L’assegno ordinario d’Invalidità è previsto dall’art. 1 della legge 222/84, è riservato ai dipendenti del comparto privato, ma anche agli artigiani, e consiste in un assegno mensile la cui entità dipende dai contributi versati.
Viene calcolato sulla scorta della contribuzione maturata; se il lavoratore è disoccupato e privo di altri redditi la pensione viene calcolata ed erogata con integrazione al minimo.
Nel web o nei patronati può essere impropriamente chiamato “assegno di invalidità contributiva” o, abbreviato, “IO” (è la sigla che viene usata dall’INPS nei riassunti inviati all’invalido).
REQUISITO SANITARIO
Il lavoratore deve essere affetto da infermità che provocano una riduzione permanente a meno di 1/3 delle sue capacità lavorative in “occupazioni confacenti alle attitudini.“
Da rilevare che la valutazione medico-legale del quadro invalidante e/o delle singole patologie può essere difficile, in quanto infermità uguali possono produrre, nei lavoratori che svolgono mansioni diverse, differenti limitazioni delle capacità lavorative. In sostanza non esiste una tabella di riferimento, ma uguali infermità possono essere valutate diversamente a causa delle diverse “occupazioni confacenti”.
REQUISITI CONTRIBUTIVI
Il lavoratore deve avere un’anzianità contributiva di almeno 5 anni, oppure devono essere stati versati almeno 260 contributi settimanali; di questi almeno 3 anni (oppure 156 contributi settimanali) devono essere stati versati negli ultimi 5 anni.
Da precisare che perfezionamento del requisito contributivo deve essere tale al momento della presentazione della domanda e non, eventualmente, alla data di decorrenza della prestazione che può essere anche differita in data successiva.
LA DOMANDA PER L’ASSEGNO ORDINARIO D’INVALIDITA’
Propedeutica alla domanda di concessione di Assegno è la presentazione di apposita certificazione, nel caso specifico, a partire dal 1° settembre 2012, un certificato su modello SS3 compilato ed inviato on-line da un medico dotato di apposite credenziali di accesso al sito dell’INPS (le stesse di quelle necessarie per il certificato d’invalidità civile, ormai lo SPID).
La domanda vera e propria deve essere presentata per via telematica tramite un patronato inserendo il numero di protocollo del certificato modello SS3.
Se si è proceduto all’attivazione di credenziali dispositive, è possibile inviare la domanda anche autonomamente accedendo all’apposita area del sito dell’INPS con lo SPID; ma è una modalità che sconsiglio: non sempre sul sito dell’INPS le procedure sono lineari e semplici e si corre il rischio di “bruciare” il certificato o fare una istanza differente da quella che si desiderava.
Il modello cartaceo SS3 (scaricabile da qui-> SS3-modello) ha ormai solo un valore storico.
L’ACCERTAMENTO SANITARIO
Il lavoratore che ha presentato la domanda di Assegno ordinario d’Invalidità viene, piuttosto rapidamente, convocato presso la sede INPS di residenza e quindi sottoposto a visita da parte di un medico il quale acquisisce la documentazione specialistica che viene prodotta, lo visita e quindi esprime un giudizio. Se il medico accertatore dovesse ritenerlo opportuno o utile per una più corretta valutazione può far sottoporre il richiedente ad ulteriori visite specialistiche, con spese a carico dell’Istituto, ma comunque mai con accertamenti invasivi.
SE LA DOMANDA VIENE ACCOLTA,
in prima istanza o dopo il ricorso al Comitato Provinciale (vedi dopo), viene erogato l’Assegno ordinario d’Invalidità.
DURATA DELL’ASSEGNO.
L’assegno viene concesso per un periodo di 3 anni.
È facoltà dell’INPS richiamare il lavoratore a visita prima della scadenza triennale per verificare un eventuale miglioramento delle condizioni psico-fisiche oppure per motivazione reddituale (vedi dopo).
Circa 6 mesi prima, l’INPS avvisa il lavoratore della prossima scadenza e lo invita a ripresentare la nuova istanza per la conferma del beneficio.
La domanda deve essere presentata con modalità assolutamente uguale alla prima volta, quindi un nuovo certificato medico (modello SS3 on-line) e una nuova domanda (consigliabile sempre tramite Patronato).
Se viene confermato per 3 volte consecutive, compresa la prima volta, l’assegno diventa definitivo, nel senso che il lavoratore non deve più rinnovare l’istanza, ma l’INPS ha facoltà di chiamare a verifica il lavoratore per accertare la persistenza dello stato invalidante e quindi confermare o sospendere l’Assegno.
