L’assegno ordinario d’Invalidità è previsto dall’art. 1 della legge 222/84, è riservato ai dipendenti del comparto privato, ma anche agli artigiani, e consiste in un assegno mensile la cui entità dipende dai contributi versati.
Viene calcolato sulla scorta della contribuzione maturata; se il lavoratore è disoccupato e privo di altri redditi la pensione viene calcolata ed erogata con integrazione al minimo.
Nel web o nei patronati può essere impropriamente chiamato “assegno di invalidità contributiva” o, abbreviato, “IO” (è la sigla che viene usata dall’INPS nei riassunti inviati all’invalido).
REQUISITO SANITARIO
Il lavoratore deve essere affetto da infermità che provocano una riduzione permanente a meno di 1/3 delle sue capacità lavorative in “occupazioni confacenti alle attitudini.“
Da rilevare che la valutazione medico-legale del quadro invalidante e/o delle singole patologie può essere difficile, in quanto infermità uguali possono produrre, nei lavoratori che svolgono mansioni diverse, differenti limitazioni delle capacità lavorative. In sostanza non esiste una tabella di riferimento, ma uguali infermità possono essere valutate diversamente a causa delle diverse “occupazioni confacenti”.
REQUISITI CONTRIBUTIVI
Il lavoratore deve avere un’anzianità contributiva di almeno 5 anni, oppure devono essere stati versati almeno 260 contributi settimanali; di questi almeno 3 anni (oppure 156 contributi settimanali) devono essere stati versati negli ultimi 5 anni.
Da precisare che perfezionamento del requisito contributivo deve essere tale al momento della presentazione della domanda e non, eventualmente, alla data di decorrenza della prestazione che può essere anche differita in data successiva.
LA DOMANDA PER L’ASSEGNO ORDINARIO D’INVALIDITA’
Propedeutica alla domanda di concessione di Assegno è la presentazione di apposita certificazione, nel caso specifico, a partire dal 1° settembre 2012, un certificato su modello SS3 compilato ed inviato on-line da un medico dotato di apposite credenziali di accesso al sito dell’INPS (le stesse di quelle necessarie per il certificato d’invalidità civile, ormai lo SPID).
La domanda vera e propria deve essere presentata per via telematica tramite un patronato inserendo il numero di protocollo del certificato modello SS3.
Se si è proceduto all’attivazione di credenziali dispositive, è possibile inviare la domanda anche autonomamente accedendo all’apposita area del sito dell’INPS con lo SPID; ma è una modalità che sconsiglio: non sempre sul sito dell’INPS le procedure sono lineari e semplici e si corre il rischio di “bruciare” il certificato o fare una istanza differente da quella che si desiderava.
Il modello cartaceo SS3 (scaricabile da qui-> SS3-modello) ha ormai solo un valore storico.
L’ACCERTAMENTO SANITARIO
Il lavoratore che ha presentato la domanda di Assegno ordinario d’Invalidità viene, piuttosto rapidamente, convocato presso la sede INPS di residenza e quindi sottoposto a visita da parte di un medico il quale acquisisce la documentazione specialistica che viene prodotta, lo visita e quindi esprime un giudizio. Se il medico accertatore dovesse ritenerlo opportuno o utile per una più corretta valutazione può far sottoporre il richiedente ad ulteriori visite specialistiche, con spese a carico dell’Istituto, ma comunque mai con accertamenti invasivi.
SE LA DOMANDA VIENE ACCOLTA,
in prima istanza o dopo il ricorso al Comitato Provinciale (vedi dopo), viene erogato l’Assegno ordinario d’Invalidità.
DURATA DELL’ASSEGNO.
L’assegno viene concesso per un periodo di 3 anni.
È facoltà dell’INPS richiamare il lavoratore a visita prima della scadenza triennale per verificare un eventuale miglioramento delle condizioni psico-fisiche oppure per motivazione reddituale (vedi dopo).
Circa 6 mesi prima, l’INPS avvisa il lavoratore della prossima scadenza e lo invita a ripresentare la nuova istanza per la conferma del beneficio.
La domanda deve essere presentata con modalità assolutamente uguale alla prima volta, quindi un nuovo certificato medico (modello SS3 on-line) e una nuova domanda (consigliabile sempre tramite Patronato).
Se viene confermato per 3 volte consecutive, compresa la prima volta, l’assegno diventa definitivo, nel senso che il lavoratore non deve più rinnovare l’istanza, ma l’INPS ha facoltà di chiamare a verifica il lavoratore per accertare la persistenza dello stato invalidante e quindi confermare o sospendere l’Assegno.
