L’assegno ordinario d’Invalidità è previsto dall’art. 1 della legge 222/84, è riservato ai dipendenti del comparto privato, ma anche agli artigiani, e consiste in un assegno mensile la cui entità dipende dai contributi versati.
Viene calcolato sulla scorta della contribuzione maturata; se il lavoratore è disoccupato e privo di altri redditi la pensione viene calcolata ed erogata con integrazione al minimo.
Nel web o nei patronati può essere impropriamente chiamato “assegno di invalidità contributiva” o, abbreviato, “IO” (è la sigla che viene usata dall’INPS nei riassunti inviati all’invalido).
REQUISITO SANITARIO
Il lavoratore deve essere affetto da infermità che provocano una riduzione permanente a meno di 1/3 delle sue capacità lavorative in “occupazioni confacenti alle attitudini.“
Da rilevare che la valutazione medico-legale del quadro invalidante e/o delle singole patologie può essere difficile, in quanto infermità uguali possono produrre, nei lavoratori che svolgono mansioni diverse, differenti limitazioni delle capacità lavorative. In sostanza non esiste una tabella di riferimento, ma uguali infermità possono essere valutate diversamente a causa delle diverse “occupazioni confacenti”.
REQUISITI CONTRIBUTIVI
Il lavoratore deve avere un’anzianità contributiva di almeno 5 anni, oppure devono essere stati versati almeno 260 contributi settimanali; di questi almeno 3 anni (oppure 156 contributi settimanali) devono essere stati versati negli ultimi 5 anni.
Da precisare che perfezionamento del requisito contributivo deve essere tale al momento della presentazione della domanda e non, eventualmente, alla data di decorrenza della prestazione che può essere anche differita in data successiva.
LA DOMANDA PER L’ASSEGNO ORDINARIO D’INVALIDITA’
Propedeutica alla domanda di concessione di Assegno è la presentazione di apposita certificazione, nel caso specifico, a partire dal 1° settembre 2012, un certificato su modello SS3 compilato ed inviato on-line da un medico dotato di apposite credenziali di accesso al sito dell’INPS (le stesse di quelle necessarie per il certificato d’invalidità civile, ormai lo SPID).
La domanda vera e propria deve essere presentata per via telematica tramite un patronato inserendo il numero di protocollo del certificato modello SS3.
Se si è proceduto all’attivazione di credenziali dispositive, è possibile inviare la domanda anche autonomamente accedendo all’apposita area del sito dell’INPS con lo SPID; ma è una modalità che sconsiglio: non sempre sul sito dell’INPS le procedure sono lineari e semplici e si corre il rischio di “bruciare” il certificato o fare una istanza differente da quella che si desiderava.
Il modello cartaceo SS3 (scaricabile da qui-> SS3-modello) ha ormai solo un valore storico.
L’ACCERTAMENTO SANITARIO
Il lavoratore che ha presentato la domanda di Assegno ordinario d’Invalidità viene, piuttosto rapidamente, convocato presso la sede INPS di residenza e quindi sottoposto a visita da parte di un medico il quale acquisisce la documentazione specialistica che viene prodotta, lo visita e quindi esprime un giudizio. Se il medico accertatore dovesse ritenerlo opportuno o utile per una più corretta valutazione può far sottoporre il richiedente ad ulteriori visite specialistiche, con spese a carico dell’Istituto, ma comunque mai con accertamenti invasivi.
SE LA DOMANDA VIENE ACCOLTA,
in prima istanza o dopo il ricorso al Comitato Provinciale (vedi dopo), viene erogato l’Assegno ordinario d’Invalidità.
DURATA DELL’ASSEGNO.
L’assegno viene concesso per un periodo di 3 anni.
È facoltà dell’INPS richiamare il lavoratore a visita prima della scadenza triennale per verificare un eventuale miglioramento delle condizioni psico-fisiche oppure per motivazione reddituale (vedi dopo).
Circa 6 mesi prima, l’INPS avvisa il lavoratore della prossima scadenza e lo invita a ripresentare la nuova istanza per la conferma del beneficio.
