L’assegno ordinario d’Invalidità è previsto dall’art. 1 della legge 222/84, è riservato ai dipendenti del comparto privato, ma anche agli artigiani, e consiste in un assegno mensile la cui entità dipende dai contributi versati.
Viene calcolato sulla scorta della contribuzione maturata; se il lavoratore è disoccupato e privo di altri redditi la pensione viene calcolata ed erogata con integrazione al minimo.
Nel web o nei patronati può essere impropriamente chiamato “assegno di invalidità contributiva” o, abbreviato, “IO” (è la sigla che viene usata dall’INPS nei riassunti inviati all’invalido).
REQUISITO SANITARIO
Il lavoratore deve essere affetto da infermità che provocano una riduzione permanente a meno di 1/3 delle sue capacità lavorative in “occupazioni confacenti alle attitudini.“
Da rilevare che la valutazione medico-legale del quadro invalidante e/o delle singole patologie può essere difficile, in quanto infermità uguali possono produrre, nei lavoratori che svolgono mansioni diverse, differenti limitazioni delle capacità lavorative. In sostanza non esiste una tabella di riferimento, ma uguali infermità possono essere valutate diversamente a causa delle diverse “occupazioni confacenti”.
REQUISITI CONTRIBUTIVI
Il lavoratore deve avere un’anzianità contributiva di almeno 5 anni, oppure devono essere stati versati almeno 260 contributi settimanali; di questi almeno 3 anni (oppure 156 contributi settimanali) devono essere stati versati negli ultimi 5 anni.
Da precisare che perfezionamento del requisito contributivo deve essere tale al momento della presentazione della domanda e non, eventualmente, alla data di decorrenza della prestazione che può essere anche differita in data successiva.
LA DOMANDA PER L’ASSEGNO ORDINARIO D’INVALIDITA’
Propedeutica alla domanda di concessione di Assegno è la presentazione di apposita certificazione, nel caso specifico, a partire dal 1° settembre 2012, un certificato su modello SS3 compilato ed inviato on-line da un medico dotato di apposite credenziali di accesso al sito dell’INPS (le stesse di quelle necessarie per il certificato d’invalidità civile, ormai lo SPID).
La domanda vera e propria deve essere presentata per via telematica tramite un patronato inserendo il numero di protocollo del certificato modello SS3.
Se si è proceduto all’attivazione di credenziali dispositive, è possibile inviare la domanda anche autonomamente accedendo all’apposita area del sito dell’INPS con lo SPID; ma è una modalità che sconsiglio: non sempre sul sito dell’INPS le procedure sono lineari e semplici e si corre il rischio di “bruciare” il certificato o fare una istanza differente da quella che si desiderava.
Il modello cartaceo SS3 (scaricabile da qui-> SS3-modello) ha ormai solo un valore storico.
L’ACCERTAMENTO SANITARIO
Il lavoratore che ha presentato la domanda di Assegno ordinario d’Invalidità viene, piuttosto rapidamente, convocato presso la sede INPS di residenza e quindi sottoposto a visita da parte di un medico il quale acquisisce la documentazione specialistica che viene prodotta, lo visita e quindi esprime un giudizio. Se il medico accertatore dovesse ritenerlo opportuno o utile per una più corretta valutazione può far sottoporre il richiedente ad ulteriori visite specialistiche, con spese a carico dell’Istituto, ma comunque mai con accertamenti invasivi.
SE LA DOMANDA VIENE ACCOLTA,
in prima istanza o dopo il ricorso al Comitato Provinciale (vedi dopo), viene erogato l’Assegno ordinario d’Invalidità.
DURATA DELL’ASSEGNO.
L’assegno viene concesso per un periodo di 3 anni.
È facoltà dell’INPS richiamare il lavoratore a visita prima della scadenza triennale per verificare un eventuale miglioramento delle condizioni psico-fisiche oppure per motivazione reddituale (vedi dopo).
Circa 6 mesi prima, l’INPS avvisa il lavoratore della prossima scadenza e lo invita a ripresentare la nuova istanza per la conferma del beneficio.
La domanda deve essere presentata con modalità assolutamente uguale alla prima volta, quindi un nuovo certificato medico (modello SS3 on-line) e una nuova domanda (consigliabile sempre tramite Patronato).
Se viene confermato per 3 volte consecutive, compresa la prima volta, l’assegno diventa definitivo, nel senso che il lavoratore non deve più rinnovare l’istanza, ma l’INPS ha facoltà di chiamare a verifica il lavoratore per accertare la persistenza dello stato invalidante e quindi confermare o sospendere l’Assegno.
