L’assegno INPS per assistenza personale e continuativa è previsto dal’articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e spetta ai lavoratori già titolari di Pensione di inabilità,secondo la stessa legge 222/84, che si trovano nella incapacità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore e/o non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.

In sostanza il requisito sanitario per ottenerne la concessione è praticamente sovrapponibile a quello dell’indennità di accompagnamento dell’invalidità civile.

Le caratteristiche fondamentali dell’Aassegno per assistenza personale e continuativa sono:

  • è necessario essere già titolare di pensione di inabilità;
  • non viene concessa in automatico ma per la sua concessione occorre presentare specifica domanda;
  • è incompatibile con prestazioni similari erogate da altre amministrazioni, quindi è incompatibile con l’indennità di accompagnamento agli invalidi civili e con l’assegno per assistenza personale e continuativa erogato dall’INAIL (ciò non vuol dire che non si possa presentare istanze per entrambe, ma se entrambe le istanze dovessero venire accolte, in sede di erogazione viene richiesto di scegliere quale si intende percepire);
  • viene erogato per 12 mensilità a partire dalla data della domanda;
  • a partire dal 01/07/2023 consiste in € 632,94 mensili
  • non viene corrisposto se il richiedente è ricoverato in struttura con retta interamente a carico di ente pubblico;
  • eventualmente, in caso di ricovero per frazioni di mese, spettano tanti trentesimi di assegno quanto sono i giorni di mancato ricovero;
  • può essere corrisposto in caso di ricovero purchè vi sia compartecipazione, anche parziale, alla retta, indipendentemente dalla consistenza di tale partecipazione;
  • in caso di decesso non è reversibile ai superstiti;
  • in caso di decesso, i ratei non riscossi spettano agli eredi;
  • spetta anche in caso di residenza in altro paese UE.

La procedura per l’istanza di concessione di Assegno di Assistenza Personale e Continuativa ricalca quella dell’Assegno ordinario di invalidità e della pensione di inabilità.

Quindi occorre far stilare da un medico dotato di apposite credenziali un certificato telematico su modello SS3 e successivamente presentare specifica domanda sempre per via telematica, domanda che può essere presentata direttamente dall’interessato ma che io consiglio sia presentata tramite patronato che potrà eventualmente gestire anche la successiva fase amministrativa concessoria.

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Successivamente il richiedente viene sottoposto a visita medico legale da parte di una Commissione INPS che deciderà per l’accettazione o no dell’istanza.

Anche in questo caso, similmente per ciò che è previsto per l’invalidità civile, è possibile ricorrere alla negata concessione impugnando il verbale presso il Tribunale del Lavoro con la procedura dell’Accertamento Tecnico Preventivo (vedi QUESTA pagina)

Dott. Salvatore Nicolosi
Medico di Medicina Generale convenzionato con il SSN


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