistenza di tale partecipazione;
- in caso di decesso non è reversibile ai superstiti;
- in caso di decesso, i ratei non riscossi spettano agli eredi:
- spetta anche in caso di residenza in altro paese UE.
La procedura per l’istanza di concessione di Assegno di Assistenza Personale Continuativa ricalca quella dell’Assegno ordinario di invalidità e della pensione di inabilità.
Quindi occorre far stilare da un medico dotato di apposite credenziali un certificato telematico su modello SS3 e successivamente presentare specifica domanda sempre per via telematica, domanda che io consiglio sia presentata tramite patronato che potrà eventualmente gestire anche la successiva fase amministrativa.
Dott. Salvatore Nicolosi
Buongiorno,
ho letto vari articoli ma non è proprio chiara la sovrapponibilità dell’assegno per assistenza personale continuativa con l’indennità di accompagnamento.
Mia mamma, ex insegnante, a causa di problemi di salute, ha avuto diritto alla pensione diretta di inabilità. Inoltre con l’invalidità civile al 100% e l’impossibilità a deambulare percepisce l’indennità di accompagnamento. Per concludere ha anche la 104. 3 comma 3.
In questo articolo è riportato ” In sostanza il requisito sanitario per ottenerlo è praticamente sovrapponibile a quello dell’indennità di accompagnamento dell’invalidità civile.” Pertanto, vorrei sapere se in questa situazione è possibile anche richiedere l’assegno di assistenza personale continuativa e/o se ci sono altri sussidi che potrebbe ricevere.
La ringrazio in anticipo e attendo una sua risposta.
Saluti
Francesco
Buonasera.
Per “sovrapponibilità” intendo dire che i criteri per la concessione dell’uno o dell’altro sono praticamente uguali, ma sicuramente NON è possibile avere 2 benefici economici assitenziali per lo stesso motivo, almeno in quest’ambito.
Quindi O assegno per assistenza personale continuativa OPPURE indennità di accompagnamento, non entrambi.
Come ulteriore beneficio, esiste l’Assegno di cura per anziani e disabili gravi/gravissimi; è un beneficio erogato a precise condizioni che viene gestito a livello regionale, quindi differente nelle varie regioni. Ci si può informare nell’ufficie competente della propria Azienda Sanitaria dove di solito esiste un ufficio per le relazioni con il pubblico.
Saluti