La domanda deve essere presentata con modalità assolutamente uguale alla prima volta, quindi un nuovo certificato medico (modello SS3 on-line) e una nuova domanda (consigliabile sempre tramite Patronato).
Se viene confermato per 3 volte consecutive, compresa la prima volta, l’assegno diventa definitivo, nel senso che il lavoratore non deve più rinnovare l’istanza, ma l’INPS ha facoltà di chiamare a verifica il lavoratore per accertare la persistenza dello stato invalidante e quindi confermare o sospendere l’Assegno.
Al raggiungimento dell’età pensionabile, l’Assegno Ordinario d’Invalidità si trasforma automaticamente in pensione di vacchiaia, soggiacendo comunque a tutte le regole previste per questo tipo di pensione, qui non descritte perchè esulano dalle mie competenze e che possono benissimo essere verificate presso un Patronato
SE LA DOMANDA VIENE RIGETTATA
La domanda di assegno ordinario d’invalidità può essere respinta se il medico accertante ritiene che le malattie del lavoratore non riducono a meno di 1/3 la sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini.
In questo caso è possibile presentare un apposito ricorso presso il Comitato Provinciale entro 90 giorni dalla comunicazione di diniego; il termine di 90 giorni in realtà è ordinativo e non perentorio; ho avuto esperienza diretta di ricorsi inviati abbondantemente dopo il 90° giorno il cui iter successivo non ha subito alcun problema.
Anche per il ricorso al Comitato Provinciale è indispensabile l’invio di un certificato su modello SS3 (compilato on-line) e preferibilmente, a mio parere, con l’assistenza di un ente di Patronato il quale potrà fornire anche l’assistenza di un medico di parte in occasione della nuova visita, naturalmente se è organizzato in tal senso.
Da precisare che in occasione del rinnovo al triennio o in occasione dei controlli intermedi (vedi dopo), il medico accertante può rispettivamente rigettare la nuova domanda o revocare l’assegno con 2 differenti motivazioni:
- “rigettata per motivi sanitari” ==> il medico ritiene che vi sia stato un miglioramento delle condizioni di salute;
- “rigettata per motivi reddituali” ==> dalla documentazione si evince che non c’è stata alcuna riduzione di reddito a causa della malattia oppure addirittura vi è stato un aumento di reddito, ad esempio per un favorevole cambio di mansioni.
In entrambi i casi non vi sono differenze nella modalità con cui procedere al ricorso al Comitato Provinciale, quindi certificato e domanda.
SE VIENE RIGETTATO ANCHE IL RICORSO AL COMITATO PROVINCIALE.
In questo caso è possibile promuovere un‘azione legale presso il Giudice del Lavoro per il riconoscimento del negato beneficio dell’Assegno d’Invalidità contributiva.
Il Dl 98/2011 ha introdotto alcune modifiche sostanziali delle modalità di ricorso giudiziario:
- con l’assistenza di un avvocato si propone il ricorso giudiziario con cui si espongono le condizioni sanitarie che provocano lo stato invalidante, allegando idonea documentazione medica specialistica e, se opportuno, una perizia di parte; con il deposito si interrompe la prescrizione che, nel caso dell’Assegno ordinario d’Invalidità, è di 3 anni e 6 mesi;
- il giudice, letto il ricorso, ordina la comparizione delle parti e nomina un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio), convocandolo per il giuramento;
- il CTU, un medico, convoca il ricorrente e, alla presenza dei CTP (consulenti tecnici di parte), se indicati e presenti, lo sottopone a visita medico-legale, valuta la documentazione sanitaria, se lo ritiene opportuno dispone supplementi d’indagine, e quindi redige e poi deposita la relazione di ATP (accertamento tecnico preventivo);
- entro un termine perentorio fissato da giudice ma non superiore a 30 giorni, le parti dovranno depositare atto scritto di accettazione o di contestazione della CTU; il mancato deposito è considerata accettazione implicita;
- l’accettazione provoca la omologazione giudiziale della CTU; con il provvedimento vengono anche ripartite le spese;
- se la relazione del CTU e la successiva omologazione hanno dato ragione al ricorrente, l’INPS dovrà necessariamente pagare la prestazione entro i successivi 120 giorni; ma l’INPS a questo punto, eventualmente, può eccepire la carenza dei requisiti amministrativi. In questo caso il ricorrente, anche se vittorioso, dovrà intraprendere un’altro giudizio, questa volta nella forma ordinaria;
- se la relazione del CTU viene contestata da una delle parti entro il termine indicato dal giudice tramite deposito di note di contestazione, allora si avvia una ricorso giudiziario nella forma consueta;
- la sentenza però è inappellabile.
COMPATIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’
L’assegno ordinario d’Invalidità è compatibile con l’attività lavorativa, ma ciò potrebbe provocare un controllo annuale della persistenza dei requisiti sanitari, soprattutto negli impiegati, più raramente negli operai; un aumento dei guadagni nel periodo triennale di concessione dell’Assegno, anche per una variazione favorevole delle mansioni lavorative, può essere interpretata dall’Istituto come una variazione delle “occupazioni confacenti”; l’INPS può quindi procedere ad un intervento revisionale con chiamata a visita e, se ritenuto opportuno, revocare la corresponsione dell’Assegno.
E’ incompatibile con altre rendite concesse per le stesse infermità, ad esempio per infortunio sul lavoro o causa di servizio, e soprattutto, dal 1° gennaio 1982 è incompatibile con l’Assegno Mensile di Assistenza erogato agli invalidi civili con percentuale d’invalidità compresa tra 74% e 99%; in quest’ultimo caso il lavoratore può scegliere il trattamento pensionistico che intende percepire.
E’ compatibile con la pensione di Inabilità civile concessa ai lavoratori riconosciuti invalidi civili nella misura del 100%
In qualche caso, ad esempio, se l’infermità INAIL per il quale il lavoratore percepisce una rendita, contribuisce parzialmente ma in modo sostanziale al raggiungimento della soglia di invalidità di 2/3, al lavoratore viene erogato un assegno decurtato della cifra erogata dall’INAIL.
E’ incompatibile con l’indennità di mobilità, ma il lavoratore può scegliere il trattamento a lui più favorevole, e con il trattamento di disoccupazione.
ULTERIORI NOTIZIE
Se durante la corresponsione dell’Assegno ordinario d’Invalidità il lavoratore non ha lavorato e a suo favore non sono stati versati contributi lavorativi, il periodo viene considerato utile ai fini del raggiungimento dell’età pensionabile.
Se si ha il passaggio da pensione ordinaria di inabilità ad assegno ordinario di invalidità, ad esempio per miglioramento dello stato di salute, il requisito contributivo è perfezionato automaticamente
E’ a tutti gli effetti un reddito e quindi è assoggettato ad IRPEF e si cumula con eventuali altri redditi, da lavoro o immobiliari ad esempio, ai fini delll’imposta sul reddito.
Non è reversibile ai superstiti.
Al raggiungimento dell’età pensionabile l’Assegno ordinario d’Invalidità viene trasformato in pensione di vecchiaia; i periodi di fruizione dell’Assegno, durante il quale il pensionato non ha svolto attività lavorativa, sono considerati utili ai fini del raggiungimento del diritto, ma non incidono sull’ammontare della pensione.
QUALCHE CONSIGLIO.
In occasione delle visite di revisione disposte dall’INPS oppure di rinnovo è indispensabile produrre una documentazione sanitaria completa e soprattutto AGGIORNATA. I sanitari INPS non possono (giustamente) valutare favorevolmente una cardiopatia il cui ultimo esame risale a tre anni prima oppure un diabete di cui non si producano né certificazioni né esami ematochimici.