Al raggiungimento dell’età pensionabile, l’Assegno Ordinario d’Invalidità si trasforma automaticamente in pensione di vacchiaia, soggiacendo comunque a tutte le regole previste per questo tipo di pensione, qui non descritte perchè esulano dalle mie competenze e che possono benissimo essere verificate presso un Patronato
SE LA DOMANDA VIENE RIGETTATA
La domanda di assegno ordinario d’invalidità può essere respinta se il medico accertante ritiene che le malattie del lavoratore non riducono a meno di 1/3 la sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini.
In questo caso è possibile presentare un apposito ricorso presso il Comitato Provinciale entro 90 giorni dalla comunicazione di diniego; il termine di 90 giorni in realtà è ordinativo e non perentorio; ho avuto esperienza diretta di ricorsi inviati abbondantemente dopo il 90° giorno il cui iter successivo non ha subito alcun problema.
Anche per il ricorso al Comitato Provinciale è indispensabile l’invio di un certificato su modello SS3 (compilato on-line) e preferibilmente, a mio parere, con l’assistenza di un ente di Patronato il quale potrà fornire anche l’assistenza di un medico di parte in occasione della nuova visita, naturalmente se è organizzato in tal senso.
Da precisare che in occasione del rinnovo al triennio o in occasione dei controlli intermedi (vedi dopo), il medico accertante può rispettivamente rigettare la nuova domanda o revocare l’assegno con 2 differenti motivazioni:
- “rigettata per motivi sanitari” ==> il medico ritiene che vi sia stato un miglioramento delle condizioni di salute;
- “rigettata per motivi reddituali” ==> dalla documentazione si evince che non c’è stata alcuna riduzione di reddito a causa della malattia oppure addirittura vi è stato un aumento di reddito, ad esempio per un favorevole cambio di mansioni.
In entrambi i casi non vi sono differenze nella modalità con cui procedere al ricorso al Comitato Provinciale, quindi certificato e domanda.
SE VIENE RIGETTATO ANCHE IL RICORSO AL COMITATO PROVINCIALE.
In questo caso è possibile promuovere un‘azione legale presso il Giudice del Lavoro per il riconoscimento del negato beneficio dell’Assegno d’Invalidità contributiva.
Il Dl 98/2011 ha introdotto alcune modifiche sostanziali delle modalità di ricorso giudiziario:
- con l’assistenza di un avvocato si propone il ricorso giudiziario con cui si espongono le condizioni sanitarie che provocano lo stato invalidante, allegando idonea documentazione medica specialistica e, se opportuno, una perizia di parte; con il deposito si interrompe la prescrizione che, nel caso dell’Assegno ordinario d’Invalidità, è di 3 anni e 6 mesi;
- il giudice, letto il ricorso, ordina la comparizione delle parti e nomina un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio), convocandolo per il giuramento;
- il CTU, un medico, convoca il ricorrente e, alla presenza dei CTP (consulenti tecnici di parte), se indicati e presenti, lo sottopone a visita medico-legale, valuta la documentazione sanitaria, se lo ritiene opportuno dispone supplementi d’indagine, e quindi redige e poi deposita la relazione di ATP (accertamento tecnico preventivo);
- entro un termine perentorio fissato da giudice ma non superiore a 30 giorni, le parti dovranno depositare atto scritto di accettazione o di contestazione della CTU; il mancato deposito è considerata accettazione implicita;
- l’accettazione provoca la omologazione giudiziale della CTU; con il provvedimento vengono anche ripartite le spese;
- se la relazione del CTU e la successiva omologazione hanno dato ragione al ricorrente, l’INPS dovrà necessariamente pagare la prestazione entro i successivi 120 giorni; ma l’INPS a questo punto, eventualmente, può eccepire la carenza dei requisiti amministrativi. In questo caso il ricorrente, anche se vittorioso, dovrà intraprendere un’altro giudizio, questa volta nella forma ordinaria;
- se la relazione del CTU viene contestata da una delle parti entro il termine indicato dal giudice tramite deposito di note di contestazione, allora si avvia una ricorso giudiziario nella forma consueta;
- la sentenza però è inappellabile.
COMPATIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’
L’assegno ordinario d’Invalidità è compatibile con l’attività lavorativa, ma ciò potrebbe provocare un controllo annuale della persistenza dei requisiti sanitari, soprattutto negli impiegati, più raramente negli operai; un aumento dei guadagni nel periodo triennale di concessione dell’Assegno, anche per una variazione favorevole delle mansioni lavorative, può essere interpretata dall’Istituto come una variazione delle “occupazioni confacenti”; l’INPS può quindi procedere ad un intervento revisionale con chiamata a visita e, se ritenuto opportuno, revocare la corresponsione dell’Assegno.