Al raggiungimento dell’età pensionabile, l’Assegno Ordinario d’Invalidità si trasforma automaticamente in pensione di vacchiaia, soggiacendo comunque a tutte le regole previste per questo tipo di pensione, qui non descritte perchè esulano dalle mie competenze e che possono benissimo essere verificate presso un Patronato
SE LA DOMANDA VIENE RIGETTATA
La domanda di assegno ordinario d’invalidità può essere respinta se il medico accertante ritiene che le malattie del lavoratore non riducono a meno di 1/3 la sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini.
In questo caso è possibile presentare un apposito ricorso presso il Comitato Provinciale entro 90 giorni dalla comunicazione di diniego; il termine di 90 giorni in realtà è ordinativo e non perentorio; ho avuto esperienza diretta di ricorsi inviati abbondantemente dopo il 90° giorno il cui iter successivo non ha subito alcun problema.
Anche per il ricorso al Comitato Provinciale è indispensabile l’invio di un certificato su modello SS3 (compilato on-line) e preferibilmente, a mio parere, con l’assistenza di un ente di Patronato il quale potrà fornire anche l’assistenza di un medico di parte in occasione della nuova visita, naturalmente se è organizzato in tal senso.
Da precisare che in occasione del rinnovo al triennio o in occasione dei controlli intermedi (vedi dopo), il medico accertante può rispettivamente rigettare la nuova domanda o revocare l’assegno con 2 differenti motivazioni:
- “rigettata per motivi sanitari” ==> il medico ritiene che vi sia stato un miglioramento delle condizioni di salute;
- “rigettata per motivi reddituali” ==> dalla documentazione si evince che non c’è stata alcuna riduzione di reddito a causa della malattia oppure addirittura vi è stato un aumento di reddito, ad esempio per un favorevole cambio di mansioni.
In entrambi i casi non vi sono differenze nella modalità con cui procedere al ricorso al Comitato Provinciale, quindi certificato e domanda.
SE VIENE RIGETTATO ANCHE IL RICORSO AL COMITATO PROVINCIALE.
In questo caso è possibile promuovere un‘azione legale presso il Giudice del Lavoro per il riconoscimento del negato beneficio dell’Assegno d’Invalidità contributiva.
Il Dl 98/2011 ha introdotto alcune modifiche sostanziali delle modalità di ricorso giudiziario:
- con l’assistenza di un avvocato si propone il ricorso giudiziario con cui si espongono le condizioni sanitarie che provocano lo stato invalidante, allegando idonea documentazione medica specialistica e, se opportuno, una perizia di parte; con il deposito si interrompe la prescrizione che, nel caso dell’Assegno ordinario d’Invalidità, è di 3 anni e 6 mesi;
- il giudice, letto il ricorso, ordina la comparizione delle parti e nomina un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio), convocandolo per il giuramento;
- il CTU, un medico, convoca il ricorrente e, alla presenza dei CTP (consulenti tecnici di parte), se indicati e presenti, lo sottopone a visita medico-legale, valuta la documentazione sanitaria, se lo ritiene opportuno dispone supplementi d’indagine, e quindi redige e poi deposita la relazione di ATP (accertamento tecnico preventivo);
- entro un termine perentorio fissato da giudice ma non superiore a 30 giorni, le parti dovranno depositare atto scritto di accettazione o di contestazione della CTU; il mancato deposito è considerata accettazione implicita;
- l’accettazione provoca la omologazione giudiziale della CTU; con il provvedimento vengono anche ripartite le spese;
- se la relazione del CTU e la successiva omologazione hanno dato ragione al ricorrente, l’INPS dovrà necessariamente pagare la prestazione entro i successivi 120 giorni; ma l’INPS a questo punto, eventualmente, può eccepire la carenza dei requisiti amministrativi. In questo caso il ricorrente, anche se vittorioso, dovrà intraprendere un’altro giudizio, questa volta nella forma ordinaria;
- se la relazione del CTU viene contestata da una delle parti entro il termine indicato dal giudice tramite deposito di note di contestazione, allora si avvia una ricorso giudiziario nella forma consueta;
- la sentenza però è inappellabile.
COMPATIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’
L’assegno ordinario d’Invalidità è compatibile con l’attività lavorativa, ma ciò potrebbe provocare un controllo annuale della persistenza dei requisiti sanitari, soprattutto negli impiegati, più raramente negli operai; un aumento dei guadagni nel periodo triennale di concessione dell’Assegno, anche per una variazione favorevole delle mansioni lavorative, può essere interpretata dall’Istituto come una variazione delle “occupazioni confacenti”; l’INPS può quindi procedere ad un intervento revisionale con chiamata a visita e, se ritenuto opportuno, revocare la corresponsione dell’Assegno.