In occasione di una visita disposta a seguito di ricorso al Comitato Provinciale per un negato riconoscimento, è indispensabile produrre ulteriore documentazione specialistica rispetto a quella prodotta in prima istanza, per permettere al medico INPS che esamina il ricorso di giustificare serenamente l’eventuale cambio di giudizio.
Ma questo è comunque un discorso generale: alle Commissioni occorre produrre documentazione aggiornata, completa e, non meno importante, veritiera.
Dott. Salvatore Nicolosi
Già consulente Servizi Medicina Legale INCA-CGIL di Siracusa
Buona sera Dott. Nicolosi…
Quadro patologico comprendente: Ipertiroidismo subclinico trattato da vari anni con Tapazole e da n. 2 RadioIodio Terapie di cui l’ultima recente a Dicembre 2015; Cardiopatia dilatativa ipertensiva con episodi recidivanti di Fibrillazione Atriale delle quali 2 normalizzate da cardioversione elettrica; Ipertensione arteriosa severa; In trattamento anticoagulante con Coumadin 5 mgr da più di 1 anno. Obesità e disturbi di dislipidemia; Diabete Mellito trattato con Netformina (2cpr 1000 mgr die) e Exenatide (1 iniez. settimanale)
Di recente accertate problematiche a carico del’apparato ORL per setto nasale deformato, Lassità delle pareti molli orali e ingrossamento dell’uvula. Effettuati studi di polisonnografia che hanno rivelato numerose apnee con OSAS severo meritevole di terapia ventilatoria CPAP. Ernia discale con discopatie multiple, Scoliosi e Coaxartrosi che condizionano pesantemente la deambulazione e altri disturbi e algie in seguito a posture di vario tipo indotte dalle patologie della colonna… Età del soggetto in questione 65 anni attualmente disoccupato dopo periodo di mobilità cessato in agosto 2015 e Pensione di anzianità prevista a partire dall’1 Settembre 2017. Effettuata domanda per Assegno di Inalidità sul lavoro in Giugno 2015 tramite patronato.Domanda rigettata e successiva opposizione inviata in agosto 2015. Opposizione rigettata dalla commissione prov.le Inps con comunicazione a 1/2 missiva ordinaria in data 29 Gennaio 2016.
Desidererei sapere se quanto riporto è, secondo lei, inquadrabile nella normalità dell’iter valutativo degli organi INPS o se pensa che ricorrendo a livello giudiziario ci siano concrete possibilità di trovare riconoscimento dell’istanza e ottenimento dell’assegno di cui sopra in tempi decenti (Non prossimi al 1 Settembre 2017)…
La ringrazio anticipatamente per un Suo parere !
Buongiorno.
Il problema è che spesso la lavorazione di queste pratiche è telematica, con un sistema rigido che non sempre consente di proseguire certi iter non perfettamente codificati (ma a volte mi pare che sia stato fatto apposta).
L’idea del pre-contenzioso potrebbe essere buona ma non è garantito il risultato e soprattutto i tempi non sono costanti. Dipende fondamentalmente dalla sede INPS e dalla “voglia” che qualcuno ha di risolvere il problema di un assicurato, cioè di un lavoratore. Il funzionario del patronato può impegnarsi, ma dall’altra parte ci deve essere qualcuno disponibile …
Io inizierei con il precontenzioso, ma come giustamente dice lei, con una particolare attenzione ai tempi.
Saluti
Buonasera.
Ovviamente è da comsiderare queli sono le sue mansioni specifiche, ma una cardiopatia in III classe è veramente molto invalidante. Io sarei piuttosto fiducioso.
Saluti
Buonasera dottore,grazie al suo consiglio mi sono informato sull’assegno di invalidità ordinaria e devo dire che questa cosa è sconosciuta alla maggior parte della gente.Giovedì 11 febbraio ho presentato la domanda tramite il Patronato INCA CGIL e se avrò risposta positiva le offrirò una bevuta. Grazie Dottore per i suoi consigli e buona Domenica.
