L’assegno ordinario d’Invalidità è previsto dall’art. 1 della legge 222/84, è riservato ai dipendenti del comparto privato, ma anche agli artigiani, e consiste in un assegno mensile la cui entità dipende dai contributi versati.
Viene calcolato sulla scorta della contribuzione maturata; se il lavoratore è disoccupato e privo di altri redditi la pensione viene calcolata ed erogata con integrazione al minimo.
Nel web o nei patronati può essere impropriamente chiamato “assegno di invalidità contributiva” o, abbreviato, “IO” (è la sigla che viene usata dall’INPS nei riassunti inviati all’invalido).
REQUISITO SANITARIO
Il lavoratore deve essere affetto da infermità che provocano una riduzione permanente a meno di 1/3 delle sue capacità lavorative in “occupazioni confacenti alle attitudini.“
Da rilevare che la valutazione medico-legale del quadro invalidante e/o delle singole patologie può essere difficile, in quanto infermità uguali possono produrre, nei lavoratori che svolgono mansioni diverse, differenti limitazioni delle capacità lavorative. In sostanza non esiste una tabella di riferimento, ma uguali infermità possono essere valutate diversamente a causa delle diverse “occupazioni confacenti”.
REQUISITI CONTRIBUTIVI
Il lavoratore deve avere un’anzianità contributiva di almeno 5 anni, oppure devono essere stati versati almeno 260 contributi settimanali; di questi almeno 3 anni (oppure 156 contributi settimanali) devono essere stati versati negli ultimi 5 anni.
Da precisare che perfezionamento del requisito contributivo deve essere tale al momento della presentazione della domanda e non, eventualmente, alla data di decorrenza della prestazione che può essere anche differita in data successiva.
LA DOMANDA PER L’ASSEGNO ORDINARIO D’INVALIDITA’
Propedeutica alla domanda di concessione di Assegno è la presentazione di apposita certificazione, nel caso specifico, a partire dal 1° settembre 2012, un certificato su modello SS3 compilato ed inviato on-line da un medico dotato di apposite credenziali di accesso al sito dell’INPS (le stesse di quelle necessarie per il certificato d’invalidità civile, ormai lo SPID).
La domanda vera e propria deve essere presentata per via telematica tramite un patronato inserendo il numero di protocollo del certificato modello SS3.
Se si è proceduto all’attivazione di credenziali dispositive, è possibile inviare la domanda anche autonomamente accedendo all’apposita area del sito dell’INPS con lo SPID; ma è una modalità che sconsiglio: non sempre sul sito dell’INPS le procedure sono lineari e semplici e si corre il rischio di “bruciare” il certificato o fare una istanza differente da quella che si desiderava.
Il modello cartaceo SS3 (scaricabile da qui-> SS3-modello) ha ormai solo un valore storico.
L’ACCERTAMENTO SANITARIO
Il lavoratore che ha presentato la domanda di Assegno ordinario d’Invalidità viene, piuttosto rapidamente, convocato presso la sede INPS di residenza e quindi sottoposto a visita da parte di un medico il quale acquisisce la documentazione specialistica che viene prodotta, lo visita e quindi esprime un giudizio. Se il medico accertatore dovesse ritenerlo opportuno o utile per una più corretta valutazione può far sottoporre il richiedente ad ulteriori visite specialistiche, con spese a carico dell’Istituto, ma comunque mai con accertamenti invasivi.
SE LA DOMANDA VIENE ACCOLTA,
in prima istanza o dopo il ricorso al Comitato Provinciale (vedi dopo), viene erogato l’Assegno ordinario d’Invalidità.
DURATA DELL’ASSEGNO.
L’assegno viene concesso per un periodo di 3 anni.
È facoltà dell’INPS richiamare il lavoratore a visita prima della scadenza triennale per verificare un eventuale miglioramento delle condizioni psico-fisiche oppure per motivazione reddituale (vedi dopo).
Circa 6 mesi prima, l’INPS avvisa il lavoratore della prossima scadenza e lo invita a ripresentare la nuova istanza per la conferma del beneficio.