E’ incompatibile con altre rendite concesse per le stesse infermità, ad esempio per infortunio sul lavoro o causa di servizio, e soprattutto, dal 1° gennaio 1982 è incompatibile con l’Assegno Mensile di Assistenza erogato agli invalidi civili con percentuale d’invalidità compresa tra 74% e 99%; in quest’ultimo caso il lavoratore può scegliere il trattamento pensionistico che intende percepire.
E’ compatibile con la pensione di Inabilità civile concessa ai lavoratori riconosciuti invalidi civili nella misura del 100%
In qualche caso, ad esempio, se l’infermità INAIL per il quale il lavoratore percepisce una rendita, contribuisce parzialmente ma in modo sostanziale al raggiungimento della soglia di invalidità di 2/3, al lavoratore viene erogato un assegno decurtato della cifra erogata dall’INAIL.
E’ incompatibile con l’indennità di mobilità, ma il lavoratore può scegliere il trattamento a lui più favorevole, e con il trattamento di disoccupazione.
ULTERIORI NOTIZIE
Se durante la corresponsione dell’Assegno ordinario d’Invalidità il lavoratore non ha lavorato e a suo favore non sono stati versati contributi lavorativi, il periodo viene considerato utile ai fini del raggiungimento dell’età pensionabile.
Se si ha il passaggio da pensione ordinaria di inabilità ad assegno ordinario di invalidità, ad esempio per miglioramento dello stato di salute, il requisito contributivo è perfezionato automaticamente
E’ a tutti gli effetti un reddito e quindi è assoggettato ad IRPEF e si cumula con eventuali altri redditi, da lavoro o immobiliari ad esempio, ai fini delll’imposta sul reddito.
Non è reversibile ai superstiti.
Al raggiungimento dell’età pensionabile l’Assegno ordinario d’Invalidità viene trasformato in pensione di vecchiaia; i periodi di fruizione dell’Assegno, durante il quale il pensionato non ha svolto attività lavorativa, sono considerati utili ai fini del raggiungimento del diritto, ma non incidono sull’ammontare della pensione.
QUALCHE CONSIGLIO.
In occasione delle visite di revisione disposte dall’INPS oppure di rinnovo è indispensabile produrre una documentazione sanitaria completa e soprattutto AGGIORNATA. I sanitari INPS non possono (giustamente) valutare favorevolmente una cardiopatia il cui ultimo esame risale a tre anni prima oppure un diabete di cui non si producano né certificazioni né esami ematochimici.
In occasione di una visita disposta a seguito di ricorso al Comitato Provinciale per un negato riconoscimento, è indispensabile produrre ulteriore documentazione specialistica rispetto a quella prodotta in prima istanza, per permettere al medico INPS che esamina il ricorso di giustificare serenamente l’eventuale cambio di giudizio.
Ma questo è comunque un discorso generale: alle Commissioni occorre produrre documentazione aggiornata, completa e, non meno importante, veritiera.
Dott. Salvatore Nicolosi
Già consulente Servizi Medicina Legale INCA-CGIL di Siracusa
Buonasera,
In realtà ho risposto, ma lei aveva postato la domanda in una pagina errata, questa: https://medisoc.it/abolita-la-nota-aifa-n-94/
non trova la risposta perchè non la cerca nel posto giusto.
Circa La domanda di Pensione di Inabilità, non ci sono controindicazioni alla presentazione, indipendentemente dalla possibilità di accoglimento (che a distanza non posso giudicare).
Quindi: perchè no!
Eventualmente potrebbe avere un beneficio ma sicuramente nessun danno se non venisse accolta.
Saluti
Dottore scusi ma le ho inviato delle domande riguardanti pensione di invalidità e assegno ordinario di invalidità. Visto che non visualizzo le mie domande in attesa di essere filtrate, potrebbe guardare che non siano finite nello spam. Grazie dottore, anche perché una sua risposta al riguardo per me è fondamentale. Grazie e scusi l’insistenza.
Buonasera.
La domanda di aggravamento, a moglio nel suo caso, la domanda di Pensione di Inabilità se si è nel triennio di validità dell’Assegno Ordinario può essere fatta in ogni momento.
Saluti
Salve dottore io sono invalido civile 100% disturbo schizzoaffettivo cronico grave nel novembre 2018 mi è stata accolta la domanda di assegno ordinario IO inps
Adesso con distanza di un anno le mie condizioni sono peggiorate ho effettuato visita neurologica dove risulta completa impossibilità al lavoro ed i certificati centro salute mentale attestano impossibilità nello svolgere totale attività lavorativa
Vorrei chiederle apposta di aspettare la revisione per assegno ordinario di invalidita inps che lo percepisco da 1 anno
Posso chiedere aggravamento per farmi riconoscere la pensione inabilita’ totalecontributiva Inps ? Oppure bisogna aspettare i 3 anni per rivisione ?
