L’assegno ordinario d’Invalidità è previsto dall’art. 1 della legge 222/84, è riservato ai dipendenti del comparto privato, ma anche agli artigiani, e consiste in un assegno mensile la cui entità dipende dai contributi versati.
Viene calcolato sulla scorta della contribuzione maturata; se il lavoratore è disoccupato e privo di altri redditi la pensione viene calcolata ed erogata con integrazione al minimo.
Nel web o nei patronati può essere impropriamente chiamato “assegno di invalidità contributiva” o, abbreviato, “IO” (è la sigla che viene usata dall’INPS nei riassunti inviati all’invalido).
REQUISITO SANITARIO
Il lavoratore deve essere affetto da infermità che provocano una riduzione permanente a meno di 1/3 delle sue capacità lavorative in “occupazioni confacenti alle attitudini.“
Da rilevare che la valutazione medico-legale del quadro invalidante e/o delle singole patologie può essere difficile, in quanto infermità uguali possono produrre, nei lavoratori che svolgono mansioni diverse, differenti limitazioni delle capacità lavorative. In sostanza non esiste una tabella di riferimento, ma uguali infermità possono essere valutate diversamente a causa delle diverse “occupazioni confacenti”.
REQUISITI CONTRIBUTIVI
Il lavoratore deve avere un’anzianità contributiva di almeno 5 anni, oppure devono essere stati versati almeno 260 contributi settimanali; di questi almeno 3 anni (oppure 156 contributi settimanali) devono essere stati versati negli ultimi 5 anni.
Da precisare che perfezionamento del requisito contributivo deve essere tale al momento della presentazione della domanda e non, eventualmente, alla data di decorrenza della prestazione che può essere anche differita in data successiva.
LA DOMANDA PER L’ASSEGNO ORDINARIO D’INVALIDITA’
Propedeutica alla domanda di concessione di Assegno è la presentazione di apposita certificazione, nel caso specifico, a partire dal 1° settembre 2012, un certificato su modello SS3 compilato ed inviato on-line da un medico dotato di apposite credenziali di accesso al sito dell’INPS (le stesse di quelle necessarie per il certificato d’invalidità civile, ormai lo SPID).
La domanda vera e propria deve essere presentata per via telematica tramite un patronato inserendo il numero di protocollo del certificato modello SS3.
Se si è proceduto all’attivazione di credenziali dispositive, è possibile inviare la domanda anche autonomamente accedendo all’apposita area del sito dell’INPS con lo SPID; ma è una modalità che sconsiglio: non sempre sul sito dell’INPS le procedure sono lineari e semplici e si corre il rischio di “bruciare” il certificato o fare una istanza differente da quella che si desiderava.
Il modello cartaceo SS3 (scaricabile da qui-> SS3-modello) ha ormai solo un valore storico.
L’ACCERTAMENTO SANITARIO
Il lavoratore che ha presentato la domanda di Assegno ordinario d’Invalidità viene, piuttosto rapidamente, convocato presso la sede INPS di residenza e quindi sottoposto a visita da parte di un medico il quale acquisisce la documentazione specialistica che viene prodotta, lo visita e quindi esprime un giudizio. Se il medico accertatore dovesse ritenerlo opportuno o utile per una più corretta valutazione può far sottoporre il richiedente ad ulteriori visite specialistiche, con spese a carico dell’Istituto, ma comunque mai con accertamenti invasivi.
SE LA DOMANDA VIENE ACCOLTA,
in prima istanza o dopo il ricorso al Comitato Provinciale (vedi dopo), viene erogato l’Assegno ordinario d’Invalidità.
DURATA DELL’ASSEGNO.
L’assegno viene concesso per un periodo di 3 anni.
È facoltà dell’INPS richiamare il lavoratore a visita prima della scadenza triennale per verificare un eventuale miglioramento delle condizioni psico-fisiche oppure per motivazione reddituale (vedi dopo).
Circa 6 mesi prima, l’INPS avvisa il lavoratore della prossima scadenza e lo invita a ripresentare la nuova istanza per la conferma del beneficio.