Al raggiungimento dell’età pensionabile, l’Assegno Ordinario d’Invalidità si trasforma automaticamente in pensione di vacchiaia, soggiacendo comunque a tutte le regole previste per questo tipo di pensione, qui non descritte perchè esulano dalle mie competenze e che possono benissimo essere verificate presso un Patronato
SE LA DOMANDA VIENE RIGETTATA
La domanda di assegno ordinario d’invalidità può essere respinta se il medico accertante ritiene che le malattie del lavoratore non riducono a meno di 1/3 la sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini.
In questo caso è possibile presentare un apposito ricorso presso il Comitato Provinciale entro 90 giorni dalla comunicazione di diniego; il termine di 90 giorni in realtà è ordinativo e non perentorio; ho avuto esperienza diretta di ricorsi inviati abbondantemente dopo il 90° giorno il cui iter successivo non ha subito alcun problema.
Anche per il ricorso al Comitato Provinciale è indispensabile l’invio di un certificato su modello SS3 (compilato on-line) e preferibilmente, a mio parere, con l’assistenza di un ente di Patronato il quale potrà fornire anche l’assistenza di un medico di parte in occasione della nuova visita, naturalmente se è organizzato in tal senso.
Da precisare che in occasione del rinnovo al triennio o in occasione dei controlli intermedi (vedi dopo), il medico accertante può rispettivamente rigettare la nuova domanda o revocare l’assegno con 2 differenti motivazioni:
- “rigettata per motivi sanitari” ==> il medico ritiene che vi sia stato un miglioramento delle condizioni di salute;
- “rigettata per motivi reddituali” ==> dalla documentazione si evince che non c’è stata alcuna riduzione di reddito a causa della malattia oppure addirittura vi è stato un aumento di reddito, ad esempio per un favorevole cambio di mansioni.
In entrambi i casi non vi sono differenze nella modalità con cui procedere al ricorso al Comitato Provinciale, quindi certificato e domanda.
SE VIENE RIGETTATO ANCHE IL RICORSO AL COMITATO PROVINCIALE.
In questo caso è possibile promuovere un‘azione legale presso il Giudice del Lavoro per il riconoscimento del negato beneficio dell’Assegno d’Invalidità contributiva.
Il Dl 98/2011 ha introdotto alcune modifiche sostanziali delle modalità di ricorso giudiziario:
- con l’assistenza di un avvocato si propone il ricorso giudiziario con cui si espongono le condizioni sanitarie che provocano lo stato invalidante, allegando idonea documentazione medica specialistica e, se opportuno, una perizia di parte; con il deposito si interrompe la prescrizione che, nel caso dell’Assegno ordinario d’Invalidità, è di 3 anni e 6 mesi;
- il giudice, letto il ricorso, ordina la comparizione delle parti e nomina un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio), convocandolo per il giuramento;
- il CTU, un medico, convoca il ricorrente e, alla presenza dei CTP (consulenti tecnici di parte), se indicati e presenti, lo sottopone a visita medico-legale, valuta la documentazione sanitaria, se lo ritiene opportuno dispone supplementi d’indagine, e quindi redige e poi deposita la relazione di ATP (accertamento tecnico preventivo);
- entro un termine perentorio fissato da giudice ma non superiore a 30 giorni, le parti dovranno depositare atto scritto di accettazione o di contestazione della CTU; il mancato deposito è considerata accettazione implicita;
- l’accettazione provoca la omologazione giudiziale della CTU; con il provvedimento vengono anche ripartite le spese;
- se la relazione del CTU e la successiva omologazione hanno dato ragione al ricorrente, l’INPS dovrà necessariamente pagare la prestazione entro i successivi 120 giorni; ma l’INPS a questo punto, eventualmente, può eccepire la carenza dei requisiti amministrativi. In questo caso il ricorrente, anche se vittorioso, dovrà intraprendere un’altro giudizio, questa volta nella forma ordinaria;
- se la relazione del CTU viene contestata da una delle parti entro il termine indicato dal giudice tramite deposito di note di contestazione, allora si avvia una ricorso giudiziario nella forma consueta;
- la sentenza però è inappellabile.
COMPATIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’
L’assegno ordinario d’Invalidità è compatibile con l’attività lavorativa, ma ciò potrebbe provocare un controllo annuale della persistenza dei requisiti sanitari, soprattutto negli impiegati, più raramente negli operai; un aumento dei guadagni nel periodo triennale di concessione dell’Assegno, anche per una variazione favorevole delle mansioni lavorative, può essere interpretata dall’Istituto come una variazione delle “occupazioni confacenti”; l’INPS può quindi procedere ad un intervento revisionale con chiamata a visita e, se ritenuto opportuno, revocare la corresponsione dell’Assegno.