E’ incompatibile con altre rendite concesse per le stesse infermità, ad esempio per infortunio sul lavoro o causa di servizio, e soprattutto, dal 1° gennaio 1982 è incompatibile con l’Assegno Mensile di Assistenza erogato agli invalidi civili con percentuale d’invalidità compresa tra 74% e 99%; in quest’ultimo caso il lavoratore può scegliere il trattamento pensionistico che intende percepire.
E’ compatibile con la pensione di Inabilità civile concessa ai lavoratori riconosciuti invalidi civili nella misura del 100%
In qualche caso, ad esempio, se l’infermità INAIL per il quale il lavoratore percepisce una rendita, contribuisce parzialmente ma in modo sostanziale al raggiungimento della soglia di invalidità di 2/3, al lavoratore viene erogato un assegno decurtato della cifra erogata dall’INAIL.
E’ incompatibile con l’indennità di mobilità, ma il lavoratore può scegliere il trattamento a lui più favorevole, e con il trattamento di disoccupazione.
ULTERIORI NOTIZIE
Se durante la corresponsione dell’Assegno ordinario d’Invalidità il lavoratore non ha lavorato e a suo favore non sono stati versati contributi lavorativi, il periodo viene considerato utile ai fini del raggiungimento dell’età pensionabile.
Se si ha il passaggio da pensione ordinaria di inabilità ad assegno ordinario di invalidità, ad esempio per miglioramento dello stato di salute, il requisito contributivo è perfezionato automaticamente
E’ a tutti gli effetti un reddito e quindi è assoggettato ad IRPEF e si cumula con eventuali altri redditi, da lavoro o immobiliari ad esempio, ai fini delll’imposta sul reddito.
Non è reversibile ai superstiti.
Al raggiungimento dell’età pensionabile l’Assegno ordinario d’Invalidità viene trasformato in pensione di vecchiaia; i periodi di fruizione dell’Assegno, durante il quale il pensionato non ha svolto attività lavorativa, sono considerati utili ai fini del raggiungimento del diritto, ma non incidono sull’ammontare della pensione.
QUALCHE CONSIGLIO.
In occasione delle visite di revisione disposte dall’INPS oppure di rinnovo è indispensabile produrre una documentazione sanitaria completa e soprattutto AGGIORNATA. I sanitari INPS non possono (giustamente) valutare favorevolmente una cardiopatia il cui ultimo esame risale a tre anni prima oppure un diabete di cui non si producano né certificazioni né esami ematochimici.
In occasione di una visita disposta a seguito di ricorso al Comitato Provinciale per un negato riconoscimento, è indispensabile produrre ulteriore documentazione specialistica rispetto a quella prodotta in prima istanza, per permettere al medico INPS che esamina il ricorso di giustificare serenamente l’eventuale cambio di giudizio.
Ma questo è comunque un discorso generale: alle Commissioni occorre produrre documentazione aggiornata, completa e, non meno importante, veritiera.
Dott. Salvatore Nicolosi
Già consulente Servizi Medicina Legale INCA-CGIL di Siracusa
Buonasera.
Il nesso causale tra il lavoro e le patologie in ambito INPS non conta; ciò che conta è che il lavoratore abbia perduto i 2/3 di capaità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini.
I referti radiografici non sempre hanno un uguale risvolto funzionale; intendo dire che ciò che conta è che il lavoratore non possa svolgere il suo lavoro, nel suo caso per una problematica vertebrale, documentata con esame RX.
Può accadere che esami Rx con segni artrosici importanti non abbiano un corrispettivo clinico, in quanto il dolore è di poco conto. La valutazione quindi è clinica (sulla vsita), medico-legale e strumentale.
Se tutto coincide il lavoratore viene dichiarato invalido.
Nel suo caso, a distanza, una risposta sicura mi è impossibile.
Saluti
Salve,
volevo chiedere un parere in riferimento alla richiesta di assegno ordinario di invalidità da far presentare a mio padre.
eta 64 anni contribuzione 36 anni di cui 3 negli ultimi 5, attualmente in aspi (disoccupazione), penso quindi requisiti amministrativi presenti.
per quanto riguarda i requisiti sanitari chiedevo a voi un parere sull eventuale presentazione dell istanza.
mio padre ha sempre lavorato come facchinaggio al mercato generale (sin da quando non vi erano automezzi meccanici e si svolgeva tutto il lavoro di carico e scarico manualmente)e ultimamente carico scarico di camion di materiali pesanti.
ho trovato un responso di una radiografia del 2012 che ora ripeterà in modo più approfondito in quanto i dolori sono molto aumentati. il responso indica:
RX RACHIDE CERVICALE E LOMBOSACRALE
1 rettificazione della lordosi fisiologica cervicale da contrattura antalgica
2 marcato diffuso reperto di spondiloartrosi a localizzazione interapofisaria con sclerosi delle limitanti e con becchi osteofitici marginali tendenti a ponti ossei intersomatici più evidenti sui metameri centrali cervicali e su quelli centrali dorsali.