La domanda deve essere presentata con modalità assolutamente uguale alla prima volta, quindi un nuovo certificato medico (modello SS3 on-line) e una nuova domanda (consigliabile sempre tramite Patronato).
Se viene confermato per 3 volte consecutive, compresa la prima volta, l’assegno diventa definitivo, nel senso che il lavoratore non deve più rinnovare l’istanza, ma l’INPS ha facoltà di chiamare a verifica il lavoratore per accertare la persistenza dello stato invalidante e quindi confermare o sospendere l’Assegno.
Al raggiungimento dell’età pensionabile, l’Assegno Ordinario d’Invalidità si trasforma automaticamente in pensione di vacchiaia, soggiacendo comunque a tutte le regole previste per questo tipo di pensione, qui non descritte perchè esulano dalle mie competenze e che possono benissimo essere verificate presso un Patronato
SE LA DOMANDA VIENE RIGETTATA
La domanda di assegno ordinario d’invalidità può essere respinta se il medico accertante ritiene che le malattie del lavoratore non riducono a meno di 1/3 la sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini.
In questo caso è possibile presentare un apposito ricorso presso il Comitato Provinciale entro 90 giorni dalla comunicazione di diniego; il termine di 90 giorni in realtà è ordinativo e non perentorio; ho avuto esperienza diretta di ricorsi inviati abbondantemente dopo il 90° giorno il cui iter successivo non ha subito alcun problema.
Anche per il ricorso al Comitato Provinciale è indispensabile l’invio di un certificato su modello SS3 (compilato on-line) e preferibilmente, a mio parere, con l’assistenza di un ente di Patronato il quale potrà fornire anche l’assistenza di un medico di parte in occasione della nuova visita, naturalmente se è organizzato in tal senso.
Da precisare che in occasione del rinnovo al triennio o in occasione dei controlli intermedi (vedi dopo), il medico accertante può rispettivamente rigettare la nuova domanda o revocare l’assegno con 2 differenti motivazioni:
- “rigettata per motivi sanitari” ==> il medico ritiene che vi sia stato un miglioramento delle condizioni di salute;
- “rigettata per motivi reddituali” ==> dalla documentazione si evince che non c’è stata alcuna riduzione di reddito a causa della malattia oppure addirittura vi è stato un aumento di reddito, ad esempio per un favorevole cambio di mansioni.
In entrambi i casi non vi sono differenze nella modalità con cui procedere al ricorso al Comitato Provinciale, quindi certificato e domanda.
SE VIENE RIGETTATO ANCHE IL RICORSO AL COMITATO PROVINCIALE.
In questo caso è possibile promuovere un‘azione legale presso il Giudice del Lavoro per il riconoscimento del negato beneficio dell’Assegno d’Invalidità contributiva.
Il Dl 98/2011 ha introdotto alcune modifiche sostanziali delle modalità di ricorso giudiziario:
- con l’assistenza di un avvocato si propone il ricorso giudiziario con cui si espongono le condizioni sanitarie che provocano lo stato invalidante, allegando idonea documentazione medica specialistica e, se opportuno, una perizia di parte; con il deposito si interrompe la prescrizione che, nel caso dell’Assegno ordinario d’Invalidità, è di 3 anni e 6 mesi;
- il giudice, letto il ricorso, ordina la comparizione delle parti e nomina un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio), convocandolo per il giuramento;
- il CTU, un medico, convoca il ricorrente e, alla presenza dei CTP (consulenti tecnici di parte), se indicati e presenti, lo sottopone a visita medico-legale, valuta la documentazione sanitaria, se lo ritiene opportuno dispone supplementi d’indagine, e quindi redige e poi deposita la relazione di ATP (accertamento tecnico preventivo);
- entro un termine perentorio fissato da giudice ma non superiore a 30 giorni, le parti dovranno depositare atto scritto di accettazione o di contestazione della CTU; il mancato deposito è considerata accettazione implicita;
- l’accettazione provoca la omologazione giudiziale della CTU; con il provvedimento vengono anche ripartite le spese;
- se la relazione del CTU e la successiva omologazione hanno dato ragione al ricorrente, l’INPS dovrà necessariamente pagare la prestazione entro i successivi 120 giorni; ma l’INPS a questo punto, eventualmente, può eccepire la carenza dei requisiti amministrativi. In questo caso il ricorrente, anche se vittorioso, dovrà intraprendere un’altro giudizio, questa volta nella forma ordinaria;
- se la relazione del CTU viene contestata da una delle parti entro il termine indicato dal giudice tramite deposito di note di contestazione, allora si avvia una ricorso giudiziario nella forma consueta;
- la sentenza però è inappellabile.
COMPATIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’
L’assegno ordinario d’Invalidità è compatibile con l’attività lavorativa, ma ciò potrebbe provocare un controllo annuale della persistenza dei requisiti sanitari, soprattutto negli impiegati, più raramente negli operai; un aumento dei guadagni nel periodo triennale di concessione dell’Assegno, anche per una variazione favorevole delle mansioni lavorative, può essere interpretata dall’Istituto come una variazione delle “occupazioni confacenti”; l’INPS può quindi procedere ad un intervento revisionale con chiamata a visita e, se ritenuto opportuno, revocare la corresponsione dell’Assegno.
E’ incompatibile con altre rendite concesse per le stesse infermità, ad esempio per infortunio sul lavoro o causa di servizio, e soprattutto, dal 1° gennaio 1982 è incompatibile con l’Assegno Mensile di Assistenza erogato agli invalidi civili con percentuale d’invalidità compresa tra 74% e 99%; in quest’ultimo caso il lavoratore può scegliere il trattamento pensionistico che intende percepire.
E’ compatibile con la pensione di Inabilità civile concessa ai lavoratori riconosciuti invalidi civili nella misura del 100%
In qualche caso, ad esempio, se l’infermità INAIL per il quale il lavoratore percepisce una rendita, contribuisce parzialmente ma in modo sostanziale al raggiungimento della soglia di invalidità di 2/3, al lavoratore viene erogato un assegno decurtato della cifra erogata dall’INAIL.
E’ incompatibile con l’indennità di mobilità, ma il lavoratore può scegliere il trattamento a lui più favorevole, e con il trattamento di disoccupazione.
ULTERIORI NOTIZIE
Se durante la corresponsione dell’Assegno ordinario d’Invalidità il lavoratore non ha lavorato e a suo favore non sono stati versati contributi lavorativi, il periodo viene considerato utile ai fini del raggiungimento dell’età pensionabile.
Se si ha il passaggio da pensione ordinaria di inabilità ad assegno ordinario di invalidità, ad esempio per miglioramento dello stato di salute, il requisito contributivo è perfezionato automaticamente
E’ a tutti gli effetti un reddito e quindi è assoggettato ad IRPEF e si cumula con eventuali altri redditi, da lavoro o immobiliari ad esempio, ai fini delll’imposta sul reddito.
Non è reversibile ai superstiti.
Al raggiungimento dell’età pensionabile l’Assegno ordinario d’Invalidità viene trasformato in pensione di vecchiaia; i periodi di fruizione dell’Assegno, durante il quale il pensionato non ha svolto attività lavorativa, sono considerati utili ai fini del raggiungimento del diritto, ma non incidono sull’ammontare della pensione.
QUALCHE CONSIGLIO.
In occasione delle visite di revisione disposte dall’INPS oppure di rinnovo è indispensabile produrre una documentazione sanitaria completa e soprattutto AGGIORNATA. I sanitari INPS non possono (giustamente) valutare favorevolmente una cardiopatia il cui ultimo esame risale a tre anni prima oppure un diabete di cui non si producano né certificazioni né esami ematochimici.
In occasione di una visita disposta a seguito di ricorso al Comitato Provinciale per un negato riconoscimento, è indispensabile produrre ulteriore documentazione specialistica rispetto a quella prodotta in prima istanza, per permettere al medico INPS che esamina il ricorso di giustificare serenamente l’eventuale cambio di giudizio.