La domanda deve essere presentata con modalità assolutamente uguale alla prima volta, quindi un nuovo certificato medico (modello SS3 on-line) e una nuova domanda (consigliabile sempre tramite Patronato).
Se viene confermato per 3 volte consecutive, compresa la prima volta, l’assegno diventa definitivo, nel senso che il lavoratore non deve più rinnovare l’istanza, ma l’INPS ha facoltà di chiamare a verifica il lavoratore per accertare la persistenza dello stato invalidante e quindi confermare o sospendere l’Assegno.
Al raggiungimento dell’età pensionabile, l’Assegno Ordinario d’Invalidità si trasforma automaticamente in pensione di vacchiaia, soggiacendo comunque a tutte le regole previste per questo tipo di pensione, qui non descritte perchè esulano dalle mie competenze e che possono benissimo essere verificate presso un Patronato
SE LA DOMANDA VIENE RIGETTATA
La domanda di assegno ordinario d’invalidità può essere respinta se il medico accertante ritiene che le malattie del lavoratore non riducono a meno di 1/3 la sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini.
In questo caso è possibile presentare un apposito ricorso presso il Comitato Provinciale entro 90 giorni dalla comunicazione di diniego; il termine di 90 giorni in realtà è ordinativo e non perentorio; ho avuto esperienza diretta di ricorsi inviati abbondantemente dopo il 90° giorno il cui iter successivo non ha subito alcun problema.
Anche per il ricorso al Comitato Provinciale è indispensabile l’invio di un certificato su modello SS3 (compilato on-line) e preferibilmente, a mio parere, con l’assistenza di un ente di Patronato il quale potrà fornire anche l’assistenza di un medico di parte in occasione della nuova visita, naturalmente se è organizzato in tal senso.
Da precisare che in occasione del rinnovo al triennio o in occasione dei controlli intermedi (vedi dopo), il medico accertante può rispettivamente rigettare la nuova domanda o revocare l’assegno con 2 differenti motivazioni:
- “rigettata per motivi sanitari” ==> il medico ritiene che vi sia stato un miglioramento delle condizioni di salute;
- “rigettata per motivi reddituali” ==> dalla documentazione si evince che non c’è stata alcuna riduzione di reddito a causa della malattia oppure addirittura vi è stato un aumento di reddito, ad esempio per un favorevole cambio di mansioni.
In entrambi i casi non vi sono differenze nella modalità con cui procedere al ricorso al Comitato Provinciale, quindi certificato e domanda.
SE VIENE RIGETTATO ANCHE IL RICORSO AL COMITATO PROVINCIALE.
In questo caso è possibile promuovere un‘azione legale presso il Giudice del Lavoro per il riconoscimento del negato beneficio dell’Assegno d’Invalidità contributiva.
Il Dl 98/2011 ha introdotto alcune modifiche sostanziali delle modalità di ricorso giudiziario:
- con l’assistenza di un avvocato si propone il ricorso giudiziario con cui si espongono le condizioni sanitarie che provocano lo stato invalidante, allegando idonea documentazione medica specialistica e, se opportuno, una perizia di parte; con il deposito si interrompe la prescrizione che, nel caso dell’Assegno ordinario d’Invalidità, è di 3 anni e 6 mesi;
- il giudice, letto il ricorso, ordina la comparizione delle parti e nomina un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio), convocandolo per il giuramento;
- il CTU, un medico, convoca il ricorrente e, alla presenza dei CTP (consulenti tecnici di parte), se indicati e presenti, lo sottopone a visita medico-legale, valuta la documentazione sanitaria, se lo ritiene opportuno dispone supplementi d’indagine, e quindi redige e poi deposita la relazione di ATP (accertamento tecnico preventivo);
- entro un termine perentorio fissato da giudice ma non superiore a 30 giorni, le parti dovranno depositare atto scritto di accettazione o di contestazione della CTU; il mancato deposito è considerata accettazione implicita;
- l’accettazione provoca la omologazione giudiziale della CTU; con il provvedimento vengono anche ripartite le spese;
- se la relazione del CTU e la successiva omologazione hanno dato ragione al ricorrente, l’INPS dovrà necessariamente pagare la prestazione entro i successivi 120 giorni; ma l’INPS a questo punto, eventualmente, può eccepire la carenza dei requisiti amministrativi. In questo caso il ricorrente, anche se vittorioso, dovrà intraprendere un’altro giudizio, questa volta nella forma ordinaria;
- se la relazione del CTU viene contestata da una delle parti entro il termine indicato dal giudice tramite deposito di note di contestazione, allora si avvia una ricorso giudiziario nella forma consueta;
- la sentenza però è inappellabile.
COMPATIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’
L’assegno ordinario d’Invalidità è compatibile con l’attività lavorativa, ma ciò potrebbe provocare un controllo annuale della persistenza dei requisiti sanitari, soprattutto negli impiegati, più raramente negli operai; un aumento dei guadagni nel periodo triennale di concessione dell’Assegno, anche per una variazione favorevole delle mansioni lavorative, può essere interpretata dall’Istituto come una variazione delle “occupazioni confacenti”; l’INPS può quindi procedere ad un intervento revisionale con chiamata a visita e, se ritenuto opportuno, revocare la corresponsione dell’Assegno.
E’ incompatibile con altre rendite concesse per le stesse infermità, ad esempio per infortunio sul lavoro o causa di servizio, e soprattutto, dal 1° gennaio 1982 è incompatibile con l’Assegno Mensile di Assistenza erogato agli invalidi civili con percentuale d’invalidità compresa tra 74% e 99%; in quest’ultimo caso il lavoratore può scegliere il trattamento pensionistico che intende percepire.
E’ compatibile con la pensione di Inabilità civile concessa ai lavoratori riconosciuti invalidi civili nella misura del 100%
In qualche caso, ad esempio, se l’infermità INAIL per il quale il lavoratore percepisce una rendita, contribuisce parzialmente ma in modo sostanziale al raggiungimento della soglia di invalidità di 2/3, al lavoratore viene erogato un assegno decurtato della cifra erogata dall’INAIL.
E’ incompatibile con l’indennità di mobilità, ma il lavoratore può scegliere il trattamento a lui più favorevole, e con il trattamento di disoccupazione.
ULTERIORI NOTIZIE
Se durante la corresponsione dell’Assegno ordinario d’Invalidità il lavoratore non ha lavorato e a suo favore non sono stati versati contributi lavorativi, il periodo viene considerato utile ai fini del raggiungimento dell’età pensionabile.
Se si ha il passaggio da pensione ordinaria di inabilità ad assegno ordinario di invalidità, ad esempio per miglioramento dello stato di salute, il requisito contributivo è perfezionato automaticamente
E’ a tutti gli effetti un reddito e quindi è assoggettato ad IRPEF e si cumula con eventuali altri redditi, da lavoro o immobiliari ad esempio, ai fini delll’imposta sul reddito.
Non è reversibile ai superstiti.
Al raggiungimento dell’età pensionabile l’Assegno ordinario d’Invalidità viene trasformato in pensione di vecchiaia; i periodi di fruizione dell’Assegno, durante il quale il pensionato non ha svolto attività lavorativa, sono considerati utili ai fini del raggiungimento del diritto, ma non incidono sull’ammontare della pensione.
QUALCHE CONSIGLIO.
In occasione delle visite di revisione disposte dall’INPS oppure di rinnovo è indispensabile produrre una documentazione sanitaria completa e soprattutto AGGIORNATA. I sanitari INPS non possono (giustamente) valutare favorevolmente una cardiopatia il cui ultimo esame risale a tre anni prima oppure un diabete di cui non si producano né certificazioni né esami ematochimici.
In occasione di una visita disposta a seguito di ricorso al Comitato Provinciale per un negato riconoscimento, è indispensabile produrre ulteriore documentazione specialistica rispetto a quella prodotta in prima istanza, per permettere al medico INPS che esamina il ricorso di giustificare serenamente l’eventuale cambio di giudizio.
Ma questo è comunque un discorso generale: alle Commissioni occorre produrre documentazione aggiornata, completa e, non meno importante, veritiera.