3 discopatia fra c2-c3, c3-c4, c4-c5, c5-c6.
4 modica scoliosi dorsale di tipo sinistro.
RX SPALLE
Addensamento bilaterale del trochite omerale con iniziali segni di periartrite.
PENSO CHE LE CONDIZIONI SU INDICATE SIANO PEGGIORATE DAL 2012.
Inoltre presenta la mancanza di un muscolo all avambraccio, tale gli e stato ricostruito con plastica (evidente a occhio nudo dato il periodo dell intervento, quando era minorenne)
inoltre da ultimo pochi giorni fa dopo un controllo uditivo e risultato ormai sordo ad un orecchio e grave dall altro orecchio.
vi chiedo un parere sulla eventuale richiesta, potrebbero esserci possibilità e nesso credo.
vi ringrazio buon lavoro.
Buongiorno.
Premesso che si tratta di un quesito burocratico, a rigore fuori dalle mie competenze, posso pensare che nel suo caso non è prevista revisione e quindi il sistema informatico, in automatico, inserisce un codice che indica un mese che non esiste.
Ma sarebbe meglio chiedere in un patronato dove, su queste cose sono sicuramente più informati di me.
Saluti
Salve dottore, da 2 anni ricevo l’assegno di inabilità al lavoro, controllando nei dettagli “Pensione” del sito Inps c’è scritto:
Prossima rev. sanitaria: 99/9999. Saprebbe dirmi il significato? Grazieal lavoro, controllando nei dettagli “Pensione” del sito Inps c’è scritto:
Prossima rev. sanitaria: 99/9999. Saprebbe dirmi il significato? Grazie
Buonasera.
Due anni sono veramente troppi!!!
Se ci sono i requisiti sanitari, anche se non ha avuto un diniego come risposta, lei può iniziare un’azione legale.
Se ben ricordo, in un caso simile, ma assolutamente con un tempo inferiore,l’avvocato mi ha detto che dopo 90 giorni,anche in assenza di risposta del Comitato Provinciale, si poteva iniziare la causa.
Con lo stesso Patronato con cui ha iniziato il ricoroso potrebbe iniziare questo tipo di percorso.
Saluti.
Buongiorno e grazie per la sua disponibilità. Ho fatto domanda il 27/12/2013 rifiutata per motivi sanitari il 14/01/2014, ho fatto ricorso e il 28/04/2014 ho fatto la visita presso il comitato provinciale e da allora non ho saputo più niente. Il patronato mi ha detto che dovevamo aspettare ancora un po in modo da far passare i tempi di risposta perchè in quel caso dovranno accettarla per forza, e vero? Se si quali soni questi tempi? Se invece è no, come posso procedere? Visto che sono passati quasi 2 anni. Grazie in anticipo.
Buonasera.
Siamo nell’ambito dell’Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) per cui esiste una procedura che ho descritto molto sommariamente a beneficio dei non tecnici del settore in QUESTA pagina.
Saluti
Buongiorno e complimenti per l’articolo!Volevo chiederle una cosa: mio padre ha appena presentato un’azione giudiziaria contro l’inps assistito da avvocato del patronato, dopo la reiezione della domanda di assegno ordinario di invalidità e anche del ricorso al comitato provinciale.Ieri ci è stata la prima udienza al tribunale sezione lavoro, di cui però non conosco ancora l’esito, la domanda è: quali sono i prossimi passi di questo iter?è un iter che andrà per le lunghe?o c’è un termine preciso entro il quale ci deve essere una decisione definitiva?e se si quale?Grazie mille in anticipo…
Buonasera.
Premesso che di laparoceli ce ne sono di gravità differente, non ho mai visto una concessione di Assegno Ordinario d’Invalidità dopo un intervento di laparocele, per definizione risolutivo.
Che possa incidere sulle capacità lavorative è possibile, ma che provochi una riduzione di 2/3 (cioè del 67%) delle capacità lavorative in occupazioni confacenti alle attitudini mi sembra difficile da dimostrare.
Saluti
Dott.buonasera.volevo sapere un suo parere riguardo a un intervento di laparocele subito pochi giorni fa a causa di un intervento chirurgico addominale avuto 2 anni fa ,secondo i medici causato anche dagli sforzi fisici che faccio durante il lavoro.tengo a precisare che ho gia fatto domanda di IO che mi e stata respinta ,posso farne un altra visto che le mie attitudini lavorative ,non potendo cambiare mansione ,producono sempre sforzi ?.in attesa di risposta le auguro UN SANTO NATALE .saluti