Ma questo è comunque un discorso generale: alle Commissioni occorre produrre documentazione aggiornata, completa e, non meno importante, veritiera.
Dott. Salvatore Nicolosi
Già consulente Servizi Medicina Legale INCA-CGIL di Siracusa
Gentile Dott. Nicolosi
per il quesito che le pongo non è facilmente rintracciabile una risposta chiara e perfino il call center INPS non riesce a rispondere univocamente. Spero che lei riesca a fare definitiva chiarezza.
Quale lavoratore dipendente privato nel 2009 mi è stato riconosciuto il diritto all`Assegno Ordinario di Invalidità, poi reso definitivo dopo i tre rinnovi
triennali. Nel frattempo ha vinto un concorso pubblico, mi sono dimessa dal datore di lavoro privato e ho cominciato a versare nuovi
contributi nella gestione dipendenti pubblici.
Conservo il diritto all`AOI già reso definitivo? Mi sembrerebbe paradossale perdere una provvidenza già confermata. Cosa ne pensa?
Grazie molte.
Buonasera.
Anche se in questo blog sono presenti molte notizie di carattere amministrativo, io sono un medico e la mia preparazione professionale non include tutta questa baraonda di regole INPS sulle pensioni.
Sono sicuro di non poter dare una risposta affidabile, che invece potrebbe essere data dagli impiegati dei Patronati che quotidianamente si dedicano a questa materia.
Saluti
Dott Nicolosi buonasera. Sono titolare di assegno di invalidità TT da circa 13 anni. Ho chiesto all’Inps Eco-cert per conoscere la mia situazione previdenziale ma hanno rigettato la domanda perché già titolare di prestazione pensionistica diretta. Ciò significa che questo assegno di invalidità che percepisco oggi sostituirà anche nell’importo i miei 35 anni di vita lavorativa? Devo capire che la mia pensione sarà sempre di circa 600 euro? Grazie anticipatamente del’attenzi che vorrà dedicarmi
Buonasera.
Lei può fare domanda, ma non posso assolutamente valutare le possibilità di accoglimento.
La pensione di inabilità per invalidi civili è compatibile con l’Assegno Ordinario d’Invalidità (AOI) e quindi possono essere percepite entrambe, a patto che non si sforino i limiti reddituali previsti per la pensione di inabilità.
Se per “esito negativo” intende che addirittura la percentuale venga ridotta, in genere l’uno non dovrebbe trascinare l’altro, ma è meglio essere prudenti.
Meglio far valutare il suo caso da un medico specialista o esperto in medicina legale.
Saluti
Salve dott. Censori. Sono un invalido al 91% per patologie cardiache e percepisco assegno IOcomm dal 2009. Ultimamente la mia situazione è peggiorata con diabete e lesione totale irreparabile dei tendini delle due spalle, pertanto volevo chiederle se posso fare domanda di invalidità civile sperando di arrivare al 100% per avere i 280€. Nel caso posso fare domanda, sono compatibili assegno IOcom e invalidità civile? Inoltre in caso di esito negativo dell’invalidità civile rischio di perdere anche l’assegno IOcomm?
Grazie per la disponibilità
Cordiali saluti
Buonasera.
Le visite di revisione programmate non sono mai formalità, anzi, rappresentano un momento di incertezza sul proseguimento della concessione del beneficio.
Da quello che però mi dice direi che la documentazione è sufficientememente dimostrativa.
Le risonanze magnetiche ripetute, per questi casi, sono inutili ed i medici INPS dovrebbero ben saperlo.
Saluti
Buonasera.
Si tratta di benefici differenti che seguuno regole e procedure differenti e hanno funzioni di tutela differenti. Non è errato fare entrambe le domande.
L’SS3 non è una domanda o un tipo di pensione, ma un modello di certificato usato per presentare differenti tipologie di domande, tra cui quella per la concessione di Assegno Ordinario d’invalidità di cui si parla in questa pagina che la invito a leggere con attenzione.