E’ incompatibile con altre rendite concesse per le stesse infermità, ad esempio per infortunio sul lavoro o causa di servizio, e soprattutto, dal 1° gennaio 1982 è incompatibile con l’Assegno Mensile di Assistenza erogato agli invalidi civili con percentuale d’invalidità compresa tra 74% e 99%; in quest’ultimo caso il lavoratore può scegliere il trattamento pensionistico che intende percepire.
E’ compatibile con la pensione di Inabilità civile concessa ai lavoratori riconosciuti invalidi civili nella misura del 100%
In qualche caso, ad esempio, se l’infermità INAIL per il quale il lavoratore percepisce una rendita, contribuisce parzialmente ma in modo sostanziale al raggiungimento della soglia di invalidità di 2/3, al lavoratore viene erogato un assegno decurtato della cifra erogata dall’INAIL.
E’ incompatibile con l’indennità di mobilità, ma il lavoratore può scegliere il trattamento a lui più favorevole, e con il trattamento di disoccupazione.
ULTERIORI NOTIZIE
Se durante la corresponsione dell’Assegno ordinario d’Invalidità il lavoratore non ha lavorato e a suo favore non sono stati versati contributi lavorativi, il periodo viene considerato utile ai fini del raggiungimento dell’età pensionabile.
Se si ha il passaggio da pensione ordinaria di inabilità ad assegno ordinario di invalidità, ad esempio per miglioramento dello stato di salute, il requisito contributivo è perfezionato automaticamente
E’ a tutti gli effetti un reddito e quindi è assoggettato ad IRPEF e si cumula con eventuali altri redditi, da lavoro o immobiliari ad esempio, ai fini delll’imposta sul reddito.
Non è reversibile ai superstiti.
Al raggiungimento dell’età pensionabile l’Assegno ordinario d’Invalidità viene trasformato in pensione di vecchiaia; i periodi di fruizione dell’Assegno, durante il quale il pensionato non ha svolto attività lavorativa, sono considerati utili ai fini del raggiungimento del diritto, ma non incidono sull’ammontare della pensione.
QUALCHE CONSIGLIO.
In occasione delle visite di revisione disposte dall’INPS oppure di rinnovo è indispensabile produrre una documentazione sanitaria completa e soprattutto AGGIORNATA. I sanitari INPS non possono (giustamente) valutare favorevolmente una cardiopatia il cui ultimo esame risale a tre anni prima oppure un diabete di cui non si producano né certificazioni né esami ematochimici.
In occasione di una visita disposta a seguito di ricorso al Comitato Provinciale per un negato riconoscimento, è indispensabile produrre ulteriore documentazione specialistica rispetto a quella prodotta in prima istanza, per permettere al medico INPS che esamina il ricorso di giustificare serenamente l’eventuale cambio di giudizio.
Ma questo è comunque un discorso generale: alle Commissioni occorre produrre documentazione aggiornata, completa e, non meno importante, veritiera.
Dott. Salvatore Nicolosi
Già consulente Servizi Medicina Legale INCA-CGIL di Siracusa
Buonasera.
In via teorica non è tardi; potrebbe essere, ad esempio, argomentare che dopo 5 anni l’incidenza sulle capacità lavorative è aumentata per aumento del dolore alla deambulazione-
Ma le ricordo che la valutazione per la concessione di Assegno Ordinario viene fatta considerando le “occupazioni confacenti alle attitudini”. Se lei svolge un lavoro sedentario, al computer ad esempio, la protesi non ha una particolare incidenza.
Ogni caso è unico e ogni caso deve essere valutato nei suoi diversi aspetti in rapporto alle difficoltà che la malattia provoca per lo svolgimento dello specifico lavoro.
Saluti
Buongiorno Dott. Salvatore Nicolosi, prima di tutto le volevo fare i miei complimenti e poi le volevo domandare una cosa sul mio caso. Io lavoro e sono invalido civile al 68% perché ho un artoprotesi al ginocchio per via di un osteosarcoma in età giovanile, sono stato rioperato nel 2013 per la sostituzione di una buona parte di essa e ovviamente ho subito un aggravamento nella deambulazione ma non ero a conoscenza che potevo fare richiesta di questo assegno. Ora è troppo tardi? Sono passati quasi cinque anni….
Salve dottor Nicolosi,
mi è stata riconosciuta una invalidità del 70% nel 2010 giudicata permanente tramite modulo A/SAN; da allora non ho usufruito di nessun beneficio tranne l’esenzione per visite e medicine.
Ho scoperto che anche lavorando dovrei avere diritto all’assegno ordinario di invalidità.
Devo produrre comunque il modello SS3 con le varie revisioni o posso produrre direttamente il A/SAN?
Grazie anticipatamente.
Buonasera.