Dott. Salvatore Nicolosi
Già consulente Servizi Medicina Legale INCA-CGIL di Siracusa
Dottore buongiorno,
innanzitutto vorrei complimentarmi per la competenza e precisione con la quale tratta i vari argomenti e’ sicuramente di grosso aiuto per noi pazienti.
Brevemente Le illustro la mia situazione, sono un dipendente bancario con circa 30 anni di contribuzione e quattro anni di laurea riscattati risiedo a Napoli e mi e’ stata riconosciuta con decreto del giudice un invalidita’ dell 83/100 in quanto nefrectomizzato nel 2007 per adenocarcinoma e sul rene residuo ho una insufficienza cronica (creat. 1,70),affetto da ipertensione (I-II cl.niyha),maculopatia monolaterale occhio sin.con visus inferiore ad 1/20,ed anchilosi del rachide lombare. Da ultimo nel fine novembre scorso sono stato operato per cordectomia di III tipo per processo proliferativo infiltrativo corda vocale vera di sx discheratosi severa.l’esame istologico evidenzia un quadro morfologico compatibile con ulcera da contatto. Mi sono deciso per la prima volta a presentare domanda per ottenere assegno di invalidita’ ordinario e sono in attesa di essere chiamato a visita.Vorrei un Suo illustre parere sulle possibilita’ di accoglimento . RingraziandoLa anticipatamente Le porgo cordiali saluti
Buonasera.
Sul problema mobilità-invalidità non posso risponderle, in quanto si tratta di un prblema burocratico che lei potrà, se è possibile, risolvere rivolgendosi ad un patronato.
Circa la revoca dell’Assegno Ordinario d’Invalidità, si tratta di un annesimo caso rispetto a quello che mi capita di vedere quasi settimanalmente.
Ma non posso dirle a distanza perchè è stato revocato.
In teoria perchè, a parere del medico INPS, lei è migliorato, ma potrebbe essere perchè non ha presentato documentazione recente o probante della sua condizione oppure perchè il medico che ha effettuato la revisione ha criteri valutativi leggermente diversi dal medico che ha fatto la concessione.
Ma bisognetrebbe capire qual’è la documentazione che lei ha presentata all’atto della visita di revisione e ciò a distanza è impossibile.
Ma come si legge in questa pagina, è sua facoltà ricorrere avverso questo giudizio e per questo può chiedere, gratuitamente, l’assistenza di un patronato.
Saluti
Buongiorno dottore, ho iniziato a lavorare a 16 anni, e per undici anni ho svolto la mansione di verniciatore in un auto carrozzeria, poi a seguito di comparsa di problemi respiratori (asma intrinseca e allergie varie) ho dovuto cessare tale attività e quindi chiesi l’invalidita civile nel 2009 che mi venne riconosciuta al 46% con le seguenti patologie: asma bronchiale e oculorinite in soggetto polisenibilizzato ad acari e pollini, blocco av e ipoacusia recettiva bilaterale maggiore a sx. Dal 2010 ho svolto la mansione di magazziniere ma a causa di problemi osteoarticolari nel 2014 ho dovuto smettere anche quest’attività così quest’anno ho fatto domanda di aggravante essendo peggiorato sia l’udito e soppraggiunti i seguenti problemi raggruppati in quanto segue: asma bronchiale e oculorinite in soggetto polisensibilizzato ad acari e pollini, dermatite da contatto, bav, ipoacusia bilaterale con scarsi residui uditivi a sinistra da forma distrofica della capsula ottica di tipo osteosclerotico, osteoporosi da corticosteroidi, cedimenti vertebrali D8 con riduzione di ampiezza dello spazio discale D8/D9, sospetta osteogenesi imperfetta,segni di spondiloartrosi, ernia l5s1, così mi hanno dato il 50% e ora lavoro come coadiuvante un ora al giorno, ma non riesco più a svolgere mansioni manuali e consone anche al mio titolo di studio ( terza media) insieme a tutte le patologie, e trovare un lavoro senza allergeni, senza fumo, polvere, rumore e dove non devo spostare pesi o fare movimenti articolari ripetuti, e dove non sia richiesta capacità uditiva( sento solo più a dx e con perdita del 50%) e molto difficile quindi ora ho fatto domanda per la legge 222 del 1984, secondo lei ho qualche opportunità. Calcolando che con 33 anni non so come potermi mantenere economicamente?