Buonasera Dottore,
Sono attualmente titolare di un assegno invalidita I.O. con scedenza Nov. 2016. Entro giugno c.a. faro domanda di rinnovo. le mie patologie Sono: Infarto ( cardiopatia ischemica ) Classe III FSE 29/30 %-. Ho installato un defibrillatore nell’aprile 2013.Inoltre a seguito di N° 5 interventi per distacco di retina ochhio sx. mi e stata riscontrata con un OCT una lesione al nervo ottico, quindi ipovedente da occhio sx.. Ho un ivalidita civile del 80% non revedibile. Ho 57 sette anni e 34 anni di contributi fino al 30.06.2014. dal 30.06.2014 sono disoccupato ed e diffcile trovare lavoro.So che lei non e un veggente, ma pensa che con le patologie elencate ed il fatto della disocuppazione, possono essere elementi favorevoli per un rinnovo da parte dell’inps della mia pensione. Ho un po d’ansia, anche se novembre 2016 e lontano. Le chiedo solo un parere oggettivo sulla base della sua esperienza. Grazie
Buongiorno dottore, il ricorso per chiedere un terzo appuntamento mi è stato respinto, o meglio non è nemmeno stato inviato al Comitato dalla sede dell’INPS in quanto secondo loro non essendo mia madre andata a visita, non sussisteva materia del contendere. Quindi la risposta è “RRA per cessata materia del contendere”.
Successivamente abbiamo provato a inviare un riesame tramite Patronato sempre allegando certificato medico giustificativo, ma anche il riesame è stato respinto in quanto non lavorabile per le domande relative all’Invalidità.
Adesso il Patronato vuole fare un pre contenzioso, per vedere se sia lavorabile dall’INPS cosi che possano chiamare mia madre a visita. In ballo c’è un anno di arretrati di pensione nel caso gliela liquidassero, però volevo sapere se secondo lei ci sono possibilità con questo ultimo tentativo e quali sono i tempi di questi pre contenziosi, visto che il Patronato pare vada a tentativi, però se si aspetta molti mesi c’e il rischio che poi mia madre non abbia più i contributi necessari per presentare nuova domanda.
Grazie mille
Cordiali saluti
Buonasera.
Io proverei!
Saluti
Buonasera.
Premettiamo che un singolo episodio di fibrillazione atriale non è considerato invalidante.
Ma lei secondo l’INPS è un impiegato e non un operaio e quindi la valutazione viene fatta sulla scorta delle notizie relative alle mansioni dell’impiegato.
Il problema nel suo caso non è l’opportunità di presentare la domanda, ma le mansioni a cui viene effettivamente addetto.
Mi pare che ci possano essere delle difficoltà per l’accoglimento.
Saluti
Buonasera
Volevo un suo consiglio per la richiesta della domanda per l’assegno d’invalidità. Ho 58 anni e circa 39 anni di contributi causa ipertensione ho avuto una fibrillazione atriale curata con cardioversione. Il cardiologo mi ha prescritto a vita: Idroquark, Norvasc, Dilatrend e Cardioaspirina. Ho due ernie a disco, artrosi alla colonna vertebrale ed a la spalla sinistra. Dove lavoro attualmente sono assunto come impiegato tecnico ma causa della crisi economica mi ritrovo ad effettuare mansioni di operaio, mulettista con sforzi per sollevamento manuale di pesi etc…Devo dire che la marea di pillole che prendo mi danno molta stanchezza e a volte difficoltà di concentramento. Le chiedo gentilmente se pensa sia il caso di inoltrare domanda per la richiesta dell’assegno ordinario d’invalidità. La ringrazio anticipatamente e saluto. Roberto
grazie per la risposta,
vorrei precisare che il lavoro svolto da mio padre e di tipo manuale ma lui negli ultimi tempi non riesce più a ad alzare le braccia ne ad aprirle completamente.. penso sia riduzione di capacita lavorativa..
ha persino difficolta nel togliersi il maglione perché dopo un certo grado di apertura di braccia e movimento spalla ha dolore.
potrei proporre la richiesta, c’è qualche possibilità..
grazie buon lavoro