Secondo me è sufficiente il referto TC.
Non mi pare ci sia motivo per affrontare una spesa per una visita medico-legale che, alla fine, potrebbe solo affermare la stessa cosa della TC ma con parole differenti.
Saluti
Buongiorno Dottore. Vorrei chiederle informazioni in merito ad una visita di Revisione INPS che dovrò fare a breve per L’assegno Ordinario di Invalidità. Ho aggiornato già i certificati medico-legali delle altre patologie croniche presenti. Recentemente ho scoperto tramite TAC senza contrasto all’addome di essere affetto anche da Agenesia Renale Congenita (Rene Destro). Mi conviene fare una visita legale anche per questa patologia da abbinare ai certificati già prodotti oppure non serve e consegno direttamente la diagnosi della TAC? Grazie per l’attenzione
Buonasera.
In via teorica la possibilità c’è sempre ma se la certificazione di supporto alla visita è “ben fatta”, cioè se documenta correttamente quelè l’incidenza funzionale della patologia, non dovrebbero esserci problemi.
é assolutamente utile che nella certificazione sia indicata anche la terapia.
Saluti
BUON GIORNO DOTTORE,MI CHIAMO SIMONE E SONO UN PAZIENTE PSICHIATRICO INVALIDO ALL’80% TRA UNA VENTINA DI GIORNI AVRO’ LA VISITA DI REVISIONE DELLA INVALIDITA’ PRESSO LA SEDE INPS PRECISO CHE LA MIA DIAGNOSI E’ PSICOSI SCHIZZOFRENICA DI TIPO SCHIZZO AFFETTIVO E DEVO DIRE CHE DOPO UNA TERAPIA MOLTO PESANTE ADESSO STO UN POCHINO MEGLIO.QUESTO POTREBBE CAUSARE LA PERDITA DEL BENEFICIO DELL’ASSEGNO DI ASSISTENZA DI 292 EURO GRAZIE.
Gentilissimo dottore La ringrazio tantissimo per la Sua risposta di cui farò tesoro per procedere.
Buonasera.
1) l’AOI dura 3 anni, salvo verifiche anticipate a volte previste già in sede di visita di conferma; prima di licenziarsi è opportuno controllare se è prevista una revisione anticipata… non si sa mai;
2) la pensione anticipata di vecchiaia viene concessa se si viene riconosciuti invalidi in misura uguale o superiore all’80%, con i criteri dell’invalidità civile; questo secondo la normativa, ma volte le valutazioni possono divergere, in un senso o nell’altro;
3) ha sicuramente significato fare le domande contemporaneamente: se la pensione anticipata di vecchiaia dovesse essere accolta, la pensione verrebbe erogata dopo una “finestra” di 13 mesi, 13 mesi che sarebbero coperti dall’AOI;
4) l’inabilità viene concessa se il lavoratore è impossibilitato a svolgere qualsiasi lavoro; difficilmente l’INPS la concede.
Saluti
Gentile dottore,
Mia madre è titolare di AOI in procinto della visita per il terzo rinnovo a causa di una grave patologia oncologica che fortunatamente al momento è stabilizzata. Dal 2012 oltre all’AOI le era stata riconosciuta l’invalid Civile al 100% (ridotta al 70% alla revisione del 2017) e la 104/92 con art.3 quando faceva la chemioterapia. Intanto grazie all’AOI ha ridotto il suo orario di lavoro a 24h/sett. Ora, 65enne e stanca oltre che provata dalla sua condizione di salute, desidererebbe andare in pensione e purtroppo con i suoi 30anni di contribuzione non ha i requisiti. Io, consapevole della precarietà della sua salute vorrei aiutarla in tutti modi a realizzare questo desiderio. Le chiedo cortesemente aiuto rispetto ai seguenti quesiti che mi sono insorti esplorando tutte le opzioni possibili in tal senso:
-se le confermano per la terza volta l’assegno e si licenziasse percepirebbe l’AOI fino al raggiungimento dell’età pensionabile?
-occupandomi di fare le pratiche per il rinnovo ho chiesto il PIN dispositivo e ho visto che c’e la possibilità di fare domanda per “pensione anticipata”. È necessario un minimo di percentuale di invalidità per fare questa domanda (visto che gliel’hanno ridotta al 70%)? Ha senso fare il rinnovo AOI e questa domanda contemporaneamente o vale la pena attendere prima per vedere se l’AOI viene confermato per la terza volta? Se dovessere approvarle la “pensione anticipata” immagino che l’AOI verrebbe revocato?
-Ho visto che c’è anche la possibilità di richiedere la totale inabilità. Potrebbe aver senso fare questa domanda?
La ringrazio molto se potrà rispondermi