Grazie
Buongiorno.
In occasione di visita di revisione, si deve SEMPRE produrra nuova documentazione per dimostrare la persistenza dello stato invalidante.
In mancanza di ciò, la conferma del beneficio ha una possibilità di accoglimento molto bassa.
Saluti
Buongiorno dott. Nicolosi, un quesito velocissimo. 3 anni fa mi è stato riconosciuto un assegno ordinario di invalidità, in seguito alla diagnosi di: “epilessia generalizzata non convulsiva, verosimilmente temporale in trattamento”. Le chiedevo se al momento della nuova visita INPS per la riconferma dell’assegno, sia necessario portare nuova documentazione medica, oppure, vista la diagnosi certificata precedentemente, sia sufficiente il materiale esposto in occasione della prima convocazione. Grazie per una sua eventuale risposta.
Grazie dott. Nicolosi, lei e’ preparatissimo. Grazie infinite per la risposta.
Buonasera.
L’assegno Ordinario viene concesso a coloro che perdono i 2/3 di capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini.
In via teorica, un soggetto che ha un’attività commerciale potrebbe improvvisamente modificare la propria attività e avere un notevole aumento dei guadagni. Si parla in questi casi, anche se impropriamente, di riqualificazione professionale; che poi in realtà sia una chimera non importa. Quindi la revisione viene effettuata in anticipo per verificare la “peristenza dello stato invalidante” anche in rapporto ai guadagni.
In ogni caso alla revisione è essenziale ridocumentare tutte le patologie, in particolare la psichiatrica
Saluti
Buonasera dott. Nicolosi, sono sotto cura presso un centro di igiene mentale da 1 anno, Il dottore mi ha prescritto delle compresse Depakin khrono 500mg a rilascio prolungato mattina e sera. sono associate a 10 gocce mattina e sera di Haldol gocce al 2 % e una compressa dopo pranzo di Prameffex 10 mg. Soffro di disturbo della personalità Grave, emotivamente instabile su base di transitoria ideazione Paranoide. Tutto ciò è stato attestato con certificazione ASL. Premetto che ho un Diabete sconpensato insulino dependente dal 1973.Con Emoglobina 8,5. Durante questi ultimi anni passati mi sono state riscontrate varie patologie.Ho una ipertensione arteriosa, una Stenosi Carotidea al 35 – 40 %, ho insufficienza mitralica di 1 grado. In piu dal 2008 soffro di una sincope vasovagale. DA TRE MESI PERCEPISCO ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA’, HANNO ACCOLTO LA DOMANDA ED HANNO SCRITTO CHE ENTRO MAGGIO 2020 SARO’ CHIAMATO A REVISIONE SANITARIA. VISTO CHE HO UN A PICCOLA ATTIVITA’ COMMERCIALE CHE RIESCO A SFORZI A GESTIRE, LEI MI SA SPIEGARE PERCHE MI CHIAMANO A REVISIONE SOLO DOPO UN ANNO? E NON TRE ANNI COME DICE LA LEGGE? LEI COSA PENSA ACCOGLERANNO COME LA PRIMA VOLTA LA REVISIONE CHE MI FARANNO? LE MIE PATOLOGIE SONO STABILI E SONO SOTTO CURA PRESSO UN CENTRO IGIENE MENTALE DELL’ ASL E FACCIO USO DI FARMACI COSTANTEMENTE. Sicuro di un riscontro celere le porgo distinti saluti. Grazie
Buonasera.
Nel caso dell’Assegno Ordinario di Invalidità il termine “definitivo” si riferisce al fatto che non è più necessario presentare l’istanza per il rinnovo al triennio.
L’INPS però, con motivato parere medico-legale, può revocarlo in ogni momento.
Nel suo caso la possibile criticità sta nella sua nuova condizione lavorativa; teoricamente, anche se non conosco i particolari, lei si è professionalmente riqualificata e quindi è possibile, in caso di visita di verifica pella permanenza dei requisiti sanitari, che venga ritenuto che le sue patologie non siano più tali da ridurre a meno di 1/3 le sue capacità lavorative in occupazioni confacenti alle sue attitudini.
Naturalmente questa è la teoria; in pratica ogni caso è a se stante e le generalizzazioni non sempre sono applicabili ai casi specifici.
Saluti