Salve nel novembre 2013 sono stato collocato in mobilità per 48 mesi,nel febbraio 2015 in seguito ad un infarto acuto del miocardio ho fatto domanda di invalidità che mi è stato riconosciuto,a gennaio 2016 sono stato chiamato a revisione e dopo solo 10 mesi mi è stata revocata e mi è stata tolta anche la rimanenza della mobilità per un totale di 24 mesi.
E’ giusto revocare l’invalidità dopo 10 mesi e perdere anche la mobilità?Grazie
Egregio dottor Nicolosi,scrissi, circa 15 giorni fa un mio commento, che ora non trovo piu’ sul blog, mi permetto di riproporlo :e’ possibile fare istanza di riconoscimento contemporaneamente sia per invalidita’ civile, sia per assegno ordinario di invalidita’ ed anche per riconoscimento di malattia professionale? Ovviamente con tre istanze ben distinte. La ringrazio per la sua cordiale disponibilita’ e competenza .Tanti Auguri di una buona Pasqua.
Buonasera.
Questa cosa mi è oscura.
Non capisco come faccia una pratica di richiesta d’invalidità ad essere “aperta” per il patronato e “chiusa” per la schermata che compare a lei.
Posso solo pensare che sia effettivamente chiusa negativamente ma l’informazione non è ancora transitata al sistema accessibile ai patronati.
Ma di più non so dirle.
Saluti
Buonasera Dottore,ho fatto domanda per l’assegno di invalidità ordinaria,ho consultato il sito dell’inps e nella pratica vi era scritto “Reiezione per motivi sanitari”. Ho chiamato l’INCA e mi è stato detto che questa è la risposta per il fatto che io lavoro ma che la pratica non è ancora chiusa per l’assegno di invalidità ordinaria. Mi può aiutare a capire cosa succede ora? Grazie.
Buonasera.
Lei è stato riconosciuto INVALIDO ai sensi della legge 222/1984 che NON prevede alcuna percentuale d’invalidità.
O si viene riconosciuti INVALIDI o si viene riconosciuti NON INVALIDI.
Per tale tipo di invalidità non è previsto un verbale
Quello a cui invece lei fa riferimento e che viene richiesto per alcune prestazioni assistenziali e sanitarie, quindi con percentuale d’invalidità, con codici Domus ed altro, è l’invalidità civile.
Se non ha fatto mai un’istanza di riconoscimento per tale tipo d’invalidità dovrà ora provvedere.
Per informazioni sull’invalidità civile può fare riferimento a QUESTA pagina.
Buongiorno,
Sono titolare di Assegno ordinario di Invalidità prossimo alla scadenza.
Sono asssistita da operatori dei servizio sociali, i quali mi sollecitano l’attestato (verbale) in cui viene specificato il valore % dell’invalidità riconosciuta e i Codici Domus riportati.
L’ente INPS non mi ha mai spedito tramite posta ordinaria e/o elettronica un attestato di questo tipo.
La domanda è stata accolta in prima istanza a metà del 2013 con questo esito:
“l’assicurato, la cui capacità di lavoro in occupazioni confacenti le sue attitudini, sia ridotta in modo permanente […]a meno di un terzo.
A tal proposito le chiedo gentilmente a Lei parere/consiglio sulle modalità che posso attuare per risalire a questa documentazione.
La ringrazio in anticipo per la sua disponibilità e con l’occasione mi congratulo con Lei per gli articoli pubblicati, chiari ed essenziali.
Cordiali saluti
Buonasera.
Non è affatto semplice rispondere a distanza.
Credo di capire che ci sia stato un problema burocratico nell’nolto della domanda e molto prtobabilmente un problema insorto per la documentazione che ha presentato alla commissione.
Ma se già ha un appuntamento con un medico legale ha già compiuto il passo principale per risolvere il suo problema.
Solo visionando la TUTTA documentazione medica, e visitandola, un medico esperto potrà consigliarla opportunamente.
Sta già facendo la cosa giusta.
Saluti