Il modello SS3 NON serve per presentare domanda per il riconoscimento del benefici della legge 104/92, ma in realtà lei ha già presentato questa istanza in quanto si usa il certificato per la domanda di invalidità civile in cui il medico ha flaggato la casella “handicap”.
L’invalidità civile produce altri benefici, ma il discorso è lungo e quindi la invito a leggere questa pagina: INVALIDITA’ CIVILE: i benefici
Saluti
Buonasera Dottor Nicolosi,
a 20 anni (non lavoravo ancora) ho scoperto di avere la miocardiopatia ipertrofica e mi fu riconosciuta un invalidità del 35%. Quest’anno a 51 anni d’età mi si è aggiunta la fibrosi miocardica quindi essendo a rischio di morte improvvisa a giugno mi sono sottoposto ad impianto ICD. Oltre a questo soffro di ipertrofia prostatica e di acufeni. Lavoro come impiegato tecnico quindi mi divido tra ufficio e brevi trasferte/viaggi e mi sto preparando a fare la richiesta di aggravamento.
Il mio dottore curante ha già spedito il modulo per l’invalidità civile all’inps contrassegnando sul modulo “invalidità” e “handicap” (con diagnosi di cardiomiopatia ipertrofica ipertensione arteriosa ipoacusia neurosensoriale I.P.B. . I codici segnalati sono: 425 cardiomiopatia -401 ipertensione essenziale – 3889 disturbi all’orecchio non specificati – 600 iperplasia della prostata), ma il presidente dell’ associazione invalidi della mia città mi ha detto che era meglio fare la richiesta dell’SS3 (assegno ordinario di invalidità) con allegata una perizia del mio stato di salute di un medico legale perchè avrei avuto molti più vantaggi tra i quali la 104, la pensione oltre mio stipendio attuale ed il fatto che mi basterebbe solo il 67% per averne diritto. Sono molto confuso perchè ho sempre lavorato senza mai sapere i miei diritti. Prima di depositare i documenti al patronato vorrei sapere secondo lei cosa sarebbe meglio per me e che differenza c’è tra le 2 domande.
Spero di essere stato chiaro.
La ringrazio anticipatamente.
Cordiali saluti
Buongiorno Dott. Nicolosi, volevo gentilmente porLe un quesito. Sono titolare di assegno ordinario di invalidità da 2 anni con scadenza a novembre 2019. Però ho una visita di revisione sanitaria 1 anno prima della scadenza, cioè a novembre di quest’anno (visita di revisione sanitaria programmata). Siccome la mia situazione è sempre la stessa, dopo lo scoppio del piatto tibiale sinistro con frattura scomposta ed esposta non ho recuperato da ormai 3 anni ed il mio stato fisico è uguale a quello di quando feci la visita all’Inps la prima volta. Da quella data, nella quale mi riconobbero l’assegno ordinario di invalidità ho fatto altre visite da altri medici e di recente ho documentazione nuova (settembre ed ottobre 2 nuovi certificati) che attesta il perdurare delle mie difficoltà di deambulazione e la deformazione del ginocchio. Vorrei qualche consiglio da Lei esperto e preparatissimo: occorrono altre visite specifiche? L’ultima risonanza magnetica è di gennaio 2018, può andare bene visto che loro non l’hanno visionata nella prima visita per l’Aoi?
Inoltre volevo dirle che nel frattempo mi hanno riconosciuto anche invalidità civile al 46 %. Mica va ad inficiare con il rinnovo dell’AOI? Potrebbe darmi gentilmente qualche consiglio?
E’ solo una formalità visto che è una visita programmata intermedia alla scadenza a loro dire?
Grazie mille, Lei è gentilissimo. Le auguro buon lavoro, Giò.
Buonasera.
Per essere certi occorrerebbe visionare la documentazione e capire che lavoro fa o potrebbe fare.
Molto approssimativamente, io consiglierei di tentare tutte e tre le istanze; i benefici ottenibili sono differenti e, a volte, complementari e purtroppo la sua malattia in effetti credo sia da considerarsi ad elevata incidenza funzionale.
Il tentativo potrebbe non essere inutile.
Saluti ed auguri